(Sicurezza e sostenibilità dell'acquacoltura)
Con un comunicato riportato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2025 il ministero dell'Agricoltura informa che sul sito istituzionale è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 261048 del 10 giugno 2025, comprensivo degli allegati, recante «Adozione dell'avviso di attuazione Obiettivo specifico 2.2 Azione 2 - Intervento codice 222202 - Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura».
Per gli operatori sono previsti finanziamenti pari a 12 milioni di euro.
Trovate il documento integrale con l'avviso di attuazione in coda ai testi riportati qui di seguito.
Decreto direttoriale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 261048 del 10 giugno 2025 di adozione dell'avviso di attuazione Obiettivo specifico 2.2 AZIONE 2-INTERVENTO CODICE 222202 "Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura" (art. 28 del Reg. Ue n. 2021/1139)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i;
VISTO il DPCM 5 dicembre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 2019 al n.89 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 4 marzo 2019 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali”, a norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019 n. 132;
VISTO il D.P.C.M. n. 53 del 24 marzo 2020, recante “Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179”, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020;
VISTO il Decreto-legge n.173 dell’11 novembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 204 del 16 dicembre 2022 e in particolare, gli artt. 1 e 3 con cui “Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023 n. 178 recante “La riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
VISTO il D.M. prot. n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 n. 288, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del citato D.P.C.M. 178/2023, ha individuato gli uffici dirigenziali di livello non generale e i relativi compiti e attribuzioni;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Saverio Abate l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
VISTA la Direttiva Generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025, emanata con D.M. 38839 del 29 gennaio 2025 registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 31 gennaio 2025 al n. 100 e registrata dalla Corte dei conti al n. 193 del 16 febbraio 2025;
VISTA la Direttiva Generale del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall’UCB in pari data al n. 195, per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla “Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025”;
VISTA la Direttiva Direttoriale n. 131831 del 21 marzo 2025 recante “Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione per il 2025 e per assegnare le risorse agli uffici dirigenziali non generali”, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 26 marzo 2025 al n. 256;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante “Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1139/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1004;
VISTO il Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02 febbraio 2022;
VISTO il D.M. n. 667224 del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 205 del 16 febbraio 2023, con il quale sono state designate le Autorità di Gestione, Contabile e di Audit del Programma FEAMPA ITALIA 2021-2027 e con cui, nello specifico, l’Autorità di Gestione è stata individuata, a livello nazionale, nella Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
VISTO il Programma nazionale FEAMPA 2021-2027 approvato, ufficialmente, con la Decisione di esecuzione della Commissione n C(2022) 8023 del 03 novembre 2022 e successivamente modificato con Decisione di esecuzione della Commissione n C(2024) 3582 del 24 maggio 2024;
VISTO l’articolo 26 “Obiettivi specifici” del Regolamento (UE) n. 1139/2021 ai sensi del quale “Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso i seguenti obiettivi specifici:
a) promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale;
b) promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti.
In deroga all'articolo 13, lettera j), in caso di eventi eccezionali che causano una perturbazione significativa dei mercati, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo può riguardare:
a) gli indennizzi agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o per i costi aggiuntivi; e
b) l’indennizzo versato a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento.
Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione.
Oltre alle attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il sostegno nell'ambito di tale lettera può riguardare anche gli interventi che contribuiscono all'acquacoltura che fornisce servizi ambientali e garantisce la salute e il benessere degli animali nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo può anche contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013, compresi i piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013”;
VISTO l’articolo 28 “Trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura” del Regolamento (UE) n. 1139/2021 ai sensi del quale “Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il sostegno alle imprese diverse dalle PMI può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 o InvestEU, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/523”;
CONSIDERATO che la finalità dell’Azione 2 dell’Obiettivo Specifico 2.2, Intervento 222202, del PN FEAMPA 2021-2027, “Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura” è quella di sostenere la capacità produttiva e gestionale delle imprese anche mediante la promozione del lavoro in sicurezza per gli operatori dei settori della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
CONSIDERATO che l’azione, attraverso l’intervento “Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti” attiva le seguenti operazioni:
- 54 - Investimenti in dispositivi di sicurezza: L’operazione promuove l’ammodernamento degli impianti mediante l’acquisto di macchinari ed attrezzature per il miglioramento della sicurezza degli operatori del settore (es: sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e di allarme, sistemi di riduzione del rumore). Sono ammissibili a sostegno solo investimenti che vanno al di là dei requisiti obbligatori per lo svolgimento dell’attività previsti dal diritto unionale o nazionale.
- 55 - Investimenti nelle condizioni di lavoro: L’operazione promuove l’ammodernamento degli impianti con investimenti per migliorare le condizioni di lavoro, la tutela della salute ed il miglioramento dell’igiene degli addetti (es: strutture ricettive dedicate comprensive di servizi igienici, aree comuni, cucine e strutture di ricovero). Sono ammissibili a sostegno solo investimenti che vanno al di là dei requisiti obbligatori per lo svolgimento dell’attività previsti dal diritto unionale o nazionale.
