Recupero fanghi cellulosici: quale autorizzazione serve?

Acque da fanghi cellulosici Aua
Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha risposto a un interpello ambientale posto dalla Provincia di Lecce per conto della società che gestisce il servizio idrico integrato, finalizzato a chiarire se l'attività si configuri come "riutilizzo di sottoprodotto" piuttosto che di "recupero di rifiuto"

Recupero fanghi cellulosici: quale autorizzazione serve? Questo il quesito posto dalla Provincia di Lecce al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica per conto della società che gestisce il servizio idrico integrato.

Riutilizzo di sottoprodotto o recupero di rifiuto?

Scopo del processo di recupero è ottenere materiale da riutilizzare direttamente nel settore della cantieristica stradale (in particolare per la produzione di conglomerato bituminoso per manto stradale drenante). La provincia ha, pertanto, chiesto se l'attività si configuri come "riutilizzo di sottoprodotto" del processo depurativo ovvero di "recupero di rifiuto" e, di conseguenza, quale regime autorizzativo si applichi.

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Di seguito il testo dell'interpello e della risposta del ministero dell'Ambiente e della sicurezze energetica.

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Interpello ambientale della Provincia di Lecce 13 dicembre 2022, n. 156315

Oggetto: Interpello ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Classificazione del trattamento consistente nell'attività di estrazione dal processo depurativo delle acque reflue urbane di fango cellulosico da destinare, per finalità di recupero, alla produzione di conglomerato bituminoso, come attività di "riutilizzo di sottoprodotto" del processo depurativo ovvero come attività di "recupero di rifiuto" e conseguente applicabilità o meno degli artt. 208 comma 15 e 211 del D.Lgs 152/2006.

La Provincia di Lecce, con la presente, intende sottoporre all'attenzione di codesto Ministero un quesito relativo alla assoggettabilità o meno al regime autorizzatorio di cui agli artt. 208 comma 15 e 211 del D.Lgs. 152/2006 del trattamento consistente nell'attività di estrazione e recupero, con finalità sperimentali, dal processo depurativo delle acque reflue, di fango cellulosico, per il successivo riutilizzo diretto nel settore della cantieristica stradale.

La questione viene sollevata alla Provincia da Acquedotto Pugliese S.p.A. che, con istanza prot. n. 47846/2022 del 5/12/2022, inoltrata al Servizio Ambiente ha richiesto alla Provincia di Lecce il rilascio di autorizzazione per il recupero in via sperimentale di materiali estratti dal processo depurativo (fanghi cellulosici) nell'impianto di depurazione, luogo di produzione, al fine di renderli idonei al riutilizzo diretto nel settore della cantieristica stradale (in particolare per la produzione di conglomerato bituminoso per manto stradale drenante).

Volendo fornire un maggior dettaglio dell'attività che Acquedotto Pugliese S.p.a. intende condurre nell'impianto di depurazione, si rileva che Acquedotto Pugliese S.p.a. prevede nello specifico:

1. l'installazione di un impianto mobile per l'estrazione di cellulosa dalle acque reflue urbane
trattate in corrispondenza della fase di sedimentazione primaria dell'impianto di depurazione;

2. la disidratazione del fango cellulosico estratto con una pressa a vite e lavaggio;

3. un trattamento con una portata pari a 80-110 mc/h, comportante la sola estrazione meccanica e disidratazione del fango cellulosico, con l'effetto di migliorare la qualità delle acque scaricate, consentire un abbattimento dei costi energetici del processo depurativo ed un abbattimento della quantità di rifiuti prodotti dal processo depurativo stesso.

Occorre precisare che Acquedotto Pugliese S.p.a., pur affermando che "l'attività in programma costituirebbe pacificamente una forma di destinazione diretta al riutilizzo (per la produzione di manto stradale) di sottoprodotto del processo depurativo (fanghi cellulosici)" quale evincibile dall'art. 184 bis  del D.Lgs. 152/2006 e che in quanto tale "non necessiterebbe di autorizzazioni preventive, implicando il riutilizzo diretto (senza trattamenti se non mera estrazione meccanica e disidratazione)", tuttavia, ha ritenuto di presentare in via solo cautelativa (poiché "attività innovativa rispetto alla gestione ordinaria del processo depurativo)" istanza ex art 208 comma 15 del d.lgs. 152/2006, evidenziandone al contempo le finalità sperimentali ex art. 211 del d.lgs. 152/2006.

A tal proposito si interpella codesto Ministero ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 in merito alla corretta classificazione del trattamento consistente nell'attività di estrazione dal processo depurativo delle acque reflue urbane di fango cellulosico da destinare, per finalità di recupero, alla produzione di conglomerato bituminoso, quale attività diretta al "riutilizzo di sottoprodotto" del processo depurativo o, viceversa, come attività di "recupero ili rifiuto" e si chiede, quindi, in base al criterio di classificazione individuato:

1)     se nel caso in cui il trattamento da porre in essere da parte di AQP debba considerarsi come diretto al "riutilizzo di sottoprodotto", questo non necessiti di autorizzazione ex art. 208 comma 15 e 211 del D.Lgs. 152/2006;

2)     se nel caso in cui il trattamento da porre in essere da parte di AQP debba intendersi come attività di "recupero di rifiuto", lo stesso debba essere assoggetto al rilascio di autorizzazione ex art. 208 comma 15 e 21 l del D.Lgs. 152/2006.

