Sicurezza e sviluppo delle infrastrutture

Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68

Sicurezza e sviluppo delle infrastrutture: con il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 sono state disposte misure urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile.

Sicurezza e sviluppo delle infrastrutture: i punti

Fra i temi più rilevanti affrontati dal provvedimento:

  • costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio;
  • trasporto aereo e impatto ambientale;
  • circolazione stradale e mobilità sostenibile 

    Qui l'allegato 1.

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Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 

Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche'
in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (22G00082)

(Gazzetta Ufficiale n.139 del 16 giugno 2022)
Vigente al: 16 giugno 2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della
legislazione in materia portuale»;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure
urgenti in materia di dighe»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, recante «Misure
urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per
la salvaguardia di Venezia, nonche' disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro»;
Considerata la necessita' ed urgenza di adottare disposizioni
finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e
marittimi, con la primaria finalita' di ridurre l'inquinamento e di
promuovere una mobilita' sostenibile, anche nell'ottica di perseguire
la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della
circolazione;
Considerata la necessita' di introdurre disposizioni finalizzate
alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, nonche'
alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe;
Considerata la necessita' ed urgenza di prevedere ulteriori
disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere
per la viabilita' della citta' di Roma e il Giubileo 2025

 

1. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere
funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per
il 2025 nella citta' di Roma, in relazione agli interventi indicati
nel programma dettagliato di cui all'articolo 1, comma 422, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui
alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
della riduzione dei termini prevista dall'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le procedure di valutazione di
impatto ambientale sono svolte nei tempi e secondo le modalita'
previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ai fini della verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
del 2016, n. 50, in relazione ai progetti di interventi di cui al
comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo,
del citato codice dei contratti pubblici e' ridotto a quarantacinque
giorni.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 427, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In
relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione
straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli
interventi di cui al comma 422, la societa' "Giubileo 2025" puo'
sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite
convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita' di centrale di
committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli
operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a. puo'
avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito
degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei
contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di
sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non e'
intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati
sui medesimi accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro
esecuzione secondo le modalita' previste dal citato articolo 54,
commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici. In relazione
alle attivita' affidate ad ANAS S.p.a., la societa' "Giubileo 2025"
e' autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma
420 destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza
e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una
quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della
contabilita' analitica afferente alle spese effettivamente sostenute
da parte dell'ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento.»;
b) dopo il comma 427, e' inserito il seguente:
«427-bis. Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli
interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad
assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Al fine di
ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma di
cui al comma 422, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 48,
comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il
cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti
alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere
mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle
lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei
confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui
all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.».
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 422, 423, 426 e 427
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di assicurare la celere
realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la
manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonche' lo
sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di
penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Citta'
metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza
connesse al traffico e alla mobilita' derivanti dalle condizioni
delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici
previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di
Roma Capitale, anche tenendo conto di quanto previsto nel programma
dettagliato degli interventi di cui al citato comma 422, sono
autorizzati a sottoscrivere per l'affidamento di tali interventi,
nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite
convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita' di centrale di
committenza. Per le finalita' di cui al primo periodo, limitatamente
agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della
societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire, nel rispetto del principio di
rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti
dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa
conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle
convenzioni e in relazione ai quali non e' intervenuta alla medesima
data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi
quadro ovvero non si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le
modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
codice dei contratti pubblici. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma si provvede a valere sulle risorse assegnate alla
Citta' metropolitana di Roma Capitale con il decreto di cui
all'articolo 1, comma 406, della medesima legge n. 234 del 2021,
nonche' sulle risorse dei rispettivi bilanci che Roma Capitale e la
Citta' metropolitana di Roma Capitale intendano destinare a tale
finalita'.
5. In relazione alle attivita' affidate ad ANAS S.p.a. ai sensi del
comma 4, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale
sono autorizzate a riconoscere a detta societa', a valere sulle
risorse di cui al medesimo comma 4, una quota, entro il limite di cui
all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sulla base delle risultanze della contabilita' analitica afferente
alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima ANAS
S.p.a. per le attivita' di investimento.
6. Al fine di assicurare una celere e coordinata realizzazione
degli interventi di viabilita' comunale di competenza della Citta'
metropolitana di Roma Capitale, le risorse relative agli interventi
di competenza di quest'ultima possono essere utilizzate anche per
l'esecuzione di interventi di viabilita' comunale in continuita' con
quelli della medesima Citta' metropolitana.

