Sanzioni per abbandono di rifiuti: chi incassa i proventi?

Sanzioni per abbandono di rifiuti: chi incassa i proventi?
Sul tema un interpello ambientale della Città metropolitana di Bologna

Sanzioni per abbandono di rifiuti: chi incassa i proventi? Questa la domanda che la Città metropolitana di Bologna ha posto - sotto forma di interpello ambientale - al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Sanzioni per abbandono di rifiuti: chi incassa i proventi?

Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.

Sanzioni per abbandono di rifiuti: chi incassa i proventi?

Interpello ambientale della Città metropolitana di Bologna 8 gennaio 2026, n. 2048

Oggetto: Interpello – Richiesta di chiarimenti in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni di cui all’art. 255, comma 1.2, D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.L. 3 settembre 2025, n. 116 (“Terra dei fuochi”).

 

Spett.le Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con riferimento alle modifiche introdotte dal D.L. 3 settembre 2025, n. 116 (“Terra dei fuochi”) al D.Lgs. 152/2006, e in particolare al nuovo testo dell’art. 255, si sottopone alla cortese attenzione di codesto Ministero una richiesta di chiarimento circa la corretta destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative previste dal comma 1.2 del medesimo articolo, di seguito riportato:
«Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

In merito all’individuazione dell’ente destinatario dei relativi proventi, si riscontrano attualmente due principali interpretazioni:

1. Prima interpretazione: poiché la violazione concerne disposizioni di natura locale, i proventi sarebbero da attribuire all’ente titolare del regolamento violato, e dunque, nella generalità dei casi, ai Comuni.

2. Seconda interpretazione: considerato che il comma 1-ter dell’articolo 255 attribuisce espressamente al Sindaco la competenza all’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 1-bis, mentre tale specificazione non è prevista per il comma 1.2, nonché alla luce dell’art. 262 del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce che «all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione», i proventi delle sanzioni di cui al comma 1.2 dovrebbero essere destinati alle Province.

Alla luce delle predette considerazioni, si richiede cortesemente un chiarimento ufficiale in ordine alla corretta interpretazione normativa e, in particolare, all’individuazione dell’ente legittimato a percepire i proventi delle sanzioni amministrative previste dall’art. 255, comma 1.2.

Clicca qui per altri pareri del Mase

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 30 marzo 2026, n. 69604

Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D. Lgs. n. 152 del 2006 inerente alla destinazione dei proventi delle sanzioni di cui all'art. 255, comma 1.2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto-legge 3 settembre 2025, n. 116.
Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Città metropolitana di Bologna, in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 255, comma 1.2, del medesimo decreto legislativo, ha richiesto chiarimenti circa l'ente legittimato a percepire i proventi delle stesse.

Riferimenti normativi
  • Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
  • Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2).
Considerazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell'istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.

Con l'emanazione del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, sono state apportate alcune modifiche di rilievo alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, con l'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono state riformate le fattispecie sanzionatorie relative alle condotte di abbandono di rifiuti non pericolosi, di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e di abbandono di rifiuti pericolosi.

In particolare, per quanto di interesse ai fini dell'interpello in esame, si evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lett. b), punto 2), del citato decreto-legge, ha integrato l'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il comma 1.2, il quale prevede che "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Tale disposizione, pertanto, descrive una condotta specifica rispetto alla fattispecie più ampia e generale di abbandono di cui al comma 1 del citato articolo 255, circoscritta all'abbandono o al deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori dedicati alla raccolta organizzata nell'ambito del servizio di igiene urbana di competenza dell'Ente locale, effettuati in violazione delle disposizioni comunali recanti le corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani.

Per l'individuazione dell'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per la destinazione dei proventi delle stesse, occorre in primo luogo far riferimento alla disciplina generale contenuta nella medesima Parte Quarta e, in particolare, all'articolo 262 che, nel far salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, prevede che "all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione (..)" mentre il successivo articolo 262 prevede che "i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale (..)".

Orbene, occorre osservare che rispetto all'impostazione generale sopra riportata, laddove il Legislatore ha voluto individuare una differente Autorità deputata all'irrogazione di particolari fattispecie sanzionatone, lo ha fatto in maniera esplicita. Ne costituisce un esempio la disposizione di cui al comma 1-ter, secondo periodo, del citato articolo 255 che attribuisce al Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al precedente comma 1-bis, vale a dire le fattispecie di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e dei prodotti da fumo, la competenza nell'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria. Conseguentemente, l'articolo 263, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in coerenza con l'impostazione generale, prevede che le somme derivanti dai proventi di tali sanzioni amministrative pecuniarie sono destinate per il 50 per cento ai medesimi Comuni, per l'implementazione dell'attività di raccolta dei medesimi rifiuti e per campagne di informazione ai consumatori.

In conclusione, da quanto sopra esposto, ne discende che la competenza per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista all'articolo 255, comma 1.2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è attribuita alla Provincia, e che i proventi sono alla stessa destinati.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase d i evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

[photo credits]

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome