Patente per i cantieri: le commissioni territoriali per il recupero dei crediti

Patente per i cantieri: le commissioni territoriali per il recupero dei crediti
Il decreto del decreto direttoriale dell’ispettorato nazionale del Lavoro 6 marzo 2026, n. 24 richiamato, in allegato, dalla circolare Inail 10 aprile 2026, n. 12 

Patente per i cantieri: le commissioni territoriali per il recupero dei crediti sono state costituite con il decreto del decreto direttoriale dell’ispettorato nazionale del Lavoro 6 marzo 2026, n. 24.

Patente per i cantieri: le commissioni territoriali per il recupero dei crediti

Lo ha reso noto Inail con la circolare 10 aprile 2026, n. 12.

L’ambito di competenza di ciascuna commissione è individuato in relazione alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano.

Per le imprese sono state definite:

  • le modalità per richiedere l'integrazione dei crediti;
  • le misure mettere in atto per dare seguito al recupero.

 

Di seguito il testo della circolare 10 aprile 2026, n. 12 con, in allegato, il decreto direttoriale dell’ispettorato nazionale del Lavoro 6 marzo 2026, n. 24.

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Circolare Inail 10 aprile 2026, n. 12 

Decreto direttoriale 6 marzo 2026, n. 24 dell’Ispettorato nazionale del lavoro relativo alla costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.

(omissis)

Premessa

La patente a crediti è un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, finalizzato a garantire la sicurezza sul lavoro e a selezionare operatori affidabili, entrato in vigore dal 1° ottobre 2024.

La patente a crediti è disciplinata dall’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, e con decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 sono state definite le relative modalità attuative.

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti con la circolare n. 4 del 2024[1]Cfr nota DCRA n. 9796 del 4 ottobre 2024: “Articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti - D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni. Circolare INL n. 4/2024” e con successive note operative[2]Cfr INL prot. n. 609 del 22 gennaio 2026: “Patente a crediti e decurtazioni per lavoro nero”, INL “Manuale operativo per la gestione della piattaforma patente a crediti, nota INL prot. n. 288 del 15 luglio 2025 Riconoscimento crediti aggiuntivi”; INL decreto direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025: “Patente Nuove modalità di visualizzazione sulla piattaforma”; INL nota n. 964 del 4 giugno 2025: “Patente a crediti – disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – quesito”; INL nota n. 9326 del 9 dicembre 2024: “Art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio”; INL nota n. 376 del 7 ottobre 2024: “Sollecito alla presentazione dell’istanza per l’ottenimento della Patente a crediti”. .

La patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, decurtabile in caso di violazioni e incrementabile in presenza di requisiti premiali; il possesso del punteggio minimo è necessario per operare nei cantieri, mentre la perdita dei crediti può comportare l’interdizione dall’attività.

A. Costituzione delle Commissioni territoriali e ambito di competenza

Con il decreto direttoriale del 6 marzo 2026, n. 24 (allegato 1), l’Ispettorato nazionale del lavoro ha disciplinato la costituzione delle Commissioni territoriali composte da rappresentanti dell'INL e dell'Inail per la valutazione e il recupero dei crediti di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 7, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 prevede che nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).

Il decreto direttoriale prevede all’articolo 1 la costituzione delle Commissioni territoriali presso gli Ispettorati d’area metropolitana e gli Ispettorati territoriali competenti sui capoluoghi di regione, con attribuzione ai medesimi uffici delle funzioni di segreteria delle Commissioni.

Per quanto riguarda l’Istituto, le Commissioni territoriali sono composte dal Direttore regionale o da Dirigente dallo stesso delegato e da un funzionario individuato dal Direttore regionale, esperto nella materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e operante presso uno degli uffici che ricadono nel medesimo ambito territoriale.

A tale fine, le Direzioni regionali provvedono a comunicare alle Direzioni interregionali del lavoro di competenza il nominativo del Direttore regionale e del Dirigente delegato e a designare n. 2 funzionari, di cui uno in qualità di titolare e uno in qualità di supplente, da individuare tra i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza regionale o della Consulenza tecnica per l’edilizia regionale.

Agli articoli 2 e 3 del citato decreto direttoriale è individuato l’ambito di competenza di ciascuna Commissione e regolamentata la procedura per la presentazione in via telematica della richiesta di integrazione dei crediti alla quale può essere allegato, oltre alla pertinente documentazione, anche eventuale Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.

B. Individuazione delle modalità operative per il recupero dei crediti

Al fine di uniformare l'attività delle Commissioni su tutto il territorio nazionale e di individuare criteri omogenei di valutazione, l'INL e l'Inail predispongono apposite linee guida che ricomprendono indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili e criteri di proporzionalità rispetto al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.

Gli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale definiscono le modalità di delibera delle Commissioni, prevedendo che le stesse si riuniscono presso la sede INL, anche in modalità videoconferenza, secondo un calendario concordato tra Inail e INL.

All’esito dell’istruttoria, le Commissioni deliberano sugli adempimenti necessari e proporzionali al numero dei crediti da recuperare, fino a un massimo di 15, che possono consistere:

-  nell'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l'impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;

-  nell'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l'impresa, da parte di lavoratori
addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;

- nella realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.

