Politiche energetiche: è legge il D.L. 17 maggio 2022, n. 50

Politiche energetiche: il D.L. 17 maggio 2022, 50 è stato convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022. Il provvedimento che regolamenta alcuni aspetti delle politiche energetiche, tocca, fra gli altri, i seguenti punti:

  • bonus sociale energia elettrica e gas;
  • misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela;
  • azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022;
  • riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022;
  • credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca;
  • estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale;
  • disposizioni per la realizzazione di nuova capacita' di rigassificazione;
  • disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale;
  • disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

Qui di seguito, il testo integrale del decreto coordinato con la legge di conversione.

Clicca qui per il commento.

Non sei abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Affrettati, clicca qui

 

Testo coordinato del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 

Testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la
legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 17), recante: «Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina.». (22A04118)

(Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022)
Vigente al: 15 luglio 2022

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

Capo I
Misure in materia di energia

 

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le
modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2022 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.

Art. 1

Bonus sociale energia elettrica e gas

1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla
base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno
2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa
per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022, con
l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre
dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni
corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici.
2. Fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso
di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo
anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per
elettricita' e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli
aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a
decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno
precedente. Le somme gia' fatturate eccedenti quelle dovute sulla
base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica
compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima
fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso
automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura
medesima.
2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle modalita' per
l'attribuzione dei bonus sociali per elettricita' e gas, l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente definisce una specifica
comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici,
prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i
consumatori possono rivolgersi.
2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022
e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
l'importo di 116 milioni di euro. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo
58, comma 4-bis.

 

Art. 1 bis

Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti
finali in regime di maggior tutela

1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia
elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela,
entro il termine previsto dall'articolo 16-ter, comma 2, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la societa' Acquirente unico
Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, svolge il servizio di
approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui
mercati regolamentati dell'energia elettrica.

Art. 1 ter

Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per
il terzo trimestre 2022

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022,
le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore
elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile
fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre
dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema
applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW,
anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi
accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo
pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre
2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.

Art. 1 quater

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il
terzo trimestre dell'anno 2022

1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di
cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e
settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta del valore
aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al
primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati,
l'aliquota d'IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza
derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi
riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e
settembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in
480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58, comma 4-bis.
3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fatto
salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le
aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del
gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 292
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
58, comma 4-bis. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022,
l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito
dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel
settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di
euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a
5.000 metri cubi annui.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 240
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
58, comma 4-bis. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.

Art. 2

Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta,
fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25
per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
58.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta,
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21
del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,
nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25
per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in
235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta,
fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella
misura del 12 per cento e' rideterminato nella misura del 15 per
cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 215,89
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
58.
3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto
forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa destinataria del
contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di
energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si
riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro
sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il
credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una
comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento di
costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione
spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'ARERA, entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, definisce il contenuto della
predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza
da parte del venditore.
3-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

Art. 2 bis

Indennita' per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

(...)

Art. 3

Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle
imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus

 

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter,
comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto un contributo straordinario,
sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento
della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per
l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di
categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle
predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in euro
496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e'
abrogato.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri
con autobus, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di
passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
6-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione del comma 6-bis anche al fine del rispetto
del limite di spesa ivi previsto.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

Art. 3 bis

Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della
pesca

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della
benzina utilizzati come carburante, le disposizioni dell'articolo 18
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano,
limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese
sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo
trimestre solare dell'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

Art. 4

Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle
imprese a forte consumo di gas naturale

 

1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'articolo 15
e' inserito il seguente:
«Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per
il primo trimestre dell'anno 2022). - 1. Alle imprese a forte consumo
di gas naturale di cui al comma 2 e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas
naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati
energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di gas
naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al
decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.
541, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022, e ha
consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo
di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del
volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi
termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito
d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' utilizzato dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni relative
alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti
previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6,
del decreto-legge n. 34 del 2020.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 427,10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
58.