 

Art. 2

Misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in
sicurezza delle dighe, nonche' di controllo sul loro esercizio

 

1. Al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi
agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla
messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di rafforzare
l'attivita' di vigilanza sul loro esercizio, all'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, e' adottato, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del
procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla
costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in
particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:
a) modalita' e termini per la presentazione dei progetti e
della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione
tecnica, nonche' per l'acquisizione del parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
b) modalita', termini e contenuti dei provvedimenti
dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio
sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;
c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche,
anche con riferimento alle modalita' di esercizio degli invasi, di
riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;
d) potere di prescrivere interventi di manutenzione,
miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di
sicurezza delle opere;
e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di
sicurezza;
f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla
costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla
conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;
g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di
derivazione funzionalmente connesse all'invaso in classi di
attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;
h) modalita' e termini per la presentazione di una periodica
perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle
opere;
i) termini e modalita' di coordinamento tra procedimenti di
approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi
al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.».
2. A decorrere dall'anno 2022, una quota fino al 15 per cento, e
comunque entro il limite massimo di 800.000 euro annui, delle risorse
di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, confluiscono nel fondo risorse decentrate del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per essere destinate al
riconoscimento di incentivi, con le modalita' e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata integrativa e nei limiti delle
risorse effettivamente confluite nel medesimo fondo, in favore dei
dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle
articolazioni di cui all'articolo 2, comma 171, del citato
decreto-legge n. 262 del 2006, per lo svolgimento di specifiche
funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe
e delle opere di derivazione, nonche' di istruttoria di progetti e di
valutazione della sicurezza. Gli incentivi corrisposti nel corso
dell'anno al personale di cui al primo periodo sono comprensivi anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione e non possono superare l'importo del 15 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Una quota fino al 4 per cento e, comunque, entro il limite
massimo di 200.000 euro annui, delle risorse di cui all'articolo 2,
comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate
alle spese di missione del personale di cui al comma 2 impegnato
nello svolgimento delle relative funzioni.

 

Art. 3

Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto - Guardia
Costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza

 

