Tra le misure del D.M. 14 febbraio 2017 anche l'incentivazione a realizzare due progetti integrati per isola, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico
Con il decreto 14 febbraio 2017 (in Gazzetta ufficiale del 18 maggio 2017, n. 114) il ministero dello Sviluppo economico ha ufficializzato le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili.
Fissati anche:
- gli obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili al 2020 e al 2030;
- i requisiti degli impianti e controlli;
- l'utilizzazione dell'energia e la remunerazione degli interventi;
- la promozione dell'ammodernamento delle reti elettriche isolane;
- l'incentivazione a realizzare due progetti integrati per isola, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico.
Di seguito il testo del D.M. 14 febbraio 2017 disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017
Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole
minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili.
(17A03304)
in Gazzetta ufficiale del 18 maggio 2017, n. 114
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di istituzione dell'Ente
nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle
imprese esercenti le industrie elettriche;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e in particolare l'art. 7,
recante norme per le imprese elettriche minori;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, articoli 24, 25,
27 e 28 e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 5, in base al quale
l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le
modalita' di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115
del 2008, su edifici diversi da quelli richiamati all'art. 136, comma
1, lettere b) e c), del decreto n. 42 del 2004, non e' subordinata
all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque
denominati;
Visto l'art. 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9 (nel seguito: decreto-legge n. 145 del 2013), secondo cui con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'autorita'
per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuate
le disposizioni per un processo di progressiva copertura del
fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da
fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalita' di sostegno
degli investimenti anche attraverso la componente tariffaria UC4;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale
prevede che, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal citato
art. 1, comma 6-octies, l'autorita' per l'energia elettrica il gas e
il sistema idrico adotti una revisione della regolazione dei sistemi
elettrici integrati insulari di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi
efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle
attivita' di distribuzione e consumo finale di energia, anche
valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la
sostenibilita' economica ed ambientale del servizio;
Visto il documento di consultazione dell'autorita' per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito autorita') del 4
dicembre 2014, 598/2014/R/eel, con cui l'autorita' illustra i propri
orientamenti per la riforma delle integrazioni tariffarie per le
imprese elettriche minori non interconnesse;
Visto il documento di consultazione dell'autorita' del 29 maggio
2015, 255/2015/R/eel, con cui l'autorita' illustra, tra l'altro, i
propri orientamenti per nuove sperimentazioni pilota di sistemi
intelligenti di distribuzione (smart distribution system) anche in
relazione alle isole minori non interconnesse;
Visto il progetto di ricerca «Sviluppo delle fonti Energetiche
Rinnovabili nelle isole minori non interconnesse» elaborato da
Ricerca di Sistema Energetico S.p.a. (di seguito anche RSE),
finanziato da questo Ministero nell'ambito della ricerca di sistema
elettrico;
Ritenuto che le predette disposizioni debbano essere attuate in
modo armonizzato e coerente, al fine di assicurare contestualmente la
progressiva copertura del fabbisogno energetico delle isole minori
non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, e la
promozione dell'efficienza energetica e di minori costi del servizio,
garantendo la sicurezza e la continuita' delle forniture energetiche;
Ritenuto che per isole minori non interconnesse siano da intendere
tutte le isole minori per le quali e' riscontrata la mancanza o
l'insufficienza di interconnessione fisica con il sistema elettrico
nazionale, indipendentemente dal fatto che le imprese elettriche che
gestiscono il servizio sulle isole siano state o meno trasferite
all'Enel ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Ritenuto, anche sulla base della definizione di isola adottata da
Eurostat, di dover considerare le sole isole con superficie superiore
a 1 km², localizzate ad una distanza minima di 1 km dal continente e
con popolazione residente di almeno 50 persone, escludendo, inoltre,
l'isola di Gorgona in ragione della specifica destinazione della
principale infrastrutture esistente, gestita dal Ministero di grazia
e giustizia, pervenendo quindi alle isole elencate in allegato 1;