Art. 5

Disposizioni per la realizzazione di nuova capacita' di
rigassificazione

1. In considerazione della necessita' di diversificare le fonti di
approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica
nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del
sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all'incremento
della capacita' di rigassificazione nazionale mediante unita'
galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete
di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto,
incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi
strategici di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. Per la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al
primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo. Per lo
svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, il
Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali
competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1,
nonche' per la realizzazione delle connesse infrastrutture,
l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, ferma restando l'intesa con la regione
interessata, e' rilasciata dal Commissario di cui al comma 1 a
seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni
dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.
3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture
connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione
europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma
1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano impianti
di rigassificazione non piu' funzionanti, di ridurre l'occupazione di
terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli interventi di
bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell'area
denominata «Zona falcata» di Messina, e' stanziato un contributo pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno
2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'assegnazione del
contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per
lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
mediante deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con la quale e'
individuato altresi' il soggetto attuatore degli interventi di cui al
presente comma.
4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle
procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione
demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di
cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorita' e urgenza negli
adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini
del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui
al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1,
terzo periodo, e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene
luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione
include altresi' l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini
della realizzabilita' dell'opera all'interno di siti contaminati,
ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta
ai fini della realizzabilita' dell'opera ivi incluse quelle ai fini
antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,
nonche' la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove
necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva
adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e
tecnico-operative. L'autorizzazione ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della variante
al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante
urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono
luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti
locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree
interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario
di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle
opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la
relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario,
corredata, ove necessario, della soluzione tecnica per il
collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas
naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata in
esercizio dell'impianto nonche' della descrizione delle condizioni di
approvvigionamento del gas.
6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili le
istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i
progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.
7. Qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle
unita' galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per
l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle
connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di
rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le
infrastrutture di cui al comma 1 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con
la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2043. Il fondo e' destinato a coprire la quota dei ricavi per il
servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o
realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente
per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei
ricavi di cui alla delibera dell'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione
tariffaria. L'importo residuo del fondo e' destinato a contribuire
alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di
rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio
degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalita'
di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,
qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attivita'
necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture
connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di
subappalto.
10. In ogni caso, in considerazione della necessita' di realizzare
con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1,
nell'ambito delle relative procedure di affidamento:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,
nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura;
b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione
dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere
alla visita dei luoghi, nonche' alla consultazione sul posto dei
documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente
indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessita' dell'appalto da affidare;
e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti
dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e
3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' i termini ridotti
ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli
articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la
presentazione delle offerte non puo' superare sette giorni;
g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a cinque
giorni. In ogni caso, e' esclusa la possibilita' di esperire la
procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle
incompletezze e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi
rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il
termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni
non puo' essere superiore a sette giorni.
11. Per le medesime finalita' di cui al comma 10, e' possibile
altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui
all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente
necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da
circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante,
ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in
atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati,
previsti per le procedure ordinarie puo' compromettere la
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma
mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi
alle procedure di affidamento di cui ai commi 9, 10 e 11 si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Gli atti
e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2
sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione si
applicano gli articoli 119 e 125 del citato codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010.
13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al
presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto
(CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al
comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e
procedurale e' svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere
attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere di
rigassificazione». Il Commissario di cui al comma 1 verifica
l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal
predetto sistema di monitoraggio.
13-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, costituiscono
interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e urgenti
anche le opere finalizzate all'incremento della capacita' di
rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione
esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, purche' non comportino un aumento
dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto
a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ai
sensi dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al
2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 5 bis

Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale

1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti,
il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con
societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e
attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di
trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di
riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai
fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31
dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di
euro.
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1
e' disciplinato con decreto del Ministero della transizione
ecologica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da
effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al
comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei
limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4. Per la finalita' di cui al comma 1 e' disposto il trasferimento
al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate
nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 20
dicembre 2022. Tale prestito puo' essere erogato anche mediante
anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con
l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte
in conto residui, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 6

Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4:
1.1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al periodo
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo
periodo»;
2) al comma 8:
2.1) alla lettera a), le parole: «3 MWh» sono sostituite
dalle seguenti: «8 MWh»;
2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: «esclusivamente per
gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,» sono inserite
le seguenti: «e per gli impianti di produzione di biometano,»;
2.3) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente:
«c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b),
c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro
dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni
sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente
lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una
distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette
chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli
impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove
ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di
connessione degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete
elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale
all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della
cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione
dei progetti di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti,
assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative
dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e
puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o
paesaggistici, nel rispetto della specificita' delle caratteristiche
dei diversi territori.
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
dopo le parole: «derivazione idroelettrica» sono inserite le
seguenti: «e di coltivazione di risorse geotermiche».
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministero della
transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le regioni
e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti
energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a
corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un
contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di
energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione;
le risorse derivanti dal contributo sono finalizzate alla
realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale,
economico e produttivo dei comuni nei cui territori si trovano le
aree oggetto di concessione.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle
regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di
erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma
2-quater.
2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, lettera f),
della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si applicano agli impianti
alimentati da fonti energetiche geotermiche.
2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a
interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con
moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt
picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilita' di strutture
turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente
l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture,
purche' le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano
soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
possono essere realizzati con le modalita' previste dal comma 1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Art. 7

