Piani di neutralità climatica: definiti contenuti e formato

Pubblicato il regolamento di esecuzione (Ue) 2023/2441 della Commissione del 31 ottobre 2023

Piani di neutralità climatica: definiti contenuti e formato tramite il «regolamento di esecuzione (Ue) 2023/2441 della Commissione del 31 ottobre 2023 recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica necessari per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni» (in G.U.C.E. L del 3 ottobre 2023).

I contenuti base sono:

  • informazioni generali sull’impianto;
  • emissioni storiche e le condizioni che devono soddisfare;
  • traguardi e obiettivi, compresi quelli intermedi;
  • misure e investimenti e relativi impatti stimati.

Di seguito il testo del regolamento di esecuzione (Ue) 2023/2441 della Commissione del 31 ottobre 2023.

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Regolamento di esecuzione (Ue) 2023/2441 della Commissione del 31 ottobre 2023 recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica necessari per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni

(G.U.C.E. L del 3 ottobre 2023)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[1] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32., in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e l’articolo 10 ter, paragrafo 4, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1) la direttiva 2003/87/CE impone a determinati gestori di stabilire piani in materia di neutralità climatica. Si tratta di una condizione che i gestori di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all’80o percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto devono rispettare per poter beneficiare dell’assegnazione gratuita. I piani in materia di neutralità climatica devono essere elaborati anche dagli operatori del teleriscaldamento che chiedono assegnazioni gratuite supplementari facoltative per i loro impianti in determinati Stati membri.
(2) A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE, i piani in materia di neutralità climatica devono essere elaborati a livello dell’impianto e devono contenere gli elementi specificati all’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva. Dovrebbe essere possibile, in via facoltativa, inserirvi ulteriori dettagli e misure specifiche a livello di sottoimpianto per ridurre notevolmente le emissioni di gas a effetto serra e contribuire così alla neutralità climatica. Per gli impianti di teleriscaldamento situati negli Stati membri di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, i piani in materia di neutralità climatica devono essere elaborati a livello di impresa o di impianto conformemente all’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, di detta direttiva.
(3) A norma della direttiva 2003/87/CE, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione per precisare il contenuto minimo e il formato dei piani in materia di neutralità climatica, cercando di creare sinergie con piani simili previsti dal diritto dell’Unione. A tal fine e per ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici, durante l’elaborazione dei piani in materia di neutralità climatica è opportuno tenere conto degli elementi inclusi nei piani previsti da altri atti normativi dell’Unione, in particolare quelli di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17)..
(4) Nel contesto dei piani in materia di neutralità climatica, si applica la definizione di «neutralità climatica» di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1)..
(5) Per garantire la coerenza tra gli atti normativi dell’Unione, è opportuno definire i traguardi e gli obiettivi in conformità dei regolamenti (UE) 2021/241[4]Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17). e (UE) 2023/955[5]Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1). del Parlamento europeo e del Consiglio. Per tenere conto di tutti gli aspetti dell’azione di gestori finalizzata alla neutralità climatica e garantire trasparenza e comparabilità, nei piani di neutralità climatica è necessario operare una distinzione tra il monitoraggio dei progressi compiuti verso risultati qualitativi («traguardi») e il monitoraggio dei progressi compiuti verso risultati quantitativi di riduzione delle emissioni («obiettivi»). A fini di coerenza con il sistema vigente di scambio di quote di emissioni, i traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere espressi e comunicati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione[6]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1). e al regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione[7]Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8)..
(6) Per coerenza con il regolamento delegato (UE) 2019/331, gli obiettivi specifici relativi ai livelli di attività per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto o i sottoimpianti alternativi dovrebbero essere espressi in tonnellate di CO2 equivalente per unità di produzione pertinente. Gli obiettivi relativi ai valori dei parametri di riferimento in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447[8]Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 32). della Commissione dovrebbero essere espressi in termini di riduzione percentuale. Inoltre, per consentire una maggiore flessibilità e rendere più facile verificare il conseguimento degli obiettivi, dovrebbe essere possibile esprimerli anche in termini assoluti.
(7) Al fine di ridurre l’onere amministrativo per i gestori durante la raccolta dei dati per i piani in materia di neutralità climatica, è opportuno integrare questi ultimi nelle procedure vigenti di assegnazione gratuita stabilite dal regolamento delegato (UE) 2019/331. Il periodo di riferimento per le emissioni storiche dovrebbe pertanto essere coerente con il periodo di riferimento definito all’articolo 2, punto 14), di detto regolamento, e le emissioni considerate nei piani dovrebbero essere coerenti con i limiti di sistema dei sottoimpianti pertinenti a norma di tale regolamento. Le emissioni da comunicare dovrebbero essere coerenti con quelle oggetto dell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra dell’impianto in questione e con le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e all’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1) «società di teleriscaldamento»: società che gestisce impianti le cui principali attività economiche sono classificate secondo i codici NACE di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).come fornitura di vapore e aria condizionata o produzione di energia elettrica combinata con l’esportazione di teleriscaldamento;
(2) «traguardi»: indicatori qualitativi dei progressi compiuti verso il conseguimento di una misura o di un investimento per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, sancito all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119, a livello di impianto o facoltativamente a livello di impresa per gli operatori del teleriscaldamento, escludendo l’uso di crediti di compensazione, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE;
(3) «obiettivi»: indicatori quantitativi dei progressi compiuti verso il conseguimento di una misura o di un investimento per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, sancito all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119, a livello di impianto o facoltativamente a livello di impresa per gli operatori del teleriscaldamento, escludendo l’uso di crediti di compensazione, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE;
(4) «obiettivi e traguardi intermedi»: obiettivi e traguardi fissati per il 31 dicembre 2025 e successivamente per il 31 dicembre di ogni quinto anno.

Articolo 3

Contenuto dei piani in materia di neutralità climatica

1.   I piani in materia di neutralità climatica contengono gli elementi elencati nell’allegato. I piani sono debitamente motivati e giustificati.

2.   Le misure, i traguardi e gli obiettivi, compresi quelli intermedi, sono specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti.

 

Articolo 4

Formato elettronico dei piani in materia di neutralità climatica

1.   La Commissione mette a disposizione un modello elettronico o un formato di file specifico per fornire le informazioni indicate nell’allegato.

2.   I gestori usano il modello elettronico o il formato di file specifico di cui al paragrafo 1 per definire e presentare il piano in materia di neutralità climatica.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono imporre ai gestori di usare modelli elettronici o formati di file specifici elaborati dagli Stati membri stessi per definire e presentare i piani in materia di neutralità climatica conformemente agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/87/CE.

 

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

Contenuto dei piani in materia di neutralità climatica

1.    Informazioni generali sull’impianto:

a) nome e indirizzo dell’impianto;
b) identificativo dell’impianto utilizzato nel registro dell’Unione;
c) identificativo e data di rilascio della prima autorizzazione a emettere gas a effetto serra rilasciata all’impianto a norma dell’articolo 6 della direttiva 2003/87/CE;
d) identificativo e data di rilascio dell’ultima autorizzazione a emettere gas a effetto serra rilasciata all’impianto a norma dell’articolo 6 della direttiva 2003/87/CE;
e) nome e indirizzo del gestore, informazioni di contatto del rappresentante autorizzato e della persona di contatto principale, se diversa;
f) se il piano di neutralità climatica è presentato dalla società di teleriscaldamento a livello di impresa, le informazioni di cui alle lettere da a) a e) per ciascun impianto collegato alla società e da essa gestito che rientra nel piano, compresa una descrizione dei collegamenti con la società di teleriscaldamento.

2.    Emissioni storiche, che comprendono:

a) le emissioni storiche specifiche per ciascun anno del periodo di riferimento come definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/331, compresi i dati seguenti:

i) le emissioni storiche specifiche per i livelli di attività in ciascun anno di ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto o dei sottoimpianti alternativi, in relazione ad altri livelli di produzione, espresse in tonnellate di CO2 equivalente per unità di produzione pertinente di ciascun impianto o per altra unità di produzione, se più appropriato;
ii) ove applicabile, per ciascun sottoimpianto pertinente, le emissioni storiche specifiche per i valori dei parametri di riferimento di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 che si applicano al periodo di riferimento pertinente;

b) in via facoltativa, le emissioni storiche assolute per ciascun anno del periodo di riferimento come definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/331, espresse in tonnellate di CO2 equivalente.

