Nel decreto del ministero dello Sviluppo economico 8 settembre 2017 anche i criteri per fare fronte a eventuali situazioni di sabotaggio delle installazioni nucleari
Stabilire i requisiti per la protezione fisica passiva del materiale nucleare durante le fasi di impiego, stoccaggio e trasporto, nonché delle materie e delle installazioni nucleari da atti di sabotaggio, di cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 58/2015. Queste le finalità del decreto del ministero dello Sviluppo economico 8 settembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2017, n. 236, che si occupa anche dei seguenti punti:
- eventi di rimozione illecita;
- rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva e dell'attestato;
- pianificazione del piano di risposta e delle basi tecniche per l'emergenza;
- interventi di manutenzione, modifica dei sistemi di protezione fisica e cosa fare in caso di malfuzionamento;
- aggiornamento dei requisiti e della revisione periodica dei piani di protezione fisica;
- protezione delle informazioni e delle funzioni ispettive.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 8 settembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 8 settembre 2017
Requisiti di protezione fisica passiva e modalita' di redazione dei piani di protezione fisica. (17A06749)
in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2017, n. 236
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
Il MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive
modificazioni, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di
gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
derivanti da attivita' civili»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive
modificazioni, recante «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici
economici, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti
nucleari»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante
«Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;
Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 45, che istituisce l'Ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale autorita' di
regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione definendone, tra l'altro, le relative funzioni, e
l'art. 9 che attribuisce, in via transitoria, al Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA il compito di
continuare a svolgere dette funzioni, nelle more dell'entrata in
vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il
funzionamento interno dell'Ispettorato;
Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, di ratifica ed esecuzione
degli emendamenti alla convenzione sulla protezione fisica dei
materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio
2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2 della legge 28 aprile
2015, n. 58, ove viene stabilito che i requisiti di protezione fisica
passiva e le modalita' di redazione dei relativi piani sono stabiliti
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorita' di cui
all'art. 4, comma 2, della legge stessa;
Visto, in particolare, l'art. 2A della Convenzione sulla protezione
fisica dei materiali nucleari come emendata ove sono stabiliti i
principi fondamentali della protezione fisica delle materie e delle
installazioni nucleari;
Considerate le raccomandazioni riportate nel documento della IAEA
Nuclear Security Series No. 13 - Nuclear security recommendations on
physical protection of nuclear material and nuclear facilities
(INFCIRC/225/REVISION 5);
Vista la proposta dei requisiti di protezione fisica passiva e
delle modalita' di redazione dei relativi piani trasmessa dal
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA
con nota del 9 agosto 2016, prot. 051054, ai sensi dell'art. 5, comma
2, della legge n. 58/2015;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i requisiti per la protezione fisica
passiva delle materie nucleari durante il loro impiego, lo stoccaggio
e il trasporto, nonche' i requisiti per la protezione fisica passiva
delle materie e delle installazioni nucleari da atti di sabotaggio,
di cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 58/2015. Il presente
decreto stabilisce inoltre le procedure ed i contenuti del documento
relativo al piano di protezione fisica per il rilascio del nulla osta
per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari e degli
attestati di protezione fisica passiva per le attivita' di trasporto,
di cui all'art. 6 della suddetta legge.
Art. 2
Definizioni
1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge n. 58/2015, ai fini
dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) «materie nucleari»: si intende il plutonio, ad eccezione dei
casi in cui la concentrazione isotopica in plutonio-238 sia superiore
all'80%; l'uranio-233; l'uranio arricchito negli isotopi 235 e 233;
l'uranio contenente la miscela di isotopi come presente in natura in
forma diversa dallo stato minerale o di residuo di miniera; ogni
materia contenente uno o piu' dei precedenti isotopi;
b) «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: uranio contenente
gli isotopi 235 o 233 in un quantitativo tale che il rapporto di
abbondanza della somma di detti isotopi rispetto all'isotopo 238 e'
maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238
presente in natura;
c) «installazione nucleare»: installazione (inclusi gli edifici e
le apparecchiature ad essa associati) in esercizio o comunque in uno
stato in cui non siano state completate le operazioni di
disattivazione ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995, nella
quale sono o sono state prodotte, utilizzate, processate, lavorate,
