(Massimali e minimali Inail: i nuovi limiti di retribuzione)
Con la circolare n. 48/2025, l'Inail ha resi noti massimali e minimali per il calcolo dei premi assicurativi. Le categorie prese in considerazione sono le seguenti:
- lavoratori di area dirigenziale;
- lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita;
- familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.;
- lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84;
- retribuzione di ragguaglio;
- lavoratori parasubordinati;
- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogno ordine e grado, non statali;
- allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari.
Qui di seguito, il testo integrale della circolare. In coda, l'allegato in cui è riportato il riepilogo per gli anni 2016-2025 delle retribuzioni convenzionali da variare secondo la rivalutazione delle rendite Inail.
Oggetto
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2025 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
Quadro normativo
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 56, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Circolare Inail 3 settembre 2024, n. 23: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2024 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”.
Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2025.”
Premessa
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 56 (1) rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2025 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 20.426,70 e di euro 37.935,30.
Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29 (2) . Il riepilogo per gli anni 2016 – 2025 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’Allegato 1.
1. TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI



7. Lavoratori subordinati sportivi (10)
Ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

8. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali (11)
L’estensione della tutela assicurativa degli alunni e degli studenti all’attività di apprendimento svolta nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, disposta in via sperimentale per gli anni scolastici e per gli anni accademici 2023/2024 (12) e 2024/2025 (13) , a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026 è stata resa strutturale con l’intervento da ultimo approvato sull’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (14) .
Dal 1° gennaio 2025, l’importo del premio annuale a persona, riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, è aggiornato in euro 10,49.
Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2024/2025, a seguito della rivalutazione disposta dal decreto 24 aprile 2025, n. 56, risulta uguale a euro 10,47 (2/12 di euro 10,40 anno 2024 + 10/12 di euro 10,49 anno 2025).
Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2024/2025 e per l’anticipo del premio 2025/2026.

9. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (15)
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale (16) .
In relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all’inizio dell’anno formativo 2025/2026 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2025, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:
Pertanto, il premio speciale unitario giornaliero è pari a 0,39 euro (per arrotondamento del valore 0,3888).
Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario, ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.
Ne consegue che l’importo di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornato in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita, è rideterminato in euro 37,73, a decorrere dal 1° settembre 2025, data di inizio dell’anno formativo 2025/2026.
(1) Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 14 maggio 2025 al 13 maggio 2026 – Numero repertorio 72/2025.
(2) Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2025”.
(3) Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.5.2. 4 Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.5.2.
(4) Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.5.2.
(5) Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.6.2.
(6) Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.6.3.
(7) Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.6.4.
(8) Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.7.
(9) Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.8. La base imponibile per il calcolo del premio dovuto per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP, è determinata secondo i criteri previsti per i lavoratori parasubordinati (cfr Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46 paragrafo F). Nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, si esclude l’obbligo assicurativo Inail in caso di associati e soci che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale posta in essere in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cfr Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 31, paragrafo C).
(10) Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 1.9. Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46. Nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, si esclude l’obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che esercitano attività sportiva in assenza di un contratto di lavoro subordinato (cfr Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 31, paragrafo A).
(11) Circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45. Istruzione operativa 14 agosto 2025, prot. 8522. Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 2.3.
(12) Articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 ottobre 2023, n. 126.
(13) Articolo 18, comma 4-bis, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, inserito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
(14) Articolo 2-ter, comma 1, della legge 30 luglio 2025, n. 109, di conversione, con modificazioni, del decretolegge 24 giugno 2025, n. 90, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025: Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: ”per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024/2025 sono aggiunte le seguenti: “e a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026”.
(15) Circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29, paragrafo 2.6.
(16) Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.
(Massimali e minimali Inail: i nuovi limiti di retribuzione)





