Revisione periodica dei veicoli: definita la formazione degli ispettori dei centri di controllo privati

Sicurezza dei trasporti: le indicazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Definiti il profilo e il percorso formativo degli ispettori dei centri di controllo privati per quanto riguarda la revisione periodica dei veicoli. Obiettivo: garantire una maggiore sicurezza della circolazione e dei trasporti. E' quanto emerge dall'accordo 17 aprile 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019.

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Revisione periodica dei veicoli: la formazione

La formazione, attraverso corsi teorico-pratici è attribuita alla Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati  dagli stessi enti locali, in conformità a quanto indicato all'art. 13 e al relativo allegato IV del D.M. Infrastrutture n. 214 del 2017.

Revisione periodica dei veicoli: i titoli di studio

I titoli di studio richiesti per intraprendere la strada di formatore in materia di revisione periodica dei veicoli sono i seguenti: diploma di liceo scientifico; diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico; laurea triennale in ingegneria meccanica; laurea  in  ingegneria  del  vecchio  ordinamento  o  di  laurea magistrale in ingegneria; diplomi quinquennali  di  maturita'  rilasciati  dagli  istituti professionali di Stato del  settore  industria/artigianato  indirizzo manutenzione e assistenza tecnica; diplomi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di tecnico riparatore di veicoli a motore; altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge. Ai candidati non italiani è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Revisione periodica dei veicoli: la competenza

Per quanto riguarda la competenza richiesta, l'accordo stabilisce quanto segue: periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro aventi a oggetto prevalente i  veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso officine di autoriparazione di cui alla legge 5  febbraio  1992, n. 122; centri di controllo; aziende costruttrici di veicoli o loro impianti; università o istituti scolastici superiori.

Di seguito il testo integrale dell'accordo sulla formazione degli ispettori addetti alla revisione periodica dei veicoli, comprensivo dell'allegato con i contenuti dei corsi.

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 17 aprile 2019

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, relativo ai criteri di  formazione  dell'ispettore  dei

centri  di  controllo  privati  autorizzati  all'effettuazione  della

revisione dei veicoli a motore e dei loro  rimorchi.  (Rep.  atti  n.

65/CSR). (19A05020)

(GU n.183 del 6-8-2019)

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nell'odierna seduta del 17 aprile 2019;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il

nuovo Codice della strada e, in particolare, l'art. 80;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,

n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo

Codice della strada» e, in particolare, l'art. 240, comma 1,  lettera

h), il quale prevede che tra i requisiti  personali  e  professionali

del responsabile tecnico dei controlli periodici dei veicoli a motore

e dei loro rimorchi vi sia il superamento di  un  apposito  corso  di

formazione   organizzato   secondo   le   modalita'   stabilite   dal

Dipartimento per i trasporti;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta

del  12  giugno  2003  per  la   definizione   delle   modalita'   di

organizzazione dei corsi di formazione  per  i  responsabili  tecnici

delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

Vista  la  direttiva  2014/45/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici  periodici

dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,  che  abroga  la  direttiva

2009/40/CE,  che  introduce  nuovi  criteri  di  formazione   per   i

responsabili tecnici delle  operazioni  di  revisione  periodica  dei

veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

19  maggio  2017,  n.  214,  che  da'  attuazione  alle  disposizioni

contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all'art.

13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per  i  responsabili

tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

Visto  lo  schema  di  accordo  predisposto  dal  Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare nuovamente  i

criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo  di  cui

all'art. 13 del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti 19 maggio 2017, n. 214, diramato in data 7 dicembre 2018;

Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 18 dicembre

2018, nel  corso  della  quale  le  regioni  hanno  formulato  alcune

richieste emendative e si sono impegnate a trasmettere  un  documento

di  osservazioni  e  proposte  per  la  definizione  del  testo   del

provvedimento;

Vista la nota del coordinamento tecnico  interregionale  competente

in materia del 23 gennaio  2019,  contenente  le  osservazioni  e  le

proposte di modifica dello schema di accordo in  esame,  diramata  in

pari data;

