Al via le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo con la pubblicazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2018, n. 19.
Tantissimi i richiami alla legislazione ambientale come l’utilizzo della Vas quale metodologia in grado di declinare concretamente la modalità con cui l’approccio ecosistemico debba essere integrato e utilizzato per la definizione della pianificazione spaziale marittima o il riferimento al decreto legislativo n. 152/2006 (in particolare Via e Vas) per quanto riguarda i rumori impulsivi subacquei.
A seguire il testo integrale del decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° dicembre 2017
Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri
per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo.
(18A00392)
in Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2018, n. 19
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
febbraio 2016, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in
particolare l'art. 18, riguardante il Dipartimento per le politiche
europee;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 di attuazione
della direttiva 2014/89/UE, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo, e in particolare, l'art. 6,
comma 1, che istituisce un Tavolo interministeriale di coordinamento
per la pianificazione dello spazio marittimo, presso il Dipartimento
per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lo scopo di definire le linee guida contenenti gli indirizzi e i
criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio
marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento,
nonche' di quelle rilevanti per le interazioni terra - mare;
Visto il decreto 9 marzo 2017 del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei,
on. dott. Sandro Gozi, che procede alla costituzione del Tavolo
interministeriale di coordinamento per la pianificazione dello spazio
marittimo;
Considerato che il Tavolo interministeriale di coordinamento sulla
pianificazione dello spazio marittimo ha completato i lavori
arrivando alla definizione delle linee guida contenenti gli indirizzi
e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio
marittimo;
Vista la nota del Dipartimento politiche europee, prot. n. 8285 del
26 luglio 2017 con la quale sono state trasmesse le linee guida
contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani
di gestione dello spazio marittimo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, al fine di sottoporlo all'attenzione della
Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema
portuale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n.
201/2016;
Sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di
sistema portuale che, con nota del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, prot. n. 0026784 del 5 ottobre 2017, ha espresso
parere favorevole alle linee guida contenenti gli indirizzi e i
criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio
marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento,
nonche' di quelle rilevanti per le interazioni terra - mare;
Visto l'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 201 del 2016 in
base al quale «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono approvate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano»;
Vista la nota del Dipartimento politiche europee, prot. n. 10599
del 5 ottobre 2017 con la quale sono state trasmesse le linee guida
contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani
di gestione dello spazio marittimo alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, per l'emissione del parere ai sensi dell'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo n. 201 del 2016;
Visto il parere della Conferenza delle regioni e delle province
autonome espresso in data 9 novembre 2017 con il quale esprime parere
favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che approva le linee guida per la gestione dello spazio
marittimo, condizionato all'accoglimento di quattro «emendamenti
irrinunciabili» e due «raccomandazioni» che si auspica possano essere
condivise;
Ritenuto di accogliere i quattro «emendamenti irrinunciabili» di
cui al visto che precede;
Ritenuto di non accogliere le due «raccomandazioni» di cui al visto
che precede, in quanto direttamente riconducibili al testo,
trattandosi di esplicitazioni di norme e condizioni vigenti il cui
rispetto e' garantito dall'attuale formulazione del testo, e di cui
si potra' tenere comunque conto nell'attuazione dei singoli piani di
gestione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri on. avv. Maria Elena Boschi e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che l'iter amministrativo si e' concluso e che e',
quindi, possibile approvare le linee guida contenenti gli indirizzi e
i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio
marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento,
nonche' di quelle rilevanti per le interazioni terra - mare;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate le linee guida contenenti gli indirizzi e i
criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio
marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento,
nonche' di quelle rilevanti per le interazioni terra - mare, allegate
al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Tavolo interministeriale di coordinamento
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee
Linee guida per la gestione
dello Spazio marittimo
Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 «Attuazione della
direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione
dello spazio marittimo.»
Anno 2017
Prefazione.
La pianificazione dello spazio Marittimo deve presupporre il
concetto di «Sistema Mare» quale organico governo delle istanze e
delle esigenze, in un'ottica di sviluppo sostenibile, derivanti dalle
molteplici attivita' umane che interessano gli spazi marini e del
loro riverbero nelle relazioni dell'Italia con il Mediterraneo e
nelle relazioni dell'Italia, come attore leader del Mediterraneo, con
il resto del mondo.
La nuova missione affidata alla pianificazione del Sistema Mare
richiede quindi una governance adeguata, che consenta un
coordinamento forte, perche' un'azione sistemica unica e strutturata
e' uno dei principali fattori abilitanti per poter agire con successo
in un contesto europeo ed internazionale, favorendo uno sviluppo
economico sociale ed ambientale sostenibile nel rispetto della
Strategia Europa 2020 e dell'Agenda 2030 per uno sviluppo
sostenibile.
Le linee guida partono da un insieme ragionato e integrato di
quanto oggi esistente per fornire indirizzi rispetto al risultato
strategico a cui la pianificazione dello spazio marittimo deve
tendere, individuando e proponendo una serie di obiettivi strategici
integrati di carattere generale. Gli obiettivi individuati dai piani
dovranno essere sfidanti ma al tempo stesso realistici, al fine di
contribuire efficacemente ad uno sviluppo sostenibile costante e
continuo, che tenga conto della tutela del territorio, del paesaggio
e del patrimonio culturale, nonche' gli aspetti relativi alla
sicurezza, in conformita' con quanto previsto dalla direttiva.
Le presenti linee guida indicheranno quindi:
il percorso metodologico da seguire per l'elaborazione dei Piani
di gestione dello spazio marittimo in un'ottica di trasparenza e
semplificazione, realizzato attraverso una governance interna, che
preveda il costante coinvolgimento di tutte le parti economiche e
sociali interessate nelle fasi piu' importanti del processo
decisionale; la necessita' di tenere in considerazione gli strumenti
di pianificazione/programmazione gia' in essere nelle specifiche aree
che verranno toccate da queste attivita'; il controllo e monitoraggio
dei processi e quindi dei risultati da raggiungere; la promozione di
un approccio trasparente, integrato e condiviso nella pianificazione
e nella gestione dello spazio marittimo;
come individuare gli obiettivi strategici ed operativi, i quali
dovranno essere - come gia' sottolineato - sicuramente ambiziosi ma
realistici per potersi declinare in azioni concrete e misurabili;
il principio generale in base al quale l'individuazione degli
obiettivi strategici dovra' tener conto degli obiettivi di
sostenibilita' ambientale pertinenti agli ambiti territoriali e
interessati dal processo di pianificazione.
Principi
1. Governance nazionale dello spazio marittimo, principi ispiratori
La pianificazione dello spazio marittimo si applica alle acque
marine della regione del Mare Mediterraneo.
Non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano
nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti
disposizioni di legge, purche' cio' sia indicato nei piani di
gestione dello spazio marittimo.
Non si applica alle attivita' il cui unico fine e' la difesa o la
sicurezza nazionale, ne' alla pianificazione urbana e rurale.
La pianificazione deve comunque tenere conto di tutti gli aspetti
relativi alla sicurezza degli usi civili e produttivi del mare e
delle attivita' che vi si svolgono. Tra le quali: 1) la vigilanza a
tutela degli interessi marittimi e delle attivita' marittime ed
economiche nazionali; 2) la sorveglianza per la prevenzione
dell'inquinamento e le procedure di risposta operativa agli
inquinamenti; 3) la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e
delle attivita' minerarie off-shore; 4) le attivita' di polizia del
mare e di polizia mineraria.
La pianificazione dello spazio marittimo e' attuata attraverso
l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione
spaziale e temporale delle pertinenti attivita' e dei pertinenti usi
delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere:
a) zone di acquacoltura;
b) zone di pesca;
c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento
e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di
minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili;
d) rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico, ivi
compreso il sistema portuale;
e) zone di addestramento militare;
f) siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone
protette;
g) zone di estrazione di materie prime;
h) ricerca scientifica;
i) tracciati per cavi e condutture sottomarine;
j) turismo;
k) patrimonio culturale sottomarino;
l) paesaggi costiero.
Come si puo' evincere dall'elenco su riportato, le
amministrazioni competenti per la pianificazione di settore operano a
diversi livelli, ma anche la gestione complessiva delle attivita' che
si svolgono nello spazio marittimo e' molto frammentata, in termini
di settori di competenza, di giurisdizione spaziale e di quadri
normativi. Il Comitato Tecnico di cui al decreto legislativo n.
201/2016 dovra' quindi lavorare per affrontare le difficolta' che si
presentano relative alla governance ed alla frammentazione
istituzionale, e supportare, attraverso la definizione di misure di
pianificazione specifiche, la definizione di azioni integrate.
Tra i principi ispiratori dei piani riveste particolare
importanza quello dell'ottimizzazione degli sforzi e della non
duplicazione dei costi per attivita' di precipua responsabilita'
dello Stato quali la vigilanza, il controllo e la protezione degli
spazi marittimi che non devono costituire oggetto di terziarizzazione
verso il mondo privato quando nella pubblica Amministrazione esistono
capacita' utilizzabili per tale scopo.
Altro principio di fondamentale importanza e' quello della
coerenza dei piani con gli accordi internazionali gia' sottoscritti
dall'Italia.
La pianificazione verra' impostata utilizzando un approccio
ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del
rafforzamento della cooperazione transfrontaliera.
Il decreto legislativo n. 201/2016 individua diversi soggetti
aventi funzioni specifiche nel processo attuativo della
pianificazione, di cui si dara' un cenno nel capitolo successivo.
Fin dai primi momenti della pianificazione, sara' necessario
assicurare un flusso informativo costante e garantire una attivita'
di partecipazione di tutte le strutture centrali competenti,
interessate direttamente e/o indirettamente, con gli usi di cui
sopra, cosi come di tutte le strutture competenti per la
pianificazione territoriale e/o settoriale di livello nazionale,
regionale/locale che insistono sulle aree limitrofe alle zone
individuate dal Piano e che incidono o vengono interessate,
direttamente e/o indirettamente con la pianificazione spazio
marittima. Tale attivita' dovra' essere svolta simultaneamente e in
stretto raccordo con gli Stati dell'U.E. e non-UE, che si affacciano
sugli stessi mari.
2. Presentazione degli Attori coinvolti e modalita' di coinvolgimento
al fine di dare attuazione alla governance nazionale
Il decreto legislativo n. 201/2016 prevede il coinvolgimento di
diversi attori:
2.1. Tavolo interministeriale di coordinamento (TIC)
Il TIC opera presso il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Del tavolo fanno parte un rappresentante per ognuno dei seguenti
Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle
politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del mare e del territorio, dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della
ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche
sociali, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della presidenza del Consiglio dei
ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo e'
presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il tavolo ha il compito, oltre che di elaborare le presenti Linee
guida, quello di individuare le aree marittime di riferimento nonche'
i criteri per la determinazione delle aree terrestri rilevanti per le
interazioni terra-mare e quello di attestare la corrispondenza dei
Piani di gestione dello spazio marittimo con il processo di
pianificazione definito dalle linee guida.
2.2. Autorita' competente (AC)
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualita' di
Autorita' competente e' tenuto a svolgere le seguenti attivita':
i. effettuare la ricognizione iniziale degli atti e delle
ordinanze dell'Autorita' marittima, dei programmi e processi di
pianificazione e di gestione degli usi e degli spazi marittimi
prescritti dalla legislazione vigente ed esistenti a livello
regionale, nazionale, europeo o internazionale e delle esistenti
valutazioni ambientali strategiche;
ii. inviare alla Commissione europea e agli altri Stati membri
interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo,
compreso il pertinente materiale esplicativo esistente
sull'attuazione della direttiva 2014/89/UE, entro tre mesi dalla loro
approvazione, nonche' gli aggiornamenti successivi dei piani entro
tre mesi dalla pubblicazione;
iii. trasmettere alla Commissione europea le informazioni di cui
all'allegato della direttiva 2014/89/UE e le relative modifiche,
entro sei mesi dalla data in cui queste hanno effetto;
iv. relazionare annualmente al Parlamento in merito alle
attivita' svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui al
presente decreto;
v. curare, con il supporto del CT, il monitoraggio dello stato di
attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.
Il Ministero delle infrastrutture, inoltre, in qualita' di AC
assicura la consultazione e la partecipazione attiva del pubblico nei
procedimenti di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione,
anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei
relativi documenti ed informazioni. L'AC coordina anche la
definizione, la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo
integrato a supporto dell'attivita' di pianificazione dello spazio
marittimo.
L'AC, infine, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sentito il CT, assicura la
cooperazione con gli Stati Membri ed i Paesi terzi nelle rispettive
azioni di pianificazione degli spazi marittimi.
2.3. Comitato tecnico (CT)
Il CT opera presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in quanto autorita' competente.
Il CT e' composto da:
a. tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
b. due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
c. due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali;
d. due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
e. due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo;
f. un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza dei
presidenti delle Regioni per ciascuna area marittima di riferimento.
Nel caso in cui piu' Regioni fanno parte di una area marittima di
riferimento, il Comitato e' composto da un rappresentante di ogni
Regione interessata.
Al Comitato tecnico partecipa, in qualita' di osservatore, un
rappresentante del Ministero della difesa.
Alle riunioni del Comitato tecnico possono partecipare, in
qualita' di osservatori, i rappresentanti di altre amministrazioni,
ogni qualvolta siano trattate tematiche di competenza delle stesse.
Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare
rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni
riconosciute e di categoria.
Qualora nelle riunioni vengano trattate tematiche attinenti alla
sicurezza degli approvvigionamenti energetici e alle attivita'
minerarie offshore, su impulso dei rappresentanti del Ministero dello
sviluppo economico sara' garantita la partecipazione di uno o piu'
rappresentanti del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare,
di cui al decreto legislativo n. 145/2015.
Il Comitato Tecnico autoregolamenta il proprio funzionamento
all'atto del suo insediamento: il Comitato Tecnico assicura, nel
rispetto del principio di leale collaborazione, l'effettivita' della
copianificazione Stato-Regioni laddove il processo pianificatorio
incida su materie in cui queste ultime hanno competenza legislativa
esclusiva o concorrente, prevedendo che, in tali casi, il Comitato
adotti la propria decisione all'unanimita' o comunque con il voto
favorevole del/dei rappresentante/i della/e Regione/i.
3. Obiettivi strategici
Partendo dal decreto legislativo n. 201/2016, art. 3, comma 1,
lett. b), si intende per "«pianificazione dello spazio marittimo»: un
processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le
attivita' umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi
ecologici, economici e sociali." Tale processo e' finalizzato a
"promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo
sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle
risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e
costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo
conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della
cooperazione transfrontaliera, in conformita' alle pertinenti
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare (UNCLOS), del 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre
1994, n. 689." art. 1, comma 1. "La pianificazione dello spazio
marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori
energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e
dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento
dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento
climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza delle pertinenti
attivita' e dei pertinenti usi", art. 4 comma 1.
Nell'individuazione degli obiettivi strategici dovra' essere
assicurata la coerenza con gli obiettivi ambientali, secondo quanto
previsto dalla direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro per la
strategia marina) recepita con decreto legislativo 190/2010 (allegato
1), adottati con decreto ministeriale 17 ottobre 2014 (Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014).
Tenendo in conto questo primo set di obiettivi strategici, in
coerenza con il decreto legislativo n. 106/2010, delle peculiarita'
delle regioni marine e delle relazioni terra-mare e, andando a
studiare i piani di settore di cui agli usi elencati al capitolo 1 ed
all'elenco di piani/programmi di cui all'Allegato 4, potranno
altresi' essere individuati eventuali ulteriori obiettivi strategici
e/o obiettivi specifici e si formera' l'insieme di obiettivi di
sviluppo sostenibile, che i Piani di gestione dello spazio marittimo
andranno a perseguire.
I piani di gestione dello spazio marittimo, nell'indicazione
degli obiettivi sopra richiamati, mireranno a sviluppare proposte,
direttive e raccomandazioni per un processo operativo e
transfrontaliero di pianificazione marittima che:
a) permetta lo sviluppo di diverse attivita' marittime,
prevenendo conflitti per l'uso dello spazio e assicurando allo stesso
tempo un buono stato degli ecosistemi marini e la fornitura dei
Servizi Ecosistemici;
b) aumenti la fiducia per investimenti in infrastrutture e in
altre attivita' economiche, rispondendo alle peculiarita' di ogni
area, garantendo prevedibilita', trasparenza e norme piu' chiare.
Cio' contribuira' a rafforzare lo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili e delle relative reti, istituire zone marine protette e
agevolare gli investimenti nel petrolio e nel gas;
c) accresca il coordinamento tra le amministrazioni attraverso
l'uso di un unico strumento per conciliare lo sviluppo di una serie
di attivita' marittime, garantendo maggiore semplicita' e costi piu'
contenuti;
d) promuova un'effettiva cooperazione transfrontaliera;
e) accresca la coerenza tra la pianificazione dello spazio marino
e terreste, anche in relazione con le buone pratiche di Gestione
Integrata delle Coste (Integrated Coastal Management- ICM);
f) favorisca lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura tenendo in
considerazione le zone prioritarie per l'acquacoltura (AZA);
g) contribuisca ad un nuovo approccio nella gestione della pesca
riconoscendone allo stesso tempo la valenza socioeconomica e
culturale;
h) protegga l'ambiente tramite l'individuazione precoce
dell'impatto e delle opportunita' per un uso polivalente dello
spazio;
i) promuova forme di fruizione turistica sostenibile, non
distruttive dei caratteri di naturalita' e delle qualita'
paesaggistiche delle fasce costiere, contenendo in particolare i
fenomeni di urbanizzazione continua e compatta lungo la linea di
costa;
j) promuova la qualita' progettuale degli interventi di
ampliamento e/o adeguamento delle aree portuali, con particolare
attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione delle strutture
insediative storiche e dei valori scenici e panoramici del rapporto
di inter-visibilita' terra-mare;
k) promuova la gestione integrata dei bacini idrografici e delle
aree costiere quale presupposto essenziale per il contrasto dei
fenomeni di erosione degli arenili;
l) salvaguardi e valorizzi il patrimonio archeologico sommerso e,
piu' complessivamente, il patrimonio archeologico,
storico-architettonico (manufatti isolati quali fari e torri, antiche
strutture per la lavorazione del pescato - tonnare e simili -, nuclei
e centri storici, edilizia rurale e sistemazioni agrarie
storico-tradizionali, chiese e cappelle votive, ecc.) e paesaggistico
delle fasce costiere, anche ai fini di una offerta turistica di
qualita';
m) salvaguardi le attivita' marinare a carattere tradizionale e
di valore storico-identitario;
n) assicuri una razionale pianificazione localizzativa degli
impianti eolici off-shore, preventiva rispetto alla assegnazione in
concessione degli specchi acquei dedicati ed attenta ai valori
paesaggistici costieri;
o) assicuri con le opportune forme di rispetto dell'ambiente la
realizzazione delle opere nazionali di interesse strategico;
p) favorisca la promozione e lo sviluppo di idonee attivita' di
ricerca e innovazione nel perseguimento dei vari obiettivi indicati;
q) persegui l'obiettivo di valorizzazione della reddittivita'
degli asset pubblici e delle concessioni demaniali marittime e
minerarie in linea con gli indirizzi formulati dal Governo nel
Documento di economia e finanza e con gli interventi di riordino
della materia, assicurando il coinvolgimento delle Amministrazioni
impegnate nell'attuazione di detti indirizzi.
