Rifiuti da esumazione ed estumulazione: un interpello al Mase

Il quesito posto dall'amministrazione comunale di Arezzo

Rifiuti da esumazione ed estumulazione: un interpello al Mase è stato posto dall'amministrazione comunale di Arezzo. In particolare, è stato chiesto se:

  • sia legittimo il trasporto da parte del gestore dei servizi cimiteriali e senza formulario di detti rifiuti dai cimiteri decentrati verso il cimitero centrale nella città di Arezzo dove effettuare raggruppamento e deposito temporaneo su container scarrabili;
  • in caso contrario, se sia possibile predispone all'interno dell'esistente centro di raccolta comunale, un'area dedicata a tali rifiuti che entrerebbero dopo eventuale sanificazione con i Cer 20.03.99 e 20.01.40 e, in tal caso, se possa essere applicato al gestore dei servizi cimiteriali l'art. 193, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006.

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Di seguito il testo integrale dell'interpello e, a seguire, della risposta ministeriale.

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Interpello del Comune di Arezzo 26 maggio 2022, n. 66369

Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 relativo a gestione di rifiuti da esumazione ed estumulazione.

(omissis)

Sul territorio comunale di Arezzo insistono n.53 cimiteri di proprietà comunale, molti dei quali sono asserviti a piccole frazioni spesso site in montagna e raggiungibili attraverso viabilità minore, gestiti dalla società Arezzo Multiservizi srl, costituita in forma "in house providing".

Le dimensioni di questi cimiteri, estremamente ridotte, rendono impossibile individuare "un'area confinata all'interno del cimitero" per depositare temporaneamente i rifiuti da esumazione ed estumulazione ai sensi dell'art. 12 del DPR 254/2003. La difficoltà a programmare le operazioni (per alcuni cimiteri solo alcune unità nell'anno) e la viabilità minore che impedisce l'utilizzo dei mezzi ordinariamente utilizzati dal gestore dei rifiuti, determinano l'impossibilità di garantire a priori la presenza contemporanea del gestore dei rifiuti e degli operatori cimiteriali ed il prelievo dei rifiuti immediatamente dopo l'estrazione e la preparazione al trasporto. Per ovviare a tale difficoltà è necessario individuare un'area centralizzata dove effettuare raggruppamento e deposito temporaneo.

Preliminan-nente appare utile precisare che la società di gestione del servizio cimiteriale, Arezzo Multiservizi srl, è costituita in forma "in house providing", come tale da ritenersi assimilabile all'Ente Comune, che esercita un "controllo analogo" e del quale costituisce un'articolazione (ex multis C.d.S. 3073/18 C.d.S. Ad. Pl. 1/08).

In prima istanza chiedo se sia legittimo il trasporto da parte del gestore dei servizi cimiteriali e senza formulario di detti rifiuti (consistenti in frammenti lignei, tessili, avanzi di indumenti CER 20.03.99 e contenitori in metallo, arredi e corredi in metallo e altre parti metalliche in genere CER 20.01.40) dai cimiteri decentrati verso il cimitero centrale nella città di Arezzo dove effettuare raggruppamento e deposito temporaneo su container scarrabili, e se quest'ultima modalità di deposito temporaneo nel Cimitero Comunale sia corretta, anche in relazione al conferimento di rifiuti provenienti da altri siti Comunali decentrati, sempre gestiti da Arezzo Multiservizi srl.

Qualora ciò non fosse ammesso, chiedo se sia possibile predispone all'interno dell'esistente centro di raccolta comunale, istituito ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, un'area dedicata a tali rifiuti che entrerebbero dopo eventuale sanificazione con i cer 20.03.99 e 20.01.40, entrambi inclusi nell'elenco di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008.

In tale ipotesi chiedo se possa essere applicato al gestore dei servizi cimiteriali l'art. 193 comma 7 del D.Lgs. 152/06 "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; [...]", assimilando il gestore al produttore in quanto unico soggetto titolato ad operare in nome e per conto del comune nella gestione dei cimiteri.

***

Riscontro del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 2 dicembre 2022, n. 151820

Oggetto: riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla gestione di rifiuti da esumazione e estumulazione. 