stoccate o smaltite materie nucleari;
d) «sabotaggio»: un qualsiasi atto commesso deliberatamente
contro un'installazione nucleare o contro materie nucleari durante il
loro impiego, stoccaggio o trasporto tale da causare, direttamente o
indirettamente un danno ai lavoratori, alla popolazione o
all'ambiente a seguito dell'esposizione alle radiazioni o al rilascio
di sostanze radioattive;
e) «manutenzione ordinaria»: interventi da effettuarsi sui
sistemi di protezione fisica passiva che richiedano l'adozione
temporanea di eventuali misure sostitutive di quelle previste dal
piano di protezione fisica per un periodo non superiore alle 24 ore;
f) «manutenzione straordinaria»: interventi da effettuarsi sui
sistemi di protezione fisica passiva che, pur richiedendo l'adozione
temporanea di eventuali misure sostitutive di quelle previste dal
piano di protezione fisica passiva in vigore per un periodo superiore
alle 24 ore, non comportino modifiche della configurazione fisica e
funzionale dei sistemi di protezione fisica previsti dal piano di
protezione fisica passiva in vigore;
g) «barriera fisica»: una o piu' recinzioni, pareti o strutture
di interdizione che determinano un impedimento o un ritardo
nell'accesso e costituiscono un'integrazione al controllo degli
accessi;
h) «misure di protezione fisica»: le barriere fisiche, il
personale, le procedure e le apparecchiature che concorrono alla
protezione fisica passiva;
i) «sistema di protezione fisica»: insieme integrato di misure di
protezione fisica atte a prevenire un atto di rimozione illecita di
materie nucleari o di sabotaggio;
j) «area ad accesso limitato»: area delimitata con presenza al
suo interno di un'installazione nucleare o di materie nucleari dotata
di accesso controllato e limitato a fini di protezione fisica
passiva;
k) «area protetta»: area, all'interno di un'area ad accesso
limitato, contenente materie nucleari di categoria I e II e/o
obiettivi di possibili atti di sabotaggio, circondata da barriere
fisiche e dotata di misure di protezione fisica;
l) «area interna»: area all'interno di un'area protetta dotata di
misure aggiuntive di protezione fisica dove si trovano in uso o
stoccaggio materie nucleari di categoria I;
m) «area vitale»: area collocata all'interno di un area protetta
contenente sistemi o apparecchiature o materie nucleari o sostanze
radioattive il cui sabotaggio potrebbe causare eventi con
significative conseguenze radiologiche;
n) «guardia»: persona incaricata di svolgere attivita' di
pattugliamento, controllo di accessi, scorta d'individui o di
operazioni di trasporto e di assicurare una prima risposta ad atti
finalizzati alla rimozione illecita di materiale o al sabotaggio;
o) «piano di risposta»: insieme di azioni coordinate per
rispondere ad atti finalizzati alla rimozione illecita di materie
nucleari o al sabotaggio ovvero a tentativi di compiere tali atti;
p) «misure di prudente gestione»: presidi necessari ad evitare
che le materie nucleari vengano a contatto con persone diverse da
quelle autorizzate e preposte a conservazione delle materie sotto
chiave durante il deposito e il trasporto».
Art. 3
Classificazione delle materie nucleari
1. Ai fini della definizione dei requisiti di protezione fisica
passiva per le materie nucleari di cui al presente decreto, le
suddette materie sono classificate nelle tre categorie di cui alla
tabella in allegato I, stabilite sulla base dell'isotopo, della
quantita', dell'arricchimento (riportato tra parentesi ed espresso in
percentuale del contenuto di fissile) e dell'irraggiamento.
Art. 4
Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari da
eventi di rimozione illecita durante il loro impiego, stoccaggio e
trasporto
1. I requisiti che devono essere adottati dai detentori per la
protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro
impiego e stoccaggio sono i seguenti:
a) un'installazione nucleare deve essere dotata di un sistema di
protezione fisica;
b) le materie nucleari devono essere impiegate e custodite almeno
in aree ad accesso limitato;
c) devono essere adottate adeguate misure, graduate secondo la
categoria delle materie, per rilevare tentativi di intrusioni o di
rimozione illecita e deve essere posto in atto un piano di risposta;
d) devono essere predisposte misure per assicurare il controllo
degli accessi alle aree di custodia delle materie nucleari, adottando
un'adeguata gestione dei mezzi che consentono l'accesso a dette aree,
tra i quali le chiavi;
e) devono essere poste in atto misure idonee ad individuare
prontamente gli ammanchi di materie nucleari e nel caso effettuare la
pronta notifica all'Autorita' di cui all'art. 4 della legge n.
58/2015 e all'Autorita' di pubblica sicurezza;
f) l'esercente di un'installazione nucleare deve periodicamente
valutare gli aspetti d'interfaccia tra le misure di protezione
fisica, di sicurezza nucleare e di tenuta della contabilita' delle
materie nucleari in modo da escludere possibili interferenze e
garantirne una gestione coordinata;
g) i sistemi computerizzati rilevanti per la sicurezza nucleare,
la protezione fisica e la tenuta della contabilita' delle materie
nucleari debbono essere protetti;
h) la movimentazione delle materie nucleari, all'interno di
un'installazione, ivi incluso il passaggio di consegne tra operatori
dell'installazione stessa, deve essere regolata da procedure scritte.
2. Nell'allegato II al presente decreto sono definiti ulteriori
specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate
in categoria I e II che devono essere adottati durante l'impiego e lo
stoccaggio delle stesse.
3. I requisiti per la protezione fisica passiva delle materie
nucleari che devono essere adottati dai trasportatori autorizzati
durante il trasporto sono i seguenti:
a) l'organizzazione del trasporto deve essere ottimizzata,
minimizzando il tempo totale di trasporto, il numero e la durata dei
trasferimenti, tra un mezzo di trasporto e l'altro o da un'area di
sosta temporanea all'altra, ed evitando di adottare programmi di
trasporto prevedibili;
b) durante il trasporto deve essere assicurata la continua
sorveglianza delle materie nucleari;
c) la gestione delle chiavi di accesso ai mezzi di trasporto e
dei sistemi di chiusura dei contenitori di trasporto deve essere
regolata da apposite procedure scritte;
d) prima dell'effettuazione del trasporto devono essere stabiliti
accordi scritti tra lo speditore, il trasportatore ed il destinatario
in merito a tempi, luoghi e modalita' di trasferimento delle materie
nucleari;
e) il trasporto deve essere effettuato utilizzando contenitori
disposti all'interno di mezzi di trasporto, compartimenti o
contenitori merci chiusi e sigillati, adeguati alla categoria delle
materie nucleari trasportate. L'integrita' dei sigilli deve essere
verificata durante le varie fasi del trasporto.
4. Nell'allegato III al presente decreto sono definiti ulteriori
specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate
in categoria I e II da adottare durante il loro trasporto.
5. Le materie nucleari in quantita' inferiore ai limiti della
categoria III, come pure l'uranio naturale nella forma diversa dallo
stato minerale, l'uranio depleto e il torio devono essere protetti
dalla rimozione illecita adottando misure di prudente gestione.
Art. 5
Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio
delle materie nucleari durante il loro impiego e stoccaggio e delle
installazioni nucleari
1. Ai fini della predisposizione o dell'aggiornamento del piano di
protezione fisica di cui al successivo art. 7 gli esercenti di
installazioni nucleari devono svolgere un'analisi delle potenziali
conseguenze radiologiche associate agli scenari di riferimento
definiti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della legge n. 58/2015, in assenza di misure di protezione fisica o
di mitigazione.
2. Per le installazioni nucleari in cui si determinino, a seguito
delle valutazioni degli scenari di cui al comma 1, valori di dose
efficace agli individui della popolazione superiori a 10 mSv, il
piano di protezione fisica dovra' prevedere misure di protezione
fisica di tipo ingegneristico e/estionale rispondenti ai requisiti
di cui all'allegato IV.
3. Fuori dai casi di cui al comma 2, tutte le altre installazioni
nucleari devono essere protette con misure di protezione fisica
graduate secondo la natura e i quantitativi delle materie nucleari,
delle sostanze radioattive e la rilevanza per la sicurezza nucleare
dei sistemi presenti, secondo i requisiti di cui all'allegato IV,
adottando un approccio graduato.
4. Per le installazioni esistenti l'analisi di cui al comma 1 deve
essere utilizzata per la verifica e l'eventuale aggiornamento dei
piani di protezione fisica vigenti.
Art. 6
Requisiti per la protezione fisica passiva da atti
di sabotaggio delle materie nucleari durante il trasporto
1. Il trasportatore autorizzato deve adottare le misure di
protezione fisica passiva di cui all'art. 4, commi 3 e 4, integrate,
ove necessario, con misure addizionali risultanti da specifiche
valutazioni correlate agli scenari di riferimento definiti dal
Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n.
58/2015.
Art. 7
Rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva
e contenuti del piano di protezione fisica
1. Ai fini del rilascio del nulla osta per la protezione fisica
passiva di cui all'art. 6 della legge n. 58/2015, l'esercente di
un'installazione nucleare deve presentare apposita istanza al
Ministero dello sviluppo economico. Copia dell'istanza deve essere
trasmessa all'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n.
58/2015, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. All'istanza deve essere
allegato il piano di protezione fisica o l'aggiornamento di quello
vigente.
2. Il piano di protezione fisica deve almeno contenere:
a) l'individuazione delle materie nucleari e delle sostanze
radioattive presenti nell'installazione;
b) la classificazione delle materie nucleari ai sensi dell'art.
3, comma 1 del presente decreto;
c) l'individuazione delle aree ad accesso limitato, interne,
protette e vitali;
d) la descrizione delle misure di protezione fisica coerenti con
la classificazione di cui al punto b) e con le risultanze delle
valutazioni di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto, adottate
tenendo conto, secondo un approccio graduato, dei requisiti di
protezione fisica passiva fissati dal presente decreto in relazione
ad eventi di rimozione illecita delle materie nucleari nonche' ad
atti di sabotaggio;
e) la descrizione delle misure per la protezione da attacchi
informatici;
f) la descrizione delle modalita' di attivazione delle forze
dell'ordine nel caso di tentativi d'intrusione o di sabotaggio;
g) la descrizione dell'organizzazione del sistema di vigilanza e
l'elenco delle principali procedure operative;
h) la descrizione della centrale operativa di gestione degli
allarmi;
i) il programma delle prove periodiche dei sistemi di protezione
fisica;
j) le modalita' di registrazione degli eventi a carico dei
sistemi di protezione fisica;
k) il piano di risposta di cui all'art. 9 del presente decreto.
3. Unitamente al piano di protezione fisica deve essere trasmessa
la seguente documentazione:
a. le valutazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente
decreto come approvate dall'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2
della legge n. 58/2015;
b. la dimostrazione di adeguatezza delle misure di protezione
fisica adottate a fronte degli scenari di riferimento come definiti
dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5 della legge n.
58/2015.
Art. 8
Rilascio dell'attestato di protezione fisica passiva in caso di
trasporto di materie nucleari e contenuti del piano di protezione
fisica
1. L'attestato di protezione fisica passiva viene rilasciato per
ciascun trasporto di materie nucleari classificate nelle categorie I
e II secondo la procedura di cui all'art. 6 della legge n. 58/2015.
2. Nel caso di trasporti di materie nucleari classificate in
categoria III e' rilasciato un attestato di protezione fisica passiva
unico da rinnovarsi ogni tre anni o, comunque, entro sei mesi
dall'aggiornamento dei requisiti fissati nel presente decreto. Il
piano di protezione fisica deve essere sviluppato adottando, in
maniera graduata, i contenuti di cui al comma 5 del presente
articolo.
3. Nel caso di trasporto di materie nucleari in quantita' inferiori
ai valori della categoria III il trasportatore deve adottare prudenti
modalita' di gestione in accordo a specifiche procedure.
4. L'istanza per il rilascio dell'attestato deve essere inoltrata
al Ministero dello sviluppo economico e in copia all'Autorita' di cui
all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, corredata del piano di
protezione fisica.
5. Il piano di protezione fisica per il trasporto di materie
nucleari di categoria I e II deve contenere quanto segue:
a) classificazione delle materie nucleari trasportate e
descrizione delle relative modalita' di trasporto;
b) indicazioni degli accordi preventivi definiti con lo speditore
e il destinatario, riguardanti, il luogo, la tempistica e le
modalita' di trasferimento delle responsabilita' riguardo la
protezione fisica;
c) descrizione degli aspetti organizzativi del trasporto, con
indicazione delle responsabilita', del personale coinvolto e della
relativa qualificazione e tipo di addestramento;
d) la descrizione delle misure di protezione fisica coerenti con
la classificazione di cui al precedente punto a) e con le risultanze
delle valutazioni di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto,
adottate tenendo conto, secondo un approccio graduato, dei requisiti
di protezione fisica passiva fissati dal presente decreto in
relazione ad eventi di rimozione illecita delle materie nucleari
nonche' ad atti di sabotaggio;
e) descrizione delle misure di protezione fisica relative al
mezzo di trasporto utilizzato, con particolare riferimento alle
modalita' di ancoraggio del carico, dei sigilli utilizzati e alla
modalita' di gestione di tutte le chiavi utili all'accesso ai mezzi
di trasporto e al carico;
f) descrizione delle interfacce con le forze dell'ordine preposte
alla scorta del mezzo di trasporto;
g) programma di trasporto con l'indicazione dei criteri di scelta
del percorso, sue possibili alternative ed indicazioni sul ricovero
al sicuro in caso di anomalie o eventi anomali.
2. Unitamente al piano di protezione fisica devono essere trasmesse
le valutazioni di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto,
elaborate tenendo conto delle caratteristiche progettuali dei
contenitori e dei mezzi di trasporto.
Art. 9
Pianificazioni di risposta e basi tecniche
per la pianificazione di emergenza
1. L'esercente di una installazione nucleare e, nel caso di
trasporto di materie nucleari, il trasportatore autorizzato devono
allegare al piano di protezione fisica il piano di risposta.
2. Il piano di risposta deve contenere:
a) l'indicazione delle azioni da porre in essere per reagire ad
atti finalizzati alla rimozione illecita di materie nucleari o al
sabotaggio di materie nucleari e di installazioni nucleari;
b) le procedure per rilevare prontamente eventuali ammanchi delle
materie nucleari detenute; le modalita' di attivazione delle forze
dell'ordine e dell'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge
n. 58/2015;
c) il programma di formazione ed aggiornamento del personale
coinvolto;
d) il programma delle esercitazioni periodiche di verifica
dell'adeguatezza dei piani di risposta, anche in relazione alle
interfacce operative con i piani di emergenza.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresi' allegare le
valutazioni delle possibili conseguenze radiologiche ragionevolmente
ipotizzabili considerando gli scenari di cui all'art. 5 della legge
n. 58/2015 e tenendo conto delle misure di protezione fisica previste
dal piano di protezione fisica proposto.