4. Mezzi finanziari per la costruzione dei piani
Le innumerevoli e complesse funzioni dell'Autorita' competente
richiedono apposita struttura a cio' deputata, che dovrebbe operare
ad invarianza finanziaria come da espressa previsione normativa,
tenendo conto delle diverse fonti di finanziamento disponibili.
5. Finalita' della pianificazione dello spazio marittimo
Nel percorso che ci si prefigge, gli obiettivi da raggiungere e
le finalita' da conseguire sono le seguenti:
a) il rispetto degli obiettivi evidenziati dal decreto
legislativo n. 201/2016 che ha recepito la direttiva 2014/89/UE;
b) la verifica e, ove consentito e ritenuto necessario, la
modifica ed adeguamento degli obiettivi gia' previsti da strategie,
piani e programmi esistenti (vedi analisi di coerenza esterna);
c) la previsione, laddove possibile, ed il miglioramento,
dell'utilizzo delle aree marittime;
d) la valorizzazione delle potenziali sinergie evidenziate anche
per lo sviluppo delle attivita' economiche basate sui principi
dell'economia circolare e del riuso e per lo sviluppo delle attivita'
di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico;
e) la prevenzione, ovvero laddove non possibile, la ricerca di
soluzioni mitigatorie o compensatorie di eventuali antagonismi che
vengono ad evidenziarsi;
f) l'aumento della cooperazione internazionale.
6. Partecipazione degli stakeholder e pubblicita' del processo della
pianificazione dello spazio marittimo
La partecipazione ai processi di pianificazione e' un elemento di
fondamentale importanza che l'Unione europea richiama in ogni
occasione. Diverse sono le norme alla base di questo principio, a
partire dalla Convenzione di Aarhus. La Convenzione, in vigore dal 30
ottobre 2001, parte dall'idea che un maggiore coinvolgimento e una
piu' forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi
di tipo ambientale conduca ad un miglioramento della protezione
dell'ambiente. Essa intende contribuire a salvaguardare il diritto di
ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di
vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo
benessere.
Il coinvolgimento degli stakeholder nell'uso/gestione degli spazi
marittimi e costieri, oltre a far emergere conflitti presenti e
potenziali su scala locale/regionale, porta anche alla necessita' di
una loro risoluzione.
Questi aspetti sono ripresi dalla normativa relativa alla VAS che
ugualmente garantisce una piena partecipazione al processo
pianificatorio di tutti i soggetti, dalle amministrazioni pubbliche
al singolo cittadino, nonche' pone grande attenzione alla
consultazione transfrontaliera.
E' fondamentale sviluppare un piano di gestione dello spazio
marittimo accettato dal punto di vista sociale e politico e condiviso
dalle diverse autorita' e stakeholder coinvolti. Tale approccio con
buona probabilita' abbassera' il livello conflittuale sopra
richiamato a tutto vantaggio di una maggiore possibilita' di successo
del piano, ottenuto attraverso il pieno coinvolgimento della
popolazione interessata.
L'elemento centrale per assicurare la partecipazione sara' il
sito web dedicato alla pianificazione dello spazio marittimo che
verra' realizzato dall'Autorita' competente allo scopo di fornire
informazioni sia di carattere generale che puntuali, relative ai
singoli piani ed alle varie fasi di consultazione, di monitoraggio e
di reportistica.
Piu' in generale potranno essere utilizzati vari metodi, quali:
a) e-mail diretta a persone interessate;
b) comunicato stampa;
c) media locali;
d) newsletter o blog sull'argomento;
e) on-line attraverso i siti web delle Amministrazioni pubbliche;
f) riunioni e sessioni pubbliche;
g) consultazione con i Paesi confinanti anche sfruttando
tavoli/convenzioni gia' in atto.
7. Tempistica
In prima attuazione, i piani di gestione dello spazio marittimo
saranno approvati anche in tempi diversi e comunque entro il 31
dicembre 2020.
Il quadro di riferimento
8. La direttiva 2014/89/UE ed il decreto legislativo n. 201/2016 di
recepimento
8.1 direttiva 2014/89/UE
La direttiva n. 2014/89/UE istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la
crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo
sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle
risorse marine (art. 1).
Essa si inserisce nel contesto della direttiva 2008/56/UE, la
direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che
costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata
dell'Unione europea (PMI), stabilendo principi comuni per gli Stati
membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle
economie marittime e costiere e sviluppando un processo decisionale
coordinato per raggiungere un buono stato ecologico delle acque
marine. La PMI individua la pianificazione dello spazio marittimo
come strumento politico intersettoriale che consente alle autorita'
pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio
integrato, coordinato e transfrontaliero.
La direttiva 2008/56/UE (recepita nell'ordinamento nazionale dal
decreto legislativo n. 190/2010) stabilisce che, al fine di
promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, sia
applicato l'approccio ecosistemico, che richiede che la pressione
collettiva delle attivita' sia mantenuta entro livelli compatibili
con il buono stato ecologico per consentire agli ecosistemi marini di
reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo contribuendo nel contempo
all'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle
generazioni presenti e future. In questo campo opera anche il
regolamento (UE) n. 1255/2011, che prevede la concessione di
finanziamenti volti a sostenere la pianificazione dello spazio
marittimo e della gestione integrata delle zone costiere.
8.2 decreto legislativo n. 201/2016
Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/89/UE in base
alla delega di cui all'art. 1, allegato B, punto numero 46, della
legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2014).
Esso quindi ha come finalita' quella di istituire un quadro di
riferimento per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di
promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo
sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle
risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e
costiero mediante l'applicazione dell'approccio eco sistemico. Tale
pianificazione viene attuata mediante i piani di gestione, che
individuano la distribuzione spaziale e temporale delle attivita' e
degli usi delle acque marine, presenti e futuri. E' prevista,
altresi', l'armonizzazione, nei piani di gestione dello spazio
marittimo, dei piani e dei programmi esistenti e delle attivita'
terrestri utili coinvolti nella interazioni terra-mare.
In generale, si tratta di sviluppare le grandi potenzialita'
legate all'economia del mare in un'ottica di sostenibilita' e di un
approccio ecosistemico. Il Mediterraneo e' un ecosistema marino
aperto e complesso, ma e' al contempo uno dei mari piu' trafficati,
sviluppandosi su di esso attivita' di pesca, traffico navale e
commerciale.
9. Principali strategie, piani e programmi
La complessita' della materia e' facilmente evidenziabile
dall'imponente produzione di strategie, normative, programmi, piani
che ai vari livelli, globale, mediterraneo, europeo, nazionale,
regionale/locale, sono state prodotte.
La pianificazione dello spazio marittimo dovra' tener conto del
quadro strategico, normativo e pianificatorio esistente, con
l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e nel rispetto
della sostenibilita' economica, sociale ed ambientale. I Piani di
gestione dello spazio marittimo ne dovranno fare riferimento e darne
evidenza attraverso matrici di coerenza con i propri obiettivi
strategici e specifici.
In allegato si propone un elenco, non esaustivo, a cui fare
riferimento nella redazione del Piano di gestione dello spazio
marittimo, da integrare, se necessario, caso per caso, con altri
documenti che verranno evidenziati nel corso della redazione dei
singoli piani, anche alla luce dei passaggi consultivi con le
amministrazioni, dei processi partecipativi, e dell'aggiornato alla
luce di nuove strategie, norme, piani e programmi adottati.
10. Ambito di applicazione
L'articolo 2 del decreto legislativo n. 201/2016 individua
l'ambito di applicazione.
1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione
del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costiere o parti di
esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate
da vigenti disposizioni di legge, purche' cio' sia indicato nei piani
di gestione dello spazio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, al
fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni.
2. Il presente decreto non si applica alle attivita' il cui unico
fine e' la difesa o la sicurezza nazionale ne' alla pianificazione
urbana e rurale.
Nel decreto legislativo si fa uso di riferimenti spaziali
differenti (area, zona, spazio, regione, sottoregione). Alcuni di
questi riferimenti spaziali sono definiti a priori, altri devono
essere elaborati nel corso del processo di pianificazione. Alcuni
fanno riferimento a criteri geologico/giuridici, altri a usi
produttivi, altri ancora a criteri meramente geografici etc.. Sembra
utile, di seguito fare qualche precisazione per definire un
vocabolario condiviso.
Spazio marittimo: nel decreto legislativo non si da' una
definizione specifica, ma si fa riferimento alle enunciazioni della
Convenzione UNCLOS (e a precedenti norme nazionali). Nell'ambito di
tale trattato sono individuati gli ambiti marini che attengono alla
giurisdizione degli Stati.
Ai fini del decreto legislativo rilevano solo le:
1) acque marine: acque, fondali e sottosuolo situati oltre la
linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque
territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o
esercita diritti giurisdizionali, in conformita' al diritto
internazionale del mare;
2) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno
rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un
miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea di
base che serve da riferimento per definire il limite delle acque
territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione; queste ultime rilevano solo nella misura
in cui non rientrino nella pianificazione urbana o rurale in virtu'
di vigenti disposizioni di legge. Le acque costiere e/o di
transizione, interne alla linea immaginaria e non oggetto di
pianificazioni urbane e/o rurali, sono incluse nella pianificazione
dello spazio Marittimo.
Trattandosi di definizioni giuridiche, la loro estensione puo'
variare nel tempo (p.e. zone di pesca protette, zone di protezione
ecologica).
Regione marina: specificato senza necessita' di ulteriori
approfondimenti nel decreto legislativo, fa riferimento a
delimitazioni geografiche: Baltico, Atlantico nordoccidentale,
Mediterraneo, Mar Nero.
Sottoregioni marine: specificato senza necessita' di ulteriori
approfondimenti nel decreto legislativo: le sottoregioni del
Mediterraneo sono: Mediterraneo occidentale, Adriatico, Ionio e
Mediterraneo centrale, Egeo e Mediterraneo orientale. Il decreto
legislativo stabilisce che le linee guida vadano definite per ogni
Sottoregione (le tre che interessano l'Italia sono: Adriatico,
Mediterraneo occidentale, Ionio e Mediterraneo centrale). Su questo
punto non c'e' discrezionalita'.
Zone: fa riferimento alla attivita' umana ed all'uso dell'acqua
marina di cui al decreto legislativo n. 201/2016, art.5, comma 1.
Aree marittime. Il decreto legislativo stabilisce che le linee
guida devono contenere [...] l'individuazione delle aree marittime di
riferimento. Delle «aree marittime» non c'e' una precisa definizione.
Dunque le aree marittime di riferimento devono essere individuate dal
Tavolo interministeriale di coordinamento nell'ambito delle linee
guida (definite a loro volta per ogni sottoregione). Sta invece al
Comitato tecnico redigere un Piano di gestione per ogni area.
La maggior parte degli Stati mediterranei adotta il limite delle
12 miglia per le proprie acque territoriali, ridotto a 6 miglia in
alcuni casi, ma ancora pochi (ma in aumento) hanno avviato il
processo per stabilire una Zona Economica Esclusiva (ZEE), come
definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare
(UNCLOS). Pertanto, l'esistenza di ancora ampie aree (sia pure in
diminuzione per il progressivo aumento delle zone soggette a
giurisdizione nazionale) di acque internazionali nel Mediterraneo
richiede un livello elevato di cooperazione tra gli Stati costieri al
fine di assicurare l'uso sostenibile delle risorse marine (come ad
esempio la pesca). Non risultano ancora formalizzate le delimitazioni
tra l'Italia ed alcuni Paesi confinanti. In questo contesto, la sfida
per un'allocazione razionale dello spazio marino, al fine di ridurre
i conflitti tra le diverse attivita' che si svolgono nel Mediterraneo
e' piu' grande, ma probabilmente anche piu' necessaria che altrove.
Le aree che si trovano oltre le acque territoriali richiedono
specifiche strategie di pianificazione e di gestione, basate su una
struttura di governance transfrontaliera, da adottare a seconda della
domanda futura di spazio, per anticipare possibili conflitti e
rafforzare le sinergie. Pertanto e' necessario un impegno
significativo per superare la definizione dei confini che sono stati
stabiliti considerando solo le questioni politiche legate alle aree
di competenza (ad esempio i confini nazionali). Il superamento di un
approccio tradizionale per la definizione dei confini dovrebbe
necessariamente essere basato sulla cooperazione transfrontaliera.
Relativamente alle Aree che si trovano in acque territoriali,
caratterizzate da un'alta intensita' di usi e dalla presenza di sfide
ambientali legate alla distribuzione spaziale di usi marittimi e alle
loro interazioni con determinate componenti ecologiche, il processo
di pianificazione richiede il coordinamento con i diversi sistemi di
pianificazione regionale e locale
Il TIC ha individuato tre aree marittime cosi' come specificato
al successivo cap.13, stabilendo altresi' che le presenti Linee guida
si applicano a tutte e tre le aree marittime.
Inquadramento metodologico
11. La pianificazione dello spazio marittimo
La pianificazione esplicita e rappresenta i macro-conflitti e le
sinergie insistenti su una specifica «area marittima», al fine di
individuare soluzioni a problematiche reali da considerarsi nella
definizione di un piano di gestione. L'attivita' di analisi deve
consentire l'individuazione di questioni rilevanti per la
pianificazione, che possono essere potenzialmente affrontate da
strategie e misure di pianificazione attraverso un'attuazione
coerente di politiche settoriali
Gli obiettivi strategici indicati nel presente documento devono
essere declinati a livello locale, anche in conformita' a un processo
di coinvolgimento degli attori, e devono essere formulati obiettivi
di gestione operativi nelle varie regioni.
12. Approccio Ecosistemico
Di approccio ecosistemico -AE (Ecosystem Approach - EA) se ne
parla sin dal 2000, Conferenza delle Parti, COP 5 Decisione V/6,
nell'ambito della Convenzione sulla Diversita' Biologica (CBD). Il
principio dell'approccio ecosistemico e' anche sotteso alle
formulazioni del Codice di Condotta della Pesca Responsabile (CCRF,
FAO 1995). A livello normativo europeo, ritroviamo l'EA citato nella
Direttiva MSFD (Marine Strategies Framework Directive) del 2008
(2008/56/CE), nella Politica Comune delle Pesca (Common Fisheries
Policy - CFP) in cui ci si riferisce alla EA dal 2002 (COM(2002)186)
e nella Direttiva per la pianificazione dello spazio marittimo (MSP)
del 2014 (2014/89/UE).
Pertanto, l'Approccio Ecosistemico, rappresenta lo strumento
principale per il corretto sviluppo della Pianificazione Spaziale
Marittima svolgendo un ruolo di raccordo tra la PSM e la MSFD.
Esso si articola sostanzialmente su 2 livelli:
1) il livello strategico, rappresentato dall'opportuna
integrazione ed applicazione dei metodi e degli obiettivi declinati
all'interno della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (MSFD), che
rappresenta il Pilastro Ambientale della Politica Marittima Integrata
e che dunque e' lo strumento di interconnessione ed interrelazione
tra le diverse normative di settore. A tal proposito, saranno
considerati quali riferimenti le definizioni di GES ed i connessi
target ambientali ai sensi della Direttiva 2008/56/Ce recepita dal
decreto legislativo n. 190/2010, come adottati con decreto
ministeriale 17 ottobre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10
novembre 2014);
2) il livello funzionale - procedimentale, costituito
dall'applicazione dello strumento operativo della VAS, quale
metodologia in grado di declinare concretamente la modalita' con cui
l'Approccio Ecosistemico debba essere integrato ed utilizzato per la
definizione dei piani della PSM.
L'AE e' stato definito in diversi modi, nello studio
commissionato dalla Commissione europea, «The ecosystem approach in
marine management» del 2012 (1) , si puo' trovare un approfondimento.
Il processo di pianificazione dovra' essere adattativo ed
evolversi attraverso un continuo esercizio di valutazioni di
sostenibilita' socio-culturale-economico-ambientale al fine di
arrivare a un piano integrato che riesca a tener conto di tutti gli
aspetti in gioco.
Cio' comporta l'attuazione di un piano di monitoraggio in grado
di intervenire anche attraverso correzioni, al fine di rispettare gli
obiettivi prefissati.
Riferimenti principali a cui si invita ad indirizzarsi sono
quanto previsto dalla COP 5 (UNEP/CBD/COP/5/23, 103-109) e dalla
Strategia marina (direttiva 2008/56/CE). (Allegato 2)
13. Individuazione delle aree marittime
Le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
201/2016 ripercorrono quelle contenute nel decreto legislativo n.
152/2006 in materia ambientale e nel decreto legislativo n. 190/2010
di recepimento della direttiva 2008/56/CE. In particolare,
per acque marine sono da intendersi le acque, fondali e
sottosuolo situati al di la' della linea di base che serve a misurare
l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su
cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformita' al
diritto internazionale del mare;
le acque costiere sono acque superficiali situate all'interno
rispetto ad una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un
miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea di
base che serve da riferimento per definire il limite delle acque
territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione, gia' definite nella parte terza del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, i loro
fondali e sottosuolo. Le acque costiere e/o di transizione, interne
alla linea immaginaria e non oggetto di pianificazioni urbane e/o
rurali, sono incluse nella pianificazione dello spazio Marittimo.