1. Per assicurare la funzionalita' delle Capitanerie di Porto -
Guardia costiera anche attraverso la realizzazione di interventi da
eseguire in un arco temporale ultradecennale per la costruzione di
nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione, l'ampliamento, il
completamento, l'esecuzione di interventi straordinari,
l'efficientamento energetico, l'acquisto dei relativi arredi e il
miglioramento antisismico di quelle gia' esistenti, oltre che delle
annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalita'
organizzata, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo
con una dotazione di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 500 mila
euro per l'anno 2023, di 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026 e di 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2036. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente comma
gli immobili in locazione passiva alle Capitanerie di porto - Guardia
costiera. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano:
a) per le opere di edilizia previste dall'elenco di interventi,
considerate opere destinate alla difesa militare, le disposizioni di
cui all'articolo 33, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
b) per le procedure di affidamento, le disposizioni di cui alla
parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, in relazione alla funzione di stazione appaltante,
svolta dai competenti Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, dall'Agenzia del demanio o dagli enti locali, sulla base
di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.
2. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal comma 1
equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita'
nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse. L'elenco
degli interventi, predisposto dal Comando generale delle Capitanerie
di porto - Guardia Costiera e relativo, tra l'altro,
all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire
e ai parametri progettuali da rispettare, e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e'
comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta
giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili riferisce annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi.
Gli interventi sono realizzati ricorrendo preferibilmente a
infrastrutture demaniali che possono essere abbattute e ricostruite
sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili
confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro
abbattimento e la successiva ricostruzione, laddove economicamente
piu' vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi
o uffici di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite
l'Agenzia del demanio, di immobili privati tra cui quelli destinati a
comandi o reparti delle Capitanerie di porto - Guardia costiera in
regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili
di proprieta' dei comuni interessati, acquisiti anche mediante
permuta con aree o fabbricati di proprieta' dello Stato.
3. L'elenco di cui al comma 2 riporta il codice unico di progetto
(CUP) per ogni intervento. Il monitoraggio avviene attraverso il
sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per
l'anno 2022, a 500 mila euro per l'anno 2023, a 6,4 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 4,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
b) quanto a 800.000 euro per l'anno 2022, a 500.000 euro per
l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo
di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475:
1) all'alinea, primo periodo:
1.1) le parole «dei servizi di istituto dell'organizzazione
territoriale e del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari» sono soppresse;
1.2) le parole «di un programma ultradecennale» sono
sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di
interventi»;
1.3) le parole «l'adeguamento» sono sostituite dalle
seguenti: «il miglioramento»;
2) alla lettera a), le parole «dal programma» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'elenco di interventi»;
3) alla lettera e):
3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'elenco di interventi»;
3.2) le parole «del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta» sono soppresse;
3.3) le parole «del programma» sono sostituite dalle
seguenti: «degli interventi»;
4) alla lettera f):
4.1) le parole «del programma» sono soppresse;
4.2) dopo le parole «tramite l'Agenzia del demanio, di
immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli»;
b) al comma 476:
1) all'alinea, primo periodo:
1.1) le parole «dei servizi di istituto» sono soppresse;
1.2) le parole «di un programma ultradecennale» sono
sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di
interventi»;
1.3) le parole «l'adeguamento» sono sostituite dalle
seguenti: «il miglioramento»;
2) alla lettera a), le parole «dal programma» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'elenco di interventi»;
3) alla lettera e):
3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'elenco di interventi»;