Visti gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 18  febbraio

2019, nel corso del quale il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti ha consegnato il nuovo schema di accordo, che  tiene  conto

delle proposte di modifica formulate dalle regioni con la nota del 23

gennaio 2019 sopra citata;

Visto il documento inviato dal coordinamento tecnico interregionale

competente in materia, diramato in data 27 febbraio 2019,  contenente

ulteriori richieste di modifica allo schema di accordo;

Visto l'ulteriore schema di accordo predisposto dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti che tiene conto  di  quanto  richiesto

dalle regioni, diramato in data 5 marzo 2019;

Visto   il   documento   di   ulteriori    richieste    emendative,

all'accoglimento  delle  quali  le  regioni   condizionano   l'avviso

favorevole alla conclusione dell'accordo, trasmesso dal coordinamento

tecnico interregionale competente in materia e diramato con nota  del

6 marzo 2019;

Visto  lo  schema  di  accordo,  predisposto  dal  Ministero  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  accoglimento  parziale  delle

richieste di modifica e integrazione formulate dalle regioni  con  la

nota sopra indicata, diramato in data 7 marzo 2019;

Visti gli esiti della seduta di questa Conferenza del 7 marzo  2019

nel corso della quale le regioni e il Ministero delle  infrastrutture

hanno rilevato la necessita' di dover approfondire  ulteriormente  il

contenuto dell'accordo sopra indicato;

Visto il nuovo schema di accordo, diramato in data  11  marzo  2019

discusso nella riunione tecnica tenutasi in pari data nel corso della

quale le regioni hanno ribadito le proprie  richieste  emendative  al

testo, in particolare  con  riferimento  all'art.  2,  comma  3,  sui

requisiti  di  accesso  alla  formazione  e  all'art.  9,  comma   2,

sull'attestazione dei requisiti di onorabilita';

Visto  il  successivo  schema  di   accordo,   inviato   ad   esito

dell'incontro sopra citato, dal Ministero delle infrastrutture e  dei

trasporti, e diramato con nota dell'11 marzo 2019;

Considerato che il punto,  iscritto  all'ordine  del  giorno  della

seduta del 12 marzo 2019,  e'  stato  rinviato,  su  richiesta  delle

regioni, per consentire  ulteriori  approfondimenti  sull'emendamento

relativo all'art. 2, comma 3, del provvedimento;

Visto il nuovo testo dell'accordo, trasmesso  dal  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti ad esito della riunione tecnica del 20

marzo 2019 e diramato nella medesima data;

Considerato che il punto,  iscritto  all'ordine  del  giorno  della

seduta del 28 marzo 2019 e' stato rinviato su richiesta del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la  nota  inviata  in  data  1°  aprile  2019  dal  Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, diramata  in  pari

data, nella quale si  rappresenta  che  il  diploma  quinquennale  di

istruzione professionale ed il diploma professionale quadriennale  di

tecnico del settore manutenzione  appaiono  adeguati  al  livello  di

competenze richieste dalla figura professionale in esame e  pertanto,

esprime parere favorevole alla richiesta emendativa formulata in  tal

senso delle regioni;

Visto il nuovo schema  di  accordo,  inviato  dal  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti con nota del 10 aprile 2019 e diramato

in  pari  data,  che   tiene   conto   del   parere   del   Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visti gli esiti  dell'odierna  seduta  nel  corso  della  quale  le

regioni  hanno  espresso   l'avviso   favorevole   alla   conclusione

dell'accordo;

Acquisito quindi,  l'assenso  del  Governo,  dei  presidenti  delle

regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce accordo:

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.

281, sui criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo

autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore  e

dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n.  214,  nei  termini

seguenti:

 

Art. 1

Finalita'

 

1. Il presente accordo ha lo scopo  di  attuare  la  disciplina  di

formazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei

trasporti 19 maggio 2017, n. 214, limitatamente  agli  ispettori  dei

centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di

competenza.

2. Le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti

competenti in materia sono individuate all'art. 3, comma  1,  lettere

o) e  q),  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti di cui al comma 1.