Considerato che, sulla base del progetto di ricerca RSE sopra
citato, nelle isole in questione si utilizza l'energia elettrica
anche per usi, quali il riscaldamento di acqua sanitaria, nei quali
sarebbe preferibile e conveniente il ricorso a fonti rinnovabili non
elettriche, mentre, per contro, sono assai sporadici i tentativi di
ricorso all'energia elettrica per i trasporti, per i quali si
impiegano quasi esclusivamente carburanti tradizionali;
Considerato che, sulla base di dati acquisiti nell'ambito del
medesimo progetto di ricerca, e' possibile individuare alcuni
parametri rispetto ai quali stabilire gli obiettivi di copertura del
fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da
fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei
sistemi elettrici delle isole in questione, e che possono essere
individuati obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili,
specifici per il solare termico e per la produzione di energia
elettrica, di entita' tale da assicurare, in ciascuna isola, un
contributo omogeneo in termini di grado di copertura dei consumi
elettrici mediante fonti rinnovabili, salvo le isole di Panarea,
Vulcano, Stromboli e Tremiti, nelle quali, a causa della maggiore
differenza tra il carico invernale e quello estivo, la percentuale di
penetrazione e' assunta a livelli inferiori, per ragioni di sicurezza
del sistema;
Considerato che l'installazione di talune tipologie di impianti
solari fotovoltaici e termici segue le modalita' autorizzative
semplificate di cui al comma 5 dell'art. 7-bis del decreto
legislativo n. 28/2011;
Considerato che le isole minori sono tipicamente caratterizzate da
una elevata variabilita' della domanda annuale, principalmente in
ragione della stagionalita' delle presenze, e che la capacita' di
generazione elettrica installata e' in media piu' del doppio del
picco di carico estivo, con uno sfruttamento molto limitato della
capacita' stessa, in relazione a un carico base piuttosto contenuto;
Considerato che il contributo attuale delle fonti rinnovabili e'
generalmente scarso nelle isole minori e che, laddove esiste, e'
sostanzialmente dovuto ad impianti fotovoltaici;
Considerato che le isole minori non interconnesse costituiscono
sistemi isolati e che, come tali, devono essere dotati di adeguati
sistemi di backup;
Considerato che, in base alle disposizioni del decreto-legge n. 145
del 2013, il presente decreto deve avviare un processo di progressiva
copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse
attraverso energia da fonti rinnovabili, con riferimento anche ai
fabbisogni di energia che possono essere coperti da vettori diversi
dall'energia elettrica;
Ritenuto che l'incremento dell'uso delle fonti rinnovabili per la
copertura del fabbisogno di energia delle isole in questione sara'
favorito da un maggiore ricorso all'energia elettrica, in particolare
laddove siano impiegate tecnologie che garantiscono efficienza e
minore impatto ambientale;
Ritenuto, in coerenza con il quadro comunitario delineato dalla
direttiva 2009/28/CE, di individuare il 31 dicembre 2020 come primo
orizzonte temporale per la fissazione di obiettivi quantitativi di
copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse con
energia da fonti rinnovabili e di fornire altresi' indicazioni per il
perseguimento di obiettivi al 2030, in coerenza con il pacchetto
comunitario energia e clima in via di definizione;
Ritenuto comunque opportuno, ai fini del perseguimento di ulteriori
sviluppi del processo di progressiva copertura del fabbisogno delle
isole minori, tener conto delle prospettive di realizzazione, a costi
sostenibili, di opere di interconnessione con le reti del continente;
Considerato che i soggetti produttori o gestori del sistema
elettrico isolano, beneficiari di integrazioni tariffarie per il
servizio svolto e per l'energia prodotta, nell'ambito dell'attivita'
di distribuzione e secondo la vigente regolazione, devono provvedere
al collegamento degli impianti alla rete elettrica favorendo
l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica da fonti
rinnovabili immessa in rete, nel rispetto dei vincoli di rete e delle
esigenze di gestione in sicurezza del sistema;
Ritenuto opportuno promuovere la realizzazione di progetti pilota
innovativi finalizzati, anche mediante l'utilizzo di componenti e
soluzioni innovative di integrazione delle fonti rinnovabili nel
sistema energetico delle isole, a ridurre entro il 31 dicembre 2020,
per le isole nelle quali saranno attuati, la produzione da fonti non
rinnovabili almeno fino all'80% dei valori convenzionalmente indicati
in allegato;
Visti i contributi istruttori forniti da UNIEM - Unione nazionale
imprese elettriche minori, in particolare con note del 12 maggio 2016
e del 28 ottobre 2016;
Ritenuto opportuno richiedere informalmente i pareri del
coordinamento interregionale energia e dell'ANCI, pervenuti,
rispettivamente, il 16 dicembre 2016 e il 27 gennaio 2017;
Ritenuto opportuno assicurare un adeguato coinvolgimento delle
regioni e dei comuni interessati, in particolare ai fini della
definizione dei programmi di ammodernamento delle reti elettriche