3.2) le parole «del programma» sono sostituite dalle
seguenti: «degli interventi»;
4) alla lettera f):
4.1) le parole «del programma» sono soppresse;
4.2) dopo le parole «tramite l'Agenzia del demanio, di
immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli».

 

Art. 4

Misure urgenti in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di
adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia

 

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'attivita' crocieristica
2022 nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, e'
autorizzato a realizzare, secondo le modalita' previste dai commi 1 e
3 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di attracco temporaneo
nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto
passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, nel limite
di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il Commissario
straordinario indica, nella relazione periodica prevista dal comma
2-bis del citato articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2021, lo
stato di realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo del
presente comma e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in
funzione delle eventuali criticita' rilevate nel corso del processo
di realizzazione.
2. Al fine di garantire un'organizzazione efficace del traffico
delle navi da crociera e migliorare i livelli di servizio ai
passeggeri, e' autorizzata la spesa, nel limite complessivo di euro
675 mila per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore
dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per
l'adeguamento funzionale e strutturale delle banchine dei porti di
Monfalcone e di Trieste. Il trasferimento delle risorse e'
subordinato alla corretta alimentazione dei sistemi informativi della
Ragioneria generale dello Stato e alla comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze del codice unico di progetto (CUP) di
ciascun intervento e del relativo cronoprogramma procedurale.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro
1.675.000 per l'anno 2022 e in euro 675.000 per l'anno 2023, si
provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili;
b) quanto a 675.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al fondo
di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «l'Autorita' per la laguna di
Venezia» sono inserite le seguenti: «- Nuovo Magistrato alle Acque»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorita'
puo' provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
2) alla lettera c), le parole «e all'alta sorveglianza su tutti
gli» sono sostituite dalle seguenti: «degli»;
3) alla lettera e), la parola «svolge» e' sostituita dalle
seguenti: «puo' svolgere»;
4) alla lettera i), dopo le parole «provvede» sono inserite le
seguenti: «, in relazione alle attivita' di propria competenza,»;
5) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) provvede al
rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque
reflue e alla verifica della qualita' degli scarichi in relazione ai
limiti legali, nonche' alla gestione dell'attivita' amministrativa,
contabile e di riscossione dei canoni relativi agli scarichi
industriali. Le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli
relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e
alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, sono
rilasciate previa approvazione dei progetti da parte del comune di
Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo idrico,
sono introitati direttamente dal comune di Venezia;»;
6) alla lettera q), le parole «ed altre materie» sono
sostituite dalle seguenti: «ed altri materiali»;
7) alla lettera s), le parole «valuta ed esprime i pareri» sono
sostituite dalle seguenti: «esprime pareri obbligatori»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole «, sentiti la Regione
Veneto e il Comune di Venezia,» sono sostituite dalle seguenti: «e
d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di Venezia,»;
d) al comma 6, quinto periodo, dopo le parole «Il Presidente
sottopone alla» e' inserita la seguente: «preventiva»;
e) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «dotati di
specifiche e comprovate competenze ed esperienza» e' inserita la
seguente: «anche»;
f) al comma 9:
1) al primo periodo, dopo le parole «dal Presidente
dell'Autorita',» sono inserite le seguenti: «sentiti il Presidente
della regione Veneto e il Sindaco della citta' metropolitana di
Venezia,»;
2) al quinto periodo, le parole «puo' avvalersi» sono
sostituite dalle seguenti: «si avvale»;
g) al comma 27-bis¸ le parole «di mare» sono soppresse;
h) al comma 27-quinquies, secondo periodo, le parole «sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
5. All'articolo 4, comma 3, della legge 29 novembre 1984, n. 798,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Esso approva il piano
degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla
ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione, nonche'
l'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite.».

 

Art. 5

Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'impianto funiviario di Savona

 

1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. In caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della
concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo e nelle more
dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, in
deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo
di ventiquattro mesi ad eseguire gli interventi necessari per il
recupero della piena funzionalita' tecnica di detta funivia, nonche'
all'individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalita'
previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il termine di cui al primo periodo
e' prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024, ove strettamente
necessario al completamento delle procedure di individuazione del
nuovo concessionario. Nelle more dell'individuazione di un nuovo
concessionario, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del
Mar Ligure occidentale provvede, altresi', alla gestione diretta
dell'impianto funiviario.
7-ter. Qualora non sia stato possibile individuare un nuovo
concessionario all'esito della procedura di cui al comma 7-bis, la
regione Liguria subentra allo Stato, quale titolare e concedente
dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la regione Liguria, ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e
all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla data di
effettivo trasferimento dell'impianto funiviario, delle risorse di
cui al comma 7-quater.
7-quater. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi
7-bis e 7-ter e per l'eventuale supporto tecnico, il presidente
dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a
carico delle risorse di cui al comma 7-quinquies nel limite massimo
di spesa di 70 mila euro per l'anno 2022 e di 200 mila euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter,
quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per l'anno 2022 e di
euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto ad euro 700.000 per l'anno 2022 mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
b) quanto ad euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023 a valere
sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di
ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio
pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi
dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.».
2. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «31
agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

 

Art. 6

Disposizioni in materia di trasporto aereo

 

1. Al fine di accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale
integrato dei trasporti (SNIT) e di aumentare l'accesso ferroviario
mediante mezzo pubblico agli aeroporti, nonche' di incrementare la
rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali
italiani:
a) le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui
all'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nonche' quelle relative alle opere inserite nei piani di
sviluppo aeroportuali, ivi inclusi gli interventi di mitigazione e
miglioramento ambientale, sono svolte nei tempi previsti per i
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 152 del 2006;
b) il dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si svolge secondo i termini
previsti dall'articolo 46, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) sono ridotti della meta' i termini per l'accertamento di
conformita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, relativamente ai piani di sviluppo
aeroportuale e alle opere inserite in detti piani.
2. Le opere di cui al comma 1 che comportano un miglioramento
dell'impatto ambientale sulle aree antropizzate sono recepite in via
prioritaria all'interno degli strumenti di pianificazione
urbanistica, naturalistica e paesaggistica vigenti.
3. In relazione ai piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti
di interesse nazionale diversi da quelli di cui al comma 1, nonche'
alle opere inserite nei medesimi piani di sviluppo, i termini delle
procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ridotti della meta'. Si
applicano, altresi', le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e
c).