In attesa di sollecito riscontro, si resta a disposizione per ogni confronto o chiarimento.

Si allega, per completezza di informazione, la richiamata nota AQP prot. n. 47846/2022 del 5/12/2022.

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Oggetto: domanda di autorizzazione al trattamento del fango cellulosico estratto dal processo depurativo per finalità di recupero, ex arti. 208 comma 15 e 211 del dlgs. 152/2006. Trattamento con impianto mobile. Progetto pilota

(omissis)

È interesse di questa società realizzare un progetto pilota con finalità sperimentali di economia circolare: l'estrazione dal processo depurativo delle acque reflue urbane di fanghi cellulosici da sottoporre a trattamento puramente meccanico con finalità di recupero, tramite impiego di impianto mobile, da destinare alla produzione di conglomerato bituminoso per manto stradale drenante.

Nello specifico, è prevista:

  1. l'installazione di un impianto mobile per l'estrazione di cellulosa dalle acque reflue urbane trattate in corrispondenza della fase di sedimentazione primaria dell'impianto di depurazione;
  2. la disidratazione del fango cellulosico estratto con una pressa a vite e lavato.

Vantaggi dell'operazione per il processo depurativo: la rimozione della cellulosa presente nelle acque reflue urbane, eseguita prima del trattamento ossidativo, avrà l'effetto di ridurre il carico inquinante, migliorando la qualità delle acque scaricate. Si prevede di trattare una portata pari a 80- 110 mc/h. Si stima che l'allontanamento di cellulosa dalle acque possa comportare anche un apprezzabile abbattimento dei costi energetici del processo depurativo, oltre che un evidente abbattimento della quantità di rifiuti prodotti dal processo.

Ragioni della richiesta: a giudizio di questa società l'attività in programma costituirebbe pacificamente una forma di destinazione diretta al riutilizzo (per la produzione di manto stradale) di sottoprodotto del processo depurativo (fanghi cellulosici). Ne ricorrerebbero tutte le condizioni previste dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006:

a)       la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b)      è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi (nello specifico AQP sta definendo contrattualmente con una società produttrice di asfalti drenanti l'utilizzo diretto, a fini sperimentali, dei fanghi cellulosici estratti);

c)       la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d)      l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Per tali ragioni, l'attività in progetto non necessiterebbe di autorizzazioni preventive, implicando il riutilizzo diretto (senza trattamenti se non mera estrazione meccanica e disidratazione).

Ciononostante, trattandosi di attività innovativa rispetto alla gestione ordinaria del processo depurativo, si presenta cautelativamente istanza ex art. 208 comma 15 del (D.Lgs. 152/2006, evidenziandone le finalità sperimentali (ex art. 211 del D.Lgs.152/2006), salvo diverse indicazioni operative di codesta Provincia.

Si auspicherebbe in ogni caso una riflessione sull'effettiva natura di tale attività — riutilizzo di sottoprodotto o recupero di rifiuto sul luogo di produzione e ci si permette di suggerire la formulazione al Ministero di un interpello ambientale ex art. 3 septies del clIgs. 152/2006.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, la società Acquedotto Pugliese s.p.a.

CHIEDE

Autorizzazione al recupero di materiali estratti dal processo depurativo (fanghi cellulosici) nell'impianto di depurazione, luogo di produzione, al fine di renderli idonei al riutilizzo diretto nel settore della cantieristica stradale (per la produzione di conglomerato bituminoso drenante) — idoneità che si intende verificare attraverso una fase sperimentale di 6 mesi.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 22 marzo 2023, n. 43130

Oggetto: Articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 15 - interpello in materia ambientale in riferimento alla disciplina applicabile ai residui di produzione.

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la Provincia di Lecce ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:

1)      la corretta classificazione del trattamento, consistente nell’ attività di estrazione dal processo depurativo delle acque reflue urbane di fango cellulosico da destinare per attività di produzione di conglomerato bituminoso, quale attività diretta al “riutilizzo di sottoprodotto” del processo depurativo o, viceversa, attività di “recupero di rifiuto”;

2)      l’eventuale assoggettabilità ad un regime autorizzatorio, ai sensi dell’articolo 208, comma 15 ovvero dell’articolo 211 del d.lgs. 152/2006, dell’attività di trattamento sopra descritta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Testo unico ambientale” e in particolare:

- l’art. 127 della Parte III, Titolo IV, Capo II, che dispone “1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. 2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.”;

- l’art. 184, c. 3, lettera g), che individua tra i rifiuti speciali “... i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue...”;

- l’articolo 184-bis, recante condizioni e criteri della qualifica di sottoprodotto, in particolare il comma 1 prevede quanto segue:

“É un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)   la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b)   è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c)   la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d)   l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.”;

- l’articolo 184-ter recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto;

- gli articoli 208 e 211, della Parte IV, Titolo I, Capo IV “autorizzazioni e iscrizioni”;

- il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”;

- la circolare prot. n. 7619 del 30 maggio 2017 “esplicativa per l’applicazione del DM 13 ottobre 2016 n. 264” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

Come è noto, il sottoprodotto deriva da un processo di produzione e può essere impiegato in cicli produttivi a seguito di una valutazione preventiva da parte del produttore.

