Pubblicato il decreto rilancio: tutte le misure su sicurezza, ambiente ed energia

Decreto rilancio sicurezza ambiente
Dpi, valutazione di impatto ambientale, tutela dei lavoratori, antincendio e messa in sicurezza di locali ed edifici tra le disposizioni

Pubblicato il decreto rilancio: tutte le misure su sicurezza, ambiente ed energia

Tra le disposizioni del decreto rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), recante «Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno al lavoro e all'economia, nonché di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza epidemiologica da Covid-19», molte le misure su sicurezza, ambiente ed energia:

  • art. 2, comma 13: regole antincendio per l'edilizia ospedaliera;
  • art. 18, comma 1: utilizzo donazioni per l'acquisto di Dpi;
  • art. 23: misure per la  funzionalità del corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • art. 26, comma 2, lettera c): requisiti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni; 
  • art. 30: riduzione degli oneri delle bollette elettriche;
  • art. 41: misure urgenti a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi;
  • art. 44: incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/k;
  • art. 66 : Dpi;
  •  art. 77: contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore  di  enti  del terzo settore;
  • art. 83: sorveglianza sanitaria;
  • art. 90: lavoro agile;
  • art. 95: misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro;
  • art. 100: avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
  • art. 102: spese per acquisto di beni e servizi Inail;
  • art. 103: emersione dei rapporti di lavoro;
  • art. 114: differimento dei termini relativi ai  contributi per interventi di messa in sicurezza  di scuole, strade ed edifici pubblici;
  • art. 119: incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
  • art. 120: credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • art. 122, comma 2, lettera d) e art. 125: credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di  lavoro  e acquisto di Dpi;
  • art. 124: riduzione aliquota Iva per Dpi;
  • artt. 129, 130, 131 e 132: accise sul gas naturale e sull'energia elettrica;
  • art. 138: pagamenti Tari;
  • art. 209: misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche;
  • art. 211: misure per la sanificazione e la messa in sicurezza delle Capitanerie di porto;
  • art. 219, comma 1: stanziamento per la sanificazione e la messa in sicurezza degli uffici giudiziari;
  • art. 225: consorzi di bonifica;
  • Capo VII: Misure per l'ambiente [art. 227: sostegno alle zone economiche ambientali; art. 228: misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale; art. 229: misure per incentivare la mobilità sostenibile;
  • art. 231: misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali;
  • art. 232: edilizia scolastica;
  • art. 251, comma 2: concorsi per funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • art. 258 e 260: semplificazione di procedure  assunzionali e formative del corpo nazionale dei Vvf;
  • art. 263: disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni.

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Di seguito i testi degli articoli di cui all'elenco sopra riportato. In allegato il testo integrale del D.L. n. 34/2020.

 

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno   al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

 

(in S.O. n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128)

Vigente al: 19-5-2020 

Titolo I

Salute e sicurezza

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  VISTO il decreto legge  23  febbraio  2020,  n.6,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

  VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito  in  legge,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

  VISTO il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;

  VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;

  CONSIDERATA la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  stabilire

misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al  lavoro  ed

all'economia,  in  materia  di  politiche  sociali   nonche'   misure

finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori  in  connessione

all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 13 maggio 2020;

  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del

Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana

                     Il seguente decreto-legge:

(omissis)

                               Art. 2

        Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19

(omissis)

  13. Le opere  edilizie  strettamente  necessarie  a  perseguire  le

finalita' di cui al presente  articolo  possono  essere  eseguite  in

deroga alle disposizioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi  regionali,  dei  piani

regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine

dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in

data 31 gennaio 2020 e  delle  successive  eventuali  proroghe,  agli

obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1  agosto  2011,

n. 151. Il rispetto  dei  requisiti  minimi  antincendio  si  intende

assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati  contestualmente

alla presentazione della  istanza  o  della  denunzia  di  inizio  di

attivita' presso il comune competente.

(omissis)

                               Art. 18

                      Utilizzo delle donazioni

  1.  All'articolo  99,  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

sono apportate le seguenti modifiche:

  "a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

  "2-bis. Il Dipartimento  della  protezione  civile  puo'  destinare

somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei

conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto  legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al  pagamento  delle  spese

connesse alle acquisizioni di farmaci, delle  apparecchiature  e  dei

dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,

dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte

del Commissario straordinario per  l'attuazione  e  il  coordinamento

delle   misure   occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto

dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione  allo  stato  di

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio

2020."

  

(…)

(omissis)

                               Art. 23

Ulteriori misure per la  funzionalita'  del  Ministero  dell'interno,

  delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento,  fino

al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento  della  diffusione

del COVID-19, predisposto sulla base  delle  esigenze  segnalate  dai

prefetti territorialmente  competenti,  e'  autorizzata,  per  l'anno

2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765  per  il  pagamento  delle

prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettuate  dalle  Forze   di

polizia,  nonche'  di  euro   111.329.528   per   la   corresponsione

dell'indennita' di ordine pubblico.

  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di

contagio  da  COVID-19,  connesso  allo   svolgimento   dei   compiti

istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino  al

31 luglio 2020, alle  accresciute  esigenze  di  sanificazione  e  di

disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e  dei  mezzi

in  uso  alle  medesime  Forze,  nonche'  di  assicurare   l'adeguato

rifornimento   dei   dispositivi   di   protezione   individuale    e

dell'equipaggiamento   operativo   e   sanitario   d'emergenza,    e'

autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.

  3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei

compiti  demandati  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in

relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del

personale impiegato,  e'  autorizzata,  per  l'anno  2020,  la  spesa

complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per  il  pagamento

delle prestazioni di lavoro  straordinario  e  di  euro  698.080  per

attrezzature e materiali dei nuclei specialistici  per  il  contrasto

del rischio biologico, per incrementare i dispositivi  di  protezione

individuali del personale operativo e  i  dispositivi  di  protezione

collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

  4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio  2020,  lo  svolgimento

dei   compiti   demandati   al    Ministero    dell'interno,    anche

nell'articolazione  territoriale  delle  Prefetture  -   U.t.G.,   in

relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  autorizzata,

per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro  4.516.312,  di  cui  euro

838.612 per il pagamento delle prestazioni di  lavoro  straordinario,

euro 750.000 per spese sanitarie, di  pulizia  e  per  l'acquisto  di

dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di

prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000  per  materiale  per

videoconferenze e altri materiali.

  5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,  pari  a

euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi  dell'articolo

265.

  6. L'autorizzazione di cui al comma  301,  dell'articolo  1,  della

legge 27 dicembre 2017, n. 205,  relativa  all'invio,  da  parte  del

Ministero  dell'interno,  di  personale  appartenente  alla  carriera

prefettizia presso organismi internazionali ed europei, e'  prorogata

per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di  500  mila

euro per ciascun anno dello stesso triennio  2021-2023.  Al  relativo

onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'interno.

  7. Il Ministero dell'interno e' autorizzato,  nel  limite  di  euro

220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere  un'apposita

polizza   assicurativa   in   favore   del   personale   appartenente

all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle  spese

mediche e sanitarie, non coperte  dall'INAIL,  sostenute  dai  propri

dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.

  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7,  pari  a  euro

220.000 annui, per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  23,

comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto  nello  stato

di previsione del Ministero dell'Interno.

(omissis)

                               Art. 26

    Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

  1. Le misure  previste  dal  presente  articolo  si  applicano,  in

conformita' a tutti i criteri e  le  condizioni  ivi  previsti,  agli

aumenti  di  capitale  delle  societa'  per   azioni,   societa'   in

accomandita per azioni, societa' a  responsabilita'  limitata,  anche

semplificata, societa'  cooperative,  -societa'  europee  di  cui  al

regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee  di  cui

al regolamento (CE) n.  1435/2003,  aventi  sede  legale  in  Italia,

escluse quelle di cui all'articolo  162-bis  del  testo  unico  delle

imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'

assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e  iscritta

nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

  a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,

lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917

relativo al periodo d'imposta 2019, superiore  a  cinque  milioni  di

euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista  al

comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro;  nel  caso  in  cui  la

societa' appartenga ad un gruppo, si fa  riferimento  al  valore  dei

citati  ricavi  su  base  consolidata,  al  piu'  elevato  grado   di

consolidamento, non tenendo conto dei ricavi  conseguiti  all'interno

del gruppo;

  b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19

nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2020,  una   riduzione   complessiva

dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a)

e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  rispetto

allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non  inferiore  al

33%; nel caso in cui la societa'  appartenga  ad  un  gruppo,  si  fa

riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al  piu'

elevato  grado  di  consolidamento,  non  tenendo  conto  dei  ricavi

conseguiti all'interno del gruppo;

  c) abbia deliberato  ed  eseguito  dopo  l'entrata  in  vigore  del

presente decreto legge ed entro il 31 dicembre  2020  un  aumento  di

capitale a pagamento e  integralmente  versato;  per  l'accesso  alla

misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non e' inferiore a

250.000 euro.

  2. Ai fini delle misure previste  ai  commi  8  e  12  la  societa'

soddisfa altresi' le seguenti condizioni:

  a) alla data del 31 dicembre 2019  non  rientrava  nella  categoria

delle imprese  in  difficolta'  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.

651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014  e  del

Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

  b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale;

  c) si trova in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di

normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione

degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

(…) 

  8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di

cui al comma 2, e'  riconosciuto,  a  seguito  dell'approvazione  del

bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle

perdite eccedenti il 10 per cento  del  patrimonio  netto,  al  lordo

delle  perdite  stesse,  fino  a  concorrenza  del   30   per   cento

dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera  c),  e  comunque

nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi  tipo

di riserve prima del 1° gennaio  2024  da  parte  della  societa'  ne

comporta  la  decadenza  dal  beneficio  e  l'obbligo  di  restituire

l'importo, unitamente agli interessi legali.

