Siti orfani: i criteri di ammissibilità degli interventi

Siti orfani ammissibilità
Il decreto del ministero della Transizione ecologica 23 febbraio 2022, n. 15, che fa riferimento alle risorse del Pnrr di cui alla misura M2C4, investimento 3.4, detta le specifiche per l’adozione del piano d’azione e della check-list di verifica

Siti orfani: i criteri di ammissibilità degli interventi da realizzare con le risorse del Pnrr sono l'oggetto del decreto del ministero della Transizione ecologica 23 febbraio 2022, n. 15, pubblicato sul sito del dicastero e riportato di seguito.

Il provvedimento fa riferimento alla misura M2C4, investimento 3.4, per l’adozione:

  • del piano d’azione previsto dall’articolo 17, D.L 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021 «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
  • della check-list di verifica.

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Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 23 febbraio 2022, n. 15.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 23 febbraio 2022, n. 15

Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l’adozione del Piano d’azione e check-list di verifica

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, l’articolo 4;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO l’allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;

VISTA in particolare, la misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica del "suolo dei siti orfani" che con una dotazione di 500 milioni di euro mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare utilizzando le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l'edilizia abitativa, prevedendo, entro il 31 dicembre 2022, l’approvazione del Piano di azione ed, entro il 31 marzo 2026, la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del "suolo dei siti orfani" al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l’articolo 17 che prevede che con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un apposito Piano d’azione conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4 del PNRR e che ai fini del medesimo Piano d’azione si applicano le definizioni, l’ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7, ai sensi del quale “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell’articolo 17 del medesimo Regolamento;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTA la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e in particolare l’articolo 32, comma l, che ha disposto che gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO l’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, come modificato dall’articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all’articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l’altro, “di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati”;

CONSIDERATO che il citato l’articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018 prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l’attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell’invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria Generale dello Stato e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione – ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, e successive modificazioni, il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l’attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

CONSIDERATO che il punto 7 del decreto del ministero delle economie e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea”;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell’ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani - del PNRR e individua (Tabella B) i relativi obiettivi e traguardi;

CONSIDERATA la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

CONSIDERATA la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero dell’economia e delle finanze, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la nota prot. 127027/MATTM del 17 novembre 2021 con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ha fornito indicazioni sulla natura delle risorse finanziarie della misura M2C4 del PNRR precisando che “il sostegno finanziario al PNRR sotto forma di “prestiti” o “sovvenzioni” è il meccanismo di finanziamento del Recovery and Resilience Facility (RRF) previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 ed è disciplinato da specifici accordi stipulati tra Commissione europea e Stato membro. Tale meccanismo non coinvolge le Amministrazioni centrali titolari di intervento né i soggetti beneficiari/attuatori della misura in oggetto”;

VISTA la nota prot. 139895/MATTM del 14 dicembre 2021 con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ha precisato che “non sono ammissibili altre fonti di finanziamento per il completamento degli interventi nei siti orfani di cui alla misura di cui trattasi e, pertanto, non è previsto il c.d. cofinanziamento”;

CONSIDERATA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

CONSIDERATA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

CONSIDERATA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTO il decreto del Direttore Generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, con il quale, ai fini dell’attuazione della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, è stato individuato l’elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO che i siti orfani di cui al decreto del Direttore Generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021, sono stati individuati attraverso un percorso di concertazione con le Regioni e le Province autonome avviato con nota prot. 80368/MATTM del 22 luglio 2021, con la quale la medesima Direzione Generale ha chiesto alle Regioni e le Provincie autonome di individuare i siti orfani da riqualificare sul proprio territorio e i relativi interventi, al fine di dare attuazione alla misura del PNRR relativa alla bonifica dei siti orfani (misura M2C4, investimento 3.4);

