Iscrizione Albo gestori ambientali: necessario il fido bancario

È quanto ribadisce, con un'ulteriore specifica, la circolare del Comitato nazionale 26 settembre 2018, n. 150

Solo l’affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria per l’iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Questa, in sintesi, quanto ribadisce, con un'ulteriore specifica, la circolare del Comitato nazionale 26 settembre 2018, n. 150, pubblicata sul sito web dell'Albo e riportata di seguito, con la quale è stato ricordato che:

  1. l’esibizione di “referenze bancarie” quale mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria era stato disposto dal D.M. n. 406/1998, successivamente abrogato dal D.M. n. 120/2014;
  2. di conseguenza, l'unico mezzo idoneo è rimasto l’affidamento bancario, già applicato all'iscrizione alle categorie 1, 4 e 5;
  3. ora, la circolare n. 150/2018 estende il ricorso al solo affidamento bancario anche all'iscrizione alle categorie 8, 9,e 10.

Di seguito il testo della circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 26 settembre 2018, n. 150

 

Circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 26 settembre 2018, n. 150

Oggetto: requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M. 120/2014

 

Il nuovo regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014) ha modificato quanto precedentemente previsto dal D.M. 406/98 in materia di dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo; infatti, mentre l’articolo 11, comma 2, dell’abrogato D.M. n. 406/98 prevedeva, in alternativa a vari documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, l’esibizione di “referenze bancarie”, l’articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, dispone che il requisito in questione possa essere dimostrato mediante “affidamenti bancari”.

La genericità del  D.M. 406/98 nel prevedere l’esibizione di “referenze bancarie”, aveva consentito al Comitato nazionale di individuare la possibilità di dimostrare il requisito di capacità finanziaria mediante l’attestazione di un affidamento rilasciato da imprese autorizzate all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria.

Con il D.M. 120/2014 è venuto meno il generico riferimento alle “referenze bancarie” ed è chiaramente indicato l’affidamento bancario, strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari, quale unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria.

Alla luce del nuovo quadro normativo, il Comitato nazionale con propria delibera 3 novembre 2016, n. 5, nel fissare i criteri e i requisiti per l’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, ha previsto quale titolo idoneo per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, in alternativa ai previsti documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, esclusivamente l’affidamento rilasciato da istituti bancari.

Tutto ciò premesso, il Comitato nazionale ha chiarito che la nuova disposizione regolamentare deve essere applicata anche alle altre categorie d’iscrizione. Pertanto, solo l’affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l’iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.

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