 

Art. 2

Organizzazione dei corsi di formazione

e requisiti di accesso

 

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano erogano  i

corsi di formazione  teorico-pratici  per  ispettori  dei  centri  di

controllo  privati  per  la  revisione  periodica  dei   veicoli   di

competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati  dalle

stesse, in conformita' a quanto indicato all'art. 13  e  al  relativo

allegato IV del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti n. 214 del 2017.

2. Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione di cui all'art. 3, i

soggetti di cui al comma 1 verificano  i  requisiti  minimi  relativi

alla competenza dei candidati ispettori di cui al richiamato allegato

IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.

214 del 2017, che comprendono:

a) titoli di studio;

b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti  i

veicoli stradali.

3. I titoli di studio, di cui al comma 2, lettera a),  identificati

sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria  di  secondo

grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15

marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di

seguito elencati:

a) diploma di liceo scientifico;

b) diplomi quinquennali rilasciati  da  istituti  tecnici,  settore

tecnologico;

c) laurea triennale in ingegneria meccanica;

d) laurea  in  ingegneria  del  vecchio  ordinamento  o  di  laurea

magistrale in ingegneria;

e) diplomi quinquennali  di  maturita'  rilasciati  dagli  istituti

professionali di Stato del  settore  industria/artigianato  indirizzo

manutenzione e assistenza tecnica;

f) diplomi quadriennali di istruzione e formazione professionale di

cui all'accordo in Conferenza Stato-regioni del  27  luglio  2011  di

tecnico riparatore di veicoli a motore;

g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.

4. Ai candidati che non sono cittadini italiani si  applica  l'art.

240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica

16  dicembre  1992,  n.  495,  ed  e'  richiesta  una  certificazione

attestante il possesso della competenza nella lingua italiana  almeno

al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

5. L'esperienza, di cui al comma 2, lettera b), consiste in periodi

di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione  tra  loro,

aventi  ad  oggetto  prevalente  i  veicoli  stradali  ovvero   prove

tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:

a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5  febbraio  1992,

n. 122;

b) centri di controllo;

c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;

d) universita' o istituti scolastici superiori.

6. La durata minima temporale del periodo di  cui  al  comma  5  e'

correlata al titolo di studio e si articola come segue:

a) complessivamente tre anni per i diplomi;

b) complessivamente sei mesi per le lauree.

7. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,

dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per  le  tematiche  di

cui al comma 5, presso cui si e'  svolta  ciascuna  attivita'  ed  e'

dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare  gli

avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.

8. Ai fini dell'accesso al modulo C di cui  all'art.  3,  comma  1,

lettera c), agli ispettori qualificati ai sensi dell'art.  13,  comma

2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.

214 del 2017, non si applicano i commi 3 e 5.

 

Art. 3

Formazione dell'ispettore

 

1. I corsi di formazione teorico-pratica di cui all'art.  2,  comma

1, sono costituiti dai moduli elencati di seguito:

a) modulo A teorico di durata di  centoventi  ore,  come  descritto

nell'allegata tabella «modulo A»;

b) modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore, come

descritto nell'allegata tabella «modulo B»; la parte pratica relativa

ai moduli B1 e B2, da svolgere presso  un  centro  autorizzato  o  in

un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione,  deve  avere

una durata  non  superiore  al  quindici  per  cento  del  monte  ore

complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2;

c) modulo C, teorico-pratico  di  durata  di  cinquanta  ore,  come

descritto  nell'allegata  tabella  «modulo  C»;  la  parte   pratica,

riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2.

2. La formazione a distanza, ovvero in modalita' e-learning, non e'

consentita.

3. Al termine di ciascun modulo, i  soggetti  di  cui  all'art.  2,

comma  1,  rilasciano  al  candidato  un  attestato  di  frequenza  e

profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare  il

venti per cento delle ore previste.

4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art.  2,

comma 3, lettera c) e d), sono esonerati dalla frequenza  del  modulo

A.

5. Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A,  i

candidati accedono alla frequenza del modulo B.

6. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto

del modulo B,  possono  accedere  all'esame  di  abilitazione  per  i

controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici

persone, compreso il conducente, o  con  massa  complessiva  a  pieno

carico fino a 3,5 t.

7. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame  di

abilitazione di cui all'art. 5  relativo  al  solo  modulo  B  e  gli

ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del

Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  n.  214  del  2017,

possono accedere alla frequenza del modulo C.

8. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto

del modulo  C  possono  accedere  all'esame  di  abilitazione  per  i

controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a  pieno  carico

superiore a 3,5 t, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

9. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, assicurano che  il  corpo

docente sia costituito da laureati con diploma di  laurea  pertinente

alla materia  d'insegnamento,  ovvero  da  personale  dipendente  del

Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  abilitato   alla

revisione dei veicoli.

 

Art. 4

Fascicolo del candidato e dell'ispettore

 

1. Il candidato  costituisce  e  aggiorna  il  fascicolo  personale

destinato a contenere:

a) titolo di studio;

b)  dichiarazioni   e   documentazioni   comprovanti   l'esperienza

maturata;

c) attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi di  cui

all'art. 3.

2.  L'ispettore  custodisce  e  aggiorna  il   proprio   fascicolo,

destinato a contenere:

a) le abilitazioni conseguite;

b)  gli  attestati  di  frequenza  con  profitto   dei   corsi   di

aggiornamento di cui all'art. 6.

 

Art. 5

Conclusione del processo di formazione

 

1. Il candidato ispettore, all'esito del percorso formativo di  cui

all'art. 3, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.  47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

in merito alla sussistenza dei requisiti  di  cui  all'art.  240  del

decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,

nonche' domanda di accesso al  relativo  esame  di  abilitazione,  al

competente organismo di supervisione, di cui  all'art.  3,  comma  1,

lettera q), del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti n. 214 del 2017 e, all'uopo, allega alla domanda copia  del

fascicolo personale di cui all'art. 4, comma 1.

2. L'organismo di supervisione,  compiuta  la  propria  istruttoria

formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede  ad  ammettere

il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione.

3. L'esame verte sui contenuti  dei  corsi  di  formazione  di  cui

all'art. 3.

4. Il  candidato  che  ha  superato  l'esame  non  puo'  esercitare

l'attivita' di ispettore di revisione in mancanza della registrazione

di cui all'art. 7.

 

Art. 6

Corsi di aggiornamento della formazione

 

1. I soggetti di cui all'art.  2,  comma  1,  erogano  i  corsi  di

aggiornamento della formazione che  l'ispettore  deve  seguire  nella

vigenza della propria attivita',  al  fine  di  mantenere  il  titolo

abilitativo.

2. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e  durata  minima

di venti ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o

degli  aggiornamenti  intervenuti  nelle  disposizioni  inerenti   le

revisioni, l'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera

o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  n.

214 del 2017, puo' impartire indicazioni specifiche sulla cadenza  di

aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare.

3. L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui  al

modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.

4. Al termine del corso di aggiornamento i soggetti di cui all'art.

2, comma 1, rilasciano all'ispettore  un  attestato  di  frequenza  e

profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare  il

dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano  formale

comunicazione   all'organismo   di   supervisione   competente    per

territorio, di cui all'art. 3, comma 1, lettera q), del  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

 

Art. 7

Registrazione

 

1. L'organismo di supervisione, di cui all'art. 3, comma 1, lettera

q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  n.

214 del  2017,  valutato  positivamente  l'esame  di  merito,  chiede

all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera o),  del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214  del

2017, di provvedere alla registrazione dell'ispettore.

2. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per  i

quali l'ispettore e' abilitato.

3. L'ispettore non puo' operare in assenza  della  registrazione  o

conferma della stessa.