 

QUESITO 

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/06 è stato richiesto un chiarimento in merito ai rifiuti da esumazione e estumulazione ed in particolare:

- la legittimità ad effettuare il trasporto non accompagnato dal formulario di identificazione da parte del gestore dei servizi cimiteriali dei rifiuti provenienti dai cimiteri comunali periferici verso il cimitero centrale, dove è individuata un’area confinata per il deposito, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del DPR 254/2003, nonché se tale modalità di deposito temporaneo presso il cimitero centrale sia corretta;

-  alla possibilità, in subordine, di poter predisporre all’interno del centro comunale di raccolta realizzato in conformità al DM 8 aprile 2008, un’apposita area dedicata.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

  • DPR n. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitaria norma dell'articolo24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” che dispone:

- all’art. 4, comma 1: “Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da  esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.”

- all’art. 12, comma2 “I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”;

- all’art. 12, comma 3 “I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.”;

- all’art. 12, comma 4 “I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.”

  • DM 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, e successive modifiche.

 

  • D.lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116; in particolare:

-  il comma 1, lettera bb) dell’art. 183, definisce “deposito temporaneo prima della raccolta”: “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis”;

-  l’art. 185-bisdisciplina le modalità di deposito temporaneo prima della raccolta;

- l’art.193, disciplina il trasporto dei rifiuti, in particolare il comma 1 dispone che “Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR)(...)” e il comma 7 recita “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ((...)) ai centri di raccolta di cui all'articolo183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico, (...)”

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Partendo dal presupposto che la gestione dei rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumulazione, rientranti nell’ambito dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è disciplinata dall’articola 12, del DPR n. 254/2003, quale normativa speciale rispetto al D.Lgs. 152/2006, si rappresentano le seguenti considerazioni. L’articolo 12, comma 3, del summenzionato DPR, consente il deposito, all’interno di una circoscritta area cimiteriale, dei rifiuti in questione, nelle modalità e condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, per garantire il raggruppamento ai fini del loro successivo trasporto, per essere avviati agli impianti di recupero o di smaltimento per i rifiuti urbani.

La ratio della disposizione è quella di consentire un deposito temporaneo di detti rifiuti in un’area circoscritta del cimitero per razionalizzarne le operazioni di raccolta e trasporto, tenendo conto non solo degli aspetti di tutela ambientale ma anche il rispetto di determinati standards igienico-sanitari, necessari

per garantire la protezione della salute pubblica. In particolare, l’articolo 4, comma 1, in merito alle attività deposito temporaneo rinvia espressamente all’applicazione delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti di cui al Dlgs. 22/97, poi confluito all’interno del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Detta modalità di raggruppamento costituisce, quindi, un deposito temporaneo prima della raccolta, ai sensi dell’art. 185-bis del D.lgs. 152/2006, da effettuarsi “nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti” (comma 1, lettera a), ovverosia nell’ambito del sito produttivo inteso quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. La disposizione in parola, poi, prevede determinate condizioni e limiti da rispettare affinché possa essere messo in atto il deposito temporaneo ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento.

Ora, il luogo di produzione di detti rifiuti è chiaramente l’area cimiteriale presso la quale vengono svolte le attività cimiteriali di esumazione ed estumulazione e pertanto non si ravvisano possibili regimi derogatori alla disciplina applicabile.
In merito al trasporto dei rifiuti da esumazione ed estumulazione si rappresenta che lo stesso, trattandosi di rifiuti urbani, possa essere effettuato solo dal gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, iscritti all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 1, sottocategoria D4 e senza che lo stesso venga accompagnato dal FIR, ai sensi dell’articolo 193, comma 7, del D. lgs. 152/2006.

Tuttavia, qualora il gestore del servizio cimiteriale abbia ricevuto apposito affidamento dello specifico servizio da parte del comune, lo stesso può svolgere il trasporto in argomento purché iscritto all’Albo Gestori Ambientali nella categoria sopra specificata.
Con riferimento, invece, alla possibilità di conferire i rifiuti da esumazione ed estumulazione contrassegnati con codice EER 20.01.40 e 20.03.99 presso i centri comunali di raccolta realizzati in conformità al DM 8 aprile 2008 e s.m.i., si rileva che nell’elenco riportato al punto 4.2, punto 31, dell’allegato 1, in corrispondenza dei rifiuti identificati con i codici EER 20.03.99 e 20.01.40 non sono annoverati rifiuti da esumazione ed estumulazione ma soltanto rispettivamente ‘cartucce toner esaurite’ e “rifiuti metallici”, ed è pertanto esclusa la possibilità di conferire tale specifica tipologia di rifiuti.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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