Malattie professionali: la raccomandazione 2025/2609 della Commissione, del 18 dicembre 2025, è stata è stata pubblicata sulla G.U.U.E. L del 22 dicembre 2025.
In particolare, tra i tante raccomandazioni, l'Unione europea chiede agli Stati membri, di:
- introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo a indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, l’elenco europeo delle malattie professionali di cui all’allegato I;
- fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all’indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di un’affezione non contenuta nell’elenco dell’allegato I ma di cui si possono determinare l’origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell’allegato
- sviluppare e di migliorare le misure di prevenzione efficace delle malattie professionali figuranti nell’elenco europeo delle malattie professionali di cui all’allegato I, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze e di migliori prassi mediante l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Di seguito il testo della raccomandazione 2025/2609.
Raccomandazione (UE) 2025/2609 della Commissione, del 18 dicembre 2025, sull’elenco europeo delle malattie professionali
G.U.U.E. L del 22 dicembre 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) Con la raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione [1]Raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione, del 28 novembre 2022, sull’elenco europeo delle malattie professionali (GU L 309 del 30.11.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/2337/oj)., la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di attuare una serie di misure volte ad aggiornare e migliorare vari aspetti delle loro politiche in materia di malattie professionali. Tali misure riguardano il riconoscimento, l’indennizzo e la prevenzione delle malattie professionali, la fissazione di obiettivi nazionali per la riduzione dei tassi delle malattie professionali, la dichiarazione e la registrazione delle malattie professionali, la raccolta di dati riguardanti l’epidemiologia delle malattie, la promozione della ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professionale, il miglioramento della diagnosi delle malattie professionali, la diffusione di dati statistici ed epidemiologici sulle malattie professionali e la promozione di un contributo attivo dei sistemi sanitari pubblici nazionali alla prevenzione delle malattie professionali.
(2) L’amianto è un agente cancerogeno pericoloso che è ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori possono essere ad alto rischio di esposizione. Si stima che attualmente siano esposti all’amianto tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori[2]Study on collecting information on substances with the view to analyse health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments of Directive 98/24/EC (Chemical Agents) and Directive 2009/148/EC (Asbestos) — Ufficio delle pubblicazioni Office dell'UE.. L’amianto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [3]Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).. I tumori professionali sono la principale causa di decessi correlati al lavoro nell’Unione [4]https://osha.europa.eu/sites/default/files/Summary_OSH_in_Europe_state_trends.pdf., dovuti principalmente all’esposizione a sostanze cancerogene, come l’amianto. Si stima che il 75 % dei casi di tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sia correlato all’amianto [5]Statistiche europee sulle malattie professionali — Statistiche sperimentali — Eurostat I dati si riferiscono agli anni 2013-2022 e all’UE-27 (esclusi Germania, Grecia e Portogallo, paesi per i quali non erano disponibili dati). Ulteriori dati sono inclusi nel Commission Staff Working Document — Impact Assessment accompanying the Commission’s proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/148/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (SWD (2022) 311 final), https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2022:0311:FIN:EN:PDF.. La progressiva restrizione dell’uso dell’amianto nell’Unione è iniziata nel 1988, mentre dal 2005 la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso dell’amianto sono vietati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH) [6]Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).. Ciononostante, vi è un notevole problema pregresso, in quanto l’amianto è ancora presente in molti edifici più vecchi che saranno probabilmente ristrutturati, adattati o demoliti nei prossimi anni. L’esposizione dei lavoratori all’amianto dovrebbe aumentare in tutti gli Stati membri con il progresso della strategia per l’ondata di ristrutturazioni [7]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita» (COM(2020) 662 final).. Inoltre, le malattie correlate all’amianto presentano un lungo periodo di latenza. Poiché i primi segni di malattia potrebbero manifestarsi anche a trent’anni o più di distanza dal momento dell’esposizione, si prevede che le malattie e i decessi correlati a un’esposizione all’amianto avvenuta prima del divieto del 2005 si verificheranno fino alla fine degli anni 2020 e 2030.