CONSIDERATO in particolare che le schede/proposte delle Regioni e delle Province autonome sono state verificate, anche attraverso apposite riunioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza con le definizioni e l’ambito di applicazione del decreto ministeriale 29 dicembre 2020;
b) verifica del dettaglio della tipologia di interventi previsti (Messa in sicurezza di emergenza, Piano di caratterizzazione, Analisi di rischio, Messa in sicurezza permanente, Messa in sicurezza operativa, Progetto operativo di bonifica), delle attività necessarie (es. progettazione, esecuzione, indagini ecc.) e delle matrici ambientali oggetto di intervento;
c) coerenza tra descrizione e la tipologia di intervento proposto;
d) coerenza con le tempistiche e gli obiettivi del PNRR;
e) verifica delle attività ex articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 già concluse;
f) verifica del superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nella matrice suoli;
g) coerenza tra descrizione e l’importo previsto;

CONSIDERATO che, in sede di ricognizione ai fini della predisposizione di detto decreto direttoriale n. 222 del 2021, la Regione Marche, la Regione Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano, non hanno individuato siti orfani da riqualificare sul proprio territorio in attuazione della misura M2C4 del PNRR;

CONSIDERATO che l’elenco dei siti orfani di cui al decreto direttoriale n. 222 del 2021, predisposto sulla base degli elenchi forniti dalle Regioni e Province autonome, costituisce una milestone intermedia di monitoraggio nazionale (M2C4-00-ITA-17) per l’adozione del Piano di azione;

VISTA la nota prot. 134489/MATTM del 1° dicembre 2021 con la quale la ex Direzione Generale per il risanamento ambientale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome di fornire informazioni relative ai siti orfani di cui al decreto direttoriale n. 222 del 2021 che si intendono candidare a finanziamento con le risorse della misura M2C4 del PNRR, ivi compresi gli interventi da realizzare, i relativi costi e l’ordine di priorità degli stessi, comunicando altresì una prima ipotesi di ripartizione delle risorse;

CONSIDERATO che le informazioni raccolte in riscontro a detta nota prot. 134489/MATTM del 1° dicembre 2021 hanno permesso l’individuazione delle priorità e dei fabbisogni delle Regioni e Province Autonome in relazione agli interventi nei siti orfani di cui al decreto direttoriale n. 222 del 2021 e hanno consentito l’effettiva ripartizione delle risorse totali della misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR;

VISTA la nota prot. 144712/MATTM del 22 dicembre 2021 con la quale la ex Direzione Generale per il risanamento ambientale ha chiesto alle Regioni e Province autonome, per le quali nel citato decreto direttoriale n. 222 del 2021 sono stati individuati i siti orfani da riqualificare in attuazione della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, di trasmettere “ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto- legge 152/2021, entro il 12 gennaio 2022, utilizzando l’apposita modulistica allegata alla presente, istanza di finanziamento (allegato A) nei limiti della rimodulata disponibilità finanziaria (allegato C), completa delle informazioni dei singoli interventi (allegato B) già ricompresi nei siti orfani di cui al decreto direttoriale n. 222/2021, eventualmente anche aggiornando le informazioni economiche già fornite fino a concorrenza delle relative disponibilità finanziarie”;

CONSIDERATO che occorre definire i criteri di ammissibilità delle istanze pervenute da parte delle Regioni e Province autonome nonché le modalità di verifica mediante check list di controllo;

CONSIDERATO che per il soddisfacente conseguimento della milestone al 31 dicembre 2022 deve essere emanato un decreto ministeriale di adozione del Piano di azione che identifichi:

- i siti orfani da finanziare, come definiti dal decreto ministeriale 29 dicembre 2020, in tutte le 20 Regioni e le Province autonome;
- gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre il consumo di suolo e migliorare la rigenerazione urbana;

ACQUISITO in data 11 febbraio 2022 e in data 22 febbraio 2022 il parere della Ragioneria generale dello Stato in merito alla coerenza del presente provvedimento con i requisiti del PNRR, come indicato nella circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

(Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani e impegni)