Art. 7

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
circolazione stradale e di infrastrutture autostradali

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico
dell'utenza, di favorire lo sviluppo della mobilita' sostenibile,
nonche' di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24:
1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «manufatti per il
rifornimento» sono inserite le seguenti: «e la ricarica dei veicoli»;
2) al comma 5, dopo le parole: «da aree di servizio» sono
inserite le seguenti: «, da aree per la ricarica dei veicoli,»;
3) al comma 5-bis, dopo le parole: «dei servizi di
distribuzione di carbolubrificanti» sono inserite le seguenti: «,
delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di
stazioni di ricarica elettrica»;
b) all'articolo 47, al comma 2, lettera a), i capoversi categoria
L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai
seguenti:
«- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui
motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad
accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera
i 4 kW e la cui velocita' massima di costruzione non supera i 45
km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui
motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad
accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione
interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico
non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270
kg e la cui velocita' massima di costruzione non supera i 45 km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere
classificati come appartenenti alla categoria;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto
all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria
L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a
sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per
passeggeri nel sidecar;»;
c) all'articolo 50:
1) al comma 1, dopo le parole «potenza nominale continua
massima di 0,25 KW» sono inserite le seguenti: «, o di 0,5 KW se
adibiti al trasporto di merci,»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di
carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso,
corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico ×
larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo ×
larghezza massima del veicolo.»;
3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad
una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1
sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo
97.
2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende
velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocita'
superiore a quella prevista dal comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339.
Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 e' soggetto chi effettua sui
velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la
potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o
la velocita' oltre i limiti previsti dal comma 1.».
d) all'articolo 97, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle persone
fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l'ufficio
competente del Dipartimento per la mobilita' sostenibile procede
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui
agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell'archivio
nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la
registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento
della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di
circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli e'
richiesto dalle medesime persone giuridiche all'ufficio competente
del Dipartimento per la mobilita' sostenibile o a uno dei soggetti di
cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento
telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso
entro trenta giorni dal trasferimento.»;
e) all'articolo 116, comma 3, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente:
«f) B:
1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto
persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata
non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata
superi 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale
combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi
3500 chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di
capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito
positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito
codice comunitario, indica che il titolare puo' condurre tali
complessi di veicoli;
2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci,
alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della
direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa
autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a
condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento
della capacita' di carico in relazione allo stesso veicolo e sia
dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione
in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse
dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad
accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la
patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;»;
f) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Per le autovetture elettriche o ibride
plug-in, il limite di potenza specifica e' di 65 kW/t compreso il
peso della batteria.»;
g) all'articolo 120:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti morali
per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni
sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata
assistita»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il
giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una
misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con
l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera
a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, puo' disporre
l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita
di cui all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di
provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei
predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi di cui al
comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di
guida puo' disporre l'applicazione dell'ulteriore misura
dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso
il provvedimento interdittivo del prefetto e' ammesso ricorso ai
sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al
presente comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 7.000 ed e' disposta la confisca del mezzo.»;
h) all'articolo 126:
1) al comma 8, le parole «La validita'» sono sostituite dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validita'»
e le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»;
2) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
«8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da piu' di
cinque anni, la conferma della validita' e' subordinata anche
all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a
comprovare il permanere dell'idoneita' tecnica alla guida del
titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la
mobilita' sostenibile rilasciano, previa acquisizione della
certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del
conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida,
valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova.
L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle
manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti
per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il
conseguimento della patente della medesima categoria di quella
posseduta. Se, il giorno della prova, il conducente che deve
sottoporsi all'esperimento di guida e' assente, o nel caso di esito
negativo dell'esperimento, la patente e' revocata.»;
3) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si
applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.»;
4) al comma 10, dopo le parole: «Direzione generale per la
motorizzazione» sono inserite le seguenti: «per i servizi ai
cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione» e
le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti:
«Dipartimento per la mobilita' sostenibile»;
5) al comma 10-bis, le parole: «Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite
dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilita' sostenibile» e le
parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili»;
i) all'articolo 190, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le macchine per uso di persone con disabilita' possono,
altresi', circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari
ciclopedonali, nonche', se asservite da motore, sulle piste
ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio
senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.».
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono definite le modalita' di annotazione sul documento
unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione
installato, nonche' di aggiornamento del documento unico gia'
rilasciato. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera
e), e' subordinata alla definizione della procedura di consultazione
della Commissione europea ai sensi della direttiva 96/53/CE del
Consiglio del 25 luglio 1996 e la medesima disposizione di cui al
comma 1, lettera e), si applica ai veicoli per i quali il documento
di circolazione riporta le indicazioni di cui al primo periodo.
3. All'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, le parole «di dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «di ventiquattro mesi».
4. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dell'utenza,
dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre la
conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la
prosecuzione dell'attuale rapporto concessorio delle autostrade A24 e
A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre
2022, e' sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle
autostrade A24 e A25. Per la durata del periodo di sospensione, si
applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre
2017.