(…)

  12.   Ai   fini   del   sostegno    e    rilancio    del    sistema

economico-produttivo italiano, e' istituito  il  fondo  denominato  «

Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il "Fondo"),  finalizzato  a

sottoscrivere entro  il  31  dicembre  2020,  entro  i  limiti  della

dotazione del  Fondo,  obbligazioni  o  titoli  di  debito  di  nuova

emissione, con le caratteristiche indicate  ai  commi  14  e  16  (di

seguito "gli strumenti finanziari "), emessi dalle societa' di cui al

comma 1, che soddisfano le condizioni di  cui  al  comma  2,  per  un

ammontare massimo pari al minore importo tra  tre  volte  l'ammontare

dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per

cento dell'ammontare dei ricavi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a).

Qualora la societa' sia beneficiaria di  finanziamenti  assistiti  da

garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto  ai  sensi  del

paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione  europea  recante

un "Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero  di  aiuti

sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime

di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della  stessa  Comunicazione,  la

somma   degli   importi   garantiti,   dei   prestiti   agevolati   e

dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera  il

maggiore tra il 25 per cento dell'ammontare  dei  ricavi  di  cui  al

comma 1, lettera a), il doppio dei costi del personale della societa'

relativi al  2019,  come  risultanti  dal  bilancio  ovvero  da  dati

certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il  fabbisogno

di liquidita' della societa' per  i  diciotto  mesi  successivi  alla

concessione  della  misura  di  aiuto,   come   risultante   da   una

autocertificazione   del   rappresentante   legale.   Gli   Strumenti

Finanziari  possono  essere  emessi  in  deroga  ai  limiti  di   cui

all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.

  

(omissis)

                               Art. 30

           Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

  1. Per i mesi di maggio,  giugno  e  luglio  2020,  l'Autorita'  di

regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  dispone,   con   propri

provvedimenti,  la  riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze

elettriche connesse in bassa tensione diverse  dagli  usi  domestici,

con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto

e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema",  nel  limite

massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono  tetto  di

spesa.

  2. Per le finalita' e nei limiti fissati dal comma  1,  l'Autorita'

ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate  e  in

via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma  1,

le tariffe  di  distribuzione  e  di  misura  dell'energia  elettrica

nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da

applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

  a)      sia previsto un risparmio, parametrato  al  valore  vigente

nel primo trimestre  dell'anno,  delle  componenti  tariffarie  fisse

applicate per punto di prelievo;

  b)      per le sole utenze con potenza disponibile superiore a  3,3

kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma  1  non

superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  primo

trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo  un  volume  di  energia

prelevata pari a quello effettivamente registrato  e  un  livello  di

potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa

di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede

ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e  finanze  e'

autorizzato a versare detto  importo  sul  Conto  emergenza  COVID-19

istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella

misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di  entrata

in vigore del presente decreto  e,  per  il  restante  cinquanta  per

cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorita'  assicura,  con  propri

provvedimenti, l'utilizzo  di  tali  risorse  a  compensazione  della

riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e

2 e degli oneri generali di sistema.

                              

(omissis)

                               Art. 41

  Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

  1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti

dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e  comma  5,  lettera  c),  del

decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  gennaio  2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  3

aprile  2017,  n.  78,  il  termine  del  15  aprile  2020   previsto

dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come

prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,

n.  23,   e'   ulteriormente   prorogato   al   30   novembre   2020.

Conseguentemente,  per  l'anno   d'obbligo   2019,   l'emissione   di

Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti  di

efficienza energetica di cui  all'articolo  14-bis  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile  2017,  n.  78,

decorre a partire dal 15 novembre 2020.

  2. Per le unita'  di  cogenerazione  entrate  in  esercizio  dal  1

gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro

dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n.  218,  sono

riconosciuti,  subordinatamente  all'esito  delle  verifiche  di  cui

all'articolo 7 e fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  4,

comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio  di

ciascuna unita', nei termini e per il periodo definiti  dallo  stesso

decreto.

(omissis)    

                               Art. 44

Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni

                             di CO2 g/km

  1. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  1041,  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 100  milioni  di  euro  per

l'anno 2020 e di 200 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Agli  oneri

derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(omissis)

                               Art. 66

Modifiche all'articolo 16 in materia  di  dispositivi  di  protezione

                             individuale

  1. All'articolo  16,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1 le parole "per i lavoratori"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non";

  b) al  comma  1,  e'  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  "Le

previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai  lavoratori

addetti ai servizi domestici e familiari.".

  

(omissis)

                               Art. 77

Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e

il potenziamento dei presidi sanitari in favore  di  enti  del  terzo

                               settore

  1.  All'articolo  43  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a)  nella  rubrica,  le  parole:  "contributi  alle  imprese"  sono

sostituite dalle seguenti: "contributi alle imprese e agli  enti  del

terzo settore";

  b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) dopo le parole: "dei processi  produttivi  delle  imprese"  sono

aggiunte le seguenti: "nonche' delle attivita' di interesse  generale

degli enti del terzo settore di cui  all'articolo  4,  comma  1,  del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

  2) dopo le parole: "alle imprese" sono  aggiunte  le  seguenti:  "e

agli enti del terzo settore di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

(omissis)

                               Art. 83

                       Sorveglianza sanitaria

  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  41  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  garantire  lo  svolgimento  in

sicurezza delle attivita' produttive e commerciali  in  relazione  al

rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione

dello  stato  di  emergenza  per  rischio  sanitario  sul  territorio

nazionale, i datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  assicurano  la

sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei   lavoratori   maggiormente

esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  dell'eta'  o   della

condizione  di  rischio  derivante  da  immunodepressione,  anche  da

patologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo

svolgimento di terapie  salvavita  o  comunque  da  comorbilita'  che

possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le  amministrazioni

pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le

risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione

vigente.

  2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma  1,

lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  non  sono

tenuti alla nomina del medico competente  per  l'effettuazione  della

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto,  fermo

restando  la  possibilita'  di   nominarne   uno   per   il   periodo

emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1

del presente articolo puo' essere richiesta ai  servizi  territoriali

dell'INAIL che  vi  provvedono  con  propri  medici  del  lavoro,  su

richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente  di

personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il

Ministro  della  Salute,  acquisito  il   parere   della   Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  quindici  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita  la

relativa tariffa per  l'effettuazione  di  tali  prestazioni.  Per  i

medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39,

40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

  3. L'inidoneita' alla mansione  accertata  ai  sensi  del  presente

articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore  di

lavoro dal contratto di lavoro.

  4. Per le finalita' di cui al presente articolo atte a sostenere le

imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita' produttive

in condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti  di  lavoro  e

delle modalita' lavorative l'INAIL e' autorizzato, previa convenzione

con  ANPAL,  all'assunzione  con  contratti   di   lavoro   a   tempo

determinato, della  durata  massima  di  quindici  mesi,   di  figure

sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta' non superiore

a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020

e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si  provvede,

a valere sulle  risorse  di  cui  al  Programma  Operativo  Nazionale

Iniziativa Occupazione Giovani.

(omissis)

                               Art. 90

                            Lavoro agile 

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da

COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato  che

hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo

familiare non vi sia altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di

sostegno  al  reddito   in   caso   di   sospensione   o   cessazione

dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore  non  lavoratore,

hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita'  agile

anche  in  assenza  degli  accordi  individuali, fermo  restando   il

rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a

23 della legge 22  maggio  2017,  n.  81, e  a  condizione  che  tale

modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta

anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilita'  del

dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

  3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di  lavoro  del

settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche

sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data  di

cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo

alla documentazione resa  disponibile  sul  sito  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali.

  4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   87   del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di  lavoro  pubblici,

limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1  e  comunque  non

oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile  disciplinata

dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  puo'

essere applicata dai datori di lavoro  privati  a  ogni  rapporto  di

lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei   principi   dettati   dalle

menzionate disposizioni, anche in assenza degli  accordi  individuali

ivi previsti; gli obblighi di  informativa  di  cui  all'articolo  22

della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in  via  telematica

anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito

dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

(omissis)

                               Art. 95

Misure di sostegno alle imprese  per  la  riduzione  del  rischio  da

                    contagio nei luoghi di lavoro

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il

contrasto della diffusione  del  virus  COVID-19  negli  ambienti  di

lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14  marzo

2020, come integrato il 24  aprile  2020,  l'Istituto  nazionale  per

l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  promuove

interventi straordinari destinati alle  imprese,  anche  individuali,

iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane

alle imprese agricole iscritte nella sezione  speciale  del  Registro

delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di

cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro

delle  imprese,  che  hanno  introdotto   nei   luoghi   di   lavoro,

successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27,  interventi  per  la  riduzione  del  rischio  di

contagio attraverso l'acquisto di:

  a)  apparecchiature  e   attrezzature   per   l'isolamento   o   il

distanziamento  dei  lavoratori,  compresi  i   relativi   costi   di

installazione;

  b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei

lavoratori;

  c)  apparecchiature  per  l'isolamento  o  il  distanziamento   dei

lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto  agli  addetti  di

aziende terze fornitrici di beni e servizi;

  d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e

strumentazione per il controllo degli accessi nei  luoghi  di  lavoro

utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

  e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al  presente  articolo,

fatti salvi gli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  commi  862  e

seguenti, della legge 28 dicembre 2015  n.  208,  sono  destinate  le

risorse gia' disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI

2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei  progetti  di

cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,

n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

  3. I  contributi  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al

presente articolo sono concessi  in  conformita'  a  quanto  previsto

nella Comunicazione della Commissione europea  del  19  marzo  2020-C

(2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato

a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  Covid-19",  come

modificata e integrata dalla Comunicazione della  Commissione  del  3

aprile  2020-C  (2020)  2215-final.  L'importo  massimo   concedibile

mediante gli interventi di cui al presente articolo e' pari  ad  euro

15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino  a  9  dipendenti,  euro

50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50  dipendenti,  euro

100.000 per le imprese di cui al comma 1 con piu' di 50 dipendenti. I

contributi  sono  concessi  con  procedura   automatica,   ai   sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

  4. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  incompatibili

con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto  i

medesimi costi ammissibili.