1. Ai fini dell’adozione del Piano d’azione previsto dall’articolo 17 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, nell’ambito della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, in conformità alle indicazioni della circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e coerentemente a quanto richiesto con nota prot. 144712/MATTM del 22 dicembre 2021, gli interventi oggetto di finanziamento:
a) devono essere individuati in coerenza con le aree di intervento indicate dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 e con le tipologie di intervento previste nella misura M2C4, investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani", del PNRR;
b) devono essere coerenti con obiettivi e finalità del regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Misura M2C4, Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani", del PNRR;
c) devono essere orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target assegnati alla M2C4, investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani", del PNRR, e devono essere efficaci nella capacità di raggiungere gli obiettivi assegnati ed efficienti in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse;
d) devono prevedere il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
e) devono essere stati proposti avendo considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse M2C4, investimento 3.4 - Bonifica del “suolo dei siti orfani”, del PNRR;
f) devono essere conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e devono essere attuati in linea con quanto disposto nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
g) devono essere coerenti con la normativa comunitaria, il PNRR ed i relativi documenti attuativi, e conformi con la normativa in materia ambientale;
h) non devono essere finanziati da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
i) devono essere terminati entro il 31 marzo 2026;
j) devono essere conformi alla disciplina sugli aiuti di Stato;
k) devono rispettare le condizioni per la qualificazione di “siti orfani” individuate all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, e successive modificazioni;
l) non devono rientrare tra i casi di esclusione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, e successive modificazioni;
m) devono essere attuati da un soggetto pubblico, definito soggetto attuatore, che non è identificabile come responsabile della potenziale contaminazione e in possesso di specifici requisiti di capacità attuativa;
n) devono essere relativi a “siti orfani” individuati nel decreto del Direttore Generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222.

2. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi, inoltre, in conformità alle indicazioni della circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e coerentemente a quanto richiesto con nota prot. 144712/MATTM del 22 dicembre 2021, le Regioni e le Province autonome, anche per il tramite dei soggetti attuatori, devono impegnarsi:
a) a svolgere le attività propedeutiche e necessarie alla sottoscrizione degli accordi attuativi;
b) all’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
c) all’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e per la verifica della conformità con il principio di divieto di doppio finanziamento, anche in linea con le indicazioni che saranno fornite in materia dalle strutture di coordinamento del PNRR;
d) all’effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all’Amministrazione Responsabile di Intervento, nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;
e) a consentire l’esecuzione delle verifiche, anche a campione, ad opera del Ministero della transizione ecologica, in qualità di Amministrazione centrale in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
f) ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informatico utilizzato dal Ministero della transizione ecologica, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della transizione ecologica;
g) garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento, quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura, e assicurarne l’inserimento nel sistema informativo e gestionale di cui al punto f), nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della transizione ecologica;
h) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all’Amministrazione centrale titolare di intervento sugli stessi;
i) alla presentazione, su base almeno bimestrale, della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nonché degli indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;
j) al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che gli interventi sono finanziati nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale il logo dell’Unione europea e fornendo un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
k) alla rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall’articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza;
l) alla conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione Responsabile dell’Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
m) al rispetto dell’obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili direttamente o attraverso il soggetto attuatore;
n) al rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio del “non arrecare danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” – DNSH), pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali;
o) al rispetto degli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
p) al rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati all’Investimento;
q) alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, e successive modificazioni, e nel rispetto del principio “chi inquina paga”.

Articolo 2

(Check-list)

1. E’ adottata la check-list di cui all’allegato A per la verifica dell’ammissibilità degli interventi oggetto di finanziamento nell’ambito della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, in merito a:
a) completezza dell’istanza – elementi generali;
b) dichiarazione in ordine al rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all’articolo 1, comma 1;
c) dichiarazione in ordine agli impegni previsti all’articolo 1, comma 2, anche in relazione alla coerenza con il rispetto del principio del “non arrecare danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” – DNSH e capacità di ridurre l'impatto ambientale promuovendo l'economia circolare.

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Allegati

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