La direttiva non si applica alle acque costiere o parti di esse
che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da
vigenti disposizioni di legge degli Stati membri, fermo restando che
i piani di gestione dello spazio marittimo tengono conto delle citate
pianificazioni urbane e rurali al fine di assicurare la coerenza tra
le rispettive previsioni ed assicurare che i processi di
pianificazione dello spazio marittimo tengano conto delle interazioni
terra-mare (cosi' come espressamente richiamato in piu' parti della
direttiva 2014/89/UE).
Le definizioni di regione marina, regione del Mare Mediterraneo,
sottoregioni marine del Mare Mediterraneo, sono mutuate dalla
ripartizione geografica che il legislatore ha adottato nel predetto
decreto legislativo n. 190/2010, per definire gli ambiti
«territoriali» del processo di pianificazione dello spazio marittimo.
Il decreto legislativo n. 201/2016 non definisce le aree
marittime di riferimento, demandando tale attivita' al Tavolo
interministeriale di Coordinamento (TIC)
Partendo da quanto gia' indicato al capitolo 10, il Tavolo
interministeriale ha individuato tre aree marittime di riferimento,
riconducibili alle tre sottoregioni di cui alla strategia marina
(art. 4 della direttiva 2008/56/UE):
il Mare Mediterraneo occidentale;
il Mare Adriatico;
il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale.
Tale soluzione permettera' di mettere a fattor comune il lavoro
gia' svolto nell'ambito della strategia marina relativamente
all'individuazione degli indicatori e all'acquisizione dei dati
ambientali.
La documentazione relativa ai riferimenti cartografici e
rappresentazioni geografiche e' fornita dal Comitato tecnico
dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, conformemente alle
previsioni di cui all'articolo 222 del decreto del presidente della
repubblica 15 marzo 2010, n. 90. (Allegato 3)
Le Regioni appartenenti alle tre aree marittime di riferimento
come indicato nella cartografia sono:
Mare Mediterraneo occidentale: Liguria, Toscana, Lazio, Campania,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
Mare Adriatico: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna,
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia;
Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale: Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia.
13.1 Individuazione delle aree terrestri rilevanti per le
interazioni terra-mare
Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 201/2006, si
intende per «interazioni terra-mare»: interazioni in cui fenomeni
naturali o attivita' umane terrestri hanno impatto sull'ambiente,
sulle risorse e sulle attivita' marine e in cui fenomeni naturali od
attivita' umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e
sulle attivita' terrestri.
La continuita' nella pianificazione dal suolo al mare e'
fondamentale e richiede coerenza fra strategie e piani marittimi e
terrestri, anche in fase di attuazione. E' necessario dunque dedicare
un'attenzione specifica alla strategia spaziale per lo spazio di
transizione dalla terra al mare, che costituisce parte del processo
di gestione integrata delle zone costiere (GIZC).
Ad oggi il complesso iter sistematico di tutela dell'ambiente
marino (inteso quale area comprensiva di tratti di costa e della zona
acquea antistante), e' strettamente legato alla complessa
problematica connessa alla cosiddetta gestione integrata delle zone
costiere, in particolare: secondo quanto previsto dalla
Raccomandazione relativa all'attuazione della gestione integrata
delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) del 30 maggio 2002, dalla
Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE,
recepita in Italia con il decreto legislativo n. 190 del 13 ottobre
2010, dal Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del
Mediterraneo della Convenzione di Barcellona e relativa Risoluzione
(c.d. interim arrangements), non ancora ratificato dall'Italia,
peraltro entrato in vigore il 24 marzo 2011 e approvato dall'Unione
europea con Decisione 2010/63/CE e pertanto parte integrante
dell'«acquis communautaire».
In prima battuta, comunque, le aree terrestri rilevanti per le
interazioni terra-mare avranno come riferimento l'ambito territoriale
dei comuni costieri e di specifici ambiti, da definire tenendo conto
di elementi e fattori quali:
bacini idrografici di superficie e bacini imbriferi significativi
in relazione agli assetti costieri, da individuarsi all'interno dei
Distretti idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE cosi come
recepita dal decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
aree naturali protette (SIC e ZPS, Rete Natura2000), marine e
terrestri, con particolare riguardo ai casi in cui l'equilibrio
ecosistemico marino incida particolarmente su quello terrestre,
creando condizioni favorevoli per produzioni agricole tipiche e/o per
il sussistere di assetti paesaggistici costieri di rilevante
interesse culturale e naturale;
siti UNESCO;
tratti costieri caratterizzati da elevati valori scenici e
panoramici nel rapporto di intervisibilita' terra-mare;
presenza di infrastrutture marino costiere con particolare
riguardo alle aree portuali (piani regolatori portuali) rilevanti per
le attivita' umane connesse all'utilizzo delle risorse marino
costiere.
Quanto sopra dovra' essere integrato, caso per caso, nei diversi
Piani di gestione dello spazio marittimo.
13.2 Individuazione di sub aree-marittime
I piani di gestione dello spazio marittimo, onde tener conto dei
caratteri estremamente variegati che distinguono le complesse
articolazioni fisiche e spaziali delle aree marittime di riferimento
e delle relative regioni costiere, possono procedere
all'individuazione di sub-aree determinate sulla base delle
caratteristiche dominanti e peculiari che ne consentono la
riconoscibilita', sia sotto il profilo morfologico ed ecosistemico
che sotto il profilo dei caratteri paesaggistici, storici, economici,
produttivi, socio-culturali.
In tale operazione i piani tengono conto altresi' di eventuali
zonizzazioni gia' previste dalle normative di settore, curandone per
quanto possibile la armonizzazione reciproca e con i criteri
prescelti per l'identificazione delle sub-aree o, in alternativa,
dando comunque conto delle diverse tipologie di zonizzazione che
interessano l'area di riferimento.
I piani, proprio al fine di favorire la definizione omogenea,
armonizzata ed allineata al livello nazionale, transnazionale e
transfrontaliero, degli ambiti geografici opportuni sui quali
sviluppare la PSM, potranno avvalersi dei risultati conseguiti dalle
diverse iniziative e progetti europei in essere, finalizzati a
supportare i paesi nell'implementazione della Pianificazione Spaziale
Marittima, integrando ed adattando, qualora ritenuto opportuno, i
risultati conseguiti.
14. Governance multilivello e integrazione tra pianificazione
terrestre e marina
Il numero di settori interessati, e i diversi livelli
territoriali chiamati in gioco, che devono trovare un coordinamento,
rende la pianificazione dello spazio marittimo un esercizio
estremamente complesso.
A tale scopo il decreto legislativo n. 201/2016 ha previsto
l'istituzione di un Tavolo interministeriale di coordinamento
composto da numerose amministrazioni centrali e del Comitato Tecnico
composto dalle amministrazioni centrali che in base alle tematiche
richiamate dal decreto legislativo sono le piu' coinvolte e le
Regioni.
Il Dipartimento per le politiche europee coordina i lavori del
TIC nella redazione delle Linee Guida.
Ai fini dell'approvazione delle stesse con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono previsti due pareri obbligatori,
quello della Conferenza nazionale della Autorita' di sistema portuale
e quello della Conferenza Stato regioni, nonche' un passaggio al
Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), di cui alla
legge n. 234/2012.
Il TIC su iniziativa di una amministrazione membro del Tavolo
potra' valutare la revisione delle presenti Linee Guida.
L'approvazione delle Linee guida revisionate seguira' lo stesso
procedimento previsto per la loro iniziale approvazione.
Si ricorda che questa tipologia di Piani, per la natura dei
contenuti, dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione
ambientale strategica (VAS) e a Valutazione di incidenza ambientale
(VIncA), i quali a loro volta prevedono ulteriori passaggi e soggetti
competenti. Nell'ambito della procedura di VAS ed ai fini della
espressione del «parere motivato», il MATTM e' Autorita' competente
ed il MiBACT e' Autorita' concertante. Relativamente alla
Pianificazione paesaggistica, regolamentata dal decreto legislativo
n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», le autorita'
sono: le Regioni, d'intesa con il MiBACT.
Il Piano di gestione dello spazio marittimo, proprio per il suo
carattere di piano integrato, avra' un ruolo di riferimento per i
singoli piani di settore. In prima applicazione, come gia' detto, i
Piani di gestione dello spazio marittimo dovranno recepire la
pianificazione esistente, successivamente saranno i piani di gestione
dello spazio marittimo a disegnare un quadro integrato nel quale i
piani di settore andranno a definire i loro obiettivi e azioni
settoriali.
15. Cooperazione con Stati membri e consultazione transfrontaliera e
transnazionale
E' opportuno avere piani di gestione dello spazio marittimo
coerenti e in sinergia con la pianificazione degli Stati membri e
degli Stati non membri ma limitrofi. E' a tal fine utile prevedere
una partecipazione degli tali Paesi alla pianificazione nazionale fin
dai primi momenti (per es. attraverso accordi di programma o tavoli
di consultazione, o altro) anche utilizzando progetti europei nei
quali l'Italia partecipa.
La cooperazione con gli Stati membri con i quali si condividono
bacini marini e' finalizzata a garantire la coerenza e il
coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo
della regione o sottoregione marina medesima. Tale cooperazione tiene
conto in particolare degli aspetti di natura transnazionale ed e'
realizzata tramite strutture regionali di cooperazione istituzionale
esistenti ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento n. 1380 del 2013
incluso il ricorso al MEDAC, (Mediterranean Advisory Council) nel
settore della pesca , reti o strutture di autorita' competenti degli
Stati membri o altri metodi che rispondano ai requisiti di cui al
primo periodo, come nel caso nel quadro di strategie per i bacini
marittimi. La cooperazione con i Paesi terzi di cui al comma del
suddetto articolo, e' svolta in conformita' del diritto e delle
convenzioni internazionali, anche utilizzando le sedi internazionali
e la cooperazione istituzionale regionale come la Commissione
Generale della Pesca Marittima (GFCM).
Come da prassi, la VAS sara' oggetto di consultazione tra Paesi
direttamente o indirettamente interessati dagli impatti del Piano,
con particolare riferimento alla condivisione dell'informazione
ambientale in merito al quadro conoscitivo dell'aquis comunitario, a
potenziali problematiche esistenti in area vasta, altresi' in
relazione alla valutazione della sostenibilita' ambientale del Piano
in relazione agli obiettivi di sostenibilita' ed alle strategie
condivise in ambito comunitario.
Sulla base di cio', nella gestione ed attuazione dei numerosi
programmi comunitari che interessano l'Italia , come ad esempio
INTERREG e le Macro-strategie regionali, si rimanda alla
consultazione della Decisione di esecuzione della Commissione
2014/388/UE del 16 giugno 2014, la quale stabilisce l'elenco delle
regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo
di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e
transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea
per il periodo 2014-2020.
Pertanto, i piani di gestione tratteranno anche attivita'
soggette ad interazione extra-nazionale e dovranno quindi essere
redatti in considerazione della complessita' dei rapporti politici
bilaterali e del quadro generale delle problematiche attualmente non
risolte con i Paesi transfrontalieri riguardo alla delimitazione
degli spazi marittimi.
In tale ambito quindi, il Comitato Tecnico, nel riportare o
indirizzare progetti e accordi tecnici di competenza dei singoli
Ministeri e/o di enti/organizzazioni nazionali, dovra' prevedere
sempre uno stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (MAECI) al fine di evitare
attivita' potenzialmente pregiudizievoli agli interessi nazionali (ad
es. condotte o comportamenti che possano configurare eventuale
acquiescenza a situazioni lesive, in contrasto con le posizioni
ufficiali dello Stato italiano).
I tavoli o gli incontri tecnici scaturenti dalle attivita' di
cooperazione internazionale potranno essere considerate, in coerenza
alla linea individuata per ciascun caso dal MAECI, occasioni
favorevoli per sensibilizzare gli Stati transfrontalieri anche
sull'opportunita' di intraprendere negoziati per la delimitazione dei
relativi spazi marittimi quando non ancora definiti.
In questo ambito, riferimenti cartografici e rappresentazioni
geografiche ufficiali dovranno riportare solo le delimitazioni
marittime e terrestri ufficialmente approvate in ambito nazionale.
16. Processo partecipativo e coinvolgimento dei portatori di
interesse
La partecipazione, sia in fase di programmazione che di
monitoraggio ed attuazione dovra' essere la piu' estesa possibile,
cosi come da indirizzo delle politiche europee.
Tale attivita' sara' garantita attraverso il procedimento di VAS.
Il CT, gia' nella sua composizione, vede un insieme ampio di
soggetti pubblici che partecipano alla redazione del piano.
Il CT puo', inoltre, prevedere consultazioni ed audizioni con
altri soggetti pubblici e privati al fine di meglio focalizzare le
varie problematiche trattate.
Strumento fondamentale per assicurare la massima partecipazione
sara' il sito web attraverso il quale informare ed avviare le
consultazioni e rendere pubblici i vari documenti prodotti.
17. Gestione delle informazioni e strumenti per il supporto alle
decisioni
La gestione e l'aggiornamento del sistema informativo integrato a
supporto dell'attivita' di pianificazione dello spazio marittimo e'
attribuito all'Autorita' competente, ossia il MIT, come ben
specificato all'articolo 10 del decreto legislativo n. 201/2016.
Le Amministrazioni centrali e locali che detengono le
informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio
marittimo assicurano la collaborazione e garantiscono l'accesso ai
dati all'Autorita' competente.
I principi informatori della rete europea per l'osservazione e la
raccolta di dati sull'ambiente marino (European Marine Observation
and Data Network - EMODNET) sono validi e compatibili con quelli di
altre iniziative suscettibili di applicazione nella PSM.
La ricerca per convertire i dati in conoscenze integrate a
sostegno della PSM a diversi livelli puo' avvalersi di progetti
finanziati dall'UE nell'ambito della strategia europea per la ricerca
marina e marittima. COM(2008) 534 definitivo «Una strategia europea
per la ricerca marina e marittima». La raccolta di dati e
informazioni pertinenti deve essere effettuata attraverso una
collaborazione nell'ambito delle regioni marittime, non solo tra
Stati membri dell'UE, bensi' anche con altri interlocutori di tali
regioni: paesi terzi, organizzazioni regionali e altre parti
interessate.
Al fine di gestire in modo condiviso e coordinato le informazioni
necessarie alla definizione di tutti i piani d'interesse, il Comitato
tecnico si avvale di strumenti rispondenti alle norme di legge
vigenti e di prodotti realizzati ed aggiornati dai competenti Enti
cartografici di Stato (legge 2 febbraio 1960, n. 68). In tale ottica,
il Ministero della difesa supporta il Comitato tecnico per la
acquisizione della cartografia e la realizzazione di prodotti
cartografici digitali dedicati (Carte Tematiche).
Riguardo agli strumenti di supporto alla decisione, come
richiamato dalla direttiva sulla pianificazione dello spazio
marittimo, cosi come dal decreto legislativo n. 201/2016 che la
recepisce, strumento centrale al processo decisionale e redazionale
dei piani di gestione dello spazio marittimo e' l'approccio
ecosistemico. Per quest'ultimo si rimanda al capitolo dedicato.
Altri strumenti a supporto della valutazione ambientale, come da
normativa specifica, sono la VAS e la VIncA.
La costruzione del piano
18. Analisi iniziale
Ci si riferisce in questo capitolo alla analisi iniziale e alla
costruzione del quadro conoscitivo. Tale analisi fornira'
informazioni sullo stato della gestione e degli usi marittimi,
dell'ambiente, garantendo informazioni di base. I principali
contenuti scaturenti dall'analisi che dovranno avere un livello di
approfondimento adeguato alla scala di azione del piano.
Con riferimento alle fasi di costruzione del Piano, il processo
di VAS va avviato simultaneamente al processo di formazione del
Piano, in modo tale da orientare quest'ultimo, fin dalle prime fasi,
verso un quadro strategico sostenibile.
Sara' quindi di prioritaria importanza prevedere lo sviluppo di
un documento preliminare su cui svolgere le attivita' di scoping in
modo da consentire una prima fase di consultazioni, in grado di
fornire elementi per le successive fasi decisionali funzionali allo
sviluppo e alla stesura del Piano definitivo.
Il Piano dovra' prevedere le seguenti fasi:
a) avvio simultaneo del processo di costruzione del piano e della
procedura di VAS, sulla base di un documento preliminare che
inquadrera' il contesto ambientale, cosa il piano si propone di fare
(obiettivi), le potenziali misure che intende adottare, i soggetti
amministrativi che per le proprie competenze, direttamente o
indirettamente, possano essere interessati dal piano;
b) consultazione con i soggetti competenti di cui sopra (anche
transfrontaliero), anche ai fini VAS;
c) redazione della bozza di proposta di piano e della
documentazione richiesta dalle procedure di VAS e di VIncA;
d) attestazione di corrispondenza ai sensi del decreto
legislativo n. 201/2016, art. 5, comma 5;
e) consultazione pubblica, anche transfrontaliera;
f) valutazione ai fini VAS e VIncA - pronuncia del parere
motivato;
g) redazione proposta finale di piano;
h) approvazione e pubblicazione del piano, e di tutta la
documentazione prevista ai fini VAS;
i) attuazione del piano e del piano di monitoraggio;
j) reportistica.
19. Definizione degli obiettivi strategici e obiettivi specifici
della pianificazione
19.1 Definizione del documento programmatico con obiettivi di
Blue Growth e target di sostenibilita'
Questa sezione dovra' presentare le modalita' di definizione
della vision del piano, dagli obiettivi strategici a quelli
gestionali.
Tali obiettivi sono quelli indicati dal decreto legislativo n.
201/2016 e dalla direttiva 2014/89/UE, integrati dal decreto
legislativo n. 190/2010 e dalla direttiva 2008/56/CE (strategia
marina), dal decreto legislativo n. 152/2006 e direttiva 2000/60/CE,
e dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, previsti nella Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, indicata nell'art. 3 della
legge n. 221/2015 «Collegato Ambientale».
Nella redazione del piano di gestione dello spazio marittimo
andranno indicati, caso per caso, partendo dagli obiettivi generali,
e tenendo conto di quanto indicato al cap.3, gli obiettivi specifici
che si intende perseguire, cosi come gli indicatori che verranno a
questi correlati.