  5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019,  pubblicato

nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre  2019,

e' revocato.

  6. Al fine di attuare gli interventi di cui al  presente  articolo,

l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse  di  cui

al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese,  sulla  base

degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.

(omissis)

                              Art. 100

    Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

  1. In via eccezionale,  al  fine  di  contrastare  e  contenere  la

diffusione del virus COVID-19 e fino alla data  di  cessazione  dello

stato di emergenza deliberato dal Consiglio  dei  Ministri,  per  far

fronte all'emergenza epidemiologica  e  al  fine  di  assicurare  una

tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza  nei luoghi  di

lavoro nel processo di riavvio delle attivita' produttive e  comunque

non oltre il 31 dicembre 2020,  in  base  a  quanto  stabilito  dalla

Convenzione  concernente  gli  obiettivi  assegnati   all'Ispettorato

Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta  tra  il  Ministro  del

lavoro e delle politiche  sociali  e  il  Direttore  dell'Ispettorato

Nazionale del lavoro, in data  25  novembre  2019,  il  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre  che

dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  anche  del   Comando   dei

Carabinieri  per  la  Tutela  del  Lavoro   e   delle   articolazioni

dipendenti, limitatamente al personale gia'  in  organico,  ai  sensi

dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e  del

decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(omissis)

                              Art. 102

             Spese per acquisto di beni e servizi Inail

  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati

all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti

negativi sul reddito  dei  lavoratori  dell'emergenza  epidemiologica

COVID-19, il valore medio  dell'importo  delle  spese  sostenute  per

acquisto   di   beni   e   servizi   dall'Istituto   Nazionale    per

l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato  ai

sensi dell'articolo 1, comma 591, dalla legge 27  dicembre  2019,  n.

160, puo' essere  incrementato,  per  l'esercizio  2020,  nel  limite

massimo di 45 milioni di euro.  Alla  compensazione  dei  conseguenti

effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

    

                              Art. 103

                   Emersione di rapporti di lavoro

  1. Al fine di garantire livelli adeguati  di  tutela  della  salute

individuale  e  collettiva  in  conseguenza  della   contingente   ed

eccezionale emergenza sanitaria  connessa  alla  calamita'  derivante

dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione  di

rapporti  di  lavoro  irregolari,  i  datori  di  lavoro  italiani  o

cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di

lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno  previsto

dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e

successive  modificazioni,  possono  presentare   istanza,   con   le

modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere  un  contratto

di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio

nazionale ovvero per dichiarare la  sussistenza  di  un  rapporto  di

lavoro  irregolare,  tuttora  in  corso,  con  cittadini  italiani  o

cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono  essere

stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020

ovvero  devono  aver  soggiornato  in  Italia  precedentemente   alla

suddetta data, in forza della  dichiarazione  di  presenza,  resa  ai

sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni  costituite

da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in

entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono  aver  lasciato  il

territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

  2. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  cittadini

stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non

rinnovato  o  convertito  in  altro  titolo  di  soggiorno,   possono

richiedere con le modalita' di  cui  al  comma  16,  un  permesso  di

soggiorno temporaneo, valido solo  nel  territorio  nazionale,  della

durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A  tal  fine,  i

predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale

alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati  dalla

medesima data, e devono aver svolto attivita' di lavoro, nei  settori

di cui al comma 3, antecedentemente al 31  ottobre  2019,  comprovata

secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della  durata

del permesso  di  soggiorno  temporaneo,  il  cittadino  esibisce  un

contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione  retributiva

e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attivita'  lavorativa

in conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui  al  comma

3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno  per  motivi

di lavoro.

  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  si  applicano  ai

seguenti settori di attivita':

  a) agricoltura, allevamento e zootecnia,  pesca  e  acquacoltura  e

attivita' connesse;

  b) assistenza alla persona per se stessi  o  per  componenti  della

propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti  da  patologie  o

handicap che ne limitino l'autosufficienza;

  c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

  4. Nell'istanza di cui  al  comma  1  e'  indicata  la  durata  del

contratto di lavoro e la  retribuzione  convenuta,  non  inferiore  a

quella prevista dal contratto collettivo  di  lavoro  di  riferimento

stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente

piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi  1

e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso  di  contratto  a

carattere stagionale, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286  e  successive  modificazioni,  al  fine  di  svolgere  ulteriore

attivita' lavorativa.

  5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, e' presentata dal 1° giugno  al

15 luglio 2020, con le modalita' stabilite con decreto  del  Ministro

dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ed  il

Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   da

adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, presso:

  a) l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  per  i

lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione

europea;

  b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui  all'art.  22  del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni

per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

  c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al

comma 2.

  6. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  5  sono  altresi'

stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti  per  la

conclusione del  rapporto  di  lavoro,  la  documentazione  idonea  a

comprovare l'attivita' lavorativa di  cui  al  comma  16  nonche'  le

modalita' di dettaglio di svolgimento del  procedimento.  Nelle  more

della definizione  dei  procedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  la

presentazione delle istanze consente  lo  svolgimento  dell'attivita'

lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma  1  il  cittadino  straniero

svolge l'attivita'  di  lavoro  esclusivamente  alle  dipendenze  del

datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

  7. Le istanze sono presentate previo pagamento,  con  le  modalita'

previste dal decreto interministeriale di  cui  al  comma  5,  di  un

contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun

lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari

a 130 euro, al netto dei  costi  di  cui  al  comma  16  che  restano

comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il  pagamento

di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro

a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e

le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto  del

Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  dell'interno

ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.

  8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze  di  cui  ai

commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di

soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli

ultimi cinque anni,  anche  con  sentenza  non  definitiva,  compresa

quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

  a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso  l'Italia  e

dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per

reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla

prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da

impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui

all'art.600 del codice penale;

  b) intermediazione illecita e  sfruttamento  del  lavoro  ai  sensi

dell'articolo 603-bis del codice penale;

  c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del  testo  unico  di

cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive

modificazioni.

  9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze  di  cui  ai

commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di

soggiorno in motivi di lavoro, la mancata  sottoscrizione,  da  parte

del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo  sportello

unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione  del

lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al

datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento  di

procedure di ingresso di cittadini stranieri  per  motivi  di  lavoro

subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

  10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1  e  2  del

presente articolo i cittadini stranieri:

  a) nei confronti dei quali sia stato  emesso  un  provvedimento  di

espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del

decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

  b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o  convenzioni

internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non  ammissione

nel territorio dello Stato;

  c) che risultino condannati, anche  con  sentenza  non  definitiva,

compresa quella pronunciata anche a  seguito  di  applicazione  della

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura

penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380  del  codice  di

procedura penale o per i delitti contro la liberta' personale  ovvero

per  i  reati   inerenti   gli   stupefacenti,   il   favoreggiamento

dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione

clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al

reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo

sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in

attivita' illecite;

  d)  che  comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine

pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali

l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli

alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella

valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche

di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa

quella di applicazione pronunciata a seguito  di  applicazione  della

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura

penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381  del  codice  di

procedura penale.

  11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla

conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2,  sono  sospesi  i

procedimenti penali e amministrativi  nei  confronti  del  datore  di

lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

  a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata  presentata  la

dichiarazione  di  emersione,  anche  se  di  carattere  finanziario,

fiscale, previdenziale o assistenziale;

  b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale,

con esclusione degli illeciti di  cui  all'articolo  12  del  decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  12. Non sono  in  ogni  caso  sospesi  i  procedimenti  penali  nei

confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

  a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso  l'Italia  e

dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per

reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla

prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da

impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui

all'articolo 600 del codice penale;

  b) intermediazione illecita e  sfruttamento  del  lavoro  ai  sensi

dell'articolo 603-bis del codice penale.

  13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel  caso  in  cui  non

venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero  si  proceda

al rigetto  o  all'archiviazione  della  medesima,  ivi  compresa  la

mancata presentazione delle parti di cui  al  comma  15.  Si  procede

comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a

carico del datore di lavoro  se  l'esito  negativo  del  procedimento

derivi da cause indipendenti dalla volonta' o dal  comportamento  del

datore medesimo.

  14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi  quali  lavoratori

subordinati, senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del

rapporto di lavoro,  stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di

rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono

raddoppiate le  sanzioni  previste  dall'articolo  3,  comma  3,  del

decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo  39,  comma  7,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82,  secondo  comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797  e

dall'articolo 5, primo comma, della  legge  5  gennaio  1953,  n.  4.

Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis  del  codice  penale  sono

commessi ai danni di stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di

rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma  2,  la

pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un

terzo alla meta'.

  15.   Lo   sportello   unico   per    l'immigrazione,    verificata

l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il

parere  della  questura   sull'insussistenza   di   motivi   ostativi

all'accesso  alle  procedure  ovvero  al  rilascio  del  permesso  di

soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato  territoriale

del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro  e

alla congruita' delle condizioni  di  lavoro  applicate,  convoca  le

parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione

obbligatoria di assunzione e  la  compilazione  della  richiesta  del

permesso  di   soggiorno   per   lavoro   subordinato.   La   mancata

presentazione  delle  parti  senza   giustificato   motivo   comporta

l'archiviazione del procedimento.

  16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo  di

cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal

1° giugno al  15  luglio  2020,  unitamente  alla  documentazione  in

possesso, individuata  dal  decreto  di  cui  al  comma  6  idonea  a

comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al  comma

3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro  cui

l'istanza e' altresi' diretta.  All'atto  della  presentazione  della

richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato

di soggiornare legittimamente nel  territorio  dello  Stato  fino  ad

eventuale comunicazione  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di

svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di  attivita'

di cui al comma 3,  nonche'  di  presentare  l'eventuale  domanda  di

conversione del permesso  di  soggiorno  temporaneo  in  permesso  di

soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di

iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo

14  settembre  2015,  n.150,  esibendo  agli  Uffici  per   l'impiego

l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al  presente  articolo.

Per gli adempimenti di cui al comma  2,  si  applica  l'articolo  39,

commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n.  3;  il  relativo

onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di  cui

al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

  17. Nelle  more  della  definizione  dei  procedimenti  di  cui  al

presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso,  tranne  che

nei casi previsti al comma 10.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  la

sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno   congiuntamente   alla

comunicazione obbligatoria di assunzione di cui  al  comma  15  e  il

rilascio del permesso di  soggiorno  comportano,  per  il  datore  di

lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli  illeciti

amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel  caso

di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a  cittadini

di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai

sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli

illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma  2,

l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi  alle

violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del

permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

  18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla  base  di  un'istanza

contenente  dati  non  rispondenti  al  vero  e'   nullo   ai   sensi

dell'articolo 1344 del codice civile. In tal  caso,  il  permesso  di

soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo

5, comma 5, del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e

successive modificazioni.

  19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali

di  concerto  con  il  Ministro   dell'interno,   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  delle  politiche

agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione  del

contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.

  20.  Al  fine  di   contrastare   efficacemente   i   fenomeni   di

concentrazione dei cittadini stranieri di cui  ai  commi  1  e  2  in

condizioni  inadeguate  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni

igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione  del

contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e  le

Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure  previste  dal

Piano  triennale  di  contrasto  allo  sfruttamento   lavorativo   in

agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano  soluzioni  e  misure

urgenti idonee  a  garantire  la  salubrita'  e  la  sicurezza  delle

condizioni alloggiative, nonche' ulteriori  interventi  di  contrasto

del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per  i  predetti

scopi  il  Tavolo  operativo  istituito  dall'art.  25   quater   del

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  del  supporto  del

Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.

All'attuazione  del  presente  comma  le  Amministrazioni   pubbliche

interessate   provvedono   nell'ambito   delle   rispettive   risorse

finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  21.  Al  comma  1  dell'articolo  25-quater   del   decreto   legge

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le  parole  rappresentanti

sono aggiunte le seguenti "dell'Autorita' politica  delegata  per  la

coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica  delegata  per

le pari opportunita'".

  22. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,  chiunque

presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto

nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito

ai sensi dell'articolo 76 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto  e'

commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione  di  documenti

oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si  applica  la

pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad

un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.

  23. Per consentire una piu' rapida definizione delle  procedure  di

cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad

utilizzare per un periodo non superiore a mesi  sei,  tramite  una  o

piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di  lavoro  a

contratto a termine, nel limite massimo di  spesa  di  30.000.000  di

euro per il 2020, da ripartire nelle  sedi  di  servizio  interessate

nelle procedure di regolarizzazione,  in  deroga  ai  limiti  di  cui

all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  A

tal  fine  il  Ministero  dell'interno  puo'   utilizzare   procedure

negoziate senza previa pubblicazione di un bando di  gara,  ai  sensi

dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18

aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

  24.  In  relazione  agli  effetti  derivanti  dall'attuazione   del

presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario

nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'  incrementato  di

170 milioni di euro per l'anno 2020  e  di  340  milioni  di  euro  a

decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i

relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero

dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

  25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020,  ed  euro

6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di  lavoro  straordinario

per  il   personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero

dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di

lavoro straordinario per il personale della  Polizia  di  Stato;  nel

limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di

prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro  4.480.980,  per

l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di  mediazione  culturale;  di

euro  3.477.430,  per  l'anno  2020,  per  l'acquisto  di   materiale

igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale  e  servizi

di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della  piattaforma

informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'

civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai  sensi  del

comma 26.

  26. Agli oneri  netti  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a

238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno  2021

e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

  a)  quanto  a  35.000.000  di  euro  per  l'anno   2020,   mediante

corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,

nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative

all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di

trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

  b) quanto ad  euro  93.720.000  per  l'anno  2020  con  le  risorse

provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del

comma 7, che sono  versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del

bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

  c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro  346.399.000

per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno  2022  ai

sensi dell'articolo 265.

(omissis)

                              Art. 114

Differimento dei termini per  la  stabilizzazione  dei  contributi  a

favore dei comuni per interventi di messa  in  sicurezza  di  scuole,

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e  per  l'abbattimento

                   delle barriere architettoniche

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  al

fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni,

la stabilizzazione dei contributi per  gli  interventi  di  messa  in

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e

per l'abbattimento delle  barriere  architettoniche,  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto sono differiti  i  termini  di

seguito indicati:

  a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo  periodo,

del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15

luglio;

  b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo,

del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  30

agosto;

  c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto  periodo,

del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15

novembre.

(omissis)

                              Art. 119

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e

             colonnine di ricarica di veicoli elettrici

  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno

2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto

2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le  spese

documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal 

luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra  gli  aventi

diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

  a)  interventi  di  isolamento  termico  delle   superfici   opache

verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con

un'incidenza superiore al 25 per cento della  superficie  disperdente

lorda dell'edificio medesimo. La  detrazione  di  cui  alla  presente

lettera e' calcolata su un  ammontare  complessivo  delle  spese  non

superiore a euro 60.000  moltiplicato  per  il  numero  delle  unita'

immobiliari  che  compongono   l'edificio.   I   materiali   isolanti

utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi  di  cui  al

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  259

del 6 novembre 2017.

  b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la  sostituzione

degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con  impianti

centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la  fornitura

di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno  pari

alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato  (UE)  n.

811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa  di  calore,

ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche   abbinati

all'installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui  al  comma  5  e

relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero  con  impianti

di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera  e'

calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a

euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita'  immobiliari  che

compongono l'edificio ed e' riconosciuta anche per le spese  relative

allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

  c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione  degli

impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti  per  il

riscaldamento, il  raffrescamento  o  la  fornitura  di  acqua  calda

sanitaria a pompa di  calore,  ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o

geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici

di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al  comma  6,

ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui  alla

presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese

non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta  anche  per  le  spese

relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

  2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti

gli  altri  interventi   di   efficientamento   energetico   di   cui

all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013,  convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei  limiti  di  spesa

previsti  per  ciascun  intervento  di   efficientamento   energetico

previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti

congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  ai

commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui

al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.

63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,

e, nel loro complesso, devono assicurare, anche  congiuntamente  agli

interventi di cui ai commi 5 e 6,  il  miglioramento  di  almeno  due

classi  energetiche  dell'edificio,  ovvero,  se  non  possibile,  il

conseguimento  della  classe  energetica  piu'  alta,  da  dimostrare

mediante  l'attestato  di  prestazione  energetica  (A.P.E),  di  cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e

post intervento, rilasciato da tecnico abilitato  nella  forma  della

dichiarazione asseverata.

  4. Per gli  interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a  1-septies

dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del  2013,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni

spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute  dal 

luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui  al  primo

periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa

di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il

rischio di eventi calamitosi, la  detrazione  prevista  nell'articolo

15, comma 1, lettera  f-bis),  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, spetta nella  misura  del  90  per  cento.  Le

disposizioni di cui al primo e al secondo periodo  non  si  applicano

agli edifici ubicati in zona  sismica  4  di  cui  all'ordinanza  del

Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274  del  20  marzo  2003,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

  5. Per l'installazione di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi

alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,

lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della  Repubblica

26 agosto 1993, n. 412, la detrazione  di  cui  all'articolo  16-bis,

comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per

le spese sostenute dal 1° luglio 2020  al  31  dicembre  2021,  nella

misura del 110 per cento, fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle

stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di

spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto

solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque

quote annuali  di  pari  importo,  sempreche'  l'installazione  degli

impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi

1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere

d), e) ed f), del decreto del Presidente della  Repubblica  6  giugno

2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto  ad  euro  1.600

per ogni kW di potenza nominale.

  6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta  anche  per

l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo

integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con   la

detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli

stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel

limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo

del sistema di accumulo.

  7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione

in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito  e  non  e'

cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione

di qualsiasi natura previste dalla  normativa  europea,  nazionale  e

regionale, compresi i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui

all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.

28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di  cui  all'articolo

25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

  8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli

elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta  nella  misura  del

110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque  quote

annuali di pari  importo,  sempreche'  l'installazione  sia  eseguita

congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano  agli

interventi effettuati:

  a) dai condomini;

  b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio  di  attivita'

di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari,  salvo  quanto

previsto al comma 10;

  c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati

nonche' dagli enti aventi le stesse finalita'  sociali  dei  predetti

Istituti,  istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono  ai

requisiti  della  legislazione  europea  in  materia  di  "in   house

providing" per interventi realizzati su immobili, di loro  proprieta'

ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale

pubblica;

  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'  indivisa,  per

interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e  assegnati

in godimento ai propri soci.

  10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non  si  applicano

agli interventi effettuati dalle persone  fisiche,  al  di  fuori  di

attivita' di impresa, arti e  professioni,  su  edifici  unifamiliari

diversi da quello adibito ad abitazione principale.

  11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui

all'articolo 121, il contribuente richiede il  visto  di  conformita'

dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei

presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli

interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e'

rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3

dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri

costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello  stesso  decreto

legislativo n. 241 del 1997.

  12. I dati relativi all'opzione sono comunicati  esclusivamente  in

via  telematica  secondo  quanto  disposto  con   provvedimento   del

direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  che  definisce   anche   le

modalita' attuative del presente articolo, da adottare  entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui

all'articolo 121:

  a) per gli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3  del  presente

articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti

previsti dai decreti di cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  14  del

decreto-legge n. 63 del 2013 e  la  corrispondente  congruita'  delle

spese sostenute in relazione agli  interventi  agevolati.  Una  copia

dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via  telematica

all' Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello

sviluppo economico da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

sono  stabilite  le  modalita'   di   trasmissione   della   suddetta

asseverazione e le relative modalita' attuative;

  b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia  degli  stessi

finalizzati alla riduzione del  rischio  sismico  e'  asseverata  dai

professionisti incaricati della progettazione strutturale,  direzione

dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo  le  rispettive

competenze professionali, e iscritti ai  relativi  Ordini  o  Collegi

professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  di  cui  al

decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  28

febbraio  2017,  n.  58.  I  professionisti   incaricati   attestano,

altresi', la  corrispondente  congruita'  delle  spese  sostenute  in

relazione agli interventi agevolati.

  14.  Ferma  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  ove  il  fatto

costituisca  reato,  ai  soggetti  che  rilasciano   attestazioni   e

asseverazioni  infedeli  si  applica   la   sanzione   amministrativa

pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione  o

asseverazione infedele resa. I  soggetti  stipulano  una  polizza  di

assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al

numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e  agli  importi

degli interventi oggetto delle predette attestazioni o  asseverazioni

e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di  garantire  ai

propri clienti e al bilancio dello Stato il  risarcimento  dei  danni

eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La  non  veridicita'

delle  attestazioni  o  asseverazioni  comporta  la   decadenza   dal

beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,

n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della  presente

disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre  1981,

n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

  15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui  al

presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni

e delle asseverazioni di  cui  ai  commi  3  e  13  e  del  visto  di

conformita' di cui al comma 11.

  16. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  62,2

milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro  per  l'anno

2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno  2022,  2.827,9  milioni  di

euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno  degli  anni

2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026,  11,2  milioni

di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per  l'anno  2032,  si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

                         

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure  legate

alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli  ambienti  di

lavoro, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione

in  luoghi  aperti  al  pubblico  indicati  nell'allegato   1,   alle

associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli

enti del Terzo settore,  e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta  in

misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel  2020,  per  un

massimo di 80.000 euro, in relazione agli  interventi  necessari  per

far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di  contenimento

contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli  edilizi

necessari  per  il  rifacimento  di  spogliatoi  e  mense,   per   la

realizzazione  di  spazi  medici,  ingressi  e  spazi   comuni,   per

l'acquisto  di  arredi  di  sicurezza,  nonche'  in  relazione   agli

investimenti in attivita' innovative, ivi compresi  quelli  necessari

ad  investimenti  di  carattere  innovativo  quali  lo   sviluppo   o

l'acquisto di strumenti  e  tecnologie  necessarie  allo  svolgimento

dell'attivita' lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per  il

controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile  con  altre

agevolazioni per le medesime spese, comunque  nel  limite  dei  costi

sostenuti  ed  e'  utilizzabile  nell'anno  2021  esclusivamente   in

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo

34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono

essere individuate le ulteriori spese ammissibili o  soggetti  aventi

diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite  di

spesa di cui al comma 6.

  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da

emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di

conversione del presente decreto legge, sono stabilite  le  modalita'

per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini  di

quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge  31  dicembre

2009, n. 196.

  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto

dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della

Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di

euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(omissis)

                              Art. 122

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti  emanati

              per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e fino al 31  dicembre  2021,  i  soggetti  beneficiari  dei  crediti

d'imposta  elencati  al  successivo  comma  2   possono,   in   luogo

dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,  degli

stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti  di  credito  e  altri

intermediari finanziari.

  2. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo  si  applicano

alle  seguenti  misure  introdotte   per   fronteggiare   l'emergenza

epidemiologica da COVID-19:

(…)

  d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di  lavoro  e

l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

(…)

                              Art. 123

Soppressione delle clausole di  salvaguardia  in  materia  di  IVA  e

                               accisa

(…)

                               

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il  numero  1-ter,  e'

aggiunto il seguente: "1-ter.1.  Ventilatori  polmonari  per  terapia

intensiva  e  subintensiva;   monitor   multiparametrico   anche   da

trasporto; pompe infusionali per farmaci e  pompe  peristaltiche  per

nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi  per  ventilazione  a

pressione  positiva  continua;  maschere  per  la  ventilazione   non

invasiva;  sistemi  di  aspirazione;   umidificatori;   laringoscopi;

strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico;  centrale

di  monitoraggio  per  terapia  intensiva;  ecotomografo   portatile;

elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;

mascherine Ffp2 e Ffp3;  articoli  di  abbigliamento  protettivo  per

finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in  nitrile,

visiere  e  occhiali  protettivi,  tute  di  protezione,  calzari   e

soprascarpe,   cuffie   copricapo,   camici   impermeabili,    camici

chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;  dispenser

a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri;  perossido

al 3 per cento in litri;  carrelli  per  emergenza;  estrattori  RNA;

strumentazione per diagnostica  per  COVID-19;  tamponi  per  analisi

cliniche; provette sterili;  attrezzature  per  la  realizzazione  di

ospedali da campo;".

  2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica  da  Covid-19,

le cessioni di beni di  cui  al  comma  1,  effettuate  entro  il  31

dicembre 2020, sono esenti  dall'imposta  sul  valore  aggiunto,  con

diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma

1, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.

633.

  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati  in

257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro  annui  a

decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

                              Art. 125

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di

                             protezione

  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a  contenere  e

contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai  soggetti  esercenti

attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali,

compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente

riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari  al  60  per

cento delle spese sostenute  nel  2020  per  la  sanificazione  degli

ambienti e degli strumenti  utilizzati,  nonche'  per  l'acquisto  di

dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi  atti  a

garantire la  salute  dei  lavoratori  e  degli  utenti.  Il  credito

d'imposta spetta fino ad  un  massimo  di  60.000  euro  per  ciascun

beneficiario, nel limite complessivo  di  200  milioni  di  euro  per

l'anno 2020.

  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese

sostenute per:

  a)  la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'   esercitata

l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati

nell'ambito di tali attivita';

  b) l'acquisto  di  dispositivi  di  protezione  individuale,  quali

mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione

e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza

previsti dalla normativa europea;

  c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

  d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di  cui

alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e  vaschette

decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai  requisiti

essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse

le eventuali spese di installazione;

  e) l'acquisto  di  dispostivi  atti  a  garantire  la  distanza  di

sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi

incluse le eventuali spese di installazione.

  3. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei

redditi relativa al periodo d'imposta  di  sostenimento  della  spesa

ovvero in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito

d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle

imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e

le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al

fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

  5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del  decreto-legge

8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati .

  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per

l'anno  2020  si  provvede,  per  150  milioni  di  euro   ai   sensi

dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro  mediante  utilizzo  delle

risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5.

(omissis)

                              Art. 129

Disposizioni  in  materia  di  rate  di  acconto  per  il   pagamento

        dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

  1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13,  e

56, commi 1 e 2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni penali e amministrative di cui  al  decreto  legislativo  26

ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020  al

mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90

per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate

di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico  delle

disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative  ai

mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e

versate con le modalita' previste dai medesimi articoli.  L'eventuale

versamento a conguaglio e' effettuato in un'unica soluzione entro  il

31 marzo 2021 per il gas naturale ed  entro  il  16  marzo  2021  per

l'energia  elettrica;  in  alternativa,  il  medesimo  conguaglio  e'

effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza  interessi  da

versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo  a

dicembre 2021. Le  somme  eventualmente  risultanti  a  credito  sono

detratte, nei modi ordinari, dai  versamenti  di  acconto  successivi

alla presentazione della dichiarazione annuale.

  2. Il termine per  il  pagamento  della  rata  di  acconto  di  cui

all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle  accise  approvato

con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al  mese

di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, e' differito dal

16 maggio al 20 maggio 2020.

  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  246,9

milioni di euro per l'anno 2020 134,7  milioni  di  euro  per  l'anno

2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

                              Art. 130

       Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

  1. Al decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dal

seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e

2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.";

  b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo  e'  sostituito  dal

seguente:  "Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   hanno

efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020";

  c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30

giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre";

  d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30

giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";

  e) all'articolo 12, comma 1,  le  parole:  "entro  sessanta  giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto"  sono  sostituite  dalle

parole: "entro il 31 dicembre 2020".

  2. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e

amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.

504, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 7-bis:

  1) al comma 6, dopo le parole:  "con  particolare  riguardo",  sono

inserite le seguenti: "alla determinazione di limiti quantitativi  di

prodotto e  di  specifiche  modalita'  relative  al  trasporto  o  al

confezionamento del medesimo per i quali le stesse  disposizioni  non

trovano applicazione,";

  2) al comma 7,  dopo  le  parole:  "20  litri",  sono  aggiunte  le

seguenti: "salvo che  al  riguardo  sia  stabilito  diversamente  dal

decreto di cui al comma 6";

  b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo  e'  sostituito  dal

seguente "Gli esercenti depositi di  cui  al  comma  2,  lettera  a),

aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri

cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma  2,  lettera  c),

collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore  a  5

metri cubi e non superiore a  10  metri  cubi,  a  decorrere  dal 

gennaio 2021,  sono  obbligati,  in  luogo  della  denuncia,  a  dare

comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia  delle  dogane  e

dei monopoli, competente per  territorio;  ai  medesimi  soggetti  e'

attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono  il  registro

di carico e scarico  con  modalita'  semplificate  da  stabilire  con

determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei

monopoli."