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il
progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di
competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei
ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il
provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5
dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle adottate dal
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento
autorizzatorio unico, che e' perentoriamente concluso
dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni.
Se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del
provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di
sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.
3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per
l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere
invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle
province autonome interessate, che esprimono definitivamente la
posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni
non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il
proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione
di cui al comma 3, puo' richiedere la dichiarazione di pubblica
utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle
aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere
connesse».
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, dopo le parole: «cave o lotti» sono inserite le
seguenti: «o porzioni».
3-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili
di ulteriore sfruttamento».
3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «cave dismesse» sono inserite le
seguenti: «o in esercizio».

Art. 7 bis

Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire

(...)

Art. 8

Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
per il settore agricolo

1. Nell'applicazione degli «Orientamenti dell'Unione europea per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea
2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacita' di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, e' ammissibile la concessione
di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e
agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle
coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza
eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso
quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti
aiuti, e' altresi' consentita la vendita in rete dell'energia
elettrica prodotta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure
di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di
ripresa e resilienza.
3. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Art. 9

Disposizioni in materia di comunita' energetiche rinnovabili

 

1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e
i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire
comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b)e c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto
legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e
utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria,
previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione
pubblica.».
2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento
della resilienza energetica nazionale, le Autorita' di sistema
portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo
6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o
piu' comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il
documento di pianificazione energetica e ambientale di cui
all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi
previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli
impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunita' energetiche
rinnovabili costituite dalle Autorita' di sistema portuale, ai sensi
del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta
comunque esclusa la possibilita' di realizzare gli impianti nelle
aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 10

Disposizioni in materia di VIA

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, nono periodo, le parole «con
diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di
voto»;
b) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione
paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero
della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
2) al comma 2, le parole: «alle lettere da a) a e)» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di
VIA l'autorita' competente verifica la completezza della
documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui
all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la
documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un
termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il
termine assegnato il proponente non depositi la documentazione
integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da
effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di
quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta,
l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al
presente comma sono perentori»;
c) all'articolo 25, comma 5, al secondo periodo, dopo le parole:
«su istanza del proponente» sono inserite le seguenti: «corredata di
una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti
riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del
contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui e'
disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene
prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel
provvedimento di VIA originario.»;
c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
«Contestualmente puo' chiedere al proponente» sono inserite le
seguenti: «, anche sulla base di quanto indicato dalla competente
direzione generale del Ministero della cultura,»;
d) all'allegato II alla parte seconda:
1) al punto 2):
1.1) dopo le parole: «impianti eolici per la produzione di
energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore
a 30 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo
progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o
progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i
quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale o sia
gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale»;
1.2) dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW» sono
aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto
sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti
localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di
interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia
gia' in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia' stato
rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale»;
2) il punto 4) e' soppresso.

Art. 11

Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di
infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica

 

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
dopo il comma 4-sexiesdecies e' inserito il seguente:
«4-septiesdecies. Per la realizzazione degli interventi che
comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee
esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in
corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili,
si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente comma.
Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo
tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri
lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei
sostegni superiore al 30 per cento rispetto all'esistente, sono
realizzati mediante denuncia di inizio attivita' di cui al comma
4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli
interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine
della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della
trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire
l'esercizio in corrente continua, si rendano necessari la
realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o
l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma
4-sexies e' applicabile anche per detti impianti, a condizione che i
medesimi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o
parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente comma
avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi
elettromagnetici gia' applicabili alla linea esistente, in caso di
mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonche' nel
rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di
corrente continua nel caso di modifica tecnologica.».
1-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «si applicano ai
progetti di nuovi impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti:
«e alle relative opere connesse».