3.    Le emissioni storiche di cui al punto 2 e i livelli di emissione relativi agli obiettivi di cui al punto 4, lettera b), soddisfano le seguenti condizioni:

a) i limiti del sistema e i tipi di gas a effetto serra cui fanno riferimento le emissioni storiche e i livelli di emissione sono coerenti con l’autorizzazione a emettere gas a effetto serra dell’impianto in questione e con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e del regolamento delegato (UE) 2019/331;
b) tra le emissioni considerate nel piano non rientrano eventuali assorbimenti di carbonio o riduzioni delle emissioni avvenuti al di fuori dei limiti del sistema dell’impianto in questione e acquisiti mediante crediti di compensazione;
c) le emissioni sono espresse in relazione ai livelli annuali di attività di tutti i sottoimpianti o, se questo non è fattibile, in relazione agli altri livelli di produzione dell’impianto in questione.

4.    Traguardi e obiettivi, compresi quelli intermedi:

a) una descrizione dettagliata dei traguardi per il 2025 e per ogni quinquennio successivo, commisurati agli obiettivi di cui alle lettere b) e c);
b) gli obiettivi di emissione specifici per il 2025 e per ogni quinquennio successivo, compresi i dati seguenti:

i) gli obiettivi specifici per i livelli di attività annuali di ciascun sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto o dei sottoimpianti alternativi, in relazione agli altri livelli di produzione del sottoimpianto, espressi in tonnellate di CO2 equivalente per unità di produzione pertinente di ciascun sottoimpianto o per altra unità di produzione, se più appropriato, e in termini di riduzione percentuale;
ii) ove applicabile, per ciascun sottoimpianto pertinente, gli obiettivi relativi ai valori dei parametri di riferimento di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 che si applicano al periodo di riferimento, come definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/331, espressi in termini di riduzione percentuale;

c) in via facoltativa, gli obiettivi di emissione assoluti per il 2025 e per ogni quinquennio successivo, che devono essere coerenti con le emissioni storiche di cui al punto 2 e i traguardi di cui alla lettera a) del presente punto.
5.    I traguardi e gli obiettivi, compresi quelli intermedi, soddisfano le condizioni seguenti:

a) sono coerenti con l’obiettivo di neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119;
b) sono espressi e definiti conformemente alle norme e ai limiti del sistema di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e al regolamento delegato (UE) 2019/331.

6.    Misure e investimenti:

a) una descrizione dettagliata di tutte le misure previste in ciascun quinquennio per raggiungere i traguardi e gli obiettivi di cui al punto 4 e conseguire la neutralità climatica entro il 2050;
b) una descrizione dettagliata e la quantificazione degli investimenti connessi a tali misure, espressa in euro investiti in un determinato anno e in euro annualizzati per anno per ciascun quinquennio;
c) una descrizione dettagliata delle condizioni abilitanti e delle esigenze infrastrutturali per le misure e gli investimenti di cui alle lettere a) e b);
d) in via facoltativa, un elenco di misure e investimenti già attuati prima della presentazione del piano di neutralità climatica.

7.    Impatti stimati delle misure e degli investimenti:

a) una valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti stimati di ogni misura o investimento di cui al punto 6 sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per ciascun quinquennio, a norma dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE, compresa, per quanto possibile, una ripartizione degli impatti complessivi nelle categorie seguenti:

i) passaggio a tecnologie a basse o a zero emissioni;
ii) efficienza energetica e risparmio energetico;
iii) passaggio dai combustibili fossili alle seguenti alternative:

1) idrogeno,
2) energia elettrica,
3) biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066,
4) combustibili alternativi ottenuti dai flussi di rifiuti,
5) altre fonti di energia rinnovabile;
iv) efficienza in termini di risorse, compresi il consumo ridotto di materiali e il riciclaggio;
v)  cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio;
b) una descrizione dei motivi per cui le misure di cui al punto 6 sono state preferite ad altre possibili misure di decarbonizzazione, con riferimento agli impatti stimati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Note   [ + ]

1. GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
2. Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
3. Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
4. Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
5. Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).
6. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
7. Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).
8. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 32).
9. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

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