Art. 8

Allegati

MODULO A
       
       
            |===================================|=======|
            |              Materia              |  Ore  |
            |===================================|=======|
            | Modulo A1: TECNOLOGIA DEI VEICOLI |       |
            |            CIRCOLANTI             |       |
            +-----------------------------------+-------+
            |Principi della dinamica, principali|       |
            |   grandezze fisiche e unita' di   |       |
            |  misura in meccanica, sistemi di  |       |
            |  riferimento, forze interessate,  |       |
            |  moti dei corpi sotto sistemi di  |       |
            | forze, lavoro ed energia, misure  |       |
            | meccaniche, cinematica e dinamica |       |
            |ruota terreno, aderenza durante il |       |
            |  moto, tecnologia dei veicoli a   |  54   |
            |   motore, tecnica motoristica,    |       |
            | meccanica del pneumatico, modelli |       |
            |di handling, sistemi di frenatura, |       |
            |di sospensione, di trasmissione del|       |
            |moto, componentistica, dispositivi |       |
            | ed impianti principali, dinamica  |       |
            |dei veicoli terrestri, avviamento e|       |
            |   marcia, frenatura, effetti e    |       |
            |interazioni con pneumatici, freni e|       |
            |           sospensioni.            |       |
            +-----------------------------------+-------+
            |Modulo A2: MATERIALI E PROPULSIONE |       |
            |            DEI VEICOLI            |       |
            +-----------------------------------+-------+
            |Principi di fisica tecnica, motori |       |
            |a combustione interna, costituzione|       |
            |   e funzionamento, tipologie di   |       |
            |propulsori, motori ibridi, curve di|       |
            | potenza e di coppia, rendimenti,  |       |
            | cicli termodinamici, materiali e  |  26   |
            |lavorazione dei materiali relativi |       |
            |  ai veicoli stradali, tecnologia  |       |
            |    meccanica, materiali e loro    |       |
            |  caratteristiche, comportamento   |       |
            |     meccanico dei materiali,      |       |
            |costruzioni di auto e motoveicoli. |       |
            +-----------------------------------+-------+
            |    Modulo A3: CARATTERISTICHE     |       |
            |      ACCESSORIE DEI VEICOLI       |       |
            +-----------------------------------+-------+
            |   Cenni di elettronica, diodi,    |       |
            |      transistor, dispositivi      |       |
            |fotosensibili, circuiti integrati, |       |
            |    integrati digitali, logiche    |       |
            | digitali, numerazione decimale e  |       |
            |     binaria, rappresentazione     |       |
            | esadecimale, digitalizzazione di  |       |
            |    grandezze, memorie fisiche,    |       |
            |   struttura del microcomputer,    |       |
            |   memorizzazione dei dati, dati   |       |
            |    dell'iniezione, parametri,     |       |
            |   mappatura, riprogrammazione.    |  40   |
            |   Impianti elettrici, macchine    |       |
            |  elettriche, misure elettriche.   |       |
            |Componenti elettronici del veicolo:|       |
            |     sistemi di assistenza al      |       |
            |  conducente, serbatoi a carbone   |       |
            |    attivo, controllo pressione    |       |
            |     pneumatici, sistema aria      |       |
            | secondaria, keyless go, struttura |       |
            |airbags, bobina accensione, cruise |       |
            | control adattivo, cambio corsia e |       |
            |  angolo cieco, sensori pioggia e  |       |
            |   crepuscolare, fari adattivi.    |       |
            |         Applicazioni IT.          |       |
            +-----------------------------------+-------+
            |                   Totale ore ...  | 120   |
            +-----------------------------------+-------+


