Con decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, il governo ha dato attuazione alla direttiva 2014/87/Euratom. Il provvedimento comunitario modifica la precedente direttiva 2009/71/Euratom che aveva istituito un quadro per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. La nuova norma modifica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto dovrà essere emanato un apposito regolamento che adegui il D.P.R. n. 1450/1970 alle disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 137/2017.
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Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137
Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
In Gazzetta ufficiale del 19 settembre 2017, n. 219
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in
particolare, l'Allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli
impianti nucleari;
Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011
che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Vista la direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea
dell'energia atomica;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico
dell'energia nucleare;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente;
Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali
nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 19 gennaio 1998, n. 10, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna
il 20 settembre 1994;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, e in particolare l'articolo 25 recante delega al Governo
in materia nucleare;
Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, recante ratifica ed
esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica
dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio
2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 153, recante norme per il
contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a) della
Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo,
fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione
internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare,
fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di
Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del
terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il
sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo
addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la
prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante
approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
l'attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti,
2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti
nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da
attivita' civili;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante
disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e
dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante
attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante
attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, recante
disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema
elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e
ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,
n. 1450, recante il regolamento per il riconoscimento dell'idoneita'
all'esercizio tecnico degli impianti nucleari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22
febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di
emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in
attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 6 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 settembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'interno,
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) incidente:
qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o
potenziali conseguenze sono significative dal punto di vista della
radioprotezione o della sicurezza nucleare, e possono comportare dosi
superiori ai limiti previsti dal presente decreto;»;
b) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
«i-bis) inconveniente: qualsiasi avvenimento non intenzionale
le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal
punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;
i-ter) funzionamento anomalo: qualsiasi processo operativo che
si scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta durante
il ciclo di vita di un impianto nucleare ma che, in considerazione di
adeguate misure progettuali, non provoca danni significativi a
elementi importanti per la sicurezza o determina condizioni
incidentali;
i-quater) base di progetto: l'insieme delle condizioni e degli
eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione di
un impianto nucleare, compreso l'ammodernamento, secondo criteri
stabiliti, di modo che l'impianto, in condizioni di corretto
funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di resistere a
tali condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati;
i-quinquies) incidente base di progetto: le condizioni
incidentali prese in considerazione nella progettazione di un
impianto nucleare secondo criteri progettuali stabiliti, al
verificarsi delle quali il danno al combustibile, ove applicabile, e
il rilascio di materie radioattive sono mantenuti entro i limiti
autorizzati;
i-sexies) gravi condizioni: condizioni piu' gravi rispetto a
quelle collegate agli incidenti base di progetto; tali condizioni
possono essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita
di tutti gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o da
un avvenimento estremamente improbabile;
i-septies) difesa in profondita': l'insieme dei dispositivi e
delle procedure atti a prevenire l'aggravarsi di inconvenienti e
funzionamenti anomali e a mantenere l'efficienza delle barriere
fisiche interposte tra una sorgente di radiazione o del materiale
radioattivo e la popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il
normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni incidentali;
i-octies) cultura della sicurezza nucleare: l'insieme delle
caratteristiche e delle attitudini proprie di organizzazioni e di
singoli individui in base alle quali viene attribuito il piu' elevato
grado di priorita' alle tematiche di sicurezza nucleare e di
radioprotezione, correlata alla rilevanza delle stesse;
i-novies) piano operativo: documento predisposto dal titolare
dell'autorizzazione per la disattivazione dell'impianto nucleare,
atto a descrivere le finalita' e le modalita' di svolgimento di
specifiche operazioni connesse alla disattivazione, riguardanti in
particolare lo smantellamento di parti di impianto e la gestione dei
materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli obiettivi
e ai criteri di sicurezza nucleare e di radioprotezione stabiliti
nell'autorizzazione.».
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «legge 31 dicembre 1962, n. 1860,»
sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 52, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e della legge
28 aprile 2015, n. 58,»;
b) al comma 3, alla lettera d), dopo le parole: «del presente
decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' delle norme di cui al
comma 1»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'esercente le attivita' soggette alla vigilanza di cui
al comma 3, o chi lo rappresenta sul posto, sono tenuti a fornire
tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti dagli ispettori
dell'ISIN necessari per l'espletamento delle loro funzioni, e a
consentire l'accesso all'intero impianto o struttura. Il segreto
industriale non puo' essere opposto agli ispettori ISIN, che sono, a
loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della
normativa vigente.»;
d) al comma 6, dopo le parole: «competenti per territorio» sono
inserite le seguenti: «, nonche' l'autorita' competente che ha
rilasciato l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di
esercizio».