(3) In tale contesto, ridurre efficacemente l’esposizione a sostanze cancerogene come l’amianto è diventato uno degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro [8]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN e del piano d’azione per l’inquinamento zero [9]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d’azione dell’UE: «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo», COM(2021) 400 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827della Commissione. Inoltre, la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [10]Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj). sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio [11]Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L, 2023/2668, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2668/oj)., che, tra l’altro, ha ridotto significativamente il valore limite di esposizione professionale applicabile all’amianto.
(4) La raccomandazione (UE) 2022/2337 include diverse malattie correlate all’amianto. Nell’allegato I della raccomandazione, che contiene l’elenco europeo delle malattie professionali figurano: asbestosi, mesotelioma consecutivo all’inalazione di polveri d’amianto, complicazione dell’asbetosi da cancro bronchiale, affezioni fibrotiche della pleura, con restrizione respiratoria, causate dall’amianto e cancro al polmone causato dall’inalazione delle polveri d’amianto. Nell’allegato II della raccomandazione, che contiene un elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che potrebbero essere inserite in futuro nell’elenco europeo delle malattie professionali: cancro della laringe causato dall’inalazione delle polveri d’amianto.
(5) A seguito dell’adozione della comunicazione della Commissione «Costruire un futuro senza amianto»[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Costruire un futuro senza amianto: un approccio europeo nell’affrontare i rischi dell’amianto per la salute, COM(2022) 488 final., il comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), tenendo conto del progetto di parere del gruppo di lavoro specifico e del gruppo di esperti tecnici istituito al fine di sostenere i lavori sull’eventuale necessità di includere ulteriori malattie correlate all’amianto nella raccomandazione della Commissione sull’elenco europeo delle malattie professionali, il 29 maggio 2024 ha adottato un parere [13]https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/2f88a8c0-cdc2-4b40-ae20-a1718f4f3cbd/details. sulla necessità di aggiornare detta raccomandazione, per includervi ulteriori malattie correlate all’amianto.
(6) Tenendo conto del parere del CCSS, nell’allegato I è opportuno aggiungere le seguenti malattie correlate all’amianto: cancro della laringe causato dall’amianto (in sostituzione dell’attuale voce «cancro della laringe causato dall’inalazione delle polveri d’amianto» nell’allegato II della raccomandazione), cancro ovarico causato dall’amianto, placche pleuriche con compromissione funzionale dei polmoni causate dall’amianto e versamento pleurico non maligno causato dall’amianto. Inoltre, nell’allegato II è opportuno aggiungere le seguenti malattie: cancro del colon causato dall’amianto, cancro del retto causato dall’amianto e cancro dello stomaco causato dall’amianto.
(7) Dovrebbero inoltre essere rettificati alcuni errori tipografici nella versione inglese degli allegati della raccomandazione (UE) 2022/2337. Si tratta delle voci: «302 Complication of asbestos in the form of bronchial cancer», che dovrebbe essere sostituita da «302 Complication of asbestosis in the form of bronchial cancer» e «2.108 Thiopene», che dovrebbe essere sostituita da «2.108 Thiophene».
(8) Anche se il riconoscimento delle malattie professionali è una questione strettamente legata alla concezione dei sistemi di sicurezza sociale, che è di competenza degli Stati membri, la Commissione promuove il riconoscimento da parte degli Stati membri delle malattie professionali che figurano nell’elenco europeo delle malattie professionali. Come indicato nella comunicazione della Commissione «Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 — Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione»[14]COM(2021) 323 final. («quadro strategico dell’UE»), permane la necessità di prestare maggiore attenzione alle malattie professionali. In linea con i principi generali di prevenzione che costituiscono il fulcro della direttiva 89/391/CEE del Consiglio[15]Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj). sulla sicurezza e la salute sul lavoro e delle relative direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro[16]https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/rights-work/health-and-safety-work_en?prefLang=it, la presente raccomandazione dovrebbe divenire uno strumento complementare fondamentale per la prevenzione delle malattie professionali a livello di Unione. È inoltre importante sostenere i lavoratori ammalati e coloro che hanno perso familiari a causa dell’esposizione sul lavoro.
