Sicurezza negli ospedali: integrato l’Osservatorio nazionale

Decreto 28 agosto 2025

(Sicurezza negli ospedali: integrato l'Osservatorio nazionale)

Con il decreto 28 agosto 2025 il ministero della Salute ha integrato l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

In base al provvedimento, nell'Osservatorio nazionale ora sono rappresentati anche i fisioterapisti e un membro della direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica.

https://www.tecnichenuove.com/riviste/ambiente-e-sicurezza-banca-dati?utm_source=lp-sito-as&utm_medium=cta&utm_campaign=abbonamenti-asIl testo di modifica è pubblicato qui di seguito

Decreto 28 agosto 2025 del ministero della Salute 

Integrazione della composizione dell'Osservatorio nazionale sulla
sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
(25A05934)

(Gazzetta Ufficiale  n. 257 del 5 novembre 2025)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»;
Visti, in particolare, gli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della citata
legge n. 3 del 2018, nella parte in cui individuano le professioni
sanitarie riconosciute, e l'art. 5, nella parte in cui individua le
professioni socio-sanitarie riconosciute;
Vista la legge del 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e
socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, primo periodo, della
citata legge n. 113 del 2020, nella parte in cui prevede che «con
decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito presso il
Ministero della salute [...] l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza
degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie»;
Visto il citato art. 2, comma 1, legge n. 113 del 2020, che al
secondo periodo prevede che l'Osservatorio sia costituito da
«rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di
un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas) per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, di
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della
giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini
professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle
associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e che,
in particolare, il citato Osservatorio sia costituito «per la sua
meta', da rappresentanti donne», e che la partecipazione ad esso «non
da' diritto alla corresponsione di alcuna indennita', rimborso delle
spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze,
13 gennaio 2022, recante «Istituzione dell'Osservatorio nazionale
sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e
socio-sanitarie, in attuazione dell'art. 2 della legge del 14 agosto
2020, n. 113», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 18 febbraio 2022, n. 41 e, in particolare, l'art. 2,
relativo alla composizione dell'Osservatorio;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 settembre 2022, n.
183, recante «Regolamento recante istituzione degli Ordini
territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della
Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di
fisioterapista», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 20 novembre 2022, n. 280;
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro della
salute, che prevede «Sono istituiti gli ordini territoriali della
professione sanitaria di fisioterapista, ai quali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, come sostituiti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 3 del
2018»;
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro della
salute, che prevede «E' istituita la Federazione nazionale degli
ordini della professione sanitaria di fisioterapista, alla quale si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233»;
Valutata l'opportunita' di coinvolgere la Direzione generale della
comunicazione del Ministero della salute, per le iniziative da
assumere in merito alla predisposizione di un piano straordinario di
comunicazione, in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicita'
dell'Osservatorio;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare la composizione
dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le
professioni sanitarie di cui all'art. 2 del sopracitato decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno ed il
Ministro dell'economia e delle finanze, 13 gennaio 2022;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 19 giugno 2025 (rep. atti n. 93/CSR);

Decreta:

 

Art. 1

Integrazione della composizione dell'Osservatorio

 

1. Per i motivi di cui in premessa, all'art. 2, comma 1, del
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio
2022 dopo le parole «un rappresentante FNTSRM - PSTRP Federazione
nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione;» sono aggiunte le seguenti parole:
«un rappresentante FNOFI - Federazione nazionale degli ordini dei
fisioterapisti».
2. Per i motivi di cui in premessa, all'art. 2, comma 2, del
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio
2022 dopo le parole «un rappresentante della Direzione generale della
digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della
statistica» sono aggiunte le seguenti parole: «un rappresentante
della Direzione generale della comunicazione».

 

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 3

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

 

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(photo credits)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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