Nuovo albo dei certificatori per l’innovazione tecnologica e il design

D.P.C.M. 15 settembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023

(Nuovo albo dei certificatori per l'innovazione tecnologica e il design).

Con D.P.C.M. 15 settembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023) ha visto la luce il nuovo albo certificatori per l'innovazione tecnologica e il design. Il provvedimento, di base, detta disposizioni in materia di certificazione attestante la
qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.

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All'articolo 2, il decreto illustra quali sono i soggetti che possono richiedere l'iscrizione all'albo e con quali modalità.

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 settembre 2023 

Disposizioni in materia di certificazione attestante la
qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione
tecnologica e di design e ideazione. (23A06034)

(Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali»;
Visto l'art. 23, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge
n. 73 del 2022, che, al fine di favorire l'applicazione in condizioni
di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1, commi
200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che
le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la
qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini
della loro classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione
estetica ammissibili al beneficio;
Visto il secondo periodo del succitato comma 2 dell'art. 23 del
decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale la predetta
certificazione puo' essere richiesta anche per l'attestazione della
qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
Visto il terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 23 del
decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale analoga
certificazione puo' essere richiesta per l'attestazione della
qualificazione delle attivita' di innovazione tecnologica finalizzate
al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di
transizione ecologica, ai fini dell'applicazione della maggiorazione
dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del
comma 203, nonche' dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo
art. 1 della legge n. 160 del 2019;
Visto, in particolare, il comma 3 del medesimo art. 23 del
decreto-legge n. 73 del 2022, che demanda ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei requisiti dei
soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della suddetta
certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire
professionalita', onorabilita' e imparzialita' e l'istituzione di un
apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo
economico;
Visto, inoltre, il secondo periodo del suddetto comma 3 del citato
art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale prevede che, con
il medesimo decreto, siano stabilite le modalita' di vigilanza sulle
attivita' esercitate dai certificatori, le modalita' e condizioni
della richiesta della certificazione, nonche' i relativi oneri a
carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura;
Visto il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 73 del
2022, il quale prevede che, ferme restando le attivita' di controllo
previste dal comma 207 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la
certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei
confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui,
sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la
certificazione venga rilasciata per una attivita' diversa da quella
concretamente realizzata;
Visto il comma 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un
credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in
transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre
attivita' innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure
stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;
Visto, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1, che
considera attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d'imposta le attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e
tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j)
del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione
(2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello
sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i
criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo
conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di
Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE);
Visto il successivo comma 201 del citato art. 1 della legge n. 160
del 2019, che considera attivita' di innovazione tecnologica
ammissibili al credito d'imposta le attivita', diverse da quelle
indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o
processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali
intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un
processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli gia'
realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche
tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o
dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi
settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal
comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei
principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo
dell'OCSE;
Visto, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1 della legge n. 160
del 2019, che considera attivita' innovative ammissibili al credito
d'imposta le attivita' di design e ideazione estetica svolte dalle
imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero,
dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica
per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari,
disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono
dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta
anche in relazione alle medesime attivita' di design e ideazione
estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;
Visti, altresi', i commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e
203-sexies del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, che
prevedono una maggiorazione della misura del credito d'imposta
spettante per le attivita' d'innovazione tecnologica di cui al comma
201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione
ecologica o di innovazione digitale 4.0, come individuati dallo
stesso decreto previsto dal comma 200;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio
2020, recante «Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta,
per attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di
design»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
con il quale e' stato introdotto un credito d'imposta per attivita'
in ricerca e sviluppo che ha trovato applicazione in relazione agli
investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 46 e
47, concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta';
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in
particolare l'art. 1, che modifica la denominazione del «Ministero
dello sviluppo economico» in «Ministero delle imprese e del made in
Italy»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata
delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca, ai sensi e per gli effetti dell'art.
23, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, disposizioni in
materia di certificazione attestante la qualificazione delle
attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di
design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200,
201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta nelle misure previste dai commi
da 203 a 203-quater della stessa norma, la qualificazione delle
attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonche' la
qualificazione delle attivita' di innovazione tecnologica finalizzate
al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di
transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito
d'imposta in misura maggiorata per le attivita' di innovazione
tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai
successivi commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della
predetta legge n. 160 del 2019.