 

Art. 12

Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli
impianti di produzione di energia da fonti fossili

 

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonche' assimilandoli
alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» sono
soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e della
situazione di eccezionalita' che giustifica la massimizzazione
dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli
impianti medesimi comunicano all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis
della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di
sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis. Alla scadenza del
termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita'
permanga, i gestori comunicano all'autorita' competente le nuove
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il
periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore a
sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis.
Con le medesime comunicazioni di cui al primo e secondo periodo, i
gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria
l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee e
forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonche' i
risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di
cui all'articolo 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. I valori limite in deroga non possono in ogni caso
eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di
qualita' dell'ambiente e dalla normativa unionale, nonche' i valori
meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di
cui all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3
al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee
misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, adeguando, ove
necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto
nell'autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della
transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla
Commissione europea, al fine di consentire la valutazione
dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al
comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore dell'impianto
interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni
vigenti per il periodo di cui al comma 3. L'autorita' competente
assicura adeguata pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3 e
agli esiti dei relativi controlli.».

Art. 13

Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della
Chiesa cattolica per il 2025

 

1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al
periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma
Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114,
terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate
alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma
Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli indirizzi del
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo
198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) regolamenta le attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree
inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di
rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti
e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le
competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma
1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze
statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo
n. 152 del 2006.
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il
Commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere a mezzo di
ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il
termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si
procede anche in mancanza della pronuncia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere
nominati uno o piu' subcommissari. Il Commissario straordinario si
avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite
convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente
nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo
l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del
danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da lui
dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o
inerzia del soggetto agente.
5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per ogni intervento
il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il
soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo
dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro
economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla
societa' "Giubileo 2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale
percentuale e' determinato in ragione della complessita' e delle
tipologie di servizi affidati alla societa' "Giubileo 2025" e non
puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo
dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa
applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei
suddetti interventi.».

Art. 14

Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza
energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici

 

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo.»;
b) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai
crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a
favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la
cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che
abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa,
ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore
cessione»;
2) alla lettera b), le parole «alle banche, in relazione ai
crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a
favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la
cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che
abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa,
ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore
cessione».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e
2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura
comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo
restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole:
«dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli
136, comma 1, lettere c) e d), e 142»;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole:
«dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli
136, comma 1, lettere c) e d), e 142».
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole:
«dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli
136, comma 1, lettere c) e d), e 142».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2
milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno
2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno
2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

 

Art. 14 bis

Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per
trasporto merci

1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69, le parole: «a titolo sperimentale,» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere» e le parole: «fino al 31 dicembre 2022,» sono
soppresse.