Perché un residuo di produzione possa essere considerato e trattato come un sottoprodotto, tutte le condizioni previste dall’articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006 devono sussistere contemporaneamente: se viene a mancare, dall’inizio o anche in un momento successivo, uno solo degli elementi in questione, lo scarto di produzione non potrà essere qualificato sottoprodotto e dovrà essere considerato come rifiuto ed andrà gestito come tale.

Al riguardo, il decreto ministeriale n. 264 del 2016, appositamente emanato dall’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, ha fornito indicazioni relative ad alcuni aspetti - sicurezza del riutilizzo, normale pratica industriale e requisiti di impiego e di qualità ambientale - con le quali il produttore può dimostrare di soddisfare le condizioni generali previste dal citato articolo 184-bis.

La vigente normativa, dunque, non prevede un “elenco” di materiali qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto costituenti “normale pratica industriale”, dovendo comunque essere rimessa la valutazione del rispetto dei criteri indicati dall’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 ad una analisi caso per caso, come anche precisato nell’articolo 1, comma 2 del citato decreto 264/2016, ai sensi del quale «i requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze».

Allo scopo, poi, di fornire alcuni chiarimenti in modo da consentire una uniforme applicazione della vigente normativa è stata pubblicata dal Ministero la circolare prot. 7619 del 30 maggio 2017, nella quale è stato ribadito come la valutazione del rispetto dei criteri indicati sia rimessa ad una analisi caso per caso da parte del produttore.

Dunque, in merito ai requisiti ed alle condizioni che è necessario soddisfare per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti e trattarlo come sottoprodotto è opportuno evidenziare come i medesimi debbano essere valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all’impiego nello stesso processo, o in uno diverso. Resta inteso, peraltro, che la qualifica di sottoprodotto non potrà mai essere acquisita in un tempo successivo alla generazione del residuo, non potendo un materiale inizialmente qualificato come rifiuto poi divenire sottoprodotto. Il possesso dei requisiti deve sussistere, dunque, sin dal momento in cui il residuo viene generato.

Con riferimento al caso rappresentato, dalla sommaria descrizione fornita delle operazioni che si intenderebbe esercitare per l’ottenimento del fango cellulosico in via sperimentale, tramite l’utilizzo di un impianto mobile da installare nell’impianto di trattamento in corrispondenza della fase di sedimentazione primaria delle acque reflue, è bene evidenziare come solo gli impianti che effettuano la disidratazione dei fanghi, generati da impianti di depurazione, non necessitano di autorizzazione ai sensi della parte IV D.lgs. 152/2006.

Ai sensi dell’art. 127 del succitato decreto legislativo, infatti, i fanghi prodotti dalle attività di trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue “sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione”.

Ne consegue che, fin quando non sia concluso il processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione, i fanghi sono regolamentati dalla disciplina di cui alla Parte III del D.lgs. 152/2006. Solo dopo, ove applicabile la disciplina dei rifiuti, anche ai sensi dell’art. 184 gli stessi sono classificati come rifiuti speciali.

Quindi, qualora detti fanghi non possano essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle norme di settore e non siano ancora rifiuti, sarà il produttore a dover stabilire se ai suddetti fanghi possa essere attribuita la qualifica di sottoprodotto a seguito di una valutazione caso per caso nel rispetto della disciplina di cui al citato art. 184-bis.

Da quanto descritto dall’istante parrebbe che venga effettuato un trattamento, a carattere sperimentale, sul fango cellulosico tramite l’utilizzo dell’impianto mobile di estrazione della cellulosa e il successivo trattamento di disidratazione con pressa a vite e lavaggio; detto utilizzo dell’impianto mobile sembrerebbe costituire una modifica del processo di trattamento finalizzata proprio ad ottenere tale tipo di materiali e pertanto ulteriore rispetto alla “normale pratica industriale” (lettera c, comma 1, art. 184-bis dlgs. 152/2006).

Alla luce di quanto sopra, qualora il produttore dovesse classificare tali materiali come rifiuti, escludendo quindi la possibilità di attribuire loro la qualifica di sottoprodotto, si delineerà un’ipotesi di recupero di rifiuti, finalizzato al riutilizzo nella produzione di conglomerato bituminoso, che dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 208 o, nel caso in cui si scelga di autorizzare l’impianto come impianto di ricerca e sperimentazione, dell’art. 211 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto, per il caso specifico, dell’art. 184 ter del medesimo decreto legislativo.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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