isolane e dei progetti integrati innovativi;
Ritenuto opportuno promuovere la maggiore diffusione delle fonti
rinnovabili adottando criteri di neutralita' tecnologica affinche',
nel rispetto delle condizioni stabilite ai sensi del presente
decreto, i soggetti interessati possano sviluppare le proprie
proposte progettuali e le autonomie locali, nell'esercizio dei
compiti autorizzativi ad esse demandati ai sensi del titolo II, capo
I, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e del decreto-legge n. 239
del 2003, effettuare le valutazioni di competenza, anche
relativamente alla coerenza e alla compatibilita' con il contesto di
inserimento;
Vista la deliberazione 652/2016/I/EFR del 10 novembre 2016, con cui
l'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ha
espresso parere favorevole sullo schema di decreto, avanzando alcune
osservazioni e proposte di modifica;
Ritenuto che, per ciascuna delle proposte formulate dall'autorita':
a) si condivida la necessita' di stabilire primi obiettivi in
materia di fonti rinnovabili al 2020, e contestualmente avviare le
attivita' necessarie al raggiungimento di piu' ambiziosi obiettivi al
2030, attraverso la programmazione degli interventi e delle
condizioni per l'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili;
b) il contributo e la capacita' di iniziativa dei soggetti terzi
siano compatibili con il ruolo dei gestori dei sistemi elettrici
isolani, cui rimarrebbe comunque affidato anche nella prima fase il
ruolo di predisporre dei piani di sviluppo del sistema, tenuto conto
anche del basso sviluppo che le energie rinnovabili hanno finora
avuto nelle isole minori e dell'esigenza di agire anche nel settore
termico;
c) l'attuale legislazione, in recepimento delle direttive europee
in materia, prevede la possibilita' di ricorrere a procedure
pubbliche di gara, qualora lo esigano esigenze di sicurezza o di
pubblico interesse, considerato che l'attivita' di produzione e'
attivita' libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico.
Tale necessita' potra' dunque essere valutata nel corso del processo,
in base ai dati di monitoraggio sul grado di raggiungimento degli
obiettivi;
d) sia opportuno riferire la determinazione della remunerazione
degli interventi al costo evitato di combustibile quale parametro
atto a contenere gli effetti della remunerazione sulle bollette
elettriche, utilizzando adeguatamente tale parametro per consentire
la programmazione economica degli investimenti;
e) si condivida la richiesta alla Commissione europea delle
deroghe di cui all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE per l'insieme
delle isole non interconnesse;
f) siano da accogliere le proposte dell'autorita', in particolare
in merito a: funzione dei progetti pilota; precisazione dell'ambito
di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7;
previsione di previa definizione, a cura del Gse, delle procedure di
qualifica degli impianti di potenza superiore a 50 kW; precisazione
sui seguiti delle attivita' di controllo svolte dal Gse; precisazioni
riguardo al combustibile risparmiato; coinvolgimento dell'autorita'
nello svolgimento delle attivita' inerenti i progetti pilota;
miglioramento dei contenuti dell'allegato 2;
Ritenuto che la disciplina di cui al presente decreto sia
compatibile con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato UE per quanto riguarda i progetti integrati
innovativi di cui all'art. 6, ampiamente sotto le soglie di
intensita' di aiuto, mentre il regime di remunerazione di cui
all'art. 4 configura un regime non classificabile come aiuto per le
seguenti motivazioni:
a) la specificita' delle isole minori non interconnesse, nelle
quali non vi sono le condizioni per un mercato libero pienamente
competitivo e possono essere realizzati tipicamente solo impianti di
piccola potenza;
b) il sistema di sostegno definito ai sensi del presente decreto
remunera la produzione da fonti rinnovabili valorizzando il
combustibile risparmiato per la generazione elettrica convenzionale
evitata;
c) l'entita' delle risorse annualmente destinabili alla promozione
delle fonti rinnovabili e' in ogni caso compatibile con i limiti del
regolamento;
d) non vi sono beneficiari predeterminati;
Ritenuto di richiedere alla Commissione europea la deroga di cui
all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE fino al 2021, evidenziando il
contributo atteso che, ai sensi del presente decreto, i gestori
forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'art. 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, il presente decreto individua le disposizioni
per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non
interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili e, in
particolare, stabilisce:
a) gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico delle isole
da coprire attraverso la produzione da fonti rinnovabili;
b) gli obiettivi temporali per il processo di graduale sviluppo
della produzione da fonti rinnovabili;
c) le modalita' di sostegno degli investimenti necessari al
perseguimento dei suddetti obiettivi.