3. All'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Ai fini della
predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma
4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le
amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo
trasmettono all'ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni
di cui al comma 1 comunicate dagli organi di vigilanza e sui
provvedimenti adottati.».
4. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «pianta topografica,» sono
inserite le seguenti: «dalla descrizione dello stato del sito di
ubicazione dell'impianto stesso,»;
b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) elaborati
tecnici idonei a fornire dimostrazione della sicurezza nucleare, con
un livello di dettaglio proporzionato all'entita' e alla natura dei
pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.».
5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis (Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti
nucleari). - 1. Gli impianti nucleari sono progettati, ubicati,
costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con
l'obiettivo di prevenire incidenti e, qualora si verifichino, di
attenuarne le conseguenze e di evitare:
a) rilasci radioattivi iniziali che richiederebbero misure di
emergenza all'esterno del sito, ma in cui il tempo necessario alla
loro attuazione e' insufficiente;
b) grandi rilasci radioattivi che richiederebbero misure di
protezione che potrebbero non essere limitate nello spazio o nel
tempo.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1:
a) si applicano agli impianti nucleari per i quali e' rilasciata
per la prima volta un'autorizzazione alla costruzione dopo il 14
agosto 2014;
b) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari
esistenti, ai fini della tempestiva attuazione di miglioramenti di
sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni
periodiche della sicurezza di cui all'articolo 37-quater;
c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui e'
stata chiesta la disattivazione ai sensi dell'articolo 55, nel piano
delle operazioni da eseguire.
Art. 37-ter (Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari). - 1. Ai fini del conseguimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 37-bis, il titolare
dell'autorizzazione e' tenuto ad attuare la difesa in profondita',
ove applicabile, al fine di assicurare:
a) la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi
di origine naturale o umana non intenzionale;
b) la prevenzione del funzionamento anomalo e dei guasti;
c) il controllo del funzionamento anomalo e l'individuazione dei
guasti;
d) il controllo degli incidenti base di progetto;
e) il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione
dell'evoluzione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze
degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia
internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite;
f) la predisposizione di misure organizzative a norma degli
articoli 46, 47 e 48.
2. L'ISIN e il titolare dell'autorizzazione adottano misure intese
a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza
nucleare. Tali misure comprendono in particolare:
a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorita' alla
sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e
dei dirigenti, le capacita' di mettere in discussione l'efficace
attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di
segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo
58-bis, comma 2, lettera c);
b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per registrare,
valutare e documentare l'esperienza operativa interna ed esterna
maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza;
c) l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare
all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare;
d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma
dell'articolo 58-ter.
Art. 37-quater (Valutazione iniziale e revisioni periodiche della
sicurezza). - 1. Il titolare dell'autorizzazione, sotto il controllo
dell'ISIN, rivaluta sistematicamente e periodicamente, almeno ogni
dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto
dall'articolo 58-bis, comma 2, lettera a). La rivalutazione della
sicurezza e' intesa ad assicurare il rispetto dell'attuale base di
progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza
tenendo conto delle conseguenze derivanti dall'invecchiamento,
dell'esperienza operativa, dei piu' recenti risultati della ricerca e
dell'evoluzione delle norme internazionali, facendo riferimento
all'obiettivo definito all'articolo 37-bis.».
6. All'articolo 46 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
le parole: «e 37,» sono sostituite dalle seguenti: «, 37 e 52 e'».
7. All'articolo 47 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «emergenza nucleare» sono aggiunte
le seguenti: «, nel quale e' compreso il piano di emergenza interna,
recante le procedure di gestione dell'impianto in tali situazioni,
nonche' le misure di emergenza da adottare per prevenire o attenuare
le loro conseguenze, tenendo conto della radioprotezione dei
lavoratori e del coordinamento con la pianificazione di emergenza di
cui al capo X, Sezione I, durante tutte le fasi dell'emergenza»;
b) al comma 2, dopo le parole: «deve altresi' contenere» sono
inserite le seguenti: «le modalita' con le quali il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta informa tempestivamente i
lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti, nonche'».
8. All'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
al comma 3, alla lettera e), dopo le parole: «piano di emergenza
interna dell'impianto» sono inserite le seguenti: «, incluso nel
manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali di cui
all'articolo 47,».
9. All'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «limiti e condizioni» sono
inserite le seguenti: «, nonche' di un piano preliminare delle
operazioni di disattivazione. Tale piano deve essere aggiornato
almeno ogni cinque anni e in particolare quando lo richiedano
circostanze specifiche, quali significative modifiche dei processi
operativi»;
b) al comma 4, dopo le parole: «loro osservanza» sono aggiunte le
seguenti: «e, sentito l'ISIN, approva il piano preliminare delle
operazioni di disattivazione e i suoi successivi aggiornamenti».
10. All'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il Ministero
dello sviluppo economico assicura l'effettiva partecipazione da parte
del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio
dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web
istituzionale dello schema di decreto e della relativa
documentazione, assicurando che il pubblico possa esprimere le
proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga
debitamente conto.»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con
l'autorizzazione sono altresi' definite le operazioni di
disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione. Per tali operazioni il titolare dell'autorizzazione
per la disattivazione presenta i relativi progetti particolareggiati,
ovvero i piani operativi, da sottoporre all'approvazione dell'ISIN
prima della loro attuazione.».
11. All'articolo 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'ANPA uno o piu' rapporti atti»
sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dello sviluppo
economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 55 un
rapporto conclusivo atto»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'ISIN,
sulla base della vigilanza svolta ed esaminata la documentazione di
cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo
economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 55 una
relazione contenente le proprie valutazioni e l'indicazione delle
eventuali prescrizioni.».
12. All'articolo 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: «Inosservanza delle
prescrizioni;» e' inserita la seguente: «diffide;»;
b) al comma 1, dopo le parole: «dei progetti» sono inserite le
seguenti: «, compresi i progetti particolareggiati di cui
all'articolo 41 e i piani operativi» e la parola: «ANPA» e'
sostituita dalla seguente: «ISIN»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di inosservanza delle prescrizioni
contenute nei provvedimenti di cui al comma 1 o di difformita'
dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e
i piani operativi come approvati dall'ISIN, o di inottemperanza agli
obblighi di cui agli articoli 37-ter, comma 2, e 37-quater, l'ISIN
contesta all'esercente le inosservanze e le difformita' accertate e,
ove necessario, assegna un termine di trenta giorni per fornire le
proprie giustificazioni. Decorso tale termine, qualora l'ISIN ritenga
incomplete o comunque insufficienti le giustificazioni fornite,
l'ISIN diffida l'esercente assegnandogli un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze e ne da' comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di inutile
decorso dei termini di cui al comma 2, l'ISIN ne informa il Ministro
dello sviluppo economico che, con proprio decreto, procede alla
sospensione dei provvedimenti di cui al comma 1 per il periodo di
tempo necessario ad eliminare le inosservanze, sentito l'ISIN.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se a causa
dell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative o di difformita'
dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e
i piani operativi come approvati dall'ISIN ricorrono motivi di
urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione, ovvero se anche dopo il periodo
di sospensione le inosservanze non sono state eliminate, l'ISIN ne
informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio
decreto, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute e le altre amministrazioni interessate, revoca
il provvedimento di autorizzazione, sentito l'ISIN.»;
f) il comma 5 e' abrogato;
g) al comma 6, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le
seguenti: «di diffida,» e le parole: «devono essere indicate» sono
sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».
13. All'articolo 58-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «essere delegata» sono aggiunte le
seguenti: «e comprende la responsabilita' per le attivita' degli
appaltatori e dei subappaltatori le cui attivita' potrebbero incidere
sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato a:
a) valutare e verificare periodicamente, nonche' a migliorare
costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza
dei suoi impianti nucleari o dell'attivita' di gestione dei rifiuti
radioattivi e del combustibile esaurito, in modo sistematico e
verificabile. Cio' comprende la verifica che sono stati presi
provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e
dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica
dell'applicazione della difesa in profondita';
b) istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscono
la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare;
c) stabilire procedure e misure di emergenza sul sito
adeguate, comprese indicazioni per la gestione degli incidenti gravi
o provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli
incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze;
d) prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie,
nonche' risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze
adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla
sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre, che
gli appaltatori e i subappaltatori, di cui e' responsabile e le cui
attivita' potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto
nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle
qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro
obblighi.»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera c),
in particolare devono:
a) essere coerenti con le altre procedure operative, con la
pianificazione di emergenza di cui al capo X, Sezione I, e essere
oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l'attuabilita';
b) riguardare incidenti e incidenti gravi, che potrebbero
verificarsi in tutte le modalita' operative e quelli che coinvolgono
o colpiscono contemporaneamente diverse unita';
c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna;
d) essere riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo
conto delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e dagli
incidenti.».
d) il comma 3 e' abrogato.
14. All'articolo 58-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Competenze e
capacita' in materia di sicurezza nucleare»;
b) al comma 1, la parola: «l'esperienza» e' sostituita dalle
seguenti: «le capacita'»; dopo le parole: «responsabilita' in materia
di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e di gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi», sono inserite le
seguenti: «, al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze
e capacita' in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla
gestione delle emergenze sul sito,».
15. All'articolo 58-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasparenza.»;
b) al comma 1, dopo le parole: «ai lavoratori e al pubblico» sono
aggiunte le seguenti: «, prestando particolare attenzione alle
autorita' locali, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle
vicinanze di un impianto nucleare»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il titolare dell'autorizzazione fornisce ai lavoratori e
alla popolazione informazioni in merito allo stato della sicurezza
nucleare, con riferimento alle normali condizioni di esercizio dei
propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'ISIN puo' concludere accordi bilaterali con le
autorita' di regolamentazione competenti di altri Stati membri per
regolare le attivita' di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli
impianti nucleari attraverso, tra l'altro, lo scambio e, se del caso,
la condivisione di informazioni. Tali accordi sono comunicati al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno e
al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri.».
16. All'articolo 58-quinquies del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Relazioni e
revisioni tra pari.»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il 22 luglio
2020, sulla base dei dati atti a descrivere lo stato di attuazione
della direttiva 2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva
2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni prima del
predetto termine, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
congiuntamente, presentano una relazione alla Commissione europea.»;
c) dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:
«3-quater. In aggiunta a quanto previsto al comma 3, l'ISIN, su
base coordinata con gli altri Stati membri dell'Unione europea,
provvede a:
a) effettuare una valutazione nazionale, basata su uno
specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti
impianti nucleari presenti nel territorio;
b) invitare tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea,
e la Commissione in qualita' di osservatore, ad effettuare un esame
inter pares della valutazione nazionale di cui alla lettera a);
c) proporre ai Ministeri dello sviluppo economico e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare appropriate
misure per dar seguito alle pertinenti risultanze del processo di
esame inter pares;
d) pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il processo
di esame inter pares e i suoi principali risultati, quando
disponibili;
e) trasmettere tempestivamente agli altri Stati membri,
nonche' alla Commissione europea, i risultati della valutazione
nazionale.
3-quinquies. Le attivita' di cui al comma 3-quater sono avviate nel
2017 e i successivi esami tematici inter pares sono effettuati almeno
ogni sei anni.
3-sexies. In caso di incidente all'origine di situazioni che
richiedono misure di emergenza all'esterno del sito o misure di
protezione della popolazione, l'esame inter pares di cui al comma
3-quater e' organizzato senza indebito ritardo.».
17. Al capo XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prima
dell'articolo 136 e' inserito il seguente:
«Art. 135-bis (Contravvenzioni al capo III). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque impedisce l'esecuzione
delle ispezioni previste dal presente decreto o comunque ne ostacola
l'effettuazione, ovvero non esibisce i documenti richiesti dagli
ispettori dell'ISIN, e' punito con l'arresto fino a due anni o con
l'ammenda da trentamila euro a centomila euro.».
18. All'articolo 138 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Chi pone in
esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, senza la
relativa licenza, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione
di un impianto nucleare senza la relativa autorizzazione, e' punito
con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquantamila
euro a centocinquantamila euro. La medesima pena si applica a chi
pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52,
o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto
nucleare, dopo che la licenza o l'autorizzazione sono state sospese o
revocate.»;
b) al comma 2 le parole: «venti a ottanta milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il titolare
dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 che mette in esecuzione i
progetti particolareggiati ovvero i piani operativi di cui
all'articolo 56, comma 4-bis, senza l'approvazione dell'ISIN, e'
punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da
quindicimila euro a sessantamila euro»;
d) al comma 3 le parole: «venti a ottanta milioni;» sono
sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro.» e
le parole: «la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 48,
commi 3 e 4, e' punita con l'arresto sino a quindici giorni o con
l'ammenda da uno a cinque milioni» sono soppresse;
e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta che non ottempera agli obblighi
di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, e' punito con l'arresto sino a
quindici giorni o con l'ammenda da tremila euro a quindicimila euro.
3-ter. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che
realizza i progetti particolareggiati di cui all'articolo 41, comma
1, in difformita' da quanto approvato dall'ISIN e' punito con
l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a
sessantamila euro.
3-quater. Il titolare dell'autorizzazione alla disattivazione che
realizza i progetti particolareggiati e i piani operativi di cui
all'articolo 56, comma 4-bis, in difformita' da quanto approvato
dall'ISIN e' punito con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con
l'ammenda da ottomila euro a trentamila euro.».
19. All'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
al comma 1, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «, nonche' alle contravvenzioni di cui all'articolo 138,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, dopo
le parole: «autorita' nazionale» sono inserite le seguenti: «,
indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e
2011/70/Euratom,».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla
normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria
la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le
informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della
legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di
tutela delle informazioni classificate.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «non rinnovabili» sono aggiunte le
seguenti: «e il collegio dei revisori»;
c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se
appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il direttore
dell'ISIN e' collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o
analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, garantendo il
trattamento economico in godimento, comprensivo dei trattamenti
economici accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei soli casi
ivi previsti, con oneri a carico dell'ISIN.».
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'ISIN e' dotato di
risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche
aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unita'
e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo
di 30 unita', di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da
personale gia' appartenente al Dipartimento nucleare, rischio
tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da
risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di
ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA e' collocato all'ISIN
in posizione di comando e conservera' il trattamento giuridico ed
economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di
appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica
quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento
giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto
dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto
Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016.»;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. L'ISIN ha
personalita' giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia
regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile,
con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed e' responsabile
della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio
nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di
autorita' nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione
vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed e'
inserito nella Tabella «A» allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.
720. L'ISIN e' dotato di un Organismo indipendente di valutazione
delle performance ed e' sottoposto al controllo della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' composto da tre membri effettivi
scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalita' in
materia di controllo e contabilita' pubblica. Per quanto non
specificamente previsto, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.»;
f) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Entro 60 giorni
dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una
riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla
struttura di cui al comma 1, con modalita' regolamentate da apposita
convenzione non onerosa, il trasferimento delle dotazioni di
personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra
dotazione necessari per garantire le condizioni di operativita'
secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11.»;
g) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nonche' dall'articolo 1, comma 493, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e'
altresi' assicurato un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro,
mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della
componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito
ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2003, n. 83.»;
h) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Gli oneri
economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita'
istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo sono a
carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o
del titolare dell'impianto nucleare o dell'attivita' sottoposta a
ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attivita' di
indagine delegate dall'autorita' giudiziaria sono poste a carico del
Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono
liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dello sviluppo economico.»;
i) al comma 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
per la preparazione alle emergenze sul sito.»;
l) al comma 20, le parole: «a legislazione vigente senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17»;
m) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti: «20-bis. Per la
gestione unitaria di servizi strumentali l'ISIN puo' stipulare
convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.».
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. I titolari di licenza di esercizio di cui all'articolo 50 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, o di autorizzazione
rilasciata ai sensi degli articoli 51 e 52 del medesimo decreto, che
alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno
presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla
disattivazione, presentano al Ministero dello sviluppo economico,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il piano preliminare delle operazioni di disattivazione di
cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con apposito regolamento, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche
sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito
l'ISIN, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, alle disposizioni del presente
decreto, con la specifica disciplina per il riconoscimento
dell'idoneita' all'esercizio tecnico delle strutture per lo
stoccaggio del combustibile esaurito, nonche' con la previsione di
verifiche periodiche dirette ad accertare la sussistenza dei
requisiti di idoneita' alla direzione e conduzione degli impianti e
delle predette strutture.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