4. Il piano di risposta deve integrarsi con le pianificazioni e le
procedure di emergenza dei soggetti di cui al comma 1 e raccordarsi
con quelle predisposte ai sensi del capo X del decreto legislativo n.
230/1995.
5. Le valutazioni di cui al comma 3 sono trasmesse all'autorita'
competente di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, che
unitamente ad una relazione critica riassuntiva, le trasmette al
prefetto della provincia in cui e' presente l'installazione nucleare
ovvero, nel caso trasporto di materie nucleari, al prefetto delle
provincia di partenza, affinche' provvedano ad integrare le
pianificazioni di emergenza ai sensi del capo X del decreto
legislativo n. 230/1995.
Art. 10
Interventi di manutenzione o modifica sui sistemi
di protezione fisica delle installazioni nucleari
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere
comunicati all'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n.
58/2015, almeno una settimana prima della loro effettuazione.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra i quali i
rifacimenti delle recinzioni, gli interventi sui sistemi per
l'adozione di tecnologie diverse e le modifiche dei sistemi di
gestione e trasmissione dati, devono essere comunicati all'Autorita'
di cui al comma 1 almeno 1 mese prima della loro effettuazione, con
l'indicazione delle misure sostitutive che si intendono adottare
durante la loro esecuzione.
3. Gli interventi che comportino modifiche dei sistemi di
protezione fisica rispetto alla configurazione definita nel piano di
protezione fisica passiva in vigore devono essere preventivamente
approvati dal Ministero dello sviluppo economico.
4. Per tutti gli interventi deve essere mantenuta una apposita
registrazione sul sito, secondo le modalita' previste nel piano di
protezione fisica di cui all'art. 7, comma 2, lettera j) del presente
decreto.
Art. 11
Malfunzionamento dei sistemi di protezione fisica
1. Nel caso di malfunzionamento dei sistemi di protezione fisica
gli esercenti devono intraprendere immediate misure/o azioni
sostitutive o di integrazione dandone immediata comunicazione
all'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.
Art. 12
Aggiornamento dei requisiti di protezione fisica passiva
1. I requisiti di protezione fisica passiva stabiliti con il
presente decreto sono aggiornati in relazione all'evoluzione dello
stato dell'arte e delle raccomandazioni internazionali su proposta
dell'Autorita' competente di cui all'art. 4, comma 2, della legge n.
58/2015.
Art. 13
Revisione periodica dei piani di protezione fisica
1. Ove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 che rendano
necessaria la revisione dei piani di protezione fisica, ogni cinque
anni l'esercente di un'installazione nucleare in possesso del nulla
osta di protezione fisica deve effettuare un riesame del piano di
protezione fisica in relazione all'aggiornamento degli scenari come
definiti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 5 della legge
n. 58/2015 o dei requisiti del presente decreto, all'esperienza di
esercizio del sistema di protezione fisica, ad eventuali sviluppi
della tecnologia o variazioni delle condizioni dell'installazione, e
trasmettere una relazione al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'interno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all'Autorita' competente di cui all'art. 4,
comma 2, della legge n. 58/2015. Ove ricorrano le condizioni per una
revisione del piano di protezione fisica, l'esercente presenta una
richiesta di modifica del nulla osta secondo le procedure di cui
all'art. 7 del presente decreto, allegando il piano di protezione
fisica aggiornato.
Art. 14
Protezione delle informazioni
1. Le informazioni specifiche e di dettaglio sui sistemi di
protezione fisica devono essere protette attraverso un'opportuna
classifica di segretezza ai sensi della normativa vigente per la
tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni
classificate e a diffusione esclusiva, attribuita tenendo conto della
categoria delle materie nucleari e delle caratteristiche
dell'installazione nucleare.
Art. 15
Funzioni ispettive
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della legge n. 58/2015
gli ispettori possono accedere a tutte le aree dell'installazione
nucleare e procedere a tutti gli accertamenti che reputino necessari
ai fini del controllo del sistema di protezione fisica nonche'
procedere alle azioni di vigilanza in caso di trasporto.
Art. 16
Norme transitorie
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
gli esercenti delle installazioni nucleari devono presentare le
valutazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto stesso per
l'approvazione da parte dell'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2
della legge n. 58/2015.
2. Entro i novanta giorni successivi all'approvazione di cui al
comma 1 gli esercenti devono inoltrare l'istanza per il rilascio del
nulla osta per la protezione fisica passiva al Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 6 della legge n. 58/2015,
allegando un aggiornamento del vigente piano di protezione fisica,
elaborato sulla base dei requisiti stabiliti con il presente decreto
e delle valutazioni di cui al comma 1, con le eventuali indicazioni e
prescrizioni fissate nell'approvazione rilasciata dall'Autorita' di
cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.
3. Nelle more del rilascio del nulla osta di cui al comma 2
continuano a valere i piani di protezione fisica vigenti.
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Requisiti per la protezione fisica passiva da rimozione illecita
delle materie nucleari in categoria i e ii durante il loro impiego
e stoccaggio.
Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 4, comma 1 del
presente decreto sono definiti i seguenti requisiti specifici:
a) le materie nucleari devono essere impiegate ed utilizzate
almeno in un'area protetta;
b) l'area protetta deve essere collocata all'interno di un'area
ad accesso limitato e deve essere dotata di barriere fisiche e di
sistemi di rilevamento di intrusioni o accessi non autorizzati; le
misure adottate devono essere tali da assicurare un tempo adeguato
per la valutazione degli allarmi e l'approntamento della correlata
risposta;
c) il numero delle vie di accesso all'area protetta deve essere
ridotto al minimo necessario e ciascuna via deve essere equipaggiata
con allarmi;
d) tutti i veicoli, le persone e le merci in ingresso all'area
protetta devono essere controllati per impedire accessi non
autorizzati o l'introduzione di sostanze materiali vietate, tra i
quali materiali esplosivi e infiammabili; l'accesso ai veicoli deve
essere limitato a quelli strettamente necessari, per comprovate
esigenze di servizio, e le aree di sosta devono essere a distanza di
sicurezza; devono essere previsti sistemi per la localizzazione di
esplosivi industriali, militari o improvvisati;
e) l'accesso all'area protetta e' limitato al solo personale
autorizzato. Devono essere poste in atto efficaci misure di controllo
per evitare l'accesso di persone non autorizzate. Il numero delle
persone autorizzate deve essere quello minimo necessario. Il
personale delle imprese di manutenzione ed i visitatori devono essere
sempre accompagnati;
f) il personale autorizzato, le ditte ed i visitatori che
accedono all'area protetta devono essere muniti di badge di
riconoscimento sempre visibile;
g) deve essere predisposto un registro di tutti gli accessi
all'area protetta;
h) il trasferimento di materie nucleari tra aree protette
diverse, ma all'interno della stessa installazione, deve essere
effettuato come un trasporto di materie nucleari della stessa
categoria, tenuto conto dei sistemi di protezione fisica perimetrali;
i) devono essere previste una sala operativa principale ed una
secondaria. La sala operativa principale deve essere presidiata in
maniera permanente, la secondaria svolge funzione di riserva con
replica delle funzioni di sicurezza piu' rilevanti. La sala operativa
principale deve avere le stesse misure di protezione di un'area
protetta qualora fosse collocata all'esterno della stessa;
j) i sistemi di allarme, i sistemi di comunicazione degli allarmi
e la sala operativa principale devono essere dotati di alimentazione
elettrica ridondante; i sistemi di controllo devono essere protetti
da atti di manipolazione e falsificazione;
k) devono essere predisposti mezzi di comunicazione a due vie
dedicati, ridondanti e sicuri tra il personale a presidio della sala
operativa principale e le unita' esterne predisposte alla rilevazione
ed al contrasto;
l) deve essere predisposto un servizio di vigilanza in modalita'
H24, adeguato per numero di guardie e mezzi, addestrato ad operare in
una installazione nucleare e dotato dei necessari mezzi di
comunicazione con le forze di polizia per le azioni di contrasto e
repressione;
m) deve essere previsto un pattugliamento del perimetro
dell'installazione e di tutta la viabilita' interna dell'impianto con
frequenza casuale. Il pattugliamento deve in particolare individuare
potenziali aggressori o tracce del loro passaggio, verificare
visivamente l'integrita' dei principali componenti dei sistemi di
protezione fisica, predisporre eventuali misure compensative e dare
l'allarme in caso di necessita', fornendo supporto alle forze
dell'ordine nelle azioni di risposta;
n) devono essere predisposte procedure di intervento sia in
orario di lavoro che al di fuori di esso;
o) devono essere previste prove periodiche di funzionamento di
tutti i sistemi di protezione fisica, inclusa la verifica dei tempi
d'intervento del servizio di vigilanza e delle forze dell'ordine,
mantenendo un'apposita registrazione. Eventuali significative
anomalie devono essere notificate.
Requisiti per la protezione fisica passiva da rimozione illecita
delle materie nucleari in categoria I durante il loro impiego e
stoccaggio.