Art. 8

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico
locale e regionale

 

1. Al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale, nonche' della mobilita' locale nelle sue
diverse modalita', in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole «Osservatorio nazionale sulle
politiche del trasporto pubblico locale» sono sostituite dalle
seguenti: «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione
e per il monitoraggio della mobilita' pubblica locale sostenibile».
2. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n.
244 del 2007, provvede, altresi':
a) alla predisposizione periodica di modelli di elaborazione dei
dati trasportistici, economici e ambientali per la programmazione dei
servizi di trasporto pubblico locale integrata, ove possibile, con
programmi di mobilita' attiva, di soluzioni innovative di mobilita'
sostenibile nelle aree urbane, ivi compresi i servizi di noleggio
senza conducente di cui all'articolo 84, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilita' di effettuare
noleggi anche per pochi minuti senza interazione con personale
dedicato (sharing mobility);
b) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli di
elaborazione digitale utili ad assicurare un'attivita' minima
uniforme dei mobility manager d'area e dei mobility manager aziendali
e scolastici;
c) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli di
elaborazione digitale utili a definire gli elementi minimi per la
predisposizione dei Piani urbani per la mobilita' sostenibile (PUMS);
d) all'acquisizione periodica e alla predisposizione, anche
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, di modelli di
elaborazione di dati utili a valutare le proposte di investimento nel
settore della mobilita' locale coordinandole con gli indirizzi di
politica industriale che riguardano le filiere produttive
interessate;
e) all'acquisizione di dati statistici e analitici utili a
predisporre modelli minimi di integrazione dello sviluppo urbano e
metropolitano con lo sviluppo della programmazione della mobilita'
pubblica.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2,
l'Osservatorio puo' stipulare apposite convenzioni con le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, con le aziende di trasporto pubblico locale, nonche' con i
mobility manager d'area, i mobility manager aziendali e i mobility
manager scolastici, finalizzate a favorire l'acquisizione e lo
scambio dei dati e delle informazioni, anche con modalita'
automatizzate e mediante l'interoperabilita' tra le banche dati
esistenti secondo le modalita' individuate dall'Agenzia per l'Italia
digitale (AgID) con le linee guida in materia.
4. Per le medesime attivita' di cui al comma 2, l'Osservatorio si
puo' avvalere, oltreche' del personale del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e di quello messo a
disposizione dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti di cui al
comma 3 mediante le convenzioni ivi previste, anche di esperti di
particolare e comprovata specializzazione, nel numero massimo di 8
unita', cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibile e' autorizzato a conferire appositi incarichi ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a
valere sulle risorse destinate all'Osservatorio ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 5 del presente
articolo, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 200.000
nell'anno 2022 e di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2023.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, per
l'implementazione e lo sviluppo della banca dati dell'Osservatorio,
nonche' per il conferimento degli incarichi di cui al comma 4,
all'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, le parole: «dello 0,025 per cento dell'ammontare del
Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,105 per cento
dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2
milioni annui».
6. Per promuovere la sperimentazione di servizi di sharing
mobility, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, lo 0,3 per cento
della dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo
16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' destinato al
finanziamento di specifici progetti individuati con uno o piu'
decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico
anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi
internazionale in atto in Ucraina, la ripartizione delle risorse
stanziate per l'esercizio 2022 sul Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e'
effettuata:
a) quanto a euro 4.879.079.381 e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, senza
l'applicazione di penalita' e applicando le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148
del 26 giugno 2013;
b) quanto a euro 75.350.957, secondo modalita' e criteri che
tengono conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dei livelli adeguati dei
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
il 31 ottobre 2022;
c) quanto a euro 14.923.662 per le finalita' di cui al comma 6;
d) quanto a euro 5.200.000 per le finalita' di cui all'articolo
27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge n. 50 del 2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7, l'erogazione alle
regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo
27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno
2022, e da calcolarsi sulle risorse di cui alla lettera a) del
predetto comma 7, e' effettuata in un'unica soluzione entro la data
del 31 luglio 2022, per la parte relativa ai pagamenti non gia'
avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Al fine di garantire la continuita' e la regolarita' dei servizi
di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti
tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate
su cui essi sono eserciti, trasmettono entro il 30 settembre 2022 e,
successivamente, con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 16-bis,
comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, all'Osservatorio di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, i dati delle
manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto
utilizzati nonche', per ciascun sottosistema, le date di prevista
effettuazione dell'attivita' manutentiva, secondo le modalita'
indicate dal decreto di cui al comma 10. In caso di mancata o
ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai
sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il
servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi
manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonche' ad applicare
nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo
complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000
euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di
cui al comma 10, nonche' dell'entita' degli interventi manutentivi
non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata
effettuazione degli interventi determina sulla continuita', nonche'
delle attivita' poste in essere al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma si
applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle
sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, e sono destinate, nella misura del 50 per
cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del
predetto Osservatorio e, nella misura del 50 per cento, al
finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi
erogati all'utenza.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro il 31 luglio 2022, sono individuati e, successivamente,
aggiornati almeno ogni tre anni:
a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali e'
obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;
b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione
dei dati;
c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le
modalita' di contestazione dell'inadempimento, nonche' i criteri di
quantificazione delle sanzioni.
11. Nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi
programmati, nonche' durante lo svolgimento degli stessi, al fine di
evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di
trasporto in ambito metropolitano, l'ente concedente o committente,
sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica
indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da
soggetti di comprovata esperienza in materia di trasporti e di
sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione
dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto
interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, puo'
autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto,
prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonche' le
modalita' di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza.
Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto non puo'
comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile, una sola
volta, e per non piu' di sei mesi. Al funzionamento della Commissione
tecnica di cui al primo periodo, nonche' agli oneri necessari
all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilita' di
proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente
concedente o committente disponibili a legislazione vigente. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
sottosistemi delle reti ferroviarie, nonche' agli impianti a fune.
12. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi
immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento
delle ferrovie regionali, nonche' l'acquisto di materiale rotabile,
e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025. All'assegnazione
dei contributi ai singoli interventi si provvede mediante decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli interventi devono essere identificati dal Codice unico di
progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e monitorati attraverso il sistema di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con il decreto di cui
al secondo periodo sono definiti altresi' l'entita' massima dei
contributi riconoscibili, tenendo conto di eventuali ulteriori fonti
di finanziamento, il cronoprogramma degli interventi, nonche' le
ipotesi e le modalita' di revoca dei contributi riconosciuti. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 70 milioni di euro per l'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 9