(9) In linea con il quadro strategico dell’UE, gli Stati membri dovrebbero essere invitati a coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati, in particolare le parti sociali, nell’elaborazione di misure volte a prevenire efficacemente le malattie professionali.
(10) Il quadro strategico dell’UE fa riferimento alla necessità, da un lato, di rafforzare la base di conoscenze comprovate, a sostegno della legislazione e delle politiche e, dall’altro, di migliorare la ricerca e la raccolta di dati, tanto a livello di Unione quanto a livello nazionale, quale prerequisito per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro. La cooperazione e lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi sono fondamentali per migliorare l’analisi e la prevenzione in tutta l’Unione.
(11) La raccomandazione agli Stati membri di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale è a tutt’oggi pertinente, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [17]Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1338/oj). relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché alla luce degli sviluppi connessi alle statistiche europee delle malattie professionali (EODS).
(12) L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, istituita con regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio [18]Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/126/oj)., ha il compito, fra l’altro, di fornire alle istituzioni e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri le informazioni obiettive di carattere tecnico, scientifico ed economico disponibili e le competenze tecniche necessarie per la formulazione e l’attuazione di politiche adeguate ed efficaci volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché di raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri. In tale contesto, è opportuno che l’Agenzia svolga anche un ruolo importante negli scambi di informazioni, di esperienze e di migliori prassi in merito alla prevenzione delle malattie professionali.
(13) I sistemi nazionali sanitari e di salute pubblica possono svolgere un ruolo importante nell’ottica di una migliore prevenzione delle malattie professionali, ad esempio attraverso una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.
(14) Poiché è necessario aggiungere le malattie di cui al considerando 6 nella raccomandazione sull’elenco europeo delle malattie professionali e correggere alcuni errori tipografici nel suo testo, la presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione (UE) 2022/2337.
RACCOMANDA:
I. Fatte salve le disposizioni nazionali legislative o regolamentari più favorevoli, si raccomanda agli Stati membri:
1. di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, l’elenco europeo delle malattie professionali di cui all’allegato I;
2. di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all’indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di un’affezione non contenuta nell’elenco dell’allegato I ma di cui si possono determinare l’origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell’allegato II;
3. di sviluppare e di migliorare le misure di prevenzione efficace delle malattie professionali figuranti nell’elenco europeo delle malattie professionali di cui all’allegato I, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze e di migliori prassi mediante l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;
4. di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute e, in via prioritaria, di quelle indicate nell’elenco europeo delle malattie professionali di cui all’allegato I;
5. di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l’elenco europeo delle malattie professionali di cui all’allegato I e conformi ai lavori in corso sul sistema di armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da disporre, per ogni caso di malattia professionale, di informazioni sull’agente o il fattore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente;
6. di istituire un sistema per la raccolta di informazioni o di dati riguardanti l’epidemiologia delle malattie indicate nell’allegato II, o di qualsiasi altra malattia di natura professionale;
7. di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professionale, in particolare per le affezioni descritte all’allegato II e per i disturbi di natura psicosociale legati al lavoro;
8. di garantire un’ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione;
9. di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, in particolare attraverso la rete d’informazione stabilita dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale;
10. di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.
II. Gli Stati membri dovrebbero stabilire i criteri di riconoscimento di ciascuna malattia professionale secondo la vigente legislazione o prassi nazionale.
III. Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione, entro il 31 dicembre 2026, circa le misure adottate o previste in risposta alle malattie di cui ai punti da 311 a 314 dell’allegato I e alle malattie elencate ai punti 2.309, 2.310 e 2.311 dell’allegato II. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione ogniqualvolta siano adottate nuove misure in relazione all’attuazione della presente raccomandazione.