                               MODULO B


          |=======================================|=======|
          |                Materia                |  Ore  |
          |=======================================|=======|
          | Modulo B1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA |       |
          +---------------------------------------+-------+
          | a) Sistemi di frenatura b) Sterzo c)  |       |
          |  Campi visivi d) Installazione delle  |       |
          |   luci, impianto di illuminazione e   |       |
          |componenti elettronici e) Assi, ruote e|       |
          | pneumatici f) Telaio e carrozzeria g) |  74   |
          |   Rumori ed emissioni h) Requisiti    |       |
          |  aggiuntivi per veicoli speciali i)   |       |
          |          Sistemi IT di bordo          |       |
          +---------------------------------------+-------+
          |      Modulo B2: METODI DI PROVA       |       |
          +---------------------------------------+-------+
          |  a) Ispezioni visive sul veicolo b)   |       |
          |Valutazione delle carenze c) Requisiti |       |
          |legali e amministrativi applicabili ai |       |
          |   controlli tecnici del veicolo d)    |       |
          |   Requisiti legali applicabili alle   |  70   |
          |condizioni dei veicoli da omologare e) |       |
          |  Metrologia applicata alla verifica   |       |
          |     periodica e metrologica delle     |       |
          |attrezzature per le prove di revisione |       |
          +---------------------------------------+-------+
          | Il 20% delle ore dovra' essere svolto |       |
          | in affiancamento durante l'esecuzione |       |
          |di controlli tecnici dei veicoli presso|       |
          |        un centro autorizzato.         |       |
          +---------------------------------------+-------+
          |  Modulo B3: PROCEDURE AMMINISTRATIVE  |       |
          +---------------------------------------+-------+
          | a) Sistemi di gestione della qualita' |       |
          |(norme ISO) b) Ambiente e sicurezza nei|       |
          |   centri di revisione c) Centri di    |       |
          | controllo: requisiti amministrativi,  |       |
          | tecnici e di qualita' del servizio d) |  32   |
          |    Centri di controllo: verifiche     |       |
          | ispettive e) Applicazioni IT relative |       |
          |  ai controlli ed all'amministrazione  |       |
          +---------------------------------------+-------+
          |                       Totale ore ...  | 176   |
          +---------------------------------------+-------+


                               MODULO C


              |===============================|=======|
              |            Materia            |  Ore  |
              |===============================|=======|
              |     Modulo C1: TECNOLOGIA     |       |
              |        AUTOMOBILISTICA        |       |
              +-------------------------------+-------+
              | a) Sistemi di frenatura misti |       |
              | b) Sterzo c) Campi visivi d)  |       |
              |   Installazione delle luci,   |       |
              |  impianto di illuminazione e  |       |
              |componenti elettronici e) Assi,|       |
              |ruote e pneumatici f) Telaio e |  20   |
              |   carrozzeria g) Rumori ed    |       |
              |    emissioni h) Requisiti     |       |
              |aggiuntivi per veicoli speciali|       |
              |   e complessi veicolari i)    |       |
              |      Sistemi IT di bordo      |       |
              +-------------------------------+-------+
              |  Modulo C2: METODI DI PROVA   |       |
              +-------------------------------+-------+
              |a) Ispezioni visive sul veicolo|       |
              |b) Valutazione delle carenze c)|       |
              |      Requisiti legali e       |       |
              | amministrativi applicabili ai |       |
              | controlli tecnici del veicolo |  30   |
              |d) Requisiti legali applicabili|       |
              |alle condizioni dei veicoli da |       |
              |    omologare e) Metrologia    |       |
              |    applicata alla verifica    |       |
              | periodica e metrologica delle |       |
              | attrezzature per le prove di  |       |
              |           revisione           |       |
              +-------------------------------+-------+
              |Il 20% delle ore dovra' essere |       |
              |svolto in affiancamento durante|       |
              |   l'esecuzione di controlli   |       |
              | tecnici dei veicoli presso un |       |
              |      centro autorizzato.      |       |
              +-------------------------------+-------+
              |               Totale ore ...  |  50   |
              +-------------------------------+-------+

 

1. Le allegate tabelle «modulo A», «modulo  B»,  «modulo  C»,  sono

parte integrante del presente accordo.

 

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

 

1. La figura del sostituto del  responsabile  tecnico,  di  cui  al

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  30  aprile

2003, opera per effetto della deroga prevista dall'art. 13-bis, comma

1  del  decreto-legge  25  luglio  2018,  n.  91,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018,  n.  108.  Prima  della

cessazione della deroga, con decreto dell'autorita' competente di cui

all'art. 3, comma 1,  lettera  o)  del  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017,  e'  disciplinato  il

regime transitorio.

2. L'aggiornamento  degli  ispettori  transitati  al  registro  per

effetto  dell'art.  13,  comma  2  del  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017,  decorre  secondo  il

calendario fissato con decreto dell'autorita' competente.

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