Le disposizioni del presente decreto si applicano sul territorio
delle isole minori elencate in allegato 1.
Art. 2
Obiettivi di sviluppo di fonti energetiche
rinnovabili al 2020 e al 2030
1. In ciascuna delle isole indicate in allegato 1 sono stabiliti i
seguenti obiettivi minimi di sviluppo dell'utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili da raggiungere al 31 dicembre 2020:
a) installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di
sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di
acqua calda o per il solar cooling pari, per ciascuna isola, ai
valori indicati in allegato 1. Concorre a tale obiettivo
l'installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldaacqua
elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua
calda sanitaria (di seguito anche: pompe di calore); a tali fini, si
assume che ogni kW di potenza elettrica della pompa di calore
equivale all'installazione di 2 metri quadri di solare termico;
b) installazione di impianti di produzione di energia elettrica
collegati alla rete elettrica, alimentati da fonti rinnovabili
disponibili localmente, per una potenza nominale complessiva pari,
per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1; detti impianti
possono essere asserviti a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica
di veicoli elettrici, con immissione parziale nella rete elettrica,
ovvero immettere nella rete tutta l'energia elettrica prodotta.
2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica e termica da
fonti rinnovabili in esercizio alla data di entrata in vigore del
primo dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1;
b) i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, compresi i potenziamenti, i sistemi con pannelli solari
termici e le pompe di calore, entrati in esercizio successivamente
alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui
all'art. 4, comma 1;
c) gli interventi realizzati ai fini del rispetto dell'obbligo di
integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova
costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti, stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 28 del
2011; per tali interventi non spettano incentivi, comunque
denominati, o remunerazioni sull'energia prodotta e le disposizioni
del presente decreto si applicano limitatamente allo scambio sul
posto, ove applicabile, come precisato all'art. 4, comma 2;
d) gli interventi di riattivazione di impianti esistenti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rimessi in
esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del primo
dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1,
gli interventi possono essere eseguiti dalle societa' elettriche
indicate in allegato 1 (di seguito gestori) o da soggetti terzi.
4. Con successivi decreti sono stabiliti gli ulteriori obiettivi
per il periodo 2021-25 e per il periodo 2026-30 e definite le
relative modalita' di raggiungimento, compresi i progetti integrati
innovativi. Laddove necessario in relazione alle realizzazioni gia'
conseguite e alle esigenze di sicurezza ed efficienza dei sistemi, i
provvedimenti individuano requisiti o limiti massimi per lo sviluppo
di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
in ciascuno periodo, tenendo conto delle condizioni di producibilita'
e di carico lungo tutto il corso dell'anno, delle tipologie e del
numero di impianti a fonti rinnovabili in esercizio, e di quanto
disposto all'art. 5.
5. Le disposizioni in materia di requisiti degli impianti di cui
all'art. 3, di utilizzazione dell'energia e remunerazione interventi
di cui all'art. 4, comma 1, e cumulabilita' degli incentivi di cui
all'art. 7, si applicano agli interventi di cui al comma 2, lettera
b).
6. Le disposizioni in materia di utilizzazione dell'energia e
remunerazione interventi di cui all'art. 4, comma 1, e cumulabilita'
degli incentivi di cui all'art. 7, si applicano agli interventi di
cui al comma 2, lettera d), qualora la riattivazione sia eseguita su
impianti non funzionanti da almeno due anni compiuti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Per i progetti pilota di cui all'art. 5 resta fermo quanto
previsto all'art. 7, comma 2.
Art. 3
Requisiti degli impianti e controlli
1. Gli impianti devono essere costruiti ed eserciti nel rispetto
dei requisiti richiamati in allegato 2.
2. Il Gse, a partire dai dati ricevuti ai sensi del comma 3,
effettua controlli sugli impianti realizzati per le finalita' di cui
al presente decreto, al fine di verificare il rispetto dei requisiti
e il diritto alle previste remunerazioni, nonche' per una corretta
imputazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti all'art. 2. I controlli sono svolti con le modalita'
previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2014, per quanto applicabili, e da ulteriori specifiche disposizioni
in materia di controlli, e attengono anche a quanto previsto all'art.