Interventi urgenti per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili

1. Al fine di realizzare gli investimenti di competenza del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 393, primo periodo, le parole: «e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100
milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250
milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno
2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2029 al 2036» sono sostituite dalle seguenti:
«e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30
milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024,
200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026,
300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno
2028, 310 milioni di euro per l'anno 2029, 320 milioni di euro per
l'anno 2030 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al
2036»;
b) al comma 394, primo periodo, le parole: «la spesa complessiva
di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni
di euro per l'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa
complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per
l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro
per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro
per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 420 milioni di
euro per l'anno 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni
di euro per l'anno 2035»;
c) al comma 395, le parole: «la spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di
euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033
al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 20 milioni di
euro per l'anno 2022, di 40 milioni di euro per l'anno 2023, di 20
milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno
2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 500 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 480 milioni di euro per
l'anno 2029, di 460 milioni di euro per l'anno 2030, di 500 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 550 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036».
2. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie
relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato I
annesso al presente decreto.
3. All'articolo 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
«Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili puo' essere riconosciuta al coordinatore del CISMI
un'indennita' di funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 3 e a valere sulle risorse ivi previste e comunque non
superiore a 25.000 euro.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, terzo
periodo, e fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3,
l'incarico di coordinatore del CISMI puo' essere conferito con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili ad un professore universitario di I fascia, che viene
collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, con conservazione del trattamento economico in
godimento, che e' posto integralmente a carico del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. L'incarico di
coordinatore ha una durata non inferiore a tre anni ed e' rinnovabile
una sola volta. Al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa
di cui al comma 3, per l'intera durata dell'incarico e' reso
contestualmente indisponibile all'interno del contingente di cui al
comma 1 il posto destinato al dirigente di ricerca.».
4. L'articolo 5-quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e'
abrogato.
5. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «e all'importo di euro 7.309.900
annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «,
all'importo di 7.309.900 euro per l'anno 2021 e all'importo di
10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante utilizzo
delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 4.
7. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Qualora
l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro, l'esecuzione
degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione
straordinaria, di cui alle lettere a) e b) del comma 2, puo' essere
curata direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli
immobili.».
8. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3 e 4, le parole «Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili»;
b) al comma 5, le parole «Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
c) al comma 5-bis, le parole «Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: «La Direzione generale del personale, del
bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede
a un controllo di qualita' sul predetto personale e a una formazione
periodica dello stesso, secondo modalita' e programmi indicati dal
Dipartimento per la mobilita' sostenibile.».
9. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione e la
pubblicita' degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto e per l'annotazione sulla licenza di
navigazione, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 2, le parole: «venti giorni» sono
sostitute dalle seguenti: «sessanta giorni»;
b) all'articolo 24, comma 2, le parole: «venti giorni», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) all'articolo 58, comma 1, le parole: «venti giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
10. All'allegato A, punto 10), della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
le parole «e Monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «, Monopoli e
Termoli».

Art. 10

Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di particolare
complessita' o di rilevante impatto, nonche' per la funzionalita'
del Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 3, quarto periodo, le parole «degli
interventi» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti gli interventi»
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione agli
interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui
realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto
previsto dal quarto periodo del presente comma, si applica, altresi',
la riduzione dei termini prevista dal medesimo articolo 4, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente
con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.»;
b) all'articolo 44, al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi
finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,»;
c) all'articolo 46, comma 1, quinto periodo, dopo le parole
«all'articolo 44, comma 4» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione
agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui
al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».
2. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti
energetici, in relazione ai progetti di fattibilita' tecnica ed
economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o
superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente, in
base alle vigenti disposizioni, al parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, non si applica, per gli anni 2022 e 2023, quanto
previsto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge
30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 2006, n. 21, e, al fine di assicurare la funzionalita' del
medesimo Consiglio e' autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per
l'anno 2022 e di euro 3.200.000 per l'anno 2023, a valere sulle
risorse di cui al comma 5.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai
progetti sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore
dei lavori pubblici successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. E' escluso il rimborso delle somme gia'
versate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30
novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2006, n. 21, in relazione ai progetti di cui al comma 2.
4. In considerazione dell'esigenza di garantire che lo svolgimento
delle procedure di dibattito pubblico di cui articolo 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risulti coerente con i tempi di
realizzazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 46 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' autorizzata, per il
finanziamento delle attivita' della Commissione nazionale per il
dibattito pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la spesa di euro 150.000 per l'anno 2022
e di euro 300.000 per l'anno 2023.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in
complessivi euro 1.750.000 per l'anno 2022 e di euro 3.500.000 per
l'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al
Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

 

Art. 11

Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie

 

1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) all'alinea, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2022»;
2) il numero 1 e' abrogato;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole «15 giugno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e
del secondo ciclo di istruzione, nonche' degli esami conclusivi dei
percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico
2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all'articolo
3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

 

Art. 12

Misure in materia di funzionamento della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC

 

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento della
Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC, ad integrazione
delle risorse di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della transizione ecologica.

 

Art. 13

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

 

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