  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati  in

320,31milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 265.

                              Art. 131

     Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

  1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese  di  marzo

dell'anno 2020, i pagamenti  dell'accisa,  da  effettuarsi  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato  con  il  decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati  tempestivi  se

effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020;  sui  medesimi

pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si

applicano  le  sanzioni  e  l'indennita'  di  mora  previste  per  il

ritardato pagamento.

                              Art. 132

Disposizioni  in  materia  di  pagamenti  dell'accisa  sui   prodotti

                             energetici

   1. In considerazione dello  stato  di  emergenza  derivante  dalla

diffusione  del  COVID-19,  i  pagamenti  dell'accisa  sui   prodotti

energetici immessi in consumo nei mesi  di  aprile,  maggio,  giugno,

luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo

3,  comma  4,  del  testo   unico    delle disposizioni   legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26

ottobre  1995,  n.  504,  possono  essere   eseguiti   nella   misura

dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti  ai

sensi del medesimo articolo 3, comma 4:

  a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti  energetici  immessi  in

consumo nel mese di aprile 2020;

  b) alle scadenze previste dal predetto articolo  3,  comma  4,  del

citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo  nei

mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.

  2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle  somme

dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di

cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e'  effettuato  entro  il

termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

(omissis)

                              Art. 138

Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI

e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

  1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, il comma  779  dell'articolo  1  della  legge  27

dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge

27 dicembre 2013, n. 147.

(omissis)

                              Art. 209

(Misure  a  tutela  del  personale  e  dell'utenza  dei  servizi   di

motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle

                          opere pubbliche)

  1. Al fine di contenere la diffusione del contagio  da  COVID-19  e

assicurare la continuita' dei  servizi  erogati  dagli  Uffici  della

motorizzazione  civile  del  Dipartimento   per   i   trasporti,   la

navigazione, gli affari generali e il personale del  Ministero  delle

infrastrutture e  dei  trasporti,  salvaguardando,  al  contempo,  la

salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi

dispositivi  e  l'adozione  di  modelli  organizzativi  e  gestionali

adeguati, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di  euro  per

l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e

2022. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si

provvede quanto  a  7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

parte capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di  euro  per

ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.

  2. Al fine di contenere la diffusione del contagio  da  COVID-19  e

assicurare la continuita' dei sopralluoghi nei cantieri da parte  del

personale dei Provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,

salvaguardando  al  contempo  la  salute  dei  dipendenti  attraverso

l'utilizzo di appositi dispositivi, e' autorizzata la spesa  di  euro

345.000 per l'anno 2020. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del

presente  comma  si  provvede  quanto   a   euro   232.000   mediante

corrispondente  riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   recata

dall'articolo  12  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,

quanto  ad  euro  113.000  mediante  corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(omissis)

                              Art. 211

(Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie di  Porto  e

  per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)

  1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della  capitanerie

di porto - Guardia Costiera, per  un  periodo  di  novanta  giorni  a

decorrere dal data di entrata  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  dei  maggiori  compiti  connessi  al   contenimento   della

diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione

al rischio di contagio da  COVID-19  connesso  allo  svolgimento  dei

compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di  porto,  Guardia

Costiera, al fine di consentire la sanificazione  e  la  disinfezione

straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle

medesime  Forze,   nonche'   assicurare   l'adeguata   dotazione   di

dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al

relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva  di

euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000  per  spese  di

sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi

e per l'acquisto dei  dispositivi  di  protezione  individuale,  euro

320.000 per l'acquisto di spese per  attrezzature  tecniche  ed  euro

360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

  

(…)

(omissis)

                              Art. 219

Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' delle  strutture

dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse

per il lavoro  straordinario  del  personale  del  Corpo  di  polizia

penitenziaria,   dei   dirigenti    della    carriera    dirigenziale

penitenziaria  nonche'  dei  direttori  degli  istituti  penali   per

                              minorenni

  1. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di

contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti

istituzionali improrogabili ed  urgenti  degli  uffici  giudiziari  e

delle articolazioni centrali del Ministero della  giustizia,  nonche'

della necessita' di garantire condizioni di sicurezza per la  ripresa

delle attivita' nella fase successiva  all'emergenza  epidemiologica,

al  fine  di  consentire  la  sanificazione  e   la   disinfestazione

straordinaria degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei  mezzi  in  uso

all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico

sanitario  e  dispositivi  di  protezione  individuale,  nonche'  per

l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle  relative  licenze

di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di  euro  31.727.516  per

l'anno 2020.

(omissis)

                              Art. 225

                     Mutui consorzi di bonifica

  1. Al fine di fronteggiare la situazioni  di  crisi  di  liquidita'

derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di  bonifica

disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

aggravata dalla difficolta'  di  riscossione  del  contributo  dovuto

dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi

e prestiti o altri istituti  finanziari  abilitati,  possono  erogare

mutui  ai  consorzi  di  bonifica  per  lo  svolgimento  dei  compiti

istituzionali loro attribuiti, con esclusione della  possibilita'  di

assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

  2. I mutui sono concessi nell'importo massimo  complessivo  di  500

milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali  di  pari

importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

  3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato,  che  maturano

nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento,  con  decorrenza

dal giorno  successivo  alla  erogazione,  saranno  determinati,  nel

limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la

spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

  5.  Con  decreto  del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  di

concerto  con  il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari   e

forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in  vigore

del presente decreto, sono stabiliti i  termini  e  la  modalita'  di

presentazione delle domande, nonche' i criteri per  la  rimodulazione

dell'importo del mutuo  concedibile  nel  caso  in  cui  gli  importi

complessivamente richiesti superino  la  disponibilita'  indicata  al

comma 2.

  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro  per

ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2025  si  provvede   ai   sensi

dell'articolo 265.

                            

(omissis)

Capo VII

Misure per l'ambiente

                              Art. 227

              Sostegno alle zone economiche ambientali

  1.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e   indiretti   derivanti

dall'emergenza  COVID-19  alle  imprese  che   operano   nelle   zone

economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1  e  2,

del  decreto  legge  14  ottobre  2019,  n.  111,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello  stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, e' istituito un Fondo di 40 milioni di  euro  per  l'anno

2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo  straordinario  alle

micro, piccole e medie  imprese  che  svolgono  attivita'  economiche

eco-compatibili, ivi incluse le attivita'  di  guida  escursionistica

ambientale  aderenti   alle   associazioni   professionali   di   cui

all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.  4,  e  di  guida  del

parco ai sensi della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  e  che  hanno

sofferto una riduzione del fatturato  in  conseguenza  dell'emergenza

determinata dalla diffusione del Covid-19.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro  per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino ad  esaurimento

delle risorse del fondo di  cui  al  comma  1,  in  proporzione  alla

differenza tra il fatturato registrato  nel  periodo  tra  gennaio  e

giugno 2019 e  quello  registrato  nello  stesso  periodo  del  2020,

secondo le modalita' definite con uno o  piu'  decreti  del  Ministro

dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro

dell'economia e delle  finanze.  Ai  fini  della  corresponsione  del

contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al  comma

1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere  sede

legale e operativa nei comuni aventi almeno il  45  per  cento  della

propria  superficie  compreso  all'interno  di  una   ZEA,   svolgere

attivita'  eco-compatibile  secondo  quanto  definito  dal   suddetto

decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria  o

alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  oppure  alla

gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8

agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla  formazione  del

reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  ed

e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui  al

regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre

2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis",  del

regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre

2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  "de  minimis"  nel

settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della

Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

  .

                              Art. 228

   Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

  1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione

di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006

n. 152, alla luce  dell'emergenza  sanitaria  in  atto,  al  medesimo

articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, dopo le parole "a norma della legge 28 giugno  2016,

n. 132" sono aggiunte le seguenti "e, senza nuovi o maggiori oneri  a

carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca";

  b) il comma 3 e' soppresso;

  c) al comma 4, le parole "e del Comitato tecnico istruttorio"  sono

soppresse;

  d) al comma 5, al primo periodo le parole "e del  Comitato  tecnico

istruttorio" sono soppresse e, al secondo periodo, le parole  "e  del

Comitato" sono soppresse.

                              Art. 229

           Misure per incentivare la mobilita' sostenibile

  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  141

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti:

  "Le disponibilita' di bilancio relative  all'anno  2020,  anche  in

conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione  del  fondo

di cui al primo periodo e fino ad  esaurimento  delle  risorse,  alla

concessione in favore dei residenti  maggiorenni  nei  capoluoghi  di

Regione, nelle Citta'  metropolitane,  nei  capoluoghi  di  Provincia

ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di  un

"buono mobilita'", pari al 60 per  cento  della  spesa  sostenuta  e,

comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4  maggio

2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette,  anche

a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a

propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del

decreto  -  legge  30  dicembre  2019,  n.   162,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  ovvero  per

l'utilizzo dei servizi  di  mobilita'  condivisa  a  uso  individuale

esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo' essere

richiesto  per  una  sola  volta  ed  esclusivamente  per  una  delle

destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro  delle  infrastrutture  e

dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  e   i   termini   per

l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui  al  terzo  periodo

del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite  di  spesa.

