Rifiuti da generatori di corrente, fissi o scarrabili: quali codici Eer? A questa domanda, presentata dalla Regione Campania sotto forma di interpello ambientale, ha risposto il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
In particolare, è stato chiesto un parere tecnico riguardo al fatto che i generatori di corrente possano essere classificati veicoli con caratteristiche atipiche ai sensi dell’art. 47 comma 1), lettera n), decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) ed essere ritirati in entrata agli impianti di trattamento e ai centri di raccolta con il codice Eer 160104*.
Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.
Interpello ambientale della Regione Campania 30 ottobre 2025, n. 202994
Oggetto: Richiesta di parere tecnico ai sensi dell’art. 272, comma 3-septies del D.Lgs. 152/2006 – Problematiche relative alla corretta attribuzione del codice EER da attribuire da parte degli impianti di autodemolizione per il ritiro di generatori di corrente, fissi o scarrabili.
La scrivente Regione Campania – Direzione Generale 216.00.00, in qualità di autorità competente in materia di rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per la costruzione ed esercizio degli “impianti di trattamento" e i “centri di raccolta", di cui rispettivamente alle lettere o) e p) dell’art. 3 comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, intende sottoporre alla Vostra attenzione la seguente questione tecnica, emersa in diverse conferenze di servizio, riguardante la possibilità per detti impianti di procedere al ritiro di generatori di corrente, fissi o scarrabili, ed il corretto codice EER da attribuire agli stessi.
Al riguardo, a parere di chi scrive, i generatori di corrente di che trattasi, fissi o scarrabili, potrebbero essere classificati veicoli con caratteristiche atipiche ai sensi dell’art. 47 comma 1) lett. n) del Codice della Strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed essere ritirati in entrata a detti impianti di trattamento e centri di raccolta con il codice EER 160104*.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 febbraio 2026, n. 30800
Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D. Lgs. n. 152/2006 inerente alla corretta attribuzione del codice EER da attribuire da parte degli impianti di autodemolizione per il ritiro di generatori di corrente, fissi o scarrabili
Quesito
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. n. 152/2006, la Regione Campania – Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione, quale autorità competente in tema di rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n.152 del 2006 per la costruzione e l’esercizio degli “impianti di trattamento” e dei “centri di raccolta” di cui, rispettivamente, alle lettere o) e p) dell’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2003, chiede, se detti impianti possano procedere al ritiro dei generatori di corrente fissi o scarrabili, e quale sia il corretto codice EER da attribuire a detti rifiuti.
Riferimenti normativi
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
- Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti SNPA di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con integrazioni del decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica n. 47/2021.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 210186 del 10 novembre 2025 e acquisito con nota prot. n. 8244 del 16 gennaio 2026, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Per poter procedere alla corretta classificazione dei rifiuti costituiti da generatori di corrente, si rende necessario distinguere le diverse tipologie di generatore, ovvero se si tratti di un generatore fisso o scarrabile.
Per i generatori fissi, inoltre, occorre ulteriormente distinguere se gli stessi siano installati in un determinato luogo per tutto il loro ciclo di vita o se siano installati su veicoli in modo da costituirne parte integrante. Nel primo caso, i generatori conformi alle caratteristiche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 49 del 2014, vale a dire “che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua” si configurano come apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), mentre i generatori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), dello stesso d.lgs. n. 49 del 2014, vale a dire “un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo” potrebbero configurarsi come “utensili industriali fissi di grandi dimensioni”. Tali prodotti, giunti a fine vita, ovvero quando sia soddisfatta la definizione di “rifiuto” ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 152 del 2006, sono disciplinati in maniera differente: nel caso di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si applica il citato d.lgs. n. 49 del 2014, mentre nel caso di rifiuti da utensili industriali fissi di grandi dimensioni, si applica la disciplina generale prevista dalla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto gli stessi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 49 del 2014 sono esclusi dell’ambito di applicazione della disciplina sui RAEE.
Nel secondo caso, invece, ovvero il caso di generatori che costituiscono parte integrante di un veicolo, gli stessi una volta giunti a fine vita, sono esclusi dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 49 del 2014, ai sensi dell’art 3, comma 1, lettera b) del medesimo d.lgs. n. 49 del 2014, in quanto considerati “apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura” e rientrano nel campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei veicoli fuori uso e vanno identificati con il codice dell’Elenco europeo dei rifiuti “16.01.04*”.
Il vigente quadro normativo di riferimento per la gestione dei veicoli fuori uso è delineato dal d.lgs. n. 209 del 2003 (attuativo della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso) e dall’art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del citato d.lgs. n. 209 del 2003, afferiscono alle disposizioni del medesimo decreto, i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, e quelli a motore a tre ruote, come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, i quali, per essere sottoposti alle attività di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera f), dello stesso d.lgs. 209/03, possono essere ritirati dagli impianti di trattamento e dai centri di raccolta, di cui, rispettivamente, alle lettere o) e p) dell’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209, 213 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006.
I veicoli fuori uso non rientranti nel regime del d.lgs. n. 209 del 2003 sono, invece, sottoposti alla disciplina del d.lgs. n. 152 del 2006 e in particolare dell’art. 231, il cui comma 1, in conformità alle prescrizioni tecniche del d.lgs. n. 209 del 2003, dispone che possono essere consegnati per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione solamente ai centri raccolta autorizzati ex articoli 208 e 209 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Ne consegue che, indipendentemente dalla disciplina applicabile, d.lgs. 209 del 2003 o articolo 231 del d.lgs. 152 del 2006, il codice EER da attribuire a tali generatori risulta essere il 16.01.04* e le conseguenti operazioni devono essere effettuate in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 152/2006.
Per quanto attiene poi, alla tipologia di generatori scarrabili si delineano ulteriori due fattispecie: la prima, relativa alla tipologia rientrante nel campo di applicazione della normativa RAEE se conforme alla definizione di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 49 del 2014 e, in quanto tale, classificabile come “rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche”; la seconda, nel caso in cui i generatori scarrabili non rientrano nelle fattispecie individuate dal d.lgs. 49 del 2014, e ai quali si applica il regime generale sui rifiuti previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006.
Ai fini dell’attribuzione del codice identificativo del rifiuto a quest’ultima fattispecie, occorre fare ricorso alla procedura individuata dalla decisione 2000/532/CE, che prevede l’identificazione di un rifiuto nell'elenco sulla base dell’attività generatrice, per alcune tipologie di rifiuti, e della funzione che rivestiva il prodotto d’origine, per altre tipologie. L’approccio metodologico previsto dalla decisione 2000/532/CE è ripreso sia dalla Comunicazione della Commissione Europea, contenente gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01), sia dalle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti SNPA di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con integrazioni dal decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47/2021.
Pertanto, pur non prevedendo l’Elenco europeo dei rifiuti un codice specifico per i generatori di corrente non rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. 49 del 2014, si ritiene che il codice da assegnare sia da ricercare nel sub capitolo 16.02 dell’Elenco europeo dei “rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase d i evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.