Capo II
Misure a sostegno della liquidita' delle imprese

Art. 15

Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese
tramite garanzie prestate dalla societa' SACE S.p.A.
1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse
dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del
credito, di sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili alle
conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare
russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte
dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della
Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali
misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, la societa' SACE
S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformita'
alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo, in favore
di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e
degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia,
per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi
inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le
importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione
la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia
subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell'accesso
alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta
dirette ripercussioni economiche negative sull'attivita' d'impresa in
termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a
perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori
produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari
dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti
con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella
Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che
l'attivita' d'impresa e' limitata o interrotta quale conseguenza
immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas
riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidita' sono
conseguenza di tali circostanze.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri
accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima
richiesta, e' esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti
previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della
migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31
gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficolta' ai sensi
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione,
del 16 dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come indicato
dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE)
n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo,
del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della
presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione
strutturale e prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficolta'
alla data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse alla
procedura del concordato con continuita' aziendale di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o
abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo
regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della
domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in ogni caso
escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione
europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti
che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da
persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate
dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali
oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in
cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle
sanzioni in questione. Sono altresi' escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono
controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non
cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a
fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione
europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle
seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per
finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non
superiore a trentasei mesi;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'importo del
prestito assistito da garanzia non e' superiore al maggiore tra i
seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli
ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o
dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la
propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2019, si fa
riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi
effettivamente conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche
nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento
inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra
garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del
finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti
delle seguenti quote percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con
non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a
1,5 miliardi di euro e per imprese ad alto consumo energetico che
gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico
nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con
valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato
superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle
garanzie e' determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata
fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito,
25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo
e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti
base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il
quarto, quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti puo' essere estesa fino a otto
anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in
conformita' alla decisione della Commissione europea di
compatibilita' con il mercato interno dello schema di garanzia
disciplinato dal presente articolo;
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di
ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano
localizzati in Italia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime
imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito
indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del
fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata
qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini
dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla
lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia
ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base
consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca
finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere
almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la
prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu' finanziamenti
assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di
detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del rispetto
dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo stesso
finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non
possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidita',
concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della normativa
nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro temporaneo
di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», ne' con le
misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o
prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Le
garanzie concesse a norma del presente articolo possono essere
cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai
sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 ovvero ai
sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n.
1388/2014, nonche' del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013.
7. Per la determinazione, nei casi di imprese beneficiarie
appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia
applicabile ai sensi del comma 5, lettera c) e di ogni altra
disposizione operativa afferente allo svolgimento dell'istruttoria
finalizzata al rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in
merito alle operazioni di cessione del credito con o senza garanzia
di solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di
cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai
fini dell'accesso alle garanzie previste dal presente articolo, la
dichiarazione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 40 del 2020, attesta la sussistenza dei requisiti previsti
dal comma 1 del presente articolo. La procedura e la documentazione
necessaria per il rilascio della garanzia sono ulteriormente
specificate dalla SACE S.p.A.
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in
favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore
a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla
base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati
qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in caso di
finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni
di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 40 del 2020.
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato
superiori alle soglie indicate dal comma 8 o l'importo massimo
garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata,
l'efficacia della garanzia e del corrispondente codice unico e'
subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., con
cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi
statutariamente competenti della SACE S.p.A., in merito alla
concessione della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che
l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili
in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva
strategica.
10. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie
di cui al presente articolo e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per
l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni
connessi alle garanzie.
11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare
a terzi o agli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta
diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi
sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla
verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del
rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti
dal presente articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico alla
SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte
dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo.
La SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia
e delle finanze.
13. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a
valere sulle risorse nella disponibilita' del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro di cui
all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.
13-bis. In considerazione delle eccezionali criticita' riguardanti
le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB
s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e del rilevante impatto
produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali
collegate, anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie
imprese insediate al loro interno, e' istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo di
coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la
prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando i livelli
occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al
presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e
delle finanze nonche' i rappresentanti dell'azienda. La
partecipazione alle riunioni del Tavolo non da' diritto alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza o altri
emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della disposizione di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
14. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico
della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro
nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115,
relativamente alle misure di cui al presente articolo.
14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.
51, le parole: «ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili,
e» sono soppresse e dopo le parole: «nei limiti delle risorse
disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»
sono inserite le seguenti: «, alle condizioni previste dai vigenti
quadri temporanei adottati dalla Commissione europea e dalla
normativa nazionale ad essi conforme.

Art. 15 bis

Disposizioni urgenti in materia di liquidita'

 

(...)

Art. 15 ter

Garanzie per le esigenze di liquidita' connesse allo stoccaggio del
gas naturale

 

1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili
all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di
produzione ovvero all'interruzione delle catene di
approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano
anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel
rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal medesimo
articolo e in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti
di Stato.

 

Art. 16

Misure temporanee di sostegno alla liquidita' delle piccole e medie
imprese

 

(...)

Art. 17

Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato

 

(...)

Art. 18

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

 

(...)

Art. 18 bis

Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di
utilizzazione finale del legno nazionale

 

1. Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo 3, commi da
4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
si applicano anche alle imprese forestali iscritte negli albi
regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 29 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, nonche' alle aziende di prima
lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della
filiera del legno, quali le imprese operanti nel settore della
bioedilizia e i produttori finali di manufatti in legno e di
imballaggi e finiture lignei.

Art. 18 ter

Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie
prime critiche

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2022».

Art. 19

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura

(...)

Art. 20

Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi
energetici. Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei
terreni demaniali e patrimoniali indisponibili

 

1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per
cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole
e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per
l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del
2022, attestato mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio
del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi
dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un
importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo
degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda
di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche
mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e,
comunque, non superiore a 35.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai
sensi dell'articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante
utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria
centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamnonente istituito, intestato all'ISMEA, per essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie di cui al presente articolo.
2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialita'
agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di
prelazione agraria sui terreni demaniali o soggetti al regime dei
beni demaniali di qualsiasi natura o dei beni del patrimonio
indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non
territoriali, compresi i terreni golenali, che siano oggetto di
affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6, comma 4-bis,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal
seguente:
«4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo
4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui
al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse
all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori
agricoli, di eta' compresa tra diciotto e quaranta anni,
l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralita' di
richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone
base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

 

Art. 20 bis

Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuita'
aziendale delle imprese agricole

 

(...)

