Sicurezza della navigazione: il piano per le persone a mobilità ridotta

Sicurezza della navigazione: il piano per le persone a mobilità ridotta
Pubblicata la nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 3 marzo 2026, n. 4043

Sicurezza della navigazione: il piano per le persone a mobilità ridotta è stato reso noto con la nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 3 marzo 2026, n. 4043.

Il Mud 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Di cosa si tratta

L’art. 2, comma 1, decreto direttoriale 5 febbraio 2026, n. 18 stabilisce che gli armatori debbano sottoporre un piano sui requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta all’ente tecnico per la verifica della conformità ai requisiti di sicurezza. Prevista una doppia tempistica:

a) per le navi la cui data di impostazione della chiglia è antecedente la data di entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2026) entro sei mesi dalla suddetta data;

b) Per le navi la cui data di impostazione della chiglia è uguale o successiva alla data di entrata in vigore del decreto, almeno sei mesi prima della data di consegna della nave.

 

Con la nota 3 marzo 2026, n. 4043 è stato fissato il modello del piano. Di seguito il testo della nota; l'allegato, contenente il modello di piano, è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Il Mud 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 3 marzo 2026, n. 4043

Oggetto: Definizione del modello di “Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR” da sottoporre agli Enti tecnici, per la verifica della conformità agli orientamenti contenuti nell’Allegato III del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, sulla base dei requisiti di sicurezza di cui alle Prescrizioni tecniche adottate con D.D. n. 18 del 5 febbraio 2026.

Con Decreto Direttoriale n. 18 del 5 febbraio 2026 sono state adottate le “Prescrizioni tecniche per l’accessibilità e la mobilità a bordo delle navi e unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, adibite al trasporto pubblico, di bandiera italiana, da parte delle persone a mobilità ridotta”.

Il suddetto Decreto Direttoriale è entrato in vigore il 26 febbraio 2026, data della pubblicazione del comunicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 47/2026, ed è consultabile sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al seguente link: https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-numero-18-del-05022026

Il Decreto Direttoriale n. 18/2026 e le prescrizioni tecniche definiscono – per la prima volta – i requisiti minimi cogenti per assicurare l’accessibilità e la mobilità a bordo in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia delle PMR per le navi e unità veloci da passeggeri rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 45/2000 come emendato.

L’art. 2, comma 1 del decreto di cui sopra prevede che gli armatori debbano sottoporre un Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR - predisposto sulla base del modello fissato dalla scrivente Direzione Generale - all’Ente Tecnico per la verifica della conformità ai requisiti di sicurezza per le PMR, secondo la seguente tempistica:

a) Per le navi la cui data di impostazione della chiglia è antecedente la data di entrata in vigore del decreto entro sei mesi dalla suddetta data;

b) Per le navi la cui data di impostazione della chiglia è uguale o successiva alla data di entrata in vigore del decreto, almeno sei mesi prima della data di consegna della nave.

Il suddetto Piano deve contenere le informazioni necessarie per verificare la corrispondenza della nave agli orientamenti contenuti nell’Allegato III del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, sulla base dei
requisiti di sicurezza di cui alle Prescrizioni tecniche. L’Ente tecnico verifica la conformità del Piano suddetto ai requisiti di sicurezza per le PMR di cui alle Prescrizioni tecniche entro tre mesi dalla ricezione dello stesso. Le «riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entità» come definite dall’art. 1, comma 1, lett. bb-quindecies) del D.lgs.45/2000, devono soddisfare i requisiti per navi nuove in relazione alle Prescrizioni tecniche per le PMR, per la sola parte oggetto di variazione.

Inoltre, gli armatori devono redigere le procedure operative di assistenza alle PMR che, per le unità ricadenti nel campo di applicazione del Cap. IX della SOLAS e del Regolamento (EU) 336/2006, devono essere incluse nel sistema di gestione della sicurezza SMS ed il personale impiegato nelle procedure di assistenza alle PMR deve aver seguito idonea formazione secondo quanto stabilito nelle Prescrizioni tecniche, sulla base del programma di formazione che sarà fissato con apposito decreto da emanarsi da questa Direzione Generale.

Ciò detto, al fine di standardizzare la redazione ed il contenuto dei Piani sui requisiti di sicurezza per le PMR, si allega alla presente nota Circolare il modello da utilizzare per la compilazione del “Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR”, rispettando la declaratoria dei rispettivi paragrafi che si elencano al suo interno, sulla base degli orientamenti contenuti nell’Allegato III del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato e dei requisiti
di sicurezza di cui alle Prescrizioni tecniche.

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