Le parole della sicurezza – Rls

Un esame della figura sia sotto il profilo legislativo, giurisprudenziale e attraverso l'analisi di un caso pratico

(Le parole della sicurezza - Rls)

1. Definizione

Rls è l’acronimo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questa figura, come suggerisce il nome stesso, ascolta e dà voce alle esigenze dei lavoratori, rappresentandoli nella consultazione e nella partecipazione alla gestione della sicurezza e dell’igiene sul lavoro. L’art. 47, D.Lgs. n. 81/2008 (cosiddetto testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il Rls debba essere eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive.

 

La formazione (art. 37, commi 10 e 11 e art. 2, D.M. 16 gennaio 1997) è a carico del datore di lavoro con:

  • corsi di formazione specifica che prevedono 32 ore con rilascio di un attestato valido in tutta Italia;
  • aggiornamento annuale, della durata di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori e 8 ore per quelle con un numero maggiore.

 

Il Rls è una figura che deve essere presente in ogni azienda con almeno un lavoratore: fino a 15 dipendenti è eletto all’interno del contesto aziendale o, qualora i lavoratori non vi provvedano, si ricorre all’Rlst, dove “t” sta per territoriale; con oltre 15 dipendenti il Rls deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (se assenti, scelto fra i lavoratori, art. 47, comma 4). Il Rlst svolge compiti e mansioni analoghi a quelli del Rls, all'interno di più aziende o unità produttive site in un determinato territorio o comparto di competenza (art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008). Per quanto riguarda il numero di Rls presenti nelle aziende, fino a 200 lavoratori si ha un rappresentante, fra 201 e 1.000 se ne hanno tre e oltre i 1.000 lavoratori sei. I nominativi dei Rls, nominati o designati, sono trasmessi telematicamente dal datore di lavoro all’Inail [art. 18, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 e art. 13, lettera f), D.Lgs. n. 106/2009]. Esiste anche la figura del Rlspp, ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art. 49, D.Lgs. n. 81/2008), che viene individuato tra gli Rls. Infine, il Rls non è necessario per lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 2222, codice civile, coltivatori diretti del fondo, soci di società operanti nel settore agricolo e piccoli commercianti.

 

In sintesi, questi i compiti e i doveri del Rls:

  • accede ai luoghi di lavoro, dove si svolge l’attività lavorativa;
  • viene consultato in merito alla valutazione dei rischi, per la designazione di Rspp, medico competente, Aspp e altri addetti alle emergenze, per l’organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • riceve la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, le informazioni dai servizi di vigilanza e una formazione adeguata;
  • partecipa alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro (art. 35, Tusl);
  • avanza proposte per l’attività di prevenzione;
  • avverte l’azienda dei rischi individuati;
  • può ricorrere alle autorità competenti (Ats, direzione provinciale del lavoro, autorità giudiziaria), qualora le misure di prevenzione e protezione adottate non siano ritenute idonee per la sicurezza dei lavoratori;
  • svolge una funzione di mediazione tra il datore di lavoro o i dirigenti e i lavoratori.

Rls

2. Giurisprudenza

Quali sono le responsabilità del Rls? Il D.Lgs. n. 81/2008 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico del Rls, proprio per il ruolo consulenziale e di natura propositiva che svolge nei confronti del datore di lavoro, senza detenere alcun potere decisionale in materia di prevenzione infortuni, che spetta a chi dirige l’azienda. Questo non significa che questa figura sia esente da ogni tipo di responsabilità, come si è pronuncia la Corte di Cassazione confermando una condanna nei confronti del Rls a titolo di «cooperazione nel delitto colposo» (art. 113, codice penale), per l’infortunio mortale cagionato a un lavoratore (Cassazione penale, sez. IV, 25 settembre 2023, n. 38914). Per negligenza, imprudenza o imperizia nel suo ruolo consulenziale verso il datore di lavoro il Rls è, invece, perseguibile civilmente se provoca danni patrimoniali o di altra natura ai lavoratori o a terzi; inoltre, incorre in sanzioni pecuniarie o sospensione dalla propria attività quando non rispetta le norme in tema di sicurezza, rientrando quindi nella responsabilità amministrativa. Un’altra questione importante è capire fino a che punto il datore di lavoro può presumere la conoscenza dei rischi lavorativi da parte del Rls. Secondo la Cassazione il datore di lavoro deve informare il Rls dei rischi presenti in contesti esterni ed estranei all’espletamento dei propri compiti ordinari, escludendo «la sussistenza di una condotta imprevedibile, abnorme e addirittura insensata” da parte del lavoratore - nonché Rls – informato» (Cassazione civile, sez. lav., 27 settembre 2012, n. 16474). Inoltre, il Rls deve essere messo nelle condizioni di esercitare adeguatamente il proprio ruolo, motivo per cui «il datore di lavoro dovrà consentire al Rls la consultazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto dell’eventuale complessità del documento stesso». La consultazione può avvenire su supporto sia cartaceo sia informatico [art. 18, lettera o) e art. 53, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008]).

 

3. Esempio pratico

In merito alla responsabilità penale del Rls si fa riferimento alla sentenza della cassazione penale n. 38914/2023 per l’incidente mortale di un lavoratore, rimasto schiacciato dal materiale trasportato con carrello elevatore a scopo di stoccaggio.

L’addetto, assunto come impiegato tecnico, era stato incaricato di una mansione, quella di magazziniere, per la quale non era stato formato, dovendo trasportare con il carrello elevatore un carico di tubolari di acciaio da posizionare nelle apposite scaffalature. Una volta raggiunta la postazione di stoccaggio, si era arrampicato sulle scaffalature per posizionare questi tubolari, provocandone però la caduta e rimanendone schiacciato. Tribunale e Corte d’appello hanno, in prima battuta, condannato il Rls per omicidio colposo perché aveva omesso di: promuovere misure idonee a tutela della sicurezza dei lavoratori nonché sollecitare al datore di lavoro a effettuare l’opportuna formazione e a informare i responsabili aziendali dei rischi legati all’utilizzo del carrello elevatore da parte dell’infortunato. Nonostante il Rls si fosse difeso dichiarando che non fosse di sua competenza la valutazione dei rischi, l’adozione di misure di prevenzione e formazione nonché l’attività di sorveglianza) e avesse impugnato la sentenza, è stato confermato che il Rls è responsabile di un incidente sul lavoro se non individua i rischi lavorativi, non attua con opportune indicazioni tecniche tutte le misure di prevenzione previste e non informa il datore di lavoro della situazione vigente.

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