La normativa di sicurezza e salute sul luogo di lavoro si applica indifferentemente a tutti i settori di attività, compresi quelli aventi natura pubblica. Per la pubblica amministrazione il legislatore ha posto la regola di uno “statuto differenziato sulla valutazione dei rischi”, disciplinato dall’art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008. Ma come si pone la valutazione dei rischi per le amministrazioni pubbliche? Vi sono differenze significative rispetto al settore privato? E quali sono in proposito gli orientamenti della giurisprudenza?
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