Rifiuti prodotti dalle navi: si può applicare il modello unico di raccolta e trasporto?

Rifiuti prodotti dalle navi
Il tema oggetto di un interpello ambientale posto al Mase dall'associazione "Amici della Terra"

Rifiuti prodotti dalle navi: si può applicare il modello unico di raccolta e trasporto previsto per la manutenzione delle reti fognarie? La domanda è stata posta, sotto forma di interpello ambientale al Mase, dall'associazione Amici della terra Onlus, con particolare riferimento:

  •  alla corretta applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 197/2021, con riferimento alle disposizioni previste dall’articolo 230, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 e alla deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali 21 dicembre 2021, n. 14;
  • alla continuità operativa degli impianti portuali in ottemperanza delle disposizioni previste all’art.7, D.Lgs. n. 197/2021.

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Di seguito i testi dell'interpello dell'associazione e del successivo parere del Mase.

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Interpello ambientale dell'associazione "Amici della terra" 9 marzo 2023, n. 35357

Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 (DL 77/2021, convertito con legge 108/2021). Ex art. 230 comma 5 del D.lgs 152/2006 e deliberazione n.14 del 21 dicembre 2022 Albo Nazionale Gestori Ambientali - applicazione Modello Unico di raccolta e trasporto di rifiuti da manutenzione reti fognarie per rifiuti prodotti dalle navi ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c) del D.lgs 197/2021.

Il presente interpello è formulato per ricevere chiarimenti in merito alla corretta ed uniforme interpretazione a livello nazionale delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 197 relativo agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi ed in particolare, alla corretta applicazione dell’art. 2 comma 1 lettera c) del menzionato decreto legislativo in relazione alle nuove disposizioni previste all’art. 230 comma 5 del D.lgs 152/2006 e alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con particolare riferimento all’eventuale applicazione del Modello Unico di raccolta trasporto di rifiuti da manutenzione reti fognarie anche alle acque reflue prodotte dalle navi in luogo del tradizionale formulario di trasporto previsto all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/06.

Premesso che:

-  l’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) con deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 ha introdotto il modello unico per la raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia come previsto dall’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006, così come modificato dall’articolo 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108;
-  l’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) con deliberazione n. 4 del 21 aprile 2022 ha posticipato al 1° luglio 2022 il termine (già fissato al 30 aprile dalla Deliberazione 14/2021) di entrata in vigore del Modello unico che sostituisce il Formulario di trasporto ex art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per il trasporto dei rifiuti dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia fino al deposito temporaneo ex art. 183 c. 1 lett. bb) del D. Lgs. n. 152/06 oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento;
-  la deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 con cui l’Albo Gestori Ambientali ha adottato il modello unico per la raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie ottempera a quanto previsto dalla modifica dell’art. 230 c. 5 del D.Lgs. n. 152/06 introdotta dall’art. 35 lett. e-bis) della legge n. 108/2021;
-  in considerazione del fatto che la classificazione ed il relativo codice EER delle acque reflue delle navi è lo stesso di quello attribuito alle acque reflue derivanti dalla manutenzione delle reti fognarie, si pone il dubbio che il modello unico per la raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie possa riguardare anche il raggruppamento ed il trasporto delle acque reflue delle navi (sewage);
-  il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 197 recante “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE” che disciplina le procedure relative alla gestione, trasporto, e avvio a recupero e/o smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti prodotti dalle navi ed individuati ai sensi dei relativi allegati della Marpol 73/78, tra cui anche le acque reflue (Annesso IV Marpol 73/78) e costituisce lex specialis in materia;
-  in applicazione delle citate specifiche normative il concessionario del servizio e dell’impianto portuale deve rilasciare al comandante della nave che ha conferito i rifiuti, la ricevuta di conferimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 197/2021 e in conformità all’allegato 3 del suddetto decreto;
-  detta ricevuta accompagna il trasferimento se necessario anche con un natante - dei rifiuti dal luogo in cui viene effettuata l’attività di prelievo, ovvero la nave o navi in sosta in un porto, fino all’impianto del gestore portuale e segue quindi tutte le movimentazioni dei rifiuti all’interno di un unico luogo ovvero dell’area demaniale marittima, garantendo la piena tracciabilità delle stesse;
-  successivamente al prelievo presso la nave, il concessionario gestore dei rifiuti portuali potrà avviare i rifiuti raccolti o direttamente all’impianto di recupero e/o smaltimento oppure provvedere al loro stoccaggio, laddove previsto, nel proprio impianto o in regime di deposito preliminare e/o in regime di deposito temporaneo ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.lgs 197/2021;
-  in entrambe le ipotesi (di avvio diretto a smaltimento/recupero o successivamente all’attività di deposito preliminare e/o temporaneo) il gestore dell’impianto portuale (all’uscita dei rifiuti dall’area portuale) redige sempre il Formulario di trasporto di cui all’art. 193 del D. Lgs 152/2006 relativo ai quantitativi avviati a recupero/smaltimento;
-  il gestore dell’impianto portuale è iscritto all’Albo gestori ambientali, quando svolge anche l’attività di trasportatore;
-  vista la specificità del servizio in questione, considerato che il D.lgs 197/2021, costituisce lex specialis in materia e considerato che l’espletamento del servizio de quo viene effettuato in luogo unico e circoscritto (demaniale e controllato) in cui, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 197/2021 viene garantita la piena tracciabilità dei rifiuti che la normativa intende sia assicurata e che il concessionario del servizio effettua la sola raccolta delle acque di scarico provenienti dalle navi e non effettua quindi alcuna attività di pulizia e manutenzione degli impianti fognari di bordo;
-  considerato quindi che l’applicazione del modello unico previsto dalla deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 14/21 anche allo scarico delle acque reflue dalle navi costituirebbe una duplicazione di adempimenti ingiustificata ed in contrasto con i principi e gli obiettivi di semplificazione amministrativa in quanto la normativa di settore contenuta nel D.Lgs. n. 197/21 garantisce già la piena tracciabilità dei rifiuti all’interno dell’area portuale;

Interpello

si chiede relativamente alla gestione delle acque reflue delle navi in ambito portuale, se, alla luce delle sopra esposte specificità delle condizioni operative e normative delle zone portuali, i gestori/concessionari degli impianti portuali, individuati ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera f) e art. 4 comma 7 del D.lgs 197/2021, per assicurare la tracciabilità dei rifiuti, possano continuare ad operare in ottemperanza alla normativa dettata dal D.Lgs. n. 197/2021 ed in particolare all’art. 7 che rinvia all’applicazione della Direttiva UE n.883/2019 e Convenzione Marpol 73/78 per la tracciabilità dei rifiuti.

Resta fermo che il trasporto delle acque reflue delle navi nel momento in cui tali rifiuti lasciano l’area portuale per essere conferiti a recupero/smaltimento continuerà ad avvenire in ottemperanza alla normativa dettata dall’art. 193 del D.lgs 152/2006.

***

Parere del ministero dell'Ambiente 8 agosto 2023, n. 128454

Oggetto: Riscontro interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito all’applicazione del modello unico di raccolta e trasporto dei rifiuti da manutenzione reti fognarie per i rifiuti prodotti dalle navi ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera c) del D.lgs. 197/2021
QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3 – septies del Dlgs 3 aprile 2006, n.152, l’Associazione Amici della Terra onlus ha richiesto chiarimenti in ordine a:

-  corretta applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.lgs. 197/2021 relativo agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, con riferimento alle disposizioni previste dall’articolo 230, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e alla Deliberazione n. 14 del 21.12.2021 dell’Albo nazionale gestori ambientali, circa l’applicazione del modello unico di raccolta e trasporto dei rifiuti da manutenzione delle reti fognarie di cui al già citato art. 230, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
-  continuità operativa degli impianti portuali in ottemperanza delle disposizioni previste all’art.7 del citato D.lgs. n. 197 del 2021 relativo al conferimento dei rifiuti delle navi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.197, e in particolare:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera c) relativamente alla definizione “Rifiuti delle navi: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché' i rifiuti accidentalmente pescati”;
b) l’articolo 2, comma 1, lettera f) relativamente alla definizione di “Impianto portuale di raccolta o impianti portuali di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi”;
c) l’articolo 6, comma 1, recante disposizioni per la “Notifica anticipata dei rifiuti”;
d) l’articolo 7, comma 1, in cui è disposto che “Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.”
e) l’articolo 7, comma 2, in cui è disposto che “Al momento del conferimento il gestore dell’impianto portuale di raccolta o l’Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e preciso il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui all’allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai piccoli porti senza personale o che sono ubicati in località remote, a condizione che il nome e l’ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.”
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e in particolare:
a) l’articolo 193 in cui è definito il quadro normativo per il trasporto dei rifiuti mediante l’utilizzo del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);
b) l’articolo 230, comma 5, in cui è riportato che “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298”.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Preliminarmente occorre evidenziare che il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197, norma di recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, in ottemperanza alle previsioni contenute nella stessa direttiva, ha la finalità di proteggere l’ambiente marino dall’inquinamento derivante dai rifiuti navali e, allo stesso di tempo, di garantire la piena tracciabilità dei rifiuti tramite l’aggiornamento degli adempimenti in materia di registrazione del flusso dei rifiuti, attraverso l’obbligo di notifica anticipata dei rifiuti e l’introduzione del modulo di ricevuta di conferimento dei rifiuti, che deve essere compilato dal gestore dell’impianto di raccolta e fornito al comandante della nave.

In relazione al quadro normativo sopraesposto e, con particolare riferimento alle procedure di conferimento dei rifiuti indicate nel citato D.lgs. n. 197/2021, si rileva che:

-  ai sensi dell’art. 6, comma 1, mediante la procedura di notifica anticipata dei rifiuti eseguita da parte dell'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, vengono trasmesse tutte le informazioni inerenti al tipo e alla quantità di rifiuti prodotti dalla nave da conferire all’impianto portuale di raccolta;

-  ai sensi dell’art. 7 comma 1, il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL;

- ai sensi dell’art. 7, comma 2, al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l’Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti compilano il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» e forniscono la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave.

Le citate procedure sono tese a disciplinare in modo chiaro la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e le modalità di conferimento agli impianti portuali di raccolta, oltre che a garantire la completa tracciabilità degli stessi dal luogo di produzione al luogo di conferimento nell’ambito delle zone portuali.

Gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e il gestore dell’impianto portuale di raccolta può provvedere allo stoccaggio dei rifiuti delle navi nel proprio impianto o avviare i rifiuti raccolti direttamente all’impianto di recupero/smaltimento fuori dall’area portuale.

L’attività di trasporto del rifiuto fuori dall’area portuale è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto (FIR) di cui all’articolo 193 del D.lgs. 152/2006.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si osserva che l’attività oggetto dell’interpello si riferisce alla raccolta delle acque di scarico provenienti dalle navi effettuata nell’ambito dell’area portuale, da parte del soggetto gestore dell’impianto portuale di raccolta.

Trattasi quindi di attività diversa da quella disciplinata ai sensi dell’articolo 230, comma 5 del Dlgs 152/2006, avente ad oggetto l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. Per il conferimento dei rifiuti delle navi, ivi incluse le acque di scarico, non è ravvisabile l’applicazione del modello di cui al citato articolo 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e alla deliberazione n.14 del 21 dicembre 2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per il trasporto di tale tipologia di rifiuti si applica, pertanto, il formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.lgs. 152/2006.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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