Oira: il minLavoro annuncia lo strumento gratuito per la valutazione del rischio

Oira
Sarà disponibile sul sito dell'Inail

Oira sarà disponibile gratuitamente sul sito di Inail. Lo annuncia il ministero del Lavoro con il decreto 23 maggio, n. 61, pubblicato sul sito del ministero. Si tratta dello strumento informativo (tool) realizzato sul prototipo europeo utile per le micro, piccole e medie imprese per l'elaborazione della valutazione del rischio nelle attività di ufficio dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le limitazioni previste nell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo. All'aggiornamento del tool si dedicherà un apposito gruppo di lavoro.

Di seguito il testo integrale del decreto.

 

D.M. 23 maggio 2018, n. 61

VISTO

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO,

in particolare, l’articolo 29, comma 6-quater, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi ... (omissis)”, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)”;

VISTO

il “Memorandum of Understanding” firmato il 30 agosto 2013 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, con il quale è stata formalizzata l’adesione dell’Italia al progetto OIRA “per lo sviluppo di strumenti che facilitino la valutazione del rischio”;

CONSIDERATA

l’approvazione dello strumento OIRA applicato al settore “Uffici” da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, avvenuta nella seduta del 16 dicembre 2015;

CONSIDERATI

gli esiti della prima e della seconda fase di sperimentazione nazionale del programma dedicato al settore “Uffici”, che si sono concluse, rispettivamente, il 30 settembre 2016 ed il 16 giugno 2017;

ACQUISITO,

al termine della sperimentazione, il parere favorevole della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro per l’adozione dello strumento OIRA dedicato alla valutazione dei rischi nel settore “Uffici”, nella seduta del 3 maggio 2018;

RAVVISATA

la necessità di dotare le microimprese, le piccole e le medie imprese di uno strumento online di valutazione interattiva dei rischi, che semplifichi tale adempimento e consenta un aggiornamento dinamico della valutazione dei rischi e del relativo documento;

DECRETA

Articolo 1

1. In attuazione dell’articolo 29, comma 6-quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di mettere a disposizione dei datori di lavoro delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese uno strumento di supporto per la valutazione dei rischi è adottato lo strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OIRA, dedicato al settore “Uffici”.

2. Lo strumento di supporto adottato con il presente decreto si applica alle attività di ufficio dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le limitazioni previste nell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

3. L’applicativo sarà reso disponibile gratuitamente attraverso il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’INAIL.

Articolo 2

1. All’aggiornamento dello strumento adottato con il presente decreto provvede un apposito gruppo di lavoro tecnico, da costituirsi con decreto del Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INAIL e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, delle regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2. Il gruppo di lavoro tecnico ha sede operativa presso l’INAIL, che garantisce i relativi servizi di segreteria.
3. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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