Oltre ai requisiti di cui sopra per la categoria I devono essere
rispettati i seguenti requisiti:
a) le materie nucleari devono essere impiegate o immagazzinate
solo all'interno dell'area interna; un'area interna puo' anche essere
un'area vitale;
b) l'area interna deve essere dotata di ulteriori sistemi di
protezione fisica atti ad individuare, impedire o ritardare ogni
tentativo di rimozione illecita. Sistemi di allarme dedicati devono
essere previsti ed attivati ogni volta che l'area resta non
presidiata. I sistemi a protezione dell'area vitale devono essere
efficaci sia nei confronti di un aggressore esterno che di uno
interno o da una qualsiasi combinazione delle due tipologie;
c) il numero degli accessi alle aree interne deve essere ridotto
al minimo necessario. Gli accessi devono essere adeguatamente
resistenti ed allarmati;
d) devono essere predisposte barriere antisfondamento ad adeguata
distanza dall'area interna, tenendo conto degli scenari definiti ai
sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015;
e) l'accesso all'area interna e' limitato alle persone
autorizzate. Circostanze particolari possono prevedere l'accesso
motivato di persone non autorizzate per un tempo limitato e
accompagnate da personale autorizzato ed addestrato;
f) i veicoli, le persone e le merci che accedono all'area interna
devono essere controllati per impedire l'introduzione di sostanze
vietate. Gli stessi controlli devono essere effettuati in uscita per
evitare la rimozione illecita di materie nucleari. Devono essere
utilizzate apparecchiature dedicate per la localizzazione di metalli
ed esplosivi;
g) l'accesso ai veicoli e' consentito solo per comprovate
esigenze di servizio e deve essere predisposto un elenco dei mezzi
autorizzati;
h) deve essere predisposto un registro delle persone che accedono
alle aree interne, che hanno accesso alle chiavi ed in generale di
coloro che dispongono di credenziali e mezzi di accesso informatici;
i) le materie nucleari all'interno delle aree interne devono
essere stoccate in contenitori tipo cassaforte ad ulteriore
protezione durante il loro non utilizzo. Qualora le materie nucleari
vengano estratte dall'area interna, come nel caso della preparazione
di un loro trasporto, devono essere applicate idonee misure di
protezione fisica compensative;
j) devono essere poste in atto misure di rinforzo della sala
operativa e di tutti i sistemi che ad essa forniscono servizi
essenziali;
k) deve essere prevista un'esercitazione con frequenza almeno
annuale con la partecipazione del personale di vigilanza e delle
forze dell'ordine.
Allegato III
Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari da
eventi di rimozione illecita durante il trasporto.
A.III.1. Requisiti comuni per il trasporto di materie nucleari in
categoria I e II.
In aggiunta ai requisiti definiti nell'art. 4, comma 3) devono
essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) durante il trasporto i mezzi debbono essere continuamente
sorvegliati da un servizio di guardia;
b) prima dell'inizio del trasporto il trasportatore deve aver
ricevuto conferma scritta dal destinatario a ricevere le materie nei
tempi concordati;
c) prima dell'inizio del trasporto i mezzi debbono essere
sottoposti ad ispezione e collocati in un'area sorvegliata in attesa
della partenza;
d) devono essere predisposte procedure scritte con le istruzioni
per il personale incaricato della protezione fisica del trasporto;
e) i sistemi di fissaggio del carico devono ostacolare la sua
rimozione e garantire un tempo utile all'intervento delle forze
dell'ordine per assicurare una adeguata azione di risposta;
f) prima della partenza il trasportatore deve verificare
l'efficienza dei sistemi di protezione fisica previsti nel piano;
g) i sigilli dei contenitori devono essere opportunamente
registrati. Ad ogni trasferimento intermodale deve essere altresi'
verificata l'integrita' degli stessi;
h) devono essere disponibili ed operabili sistemi di
comunicazione tra i conduttori dei mezzi di trasporto, il servizio di
guardia, le forze dell'ordine di risposta ed ove necessario lo
speditore ed il destinatario;
i) in relazione al modo di trasporto la spedizione deve essere
organizzata come segue:
strada: convoglio ad uso esclusivo;
ferrovia: treno merci ad uso esclusivo;
via mare o acque interne: in compartimenti o «container»
dedicati, chiusi e sigillati;
aereo: in aereo cargo, in compartimenti o «container» dedicati
chiusi e sigillati;
j) deve essere predisposto il piano di risposta da integrare
con le pianificazioni di emergenza applicabili in relazione alle
materie nucleari trasportate.
Requisiti per le materie nucleari in categoria I.
In aggiunta ai requisiti definiti nell'art. 4, comma 3 e al
precedente punto A.III.1 devono essere soddisfatti i seguenti
requisiti:
a) i sistemi di comunicazione devono essere ridondanti e
diversificati. Inoltre, il personale coinvolto nel trasporto e le
guardie di scorta devono essere istruiti per comunicare
frequentemente con il centro di controllo;
b) deve essere operativo un centro di controllo per il trasporto
in grado di monitorare l'andamento delle operazioni e di attivare le
forze dell'ordine di risposta;
c) nel caso di trasporto stradale i mezzi devono essere ad uso
esclusivo e ove possibile adeguatamente progettati per resistere ad
atti ostili. Il mezzo di trasporto deve avere a bordo almeno due
conducenti e deve essere scortato;
d) nel caso di trasporto ferroviario il convoglio di scorta deve
viaggiare quanto piu' vicino possibile al mezzo di trasporto con a
bordo le materie nucleari;
e) il trasporto via mare e via aerea devono essere effettuati con
mezzi di trasporto ad uso esclusivo.
