Sicurezza della navigazione: approvati i modelli certificati

Sicurezza della navigazione: approvati i modelli certificati
Pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - comando generale del corpo delle capitanerie di porto guardia costiera 9 dicembre 2025, n. 2230

Sicurezza della navigazione: approvati i modelli certificati con il decreto dirigenziale 9 dicembre 2025, n. 2230, pubblicato in allegato alla circolare del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - comando generale del corpo delle capitanerie di porto guardia costiera 22 dicembre 2025, n. 08/2020/Rev.5. Lo ha reso noto lo stesso dicastero con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025, n. 302.

Sicurezza della navigazione: approvati i modelli certificati

Di seguito il testo della circolare del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - comando generale del corpo delle capitanerie di porto guardia costiera 22 dicembre 2025, n. 08/2020/Rev.5; il testo del decreto con i nuovi modelli in allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Tutti i modelli certificati e i modelli per la dichiarazione sono disponibili a questo link.

Sicurezza della navigazione: approvati i modelli certificati

Circolare del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - comando generale del corpo delle capitanerie di porto guardia costiera 22 dicembre 2025, n. 08/2020/Rev.5

Approvazione nuovi modelli di Certificati di Sicurezza (decreto 2230/2025).

 

Riferimento Circolare Non di Serie n.08/2020/Rev.4 in data 26 giugno 2024.

1. Scopo

Lo scopo della presente circolare è quello di provvedere alla diffusione dei nuovi modelli dei certificati di sicurezza, aggiornati in aderenza alle disposizioni menzionate di seguito, nonché fornire orientamento sulla gestione del certificato di idoneità ai fini della sua validità.

2. Premessa

Con le risoluzioni MSC.532(107), MSC.536(107), MSC.537(107). MSC.542(107) e MSC.543(107) sono stati adottati gli emendamenti alla Convenzione SOLAS ed ai Codici (obbligatori e non) ad essa associati[1]Codici HSC 1994 e 2000; Codici SPS 1983 e 2008.. Tra le modifiche apportate, vi sono anche quelle relative ad alcuni modelli dei certificati statutari. In particolare, è stata inclusa la tipologia di nave “portacontainer”[2]Certificato di sicurezza dotazioni navi da carico., aggiunte e semplificate alcune voci riguardanti la lista dei mezzi di salvataggio[3]Certificati di sicurezza navi da passeggeri, certificato di sicurezza dotazioni navi da carico, Certificati HSC 1994 e 2000 e Certificati SPS 1983 e 2008.ed incluso l’inclinometro[4]Certificato di sicurezza dotazioni navi da carico.. Gli emendamenti avranno effetto dal 1° gennaio 2026.

In aggiunta a quanto sopra, ed a seguito delle determinazioni assunte in seno alle attività del Gruppo di lavoro permanente sulla sicurezza della navigazione, si è reso necessario fornire, alle Autorità Marittime, indirizzi di dettaglio sulla gestione della validità dei certificati di idoneità, per le navi da carico ricadenti nell’ambito di applicazione del vigente Regolamento di sicurezza (D.P.R. 435/91), a seguito della visita di rinnovo.

3. Aggiornamenti

In relazione agli aggiornamenti intervenuti, con specifico riguardo alle modifiche introdotte con le disposizioni citate in “premessa”, sono stati modificati ed introdotti i seguenti modelli di certificati:

1.    Certificato di sicurezza per nave da passeggeri con relativo elenco;

2.    Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico e relativo elenco;

3.    Certificato di sicurezza per unità veloci (rilasciato alle unità conformi al codice HSC 2000 – Ris. MSC 97(73)) con relativo elenco dotazioni;

4.    Certificato di sicurezza per unità veloci (rilasciato alle unità conformi al codice HSC 1994 – Ris. MSC 36(63)) con relativo elenco dotazioni;

5.    Certificato di sicurezza per navi destinate a servizi speciali – 1983, con relativo elenco dotazioni;

6.    Certificato di sicurezza per navi destinate a servizi speciali – 2008, con relativo elenco dotazioni.

In aggiunta, anche i corrispondenti modelli di “Dichiarazione ai fini”, precedentemente predisposti, sono stati modificati al fine di allinearli alle modifiche introdotte con gli emendamenti anzidetti.

Con riferimento, invece, alla gestione della validità del certificato di idoneità, si è provveduto ad includere una tabella aggiuntiva, nell’Allegato A.1, ove sono stati inclusi sia:

a) la definizione di “data anniversaria”; che
b) l’orientamento da adottare per la definizione della data di scadenza del certificato anzidetto, a seguito di visita di rinnovo.

4. Disposizioni applicative

Per quanto sopra, questo Comando Generale, secondo le previsioni di cui all’articolo 51 del vigente Regolamento di Sicurezza, ha provveduto, con l’allegato decreto dirigenziale, all’approvazione dei nuovi modelli dei certificati sopra citati che, a seguito del buon esito degli accertamenti e delle verifiche previste dalla vigente normativa, dovranno essere rilasciati dagli Organismi Riconosciuti alle unità battenti bandiera italiana, secondo le modalità vigenti.

5. Conclusioni

Unitamente alla presente, saranno pubblicati, sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it, i modelli di tutti i certificati e relative dichiarazioni ai fini aggiornate alle ultime modifiche apportate, anche ai fini di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.

Infine, la circolare non di serie citata in riferimento è abrogata, a far data della pubblicazione della presente.

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Allegati

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Note   [ + ]

1. Codici HSC 1994 e 2000; Codici SPS 1983 e 2008.
2, 4. Certificato di sicurezza dotazioni navi da carico.
3. Certificati di sicurezza navi da passeggeri, certificato di sicurezza dotazioni navi da carico, Certificati HSC 1994 e 2000 e Certificati SPS 1983 e 2008.

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