19.2 Quadro di coerenza - Piani e programmi esistenti a tutte le
scale di gestione e pianificazione
Dovranno essere prodotte delle tabelle di coerenza (interna ed
esterna) al fine di verificare se sussistono sinergie e/o antagonismi
sia tra obiettivi/misure interne al piano che tra obiettivi/misure
con altri piani, programmi e strategie, nonche' per i settori di cui
alla lettera c) e i) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo n. 201/2016, in sede di prima approvazione e
successivamente in sede di revisione il Comitato tecnico, su
indicazione dell'amministrazione competente, devono essere indicate
le autorizzazioni di infrastrutture per l'approvvigionamento
energetico e i titoli minerari rilasciati o in corso di rilascio;
inoltre per ciascuno dei titoli minerari di prospezione ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi il piano deve recepire
la durata massima, comprensiva delle proroghe previste per legge.
Un primo elenco, da integrare caso per caso, puo' essere ripreso
dalle indicazioni di cui al capitolo 9 in generale e dal relativo
allegato nello specifico per i piani/programmi
nazionali/regionali/locali.
19.3 Quadro vincolistico e sistema delle tutele esistenti
Il piano di gestione dello spazio marittimo non si applica alle
attivita' il cui unico fine e' la difesa o la sicurezza nazionale ne'
alla pianificazione urbana e rurale, (art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 201/2016).
Il piano di gestione tuttavia terra' conto di eventuali
specifiche destinazioni funzionali che verranno indicate dagli organi
del Dicastero della difesa, alla luce delle previsioni contenute nel
Titolo VI (Limitazioni a beni e attivita' altrui nell'interesse della
difesa) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Dovranno altresi' essere individuate tutte le aree che per
qualsivoglia motivo siano vincolate ad uso esclusivo e quindi, seppur
considerate nel processo di pianificazione integrata non vedranno la
sovrapposizione di piu' settori di interesse sulle stesse.
Il CT si avvale delle informazioni sui vincoli paesaggistici
tratti dai sistemi informativi del MiBACT (SITAP) e regionali . e
delle informazioni sul patrimonio culturale tratte dal sistema VIR
(Vincoli in rete) e dal sito «Progetto Archeomar» (censimento dei
beni archeologici sommersi), entrambi del MiBACT.
20. Misure/Azioni
A fronte degli obiettivi strategici e specifici, dovranno essere
individuate le misure e le azioni utili al loro perseguimento.
Dovranno essere ben individuati per ciascun obiettivo le
misure/azioni e relativi indicatori, al fine di poter dare seguito al
monitoraggio in fase di attuazione e poter procedere efficacemente
nel caso di eventuali disallineamenti tra obiettivi previsti e quanto
prodotto.
21. Finanziamento del piano
Dovranno essere indicate le fonti di finanziamento disponibili
22. Elaborati minimi per la presentazione del piano
Per la redazione del Piano di gestione dello spazio marittimo,
anche alla luce della procedura di VAS, l'elenco di elaborati minimi
che dovranno essere prodotti e' il seguente:
a. proposta preliminare di Piano di gestione dello spazio
marittimo (contiene le cartografie);
b. valutazione ex-ante;
c. rapporto ambientale preliminare sui possibili impatti
ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma;
d. proposta di Piano di gestione dello spazio marittimo (contiene
le cartografie);
e. rapporto ambientale e valutazione d'incidenza;
f. documentazione acquisita nell'ambito della consultazione;
g. sintesi non tecnica.
Una volta approvato il piano, oltre alla documentazione sopra
riportata dovranno essere resi pubblici i seguenti documenti:
a. parere motivato;
b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali (da intendersi inclusive delle valutazioni
di impatto sul patrimonio culturale e sul paesaggio) sono state
integrate nel piano o programma, come si e' tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni per le quali
e' stato scelto il piano o programma adottato alla luce delle
alternative possibili individuate;
c. le misure adottate in merito al monitoraggio.
Relativamente al riferimento cartografico per la rappresentazione
dei dati di interesse per la stesura dei piani afferenti le aree
marittime dovra' essere impiegata la Documentazione Nautica Ufficiale
redatta dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, in accordo
con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.
90 art. 222.
23. La valutazione del piano
Il CT nell'ambito del processo di redazione del piano eseguira'
la valutazione delle attivita' e delle misure, previste dal piano,
seguendo un approccio integrato ed ecosistemico nel rispetto della
procedura VAS, abbracciando tutti gli aspetti riconducibili ai tre
elementi economico, sociale-culturale e ambientale.
Il processo di valutazione deve informare tutto il processo di
elaborazione del piano fin dalle prime fasi e procedere in parallelo
fino alla sua adozione definitiva.
24. Sistema di monitoraggio del piano
Per ciascun piano dovra' prevedersi un sistema di monitoraggio e
controllo, nonche' misurazione dei risultati, da attuarsi attraverso
apposite procedure ed indicatori previsti nella fase di redazione del
piano.
Il monitoraggio dei Piani di gestione dello spazio marittimo
viene svolto dall'Autorita' competente (MIT) supportata dal Comitato
tecnico, che informa annualmente il TIC dello stato di attuazione
degli stessi.
La decisione di avviare una revisione dei piani di gestione
potra' essere assunta direttamente dal CT cosi' come dal TIC sia a
valle della reportistica prodotta a seguito del monitoraggio che a
seguito di un aggiornamento delle Linee Guida che comportino
variazioni significative per la realizzazione dei piani di gestione
ovvero in considerazione di significativi aspetti sociali, economici,
ambientali e culturale che comportano la messa in discussione degli
obiettivi che i piani e/o delle Linee guida. Ogni modifica dei piani
dovra' essere pubblicata ai sensi del successivo cap. 26.
25. Attestazione di corrispondenza
Prima della sua approvazione con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
n. 201/2016, per la preventiva attestazione di corrispondenza,
ciascun piano verra' valutato dal TIC.
Il TIC, eventualmente, potra' richiedere integrazioni,
chiarimenti e modifiche.
Attuazione ed aggiornamento del piano
26. Durata del Piano
Il Piano avra' una durata di 10 anni, con possibilita' di una
revisione di medio termine, ovvero se ritenuto necessario a valle
dell'attivita' di monitoraggio dell'attuazione del piano o di eventi
che ne richiedano la revisione (secondo quanto previsto dal cap. 24).
27. Pubblicazione dei risultati dei piani, del processo di
valutazione, del processo di modifica agli stessi da parte
dell'Autorita' competente
Sul sito web dedicato, oltre a quanto indicato dal cap. 2.2 e
cap. 6, andranno pubblicati a cura dell'Autorita' competente i Report
annuali relativi all'attuazione degli stessi nonche' tutte le
variazioni e le procedure propedeutiche a tali eventuali variazioni.
Gli allegati, di cui si riportano i titoli, verranno presentati
in un file separato.
Allegato 1, «Matrice coerenza decreto legislativo n. 201/2016 -
direttiva 2008/56/CE».
Allegato 2, «Approccio ecosistemico».
Allegato 3, «Cartografia delle aree marittime».
Allegato 4, «Il Quadro di riferimento».
(1) http://www.msfd.eu/knowseas/library/PB2.pdf
Allegato 1
Matrice coerenza decreto legislativo n. 201/2016 - direttiva
2008/56/CE
Nella matrice seguente si riportano le finalita' e gli obiettivi
individuati dal decreto legislativo n. 201/2016 in relazione agli 11
descrittori e agli obiettivi generali della direttiva 2008/56/CE,
recepita con il decreto legislativo n. 190/2010, che rappresenta il
pilastro ambientale della Politica Marittima Integrata (PMI).
Parte di provvedimento in formato grafico
Descrittore 1: La biodiversita' e' mantenuta. La qualita' e la
presenza di habitat nonche' la distribuzione e l'abbondanza delle
specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche,
geografiche e climatiche.
Descrittore 2: Le specie non indigene introdotte dalle attivita'
umane restano a livelli che non alterano negativamente gli
ecosistemi.
Descrittore 3: Le popolazioni di tutti i pesci, molluschi e
crostacei sfruttati a fini commerciali restano entro limiti
biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione
per eta' e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.
Descrittore 4: Tutti gli elementi della rete trofica marina,
nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza
e diversita' e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a
lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena
capacita' riproduttiva.
Descrittore 5: E' ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine
umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di
biodiversita', degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e
carenza di ossigeno nelle acque di fondo.
Descrittore 6: L'integrita' del fondo marino e' ad un livello
tale da garantire che la struttura e le funzioni degli ecosistemi
siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non
abbiano subito effetti negativi.
Descrittore 7: La modifica permanente delle condizioni
idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.
Descrittore 8: Le concentrazioni dei contaminanti presentano
livelli che non danno origine a effetti inquinanti.
Descrittore 9: I contaminanti presenti nei pesci e in altri
prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono
i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme
pertinenti.
Descrittore 10: Le proprieta' e le quantita' di rifiuti marini
non provocano danni all'ambiente costiero e marino.
Descrittore 11: L'introduzione di energia, comprese le fonti
sonore sottomarine, e' a livelli che non hanno effetti negativi
sull'ambiente marino.
Allegato 2
Approccio ecosistemico
Si presentano a titolo esemplificativo uno schema estratto dal
manuale metodologico per la pianificazione dello spazio marittimo nel
Mare Adriatico,
Parte di provvedimento in formato grafico
ed un diagramma sempre relativo all'approccio ecosistemico
utilizzato nell'ambito dell'esperienza di pianificazione regionale
dello spazio marittimo del Mar Baltico, entrambi i progetti promossi
nell'ambito delle "sea basin regional strategies".
Parte di provvedimento in formato grafico
L'approccio ecosistemico e' presentato come un principio
informatore della pianificazione dello spazio marittimo e si applica
a tutto il processo di redazione del piano.
Allegato 3
Cartografia delle aree marittime
Il Tavolo interministeriale ha individuato tre aree marittime di
riferimento, riconducibili alle tre sottoregioni di cui alla
strategia marina (art.4 della direttiva 2008/56/UE):
Il Mare Mediterraneo occidentale [340 int301 - MED
OCCIDENTALE.pdf]
Il Mare Adriatico [435 int306 - ADRIATICO e MAR IONIO.pdf]
Il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale [435 int306 -
ADRIATICO e MAR IONIO.pdf, 437 int307 - MED CENTRALE.pdf]
La cartografia allegata ha validita' consultiva riferita al
momento della formalizzazione delle presenti linee guida; per la
cartografia delle aree marittime, come per le eventuali carte da
impiegare come riferimento base per le carte tematiche, dovranno
essere sempre consultate le versioni aggiornate riportate nella
pubblicazione I.I.3001 reperibile al link sotto riportato.
La cartografia nazionale completa e' riepilogata nella
pubblicazione I.I.3001 (CATALOGO GENERALE DELLE CARTE E DELLE
PUBBLICAZIONI NAUTICHE) edito annualmente a cura dell'Istituto
Idrografico della Marina e reperibile anche al seguente link:
http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/comandien
ti/scientifici/idrografico/Documents/catalogo_2017/II_3001_Cataogo_Ge
nerale_2017.pdf
Tale cartografia cosi come aggiornata dall'IIM fungera' da
riferimento e base per la redazione delle carte tematiche che
verranno prodotte nell'ambito dei Piani di gestione delle aree
marittime.
Allegato 4
Il Quadro di riferimento
Sicurezza degli usi civili e produttivi del mare e delle attivita'
che vi si svolgono
La pianificazione dello spazio marittimo deve tenere conto di
tutti gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e alla
sicurezza degli usi civili e produttivi del mare e delle attivita'
che vi si svolgono.
La sicurezza degli usi civili e produttivi e' disciplinata dalle
seguenti fonti normative:
Convenzione Idrografica Internazionale (IHO) del 1967;
Decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della
legge 1° aprile 1981, n. 121 (relativamente ai compiti di polizia del
mare)
Convenzione di Parigi del 1884 - Protezione dei cavi telegrafici
sottomarini Ratificata con legge 1° gennaio 1886, n. 3620, modificata
dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1447
Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
regolamento per la navigazione marittima (decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328);
Legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare );
legge 21 luglio 1967, n. 613 (Ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957,
n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e
gassosi);
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886
(Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e
delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione,
di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale
e nella piattaforma continentale);
Legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del
mare);
Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e
relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988;
Convenzione di Roma del 1988 - Repressione dei reati contro la
sicurezza della navigazione in alto mare e relativo Protocollo sulle
Piattaforme fisse, attuata con legge 28 dicembre 1989, n. 422;
Decreto ministeriale 12 luglio 1989 (in Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1989, n. 175) - Disposizioni per la tutela delle aree marine
di interesse storico, artistico o archeologico);
Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
(Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare);
Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato
transnazionale adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
con Risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 e suoi Protocolli, oggetto
autorizzata alla ratifica, ordine di esecuzione e attuazione con
legge 16 marzo 2006, n. 146;
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale
subacqueo, fatta a Parigi il 2 novembre 2001, oggetto di
autorizzazione alla ratifica ed ordine di esecuzione con legge 23
ottobre 2009, n. 157;
Legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale);
Legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il
rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico);
Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della
legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima)
Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori
disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e
dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del
controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2,
della legge 7 marzo 2003, n. 38);
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica
da diporto) e del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146
(regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto);
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della
direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale);
Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle
navi e conseguenti sanzioni, attuata con decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 202;
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della
direttiva 2005/35/CE relativa all'inquina-mento provocato dalle navi
e conseguenti sanzioni);
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203 (Attuazione della
direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei
porti);
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre
2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare
ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e
che modifica precedenti Regolamenti;
Direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello
stato di bandiera, attuata con Decreto legislativo del 6 settembre
2011, n. 164;
Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento
Militare - COM - art. 98 relativo a compiti di sorveglianza e
vigilanza in mare)
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
(Testo Unico dell'Ordinamento Militare - TUOM -. 111 e seg., relativi
a compiti di sorveglianza e vigilanza in mare e di polizia del mare)
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010
(Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti
da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti
marini);
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 29 gennaio 2013, n. 34 (Piano operativo di pronto
intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli
inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive);
Regolamento UE 656/2014 del Parlamento e del Consiglio del 14
maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere
marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa
coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione
europea;
Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (di attuazione della
direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel
settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE);
Contesto Internazionale
Convenzione di Parigi del 1884
Protezione dei cavi telegrafici sottomarini Ratificata con legge
1° gennaio 1886, n. 3620, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n.
1447
Convenzioni di Ginevra I, II, III, IV, adottate il 29 aprile 1958
Nel 1958, a Ginevra, la I Conferenza sul Diritto del mare ha
adottato quattro Convenzioni:
I. Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua
II. Convenzione sull'alto mare
III. Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse
biologiche dell'alto mare
IV. Convenzione sulla piattaforma continentale
Convenzione Idrografica Internazionale (IHO) del 1967
Firmata a Monaco nel 1967, e' entrata in vigore nel 1970. Si
concretizza in un organismo intergovernativo consultivo e tecnico.
Convenzione internazionale relativa all'intervento sui casi di
inquinamento da olio nell'alto mare, 1969
Gli Stati parti della Convenzione possono adottare, in alto mare,
le misure che sono necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i
gravi ed imminenti rischi che possono derivare ai loro litorali o
interessi connessi dall'inquinamento delle acque di mare da
idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo o a fatti connessi a
tale sinistro, che appaiano suscettibili di avere gravi e dannose
conseguenze.
(ICCAT) The International Commission for the Conservation of
Atlantic Tunas
La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi
dell'Atlantico e' un'organizzazione intergovernativa di pesca
responsabile della conservazione di specie di tonni e specie simili
nell'Oceano Atlantico e nei mari ad esso adiacenti. (1969)
UNESCO. Programma Uomo e Biosfera (MAB)
Programma intergovernativo volto a fornire basi scientifiche alle
azioni di impulso all'uso sostenibile e razionale, oltre che alla
conservazione, delle risorse della cosiddetta "biosfera". Tra le sue
finalita' rientrano, in particolare: la promozione della cooperazione
scientifica, la ricerca interdisciplinare per la tutela delle risorse
naturali, la gestione degli ecosistemi naturali e urbani,
l'istituzione di parchi, riserve ed aree naturali protette.
Esiste una interazione sostanziale tra le qualita' naturalistiche
e paesaggistiche che hanno motivato il riconoscimento di aree di
particolare interesse naturale (riserve, parchi e aree protette),
naturale e culturale (aree inserite nel Programma UNESCO su Uomo e
Biosfera -MAB) o paesaggistico-culturale. (1971)
UNESCO Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale
Culturale e Naturale (1972)
Adottata durante la Conferenza Generale dell'UNESCO nel 1972, a
Parigi.
Definisce le tipologie di siti naturali e culturali che possono
essere considerate per l'iscrizione nell' Elenco del Patrimonio
Mondiale e delinea compiti e doveri degli stati Membri per
l'identificazione dei siti, la loro protezione e conservazione.
L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge del 6 aprile
1977, n. 184.
Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino mediante
dumping di rifiuti e altre materie (LC)1972 (and 1996 London
Protocol)
Il Protocollo del 1996 e' entrato in vigore il 24 marzo 2006. Per
dumping si intende l'immissione volontaria in mare, da parte delle
navi, di materiali, sostanze o rifiuti dannosi per l'ecosistema
marino (nella definizione di dumping rientrano anche le operazioni di
affondamento deliberato di navi, aeromobili)
Convenzione Marpol 73/78 Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e Protocollo 1997
La MARPOL fu elaborata per rispondere alla necessita' di
controllare e limitare il rilascio accidentale e deliberato in mare
di idrocarburi ed altre sostanze pericolose. E' una delle piu'
importanti convenzioni IMO
Convenzione SOLAS 74 (Salvaguardia della vita umana in mare, -
International Convention for the Safety of Life at Sea)
La Convenzione ha l'obiettivo di specificare gli standard minimi
per la costruzione e la gestione di navi, compatibili con la loro
sicurezza. Gli Stati hanno la responsabilita' di assicurare che le
navi sotto la loro bandiera rispettino le sue richieste e un certo
numero di certificati sono prescritti nella Convenzione come la prova
che questo sia fatto. (1974)
Convenzione STCW (Convenzione internazionale sugli standard di
addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi,
nota anche come Convenzione STCW '78)
La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento,
abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, nota anche come
Convenzione STCW '78 o semplicemente STCW (Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers), e' una convenzione
internazionale adottata il 7 luglio 1978 dall'IMO. E' stata
modificata una prima volta nel 1995 ed e' stato adottato, con la
risoluzione n. 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995, il Codice STCW sull'addestramento, la
certificazione e la tenuta della guardia (STCW '95).
