Pnrr e idrogeno: attuato l’investimento per la ricerca e lo sviluppo

La registrazione del D.M. Mite 23 dicembre 2021 resa nota da un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2022, n. 39

Pnrr e idrogeno: attuato l'investimento per la ricerca e lo sviluppo con la registrazione del D.M. 23 dicembre 2021. A renderlo noto è un comunicato del ministero della Transizione ecologica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2022, n. 39.

Allo scopo sono previsti:

  • la stipula di un accordo di programma con Enea affinché svolga nelle annualità 2022-2025 le attività di ricerca dettagliate nel «Piano operativo di ricerca» (POR) che verrà predisposto da Enea per un contributo massimo pari a 110 milioni di euro;
  • la pubblicazione di successivi bandi di gara.

Clicca qui per l'Osservatorio Pnrr

Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 23 dicembre 2021.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Decreto del ministero della Transizione ecologica 23 dicembre 2021

Attivita' di ricerca da svolgere nell'ambito del PNRR Missione M2-C2 - Investimento 3.5: «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno».

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale è stato istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l’articolo 2, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi Covid-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO, in particolare, l’investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno” previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del medesimo PNRR, volto a sostenere la produzione di idrogeno a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94g CO2eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO, in particolare, l’articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, con il quale è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO, inoltre, l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 che assegna le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi del PNRR e i corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno” assegna al Ministero della transizione ecologica l’importo complessivo di 160 milioni di euro;

VISTO l’articolo 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cosiddetto “tagging”), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTA la proposta di modifica del citato regolamento (UE) 2014/651, oggetto di consultazione avviata dalla Commissione europea il 6 ottobre 2021;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, inerente alla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”;

CONSIDERATO CHE

- l’ENEA è un ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero della transizione ecologica, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

- l’ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali a essa assegnate, secondo le disposizioni dell’articolo 4 dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221;
- in ENEA già sussistono consolidate competenze e conoscenze, nonché infrastrutture e laboratori già dedicati alla ricerca sull’idrogeno e che pertanto tale soluzione consente di garantire entri i tempi stabiliti nel PNRR il conseguimento degli obiettivi prefissati nello stesso Piano per l’investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull'idrogeno”;

- si ritiene opportuno coinvolgere altri soggetti pubblici che, in qualità di co-beneficiari, possono supportare l’ENEA al fine di contribuire con le loro specifiche competenze al conseguimento dei suddetti obiettivi;
- altre linee di attività dello stesso programma possono, altresì, essere svolte da soggetti pubblici e privati, anche in forma di partenariato, mediante progetti da affidare attraverso bandi riservati a organismi di ricerca e alle imprese, già costituite alla data della presentazione della proposta di progetto;

VISTA la necessità di un organico coordinamento con gli obiettivi dell’iniziativa Mission Innovation, la necessità di evitare la sovrapposizione con le attività già finanziate dalla Ricerca di Sistema elettrico, al fine di perseguire con maggiore efficacia il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), si ritiene opportuno riservare a un Accordo di programma l’importo di 110 milioni di euro e di assegnare i rimanenti 50 milioni di euro alle procedure di bando di cui sopra;

CONSIDERATA la necessità di collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, che nell’ambito della Missione M4 Componente 2 del PNRR ha previsto il sostegno ad alcune attività di ricerca e sviluppo sull’idrogeno;

CONSIDERATA la necessità di fornire le necessarie disposizioni per l’attuazione dell’investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno” previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del medesimo PNRR, in linea con i temi di ricerca già inviati alla Commissione europea;

DECRETA

Articolo 1

(Attività di ricerca nell’ambito del PNRR - Missione M2-C2 - Investimento 3.5: “Ricerca e sviluppo sull'idrogeno”)

1. Al fine di dare attuazione all’investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull'idrogeno”, previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile ” del PNRR, il Ministero della Transizione Ecologica provvederà alla stipula di un Accordo di programma con ENEA affinché svolga nelle annualità 2022-2025 le attività di ricerca dettagliate nel “Piano Operativo di  Ricerca” (POR) che verrà predisposto da ENEA per un contributo massimo pari a 110 milioni di euro.

L’investimento mira a sostenere le attività di ricerca e sviluppo incentrate sull'idrogeno nelle
seguenti tematiche:

-  produzione di idrogeno clean e green;

-  tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed e-fuels;

-  celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;

-  sistemi integrati di gestione intelligente per aumentare la resilienza e l'affidabilità delle
infrastrutture intelligenti a idrogeno. L’ENEA ha il compito di svolgere le attività di ricerca, di cui al comma 2, così come verranno
individuate nel POR, in collaborazione con i seguenti co-beneficiari: - Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;

- Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. .

L’importo di 110 milioni di euro sarà così ripartito:

  • ENEA: 75 milioni di euro;
  • CNR: 20 milioni di euro;
  • RSE: 15 milioni di euro.

 

Al fine di dare ulteriore attuazione all'investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull'idrogeno”, previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del PNRR, il Ministero della Transizione Ecologica provvederà, altresì, alla pubblicazione di bandi di gara che si articoleranno in due tipologie:
a) bandi rivolti a enti di ricerca e università, finanziati al 100% con fondi pubblici, per un importo complessivo massimo pari a 20 milioni di euro; ai suddetti bandi possono partecipare le imprese con una percentuale di partecipazione non inferiore al 5% e non superiore al 15% del costo complessivo del progetto;
b) bandi rivolti a soggetti privati, in qualità di capofila, per attività di ricerca suddivisa in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nel rispetto della disciplina unionale degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, per un importo complessivo massimo pari a 30 milioni di euro. Il bando può prevedere la partecipazione di organismi di ricerca.

Le eventuali economie riconducibili alla tipologia di bando di cui alla precedente lettera b) potranno essere riutilizzate per il finanziamento delle proposte progettuali relative alla tipologia di bando di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo.

Articolo 2
(Gestione delle attività connesse all’Accordo di programma e ai bandi di gara)

1. Ai fini della attuazione di quanto indicato all’articolo 1, comma 1 e comma 5, il Ministero della Transizione Ecologica si avvarrà di Invitalia per la verifica amministrativa, tecnico economica e gestionale per le attività connesse all’accordo di programma e ai bandi sopra citati.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
2. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con la pubblicazione integrale del presente decreto sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica (www.mite.gov.it).

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome