Reati ambientali e tenuità del fatto: le condizioni per la “non punibilità”

Il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, a fronte del verificarsi di precise condizioni, prevede la non punibilità in relazione a reati che sono considerati di scarso allarme sociale, attuando, a questo scopo, modifiche al codice penale e al codice di rito, alle disposizioni in materia di casellario giudiziale e delle sanzioni amministrative applicabili. Interessante è capire se la nuova disposizione possa riferirsi anche ai reati contro l’ambiente, analizzandola alla luce delle possibili tipologie di condizioni richieste per l’applicazione della norma.

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