ALLEGATO I
Elenco europeo delle malattie professionali
Le malattie descritte in questo elenco devono essere direttamente connesse con la professione esercitata. La Commissione fisserà i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali descritte qui di seguito.
1. Malattie provocate dai seguenti agenti chimici
100
Acrilonitrile
101
Arsenico o suoi composti
102
Berillio (glucinio) o suoi composti
103.01
Ossido di carbonio
103.02
Ossicloruro di carbonio
104.01
Acido cianidrico
104.02
Cianuro e suoi composti
104.03
Isocianati
105
Cadmio o suoi composti
106
Cromo o suoi composti
107
Mercurio o suoi composti
108
Manganese o suoi composti
109.01
Acido nitrico
109.02
Ossidi di azoto
109.03
Ammoniaca
110
Nichel o suoi composti
111
Fosforo o suoi composti
112
Piombo o suoi composti
113.01
Ossidi di zolfo
113.02
Acido solforico
113.03
Solfuro di carbonio
114
Vanadio o suoi composti
115.01
Cloro
115.02
Bromo
115.04
Iodio
115.05
Fluoro o suoi composti
116
Idrocarburi alifatici o aliciclici costituenti dell’etere di petrolio e della benzina
117
Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici o aliciclici
118
Alcool butilico, metilico e isopropilico
119
Glicole etilenico, glicole dietilenico, 1,4-butandiolo nonché i derivati nitrati dei glicoli e del glicerolo
120
Etere metilico, etere etilico, etere isopropilico, etere vinilico, etere dicloroisopropilico, guaiacolo, etere metilico e etere etilico del glicol-etilene
121
Acetone, cloroacetone, bromoacetone, esafluoroacetone, metilchetone, metil-n-butilchetone, metilisobutilchetone, diachetone, alcol, ossido di mesitilene, 2-metilcicloesanone
122
Esteri organofosforici
123
Acidi organici
124
Formaldeide
125
Nitroderivati alifatici
126.01
Benzene o suoi omologhi (gli omologhi del benzene sono definiti con la formula CnH2n-6)
126.02
Naftalene o suoi omologhi (l’omologo del naftalene è definito con la formula CnH2n-12)
126.03
Vinilbenzene e divinilbenzene
127
Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici
128.01
Fenoli o omologhi o loro derivati alogenati
128.02
Naftoli o omologhi o loro derivati alogenati
128.03
Derivati alogenati degli alchilarilossidi
128.04
Derivati alogenati degli alchilarilsolfuri
128.05
Benzochinoni
129.01
Ammine aromatiche o idrazine aromatiche o loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati o solfonati
129.02
Ammine alifatiche e loro derivati alogenati
130.01
Nitroderivati degli idrocarburi aromatici
130.02
Nitroderivati dei fenoli o del loro omologhi
131
Antimonio e derivati
132
Esteri dell’acido nitrico
133
Acido solfidrico
135
Encefalopatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci
136
Polineuropatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci
2. Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci
201
Affezioni cutanee e cancri cutanei dovuti:
201.01
Alla fuliggine
201.03
Al catrame
201.02
Al bitume
201.04
Alla pece
201.05
All’antracene o ai suoi composti
201.06
Agli oli e ai grassi minerali
201.07
Alla paraffina grezza
201.08
Al carbazolo o ai suoi composti
201.09
Ai sottoprodotti di distillazione del carbon fossile
202
Affezioni cutanee provocate nell’ambiente professionale da sostanze allergizzanti o irritanti, scientificamente riconosciute, non comprese sotto altre voci
3. Malattie provocate dall’inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci
301
Malattie dell’apparato respiratorio e cancri
301.11
Silicosi
301.12
Silicosi associata alla tubercolosi polmonare
301.21
Asbestosi
301.22
Mesotelioma consecutivo all’inalazione di polveri d’amianto
301.31
Pneumoconiosi dovute alle polveri di silicati
302
Complicazione dell’asbestosi da cancro bronchiale
303
Affezioni broncopolmonari provocate dalle polveri di metalli sinterizzati
304.01
Alveoliti allergiche estrinseche
304.02
Affezione polmonare provocata dall’inalazione di polveri e di fibre di cotone, di lino, di canapa, di iuta, di sisal e di bagassa
304.04
Affezioni respiratorie provocate dall’inalazione di polveri di cobalto, di stagno, di bario e di grafite
304.05
Siderosi
305.01