Al fine di ridurre le emissioni climalteranti,  le  risorse  relative

agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della  dotazione

del fondo di cui  al  primo  periodo  e  fino  ad  esaurimento  delle

risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati  dalle

procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o

n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non  ottemperanza  dell'Italia

agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano,  dal

1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino  alla

classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3

a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con quello  previsto

al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e  ad  euro

500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare,  entro  i  successivi

tre anni, per l'acquisto, anche a favore di  persone  conviventi,  di

abbonamenti al trasporto pubblico  locale  e  regionale,  nonche'  di

biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la  mobilita'

personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo

33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8  o  per  l'utilizzo

dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.".

  b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole "presente comma"  sono

sostituite dalle seguenti: "sesto periodo";

  c) al comma 2, al primo periodo, le  parole  "corsie  preferenziali

per il trasporto pubblico locale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"corsie  riservate  per  il  trasporto  pubblico   locale   o   piste

ciclabili", e al terzo periodo  le  parole:  "e  n.  2015/2043"  sono

sostituite dalle seguenti: "o n. 2015/2043";

  2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto  periodo,  del

decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,  e'  adottato  entro  sessanta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo  di  cui

al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto- legge n. 111 del

2019, e' incrementato di ulteriori 50 milioni di euro nell'anno 2020.

Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse

disponibili, anche in conto residui,  sui  capitoli  dello  stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste  delle

quote di emissione  di  CO2,  di  cui  all'articolo  19  del  decreto

legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di

previsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato

ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di

bilancio, anche in conto residui.

  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge  30

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1,  al

decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 3, comma 1:

  1) dopo il numero 7),  e'  inserito  il  seguente:  "7-  bis)  Casa

avanzata: linea di arresto per le biciclette  in  posizione  avanzata

rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;

  2) dopo il numero 12) e' inserito  il  seguente:  «12-bis):  Corsia

ciclabile: parte longitudinale della  carreggiata,  posta  a  destra,

delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e  ad

uso promiscuo, idonea  a  permettere  la  circolazione  sulle  strade

urbane dei velocipedi  nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri

veicoli e contraddistinta  dal  simbolo  del  velocipede.  La  Corsia

ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione

alla circolazione dei velocipedi; »;

  b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, e' inserito il  seguente:

«9-ter. Nelle intersezioni  semaforizzate,  sulla  base  di  apposita

ordinanza  adottata  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  1,   previa

valutazione   delle   condizioni   di   sicurezza,    sulla    soglia

dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata,  estesa  a

tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa

avanzata  puo'  essere  realizzata  lungo  le  strade  con  velocita'

consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche  se  fornite  di  piu'

corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno  a

3 metri rispetto alla  linea  di  arresto  stabilita  per  il  flusso

veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia  di

lunghezza pari almeno a 5 metri riservata  alle  biciclette,  situata

sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.».

  4. Al fine di favorire il  decongestionamento  del  traffico  nelle

aree urbane mediante la riduzione dell'uso  del  mezzo  di  trasporto

privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,

n.165, con singole unita' locali con piu' di 100  dipendenti  ubicate

in un capoluogo di  Regione,  in  una  Citta'  metropolitana,  in  un

capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione  superiore

a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il  31  dicembre  di

ogni  anno,  un  piano  degli  spostamenti  casa-lavoro  del  proprio

personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di

trasporto privato individuale nominando,  a  tal  fine,  un  mobility

manager con funzioni  di  supporto  professionale  continuativo  alle

attivita' di decisione, pianificazione,  programmazione,  gestione  e

promozione  di  soluzioni  ottimali  di  mobilita'  sostenibile.   Il

Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del  piano

di  mobilita'  sostenibile,  la  realizzazione   di   interventi   di

organizzazione e gestione della domanda di mobilita', delle  persone,

al  fine  di  consentire  la  riduzione  strutturale   e   permanente

dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare  nelle  aree

urbane  e  metropolitane,  tramite  l'attuazione  di  interventi   di

mobilita' sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni  tale  figura

e' scelta tra il personale in ruolo. Con uno o piu' decreti di natura

non regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare,  di  concerto   con   il   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita'  attuative

delle disposizioni di  cui  al  presente  comma.  Le  amministrazioni

pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente

sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a  carico

della finanza pubblica.

(omissis)

                              Art. 231

(Misure per sicurezza  e  protezione  nelle  istituzioni  scolastiche

statali e per lo svolgimento in  condizioni  di  sicurezza  dell'anno

                        scolastico 2020/2021)

  1. Al fine di assicurare la ripresa  dell'attivita'  scolastica  in

condizioni di sicurezza  e  di  garantire  lo  svolgimento  dell'anno

scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica,

il fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche  di  cui

all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'

incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.

  2. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  destinate  alle  seguenti

finalita':

  a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza

tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro,  per  la  didattica  a

distanza  e  per  l'assistenza  medico-sanitaria  e  psicologica,  di

servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

  b) acquisto  di  dispositivi  di  protezione  e  di  materiali  per

l'igiene  individuale  e  degli  ambienti,  nonche'  di  ogni   altro

materiale,   anche   di   consumo,   in    relazione    all'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

  c)  interventi  in  favore  della  didattica  degli  studenti   con

disabilita', disturbi specifici di  apprendimento  ed  altri  bisogni

educativi speciali;

  d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e  a

dotare le scuole e gli studenti  degli  strumenti  necessari  per  la

fruizione di  modalita'  didattiche  compatibili  con  la  situazione

emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare

misure che contrastino la dispersione;

  e)  acquisto  e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e   didattici

innovativi;

  f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la  loro  dotazione

allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di sicurezza,

inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia  straordinaria

e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione,  adeguamento  e

manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,  di  ambienti

didattici    innovativi,    di    sistemi    di    sorveglianza     e

dell'infrastruttura informatica.

  3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti,  ad

essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP

e di assistenza tecnica,  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative

statali destinatarie  delle  risorse  di  cui  al  comma  1  potranno

provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite  del  10  per

cento delle stesse e nel rispetto  delle  tempistiche  stabilite  dal

comma 5.

  4. Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  alle  istituzioni

scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione  sulla

base dei criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  fondo

per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui  al  citato

articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro

il 30  settembre  2020  alla  realizzazione  degli  interventi  o  al

completamento delle procedure di affidamento degli interventi di  cui

al comma 2, secondo le  proprie  esigenze.  Sulla  base  di  apposito

monitoraggio,  il  Ministero  dell'istruzione  dispone  un  piano  di

redistribuzione delle risorse non impegnate  dalle  istituzioni  alla

data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono  tempestivamente

versate ad apposito capitolo dell'Entrata del  Bilancio  dello  stato

per  essere  riassegnate  al  fondo  per   il   funzionamento   delle

istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della

legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ed  assegnate  ,  in  favore  delle

istituzioni  che,  alla  data  del  30  settembre  2020,  hanno  gia'

realizzato gli interventi o completato le  procedure  di  affidamento

degli stessi  e  comunicano  al  Ministero  dell'istruzione,  con  le

modalita' dallo stesso stabilite, la necessita' di ulteriori  risorse

per le medesime finalita' previste al comma 2. Tali risorse  dovranno

essere utilizzate per la realizzazione di interventi o  impegnate  in

procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

  6. Al fine di garantire il  corretto  svolgimento  degli  esami  di

Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la  pulizia  degli

ambienti scolastici secondo gli  standard  previsti  dalla  normativa

vigente e la possibilita' di utilizzare, ove necessario,  dispositivi

di protezione individuale da parte degli  studenti  e  del  personale

scolastico  durante  le   attivita'   in   presenza,   il   Ministero

dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni  scolastiche

statali e paritarie, che  sono  sede  di  esame  di  Stato,  apposite

risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di  unita'

di personale coinvolti.

  7. Per le finalita' di cui al comma 6  sono  stanziati  euro  39,23

milioni  nel  2020  sui  pertinenti  capitoli  del   fondo   per   il

funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.

  8. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad  anticipare  alle

istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi  6

e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

  9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in

vigore  del  presente  decreto-legge,   comunica   alle   istituzioni

scolastiche  ed   educative   statali   l'ammontare   delle   risorse

finanziarie da assegnare di  cui  al  comma  1,  con  l'obiettivo  di

accelerare l'avvio delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione

degli interventi.

  10. I revisori dei conti  delle  istituzioni  scolastiche  svolgono

controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui

al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.

  11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione  coordinata

delle iniziative di cui al presente articolo ed  assicura  interventi

centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in  favore  delle

istituzioni  scolastiche,  attraverso  il  servizio  di   Help   Desk

Amministrativo  -  Contabile  e  la  predisposizione   di   procedure

operative, template e documentazione funzionali alla gestione e  alla

rendicontazione delle risorse.

  12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni  di

euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

                              Art. 232

                         Edilizia scolastica

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,

n.  128,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   "Eventuali

successive variazioni relative  ai  singoli  interventi  di  edilizia

scolastica, ivi comprese  l'assegnazione  delle  eventuali  economie,

sono  disposte  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  qualora

restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali

e i piani di erogazione  gia'  autorizzati  a  favore  delle  singole

regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.".

  2. In considerazione  dell'attuale  fase  emergenziale  e'  ammessa

l'anticipazione del 20 per cento del  finanziamento  sulle  procedure

dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge  12

settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8

novembre 2013, n. 128,  nell'ambito  della  programmazione  triennale

nazionale 2018-2020  e  nei  limiti  dei  piani  di  erogazione  gia'

autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della  legge  24

dicembre 2003, n. 350.

  3. All'articolo  1,  comma  717,  terzo  periodo,  della  legge  28

dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

  a)  dopo  la   parola   "vincolate"   e'   aggiunta   la   seguente

"prioritariamente";

  b) dopo la parola "cantierizzazione" sono aggiunte le  seguenti  "e

al completamento".