C. Monitoraggi

Infine, l’articolo 6 del decreto direttoriale affida all’INL il monitoraggio annuale sull’efficacia e sull’esperienza applicativa delle Commissioni territoriali al fine di proporre l'eventuale aggiornamento delle disposizioni e la revisione delle linee guida di cui all’articolo 5, comma 4.

Allegato

Decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro 6 marzo 2026, n. 24 

L’Ispettorato nazionale del lavoro

(omissis)

 

Articolo 1

(Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008)

1. Sono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 così composte:

- il direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale de lavoro o dirigente dallo stesso delegato;

- un funzionario individuato dal direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale;

- il direttore regionale dell’INAIL o dirigente dallo stesso delegato;

- un funzionario individuato dal direttore regionale dell’INAIL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale.

2. L’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL comunicano reciprocamente i componenti di ciascuna Commissione nonché eventuali sostituzioni, anche temporanee, di ciascuno di essi.

3. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). L’invito, ai fini della individuazione del RLST, è trasmesso, con preavviso non inferiore a 10 giorni, all’Organismo paritetico (OP) iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008 competente per settore. L’Organismo paritetico comunica il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale da invitare.

4. Le Linee guida di cui all’art. 5, comma 4, forniscono le necessarie ulteriori indicazioni volte alla individuazione dei partecipanti ai lavori della Commissione.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assegnate alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

6. Ai componenti delle Commissioni e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, fatti salvi gli ordinari trattamenti di missione da parte delle amministrazioni di appartenenza.

Articolo 2

(Ambito di competenza)

1. L’ambito di competenza di ciascuna Commissione è individuato in relazione alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano.

2. In relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e domicilio presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nella Regione Sicilia, sono competenti, rispettivamente, le Commissioni operanti nella Regione Veneto e nella Regione Calabria.

Articolo 3

(Richiesta di integrazione dei crediti)

1. L’impresa e il lavoratore autonomo interessati alla integrazione dei crediti trasmettono in via telematica alla segreteria della Commissione, anche attraverso apposita modulistica, istanza motivata di recupero crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate). Alla documentazione di cui al presente comma può essere allegata una proposta di Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.

Articolo 4

(Svolgimento delle riunioni)

1. Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche in modalità videoconferenza per tutti o alcuni dei partecipanti, secondo un calendario stabilito di comune accordo tra il direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o suo delegato e il direttore regionale INAIL o suo delegato.

2. La convocazione delle riunioni avviene di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza completa.

3. Il calendario delle riunioni è stabilito, ove possibile, tenendo conto dello specifico settore in cui operano le imprese e i lavoratori autonomi interessati. La segreteria trasmette ai rappresentanti ASL e RLST la documentazione necessaria alla valutazione.

Articolo 5

(Recupero dei crediti)

1. La Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l’impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare.

2. Nell’ambito dell’istruttoria la Commissione attiva un apposito confronto con l’impresa e il lavoratore autonomo interessati al recupero dei crediti nelle ipotesi individuate dalle Linee guida di cui al comma 4.

3. Ai fini del comma 1 la Commissione può richiedere:

- l’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l’impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;

- l’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l’impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;

- la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.

4. L’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL individuano modalità e criteri per uniformare l’attività delle Commissioni attraverso l’emanazione di apposite Linee guida. Nell’ambito delle Linee guida sono ricomprese indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale.

5. Gli adempimenti di cui al comma 2 sono proporzionali al numero di crediti che l’impresa e il lavoratore autonomo sono tenuti a recuperare affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti. La realizzazione degli adempimenti non può comunque comportare un accredito di più di 15 crediti.

6. Su richiesta dell’impresa e del lavoratore autonomo cui competono gli adempimenti di cui al comma 2, la Commissione si riunisce di norma entro i successivi 15 giorni lavorativi, per deliberare, entro i successivi 15 giorni, sulla effettiva realizzazione degli stessi. Ad esito della deliberazione la Commissione provvede alla riassegnazione dei crediti.

7. Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo di crediti riassegnabili.

Articolo 6

(Monitoraggi)

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro effettua un monitoraggio annuale sull’efficacia e sull’applicazione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente a crediti.

2. Sulla base degli esiti del monitoraggio e dell’esperienza applicativa, l’Ispettorato nazionale del lavoro può proporre l’aggiornamento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e la revisione delle Linee guida di cui all’articolo 5, comma 4.

 

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Note   [ + ]

1. Cfr nota DCRA n. 9796 del 4 ottobre 2024: “Articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti - D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni. Circolare INL n. 4/2024”
2. Cfr INL prot. n. 609 del 22 gennaio 2026: “Patente a crediti e decurtazioni per lavoro nero”, INL “Manuale operativo per la gestione della piattaforma patente a crediti, nota INL prot. n. 288 del 15 luglio 2025 Riconoscimento crediti aggiuntivi”; INL decreto direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025: “Patente Nuove modalità di visualizzazione sulla piattaforma”; INL nota n. 964 del 4 giugno 2025: “Patente a crediti – disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – quesito”; INL nota n. 9326 del 9 dicembre 2024: “Art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio”; INL nota n. 376 del 7 ottobre 2024: “Sollecito alla presentazione dell’istanza per l’ottenimento della Patente a crediti”.

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