Rateazioni Inail: si paga lunedì se la scadenza è sabato

In ogni caso il pagamento va effettuato il primo giorno non festivo successivo alla scadenza

Rateazioni Inail: si paga lunedì.

In base alla circolare n. 30 del 28 giugno 2023 l'Inail ha stabilito che, nel caso in cui le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento cadano di sabato o di giorno festivo, queste ultime sono posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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Qui di seguito il testo integrale della circolare.

Circolare n. 30 del 28 giugno 2023

 

Oggetto

Rateazioni dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo. Modifica del termine di scadenza ricadente nella giornata di sabato. Circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22.

Quadro normativo

  • Legge 7 dicembre 1989, n. 389: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati”. Articolo 2, comma 11.
  • Legge 29 luglio 1996, n. 402: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”. Articolo 3, comma 4.
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”. Articolo 116, commi 15, 16 e 17.
  • Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2000, n. 31: “Snellimento della fase istruttoria inerente al procedimento di autorizzazione ministeriale di rateizzazione a 36 mesi, per debiti contributivi, premi ed accessori di legge dovuti dagli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge 7.12.1989, n. 389”.
  • Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 9 aprile 2001, n. 41: “Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989”.
  • Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche: “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”. Articolo 26 come modificato dall’articolo 36, comma 2 ter, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
  • Determinazione del Presidente dell’Inail 23 luglio 2019, n. 227: “Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori”.
  • Circolare Inail 29 luglio 2019, n.22: “Rateazioni dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n.227”.

Premessa

Con la determinazione del Presidente dell’Inail 23 luglio 2019, n. 227 è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Inail ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Con la circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22 sono state date istruzioni in merito alla nuova disciplina che ha semplificato le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore e ha regolamentato in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa.

Modifica del termine di scadenza stabilito nel piano di ammortamento ricadente nella giornata di sabato

La circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22 ha precisato che le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento sono posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell’articolo 2963 (1) del codice civile, nel caso in cui cadano di domenica o di giorno festivo e la posticipazione del termine di pagamento, pertanto non è applicabile nel caso in cui la scadenza di pagamento cada di sabato considerato giorno lavorativo.

In proposito riconsiderata la predetta tematica anche alla luce delle osservazioni formulate dagli intermediari e acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (2) anche le predette scadenze vengono ricomprese nella disciplina di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Pertanto ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (3), si considera tempestivo il versamento se effettuato il primo giorno lavorativo successivo in caso di termine di scadenza dei pagamenti di sabato o di giorno festivo, trattandosi comunque di somme dovute all’Istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare nel caso in cui le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento cadano di sabato o di giorno festivo sono posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione del citato articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si intende pertanto annullato il sesto capoverso del paragrafo “Definizione dell’istanza di rateazione ed emissione del piano di ammortamento” della circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22 che fa riferimento all’articolo 2963 del codice civile.

(fonte Inail)

 

(1) Articolo 2963 codice civile: I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

(2) Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. 0005658 del 13 giugno 2023.

(3) Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: art. 18, comma 1: Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

(Rateazioni Inail: si paga al lunedì)

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