  4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a  cura  degli

enti locali per interventi di edilizia  scolastica  durante  la  fase

emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti

locali sono autorizzati a  procedere  al  pagamento  degli  stati  di

avanzamento dei lavori anche in deroga  ai  limiti  fissati  per  gli

stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

  5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di  edilizia

durante  la  fase  emergenziale  di   sospensione   delle   attivita'

didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a  procedure  per

l'assegnazione delle risorse in  materia  di  edilizia  scolastica  i

concerti e i pareri delle  Amministrazioni  centrali  coinvolte  sono

acquisiti entro il termine di  10  giorni  dalla  relativa  richiesta

formale. Decorso tale termine, il  Ministero  dell'istruzione  indice

nei tre giorni successivi apposita conferenza di  servizi  convocando

tutte le Amministrazioni interessate e  trasmettendo  contestualmente

alle medesime il provvedimento da adottare.

  6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si  svolge  in  forma

simultanea e in modalita' sincrona, anche in  via  telematica,  e  si

conclude entro e non oltre  sette  giorni  dalla  sua  indizione.  La

determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a

ogni effetto a tutti gli atti di  assenso,  comunque  denominati,  da

parte delle amministrazioni coinvolte nel  procedimento.  La  mancata

partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma

5, e' da intendersi quale silenzio  assenso.  Con  la  determinazione

motivata   di   conclusione   della    conferenza,    il    Ministero

dell'istruzione procede all'adozione degli atti e  dei  provvedimenti

di propria competenza.

  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si  applicano  a  tutti  i

procedimenti in corso per i quali il Ministero  dell'istruzione  deve

ancora acquisire concerti  o  pareri  da  parte  di  altre  pubbliche

amministrazioni centrali.

  8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi  urgenti  di

edilizia scolastica, nonche' per l'adattamento degli ambienti e delle

aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19

per l'avvio del nuovo anno scolastico  2020-2021,  il  fondo  per  le

emergenze di cui al Fondo unico  per  l'edilizia  scolastica  di  cui

all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre  2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,

n. 221, e' incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.

  9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 265.

                         

(omissis)

                              Art. 251

(Modalita' straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici  presso

                     il Ministero della salute)

   (…)

  2. Le prove  dei  concorsi  pubblici  per  il  reclutamento  di  40

dirigenti sanitari medici, 12  dirigenti  sanitari  veterinari  e  91

funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e  nei  luoghi  di

lavoro, avviati ai sensi dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre

2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana - 4a serie  speciale  -  del  27  settembre

2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono  essere  concluse,

previa riapertura dei termini per la presentazione delle  domande  di

partecipazione, anche con le modalita'  di  cui  all'articolo  249  e

mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale.

(omissis)

                              Art. 258

(Semplificazione di procedure  assunzionali  e  formative  del  Corpo

                   nazionale dei vigili del fuoco)

  1. In relazione alla necessita' di attuare  le  misure  urgenti  in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19, e' autorizzata nel Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco

l'assunzione eccezionale di 25 medici  a  tempo  determinato  per  la

durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale  di

cui al presente comma non instaura un  rapporto  di  impiego  con  il

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio  con

immediata esecuzione per la  durata  stabilita.  Detto  personale  e'

assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad

esso e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per

i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai  ruoli  direttivi  sanitari

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  di  cui  all'art.  178  del

decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  come  integrato  dal

decreto legislativo 6 ottobre  2018,  n.  127.  Ai  fini  di  cui  al

presente comma il Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso

pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno,  previe

intese con il Ministero della Difesa, puo'  utilizzare  il  personale

medico selezionato e non  assunto,  nell'ambito  delle  procedure  di

arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo  7,

commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  secondo  l'ordine

predisposto  dal  Ministero  della  Difesa  e  previo  assenso  degli

interessati. Le attivita' professionali sanitarie svolte  dai  medici

di  cui  alla  presente  disposizione  costituiscono   titolo   nelle

procedure concorsuali per l'assunzione di personale  nella  qualifica

di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e per  garantire  la

migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso

la piena efficienza operativa del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di

posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto  dall'articolo

144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  il  corso  di

formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di  vice  direttore,

avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del  Capo

del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della

difesa  civile  del  27  dicembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale - 4^ Serie Speciale - "Concorsi  ed  Esami"  n.  5  del  16

gennaio 2018, in svolgimento alla data di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione, ha, in via straordinaria, la  durata  di  nove

mesi e si articola nella sola fase della formazione  teorico-pratica.

Al termine dei nove mesi, i vice direttori  in  prova  sostengono  un

esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, su proposta del  direttore  centrale  per  la  formazione  del

Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della

difesa civile,  esprime  il  giudizio  di  idoneita'  ai  servizi  di

istituto.

  3. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  1,  pari  a  euro

706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione  dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 7, comma  4-bis,  del  decreto-legge  28

aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24

giugno 2009, n. 77.

                              

(omissis)

                              Art. 260

(Misure per la funzionalita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di

polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  in  materia  di

                        corsi di formazione)

  1. Per lo svolgimento dei  corsi  di  formazione  previsti  per  il

personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo

nazionale di  vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili

fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata  dello

stato  di  emergenza  epidemiologica  dichiarato  dal  Consiglio   di

ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive

e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre

2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.

  2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di

istituto  di  istruzione,  scuola  o  centro  di  addestramento,   le

amministrazioni di cui  al  comma  1  possono  disporre  con  decreto

direttoriale o dirigenziale generale,  secondo  quanto  previsto  dai

rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,

previa intesa con gli atenei interessati:

  a) la rimodulazione del corso al fine di definire le  modalita'  di

svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le  procedure

di formazione delle relative  graduatorie,  idonee  a  preservare  la

validita' dei percorsi formativi, anche in deroga  alle  disposizioni

di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere

universitario, previa intesa con gli atenei;

  b) la temporanea sospensione  del  corso  ovvero  il  rinvio  dello

stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.

  3. Sulla base di quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  con

decreto adottato dal Ministro competente o con  decreto  dirigenziale

generale, puo' essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di

formazione anche a carattere  universitario  previa  intesa  con  gli

atenei interessati, qualora non  sia  stato  necessario  adottare  le

misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che  sono  stati

gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal  caso,  resta

ferma la validita' dei corsi e delle prove  gia'  sostenute  ai  fini

della formazione delle graduatorie  di  merito  e  per  il  personale

interessato  e'  corrispondentemente  aumentata  la  permanenza   per

l'accesso alla qualifica o al grado superiore,  se  decorrente  dalla

data di conclusione del corso di formazione.

  4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b),  sono

mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai  frequentatori  e  la

condizione giuridica  degli  allievi,  con  il  relativo  trattamento

giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e

gli allievi sono destinati, compatibilmente con il  rispettivo  stato

giuridico, a funzioni  ausiliarie  del  personale  gia'  in  servizio

presso gli uffici, reparti o istituti di interinale  assegnazione  da

individuarsi a cura  di  ciascuna  Amministrazione  ovvero,  se  gia'

appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione,  presso  gli   uffici,

reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i  frequentatori

e gli allievi che concludano positivamente  il  corso,  il  tempo  di

applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e' considerato

valido  ai  fini  della  permanenza  richiesta  per  l'accesso   alla

qualifica o al grado superiore.

  5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle

Amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   effettuati   anche   prima

dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  per  motivi  comunque

connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,  non  concorrono  al

raggiungimento del limite di assenze il cui superamento  comporta  il

rinvio, l'ammissione  al  recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai

medesimi corsi.

  6.  Fermi  restando   gli   ulteriori   requisiti   richiesti   per

l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al

fenomeno epidemiologico  da  COVID-19,  dei  corsi  per  il  transito

interno tra i ruoli delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  1  il

personale  interessato  e'  iscritto  in  ruolo  con  la   decorrenza

giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.

  7.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  Generale   della   Pubblica

Sicurezza, al fine di incrementare i  servizi  di  prevenzione  e  di

controllo del territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza

pubblica,   connessi,   in   particolare,   alle    esigenze    poste

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio  decreto,

in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo

periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica  24  aprile

1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione  per  allievi

agenti della Polizia di  Stato,  fermo  restando  il  primo  semestre

finalizzato, previa attribuzione  del  giudizio  di  idoneita',  alla

nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020,  2021  e

2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero  massimo  di  assenze

fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera  d),  del  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  n.  335   del   1982   e'   ridefinito

proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

                            

(omissis)

Sezione III

Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni

                              Art. 263

(Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro  pubblico  e  di

                            lavoro agile)

  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa

e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo

87, comma 1, lettera a), del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

alle esigenze  della  progressiva  riapertura  di  tutti  gli  uffici

pubblici e a quelle   dei  cittadini  e  delle  imprese  connesse  al

graduale riavvio delle attivita'  produttive  e  commerciali.  A  tal

fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione  dei

servizi  attraverso   la   flessibilita'   dell'orario   di   lavoro,

rivedendone l'articolazione giornaliera e  settimanale,  introducendo

modalita' di interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni

digitali  e  non  in  presenza  con  l'utenza.  Ulteriori   modalita'

organizzative possono essere individuate con uno o piu'  decreti  del

Ministro per la pubblica amministrazione.

  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si  adeguano  alle  vigenti

prescrizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  adottate  dalle

competenti autorita'.

  3. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  assicurano

adeguate  forme  di  aggiornamento  professionale   alla   dirigenza.

L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata  ai

fini della performance.

  4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di  pubbliche

amministrazioni,  comunque  denominati,  e'  consentita  nei   limiti

previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie  locali

per il contenimento della diffusione  del  Covid-19,  fermo  restando

l'obbligo di mantenere il distanziamento  sociale  e  l'utilizzo  dei

dispositivi di protezione individuali.

(omissis)

Allegati

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