Risparmio nemico della sicurezza

Dalla recente pronuncia della sezione IV della Cassazione penale (la n. 26293 del 12 giugno 2024), è possibile trarre un importante principio di diritto: un’organizzazione societaria che privilegia l’interesse a non rallentare le lavorazioni e a evitare l’impiego di maestranze esterne specializzate, con conseguente risparmio dei relativi costi e tempi di produzione, finisce per esporre l’ente a responsabilità e alla condanna alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, dall’art. 25-septies, comma 3 del D.Lgs. n. 231/2001, anche in relazione agli infortuni sul lavoro.

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