Art. 2

Albo dei certificatori

1. E' istituito l'albo dei certificatori abilitati al rilascio
delle certificazioni di cui all'art. 1 (di seguito «albo»).
2. L'albo di cui al comma 1 e' tenuto presso la Direzione generale
per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero
delle imprese e del made in Italy, nel proseguo anche Direzione
generale competente, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le
modalita' informatiche e i termini per la presentazione delle domande
di iscrizione all'albo, nonche' le ulteriori regole e procedure per
la verifica delle domande di iscrizione, la formazione,
l'aggiornamento e la gestione dello stesso.
3. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo dei
certificatori le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea
idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, che dichiarino:
a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per i reati indicati nell'art. 94, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro
II, titolo VII, capo III ed all'art. 640, comma 1, del codice penale,
nonche' che non sussistano le condizioni di cui al comma 2 del
predetto art. 94;
b) di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di
presentazione della domanda d'iscrizione, comprovate e idonee
attivita' relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione
di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente nella domanda
di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano
l'individuazione, collegati all'erogazione di contributi e altre
sovvenzioni relative alle attivita' di ricerca, sviluppo e
innovazione;
c) i medesimi soggetti devono altresi' dichiarare, al fine degli
adempimenti di cui al comma 7, la pendenza, al momento della
presentazione della domanda, di procedimenti per i reati richiamati
alla lettera a), ovvero di atti impositivi anche non resisi
definitivi dell'Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio
precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro
50.000,00.
4. Possono altresi' presentare domanda d'iscrizione all'albo dei
certificatori le imprese svolgenti professionalmente servizi di
consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione che, al momento della presentazione della domanda,
soddisfino i requisiti di cui al comma 3 ed inoltre:
a) abbiano sede legale o unita' locale attiva sul territorio
nazionale e siano iscritte al registro delle imprese;
b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino
in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fatta
salva l'applicazione dell'art. 94, comma 5, lettera d) ultimo
periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'albo dei
certificatori, purche' in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e
di cui al comma 4, lettere a) e b), in quanto compatibili:
a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0,
ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del
decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29
gennaio 2018;
c) i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH e Seal of
excellence) selezionati a valle delle call ristrette della
Commissione europea e definiti all'art. 2, punto 5), del regolamento
(UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2021 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo
2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2240/2015;
d) le universita' statali, le universita' non statali legalmente
riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
6. Per le societa' ed i soggetti di cui ai commi 4 e 5, i requisiti
prescritti: i) dal comma 3, lettere a) e c), si intendono riferiti ai
soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, oltre che al responsabile tecnico di cui all'art. 3,
comma 6, del presente decreto; ii) dal comma 3, lettera b), si
intendono riferiti al responsabile tecnico.
7. Il Ministero delle imprese e del made in Italy in relazione alle
dichiarazioni rese ai sensi del comma 3, lettera c), dai soggetti di
cui al presente articolo, considerate l'entita', la gravita' e
comunque la rilevanza delle fattispecie nonche' la disposizione di
cui all'art. 94, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, puo', con provvedimento motivato, negare l'iscrizione all'albo
dei certificatori o ammetterla con prescrizioni. Qualora le
fattispecie insorgano successivamente, il Ministero delle imprese e
del made in Italy procede, ove ricorrano i suddetti presupposti, al
riesame della iscrizione all'albo nonche' eventualmente delle
certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3.
8. E' fatto obbligo ai soggetti iscritti all'albo dei certificatori
di comunicare alla Direzione generale competente ogni variazione
relativa alle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione,
contestualmente al verificarsi della variazione medesima e comunque
non oltre i successivi quindici giorni.
9. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la
cancellazione dall'Albo dei certificatori. La cancellazione dall'albo
puo' essere disposta anche per la mancata osservanza, da parte del
soggetto certificatore, degli obblighi di cui ai commi 1 e 3, ultimo
periodo, dell'art. 4, considerate l'entita', la gravita', e la
rilevanza degli inadempimenti.
10. La Direzione generale competente, nell'esercizio dei propri
poteri di vigilanza e controllo, esegue idonei controlli anche a
campione sui soggetti iscritti al fine di verificare la permanenza
dei requisiti.