Affezioni cancerose delle vie respiratorie superiori provocate dalle polveri di legno
304.06
Asme di carattere allergico provocate dall’inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro
304.07
Riniti di carattere allergico provocate dall’inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro
306
Affezioni fibrotiche della pleura, con restrizione respiratoria, causate dall’amianto
307
Bronchite ostruttiva cronica o enfisema dei minatori di carbon fossile
308
Cancro al polmone causato dall’inalazione delle polveri d’amianto
309
Affezioni broncopolmonari dovute alle polveri o ai fumi di alluminio o dei suoi composti
310
Affezioni broncopolmonari causate dalle polveri di scorie di Thomas
311
Cancro della laringe causato dall’amianto
312
Cancro ovarico causato dall’amianto
313
Placche pleuriche con compromissione funzionale dei polmoni causate dall’amianto
314
Versamento pleurico non maligno causato dall’amianto
4. Malattie infettive e parassitarie
401
Malattie infettive o parassitarie trasmesse all’uomo da animali o da resti di animali
402
Tetano
403
Brucellosi
404
Epatite virale
405
Tubercolosi
406
Amebiasi
407
Altre malattie infettive provocate dal lavoro svolto nei settori della prevenzione, delle cure sanitarie, dell’assistenza a domicilio e di altre attività assimilabili per le quali è stato provato un rischio di infezione
408
COVID-19 provocata dal lavoro svolto nei settori della prevenzione delle malattie, dell’assistenza sanitaria e sociale e dell’assistenza domiciliare o, in un contesto pandemico, in settori in cui si registra un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione
5. Malattie provocate dai seguenti agenti fisici
502.01
Cataratta provocata dalle radiazioni termiche
502.02
Affezioni congiuntivali provocate dall’esposizione ai raggi ultravioletti
503
Ipoacusia o sordità provocate dal rumore lesivo
504
Malattia provocata dalla compressione o decompressione atmosferiche
505.01
Malattie osteoarticolari delle mani e dei polsi provocate dalle vibrazioni meccaniche
505.02
Malattie angioneurotiche provocate dalle vibrazioni meccaniche
506.10
Malattie delle borse periarticolari dovute alla pressione
506.11
Borsite pre e sottorotulea
506.12
Borsite oleocranica
506.13
Borsite della spalla
506.21
Malattie provocate da superattività delle guaine tendinee
506.22
Malattie provocate da superattività del tessuto peritendineo
506.23
Malattie provocate da superattività delle inserzioni muscolari e tendinee
506.30
Lesioni del menisco provocate da lavori prolungati effettuati in posizione inginocchiata o accovacciata
506.40
Paralisi dei nervi dovute alla pressione
506.45
Sindrome del canale carpale
507
Nistagmo dei minatori
508
Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti
ALLEGATO II
Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell’allegato I dell’elenco europeo
2.1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici
2.101
Ozono
2.102
Idrocarburi alifatici diversi da quelli di cui alla voce 1.116 dell’allegato I
2.103
Difenile
2.104
Decalina
2.105
Acidi aromatici - Anidridi aromatiche o loro derivati alogenati
2.106
Ossido di difenile
2.107
Tetraidrofurano
2.108
Tiofene
2.109
Metacrilonitrile
2.110
Acetonitrile
2.111
Tioalcoli
2.112
Mercaptani e tioeteri
2.113
Tallio o suoi composti
2.114
Alcoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.118 dell’allegato I
2.115
Glicoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.119 dell’allegato I
2.116
Eteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.120 dell’allegato I
2.117
Chetoni o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.121 dell’allegato I
2.118
Esteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.122 dell’allegato I
2.119
Furfurolo
2.120
Tiofenoli o omologhi o loro derivati alogenati
2.121
Argento
2.122
Selenio
2.123
Rame
2.124
Zinco
2.125
Magnesio
2.126
Platino
2.127
Tantalio
2.128
Titanio
2.129
Terpeni
2.130
Borani
2.140
Malattie provocate dall’inalazione di polveri di madreperla
2.141
Malattie provocate da sostanze ormonali
2.150
Carie dentarie dovute ai lavori effettuati nelle industrie del cioccolato, dello zucchero e della farina