Art. 20 ter

Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle
imprese nei confronti della pubblica amministrazione

1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di
compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono inserite le
seguenti: «, prestazioni professionali»;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni
del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi
affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre
2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno
antecedente a quello in cui e' richiesta la compensazione»;
c) al secondo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite
dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,».
c) al secondo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite
dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,».
2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e' abrogato.

Capo III
Misure per la ripresa economica, la produttivita' delle imprese e
l'attrazione degli investimenti

Art. 21

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni
immateriali 4.0

 

(...)

Art. 22

Credito d'imposta per la formazione 4.0

 

(...)

Art. 23

Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del
settore audiovisivo

 

(...)

Art. 24

Rifinanziamento del Fondo IPCEI

 

(...)

Art. 24 bis

Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle
aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini
dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, del rilancio delle attivita' imprenditoriali, della
salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi
di investimento e sviluppo imprenditoriale

 

1. Al fine di accelerare la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di
riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di
Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell'ambito degli obiettivi in
materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza e nell'ambito degli importanti
progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la transizione
ecologica del Paese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e' convocato,
presso il Ministero dello sviluppo economico, un comitato di
coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio
delle attivita' imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e
sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e di
Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle
parti sociali e degli operatori economici nonche' di rappresentanti
del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della
transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al comma 1
non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni
di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione
delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a cari

 

Art. 25

Fondo per il potenziamento dell'attivita' di attrazione degli
investimenti esteri

 

(...)

Art. 25 bis

Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni
fieristiche internazionali organizzate in Italia

(...)

Art. 26

Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

(...)

Art. 26 bis

Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi
sostitutivi di mensa

 

Art. 27

Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori

 

(...)

 

Art. 28

Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese nonche'
disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di
reclutamento di personale del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali

 

(...)

Art. 29

Misure a favore di imprese esportatrici

 

(...)

Art. 30

Semplificazioni procedurali in materia di investimenti

(...)

Art. 30 bis

Semplificazioni in materia di telecomunicazioni

(...)

Titolo II

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, DI ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

Capo I
Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport

 

Art. 31

Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti

(...)

Art. 32

Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

 

Art. 32 bis

Indennita' per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro

1. Al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario
richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul
rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure
previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del
lavoro e' attribuita, per l'anno 2022, un'indennita' una tantum nelle
misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del
medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e nei
limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi
per le risorse decentrate del personale delle aree e per la
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati,
rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno
2022.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari
a euro 11.237.463 per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 33

Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

Art. 33 bis

Proroga dell'indennita' per i lavoratori delle aree di crisi
industriale complessa

(...)

Art. 34

Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali
delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza

(...)

Art. 34 bis

Modifica all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26

1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e' inserito il seguente:
«9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto
possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente
articolo direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale
mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di
cui al medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato al
centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della
decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' di comunicazione e di verifica della mancata accettazione
dell'offerta congrua».

 

Art. 35

Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la
fruizione dei servizi di trasporto pubblico

(...)

Art. 36

Servizi di trasporto pubblico locale

 

Art. 36 bis

Interpretazione autentica di norme del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di
trasporto di persone per finalita' turistico-ricreative

1. Le disposizioni dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero
127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si
applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate
per finalita' turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia
del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto
esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano
la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai
sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo periodo
non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di
trasporto.

(...)

Art. 37

Misure in materia di locazione

(...)

Art. 37 bis

Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione
per uso residenziale di lunga durata nella citta' storica di
Venezia

(...)

Art. 38

Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale

(...)

Art. 39

Disposizioni in materia di sport

(...)

Art. 39 bis

Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti
nell'ambito dell'attivita' trasfusionale

(...)

Capo II
Misure in favore degli enti territoriali

Art. 40

Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali

(...)

Art. 40 bis

Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni,
delle province e delle citta' metropolitane

(...)

Art. 41

Contributo alle province e alle citta' metropolitane per la riduzione
del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, nonche' destinazione di
risorse alla citta' metropolitana di Roma Capitale.

(...)

Art. 42

Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi
citta'

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per
l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026,
finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione
superiore a cinquecentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun
comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in
proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono
indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i
comuni destinatari del finanziamento, e' individuato per ciascun
comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede
progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di
Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con
gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresi', le modalita'
di erogazione delle risorse, le modalita' di monitoraggio, attraverso
il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
nonche' di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato
utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento,
dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano
degli interventi.
4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si
applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato
di avanzamento stabilite per il PNRR.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 325 milioni di
euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni
di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si
provvede ai sensi dell'articolo 58.
5-bis. Al fine di rafforzare il progetto «Ecosistemi per
l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», previsto nel
quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' stanziata la somma di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le
risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate allo
scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei
progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa
del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della
dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalita' di
controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle
risorse sono stabilite con decreto del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2022, in coerenza
con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto
e' approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la
stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni
entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il
raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell'ambito
temporale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 15 luglio 2021.
5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' incrementato di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR
sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome di
Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026. Con uno o piu' decreti del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previa intesa con le province
destinatarie del finanziamento, e' individuato il Piano degli
interventi e sono adottate le schede progettuali degli interventi,
identificati dal codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi
iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al
cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con la
Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 43

Misure per il riequilibrio finanziario di province, citta'
metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di citta'
metropolitane nonche' per il funzionamento della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard.

1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e
delle citta' metropolitane per le quali e' in corso l'applicazione
della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato
di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo
decreto legislativo n. 267 del 2000, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di
30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno
2023. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30
giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in proporzione al
disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto
definitivamente approvato inviato alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31
maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'articolo
52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione
del contributo non e' effettuata per il disavanzo di amministrazione
al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a
ciascun ente in attuazione del presente comma e' prioritariamente
destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di
amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
58.
2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei
comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di
amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del
disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e
trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi
indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro
il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano
del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo
delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in
cui il comune si impegna, per il periodo nel quale e' previsto il
ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le
misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021.
Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del
comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche non puo' essere superiore a 0,4 punti percentuali e
l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale
non puo' essere superiore a 3 euro per passeggero.
3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 e' subordinata
alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai
comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da parte di un tavolo
tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo
periodo e' istituito con decreto del Ministro dell'interno ed e'
composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero
dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione. Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti
indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di
supporto all'istruttoria. Il tavolo, considerata l'entita' del
disavanzo da ripianare, individua anche l'eventuale variazione,
quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune
interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Il tavolo
termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni
entro il 30 settembre 2022. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri
emolumenti comunque denominati.
4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al
comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a
concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al
ripiano del disavanzo stesso.
5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di
cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla
dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo
decade nel caso di mancata deliberazione delle misure concordate
entro i termini stabiliti nell'accordo.
5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di
riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli di
presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di
centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi
di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022
per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del
presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la
sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione
disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto
delle misure previste dall'accordo.
6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al
comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n.
234 del 2021.
7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere attivata anche
da parte dei comuni sede di citta' metropolitana, diversi da quelli
di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e
dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma
2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro
1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente
approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano
avviare un percorso di riequilibrio strutturale.
9. Ai fini della realizzazione delle attivita' connesse alla
«Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel
PNRR, correlata al raggiungimento dell'obiettivo intermedio nell'anno
2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni
(M1C1-119) e per le province e le citta' metropolitane (M1C1-120) e
in relazione alle nuove attivita' assegnate alla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n.
234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della medesima
Commissione e' riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il
rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in
materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500
per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro
7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno
di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al
primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio
di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione
della prima variazione utile.».

 

Capo III
Disposizioni in relazione alla crisi ucraina

Art. 44

(...)

 

Art. 45

Misure per l'attivita' di emergenza all'estero

(...)

Art. 46

Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato
degli studenti ucraini

(...)

Art. 48

Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a
favore dei rifugiati in Europa

(...)

Art. 48 bis

Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di
congelamento a seguito della crisi ucraina

(...)

Art. 48 ter

Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati

(...)

Capo IV
Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti

 

Art. 49

Disposizioni in materia di spesa pubblica

(...)

Art. 50

Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e
disposizioni in materia di aiuti di Stato.

(...)

Art. 51

Disposizioni in materia di pubblica amministrazione

(...)

Art. 51 bis

Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della
Regione siciliana

(...)

Art. 51 ter

Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di
obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «1° febbraio 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «15 giugno 2022»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono
inserite le seguenti: «, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo
vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022» e le parole:
«nel rispetto delle indicazioni e nei» sono sostituite dalle
seguenti: «neanche oltre i»;
3) alla lettera c), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono
inserite le seguenti: «, dopo aver concluso il ciclo vaccinale
primario, alla data del 15 giugno 2022» e la parola: «entro» e'
sostituita dalle seguenti: «neanche oltre»;
b) al comma 6, primo periodo, la parola: «centottanta» e'
sostituita dalla seguente: «duecentosettanta».