2, comma 1, lettera a). Per tali finalita', il Gse pubblica le
specifiche procedure che utilizzera' per lo svolgimento dei
controlli. Gli esiti dei controlli sono comunicati dal Gse a Csea,
autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e
Ministero dello sviluppo economico e comuni interessati. Qualora il
Gse riscontri violazioni ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 propone, per il
tramite dell'autorita', l'applicazione di quanto previsto al medesimo
art. 11.
3. Anche per le finalita' di cui al comma 2, entro 30 giorni
dall'entrata in esercizio di ciascun impianto di produzione elettrica
per il quale viene avanzata richiesta di accesso alle previste
remunerazioni, i gestori trasmettono al Gse i dati dell'impianto
dichiarati dal produttore, secondo modalita' stabilite nelle
procedure di cui al comma 2.
4. Su richiesta degli interessati ed entro 90 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, il Gse qualifica i progetti di impianti
di potenza superiore a 50 kW elettrici, muniti del pertinente titolo
autorizzativo, non ancora in esercizio. La qualifica ha lo scopo di
verificare l'idoneita' dell'impianto all'ottenimento della
remunerazione di cui all'art. 4, fermo restando che l'effettivo
diritto alla stessa remunerazione e' subordinato al rispetto di
requisiti e condizioni di cui al presente decreto, dei provvedimenti
di cui all'art. 4, comma 1, e delle procedure di cui al comma 1. Per
tali finalita', il Gse predispone e pubblica sul proprio sito web
apposita procedura di qualifica.
Art. 4
Utilizzazione dell'energia
e remunerazione degli interventi
1. L'energia prodotta dai sistemi con pannelli solari termici e da
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili ha diritto a una remunerazione le cui modalita' di
erogazione, periodo di diritto ed entita', anche differenziata per
ciascuna isola e tipologia di intervento, sono determinati con
provvedimenti dell'autorita' per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico sulla base dei seguenti criteri:
a) energia da pannelli solari termici utilizzata per la copertura
dei consumi di acqua calda e per il solar cooling: per ogni metro
quadrato in esercizio, la remunerazione e' riconosciuta al titolare
dell'impianto dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ed e'
commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor
consumo di energia elettrica efficientemente prodotta. A tale fine,
si assume che ogni metro quadrato di pannello generi energia termica
pari a 600 kWh/anno, corrispondenti a pari risparmio di energia
elettrica;
b) energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili immessa in parte o totalmente nella rete: per ogni kWh di
produzione netta la remunerazione, comprensiva del valore
dell'energia per le sole produzioni realizzate da soggetti diversi
dai gestori, e' riconosciuta dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto, ed e' commisurata al costo del combustibile
risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente
prodotta;
c) energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili e autoconsumata: per ogni kWh prodotto e autoconsumato e'
riconosciuta, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, una
remunerazione, aggiuntiva al valore dell'energia autoconsumata, che
tiene conto delle remunerazioni di cui alla lettera b);
d) per i casi di cui alle lettere a) e b) viene definito un valore
minimo della remunerazione, comunque riconosciuto a prescindere dal
costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia
elettrica efficientemente prodotta, nonche' un valore massimo
prescindente dal medesimo costo del combustibile risparmiato. Tali
valori minimo e massimo possono essere differenziati per fonte e/o
tecnologia;
e) la remunerazione e' definita in modo da consentire la
programmazione economica degli investimenti;
f) in tutti i casi di cui alle lettere precedenti, la
remunerazione risponde a obiettivi di efficiente uso delle risorse;
g) per le pompe di calore, la remunerazione e' erogata in
un'unica soluzione, ed e' pari al 50% della spesa sostenuta per
l'acquisto, nel limite massimo di € 500 per prodotti con capacita'
inferiore o uguale a 150 litri e di € 850 per prodotti con capacita'
superiore ai 150 litri.
2. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l'autorita'
disciplina ogni altro aspetto necessario per il funzionamento dei
meccanismi previsti dal presente decreto, e in particolare:
a) il valore del combustibile risparmiato per la generazione
elettrica efficiente evitata e l'eventuale riconoscimento dei
contributi di cui agli art. 5 e 6, nell'ambito dei provvedimenti di
cui all'art. 28 del decreto-legge 91/2014;
b) ove occorra, le caratteristiche dei sistemi di misura
dell'energia elettrica e le caratteristiche dei sistemi di
interfaccia con la rete ai fini della prestazione dei servizi e delle
protezioni necessarie per assicurare la sicurezza e la continuita'
del servizio elettrico;
c) salve le esigenze di sicurezza del sistema elettrico isolano, le
modalita' con le quali il gestore, con riferimento agli impianti
realizzati da terzi, provvede al collegamento alla rete e al ritiro
dell'energia prodotta, e, in tutti i casi, assicura l'utilizzazione
prioritaria dell'energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in
rete, anche ricorrendo all'integrazione di sistemi di accumulo, nel
rispetto dei principi di economicita' ed efficienza;
d) le modalita' di erogazione del servizio di scambio sul posto per
gli impianti a fonti rinnovabili realizzati ai fini del rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28
del 2011, mediante lo scambio fisico tra il produttore e il gestore,
compensabile su base triennale;
e) con riferimento agli impianti entrati in esercizio prima della
data di entrata in vigore del provvedimento stesso, l'aggiornamento
del ritiro dedicato nonche', coerentemente con la lettera d), dello
scambio sul posto, prevedendone la gestione a cura del gestore e la
conseguente risoluzione delle convenzioni in essere con il Gse;
f) la remunerazione dei gestori conseguente allo svolgimento
delle attivita' da essi svolte per le finalita' di cui al presente
decreto.
3. Il primo dei provvedimenti di cui al comma 1 e' emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Nel caso in cui un'isola di cui all'allegato 1 venga
interconnessa alla rete elettrica nazionale, la remunerazione di cui
al presente decreto viene riconosciuta limitatamente agli impianti
che entrano in esercizio entro due anni dalla data
dell'interconnessione, comunicata da Terna all'autorita' per
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.
5. Restano ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica.
Art. 5
Promozione dell'ammodernamento
delle reti elettriche isolane
1. Ai fini di quanto previsto all'art. 2, comma 4, nonche' per
favorire la penetrazione delle fonti rinnovabili anche nelle isole
minori con lavori di interconnessione in corso alla data del presente
decreto, entro il 31 dicembre 2017 ciascun gestore dei sistemi
elettrici delle predette isole, previa ricognizione della situazione
attuale in termini di domanda e offerta di energia elettrica e
termica, nonche' di previsioni fino al 2030, presenta al Ministero
dello sviluppo economico, all'Autorita' per l'energia elettrica il
gas e il sistema idrico e alla regione e ai comuni interessati un
programma tecnico ed economico con il quale:
a) sono definiti gli interventi di ammodernamento e rafforzamento
della rete elettrica isolana, funzionali all'installazione di una
potenza elettrica da fonti rinnovabili pari ad almeno tre volte i
valori degli obiettivi indicati nello stesso allegato 1, anche
mediante ricorso a sistemi di accumulo dell'energia elettrica;
b) sono valutate le ipotesi di sviluppo della generazione,
compresa la conversione a fonti rinnovabili, anche parziale, degli
esistenti impianti di produzione elettrica a fonti convenzionale;
c) sono presentate ipotesi di copertura dei costi di
realizzazione del programma a valere su programmi di sostegno
nazionali e regionali, anche cofinanziati dalla Commissione europea,
e, in via complementare, sulla componente tariffaria UC4.
2. Entro il 31 dicembre 2018, l'Autorita' per l'energia elettrica
il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi di RSE, provvede alla
verifica della congruita' tecnica ed economica dei programmi, dandone
comunicazione ai singoli gestori e alle Autorita' nazionali di
gestione dei programmi di sostegno, indicate dai gestori, di cui al
comma 1, lettera c). I soggetti destinatari del programma di cui al
comma 1 possono, entro il 30 giugno 2018, trasmettere alla predetta
Autorita' le proprie osservazioni.
Art. 6
Progetti integrati innovativi
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, anche allo scopo di
definire modelli di intervento per gli obiettivi di cui all'art. 2,
comma 4, nelle isole di cui all'allegato 1 e' promossa la
realizzazione di due progetti integrati, che possono includere anche
impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e
solare termico, che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e
continuita' della fornitura, consentano, entro il 31 dicembre 2020,
di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale di cui in
allegato 1 almeno dei seguenti valori;
a) il 50% per le isole con produzione annua convenzionale fino a
3000 MWh;
b) il 40% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale
superiore a 3000 MWh e fino a 4000 MWh;
c) il 30% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale
superiore a 4000 e fino a 5000 MWh;
d) il 20% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale
superiore a 5000 MWh.
2. Fatto salvo il comma 8, sono titolati alla presentazione dei
progetti di cui al comma 1 i soggetti gestori del servizio elettrico
nelle isole minori non interconnesse di cui all'allegato 1, anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici, ivi inclusi i comuni
interessati, e privati.
3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi di RSE e sentita
l'Autorita', stabilisce i requisiti minimi dei progetti, le relative
modalita' di selezione, di realizzazione e di monitoraggio delle
prestazioni, nonche' le spese ammissibili e le modalita' di
consuntivazione, sulla base dei seguenti criteri:
a) incremento della percentuale di riduzione della produzione
elettrica annua convenzionale rispetto ai valori indicati al comma 1,
mediante impiego di fonti rinnovabili e interventi di efficienza
energetica;
b) grado di innovazione del progetto dimostrativo, con particolare
riferimento ai sistemi di integrazione delle fonti rinnovabili
tramite l'impiego efficiente di sistemi di accumulo, sviluppo di
trasporto elettrico, integrazione del sistema elettrico con il
sistema idrico isolano e con la domanda modulabile presente
sull'isola e ammodernamento della rete secondo i concetti degli smart
distribution system;
c) costo specifico del progetto in rapporto al grado di riduzione
della produzione elettrica annua di energia elettrica da fonti
convenzionali;
d) minor contributo in conto capitale richiesto, di cui al comma 5;
e) replicabilita' su altri sistemi isolani;
f) stato di maturita' del progetto in termini di procedimenti
autorizzativi e di condivisione del progetto da parte
dell'amministrazione locale, attestata da accordi con
l'amministrazione approvati con delibera del Consiglio comunale;
g) minore impatto ambientale, mediante installazione degli impianti
in aree da riqualificare o gia' destinate ad attivita' produttive;
h) minori tempi di realizzazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi di RSE e
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, la regione e i comuni interessati, provvede alla selezione
dei progetti pilota di cui al comma 1 verificando i requisiti di cui
al comma 3. Puo' essere valutata l'ammissione anche di ulteriori
progetti pilota in isole diverse da quelle su cui insistono i primi
due progetti selezionati, ove cio' non comporti aggravi tariffari
aggiuntivi rispetto a quanto previsto al comma 5.
5. Per la realizzazione dei progetti dimostrativi di cui al comma 1
e' concesso un contributo in conto capitale, a valere sulla
componente UC4 delle tariffe elettriche, limitatamente alle spese
connesse ai componenti, sistemi e interventi esplicitamente citati
alla lettera b) del comma 3, nel limite massimo del 60% della spesa
ammissibile consuntivata e nei limiti di uno stanziamento complessivo
di 10 milioni di euro, a fronte di una completa rendicontazione delle
modalita' di impiego dei sistemi realizzati e dei loro effetti, anche
ai fini di disseminazione dei risultati.
6. Restano fermi, per le isole sulle quali si procede alla
realizzazione dei progetti integrati innovativi, gli obiettivi di cui
all'art. 2.
7. RSE fornisce annualmente al Gse le informazioni sulle attivita'
e i risultati conseguiti ai sensi del presente articolo, utili per
l'integrazione nella relazione di cui all'art. 8, comma 3.
8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi
prioritariamente ai progetti riguardanti isole, di cui all'allegato
1, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non sono in corso lavori di interconnessione alla rete elettrica
nazionale.
Art. 7
Cumulabilita' degli incentivi
1. La remunerazione di cui all'art. 4 non e' cumulabile con altri
incentivi nazionali in conto energia. Resta fermo il diritto di
accesso agli incentivi nazionali e locali per l'efficienza energetica
di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 recante
l'aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli
interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili cui al decreto
ministeriale 28 dicembre 2012 (c.d. Conto termico), fatta eccezione
per gli incentivi al solare termico e alle pompe di calore dedicate
alla sola produzione di acqua calda sanitaria, che sono alternativi
alla remunerazione di cui al presente decreto.
2. I contributi in conto capitale per i progetti integrati
innovativi di cui all'art. 6 sono cumulabili con finanziamenti
derivanti da fondi e progetti europei e con altri contributi gestiti
dalle regioni o dai comuni, nel rispetto dei criteri inerenti le
spese ammissibili e le modalita' di consuntivazione di cui al comma 3
dello stesso art. 6, purche' il totale dei contributi non superi
l'80% della spesa ammissibile consuntivata.
Art. 8
Disposizioni varie
1. Per l'insieme delle isole indicate in allegato 1, il Ministero
dello sviluppo economico, sentita Terna in merito alle prospettive di
realizzazione, a costi sostenibili, di opere di interconnessione
della rete elettrica delle isole minori con la rete di trasmissione
nazionale, provvede a richiedere alla Commissione europea la deroga
di cui all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE fino al 2021,
evidenziando il contributo atteso che, ai sensi del presente decreto,
i gestori forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed
energia. Per gli anni successivi al 2021, il Ministero valuta se
richiedere l'aggiornamento della deroga sulla base delle opere di
interconnessione approvate nel Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale predisposto da Terna, nonche' sulla base dei
piani di sviluppo delle reti di distribuzione, e tenuto conto del
rapporto di cui al comma 3.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2018, i gestori
trasmettono al Gse e ai comuni interessati una relazione con
descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi eseguiti o in
fase di realizzazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
cui all'art. 2, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, lettere b) e
c), dei quali, in ragione delle loro funzioni, sono a conoscenza.
3. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2, nonche' delle
informazione di cui all'art. 6, comma 7, e di ogni altro dato nella
propria disponibilita', il Gse trasmette al Ministero dello sviluppo
economico, all'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, alla regione e ai comuni interessati un rapporto sullo stato
di avanzamento rispetto agli obiettivi.
4. Le risorse per l'applicazione degli articoli 4 e 6 trovano
copertura sulla componente tariffaria UC4 secondo modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.
5. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28
del 2011, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici
aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti
non modificano la sagoma degli edifici stessi non e' subordinata
all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque
denominati, qualora gli edifici in questione non ricadono tra quelli
indicati all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tali casi, e' sufficiente
trasmettere al comune la comunicazione di inizio lavori, se prevista
dal regolamento urbanistico dello stesso comune. Si applicano
altresi' i commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 115
del 2008.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2 - Requisiti degli impianti
A. Impianti di produzione elettrica
Per le specifiche definizioni di fonti, impianti, requisiti e
caratteristiche degli impianti, nonche' di ogni altro elemento
funzionale all'attuazione del presente decreto, si assumono a
riferimento le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 23
giugno 2016 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012, nei limiti e
con le modalita' precisate dall'autorita'.
Si applicano inoltre le disposizioni adottate dall'Autorita' in
attuazione dell'art. 25 del decreto ministeriale 6 luglio 2012,
eventualmente aggiornate dalla stessa Autorita' con specifico
riferimento alle isole minori non interconnesse.
Si applicano altresi' le disposizioni adottate dall'Autorita' per
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in attuazione
dell'art. 11 del decreto ministeriale 5 luglio 2012, eventualmente
aggiornate dalla stessa autorita' con specifico riferimento alle
isole minori non interconnesse.
Gli impianti fotovoltaici possono essere muniti di sistemi di
accumulo, nel rispetto delle condizioni definite dall'autorita' con
deliberazione 574/2014/R/EEL, eventualmente aggiornate dalla stessa
Autorita' con specifico riferimento alle isole minori non
interconnesse.
In tutti i casi, la remunerazione e i contributi di cui al
presente decreto possono essere riconosciuti solo per interventi
muniti del pertinente titolo abilitativo per la costruzione e
l'esercizio dell'impianto (art. da 5 a 7-bis del decreto legislativo
28/2011).
Ai fini dell'accesso alla remunerazione, sono ammessi gli
impianti di potenza non inferiore a 0,5 kW.
B. sistemi per la produzione di energia termica e il solar cooling
Per impianti solari termici e di solar cooling, l'accesso agli
incentivi di cui al presente decreto e' consentito se i componenti
sono nuovi e se:
a) i collettori solari sono in possesso della certificazione
Solar Keymark;
a-bis) in alternativa, per gli impianti solari termici
prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al
punto a) relativa al solo collettore puo' essere sostituita dalla
certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
b) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per
almeno cinque anni;
c) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono
garantiti almeno due anni;
d) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in
conformita' ai manuali di installazione dei principali componenti,
come risultante da dichiarazione dell'installatore.
Per le pompe di calore installate esclusivamente in sostituzione
di scaldaacqua elettrici e dedicate alla sola produzione di acqua
calda sanitaria e' richiesto un COP ≥ 2,6 misurato secondo la norma
EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali
di normazione.