Art. 3

Procedura e contenuto della certificazione

1. La certificazione di cui all'art. 1 del presente decreto puo'
esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano
effettuare investimenti in attivita' ammissibili ai fini del
riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art. 23, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, a condizione che le violazioni
relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano state
gia' constatate con processo verbale o contestate con atto
impositivo.
2. L'impresa che intende avvalersi della procedura di
certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e del
made in Italy, tramite l'apposito modello e secondo le modalita'
informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui all'art. 2,
comma 2, nel quale dovra' essere data indicazione del soggetto
certificatore incaricato dall'impresa per l'esperimento delle
attivita' di certificazione e della dichiarazione di accettazione
dell'incarico da parte dello stesso.
3. La certificazione attestante la qualificazione delle attivita'
inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, ai fini
dell'ammissibilita' al credito d'imposta ovvero ai fini
dell'applicazione della maggiorazione del credito per i progetti di
innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di
innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica, e' rilasciata
dal soggetto iscritto all'albo sulla base dei criteri e delle regole
previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 26 maggio 2020, nonche' in coerenza con le
«Linee guida» di cui al successivo comma 5.
4. La certificazione deve comunque contenere, oltre alla
sottoscrizione ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445:
i) le informazioni concernenti le capacita' organizzative e le
competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei
soggetti esterni a cui la ricerca e' stata commissionata, al fine di
attestarne l'adeguatezza rispetto all'attivita' effettuata o
programmata;
ii) la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o
in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi
ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la
descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;
iii) le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene
attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilita' al
credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di
aliquota;
iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilita', da parte
del soggetto certificatore nonche', nel caso delle societa' e degli
enti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, anche dei tecnici ed esperti
valutatori che sottoscrivono la certificazione ai sensi del comma 6
del presente articolo, di non versare in situazioni di conflitto di
interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro
il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o
indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata
o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti
nelle attivita' oggetto di certificazione o al soggetto che
sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'art. 1, comma
206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
v) tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi
descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa
rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle
attivita' di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del
made in Italy di cui al successivo art. 4 del presente decreto e per
l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle entrate sulla
corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi del comma 207
dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.
5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, entro
il 31 dicembre 2023, all'elaborazione e alla pubblicazione di «Linee
guida» integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta
e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della prassi
interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.
Con le stesse «Linee guida» possono essere adottati schemi di
certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e
attivita' e ai diversi settori e comparti economici.
6. Nel caso delle societa' e dei soggetti indicati nei commi 4 e 5
dell'art. 2 del presente decreto, la certificazione e' sottoscritta
da uno o piu' responsabili tecnici competenti ed esperti per lo
specifico settore o progetto di ricerca in possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 3, ed e' controfirmata dal rappresentante
legale della societa' o dell'ente ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
7. Con il medesimo decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2,
del presente decreto sono inoltre stabilite le procedure informatiche
attraverso le quali i certificatori inviano al Ministero delle
imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e
l'eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi del
successivo art. 4.

Art. 4

Vigilanza sulle attivita' di certificazione

1. I soggetti certificatori sono tenuti, notiziandone l'impresa, a
inviare al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite la
procedura informatica prevista all'art. 3, comma 7, copia della
certificazione di cui all'art. 3, entro quindici giorni dalla data di
rilascio all'impresa.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita la
vigilanza e il controllo sulle attivita' svolte dai certificatori,
verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e
procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica
nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni
agevolative ed alle «Linee guida». La certificazione, una volta
decorsi i termini di cui al successivo comma 3, esplica effetti
vincolanti nei confronti dell'amministrazione finanziaria in
relazione alla sola qualificazione delle attivita' inerenti a
progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione
tecnologica e di design e ideazione estetica di cui all'art. 3, comma
3, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta
rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata
per una attivita' diversa da quella concretamente realizzata. Restano
ferme le attivita' di controllo contemplate dal comma 207 dell'art. 1
della legge n. 160 del 2019 aventi a oggetto profili diversi da
quelli inerenti alla qualificazione delle attivita' per le quali e'
stata richiesta la certificazione. Sono in ogni caso fatti salvi,
anche su segnalazione dell'amministrazione finanziaria, i poteri di
vigilanza e autotutela, ivi inclusi quelli di cui all'art. 2, comma
7.
3. Per l'esame delle certificazioni, il Ministero delle imprese e
del made in Italy puo' richiedere al soggetto certificatore, dandone
notizia all'impresa, entro e non oltre novanta giorni dalla data di
ricezione della certificazione, l'invio della documentazione tecnica
nonche' contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione.
Il soggetto certificatore e' tenuto a inviare la documentazione entro
i quindici giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie
di ulteriori quindici giorni a seguito di richiesta motivata. Il
Ministero delle imprese e del made in Italy completa l'attivita' di
controllo nei sessanta giorni successivi all'invio della
documentazione integrativa. In caso di mancato invio della
documentazione integrativa richiesta la certificazione non produce
effetti.
4. I soggetti richiedenti la certificazione sono tenuti al
versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria
stabiliti nella somma di euro 252,00 per certificazione. Con il
decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, del presente
decreto, sono stabilite le relative modalita' di versamento.
5. Con analogo decreto direttoriale, da emanarsi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le
modalita', i termini e gli adempimenti per lo scambio di
comunicazioni e informazioni tra il Ministero delle imprese e del
made in Italy e l'amministrazione finanziaria ai fini delle attivita'
di vigilanza e di controllo delle certificazioni e della corretta
applicazione delle disposizioni agevolative oggetto del presente
decreto.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e produce i suoi effetti decorsi quindici giorni dalla
sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2023

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