United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS
La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, o UNCLOS
acronimo del nome in inglese United Nations Convention on the Law of
the Sea, e' un trattato internazionale che definisce i diritti e le
responsabilita' degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani,
stabilendo linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la
gestione delle risorse naturali (1982)
(UNFSA) The United Nations Agreement for the Implementation of
the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea
of 10 December 1982
L'accordo delle Nazioni Unite per l'attuazione delle disposizioni
della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10
dicembre 1982, concernente la conservazione e la gestione degli stock
di pesce in rotazione e degli stock di pesci altamente migratori,
stabilisce principi per la conservazione e la gestione di tali.
Stabilisce, inoltre, che tale gestione deve basarsi sull'approccio
precauzionale e sulle migliori informazioni scientifiche disponibili.
L'Accordo elabora sul principio fondamentale stabilito nella
Convenzione che gli Stati dovrebbero cooperare per garantire la
conservazione e promuovere l'obiettivo dell'utilizzo ottimale delle
risorse della pesca sia all'interno che al di fuori della zona
economica esclusiva.
Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e
relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988
Convenzione di Roma del 1988
Repressione dei reati diretti contro la sicurezza della
navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati
diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla
piattaforma continentale", ratificata con legge 28 dicembre 1989, n.
422
Convenzione internazionale sull'inquinamento da idrocarburi
(OPCR) 1990
La Convenzione e' stata adottata il 30 novembre 1990 ed e'
entrata in vigore il 13 maggio 1994.
Le parti della Convenzione OPRC sono tenute a stabilire misure
per affrontare gli incidenti di inquinamento, a livello nazionale o
in cooperazione con altri paesi. Le navi sono tenute a avere un piano
di emergenza per l'inquinamento petrolifero a bordo. Le navi sono
tenute a segnalare gli incidenti alle autorita' costiere e la
convenzione descrive le azioni che dovranno essere intraprese. Le
parti della Convenzione sono tenute a fornire assistenza agli altri
in caso di emergenza e sono previste disposizioni per il rimborso di
qualsiasi assistenza fornita.
Convenzione per la diversita' biologica e obiettivi di
biodiversita' "AICHI"
La Convenzione sulla diversita' biologica (CBD, dall'inglese
Convention on Biological Diversity) e' un trattato internazionale
adottato nel 1992 al fine di tutelare la diversita' biologica (o
biodiversita'), l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la
ripartizione giusta dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle
risorse genetiche.
In questo documento viene affrontata, per la prima volta, la
tematica dell'approccio ecosistemico.
Codice di condotta per la pesca responsabile (FAO, 1995)
Redatto da 170 nazioni mediante una serie di colloqui promossi
dalla FAO e adottato il 31 ottobre 1995, il Codice contiene un
insieme di principi politici, di direttive tecniche e di esempi di
buone pratiche per una pesca ed un'acquacoltura responsabili e
sostenibili.
Il Codice non e' vincolante, ma sottoscrivendolo i governi
s'impegnano ad agire secondo i suoi principi e le sue normative. Il
ruolo della FAO e' quello di promuovere e vigilare sull'applicazione
del Codice fornendo ai paesi orientamento ed assistenza tecnica.
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in
materia ambientale e' stata effettuata il 25 giugno 1998 a Aarhus, in
Danimarca.
La Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla
giustizia in materia ambientale e' il primo e unico strumento
internazionale, legalmente vincolante, che recepisce e pone in
pratica tale principio, dando concretezza ed efficacia al concetto di
democrazia ambientale.
E' stata firmata nella citta' danese di Aarhus, il 25 giugno 1998
ed e' entrata in vigore il 30 ottobre 2001.
Protocollo di preparazione, risposta e cooperazione
all'inquinamento causati da sostanze pericolose e pericolose, 2000
(OPRC_HNS Protocol)
Come la Convenzione OPRC, il protocollo OPRC-HNS mira a istituire
sistemi nazionali di preparazione e risposta e fornire un quadro
globale per la cooperazione internazionale nella lotta contro gli
incidenti piu' importanti o le minacce di inquinamento marino. Le
parti del protocollo OPRC-HNS sono tenute a stabilire misure per
affrontare gli incidenti di inquinamento, a livello nazionale o in
cooperazione con altri paesi. Le navi sono tenute a trasportare un
piano di emergenza sull'inquinamento a bordo per affrontare in modo
specifico gli incidenti che comportano sostanze pericolose e nocive.
Il protocollo OPRC-HNS segue i principi della Convenzione OPRC ed
e' stato formalmente adottato dagli Stati gia' parte della
convenzione OPRC in occasione di una conferenza diplomatica tenutasi
alla Sede IMO di Londra nel marzo 2000.
Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato
transnazionale
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con
Risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 e suoi Protocolli, oggetto
autorizzata alla ratifica, ordine di esecuzione e attuazione con
legge 16 marzo 2006, n. 146
Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antifumo
nocivi sulle navi, 2001
UNESCO. Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale
subacqueo (2001)
fatta a Parigi il 2 novembre 2001, oggetto di autorizzazione alla
ratifica ed ordine di esecuzione con legge 23 ottobre 2009, n. 157.
UNESCO. Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio culturale
Immateriale (2003)
Approvata all'unanimita' nella 32° sessione della Conferenza
Generale a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia il 27
settembre 2007. Considera fondamentale l'interdipendenza tra
patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale tangibile
definito nella Dichiarazione di Yamat . Per salvaguardia si intendono
le misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale
immateriale fra le generazioni. La protezione intende preservare i
luoghi, l'ambiente naturale ed il paesaggio, cioe' il contesto
storico, culturale e sociale che ha prodotto e produce - come vivente
- il patrimonio medesimo.
Convenzione internazionale per il controllo e la gestione
dell'acqua di zavorra e dei sedimenti della nave, 2004
La Convenzione mira a prevenire gli effetti potenzialmente
devastanti della diffusione di organismi acquatici nocivi trasportati
nelle acque di zavorra delle navi da una regione all'altra. La
Convenzione richiede che tutte le navi attuino un piano di gestione
per le acque di zavorra e per i sedimenti. Tutte le navi dovranno
portare un Ballast Water Record Book e saranno tenute a svolgere
procedure standard di gestione delle acque di zavorra.
Convenzione ILO sul lavoro marittimo 2006
E' la convenzione n. 186 dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro (OIL) chiusa a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ª
sessione della Conferenza generale della medesima. Rappresenta il
"quarto pilastro" del diritto internazionale marittimo racchiude le
norme aggiornate contenute nelle attuali convenzioni e
raccomandazioni internazionali del lavoro marittimo nonche' i
principi fondamentali riportati nelle altre convenzioni
internazionali del lavoro".
Convenzione internazionale di Hong Kong per il riciclaggio sicuro
delle navi, 2009
La Convenzione intende prevenire, ridurre, minimizzare e, per
quanto possibile, eliminare gli incidenti, infortuni ed altri effetti
nocivi per la salute dell'uomo e per l'ambiente provocati dal
Riciclaggio delle navi ed altresi' rafforzare la sicurezza delle
navi, la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente durante il
ciclo di vita di una nave.
Accordo sulle Misure dello Stato di Approdo per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (FAO, 2016) (PSMA l'acronimo inglese)
la FAO nel 2009 ha promosso l'adozione da parte dei suoi paesi
membri dell'Accordo sulle misure dello Stato di approdo per
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata. L'accordo entrera' in vigore quando 25 paesi
avranno depositato il loro strumento di ratifica, conosciuto come
l'accettazione di adesione. Le Misure sullo Stato d'approdo si
riferiscono in genere alle azioni intraprese per rilevare la pesca
illegale quando le navi arrivano nei porti.
L'accordo e' entrato in vigore il 5 giugno 2016.
Contesto Mediterraneo
Organizzazioni del Mediterraneo
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo della FAO
La Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e'
un'organizzazione regionale per la gestione della pesca (RFMO). E'
stata istituita nel 1949 con un accordo internazionale stipulato in
base all'articolo XIV della Costituzione della FAO. La sua zona di
competenza abbraccia il mar Mediterraneo, il mar Nero e le acque
adiacenti.
La Commissione ha l'autorita' di adottare raccomandazioni
vincolanti per la conservazione delle risorse marine viventi e la
gestione della pesca e gioca un ruolo nella governance della pesca
nella regione. Oltre a numerose raccomandazioni nel settore della
pesca e della gestione delle risorse marine viventi, la Commissione
GFCM ha adottato la risoluzione GFCM/36/2012/1 , linee guida sulle
Allocated Zones for Aquaculture (AZA), zone prioritarie per
l'acquacoltura..
GTMO 5 + 5 - Il gruppo dei trasporti del Mediterraneo occidentale
Il GTMO e' un gruppo di cooperazione per i trasporti al livello
piu' alto fondato nel 1995 a Parigi, dove si e' svolta la riunione
della costituzione del gruppo. Esso mira a promuovere la cooperazione
sui trasporti nel Mediterraneo occidentale e a contribuire al
partenariato euromediterraneo. I membri del GTMO sono ministri dei
trasporti dei dieci paesi della regione (Algeria, Francia, Italia,
Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia).
CETMO svolge la funzione di segretariato tecnico
UNEP Mediterranean Action Program - Convenzione di Barcellona
La Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi
dell'inquinamento, o Convenzione di Barcellona, e' lo strumento
giuridico e operativo del Piano d'Azione delle Nazioni Unite per il
Mediterraneo (MAP), ratificata con legge n. 175 del 27 maggio 1999.
Sette Protocolli completano il quadro giuridico MAP, affrontando
aspetti specifici della Convenzione:
1. Dumping Protocol
2. Prevention and Emergency Protocol
3. Land-based Sources and Activities Protocol
4. Specially Protected Areas and Biological Diversity Protocol
5. Offshore Protocol
6. Hazardous Wastes Protocol
7. Protocol on Integrated Coastal Zone Management (ICZM).
Accordo Pelagos
L'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un
santuario per i mammiferi marini "Accordo Pelagos" ratificato con
legge n. 391 dell'11 ottobre 2001.
CETMO Centro studi sui trasporti per il mediterraneo occidentale
L'obiettivo principale della CETMO e' la cooperazione per il
miglioramento delle condizioni di trasporto nei paesi dell'Europa
meridionale (Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo) e del
Maghreb (Algeria, Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia), attraverso
lo studio di infrastrutture, i flussi, le statistiche e il trasporto
della legislazione nel Mediterraneo occidentale e l'attuazione di
iniziative per facilitare il trasporto.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 27 ottobre
2011
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 27 ottobre
2011 che emana il Regolamento recante l'istituzione di Zone di
protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar
Ligure e del Mar Tirreno.
Regolamentazione
Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversita'
biologica del Mediterraneo (SPA & Biodiversity Protocol)
firmato il 10 giugno 1995, ratificato il 7 settembre 1999,
entrato in vigore il 12 dicembre 1999 e i cui allegati II e III
relativi alle liste delle specie in pericolo o minacciate e delle
specie il cui sfruttamento e' regolamentato, sono entrati in vigore
il 16 aprile 2015;
Programma Strategico d'Azione per la Conservazione della
Biodiversita' nella Regione Mediterranea (SAP BIO) della Convenzione
di Barcellona
adottato nel 2003 costituisce lo strumento operativo per
l'implementazione del Protocollo ASPIM e per fronteggiare sia sul
piano generale che per particolari emergenze tematiche la complessa
sfida di tutelare la biodiversita' marino - costiera del
Mediterraneo. Il SAP BIO e' articolato in otto piani d'azione che
l'Italia deve formalmente adottare: il protocollo SPA/BIO della
Convenzione Barcellona e' stato ratificato dall'EU (decisione
93/626/CEE del Consiglio).
Accordo ACCOBAMS per la conservazione dei cetacei nel Mar
Mediterraneo
ratificato con legge n. 27 del 10 febbraio 2005.
Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario
per i mammiferi marini, presentato a Roma il 25 novembre 1999
Numerose raccomandazioni in materia di regolamentazione della
pesca o di gestione delle risorse marine viventi sono state emanate
dalla Commissione Generale della Pesca nel Mediterraneo e
consultabili nel sito http://www.fao.org/gfcm/en/
Strategie ed iniziative Macroregionali della UE
Le Strategie Macroregionali rappresentano uno strumento di
attuazione della cooperazione territoriale, che e' stato proposto
dalla Commissione Europea, su richiesta del Consiglio europeo. La
premessa di tale cooperazione si fonda sul convincimento che sfide
comuni a specifiche regioni sono meglio affrontate attraverso una
pianificazione comune e congiunta ed orientata ad un impiego piu'
efficiente delle risorse disponibili.
Strategia europea per la Regione Adriatico-Ionica - EUSAIR
La strategia riguarda principalmente le opportunita'
dell'economia marittima: "crescita blu", trasporti marittimi e
connessioni intermodali con l'hinterland , connettivita' in campo
energetico, protezione dell'ambiente marino e turismo sostenibile.
Questi settori sono destinati a svolgere un ruolo cruciale per la
creazione di posti di lavoro e per il rilancio dell'economia nella
regione.
Gli altri temi trasversali sono il potenziamento delle
competenze, la ricerca, l'innovazione e le piccole e medie imprese.
La mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi,
nonche' la gestione del rischio di catastrofi sono principi
orizzontali che riguardano tutti e quattro i pilastri.
BLUEMED e PRIMA
BLUEMED e' l'iniziativa a guida italiana congiuntamente
sviluppata e concordata con Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia,
Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna e con il sostegno della
Commissione europea, che mira a promuovere un strategia condivisa per
sostenere la crescita sostenibile dei settori marino e marittimo nei
Paesi europei del Mediterraneo. L'iniziativa BLUEMED ha definito la
propria "visione" e la sua "agenda strategica per la ricerca e
l'innovazione".
In tale ambito al fine di aumentare l'attrattivita' dell'intero
Paese sui mercati internazionali, l'Italia e' anche alla guida del
programma PRIMA (Partnership for Research and Innovationin the
Mediterranean Area) Per entrambi i programmi il Piano Nazionale della
Ricerca 2015 - 2020 prevede un investimento di 80,4 milioni di €.
WestMed
Il 19 aprile 2017 la Commissione europea ha lanciato una nuova
iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nella
regione del Mediterraneo occidentale, che andra' a coinvolgere in
maniera prioritaria cinque Stati membri dell'UE (Francia, Italia,
Portogallo, Spagna e Malta) e cinque paesi partner meridionali
(Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia).
L'iniziativa e' frutto di anni di dialogo tra i Paesi della
regione del Mediterraneo occidentale che sono ora pronti a
collaborare su interessi condivisi per rafforzare la crescita
economica, sostenere la creazione di posti di lavoro, tutelare
l'ambiente e contribuire, non da ultimo, anche alla stabilizzazione
della regione.
Dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever
La dichiarazione MedFish4Ever e' di grande rilevanza, in quanto
imposta i lavori in quest'area per i prossimi 10 anni sulla
sostenibilita' ambientale, la coesione sociale e le prospettive
economiche sostenibili.
In base a una nuova governance globale del Mediterraneo il
progetto di dichiarazione prevede impegni di attuazione dei
provvedimenti seguenti:
a) rafforzare la raccolta di dati e la valutazione scientifica;
b) istituire un quadro di gestione della pesca basata sugli
ecosistemi;
c) sviluppare una cultura del rispetto delle norme ed eliminare
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
d) appoggiare la pesca su piccola scala e l'acquacoltura
sostenibili, e
e) accrescere la solidarieta' e il coordinamento nel
Mediterraneo.
I settori individuati da fonti europee rilevanti
per la Pianificazione dello spazio marittimo
Energie rinnovabili
L'Europa si trova ad affrontare una domanda energetica crescente,
prezzi volatili e problemi di approvvigionamento. Per contrastare
questi problemi e' stata varata la strategia energetica dell'UE.
Occorre inoltre ridurre l'impatto ambientale del settore energetico.
La politica energetica dell'UE persegue tre obiettivi principali:
la sicurezza dell'approvvigionamento; la competitivita' (attraverso
la ricerca in campo energetico); la sostenibilita'.
La Commissione ha varato dei piani per la strategia (Unione
dell'energia) per garantire ai cittadini e alle imprese dell'UE
energia sicura, accessibile e rispettosa del clima.
Lo stato dell'Unione dell'energia ha presentato i progressi
compiuti da quando la strategia quadro per un'Unione dell'energia e'
stata adottata (novembre 2015) al fine di realizzare la transizione
verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sicura e
competitiva.
Il ricorso alle energie rinnovabili e' fondamentale per la
politica europea in materia di cambiamento climatico come per altri
obiettivi dell'Unione. La direttiva del 2009 sulle energie
rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5 giugno 2009), fissa
un obiettivo di quota pari al 20% per tali fonti energetiche entro il
2020. Le fonti di energia rinnovabile offshore, in particolare
l'eolico offshore, vi contribuiranno in modo importante. In tale
quadro e' necessario procedere ad una razionale pianificazione
localizzativa degli impianti eolici off-shore, preventiva rispetto
alla assegnazione in concessione degli specchi acquei dedicati ed
attenta ai valori paesagistici costieri. I parchi eolici offshore e
le altre fonti di energia rinnovabile devono essere connessi alla
rete onshore. Il pacchetto per le infrastrutture energetiche della
Commissione, di prossima adozione, conterra' le prescrizioni relative
alla nuova infrastruttura di rete. Tali impianti richiederanno
notevoli risorse in termini di spazio, anche nelle zone
transfrontaliere. Da un approccio comune con un coordinamento
transfrontaliero rafforzato nell'ambito della PSM si possono
attendere notevoli effetti benefici. La ricerca finanziata
nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca (7° PQ) e'
mirata a finanziare lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore e
a ottimizzare la PSM.
Esplorazione ed estrazioni minerarie e di idrocarburi
Alcune aree delle acque costiere europee sono sfruttate
intensivamente per la produzione di greggio e gas. L'UE ha un
interesse vitale nel garantire la sicurezza delle attivita' offshore
nel settore degli idrocarburi. L'incidente avvenuto sulla piattaforma
Deepwater Horizon ha spinto la Commissione a prendere in
considerazione una legislazione di ampia portata relativa alle
piattaforme petrolifere per garantire i massimi livelli di sicurezza.
La comunicazione del 2010 sulla sicurezza delle attivita' offshore
nel settore degli idrocarburi (Comunicazione della Commissione
"Affrontare la sfida della sicurezza delle attivita' offshore nel
settore degli idrocarburi", COM(2010) 560 definitivo del 12 ottobre
2010). Sottolinea che le autorita' pubbliche sono responsabili
dell'adozione di un quadro normativo adeguato in materia di attivita'
offshore, che inglobi i principi della PSM.
La Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE
e' stata attuata in Italia con l'adozione del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 145 che si inserisce in un quadro normativo gia'
esistente in materia di sicurezza e di protezione del mare
dall'inquinamento.
In tale contesto e' stato istituito il Comitato per la sicurezza
delle operazioni a mare a cui e' affidato principalmente il compito
di definire ed attuare processi e procedure per la valutazione
approfondita delle relazioni sui grandi rischi e di tutta la
specifica documentazione richiesta agli operatori del settore. Il
Comitato ha inoltre compiti di vigilanza e controllo al fine del
rispetto delle norme introdotte dal decreto legislativo n. 145/2015
che svolge mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione. Per
quanto riguarda la relazione con le attivita' di pianificazione il
Comitato elabora annualmente un piano di azione.
Le Reti di trasporto trans-europee (Reti TEN-T), le Autostrade del
Mare e sistemi portuali
La nuova politica dei trasporti ha come priorita' la
realizzazione, nei 28 Stati Membri, di una Rete europea dei trasporti
robusta e capace di promuovere, dall'Est all'Ovest e dal Nord al Sud,
la crescita, l'innovazione e la competitivita'.
Dei nove corridoi multimodali che costituiscono l'asse portante
della Rete TEN-T, definita dal Regolamento europeo 1315/2013, quattro
interessano l'Italia, attraversandola da nord a sud e da ovest ad
est: il Baltico-Adriatico, lo Scandinavo-Mediterraneo, il Reno-Alpi,
il Mediterraneo.
Oltre i 9 Corridoi multimodali sono individuate quattro priorita'
c.d. orizzontali, che riguardano il programma Cielo Unico, le
applicazioni telematiche, le Autostrade del Mare e i progetti di
innovazione tecnologica.
In particolare le Autostrade del Mare hanno assunto nel tempo un
ruolo significativo nella politica europea dei trasporti; la loro
rilevanza strategica e' ribadita anche dalla revisione delle linee
guida TEN-T (Reg. UE 1315/2013), all'interno delle quali sono
indicate come la "dimensione marittima della Rete Trans-Europea dei
Trasporti".
Le Autostrade del Mare sono un programma introdotto in sede
europea teso a realizzare un sistema di trasporto integrato, pulito,
sicuro ed efficiente, introducendo innovative catene logistiche
intermodali basate sulla modalita' marittima, caratterizzate da un
limitato impatto ambientale ed in grado di minimizzare i costi
esterni negativi rispetto alla modalita' tutto-strada.
Le Autostrade del Mare possono considerarsi rotte e servizi
marittimi di Short Sea Shipping, che presentano le caratteristiche di
essere rotte schedulate, affidabili, ad alta qualita', ad alta
frequenza ed integrate nella catena logistica door-to-door, ovvero
per le quali e' stata studiata l'integrazione intermodale.
Lo scopo del programma Autostrade del Mare non riguarda soltanto
la volonta' di fornire un'alternativa rispetto alla strada: non si
tratta infatti di un progetto sostitutivo quanto piuttosto
innovativo, volto ad ottimizzare le catene logistiche e di trasporto,
migliorandone l'efficienza economica, ambientale, sociale e
promuovendo soluzioni integrate "door-to-door".
Per quanto riguarda il panorama italiano, e' evidente
l'importanza e la centralita' delle Autostrade del Mare nel contesto
del Sistema Mare del Paese, dovuto ad un posizionamento geografico
privilegiato al centro del Mediterraneo, alla struttura produttiva
del tessuto economico italiano ed alle eccellenze imprenditoriali
nazionali nel settore.
Sistemi portuali
I porti e le attivita' collegate rivestono elevata importanza per
la politica marittima integrata costituendo un collegamento
essenziale nell'ambito della catena logistica da cui dipende
l'economia europea. Essi possono essere considerati veri e propri
centri di attivita' economica, svolgendo altresi' un ruolo
determinante per la qualita' dell'ambiente urbano e naturale
circostante.
Con la comunicazione COM(2007)575 e' stata presentata la politica
marittima integrata per l'Unione europea. Il Piano d'azione ad essa
allegato era volto a sfruttare pienamente il potenziale delle
attivita' economiche basate sul mare secondo modalita' sostenibili
per l'ambiente.
Sempre nel 2007, la Comunicazione COM(2007)616 della Commissione
su "Una politica europea dei porti" ha evidenziato l'importanza del
settore portuale che rappresenta uno dei fattori essenziali della
coesione e costituisce un nodo fondamentale del trasporto modale. La
suddetta comunicazione mette in luce che i porti europei sono di
interesse vitale per il 90% del commercio internazionale dell'Europa
e garantiscono inoltre il 40% del commercio intracomunitario.
Nella Comunicazione COM(2009)8 della Commissione vengono inoltre
presentati gli obiettivi strategici e le raccomandazioni per la
politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018. Nel documento
vengono indicate le sfide che il sistema portuale europeo deve
affrontare.
La Commissione europea il 28 marzo 2011 ha adottato una strategia
di ampio respiro per aumentare la competitivita' e la sostenibilita'
dei trasporti. All'interno del Il Libro Bianco sui Trasporti,
infatti, viene descritta una "tabella di marcia verso uno spazio
unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti
competitiva e sostenibile". Il Libro Bianco costituisce uno dei
documenti strategici cardine su cui gli Stati Membri devono basare le
proprie scelte nel promuovere sistemi di trasporto sostenibili. Tale
Documento riconosce, infatti, il ruolo del sistema portuale nel
perseguimento della generale finalita' di ottimizzare l'efficacia
delle catene logistiche multimodali e di incrementare l'uso di modi
di trasporto piu' efficienti sotto il profilo energetico.
Nella piu' recente Comunicazione COM/2013/0295 i porti
dell'Unione, e soprattutto i porti della rete transeuropea, servono
un entroterra e un bacino idrografico che vanno oltre le proprie
frontiere locali e nazionali. I porti avranno un ruolo fondamentale
nello sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti efficiente e
sostenibile, diversificando le scelte in materia di trasporti e
contribuendo al trasporto multimodale.
Le infrastrutture energetiche transeuropee - la rete TEN-E
Il regolamento UE 347/2013 sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche trans-europee e' entrato in vigore il 15
maggio 2013. Esso stabilisce criteri e procedure per la selezione dei
nuovi progetti di interesse comune (PCI) ed i benefici che sono ad
essi accordati.
Il regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo
tempestivo e l'interoperabilita' delle aree e dei corridoi prioritari
dell'infrastruttura energetica transeuropea stabiliti nell'allegato I
(«corridoi e aree prioritari dell'infrastruttura energetica»), in
particolare:
a) riguarda l'individuazione di progetti di interesse comune
necessari per la realizzazione di corridoi e aree prioritari,
rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei
settori dell'elettricita', del gas, del petrolio e dell'anidride
carbonica definiti nell'allegato II («categorie di infrastrutture
energeti-che»);
b) facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse
comune ottimizzando, coordinando piu' da vicino e accelerando i
procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e migliorando la
partecipazione del pubblico;
c) fornisce norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a
livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per
progetti di interesse comune;
d) determina le condizioni per l'ammissibilita' di progetti di
interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione.
Per essere incluso nell'elenco, un progetto deve dimostrare di
offrire vantaggi significativi ad almeno due Stati membri,
contribuire all'integrazione del mercato e a una maggiore
concorrenza, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e
ridurre le emissioni di CO2 . La Commissione europea ha aggiornato
nel 2015 la lista dei PCI con l'obiettivo di integrare i mercati
europei dell'energia e diversificare le fonti. I progetti sono 195
rispetto ai 250 indicati nel 2013. I progetti beneficeranno di
procedure di autorizzazione accelerate e migliori condizioni
normative, e potranno essere ammessi a fruire di un sostegno
finanziario.
Per essere incluso nell'elenco, un progetto deve dimostrare di
offrire vantaggi significativi ad almeno due Stati membri,
contribuire all'integrazione del mercato e a una maggiore
concorrenza, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e
ridurre le emissioni di CO2 . Dal 2013, anno di adozione del primo
elenco di PCI, 13 progetti sono stati completati o messi in servizio
entro la fine del 2015; altri 62 dovrebbero essere completati entro
la fine del 2017. L'elenco dei PCI e' aggiornato ogni due anni. Per
maggiori informazioni:
http://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/infrastrutture-e-reti/ret
i-transeuropee.
Turismo costiero e marittimo
Per quanto riguarda il turismo costiero, vanno promosse forme di
fruizione turistica sostenibile, non distruttive dei caratteri
naturali e paesaggistici delle fasce costiere, evitando in
particolare che esso ingeneri o incentivi i noti fenomeni di
urbanizzazione continua e compatta lungo la linea di costa. L'offerta
turistica delle fasce costiere andra' considerata e gestita
organicamente, tenendo conto non solo delle attivita' connesse alla
balneazione, ma delle potenzialita' insite nelle attivita' legate
alla pesca e alle tradizioni marinare, alle produzioni agricole
tipiche, alla fruizione del patrimonio archeologico anche sommerso,
storico-architettonico e paesaggistico.
Per quanto concerne il turismo marittimo, i porti prossimi alle
grandi citta' d'arte e comunque a luoghi di attrazione turistica e
culturale possono costituire nodi di interscambio per collegamenti di
varia tipologia trasportistica per il raggiungimento di siti di
interesse turistico collocati in un ambito territoriale circostante
anche piuttosto esteso, e dunque porsi come importante strumento per
la valorizzazione di tutto il patrimonio culturale, anche delle aree
interne.
Al riguardo andranno adeguatamente considerati i principi di
sostenibilita' e le finalita' espresse dal Piano Strategico del
turismo redatto dal MIBACT operando in modo da assicurare la coerenza
con esso delle azioni messe in campo.
Inoltre, dovra' essere considerata l'interazione città-porto
cosi' come declinata all'interno delle linee guida adottate dal MIT
su "La redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale", dove un
ruolo di rilievo va riservato anche agli innesti urbani, direttrici
di percorso che garantiscono il legame fisico e sociale fra la citta'
e le aree portuali piu' permeabili e piu' compatibili con i flussi e
le attivita' della citta'.
Pesca e acquacultura
La Politica Comune della Pesca (PCP, Regolamento (UE) n.
1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della
pesca) consiste in una serie di norme per la gestione delle flotte
pescherecce europee e la gestione sostenibile degli stock ittici.
La PCP mira a garantire che la pesca e l'acquacoltura siano
sostenibili dal punto di vista ecologico, economico e sociale e che
rappresentino una fonte di alimenti sani per i cittadini dell'UE.
L'obiettivo e' promuovere un'industria ittica dinamica e garantire
alle comunita' di pescatori un tenore di vita adeguato
Il suo obiettivo, inoltre, e' gestire una risorsa comune, dando a
tutte le flotte europee un accesso paritario alle acque dell'UE e
permettendo ai pescatori di competere in modo equo.
Gli stock ittici possono ricostituirsi, ma sono limitati e in
alcuni casi sono oggetto di sovra sfruttamento. Di conseguenza, i
Paesi dell'Unione europea hanno predisposto idonee misure per
garantire che l'industria europea della pesca sia sostenibile e non
minacci nel lungo termine le dimensioni e la produttivita' della
popolazione ittica.
L'attuale politica impone di fissare per il periodo 2015-2020 dei
limiti di cattura sostenibili che assicurino nel lungo termine la
conservazione degli stock ittici. Le flotte pescherecce dovranno
quindi applicare sistemi di cattura piu' selettivi e abolire
progressivamente la pratica del rigetto in mare delle catture
indesiderate.
La Politica Comune della Pesca viene attuata attraverso i piani
pluriennali. Essi contengono gli obiettivi e gli strumenti per la
gestione degli stock ittici e la tabella di marcia per il
conseguimento degli obiettivi in modo sostenibile e inclusivo.
Uno dei principi portanti della Politica Comune della Pesca e' la
regionalizzazione. Le risorse naturali e il tessuto socioeconomico
variano notevolmente da un luogo a un altro. L'applicazione delle
normative dell'UE nelle rispettive zone puo' essere realizzata al
meglio da una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati a
livello locale.
Il settore della pesca deve far fronte anche a una maggiore
concorrenza per lo spazio. L'acquacoltura richiede che siano
riservate aree specifiche all'attivita'. Il settore delle catture
necessita di un accesso flessibile al mare. Un accesso allo spazio
marittimo chiaramente definito a lungo termine e' importante per
entrambi in settori ed e' essenziale un quadro di riferimento PSM che
impegni le parti interessate e preveda una cooperazione
transfrontaliera. La conoscenza dei pescatori riguardo al mare puo'
inoltre rivelarsi preziosa per ottimizzare, ad esempio, l'ubicazione
delle zone marine protette e dei parchi eolici, contenendo allo
stesso tempo i costi. La necessita' di garantire la coerenza dei
piani spaziali relativi alle diverse zone marine e' palese
nell'ambito della gestione alieutica, sia a causa della mobilita'
delle risorse, sia perche' le decisioni afferenti alla PCP sono
adottate a livello unionale. Un'analoga necessita' di coerenza e
flessibilita' spaziali risulta evidente in relazione alla tutela
dell'ambiente marino, ossia nella definizione e nella delimitazione
delle zone marine protette.
Il FEAMP e' il Fondo per la politica marittima e della pesca
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Regolamento UE n.
308/2014 del 15 maggio 2014.
E' uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei che
si integrano a vicenda e mirano ad una ripresa basata sulla crescita
e l'occupazione in Europa.
Il fondo sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca
sostenibile, aiuta le comunita' costiere a diversificare le loro
economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e
migliorano la qualita' della vita nelle regioni costiere europee,
agevola l'accesso ai finanziamenti. Il regolamento (CE) n. 1005/2008
del Consiglio del 29 settembre 2008 istituisce un regime comunitario
per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata e che modifica precedenti Regolamenti
Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 istituisce
un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle
norme della politica comune della pesca.
Nel quadro del suddetto Regolamento, gli Stati membri controllano
le attivita' esercitate nel quadro della politica comune della pesca
da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque
sotto la loro sovranita' o giurisdizione, in particolare le attivita'
di pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in
impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco,
l'importazione, il trasporto, la trasformazione, la
commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca e
dell'acquacoltura. Gli Stati membri controllano inoltre l'accesso
alle acque e alle risorse e le attivita' esercitate al di fuori delle
acque comunitarie da pescherecci comunitari battenti la propria
bandiera e, fatta salva la responsabilita' primaria dello Stato di
bandiera, dai propri cittadini. Essi adottano misure adeguate,
mettono a disposizione le risorse finanziarie, umane e tecniche e
creano le strutture tecnico-amministrative necessarie per assicurare
il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attivita' esercitate
nell'ambito della politica comune della pesca.
Il Regolamento (CE) n. 1967/2006
relativo a misure di gestione per lo sfruttamento delle risorse
della pesca nel Mar Mediterraneo.
Il Regolamento (UE) 2015/2102 del 28 ottobre 2015,
relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di
applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo) traspone le raccomandazioni CGPM nel diritto Europeo e
riguarda in particolare la conservazione e lo sfruttamento
sostenibile del corallo rosso nel Mediterraneo, la riduzione
dell'impatto dell'attivita' di pesca su determinate specie marine
(uccelli marini, tartarughe, cetacei, foca monaca, squali e razze),
alcune misure riguardanti la pesca dei piccoli pelagici nel Mar
Adriatico.
Protezione ambientale
La politica dell'Unione in materia di ambiente si fonda sui
principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione
alla fonte dei danni causati dall'inquinamento, nonche' sul principio
«chi inquina paga» attuato dalla direttiva sulla responsabilita'
ambientale (ELD).
Il quadro di riferimento per la politica ambientale comunitaria
e' definito nell'ambito delle seguenti categorie di strumenti, azioni
e strategie:
Programmi di azione per l'ambiente (PAA) pluriennali. Il
Consiglio e il Parlamento hanno adottato il 7° PAA per il periodo
fino al 2020, dal titolo «Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta» fissando nove obiettivi prioritari, tra cui: la protezione
della natura; una maggiore resilienza ecologica; una crescita
sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse
emissioni di carbonio; nonche' la lotta contro le minacce alla salute
legate all'ambiente.
Strategie orizzontali, con particolare riferimento alla strategia
per lo sviluppo sostenibile (SSS), tesa al costante miglioramento
della qualita' della vita tramite la promozione della prosperita', la
tutela dell'ambiente e la coesione sociale. In linea con questi
obiettivi, la strategia Europa 2020 per una «crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva", Inoltre, l'UE si e' impegnata ad arrestare
la perdita di biodiversita' e il degrado dei servizi ecosistemici
entro il 2020 (strategia UE per la biodiversita').
Valutazione dell'impatto ambientale e partecipazione del pubblico
alla valutazione di piani e programmi che hanno effetti significativi
sull'ambiente. In questo contesto, le considerazioni di natura
ambientale sono gia' integrate in fase di pianificazione e le
possibili conseguenze sono prese in considerazione prima che un piano
o programma sia approvato o autorizzato, in modo da garantire un
elevato livello di protezione ambientale. In entrambi i casi, la
consultazione garantisce la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali in materia ambientale, l'accesso alle informazioni
ambientali detenute dalle autorita' pubbliche e il diritto
all'accesso alla giustizia.
Cooperazione internazionale in materia ambientale a livello
internazionale, regionale o subregionale in relazione ad un'ampia
gamma di questioni di interesse ambientale, quali la protezione della
natura e la biodiversita', i cambiamenti climatici e l'inquinamento
transfrontaliero dell'aria, dell'acqua.
Attuazione, applicazione e monitoraggio dell'efficacia della
politica ambientale dell'Unione europea in relazione alla sua
attuazione a livello nazionale e regionale, e in relazione allo stato
dell'ambiente.
Il contesto normativo e gli obiettivi contenuti nelle direttive
comunitarie di interesse per la pianificazione dello spazio
marittimo, fanno riferimento alle seguenti tematiche:
sviluppo sostenibile;
benessere economico e sociale;
salvaguardia dell'ecosistema marino;
benessere e qualita' della vita e servizi nelle comunita'
costiere;
cambiamenti climatici;
aree protette e riserve marine;
protezione delle specie;
biodiversita';
paesaggio costiero e marino;
protezione dall'erosione costiera da fenomeni estremi e
mareggiate;
salvaguardia dei beni storici e archeologici;
inquinamento acustico;
inquinamento da reflui e rifiuti;
mitigazione della proliferazione di specie esogene e infestanti.
Si riportano, in merito, le direttive di livello comunitario che
costituiscono il principale riferimento per la protezione e la
gestione sostenibile dell'ambiente marino:
Direttiva sulla strategia marina, direttiva 2008/56/CE. (MSFD):
L'obiettivo della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente
marino e' ripristinare la salute ecologica degli oceani e dei mari
europei raggiungendo o mantenendo il "buono stato ecologico" delle
loro acque entro il 2020, gestire le attivita' umane nelle zone
marittime conformemente all'approccio ecosistemico e a contribuire
all'integrazione delle problematiche ambientali nelle diverse
politiche. La direttiva precisa che il programma di misure che gli
Stati membri devono istituire entro il 2015 per conseguire tale
obiettivo puo' avvalersi di misure di protezione spaziale, di
controlli della distribuzione territoriale e temporale e di misure di
coordinamento della gestione. La direttiva sulla pianificazione dello
spazio marittimo (PSM) puo' quindi rappresentare uno strumento
importante per consentire agli Stati membri di sostenere taluni
aspetti dell'attuazione della direttiva sulla strategia marina, anche
nel contesto del coordinamento transfrontaliero delle strategie per
l'ambiente marino. Sia la PSM, sia la MSFD dipendono dalla robustezza
dei dati e delle conoscenze. Esiste inoltre un legame fra le misure
spaziali della MSFD e l'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat
nelle zone costiere e marine. Tenuto conto della diversita' delle
situazioni e dei problemi dell'ambiente marino nell'UE, la direttiva
istituisce regioni marine europee sulla base di criteri geografici e
ambientali. La direttiva richiede la definizione degli indicatori e
la realizzazione di un data base sullo stato della qualita' delle
acque che potranno essere una utile base di riferimento per
l'attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio
marittimo.
La strategia per la biodiversita' e le direttive uccelli (direttiva
79/409/CEE) e habitat (direttiva 92/43/CEE):
Questa strategia, parte integrante della strategia Europa 2020,
in particolare dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il
profilo delle risorse", si prefigge di invertire la perdita di
biodiversita' e accelerare la transizione dell'UE verso un'economia
verde ed efficiente dal punto di vista delle risorse.
Vengono proposte una visione per il 2050: "Entro il 2050 la
biodiversita' dell'Unione europea e i servizi ecosistemici da essa
offerti - il capitale naturale dell'UE - saranno protetti, valutati e
debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco e per il loro
fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperita'
economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di
biodiversita'." e un obiettivo chiave per il 2020: "Porre fine alla
perdita di biodiversita' e al degrado dei servizi ecosistemici
nell'UE entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile,
intensificando al tempo stesso il contributo dell'UE per scongiurare
la perdita di biodiversita' a livello mondiale."
Le due direttive richiedono diverse misure, quali la designazione
delle Zone di protezione speciale (ZPS), la designazione dei Siti di
importanza comunitaria (SIC) che porteranno alle Zone speciali di
conservazione (ZSC). Il tutto contribuisce a formare la Rete Natura
2000. Viene prevista la valutazione di incidenza ambientale,
richiesta per tutti i piani/programmi/progetti che hanno impatto
diretto o indiretto sulle aree protette, e che sara' richiesta anche
per i Piani di gestione dello spazio marittimo.
Ultimo elemento che dovra' essere considerato nella redazione dei
Piani di gestione dello spazio marittimo, saranno i corridoi
migratori in grado di garantire gli obiettivi proposti dalla
strategia sulla biodiversita' e relativi atti normativi.
La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque - DQA):
Tale direttiva istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque ed introduce un approccio innovativo nella
legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista
ambientale, quanto amministrativo-gestionale. La direttiva persegue
obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e
quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un
utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle
risorse idriche disponibili.
La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la
tutela delle acque a livello di "bacino idrografico" e l'unita'
territoriale di riferimento per la gestione del bacino e' individuata
nel "distretto idrografico" (in Italia sono stati individuati 8
bacini idrografici), area di terra e di mare, costituita da uno o
piu' bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee e costiere. In ciascun distretto idrografico gli Stati
membri devono adoperarsi affinche' vengano effettuati: un'analisi
delle caratteristiche del distretto, un esame dell'impatto provocato
dalle attivita' umane sullo stato delle acque superficiali e
sotterranee e un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
Si elencano, inoltre, le direttive di maggiore interesse per la
definizione degli obiettivi di sostenibilita' ambientale da assumere
all'interno della pianificazione dello spazio marittimo:
Convenzione di Ramsar per le zone umide di importanza
internazionale, ratificata e resa esecutiva col decreto del
Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976 e con il
successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 184 dell'11
febbraio 1987;
Convenzione di Barcellona ratificata attraverso la legge n. 30
del 25 gennaio 1979;
UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), che definisce il
contesto regolativo per l'utilizzo del mare e degli oceani nelle 12
miglia nautiche.
Convenzioni dell'International Maritime Organization (IMO), che
definiscono le regole per la navigazione in acque internazionali e
per il traffico marittimo.
Convenzione per la conservazione della Biodiversita' di Rio de
Janeiro e successive decisioni delle Conferenze delle Parti (COP),
ratificata con legge n. 124/1994;
Regolamento (CE) n. 338/1996, del 9 dicembre 1996 per la
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio e il reg. (CE) 2724/2000, del 30
novembre 2000, che modifica il citato reg. (CE) n. 338/96.
Convenzione di Århus del 25 giugno 1998, sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla
giustizia in materia ambientale. La convenzione stabilisce inoltre
speciali zone economiche tra le 12 e le 100 miglia dalla costa.
Stabilisce inoltre regole per il passaggio delle navi, lo sviluppo e
la conservazione delle risorse in alto mare.
Direttiva sui Nitrati 91/676/EEC recepita con decreto legislativo
n. 152/99;
Direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni), promuove un approccio
specifico per la gestione dei rischi di alluvioni e un'azione
concreta e coordinata a livello comunitario. La direttiva e' stata
recepita con il con il decreto legislativo n. 49/2010.
Urban Waste Water Directive (91/271/EEC) (2014/413/EU),
concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Direttiva 2001/81/CE (relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici), recepita con il decreto
legislativo n. 171/2004.
European Directive on Environmental Noise (2002/49/EC), relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004 che
stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei
nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98.
REACH UE Regulation 1207/2006 sulla sicurezza chimica, i sistemi
di trattamento delle acque reflue e la di-luizione nel comparto
ambientale ricevente.
Bathing Water Directive (2006/7/EC), basata sulle linee guida del
2003 dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' per la salvaguardia
della salute e delle attivita' di balneazione.
Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle
navi e conseguenti sanzioni, attuata con decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 202.
An Integrated Maritime Policy for the European Union (COM(2007)
574) per l'inquadramento amministrativo e gli strumenti
intersettoriali necessari ai fini di una politica marittima integrata
dell'UE.
COM (2009) 40 del 5 febbraio 2009, relativa a un piano d'azione
comunitario per la conservazione e la gestione degli squali.
The Ecosystem Approach to Marine Management, sull'applicazione di
appropriate metodologie scientifiche focalizzate sui livelli di
organizzazione biologica che comprendono le strutture essenziali, i
processi, le funzioni e le interazioni tra gli organismi e il loro
ambiente (Cop 5 della Convenzione sulla Diversita' biologica -
Nairobi (Kenya) nel maggio del 2000).
EU Regulation 1143/2014 on Invasive Alien Species, per il
controllo della proliferazione di specie esogene negli ecosistemi
terrestri e marini.
Maritime Security Strategy (EUMSS), adottata nel 2014, per la
sicurezza di navigatori, ambiente e infrastrut-ture.
Sea Basin Regional Strategies, elaborata per promuovere sviluppo
ed interventi integrati per la protezione del mare.
COM (2010) 4 - Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE
in materia di biodiversita' dopo il 2010.
COM (2011) 244 - La strategia europea per la biodiversita' fino
al 2020.
Decreto legislativo n. 150/2012 quadro per l'azione comunitaria
ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e recepimento
direttiva 2009/128/CE.
Communication on Blue Growth (COM/2014/0254 final/2) per lo
sviluppo del potenziale energetico del mare.
Regolamento UE n. 508/2014 - Art. 48, investimenti produttivi
destinati all'acquacoltura - uso efficiente delle risorse, riduzione
del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che
riducono al minimo l'utilizzo di acqua.
Sicurezza
Direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello
stato di bandiera, attuata con decreto legislativo del 6 settembre
2011, n. 164.
Regolamento UE 656/2014 del Parlamento e del Consiglio del 14
maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere
marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa
coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione
europea
Legge 31 dicembre 1982, n. 979 contenente Disposizioni per la
difesa del mare , art. 23 concernente la sorveglianza per la
prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi
sotto la direzione dei comandanti dei porti.
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, art. 12 concernente
l'attribuzione dei controlli sul rispetto della direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi agli agenti di polizia
giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.
I controlli doganali e il ruolo istituzionale dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli
Il quadro normativo a livello Europeo e' costituito dal
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 9 ottobre 2013 che ha istituito il nuovo Codice doganale
dell'Unione (CDU).
L'articolo 2 del CDU ha conferito alla Commissione il potere di
adottare Atti delegati che specifichino le disposizioni della
normativa doganale e le relative semplificazioni; tali atti delegati
sono:
a. il Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015 (RD)
che integra il CDU in relazione alle modalita' che ne specificano
alcune disposizioni;
b. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015
(RE) recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del
CDU;
c. il Regolamento delegato transitorio (UE) n. 341 del 17
dicembre 2015 (RDT), che integra il CDU per quanto riguarda le norme
transitorie relative a talune disposizioni nei casi in cui i
pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che
modifica il RD.
Il contesto giuridico di riferimento e' integrato dalla Decisione
di esecuzione della Commissione (UE) dell'11 aprile 2016, n. 578
(DEC) che stabilisce il programma di lavoro a norma dell'art. 280,
par. 1, del CDU, relativo allo sviluppo ed all'utilizzazione dei
sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra le Autorita'
doganali e con la Commissione e per l'archiviazione di tali
informazioni. In particolare, il programma di lavoro contiene un
elenco dei sistemi elettronici elaborati e sviluppati dagli Stati
membri ("i sistemi nazionali") o da questi in collaborazione con la
Commissione ("i sistemi transeuropei"), affinche' il codice diventi
pienamente applicabile, e ne identifica la relativa base giuridica,
le principali tappe e le eventuali date per avviare le operazioni.
Quelle indicate come "date iniziali previste per l'utilizzazione",
dovrebbero essere le prime date a partire dalle quali gli Stati
membri possono avvalersi del nuovo sistema elettronico. Quelle,
invece, definite come "date finali previste per l'utilizzazione"
dovrebbero costituire il termine ultimo entro il quale tutti gli
Stati membri e tutti gli operatori economici iniziano a usare i
sistemi elettronici nuovi o aggiornati, conformemente a quanto
previsto dal Codice. Allo stato, il termine ultimo entro cui rendere
operativi i sistemi elettronici e' previsto per ottobre 2020.
Ulteriori definizioni funzionali alle relative disposizioni sono
esplicitate all'art. 1 del RD e all'art. 1 del RE.
Ricerca scientifica e innovazione
Il regolamento UE n. 1291/2013 istituisce il programma quadro di
ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 stabilisce la misura
del sostegno dell'Unione europea alla Ricerca scientifica e
tecnologica in tutti i paesi membri dell'UE. Con questo provvedimento
il legislatore dell'Unione si prefigge l'obiettivo di contribuire a
costruire una societa' basata sulla conoscenza e l'innovazione ed a
tal fine stabilisce che entro il 2020 in tutta l'unione vada
investito il 3% del PIL in tale ambito.
Tra le grandi linee di attivita' il programma quadro UE
stabilisce che, nell'ambito della ricerca marina e marittima
trasversale l'obiettivo e' quello di aumentare l'impatto dei mari e
degli oceani dell'Unione sulla societa' e sulla crescita economica
attraverso lo sviluppo sostenibile delle risorse marine, l'uso delle
varie fonti di energia marina e la grande varieta' di utilizzazioni
differenti del mare.
Le attivita' sono incentrate su sfide scientifiche e tecnologiche
trasversali nei settori marino e marittimo allo scopo di sbloccare il
potenziale dei mari e degli oceani in tutto l'insieme delle industrie
marine e marittime, proteggendo nel contempo l'ambiente e operando un
adeguamento al cambiamento climatico.
Un approccio strategico coordinato alla ricerca marina e
marittima e', nell'ambito dell'insieme delle sfide e delle priorita'
di HORIZON 2020, fondamentale per sostenere l'attuazione delle
pertinenti politiche dell'Unione per il raggiungimento degli
obiettivi chiave per la "crescita blu".
Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale
Convenzione europea del paesaggio
La Convenzione europea del paesaggio e' stata adottata dal
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19
luglio 2000 ed e' stata aperta alla firma degli Stati membri
dell'organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000. Tale Convenzione si
prefigge di promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione
dei paesaggi europei e di favorire la cooperazione europea.
La Convenzione e' il primo trattato internazionale esclusivamente
dedicato al paesaggio europeo nel suo insieme. Si applica a tutto il
territorio delle Parti: sugli spazi naturali, rurali, urbani e
periurbani. Riconosce pertanto in ugual misura i paesaggi che possono
essere considerati come eccezionali, i paesaggi del quotidiano e i
paesaggi degradati.
Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico
(La Valletta, 1992)
Firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e
ratificata dall'Italia con legge 29 aprile 2015, n. 57. La
convenzione e' alla base delle piu' evolute forme di archeologia
preventiva, ormai ampiamente condivise in Europa. Gli articoli 5 e 6
della Convenzione, in particolare, stabiliscono che le esigenze della
tutela delle testimonianze archeologiche devono essere integrate nei
programmi di pianificazione territoriale.
Convenzione quadro del consiglio d'Europa sul valore del
Patrimonio culturale per la societa' - Trattato di Faro (2005)
Aperta alla firma nel 2005, e' stata sottoscritta dall'Italia nel
2013.
La Convenzione parte dall'idea che la conoscenza e l'uso del
patrimonio rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla
vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo.
Il testo presenta il patrimonio culturale come risorsa utile sia
allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversita' culturali e
alla promozione del dialogo interculturale che a un modello di
sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle
risorse.
Il Quadro del sistema di pianificazione nazionale
e regionale/locale in Italia
Il quadro comprende tutti i livelli della pianificazione che
interessano i sistemi costieri e non, anche perche' le pianificazioni
integrate della zona costiera (ICZM) ed affini sono adottate solo in
alcune Regioni. Si pensi ad esempio ai Piani territoriali e
paesaggistici regionali e le loro indicazioni di sviluppo per le aree
costiere. Alcune Regioni hanno iniziato a sperimentare i Piani
Comunali di Costa (gia' introdotti in Puglia ad esempio) che
influenzano molto l'uso dello spazio e delle risorse nell'interfaccia
terra/mare. I sistemi di gestione portuale (e le relative
pianificazioni settoriali: Piani Regolatori Portuali, Piani della
Navigazione, ecc.) sono sicuramente da includere in questa analisi.
Di seguito si riporta un elenco di piani e programmi di cui il
redattore dei Piani di gestione dello spazio marittimo dovra' tenere
conto ai fini della coerenza esterna, se di pertinenza, da integrare
caso per caso in funzione del piano di gestione e degli esiti delle
consultazioni:
a. Documento di Economia e Finanzia (DEF) e Programma Nazionale
di Riforma (PN. )
b. Piani di monitoraggio e piano misure della strategia marina
c. Piano di gestione integrata della zona costiera
d. Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica
e. PON 2014-2020
e. Programma sviluppo rurale nazionale 2014-2020
f. PO FEAMP 2014-2020
g. Piano strategico nazionale sull'utilizzo del GNL in Italia
h. Piano strategico di sviluppo del Turismo in Italia 2017-2022 e
relativi Programmi di attuazione Annuali
i. Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
2017-2020
j. Piano Strategico per l'Acquacoltura in Italia 2014-2020
k. Piano di gestione del distretto idrografico (8 distretti
idrografici):
1. Alpi orientali
2. Padano
3. Appennino settentrionale
4. Appennino centrale
5. Appennino meridionale
6. Sardegna
7. Sicilia
l. Piano paesaggistico o piano urbanistico-territoriale con
specifica considerazione dei valori paesaggistici (tutte le Regioni)
(1)
(1) Vedi nota 1
m. Piani regolatori portuali
n. Programma Nazionale delle Ricerca 2015/2020
o. Piano regolatore generale (citta' marittime)
p. POR 2014-2020
q. Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 (tutte)
r. Piano cave
s. Piani di gestione locale ex art.37 lett. m) del reg. (CE) n.
1198/2006 (livello subregionale)
t. Flag - CLLD (livello subregionale)
u. AZA (Allocated Zone for Aquaculture)
Piano Nazionale Strategico della portualita' e della logistica
Nel contesto nazionale, la recente riforma portuale alla legge
n.84/1994, introdotta con il d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016,
rappresenta un tassello importante del Piano Strategico Nazionale
della Portualita' e della Logistica (PSNPL).