Allegato IV
Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio
delle materie nucleari nelle installazioni nucleari:
a) le materie nucleari, le sostanze radioattive e i sistemi il
cui danneggiamento potrebbe causare significative conseguenze
radiologiche devono essere adeguatamente protetti, collocandoli in
aree vitali, poste all'interno di un'area protetta;
b) ciascuna area protetta deve essere collocata all'interno di
un'area ad accesso limitato, deve essere protetta da idonee barriere
fisiche e da sistemi di rilevamento antintrusione e comunque dotata
di misure idonee a prevenire accessi non autorizzati;
c) il numero delle vie di accesso a ciascuna area protetta deve
essere il minimo necessario e comunque ciascun accesso deve essere
equipaggiato con sistemi di allarme;
d) i veicoli, le persone e i materiali che entrano nelle aree
protette debbono essere sottoposti a controllo con adeguata
strumentazione. L'accesso dei veicoli deve essere ristretto al minimo
e comunque circoscritto ad aree di parcheggio dedicate;
e) l'accesso alle aree protette deve essere riservato alle
persone autorizzate. Deve essere verificata l'identita' di tutte le
persone che accedono nelle aree protette. Il numero delle persone
autorizzate deve essere limitato al minimo strettamente
indispensabile. Eventuali altre persone che debbono accedere per
operazioni specifiche debbono essere scortate da persone autorizzate;
f) le aree vitali debbono essere dotate di ulteriori barriere e
punti di controllo rispetto alle aree protette all'interno delle
quali esse sono collocate;
g) le aree vitali debbono essere progettate in modo tale da
assicurare adeguate linee di ritardo nei confronti della conduzione
di atti di sabotaggio (interno ed esterno);
h) l'accesso alle aree vitali deve essere riservato alle persone
autorizzate. Deve essere verificata l'identita' di tutte le persone
che accedono nelle aree vitali. Il numero delle persone autorizzate
deve essere limitato al minimo strettamente indispensabile. Eventuali
altre persone possono accedere solo per motivi eccezionali e limitati
periodi di tempo e debbono essere scortate da persone autorizzate;
i) le barriere di protezione delle aree vitali debbono esse
progettate tenendo conto degli scenari definiti ai sensi dell'art. 5
della legge n. 58/2015;
j) deve essere proibito l'accesso dei veicoli nelle aree vitali;
k) deve essere mantenuta la registrazione di tutte le persone che
accedono alle aree vitali o sono in possesso delle relative chiavi di
accesso, anche attraverso sistemi computerizzati;
l) nell'installazione deve esse presente, in area protetta, una
sala operativa per la ricezione degli allarmi, l'attuazione delle
risposte a tentativi d'intrusione e le comunicazioni con le forze
dell'ordine; le informazioni acquisite dalla sala operativa debbono
essere conservate in sicurezza; l'accesso alla sala operativa deve
essere riservato solo alle persone autorizzate;
m) i sistemi di allarme e la sala operativa debbono essere
alimentati con sorgenti di alimentazione elettrica non
interrompibili;
n) i sistemi di comunicazione con le forze dell'ordine debbono
essere diversificati e ridondanti;
o) deve essere predisposto un servizio di vigilanza in modalita'
H24 per assicurare un'adeguata e pronta risposta a tentativi di atti
di sabotaggio; il personale deve essere adeguatamente addestrato;
p) deve essere previsto un pattugliamento del perimetro dell'area
protetta con frequenza casuale. Il pattugliamento deve in particolare
individuare potenziali aggressori o tracce del loro passaggio,
verificare visivamente l'integrita' dei principali componenti dei
sistemi di protezione fisica, predisporre eventuali misure
compensative e dare l'allarme in caso di necessita' fornendo supporto
alle forze dell'ordine nelle azioni di risposta;
q) devono essere condotte delle verifiche periodiche
dell'operabilita' dei sistemi di protezione fisica. Ad idonea
distanza dalle aree vitali debbono essere installate adeguate
barriere antisfondamento;
r) i sistemi informatici posti a servizio degli apparati di
protezione fisica e di gestione delle emergenze devono essere
protetti da manipolazioni e falsificazioni;
s) gli interventi di manutenzione in area vitale da parte di
ditte esterne devono essere sempre presidiati da personale
autorizzato dell'impianto con competenze specifiche sul tipo di
intervento in corso e condotti sotto videosorveglianza. Gli stessi
interventi devono essere registrati;
t) il piano di risposta deve contenere una sezione apposita per
il contrasto al sabotaggio che descriva le possibili azioni per
prevenire ulteriori danneggiamenti e minimizzare le conseguenze
radiologiche;
u) ogni evento riconducibile ad un atto o tentativo di sabotaggio
deve essere prontamente riferito all'Autorita' di pubblica sicurezza
e all'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.



