Patto per l’industria pulita: al via le agevolazioni

Patto per l'industria pulita: al via le agevolazioni
Pubblicato il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 novembre 2025

Patto per l'industria pulita: al via le agevolazioni con la pubblicazione del decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 novembre 2025. A comunicarlo è stato lo stesso dicastero con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2026, n. 16 (vedere il box 1).

Patto per l'industria pulita: al via le agevolazioni

Sono ammessi i programmi di sviluppo finalizzati:

a)  alla produzione, anche con materie prime secondarie, dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette elencati nell’allegato 1 al decreto e/o

b)  alla produzione, anche con materie prime secondarie, dei principali componenti specifici elencati nell’allegato 1 e/o

c)  alla produzione di relative materie prime critiche, nuove o recuperate, necessarie per la produzione dei prodotti finali o dei principali componenti specifici di cui alle lettere a) e b).

 

Box 1

Comunicato del ministero delle Imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto ministeriale 24 novembre 2025 – Applicazione allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo della disciplina di cui alla sezione 6 del Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF)

(Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2026, n. 16)

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 novembre 2025 sono state disciplinate le modalita’ di applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni contenute nella sezione 6 del Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF).

Il CISAF, adottato in data 25 giugno 2025 dalla Commissione europea con la comunicazione C(2025)7600 final, costituisce la nuova disciplina per gli aiuti di Stato nell’ambito del «Patto per l’industria pulita» con l’obiettivo di accelerare l’adozione delle energie rinnovabili e favorire gli investimenti nella decarbonizzazione industriale e nella produzione di tecnologie pulite.

La nuova disciplina sostituisce il «Quadro temporaneo di crisi e transizione» e rimarra’ in vigore fino al 31 dicembre 2030.

A seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione europea, i programmi di sviluppo industriali presentati nell’ambito dei contratti di sviluppo potranno avere ad oggetto la realizzazione di interventi coerenti con le disposizioni previste dalla citata sezione 6 del CISAF, dedicata al sostegno di investimenti volti a garantire una sufficiente capacita’ di produzione nel settore delle tecnologie pulite.

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto e’ consultabile dalla data del 23 dicembre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro, a copertura di una percentuale massima delle spese ammissibili pari al 75% e nel rispetto dei massimali individuati al comma 2.

 

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 novembre 2025; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Patto per l'industria pulita: al via le agevolazioni

Decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 novembre 2025

Il ministro delle Imprese e del made in Italy

(omissis)

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di accelerare la transizione economica verso un’economia a zero emissioni nette mediante il sostegno agli investimenti volti a garantire una sufficiente capacità di produzione nel settore delle tecnologie pulite e di incentivarne una rapida realizzazione, i programmi di sviluppo industriali di cui all’articolo 5 del decreto 9 dicembre 2014 possono avere ad oggetto la realizzazione di interventi coerenti con le disposizioni previste dalla sezione 6 del Cisaf.

2. La concessione degli aiuti di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di applicabilità previste dalla sezione 3 e dalla sottosezione 6.1 del Cisaf, recante “Regimi di aiuti agli investimenti”

Articolo 2

(Programmi di sviluppo ammissibili)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, i programmi di sviluppo devono essere finalizzati:

a)  alla produzione, anche con materie prime secondarie, dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette elencati nell’allegato n. 1 al presente decreto; e/o

b)  alla produzione, anche con materie prime secondarie, dei principali componenti specifici elencati nell’allegato n.1; e/o

c)  alla produzione di relative materie prime critiche, nuove o recuperate, necessarie per la produzione dei prodotti finali o dei principali componenti specifici di cui alle lettere a) e b). Ai fini di cui al presente decreto, le materie prime critiche sono quelle individuate nell’allegato n. 2 del regolamento (UE) n. 2024/1252 della Commissione, dell’11 aprile 2024.

2. L’elenco delle tecnologie a zero emissioni nette, dei relativi prodotti finali e dei principali componenti specifici di cui all’allegato n.1 al presente decreto, è aggiornato con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, in conformità alle eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea al Cisaf.

3. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 9, comma 1 del decreto 9 dicembre 2014. L’Agenzia provvede a rendere tempestivamente disponibile nella competente sezione del proprio sito web www.invitalia.it lo schema di domanda di agevolazione nell’ambito del quale dovranno essere fornite le informazioni richieste nell’allegato III del Cisaf.

4. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto:

a)  l’impresa proponente non deve trovarsi in condizioni tali da essere considerata impresa in difficoltà, come stabilito dalla comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014);

b)  l’impresa proponente non deve aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione, come definita all’articolo 1, comma 1, lettera t-bis), del decreto 9 dicembre 2014, verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e si deve impegnare a non procedere a una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso;

c)  l’impresa proponente è tenuta a mantenere gli investimenti nella zona interessata per un periodo minimo di cinque anni, o di tre anni per le PMI, successivi al completamento dell’investimento.

5. L’Agenzia verifica, sulla base delle informazioni fornite dall’impresa in sede di domanda e degli impegni di cui alla lettera b), che non vi sia alcun rischio concreto che l’investimento produttivo abbia luogo al di fuori del SEE né che sia delocalizzato all’interno del SEE.

Articolo 3

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, si riferiscono ai costi totali di investimento per gli attivi materiali e immateriali, come individuati all’articolo 15, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014, necessari per la produzione dei beni di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto.

2. Le spese per immobilizzazioni immateriali sono ammissibili a condizione che:

a)  siano associate alla zona interessata dal progetto agevolato e non siano trasferite in altre zone;

b)  siano utilizzate principalmente nell’unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato;

c)  siano ammortizzabili;

d)  siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

e)  figurino nell’attivo dell’impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

Articolo 4
(Agevolazioni concedibili)

1. Leagevolazionidicuialpresentedecretosonoconcessenellaformadelcontributoinconto impianti e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro, a copertura di una percentuale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento e nel rispetto dei massimali individuati al comma 2.

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla sottosezione 6.1 del Cisaf, le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità previste dal punto 167 del medesimo Cisaf pari a:

a)  il 15% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree non comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L’importo complessivo delle agevolazioni concedibili, calcolato sulla base dell’equivalente sovvenzione lordo (ESL), non può superare 150 milioni di euro per progetto;

b)  il 20% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree designate quali “zone c” dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L’importo complessivo delle agevolazioni concedibili, calcolato sulla base dell’equivalente sovvenzione lordo (ESL), non può superare 200 milioni di euro per progetto;

c)  il 35% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree designate quali “zone a” dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile per il periodo 2022-2027.

L’importo complessivo delle agevolazioni concedibili, calcolato sulla base dell’equivalente sovvenzione lordo (ESL), non può superare 350 milioni di euro per progetto.

3. Le intensità di cui al comma 2 sono maggiorate di 20 punti percentuali per gli investimenti effettuati da piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli investimenti realizzati da medie imprese.

4. Ai fini del rispetto dei massimali di aiuto di cui al comma 2, gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o ad un’attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nell’ambito della medesima sottosezione 6.1 del Cisaf nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Per stessa attività o attività analoga si intendono le attività della stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 (NACE Rev. 2).

5. Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili complessive, conformemente al punto 169 del Cisaf.

6. La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto deve intervenire entro il 31 dicembre 2030, conformemente a quanto previsto dal punto 216 del Cisaf.

7. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato o aiuti “de minimis”, o combinate con fondi dell’UE gestiti a livello centrale, in relazione a costi ammissibili diversi. Qualora il cumulo riguardi i medesimi costi ammissibili, esso è consentito esclusivamente a condizione che non comporti il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato applicabile. Le predette agevolazioni possono essere altresì cumulate con qualsiasi altro aiuto di Stato che non preveda costi ammissibili individuabili.

 

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. L’applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto esposto al comma 1, si applicano alle istanze presentate successivamente alla pubblicazione del presente decreto. Su richiesta dell’impresa, le disposizioni di cui al presente decreto possono essere altresì applicate a domande di agevolazione già presentate all’Agenzia, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al presente decreto e fermo restando che l’importo dell’aiuto concedibile non potrà in ogni caso superare l’importo inizialmente richiesto dall’impresa.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, resta confermato quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio provvedimento, può fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

5. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e dell’adozione del medesimo è data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

 

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