Il PSNPL va ad attuare quanto previsto dal decreto Sblocca Italia
del 2014 che prevede una riforma complessiva dell'intero Sistema Mare
volto a: «migliorare la competitivita' del sistema portuale e
logistico, agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle
persone, la promozione dell'intermodalita' e della sostenibilita'
ambientale» anche attraverso «la razionalizzazione, il riassetto e
l'accorpamento delle Autorita' portuali esistenti».
Con la legge di riforma, difatti, le 24 Autorita' portuali
esistenti sono state sostituite da 15 Autorita' di Sistema Portuali
(AdSP), che coordinano i 57 porti di rilevanza nazionale, dotate di
forte autonomia, con il compito di indirizzare, programmare e
coordinare il sistema dei porti della propria area.
Uno degli obiettivi strategici del Piano riguarda la creazione di
un Sistema Mare a favore della sostenibilita' ambientale. Il
Documento evidenzia infatti che "al processo di sviluppo logistico e
al crescente uso del mare come via di comunicazione e trasporto piu'
sostenibile rispetto al trasporto terreste, si accompagni la tutela
dell'ambiente delle aree portuali da varie fonti di inquinamento
nonche' la minimizzazione dell'impatto ambientale delle
infrastrutture sul territorio circostante e la riduzione dei consumi
energetici legata alle attivita' portuali. Obiettivi pienamente
compatibili con gli orientamenti internazionali ed europei in materia
di tutela dell'ambiente e riduzione dei gas ad effetto serra".
Il Programma nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 2017, il Programma
triennale della pesca 2017-2019, dell'acquacoltura contiene gli
interventi a livello nazionale indirizzati alla tutela
dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita' delle
imprese di pesca nazionali, in coerenza con la normativa europea.
Esso assume, nella fase attuale, una dimensione strategica per la
ridefinizione delle priorita' del sistema pesca-acquacoltura
nazionale, nell'ambito di un contesto in cui il processo gestionale
operato dall'Amministrazione procedente e' comunque il risultato di
una "cogestione" con piu' Amministrazioni nazionali e locali.
Nel quadro della programmazione 2017-2019, che comunque si
inscrive nell'ambito della PCP, tutte le opportunita' d'intervento
devono tener conto della imprescindibile necessita' di tutela delle
risorse ittiche, come componente della Biodiversita', dalle risorse
genetiche agli ecosistemi marini. Quanto sopra in un quadro da
sottoporre a monitoraggio continuo, al fine di assicurare la
conservazione della biodiversita' per perseguire la sostenibilita'
ambientale, sociale ed economica delle attivita' di cattura, secondo
i principi dell'approccio ecosistemico che integra conservazione ed
attivita' umane.Il coinvolgimento attivo del mondo cooperativo,
associativo e sindacale che agisce in rappresentanza degli operatori
del settore della pesca e dell'acquacoltura in Italia e' vitale per
la traduzione degli obiettivi della programmazione in risultati
concreti
Nel contesto della definizione della nuova politica italiana nei
settori della pesca e dell'acquacoltura, le misure di intervento di
carattere gestionale, fra le altre gia' citate, dovranno considerare
la pianificazione spaziale, basata sugli strumenti innovativi che la
ricerca scientifica offre, delle attivita' di cattura nelle aree di
pesca, con la creazione di riserve, ed aree soggette a misure di
riduzione dello sforzo temporaneo, per la ricostituzione e tutela
degli stock ittici (ZTB), tenendo in debita considerazione le zone di
conservazione gia' esistenti;
La Pianificazione Spaziale, come anche emerso chiaramente nel
Seminario di alto livello tenuto dalla Commissione europea a Catania
nel febbraio 2016, costituisce oggi uno dei principali assi verso un
nuovo approccio nella gestione della pesca, superando la storica
mancanza di strumenti sulla valutazione dell'attivita' delle flotte
nello spazio e nel tempo possibile a cominciare dalla combinazione
del VMS (Vessel Monitoring System) e dell'AIS (Automatic
Identification System), considerato comunque che una gestione sulle
specie target come indipendenti al contesto ecosistemico e spaziale
e' insufficiente.
La tecnologia del "remote sensing", del GIS, e dei modelli basati
su analisi geo-statistica rappresentano oggi l'insieme degli
strumenti su cui basare le diagnosi e valutazioni in materia di
gestione della pesca, arrivando ad una conoscenza delle reali zone di
pesca - indipendenti dai porti di provenienza delle navi - e
dell'andamento delle attivita' di cattura nel tempo.
Per quanto riguarda l'acquacoltura l'assenza di una
pianificazione spaziale delle aree marine secondo i principi
dell'approccio ecosistemico, con l'indicazione di criteri ed
indicatori appropriati, e' registrata come una delle maggiori
criticita'. E' necessario muoversi in questa direzione,anche al fine
di ottemperare agli impegni internazionali assunti dall'Italia
(risoluzione GFCM/36/2012/1, linee guida sulle Allocated Zones for
Aquaculture (AZA), zone prioritarie per l'acquacoltura.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
La normativa nazionale attuativa delle disposizioni unionali o
compatibile con le stesse, nel rispetto del principio della
preminenza del diritto dell'Unione, viene di seguito riportata:
1. disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.
43/73 del 23 gennaio 1973 (TULD - Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia doganale);
2. Decreto legislativo n. 374/90 dell'8 novembre 1990
(Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di
accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE
del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di
procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle
direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23
aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci
comunitarie);
3. nonche' tutte le altre disposizioni la cui applicazione e'
demandata alle dogane, nella misura in cui le stesse non siano in
contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni riferite al
quadro giuridico sovranazionale.
In tale contesto, infine, si tenga conto anche degli Accordi
internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui
siano applicabili nell'Unione.
Nell'ambito della valutazione della coerenza con i piani e
programmi esistenti, si tenga conto anche del programma strategico
articolato in 6 interventi presentato dalla Direzione centrale
tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
in risposta al bando pubblicato dall'Autorita' di gestione del PON
infrastrutture e reti 2014-2020.
Il programma concorre all'Obiettivo tematico OT 7) "Promuovere
sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle
principali infrastrutture di rete" dell'Accordo di partenariato 2014
- 2020. Nell'ambito del PON "Infrastrutture e reti 2014-2020", e'
correlato l'Asse prioritario II, Linea di azione 1. 3) Ottimizzare la
filiera procedurale, inclusa quella doganale, anche attraverso
l'interoperabilita' tra i sistemi / piattaforme telematiche in via di
sviluppo (UIRNet, Sportello Unico Doganale, Sportello marittimo,
ecc.), in un'ottica di single window/one stop shop.
In particolare, il programma candidato concorre alla finalita' di
"sostenere come strategia prioritaria l'implementazione e lo sviluppo
dello Sportello Unico Doganale, nell'ottica della creazione di una
Single Window nazionale," prevista dall'Asse II, priorita' di
investimento 7.c azione sub punto c) del PON.
Programma di censimento del patrimonio archeologico sommerso -
Progetto Archeomar
Il MiBACT, in linea con la Convenzione Unesco di Parigi, che
stabilisce norme e regole per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale sommerso, dal 2004 ha avviato il Progetto
Archeomar. Un Progetto di censimento di tutti i siti archeologici
subacquei lungo le coste delle regioni italiane, che ad oggi ha
riguardato Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio e Toscana.
Il risultato di questa ricerca e' una carta archeologica delle acque
italiane, realizzata con la consapevolezza che la catalogazione e la
conoscenza di quanto ancora conservato sul fondo marino rappresentano
l'unico strumento per la corretta gestione e salvaguardia dei beni
sommersi.
Principale quadro normativo-strategico ambientale
Nell'ambito di un quadro comune per la pianificazione dello
spazio marittimo in Europa, i singoli Paesi dell'UE pianificano le
proprie attivita' marittime dettagliando tali strumenti per l'ambito
nazionale e locale. Nelle zone marittime condivise, gli strumenti di
pianificazione in capo ai singoli Paesi dovranno dialogare ed
uniformarsi mediante una serie di requisiti minimi comuni da
applicarsi ad aree o corridoi di interazione, ovvero ad ambiti
omogenei di tipo ambientale, ecosistemico o morfologico-paesaggistico
di localizzazione trans-nazionale che dovranno essere individuate e
distinte fin dalle prime fasi di redazione dello strumento.
A livello nazionale concorrono, alla definizione del quadro
strategico per la PSM le seguenti strategie e misure recepite a
livello nazionale:
La Strategia Marina Italiana
L'Italia ha recepito la direttiva 2014/89/UE con il decreto
legislativo n. 201/2016, precedentemente il decreto legislativo n.
190 del 13 ottobre 2010 aveva recepito la Direttiva quadro 2008/56/CE
sulla Strategia per l'Ambiente Marino che si prefigura quindi come
strumento di riferimento ambientale per la componente marina. La
Direttiva pone come obiettivo agli Stati membri di raggiungere entro
il 2020 il buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status")
per le proprie acque. I descrittori sulla base dei quali vengono
effettuate le valutazioni previste dalla Direttiva sono definiti
dalla Decisione 477/2010/EU del 1° settembre 2010 della Commissione
europea, che ha fornito inoltre criteri e standard metodologici che
consentono di attribuire un valore quantitativo e misurabile ai
descrittori per facilitare gli Stati a sviluppare la loro strategia:
Parte di provvedimento in formato grafico
La Gestione Integrata delle Zone Costiere
Con la raccomandazione del 30 maggio 2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, l'Unione europea ha incoraggiato l'attuazione da
parte degli Stati Membri della gestione integrata delle zone costiere
nel contesto delle Convenzioni esistenti con i paesi vicini, ivi
inclusi i paesi terzi e che fanno capo al medesimo mare regionale.
La Gestione Integrata delle zone costiere e' una componente della
politica marittima integrata dell'UE, approvata dal Consiglio
europeo, svoltosi a Lisbona il 13 e 14 Dicembre 2007.
Il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del
Mediterraneo (Protocollo GIZC) uno dei 7 protocolli della Convenzione
di Barcellona e' stato adottato a Madrid il 21 gennaio 2008 ed e' in
corso di ratifica da parte dell'Italia. Il Protocollo e' entrato in
vigore il 24 marzo 2011. Il Consiglio d'Europa ha firmato il
Protocollo GIZC a nome della Comunita' europea con la decisione
2009/89/CE e poi approvato con decisione 2010/63/UE. Il Protocollo
stabilisce un quadro comune per le Parti contraenti al fine di
promuovere e attuare la protezione di aree di interesse ecologico e
paesaggistico, un uso razionale delle risorse naturali e la gestione
integrata delle zone costiere.
Processo dinamico, interdisciplinare e interattivo inteso a
promuovere l'assetto sostenibile delle zone costiere, la gestione
integrata intende equilibrare, sul lungo periodo, gli obiettivi di
carattere ambientale, economico, sociale, culturale e ricreativo nei
limiti imposti dalle dinamiche naturali. L'attivita' di gestione
copre l'intero ciclo di raccolta di informazioni, pianificazione,
assunzione di decisioni, gestione e monitoraggio dell'attuazione e si
avvale della collaborazione e della partecipazione informata di tutte
le parti interessate al fine di valutare gli obiettivi della societa'
in una determinata zona costiera, nonche' le azioni necessarie a
perseguire tali obiettivi. La gestione integrata e' finalizzata
inoltre a riequilibrare, gli obiettivi di carattere ambientale,
economico, sociale, culturale e ricreativo nei limiti imposti dalle
dinamiche naturali. Il termine "integrato" fa riferimento sia
all'integrazione degli obiettivi, sia a quella dei molteplici
strumenti necessari per raggiungerli. Esso implica l'integrazione di
tutte le politiche collegate dei diversi settori coinvolti e
dell'amministrazione a tutti i suoi livelli, nonche' l'integrazione
nel tempo e nello spazio delle componenti terrestri e marine del
territorio interessato."
Misure di protezione delle specie e degli habitat.
La protezione delle specie e degli habitat, prevede misure legate
alla designazione e al management della rete Natura 2000, dei Parchi
naturali e delle Riserve marine attraverso misure di protezione per
specie e habitat, misure di protezione delle specie ittiche e degli
habitat bentonici e biogenici, misure di riduzione degli impatti e
delle catture. La normativa internazionale e' passata dalla
protezione delle specie target, alla protezione degli habitat. In
seguito, l'approccio ecosistemico ha portato ad una visione piu'
ampia di tutela, prevedendo la creazione di reti di aree protette
funzionali alla sopravvivenza delle specie e allo sviluppo delle reti
ecologiche funzionali.
Misure relative al fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque.
Tali misure sono valutate in relazione ad un complesso di
normative che concorrono alla regolazione delle attivita' sulle
componenti ambientali interessate direttamente e indirettamente dalla
PSM, prendendo in considerazione anche le "informazioni e le
conoscenze accumulate e gli approcci elaborati nell'ambito delle
convenzioni marittime regionali" (Decisione 2010/477/UE). Inoltre,
l'apporto di nutrienti e' direttamente collegato con gli apporti
derivanti dai fiumi, rendendo necessaria la cooperazione con unita'
geografiche che non hanno diretto sbocco sul mare.
Misure relative alle concentrazioni dei contaminanti
Il conseguimento di un buono stato ambientale (GES) delle acque,
dipende dalla progressiva eliminazione dell'inquinamento, ossia dalla
capacita' di mantenere entro limiti accettabili la presenza dei
contaminanti nell'ambiente marino e dei relativi effetti biologici,
in modo da garantire che non abbiano impatti significativi e non
causino rischi per l'ambiente marino. Le misure collegate sono
relative all'analisi dei contaminanti, all'imposizione di limiti
massimi per la loro emissione e al loro monitoraggio. I settori
maggiormente regolamentati sono quello agricolo e quello industriale.
Relativamente all'agricoltura, si evidenzia che molte delle normative
sono collegate anche al decreto 7 aprile 2006 detta criteri e norme
tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e ai Piani d'Azione
Regionali collegati. A livello comunitario la decisione 2001/2455/CE,
istituisce un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e
che modifica la direttiva 2000/60/CE e per cio' che concerne i
settori afferenti al comparto industriale, il regolamento europeo n.
1207/2006 "REACH", vieta sia l'utilizzo di talune sostanze dannose
per l'ambiente marino, inoltre il regolamento europeo n. 528/2012,
regolamenta l'utilizzo dei biocidi.
Le regioni, attraverso i Piani Regionali di Tutela delle Acque,
svolgono attivita' di monitoraggio della concentrazione di sostanze
inquinanti.
Accanto alle misure di prevenzione, sono presenti anche misure di
intervento in caso di emergenza, in particolare si segnala il "Piano
operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone
costiere dall'inquinamento accidentale da idrocarburi e da altre
sostanze nocive".
Misure relative ai contaminanti presenti nei pesci e in altri
prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano
Le normative di riferimento in materia sono per la maggior parte
regolamenti europei, per la cui osservanza e' stato istituito il
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (DM Salute
26/07/2006), che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare
Attraverso diversi regolamenti l'Unione europea disciplina
altresi' la qualita' dell'acqua destinata all'acquacoltura (Reg. UE
n. 183/2005). Sono inoltre espressamente disciplinati: i criteri
microbiologici per alcuni microrganismi e le norme di attuazione da
rispettare nell'applicazione nelle misure di igiene generali e
specifiche (Reg. UE n. 2073/2005); i metodi di analisi riconosciuti
per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi
(Reg. UE n. 15/2011); i limiti massimi di contaminanti che possono
essere contenuti negli alimenti, inclusi prodotti di pesca e
acquacoltura destinati al consumo umano (Reg. UE di riferimento e' il
n. 1881/2006).
A livello nazionale, sono invece disciplinati i temi relativi
all'acquacoltura. Il decreto legislativo n. 148/2008 stabilisce norme
sanitarie che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e
il transito degli animali da acquacoltura.
Misure relative al fenomeno dei rifiuti marini
Le normative di riferimento relative ai rifiuti marini presenti
su scala nazionale, fanno generalmente capo a diverse direttive
comunitarie che hanno impatto indiretto su questo descrittore. Si fa
riferimento al recepimento delle direttive 2008/98/CE e 2000/59/CE,
che hanno a che fare con i rifiuti prodotti dalle navi, il loro
smaltimento e la loro gestione da parte delle autorita' portuali. La
normativa italiana recepisce sia le disposizioni derivanti da norme
comunitarie che dalle convenzioni internazionali. In attuazione
dell'art. 199 decreto legislativo n. 152/2006, tutte le regioni
italiane si sono dotate di Piani Regionali sui Rifiuti. Pur non
avendo sezioni dedicate ai rifiuti marini, l'esistenza di tali piani
garantisce una pianificazione e gestione del settore rifiuti che puo'
avere ricadute positive anche sulla produzione e gestione del marine
litter.
Si fa riferimento anche a numerosi progetti internazionali che
possono avere una valenza rilevante, tra i piu' importanti si
annoverano: il progetto Plastic Buster, il progetto pilota europeo
MARELITT, il progetto MARLISCO, il progetto IPA Adriatico "DeFishGear
ovvero di un'attivita' di mitigazione dell'impatto dei rifiuti in
mare, e il progetto LIFE SMILE.
Misure relative all'introduzione di energia, comprese le fonti sonore
sottomarine
Per quanto riguarda i rumori impulsivi, la legislazione relativa
alle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) e alle Valutazioni
Ambientali Strategiche (VAS) decreto legislativo n. 152/2006 e
s.m.i.; risultano essere in prospettiva strumenti attuativi di
fondamentale importanza per il monitoraggio e l'eventuale riduzione
dei suoni emessi da progetti e programmi soggetti a VIA e VAS. La
normativa in vigore per quanto riguarda la regolamentazione
dell'immissione di suoni sottomarini e' costituita da una serie di
misure piu' generali che considerano, tra gli altri obiettivi di
protezione ambientale, la limitazione del rumore emesso da
imbarcazioni e attivita' antropiche marine. Si segnalano numerose
linee guida ISPRA, IMO, ACCOBAMS, per l'attenuazione e riduzione del
rumore subacqueo.
Tra le misure censite nelle presenti linee guida, sono stati
considerati anche strumenti di programmazione volontari come i
Contratti di Fiume (CdF) nella variante di contratti di costa, ovvero
metodologie strategiche e negoziate che perseguono la tutela, la
corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei
territori unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico,
contribuendo allo sviluppo locale. Questi strumenti volontari
contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in
materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva
2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque).
Parte di provvedimento in formato grafico