- 66 - Altro (economico) – Investimenti produttivi: L’operazione è finalizzata al miglioramento della competitività delle attività del settore della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine l’operazione sostiene investimenti produttivi mediante l’ammodernamento di impianti esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti che:
o contribuiscono a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
o migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
o sostengonolatrasformazionedellecatturedipescecommercialechenonpossonoessere destinate al consumo umano;
o si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
o siriferisconoallatrasformazionediprodottidell’acquacolturabiologicaconformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/848;
o portano alla realizzazione di prodotti nuovi o migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.
VISTE le Disposizioni Attuative dell’Obiettivo Specifico 2.2, azione 2, “Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura”;
VISTE le Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell’AdG PN FEAMPA 2021-2027;
VISTE le Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) approvate con Decreto n. 0669020 del 19/12/2024 dell’AdG PN FEAMPA 2021-2027;
VISTO il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e, in particolare, l’art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” secondo cui “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027, in coerenza con le previsioni contenute nel Programma Nazionale e nelle Disposizioni Attuative di Misura, con il presente Avviso rende noti i criteri, le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione delle proposte progettuali finanziabili a valere sulle risorse previste dall’Obiettivo specifico 2.2 - AZIONE 2 - INTERVENTO CODICE 222202 – “Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura” (Art. 28 del Reg. UE n. 2021/1139);
CONSIDERATO che al pagamento del contributo si provvederà con le risorse disponibili a valere sull’Obiettivo specifico 2.2 - AZIONE 2 - INTERVENTO CODICE 222202 – “Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura” (Art. 28 del Reg. UE n. 2021/1139)
DECRETA
Art. 1
È adottato l’Avviso pubblico, con i relativi allegati, recante - ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 - i criteri, le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione delle proposte progettuali finanziabili a valere sulle risorse previste dall’Obiettivo specifico 2.2 - AZIONE 2 - INTERVENTO CODICE 222202 – “Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura” (Art. 28 del Reg. UE n. 2021/1139).
Art. 2
È impegnata, allo scopo, la somma complessiva pari ad euro € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) di cui euro 6.000.000 (seimilioni/00) pari al 50% a carico della quota Unionale (UE) ed euro 6.000.000 (seimilioni/00) pari al 50% a carico del Fondo di Rotazione (FdR) a valere sulle risorse previste dall’Obiettivo specifico 2.2 - AZIONE 2 - INTERVENTO CODICE 222202 – “Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura” (Art. 28 del Reg. UE n. 2021/1139).
Qualora si dovessero verificare economie derivanti dall’attività istruttoria o da incrementi nella disponibilità finanziaria assegnata all’obiettivo specifico, tali risorse aggiuntive potranno essere impiegate per il sostegno delle istanze dichiarate ammissibili all’esito del presente Avviso e non finanziate per esaurimento della dotazione.
Art. 3
Responsabile dell’Azione (RdA) è la Dott.ssa Roberta Cafiero Dirigente dell’Ufficio PEMAC 4. Responsabile del procedimento per l’ammissione al finanziamento e per la fase di realizzazione dell’operazione, è il Dott. Antonio Iezzi funzionario dell’Ufficio PEMAC 4.
L’Ufficio PEMAC 4 di questa Direzione Generale è autorizzato a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione ed esecuzione a quanto disposto nel presente Decreto per lo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Art. 4
Il presente Decreto e il relativo Avviso, comprensivo degli allegati, sono trasmessi ai competenti Organi di controllo per la registrazione e, quindi, la loro efficacia è subordinata all’esito positivo del citato controllo di legittimità.
L’Avviso, comprensivo degli allegati, verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e sul sito web del PN FEAMPA 21-27, all’indirizzo https://www.feampa.it/.
Dell’avvenuta pubblicazione verrà data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
COMUNICATO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Adozione dell'avviso di attuazione Obiettivo specifico 2.2 Azione 2 - Intervento codice 222202 «Competitivita' e sicurezza delle attivita' di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura». (25A03923) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 164 del 17 luglio 2025)
Si comunica che il testo integrale del decreto direttoriale n.
261048 del 10 giugno 2025, comprensivo degli allegati, recante
«Adozione dell'avviso di attuazione Obiettivo specifico 2.2 Azione 2
- Intervento codice 222202 - Competitivita' e sicurezza delle
attivita' di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della
pesca ed acquacoltura» (art. 28 del regolamento UE n. 2021/1139),
registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 594 in data 19
giugno 2025 e dalla Corte dei conti al n. 878 in data 3 luglio 2025,
e' consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste al seguente indirizzo:
www.masaf.gov.it
(Sicurezza e sostenibilità dell'acquacoltura)
Gli allegati sono disponibili qui.




