Promozione rinnovabili e Pnrr: le regole operative

Pubblicato il D.D. Mase 23 febbraio 2024, n. 22 come reso noto da un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2023, n. 56

Promozione rinnovabili e Pnrr: le regole operative sono state pubblicate in allegato al D.D. del Mase 23 febbraio 2024, n. 22. Ad annunciarlo lo stesso dicastero tramite un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2023, n. 56.

Le regole operative, elaborate e trasmesse dal Gse, sono da ricondurre all'art. 11 del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, nell'ambito della missione 2, componente 2, investimento 1.2 del Pnrr - Progetto finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo».

Con successivo provvedimento, la cui emanazione è prevista entro 30 giorni dalla pubblicazione del D.D. n. 22/2024, sono definiti i corrispettivi a valere su risorse proprie dei soggetti interessati.

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Di seguito il testo del D.D. del Mase 23 febbraio 2024, n. 22; le regole operative sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento energia 23 febbraio 2024, n. 22

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli artt. 107 e 108;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l’articolo 22;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d’ora in avanti PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare, l’Investimento M2C2 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra

il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio

tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241; VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

ATTESO l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

VISTO l’articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevede l’obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 1.2, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l’importo complessivo di 2,2 miliardi di euro; VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”; VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

VISTO il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il MASE, recante adozione dello strumento denominato “Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’attuazione delle misure PNRR di competenza” e della relativa manualistica allegata;

VISTE, in particolare, le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al predetto documento;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, recanti Regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 , che ha disposto il Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, per quanto dispone in materia di indirizzo politico- amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali.

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTA la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

VISTO il D.L. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020 ed in particolare l’art. 42 bis;

VISTO il D.M. 16 settembre 2020 recante “Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del D.L. 162/2019”, convertito dalla legge n. 8/2020.

VISTO il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77 che ha definito la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la creazione di nuovi organismi e uffici e l'individuazione di sedi di raccordo tra livello centrale e territoriale, al fine di assicurare il coordinamento necessario per l'attuazione degli investimenti a livello locale.

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 con il quale sono state introdotte norme per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del piano.

VISTO il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (decreto PNRR) con il quale sono state introdotte norme urgenti per l'attuazione del PNRR, in vista della scadenza, al 31 dicembre 2021, dei 51 traguardi e obiettivi che condizionavano l'erogazione delle prime rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione Europea.

VISTO il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (decreto PNRR 2) recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (decreto PNRR 3) recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.” convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94);

VISTO il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;

VISTO, in particolare, l’articolo 5 del D.lgs. n. 199 del 2021, che disciplina le caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione;

VISTO, in particolare, l’articolo 8 del D.lgs. n. 199 del 2021, che disciplina la “Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia”;

VISTO in particolare l’ articolo 14, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 199 del 2021, il quale prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, “in attuazione della misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo”, siano definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8”;

VISTI, inoltre, gli artt. 30, 31 e 32 del D.lgs. n. 199 del 2021;

VISTA la deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022 recante “Definizione, ai sensi del D.lgs. 199/21 e del D.lgs. 210/21, della regolazione dell’autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso”;

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2023, che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il DM 2 febbraio 2023, n. 53 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2023 al n. 410; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 228 del 23 settembre 2021;

VISTI il d.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 e il d.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109, recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernenti il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO altresì il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023 n. 180, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128”, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del predetto d.P.C.M. n. 128/2021, per come risultante dalle modifiche testè citate, il Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dodici Direzioni Generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 128/2021, e successive modificazioni, il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA)

b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);

c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);

d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF);

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”, registrato dalla Corte dei conti in data 28 novembre 2021, n. 3000;

VISTI, in particolare, i commi 2 e 3 dell’articolo 4 del citato D.M. 10 novembre 2021, n. 458; VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 19 gennaio 2023, n. 23, recante “modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”, registrato dalla Corte dei conti in data 24 gennaio 2023, n. 244;

VISTO il Decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il MITE, registrato alla Corte dei conti in data 22/12/2021 n. 3164; VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 7, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2024 e il triennio 2024-2026”, registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024, n. 68;

VISTO il D.P.R. 27/12/2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 18/01/2024 al n. 84, con il quale viene conferito, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento Energia (DiE) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, al dott. Federico BOSCHI, estraneo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 3 e 6 , del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del medesimo decreto legislativo; VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” pubblicata su G.U., Serie Generale n.303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 40;

VISTO il decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026” (GU Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O. n. 41);

VISTO l’articolo 1 del DM n. 22 del 16 gennaio 2024 recante “Assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa delle risorse economico finanziarie stanziate sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno finanziario 2024”;

VISTA, in particolare, la decisione della Commissione europea C (2023) 8086 final del 22 novembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto “SA.106777 (2023/N) – Italy – RRF - Support for the development of Renewable Energy Communities”, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO, in particolare, il Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, che disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo” del PNRR, registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024 con il numero 80 (di seguito, per brevità, D.M.) pubblicato sul sito del Ministero in data 23 gennaio 2024 ed entrato in vigore il 24 gennaio 2024;

VISTA la Delibera ARERA 15/2024/R/eel del 30 gennaio 2024 recante “Modifiche al Testo Integrato Autoconsumo Diffuso e verifica delle Regole Tecniche per il servizio per l’autoconsumo diffuso predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.”;

VISTE le Regole operative trasmesse dal GSE S.p.A. in data 22 febbraio 2024, ai sensi dell’art. 11 del D.M. e acquisite con prot. MASE n. 34597;

VISTA la nota prot. MASE n. 35385 del 23 febbraio 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria.

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione delle Regole operative GSE)

Sono approvate le Regole operative elaborate e trasmesse dal GSE S.p.A. ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, allegate al presente decreto direttoriale (“Allegato 1”), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, insieme allo schema di “Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.
Con successivo provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono definiti i corrispettivi a valere su risorse proprie dei soggetti:
a. ammessi alle tariffe incentivanti di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, a copertura dei costi gestionali ed operativi sostenuti dal GSE, ai sensi dell’articolo 5, comma 6,

b. beneficiari del contributo PNRR, di cui al Titolo III del medesimo Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, a copertura dei costi connessi all’accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2,

c. richiedenti la verifica preliminare di ammissibilità di cui all’articolo 12 del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414.

 

Articolo 2

(Disposizioni ulteriori e finali)

Le parti di Regole sottoposte a verifica di ARERA, individuate dall’articolo 11 del Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso, di cui alla delibera ARERA 727/2022/R/EEL, saranno trasmesse a quest’ultima, senza che sia necessario un ulteriore atto di approvazione da parte del Ministero.
Il presente decreto direttoriale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Del presente decreto direttoriale è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.
Il presente decreto direttoriale è trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per i successivi adempimenti di competenza.

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