2.160
Ossido di silicio
2.170
Idrocarburi aromatici policiclici non compresi sotto altre voci
2.190
Dimetilformammide
2.2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci
2.201
Affezioni cutanee allergiche e ortoergiche non riconosciute nell’allegato I
2.3 Malattie provocate dall’inalazione di sostanze non comprese sotto altre voci
2.301
Fibrosi polmonari dovute ai metalli non compresi nell’elenco europeo
2.303
Affezioni broncopolmonari e cancri broncopolmonari dovuti all’esposizione
— alla fuliggine
— al catrame
— al bitume
— alla pece
— all’antracene o suoi composti
— agli oli e grassi minerali
2.304
Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre minerali artificiali
2.305
Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre sintetiche
2.307
Affezioni respiratorie, in particolare l’asma, causate da sostanze irritanti non comprese nell’allegato I
2.309
Cancro del colon causato dall’amianto
2.310
Cancro del retto causato dall’amianto
2.311
Cancro dello stomaco causato dall’amianto
2.4 Malattie infettive e parassitarie non descritte nell’allegato I
2.401
Malattie parassitarie
2.402
Malattie tropicali
2.5 Malattie provocate dagli agenti fisici
2.501
Avulsioni provocate da superattività delle apofisi spinose
2.502
Discopatie della colonna dorsolombare provocate da vibrazioni verticali ripetute dell’insieme del corpo
2.503
Noduli alle corde vocali provocati da sforzi prolungati della voce per ragioni professionali.
Note
| 1. | ↑ | Raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione, del 28 novembre 2022, sull’elenco europeo delle malattie professionali (GU L 309 del 30.11.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/2337/oj). |
| 2. | ↑ | Study on collecting information on substances with the view to analyse health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments of Directive 98/24/EC (Chemical Agents) and Directive 2009/148/EC (Asbestos) — Ufficio delle pubblicazioni Office dell'UE. |
| 3. | ↑ | Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj). |
| 4. | ↑ | https://osha.europa.eu/sites/default/files/Summary_OSH_in_Europe_state_trends.pdf. |
| 5. | ↑ | Statistiche europee sulle malattie professionali — Statistiche sperimentali — Eurostat I dati si riferiscono agli anni 2013-2022 e all’UE-27 (esclusi Germania, Grecia e Portogallo, paesi per i quali non erano disponibili dati). Ulteriori dati sono inclusi nel Commission Staff Working Document — Impact Assessment accompanying the Commission’s proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/148/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (SWD (2022) 311 final), https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2022:0311:FIN:EN:PDF. |
| 6. | ↑ | Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj). |
| 7. | ↑ | Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita» (COM(2020) 662 final). |
| 8. | ↑ | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN |
| 9. | ↑ | Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d’azione dell’UE: «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo», COM(2021) 400 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827 |
| 10. | ↑ | Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj). |
| 11. | ↑ | Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L, 2023/2668, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2668/oj). |
| 12. | ↑ | Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Costruire un futuro senza amianto: un approccio europeo nell’affrontare i rischi dell’amianto per la salute, COM(2022) 488 final. |
| 13. | ↑ | https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/2f88a8c0-cdc2-4b40-ae20-a1718f4f3cbd/details. |
| 14. | ↑ | COM(2021) 323 final. |
| 15. | ↑ | Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj). |
| 16. | ↑ | https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/rights-work/health-and-safety-work_en?prefLang=it |
| 17. | ↑ | Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1338/oj). |
| 18. | ↑ | Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/126/oj). |





