Dettate le condizioni per il trasporto di persone e i documenti di circolazione dei veicoli. Nell'allegato tecnico le caratteristiche costruttive specifiche.
Pubblicata la normativa tecnica relativa agli autoveicoli e ai rimorchi utilizzati come laboratori mobili o con apparecchiature mobili per i rilevamenti ambientali.
Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2017 (in Gazzetta ufficiale del 28 giugno 2017, n. 149) inquadra questo tipo di veicoli negli articoli 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, dettando anche le condizioni per il trasporto di persone e i documenti di circolazione. Nell'allegato tecnico sono declinate le caratteristiche costruttive specifiche.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2017
Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e
rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature
mobili di rilevamento. (17A04287)
in Gazzetta ufficiale del 28 giugno 2017, n. 149
IL DIRETTORE GENERALE
per la Motorizzazione
Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, cosi' come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;
Visto l'art. 54, comma 1, lettere d) e g) e l'art. 56, comma 2,
lettera d) del nuovo codice della strada che definiscono
rispettivamente le condizioni per il trasporto di persone sugli
autocarri, le categorie degli autoveicoli e dei rimorchi ad uso
speciale, nonche' l'art. 203, comma 2, lettera hh) e l'art. 204,
comma 2, lettera r) del regolamento di esecuzione dello stesso
codice;
Visto l'art. 82, comma 1 del nuovo codice della strada concernete
la definizione della destinazione dei veicoli;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla
circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale
laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento, in
armonia con le nuove disposizioni recate in materia dalle pertinenti
direttive comunitarie ed in particolare dalla direttiva quadro
2007/46/CE;
Decreta:
Art. 1
Classificazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale
laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento.
Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso laboratorio mobile o con
apparecchiature mobili di rilevamento rientrano nelle categorie dei
veicoli definite all'art. 54, comma 1, lettera g) ed all'art. 56,
comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, quali veicoli per
uso speciale caratterizzati da particolari attrezzature funzionali
con la destinazione del veicolo.
Art. 2
Rispondenza a norme generali
Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o
con apparecchiature mobili di rilevamento, in relazione alla loro
morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme
applicabili, alla data di presentazione delle richieste di
omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N ed O,
di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.
Art. 3
Trasporto persone
Sugli autoveicoli uso speciale laboratorio mobile o con
apparecchiature mobili di rilevamento e' ammesso, nei limiti dei
posti disponibili, esclusivamente il trasporto di persone addette
all'uso del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento che
allestiscono l'autoveicolo stesso. E' escluso il trasporto di persone
nel vano laboratorio.
Art. 4
Caratteristiche costruttive specifiche
Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o
con apparecchiature mobili di rilevamento debbono, inoltre,
rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al
presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
Art. 5
Documenti di circolazione
1. La carta di circolazione dei veicoli ad uso speciale laboratorio
mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento riporta
l'indicazione della specifica destinazione.
2. La carta di circolazione degli autoveicoli ad uso speciale
laboratorio, in aggiunta a quando specificato al precedente comma,
deve riportare la seguente annotazione: «e' ammesso solo ed
esclusivamente il trasporto di persone addette all'uso del
laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento».
ALLEGATO TECNICO
1. Caratteristiche generali.
1.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati al massimo di quattro
posti, compreso il conducente, posizionati su una o massimo due file
di sedili, alle seguenti condizioni:
1.1.1 non e' ammesso il trasporto di persone nell'ambiente
destinato a laboratorio;
1.1.2 detto N il numero dei passeggeri (escluso il conducente),
deve essere rispettata la relazione N*68<(P-N*68) dove P = differenza
tra massa complessiva indicata sulla carta di circolazione e tara del
veicolo al netto delle attrezzature del laboratorio mobile.
1.2 L'ambiente destinato alla parte di laboratorio deve essere
separato dalla cabina mediante idonea pannellatura chiusa. Il
dispositivo di separazione deve essere progettato in conformita' alle
disposizioni delle sezioni 3 e 4 della norma ISO 27956:2009 «Road
vehicles - Securing of cargo in delivery vans - Requirements and Test
methods» e comprovati da una dichiarazione di conformita' fornita dal
costruttore finale del veicolo.
1.3 L'altezza dell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle
apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a 1300 mm.
Tuttavia se il laboratorio prevede una postazione di lavoro con
operatore interno debbono essere soddisfatti i seguenti requisiti
aggiuntivi:
1.3.1 l'altezza dell'ambiente destinata a laboratorio mobile o
alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a 1800
mm;
1.3.2 l'ambiente deve avere una finestra con superficie non
inferiore a 0,40 m² e deve essere garantita una adeguata ventilazione
del vano laboratorio in particolare qualora ne sia previsto
l'utilizzo a porte chiuse.
1.4. l veicoli debbono inoltre essere dotati:
di almeno una porta avente larghezza minima di 500 mm e
posizionata sulla fiancata destra o sulla parte posteriore (con
l'esclusione delle porte di accesso alla cabina, per autoveicoli);
di attrezzature ed arredi permanentemente installati
nell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle apparecchiature
di rilevamento, funzionali con la destinazione del veicolo.
2. Accessori.
2.1. L'impianto elettrico, asservito alle apparecchiature
posizionate nell'ambiente destinato a laboratorio o alle attrezzature
di rilevamento, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve
essere certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo
n. 81/2008.
2.2 Se all'interno del laboratorio sono installate batterie,
bombole di gas o altre serbatoi contenenti sostanze potenzialmente
nocive deve essere realizzata apposita ventilazione verso l'esterno e
deve essere assicurata la tenuta stagna verso l'abitacolo.
2.3. I materiali di rivestimento presenti nell'ambiente destinati
a laboratorio o alle attrezzature di rilevamento debbono essere
ignifughi o autoestinguenti e devono essere certificati da apposita
dichiarazione rilasciata dall'allestitore con riferimento a specifica
norma che preveda velocita' di combustione dei materiali inferiore a
100 mm/minuto.
2.4. I veicoli debbono essere muniti di estintore di capacita' e
caratteristiche adeguate al tipo di allestimento del laboratorio e
deve essere collocato in zona facilmente visibile ed accessibile dai
soccorritori.