 

Art. 52

Misure in materia di societa' pubbliche

(...)

Art. 52 bis

Disposizioni in materia di societa' benefit

(...)

Art. 53

Contabilita' speciale a favore del Commissario straordinario per
l'emergenza della peste suina africana

1. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina
africana, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n.
29, al comma 2-bis del medesimo articolo 2, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: «Per la realizzazione degli interventi di
cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario nella
quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.».

 

Art. 54

Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalita'

(...)

 

Capo V
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 55

Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette

1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dei soggetti
rivenditori di energia elettrica» e' inserito il seguente segno di
interpunzione: «,»;
b) al comma 2, le parole «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo
2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo
2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al
30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al
30 aprile 2021» e le parole «nella misura del 10 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
c) al comma 5, primo periodo, le parole «30 giugno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «per un importo pari al 40 per cento, a
titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a
saldo, entro il 30 novembre 2022»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole «1° aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «1° maggio»;
e) al comma 10, primo periodo, le parole «1° aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «1° maggio».

 

Art. 56

Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate in termini di
competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi
oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai
sensi dell'articolo 58.
2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, operate ai sensi dell'articolo 58, sono
imputate in via prioritaria al valore degli interventi definanziati
in applicazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal
comma 3 del presente articolo. Con una o piu' delibere da adottare
entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44,
commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del
2019, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore degli interventi
definanziati e provvede all'imputazione dell'eventuale fabbisogno
residuo a valere sulle risorse disponibili della programmazione
2014-2020. Qualora la predetta programmazione non dovesse presentare
la relativa disponibilita', con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, la stessa e' corrispondentemente
incrementata e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle more della procedura di
definanziamento di cui al presente comma, le risorse di cui al Fondo
per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, ai sensi dell'articolo 58, ferma restando la
possibilita' di immediata assegnazione programmatica alle aree
tematiche di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), della legge
n. 178 del 2020.
3. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da
adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze a seguito di una ricognizione operata
dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la
coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi
della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli
interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della
delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore
finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione
ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e
finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati
in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato
rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il
definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto
ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per
obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla
stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la
progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai
sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo
superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma
procedurale prevede il ricorso a piu' procedure di affidamento dei
lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della
stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al
20 per cento del costo dell'intero intervento.
7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono
altresi' individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari
relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti
istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a
commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine
di cui al comma 7, lettera b).
7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis
e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro
il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.».
4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla
gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tale scopo con apposita
delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede
alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020,
rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica
il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali
interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il
primo periodo.».

 

Art. 57

Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),
numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31
luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo
7, comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si
applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in
fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio
2022.

 

Art. 58

Disposizioni finanziarie

1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo
42, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli
stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei
Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto sono incrementati
per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri,
pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro
per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500 milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4.
1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione
multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attivita' di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e'
autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per l'anno 2022. Agli oneri
derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse
giacenti nel conto corrente di tesoreria n. 29814, intestato alla
societa' Cassa depositi e prestiti - Gestione separata, relativo al
Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per la
gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del
Ministero della transizione ecologica destinate alla cooperazione
internazionale, sottoscritta con la societa' Cassa depositi e
prestiti in data 11 ottobre 2021, in esecuzione del decreto
direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio 2016, modificato
con decreto direttoriale del medesimo Ministero n. 0007026/SVI del 15
luglio 2016.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 30 milioni di euro per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4,
lettera i), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126
milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024,
313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno
2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per
l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro
per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 39
milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023,
266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno
2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per
l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro
per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di
euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19,
20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47,
49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in
16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per
l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni
di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399
milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028,
450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno
2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per
l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a
5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per
l'anno 2024, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di
euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479
milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030,
528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per l'anno
2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui all'articolo 3, comma 5;
b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di
euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 55;
d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni di
euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5,1
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 4,3
milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l'anno
2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per
l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028
al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,198 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51; e)
quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente
utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14;
f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147;
g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189;
i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-ter e
1-quater, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di
competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi indicati
nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi ivi
specificati.
5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito
dall'allegato 4 annesso al presente decreto.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

Art. 58 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le
relative norme di attuazione.

 

Art. 59

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

Allegato 1

(articolo 17, comma 1, lettera b)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

(articolo 42, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

(articolo 58, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3-bis

(articolo 58, comma 4-bis)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

(articolo 58, comma 5)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome