Transizione 5.0 e Fer: è legge il DL 175/2025

Il testo coordinato con la legge 15 gennaio 2026, n. 4 sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026, n. 15

Transizione 5.0 e Fer: il D.L. n. 175/2025 è stato convertito nella legge 15 gennaio 2026, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026, n. 15).

Transizione 5.0 e Fer: è legge il DL 175/2025

Le misure comprendono:

  • disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al piano transizione 5.0;
  • disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
  • modifiche in materia di golden power.

Di seguito il testo del D.L. n. 175/2025 coordinato con la legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4.

Transizione 5.0 e Fer: è legge il DL 175/2025

Testo coordinato del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175

 

Testo del  decreto-legge  21  novembre  2025,  n.  175  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2025), coordinato
con la legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in  materia
di Piano  Transizione  5.0  e  di  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili». (26A00238)

 

(Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026, n. 15)

 

Vigente al: 21-1-2026

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

                               Art. 1

Disposizioni  in  materia  di  crediti  d'imposta  di  cui  al  Piano

                           Transizione 5.0

1. Le  comunicazioni  di  cui  all'articolo  38,  comma  10,  primo

periodo, del decreto-legge 2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 aprile  2024,  n.  56,  possono  essere

presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni

di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore

18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o

di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non

leggibili, le stesse  possono  essere  integrate,  su  richiesta  del

Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE),  a  cura  delle  imprese

richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione

e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da  parte

delle imprese alle richieste  di  integrazione  o  di  sanatoria  nei

termini  previsti   dal   secondo   periodo   comporta   il   mancato

perfezionamento  della  procedura  per  la  fruizione   del   credito

d'imposta. Non puo' in ogni caso essere sanata la carenza di elementi

afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi  energetici

prevista dall'articolo 15, comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del

Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.

2. L'articolo 38, comma 18,  primo  periodo,  del  decreto-legge  2

marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29

aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto

del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i  medesimi

beni oggetto  di  agevolazione,  domanda  per  l'accesso  al  credito

d'imposta  ivi  disciplinato  e  domanda  per  l'accesso  al  credito

d'imposta  per  investimenti  in  beni  nuovi  strumentali   di   cui

all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020,

n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore  del  presente

decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i  crediti

d'imposta di cui  al  primo  periodo,  devono  optare,  entro  il  27

novembre 2025, con modalita' telematiche  per  uno  dei  due  crediti

d'imposta. Qualora l'impresa opti per il  credito  d'imposta  di  cui

all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di  mancato

riconoscimento del beneficio per superamento  del  limite  di  spesa,

previa verifica della  sussistenza  dei  requisiti  necessari,  resta

salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in

beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e  seguenti,

della legge n. 178  del  2020,  comunque  nei  limiti  delle  risorse

previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.

Nei  casi  di  prenotazione  su  entrambi  i  crediti  di  imposta,

l'impresa   beneficiaria,   a   seguito   della   comunicazione    di

completamento dell'investimento e previa ricezione di  richiesta  dal

GSE, comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione,  a  pena

di  decadenza,  la  rinuncia  alle  risorse  prenotate  sul   credito

d'imposta non fruito. Il GSE provvede  immediatamente  allo  svincolo

delle somme prenotate.

3.  All'articolo  38  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.   19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11-ter e' sostituito dal seguente:  «11-ter.  Il  GSE

esercita la vigilanza sulle attivita' svolte dai  soggetti  abilitati

al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11,  verificando  la

correttezza formale delle  certificazioni  rilasciate  e  procedendo,

sulla base di idonei piani di controllo,  alla  verifica  nel  merito

della rispondenza del loro contenuto  alle  disposizioni  di  cui  al

presente articolo e ai relativi provvedimenti attuativi.»;

b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Sulla base  della

documentazione tecnica prevista dal presente articolo  nonche'  della

eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa

quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei  consumi

energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei

requisiti tecnici e dei presupposti previsti  dal  presente  articolo

per la fruizione del beneficio.  Nel  caso  in  cui  nell'ambito  dei

controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al  comma  11-ter  sia

rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del  beneficio,

il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione  del

credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia  delle  Entrate,

nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione  dell'elenco  delle

imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di

decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta  ovvero  del

recupero del relativo importo, maggiorato di  interessi  e  sanzioni.

Nei giudizi  tributari  avverso  gli  atti  di  recupero  il  GSE  e'

litisconsorte  necessario  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la

spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025.  Agli  oneri  derivanti

dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e pari

a10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di

solo fabbisogno, si provvede:

a) quanto  a  89  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo  2024,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.

56;

b) quanto  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante

corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle

somme disponibili in conto residui  sullo  stato  di  previsione  del

Ministero delle imprese e del made in Italy, ai  sensi  dell'articolo

22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come  assegnate  ai

sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri del 6 aprile 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.

113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro  per  ciascuno

degli anni 2026 e 2027 in termini di  fabbisogno,  mediante  utilizzo

dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;

c) quanto  a  33  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,

del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  519,

della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno  2025,  in  termini  di

fabbisogno e indebitamento netto  mediante  corrispondente  riduzione

del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti

a legislazione  vigente,  anche  conseguenti  all'attualizzazione  di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge

27 dicembre 2006, n. 296;

f) quanto  a  75  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante

corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui

all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,

iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze.

 

                               Art. 2

Disposizioni  urgenti  per  l'individuazione  delle  aree  idonee   a

  ospitare impianti da fonti rinnovabili e  il  raggiungimento  degli

  obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo  2,  comma  2,   primo   periodo,   le   parole:

«all'articolo 20, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  8  novembre

2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo  11-bis,

comma 2»;

b) all'articolo 3:

1) al  comma  1,  le  parole:  «dell'articolo  20  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-bis del presente decreto»;

2) al  comma  3,  le  parole:  «dell'articolo  20  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-bis»;

b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui

all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il commissario speciale

per  la  gestione  dei  procedimenti  autorizzatori   relativi   agli

interventi  finalizzati  all'installazione  degli  impianti,  di  cui

all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34";

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera  f)  e'  inserita  la

seguente:

«f-bis)  «impianto  agrivoltaico»:  impianto  fotovoltaico  che

preserva la continuita' delle attivita'  colturali  e  pastorali  sul

sito di installazione. Al fine  di  garantire  la  continuita'  delle

attivita'  colturali  e  pastorali,  l'impianto  puo'  prevedere   la

rotazione dei moduli  collocati  in  posizione  elevata  da  terra  e

l'applicazione  di   strumenti   di   agricoltura   digitale   e   di

precisione.»;

c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori  finalizzati

all'installazione  degli  impianti  di  cui   all'articolo   20   del

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui  al

comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER

in qualita' di amministrazione procedente.

5-ter. Limitatamente agli interventi di  cui  all'articolo  20  del

citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3  del

presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa"»;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell'articolo  20,  comma

2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»  sono  sostituite

dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;

e) all'articolo 8:

1) al comma 3,  le  parole  «dell'articolo  20,  comma  2,  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;

2) al comma 4, lettera c), le parole: «all'articolo  20,  comma

1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;

f) all'articolo 9, comma 3,  le  parole:  «dell'articolo  20  del

decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-bis»;

g) all'articolo 11, comma 8, le  parole:  "all'articolo  20,  comma

1-bis,  del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199"  sono

sostituite dalle seguenti: "all'articolo  11-bis,  comma  2"  e  sono

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando, in ogni caso,

il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni  di  cui  al  primo

periodo si  applicano  anche  agli  interventi  di  installazione  di

impianti agrivoltaici  che  non  consentano  la  preservazione  della

continuita'  delle  attivita'  colturali  e  pastorali  sul  sito  di

installazione. Ai fini di cui al secondo  periodo,  nei  cinque  anni

successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il  comune

territorialmente competente verifica  la  persistente  idoneita'  del

sito di installazione all'uso agro-pastorale";

h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). - 1.  Fermo  restando

quanto previsto all'articolo 11-ter,  sono  considerati  aree  idonee

all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

a) i siti ove sono gia'  installati  impianti  che  producono

energia dalla stessa fonte rinnovabile e in  cui  vengono  realizzati

interventi  di  modifica,   anche   sostanziale,   per   rifacimento,

potenziamento o integrale  ricostruzione,  eventualmente  abbinati  a

sistemi di accumulo, che  non  comportino  una  variazione  dell'area

occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto  previsto  dal

Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  in  materia  di  autorizzazioni

culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La  variazione

dell'area di cui al primo periodo non e' consentita per gli  impianti

fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai  sensi

del titolo V della parte quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152;

c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate

o in condizioni di degrado  ambientale,  o  le  porzioni  di  cave  e

miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) le  discariche  o  i  lotti  di  discarica  chiusi  ovvero

ripristinati;

e) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle  societa'

del  gruppo  Ferrovie  dello  Stato  italiane  e   dei   gestori   di

infrastrutture ferroviarie,  nonche'  delle  societa'  concessionarie

autostradali;

f) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle  societa'

di gestione aeroportuale all'interno  dei  sedimi  aeroportuali,  ivi

inclusi  quelli  all'interno  del  perimetro  di   pertinenza   degli

aeroporti delle isole minori di cui all'allegato  1  al  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 114 del  18  maggio  2017,  ferme  restando  le

necessarie  verifiche  tecniche  da  parte  dell'Ente  nazionale  per

l'aviazione civile;

g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al

Ministero della difesa di cui all'articolo 20  del  decreto-legge  1°

marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27

aprile 2022, n. 34, per le finalita' ivi previste;

h) i beni  del  demanio  o  a  qualunque  titolo  in  uso  al

Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia  e  agli  uffici

giudiziari, di cui all'articolo 10  del  decreto-legge  23  settembre

2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre

2022, n. 175;

i) i beni immobili,  individuati  dall'Agenzia  del  demanio,

sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,  e  il  Ministero

dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  nei

casi di beni a destinazione agricola, di proprieta' dello Stato,  non

contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione  di  propria

competenza, nonche' i beni statali individuati dalla medesima Agenzia

di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso  alle  stesse,  ai

sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24  febbraio  2023,  n.  13,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta  alle  aree  di

cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le  aree  interne  agli  stabilimenti  e  agli  impianti

industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica  ne'

alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui  all'articolo

268, comma 1, lettere h) e l), del decreto  legislativo  n.  152  del

2006 nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un  perimetro

i cui punti distino non piu' di 350 metri  dal  medesimo  impianto  o

stabilimento;

2) le aree  adiacenti  alla  rete  autostradale  entro  una

distanza non superiore a 300 metri;

3)  gli  edifici  e  le  strutture  edificate  e   relative

superfici esterne pertinenziali;

4)  le  aree  a  destinazione   industriale,   direzionale,

artigianale,  commerciale,  ovvero   destinate   alla   logistica   o

all'insediamento di centri di elaborazione dati;

5)  le  aree  adibite  a  parcheggi,   limitatamente   alle

strutture di copertura;

6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse

o in condizioni di degrado ambientale;

7) gli impianti e le relative aree di pertinenza  ricadenti

nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

m) per gli impianti di produzione di biometano,  in  aggiunta

alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree classificate agricole racchiuse in un  perimetro

i cui punti distano non piu' di 500  metri  da  zone  a  destinazione

industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di  interesse

nazionale;

2) le  aree  interne  agli  stabilimenti  e  agli  impianti

industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h)  e  l),  del

decreto legislativo n. 152 del  2006  nonche'  le  aree  classificate

agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino  non  piu'  di

500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree  adiacenti  alla  rete  autostradale  entro  una

distanza non superiore a 300 metri.

2.  L'installazione  degli  impianti  fotovoltaici  con  moduli

collocati  a  terra,  in  zone  classificate   agricole   dai   piani

urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree  di  cui

al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi  per  modifica,

rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione  degli  impianti

gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area

occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2). Il primo  periodo  non

si applica nel caso di progetti che prevedano  impianti  fotovoltaici

con moduli collocati a terra finalizzati  alla  costituzione  di  una

comunita'  energetica  rinnovabile  ai  sensi  dell'articolo  31  del

decreto legislativo n. 199 del 2021,  nonche'  in  caso  di  progetti

attuativi delle altre misure di investimento del Piano  Nazionale  di

Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  del  Piano   nazionale   per   gli

investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui  all'articolo  1  del

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari  per

il  conseguimento  degli  obiettivi  del  PNRR.  E'  comunque  sempre

consentita  l'installazione   di   impianti   agrivoltaici   di   cui

all'articolo 4, comma 1,  lettera  f-bis),  attraverso  l'impiego  di

moduli collocati in posizione adeguatamente  elevata  da  terra.  Per

l'installazione di un impianto agrivoltaico, il  soggetto  proponente

si dota di dichiarazione  asseverata  redatta  da  un  professionista

abilitato che attesti che l'impianto e' idoneo  a  conservare  almeno

l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione  e'

allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9  e  comunque

messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attivita'

di controllo.

3. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della presente disposizione, ciascuna regione  e,  entro  centottanta

giorni dalla medesima data, ciascuna provincia  autonoma,  garantendo

l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con  propria

legge,  aree  idonee   all'installazione   di   impianti   da   fonti

rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle  di  cui  al  comma  1,  nel

rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4  e

degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il  Dipartimento  per

gli affari regionali e le autonomie della  Presidenza  del  Consiglio

dei  ministri  esercita   funzioni   di   impulso   anche   ai   fini

dell'esercizio del potere di  cui  al  terzo  periodo.  Nel  caso  di

mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine

ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai  criteri

di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica

l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234.  Le  regioni  a

statuto speciale  e  le  province  autonome  provvedono  al  processo

programmatorio di individuazione delle aree  idonee  ai  sensi  dello

Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma  3,  le

regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi  e

criteri:

a) tutelare  il  patrimonio  culturale  e  il  paesaggio,  la

qualita'  dell'aria  e  dei  corpi  idrici,  le  aree  agricole,  con

particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;

b) salvaguardare le specificita'  delle  aree  incluse  nella

Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide  di

importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar

il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

13 marzo 1976, n. 448, e, delle zone di protezione dei  siti  UNESCO,

in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;

c) la qualificazione di un'area come  idonea  puo'  dipendere

dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla

potenza di un determinato impianto;

d) impossibilita' di prevedere divieti  generali  e  astratti

all'installazione di impianti a  fonti  rinnovabili,  fermo  restando

quanto previsto dal comma 2 del  presente  articolo  e  dall'articolo

11-quinquies del presente decreto;

e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici

e le strutture edificate o  caratterizzate  dall'impermeabilizzazione

del suolo, anche al fine  di  favorire  l'autoconsumo  individuale  e

collettivo;

f) ai fini della  qualificazione  di  un'area  agricola  come

idonea rileva la  presenza  di  attivita'  produttive  e  di  aziende

agricole insediate sul territorio, al fine di favorire  l'autoconsumo

di energia da fonti rinnovabili, anche mediante  la  costituzione  di

comunita' energetiche;

g) al fine di preservare la destinazione agricola dei  suoli,

le aree agricole qualificabili come aree idonee a  livello  regionale

non sono inferiori  allo  0,8  per  cento  delle  superfici  agricole

utilizzate (SAU) ne' superiori al 3 per  cento  delle  SAU  medesime,

comprensive della superficie su cui insistono impianti  agrivoltaici.

Le regioni e le province  autonome  possono  prevedere  che  le  aree

idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al

calcolo della predetta percentuale;

h) fermo restando  quanto  previsto  alla  lettera  g),  puo'

essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune;

i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate

dalla presenza di  poli  industriali,  anche  al  fine  di  agevolare

l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;

l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di  crisi

industriale  complessa,   anche   allo   scopo   di   promuovere   la

riconversione   industriale   e   la   salvaguardia    dei    livelli

occupazionali;

m)  allo  scopo  di  bilanciare   le   esigenze   di   tutela

dell'ambiente  con  quelle  di  tutela  del  patrimonio  culturale  e

paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree

ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del

Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo n. 42 del 2004, ne'  quelle  incluse  in  una  fascia  di

rispetto di tre  chilometri,  nel  caso  di  impianti  eolici,  e  di

cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici,  dal  perimetro

dei  beni   medesimi,   ne'   identificare   aree   idonee   ove   le

caratteristiche degli impianti da realizzare siano in  contrasto  con

le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

5. Le leggi adottate ai  sensi  del  comma  3  garantiscono  il

raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti

rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del

raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni

e le province autonome possono stipulare  tra  loro  accordi  per  il

trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti

rinnovabili.  Con  decreto  del  direttore  generale  competente  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo

schema di accordo tipo per il trasferimento  statistico,  nonche'  le

modalita'  di  calcolo  delle  quantita'  di  potenza   oggetto   del

trasferimento stesso. Nei  casi  di  impianti  da  fonti  rinnovabili

ubicati sul territorio di piu' regioni o province autonome o  la  cui

produzione sia attribuibile  agli  apporti  di  piu'  regioni  ovvero

province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze  ai  fini

del conseguimento degli obiettivi  ai  sensi  del  primo  periodo  e'

definita mediante accordi stipulati  tra  ciascun  ente  territoriale

interessato.

6. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica

provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico

- RSE s.p.a., al  monitoraggio  periodico  sul  raggiungimento  degli

obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis.  Gli  esiti  del

monitoraggio di cui al primo periodo  sono  trasmessi,  entro  il  31

luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-bis.

7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi  di  cui

al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli  impianti  e

garantire  la  sicurezza  del  traffico,   limitando   le   possibili

interferenze, le societa'  concessionarie  autostradali  affidano  la

concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera  e),  previa

determinazione  dei  relativi  canoni,  sulla  base  di  procedure  a

evidenza  pubblica,  avviate  anche  su   istanza   di   parte,   con

pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,

imparzialita'   e   proporzionalita',   garantendo   condizioni    di

concorrenza  effettiva.  Gli  avvisi  definiscono,  in  modo  chiaro,

trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della  concessione  e

non discriminatorio, i requisiti soggettivi  di  partecipazione  e  i

criteri di selezione delle domande, nonche' la durata  massima  delle

subconcessioni ai sensi del  quinto  periodo.  Se  si  verificano  le

condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera  a),  del  codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,

n. 36, le societa' concessionarie possono affidare le aree idonee  di

cui  al  comma  1,  lettera  e),  del  presente   articolo   mediante

subconcessione  a  societa'  controllate  o  collegate  in  modo   da

assicurare il necessario  coordinamento  dei  lavori  sulla  rete  in

gestione e la risoluzione delle interferenze. Le societa' controllate

o collegate sono  tenute  ad  affidare  i  lavori,  i  servizi  e  le

forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica,  nel  rispetto

dei  principi  di  trasparenza,  imparzialita'  e   proporzionalita',

garantendo  condizioni  di  concorrenza  effettiva.  La  durata   dei

rapporti di subconcessione e'  determinata  in  funzione  della  vita

utile  degli  impianti  e  degli  investimenti   necessari   per   la

realizzazione e gestione degli stessi e puo'  essere  superiore  alla

durata della concessione autostradale, salva la possibilita'  per  il

concessionario che subentra nella gestione di risolvere il  contratto

di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari  agli  investimenti

realizzati non integralmente ammortizzati.

Art. 11-ter (Aree idonee  a  mare). -  1.  Nel  rispetto  delle

esigenze  di  tutela  dell'ecosistema  marino   e   costiero,   dello

svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale  e  del

paesaggio, sono considerate  aree  idonee  per  la  realizzazione  di

interventi relativi a impianti di produzione di  energia  rinnovabile

off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione

II, lettera v), le aree  individuate  dai  piani  di  gestione  dello

spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e  5,

del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201,  e  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 1°  dicembre  2017,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma

1 sono in ogni caso considerati idonei:

a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti  2

miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito

dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  febbraio  2019,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;

b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100  MW  di

potenza installata, previa eventuale variante  del  piano  regolatore

portuale,  ove  necessaria,  da  adottarsi  entro  sei   mesi   dalla

presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

3. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica

adotta  e  pubblica  nel  proprio  sito  internet  istituzionale   un

vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle

informazioni  minime  necessarie  per  l'autorizzazione  unica  degli

interventi di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  ai  sensi

dell'articolo 9 del presente decreto.

Art.   11-quater   (Disciplina   dei   regimi    amministrativi

semplificati per impianti in  aree  idonee). -  1.  La  realizzazione

degli interventi di cui agli allegati A e B  che  insistano  in  aree

idonee  non  e'  subordinata   all'acquisizione   dell'autorizzazione

dell'autorita' competente in materia paesaggistica,  che  si  esprime

con parere obbligatorio e non vincolante  entro  i  medesimi  termini

previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi  degli

articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione  unica

relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in  aree

idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica  si  esprime,

anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale,  con  parere

obbligatorio e non vincolante. Decorso  inutilmente  il  termine  per

l'espressione  del  parere  non  vincolante,  l'autorita'  procedente

provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al

secondo periodo, i termini del procedimento di  autorizzazione  unica

sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per  difetto  al  numero

intero ove necessario.

2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree  idonee,  anche

nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di

trasmissione nazionale.

3.  Il  comma  1  si  applica  qualora  l'impianto   da   fonti

rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui  un

impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada  solo  parzialmente

in un'area idonea, il comma 1 non si applica.

Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili

nelle zone di protezione dei siti  UNESCO). -  1.  All'interno  delle

zone di protezione dei siti UNESCO  l'installazione  di  impianti  da

fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli interventi di  cui

all'Allegato A.»;

i) all'articolo 12:

1) al comma 5, le  parole:  «dell'articolo  20,  comma  8,  del

decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-bis, comma 1»;

2) al comma 6, le parole: «dell'articolo 23, commi 2 e  3,  del

decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-ter»;

3) al comma 10, lettera a), le  parole:  «all'articolo  22  del

decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo»;

l) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee  e  zone  di

accelerazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in

vigore della presente disposizione, al fine di garantire un  adeguato

servizio di supporto  alle  regioni  e  alle  province  autonome  nel

processo  di  individuazione  delle  aree  idonee  e  delle  zone  di

accelerazione e nelle attivita' di monitoraggio a esso connesse,  con

decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8

del decreto  legislativo  n.  281  del  1997,  sono  disciplinate  le

modalita' di funzionamento della piattaforma  istituita  con  decreto

del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  del  17

settembre  2024,  recante  «Disciplina   e   regolamentazione   delle

modalita' di funzionamento della piattaforma  digitale  per  le  aree

idonee di cui all'articolo 21  del  decreto  legislativo  8  novembre

2021, n. 199», allo scopo di includervi ogni informazione e strumento

necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione

e la qualificazione del territorio, la  stima  del  potenziale  e  la

classificazione  delle  superfici,  delle  aree  e  delle  zone.   La

piattaforma  di  cui  al  primo  periodo  e'  interoperabile  con  la

piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del

2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione

dedicata alla consultazione da parte del pubblico dei  dati  in  essa

presenti, nel rispetto della normativa in materia di  protezione  dei

dati  personali  e  di  eventuali  esigenze   di   segretezza   delle

informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.

1-bis. Le disposizioni di cui agli  articoli  11-bis,  comma  1,  e

11-quater  del  decreto  legislativo  25  novembre  2024,   n.   190,

introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si

applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore  del

presente decreto, le quali continuano  a  svolgersi  ai  sensi  della

disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area,

la  regione  o  la  provincia  autonoma  territorialmente  competenti

possono ricorrere al  rimedio  in  opposizione  di  cui  all'articolo

14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai  fini  di  cui  al

primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative

o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale,  per

le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a

corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in  vigore

del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole:  "dall'articolo  22,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"

sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del  decreto

legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2. La piattaforma di  cui  al  comma  1  contiene  altresi'  un

contatore delle SAU utilizzate per  l'installazione  di  impianti  da

fonti rinnovabili, alimentato  mediante  le  informazioni  e  i  dati

forniti dalle regioni  e  dalle  province  autonome  in  ordine  alle

superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»;

m) all'articolo 13, comma 2:

1) lettera b),  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  20  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;

2) lettera d), numero 2), le parole: «ai sensi dell'articolo 20

del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;

n) all'articolo 14, comma 8, le parole: «all'articolo  20,  comma

1-bis,  del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199»  sono

sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;

o)  all'allegato  B,  sezione   I,   lettera   b),   le   parole:

«dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  199,

ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20» sono

sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;

p) dopo l'allegato C e' inserito il seguente:

«(Articolo 11-bis)

Allegato C-BIS

Tabella 1 - Ripartizione regionale di potenza minima  per  anno

espressa in MW:

Parte di provvedimento in formato grafico

1. Per il calcolo  del  raggiungimento  degli  obiettivi  della

Tabella 1 si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti a fonti  rinnovabili

entrati in  esercizio  dal  1°  gennaio  2021  fino  al  31  dicembre

dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da  interventi

di   rifacimento,   integrale    ricostruzione,    potenziamento    o

riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio  2021  fino  al  31

dicembre dell'anno di riferimento, realizzati  sul  territorio  della

regione;

c) del cento per cento della potenza nominale degli  impianti

a fonti rinnovabili off-shore entrati in  esercizio  dal  1°  gennaio

2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento  le  cui  opere  di

connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio  della

regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2 .

2 . Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete

elettrica e' realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera

interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del  punto  1  e'

attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui  territorio  sono

realizzate le opere di connessione  alla  rete  elettrica  e  per  il

restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui  le

regioni costiere interessate siano piu' d'una, la quota  dell'80%  e'

attribuita  a  ciascuna  regione  interessata  in  via  proporzionale

rispetto alla reciproca distanza, tra le  regioni  la  cui  costa  e'

prospiciente l'impianto.

3 . Ai fini del raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  alla

Tabella 1, per gli  impianti  geotermoelettrici  e  idroelettrici  e'

riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva  pari  alla  potenza  di

ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il

GSE  pubblica  i  parametri  di  equiparazione   sulla   base   della

producibilita'  media  rilevata  delle  fonti   geotermoelettrica   e

idroelettrica  rispetto  alla  producibilita'   media   della   fonte

fotovoltaica. Tali parametri  sono  periodicamente  aggiornati  sulla

base dell'andamento dei dati rilevati.»;

q) all'allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono

sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole:  «23,  comma

1» sono sostituite dalla seguente: «23».

 

                             Art. 2 bis

                Modifiche in materia di golden power

1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "normativa nazionale ed  europea  di

settore" sono  inserite  le  seguenti:  "ivi  inclusa,  fermo  quanto

previsto dal comma 4, quella in materia  di  valutazione  prudenziale

delle  acquisizioni  di  partecipazioni   qualificate   nel   settore

finanziario nonche' in materia di controllo delle concentrazioni  tra

imprese";

b) al comma 4 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Nel

settore finanziario, ivi compreso quello creditizio  e  assicurativo,

qualora la delibera,  l'atto  o  l'operazione  siano  soggetti  anche

all'autorizzazione di Autorita' europee  competenti  a  valutare  gli

aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri  speciali

non possono essere  esercitati  anteriormente  al  completamento  dei

procedimenti pendenti dinanzi  a  tali  Autorita'.  In  tal  caso  il

termine di cui ai commi 2 e 2-bis per la notifica alla Presidenza del

Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti

procedimenti";

c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. Nel settore finanziario, ivi compreso quello  creditizio  e

assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche

all'autorizzazione di Autorita' europee  competenti  a  valutare  gli

aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri  speciali

non possono essere  esercitati  anteriormente  al  completamento  dei

procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita' e il termine di cui al

comma 5 per la notifica alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri

non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";

d) al comma 7, lettera b-bis), le parole: "anche il pericolo per la

sicurezza o per l'ordine pubblico" sono  sostituite  dalle  seguenti:

"anche  la  sussistenza  di  pericoli  per  l'ordine  pubblico  o  la

sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e  finanziaria

nazionale,  nella  misura  in  cui  la  protezione  degli   interessi

essenziali  dello  Stato  non  sia  adeguatamente   garantita   dalla

sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del

comma 3".

 

Testo coordinato del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175

 

Testo del  decreto-legge  21  novembre  2025,  n.  175  (in  Gazzetta

Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2025), coordinato

con la legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 (in  questa  stessa

Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in  materia

di Piano  Transizione  5.0  e  di  produzione  di  energia  da  fonti

rinnovabili». (26A00238)

 

(Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026, n. 15)

 

 

Vigente al: 21-1-2026

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

Art. 1

 

Disposizioni  in  materia  di  crediti  d'imposta  di  cui  al  Piano

Transizione 5.0

 

1. Le  comunicazioni  di  cui  all'articolo  38,  comma  10,  primo

periodo, del decreto-legge 2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 aprile  2024,  n.  56,  possono  essere

presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni

di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore

18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o

di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non

leggibili, le stesse  possono  essere  integrate,  su  richiesta  del

Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE),  a  cura  delle  imprese

richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione

e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da  parte

delle imprese alle richieste  di  integrazione  o  di  sanatoria  nei

termini  previsti   dal   secondo   periodo   comporta   il   mancato

perfezionamento  della  procedura  per  la  fruizione   del   credito

d'imposta. Non puo' in ogni caso essere sanata la carenza di elementi

afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi  energetici

prevista dall'articolo 15, comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del

Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.

2. L'articolo 38, comma 18,  primo  periodo,  del  decreto-legge  2

marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29

aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto

del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i  medesimi

beni oggetto  di  agevolazione,  domanda  per  l'accesso  al  credito

d'imposta  ivi  disciplinato  e  domanda  per  l'accesso  al  credito

d'imposta  per  investimenti  in  beni  nuovi  strumentali   di   cui

all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020,

n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore  del  presente

decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i  crediti

d'imposta di cui  al  primo  periodo,  devono  optare,  entro  il  27

novembre 2025, con modalita' telematiche  per  uno  dei  due  crediti

d'imposta. Qualora l'impresa opti per il  credito  d'imposta  di  cui

all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di  mancato

riconoscimento del beneficio per superamento  del  limite  di  spesa,

previa verifica della  sussistenza  dei  requisiti  necessari,  resta

salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in

beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e  seguenti,

della legge n. 178  del  2020,  comunque  nei  limiti  delle  risorse

previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.

Nei  casi  di  prenotazione  su  entrambi  i  crediti  di  imposta,

l'impresa   beneficiaria,   a   seguito   della   comunicazione    di

completamento dell'investimento e previa ricezione di  richiesta  dal

GSE, comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione,  a  pena

di  decadenza,  la  rinuncia  alle  risorse  prenotate  sul   credito

d'imposta non fruito. Il GSE provvede  immediatamente  allo  svincolo

delle somme prenotate.

3.  All'articolo  38  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.   19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11-ter e' sostituito dal seguente:  «11-ter.  Il  GSE

esercita la vigilanza sulle attivita' svolte dai  soggetti  abilitati

al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11,  verificando  la

correttezza formale delle  certificazioni  rilasciate  e  procedendo,

sulla base di idonei piani di controllo,  alla  verifica  nel  merito

della rispondenza del loro contenuto  alle  disposizioni  di  cui  al

presente articolo e ai relativi provvedimenti attuativi.»;

b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Sulla base  della

documentazione tecnica prevista dal presente articolo  nonche'  della

eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa

quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei  consumi

energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei

requisiti tecnici e dei presupposti previsti  dal  presente  articolo

per la fruizione del beneficio.  Nel  caso  in  cui  nell'ambito  dei

controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al  comma  11-ter  sia

rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del  beneficio,

il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione  del

credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia  delle  Entrate,

nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione  dell'elenco  delle

imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di

decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta  ovvero  del

recupero del relativo importo, maggiorato di  interessi  e  sanzioni.

Nei giudizi  tributari  avverso  gli  atti  di  recupero  il  GSE  e'

litisconsorte  necessario  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la

spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025.  Agli  oneri  derivanti

dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e pari

a10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di

solo fabbisogno, si provvede:

a) quanto  a  89  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo  2024,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.

56;

b) quanto  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante

corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle

somme disponibili in conto residui  sullo  stato  di  previsione  del

Ministero delle imprese e del made in Italy, ai  sensi  dell'articolo

22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come  assegnate  ai

sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri del 6 aprile 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.

113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro  per  ciascuno

degli anni 2026 e 2027 in termini di  fabbisogno,  mediante  utilizzo

dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;

c) quanto  a  33  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,

del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  519,

della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno  2025,  in  termini  di

fabbisogno e indebitamento netto  mediante  corrispondente  riduzione

del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti

a legislazione  vigente,  anche  conseguenti  all'attualizzazione  di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge

27 dicembre 2006, n. 296;

f) quanto  a  75  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante

corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui

all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,

iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze.

Art. 2

 

Disposizioni  urgenti  per  l'individuazione  delle  aree  idonee   a

ospitare impianti da fonti rinnovabili e  il  raggiungimento  degli

obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo  2,  comma  2,   primo   periodo,   le   parole:

«all'articolo 20, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  8  novembre

2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo  11-bis,

comma 2»;

b) all'articolo 3:

1) al  comma  1,  le  parole:  «dell'articolo  20  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-bis del presente decreto»;

2) al  comma  3,  le  parole:  «dell'articolo  20  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-bis»;

b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui

all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il commissario speciale

per  la  gestione  dei  procedimenti  autorizzatori   relativi   agli

interventi  finalizzati  all'installazione  degli  impianti,  di  cui

all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34";

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera  f)  e'  inserita  la

seguente:

«f-bis)  «impianto  agrivoltaico»:  impianto  fotovoltaico  che

preserva la continuita' delle attivita'  colturali  e  pastorali  sul

sito di installazione. Al fine  di  garantire  la  continuita'  delle

attivita'  colturali  e  pastorali,  l'impianto  puo'  prevedere   la

rotazione dei moduli  collocati  in  posizione  elevata  da  terra  e

l'applicazione  di   strumenti   di   agricoltura   digitale   e   di

precisione.»;

c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori  finalizzati

all'installazione  degli  impianti  di  cui   all'articolo   20   del

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui  al

comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER

in qualita' di amministrazione procedente.

5-ter. Limitatamente agli interventi di  cui  all'articolo  20  del

citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3  del

presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa"»;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell'articolo  20,  comma

2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»  sono  sostituite

dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;

e) all'articolo 8:

1) al comma 3,  le  parole  «dell'articolo  20,  comma  2,  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;

2) al comma 4, lettera c), le parole: «all'articolo  20,  comma

1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;

f) all'articolo 9, comma 3,  le  parole:  «dell'articolo  20  del

decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-bis»;

g) all'articolo 11, comma 8, le  parole:  "all'articolo  20,  comma

1-bis,  del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199"  sono

sostituite dalle seguenti: "all'articolo  11-bis,  comma  2"  e  sono

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando, in ogni caso,

il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni  di  cui  al  primo

periodo si  applicano  anche  agli  interventi  di  installazione  di

impianti agrivoltaici  che  non  consentano  la  preservazione  della

continuita'  delle  attivita'  colturali  e  pastorali  sul  sito  di

installazione. Ai fini di cui al secondo  periodo,  nei  cinque  anni

successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il  comune

territorialmente competente verifica  la  persistente  idoneita'  del

sito di installazione all'uso agro-pastorale";

h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). - 1.  Fermo  restando

quanto previsto all'articolo 11-ter,  sono  considerati  aree  idonee

all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

a) i siti ove sono gia'  installati  impianti  che  producono

energia dalla stessa fonte rinnovabile e in  cui  vengono  realizzati

interventi  di  modifica,   anche   sostanziale,   per   rifacimento,

potenziamento o integrale  ricostruzione,  eventualmente  abbinati  a

sistemi di accumulo, che  non  comportino  una  variazione  dell'area

occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto  previsto  dal

Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  in  materia  di  autorizzazioni

culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La  variazione

dell'area di cui al primo periodo non e' consentita per gli  impianti

fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai  sensi

del titolo V della parte quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152;

c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate

o in condizioni di degrado  ambientale,  o  le  porzioni  di  cave  e

miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) le  discariche  o  i  lotti  di  discarica  chiusi  ovvero

ripristinati;

e) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle  societa'

del  gruppo  Ferrovie  dello  Stato  italiane  e   dei   gestori   di

infrastrutture ferroviarie,  nonche'  delle  societa'  concessionarie

autostradali;

f) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle  societa'

di gestione aeroportuale all'interno  dei  sedimi  aeroportuali,  ivi

inclusi  quelli  all'interno  del  perimetro  di   pertinenza   degli

aeroporti delle isole minori di cui all'allegato  1  al  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 114 del  18  maggio  2017,  ferme  restando  le

necessarie  verifiche  tecniche  da  parte  dell'Ente  nazionale  per

l'aviazione civile;

g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al

Ministero della difesa di cui all'articolo 20  del  decreto-legge  1°

marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27

aprile 2022, n. 34, per le finalita' ivi previste;

h) i beni  del  demanio  o  a  qualunque  titolo  in  uso  al

Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia  e  agli  uffici

giudiziari, di cui all'articolo 10  del  decreto-legge  23  settembre

2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre

2022, n. 175;

i) i beni immobili,  individuati  dall'Agenzia  del  demanio,

sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,  e  il  Ministero

dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  nei

casi di beni a destinazione agricola, di proprieta' dello Stato,  non

contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione  di  propria

competenza, nonche' i beni statali individuati dalla medesima Agenzia

di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso  alle  stesse,  ai

sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24  febbraio  2023,  n.  13,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta  alle  aree  di

cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le  aree  interne  agli  stabilimenti  e  agli  impianti

industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica  ne'

alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui  all'articolo

268, comma 1, lettere h) e l), del decreto  legislativo  n.  152  del

2006 nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un  perimetro

i cui punti distino non piu' di 350 metri  dal  medesimo  impianto  o

stabilimento;

2) le aree  adiacenti  alla  rete  autostradale  entro  una

distanza non superiore a 300 metri;

3)  gli  edifici  e  le  strutture  edificate  e   relative

superfici esterne pertinenziali;

4)  le  aree  a  destinazione   industriale,   direzionale,

artigianale,  commerciale,  ovvero   destinate   alla   logistica   o

all'insediamento di centri di elaborazione dati;

5)  le  aree  adibite  a  parcheggi,   limitatamente   alle

strutture di copertura;

6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse

o in condizioni di degrado ambientale;

7) gli impianti e le relative aree di pertinenza  ricadenti

nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

m) per gli impianti di produzione di biometano,  in  aggiunta

alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree classificate agricole racchiuse in un  perimetro

i cui punti distano non piu' di 500  metri  da  zone  a  destinazione

industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di  interesse

nazionale;

2) le  aree  interne  agli  stabilimenti  e  agli  impianti

industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h)  e  l),  del

decreto legislativo n. 152 del  2006  nonche'  le  aree  classificate

agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino  non  piu'  di

500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree  adiacenti  alla  rete  autostradale  entro  una

distanza non superiore a 300 metri.

2.  L'installazione  degli  impianti  fotovoltaici  con  moduli

collocati  a  terra,  in  zone  classificate   agricole   dai   piani

urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree  di  cui

al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi  per  modifica,

rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione  degli  impianti

gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area

occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2). Il primo  periodo  non

si applica nel caso di progetti che prevedano  impianti  fotovoltaici

con moduli collocati a terra finalizzati  alla  costituzione  di  una

comunita'  energetica  rinnovabile  ai  sensi  dell'articolo  31  del

decreto legislativo n. 199 del 2021,  nonche'  in  caso  di  progetti

attuativi delle altre misure di investimento del Piano  Nazionale  di

Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  del  Piano   nazionale   per   gli

investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui  all'articolo  1  del

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari  per

il  conseguimento  degli  obiettivi  del  PNRR.  E'  comunque  sempre

consentita  l'installazione   di   impianti   agrivoltaici   di   cui

all'articolo 4, comma 1,  lettera  f-bis),  attraverso  l'impiego  di

moduli collocati in posizione adeguatamente  elevata  da  terra.  Per

l'installazione di un impianto agrivoltaico, il  soggetto  proponente

si dota di dichiarazione  asseverata  redatta  da  un  professionista

abilitato che attesti che l'impianto e' idoneo  a  conservare  almeno

l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione  e'

allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9  e  comunque

messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attivita'

di controllo.

3. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della presente disposizione, ciascuna regione  e,  entro  centottanta

giorni dalla medesima data, ciascuna provincia  autonoma,  garantendo

l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con  propria

legge,  aree  idonee   all'installazione   di   impianti   da   fonti

rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle  di  cui  al  comma  1,  nel

rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4  e

degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il  Dipartimento  per

gli affari regionali e le autonomie della  Presidenza  del  Consiglio

dei  ministri  esercita   funzioni   di   impulso   anche   ai   fini

dell'esercizio del potere di  cui  al  terzo  periodo.  Nel  caso  di

mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine

ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai  criteri

di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica

l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234.  Le  regioni  a

statuto speciale  e  le  province  autonome  provvedono  al  processo

programmatorio di individuazione delle aree  idonee  ai  sensi  dello

Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma  3,  le

regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi  e

criteri:

a) tutelare  il  patrimonio  culturale  e  il  paesaggio,  la

qualita'  dell'aria  e  dei  corpi  idrici,  le  aree  agricole,  con

particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;

b) salvaguardare le specificita'  delle  aree  incluse  nella

Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide  di

importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar

il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

13 marzo 1976, n. 448, e, delle zone di protezione dei  siti  UNESCO,

in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;

c) la qualificazione di un'area come  idonea  puo'  dipendere

dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla

potenza di un determinato impianto;

d) impossibilita' di prevedere divieti  generali  e  astratti

all'installazione di impianti a  fonti  rinnovabili,  fermo  restando

quanto previsto dal comma 2 del  presente  articolo  e  dall'articolo

11-quinquies del presente decreto;

e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici

e le strutture edificate o  caratterizzate  dall'impermeabilizzazione

del suolo, anche al fine  di  favorire  l'autoconsumo  individuale  e

collettivo;

f) ai fini della  qualificazione  di  un'area  agricola  come

idonea rileva la  presenza  di  attivita'  produttive  e  di  aziende

agricole insediate sul territorio, al fine di favorire  l'autoconsumo

di energia da fonti rinnovabili, anche mediante  la  costituzione  di

comunita' energetiche;

g) al fine di preservare la destinazione agricola dei  suoli,

le aree agricole qualificabili come aree idonee a  livello  regionale

non sono inferiori  allo  0,8  per  cento  delle  superfici  agricole

utilizzate (SAU) ne' superiori al 3 per  cento  delle  SAU  medesime,

comprensive della superficie su cui insistono impianti  agrivoltaici.

Le regioni e le province  autonome  possono  prevedere  che  le  aree

idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al

calcolo della predetta percentuale;

h) fermo restando  quanto  previsto  alla  lettera  g),  puo'

essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune;

i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate

dalla presenza di  poli  industriali,  anche  al  fine  di  agevolare

l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;

l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di  crisi

industriale  complessa,   anche   allo   scopo   di   promuovere   la

riconversione   industriale   e   la   salvaguardia    dei    livelli

occupazionali;

m)  allo  scopo  di  bilanciare   le   esigenze   di   tutela

dell'ambiente  con  quelle  di  tutela  del  patrimonio  culturale  e

paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree

ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del

Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo n. 42 del 2004, ne'  quelle  incluse  in  una  fascia  di

rispetto di tre  chilometri,  nel  caso  di  impianti  eolici,  e  di

cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici,  dal  perimetro

dei  beni   medesimi,   ne'   identificare   aree   idonee   ove   le

caratteristiche degli impianti da realizzare siano in  contrasto  con

le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

5. Le leggi adottate ai  sensi  del  comma  3  garantiscono  il

raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti

rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del

raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni

e le province autonome possono stipulare  tra  loro  accordi  per  il

trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti

rinnovabili.  Con  decreto  del  direttore  generale  competente  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo

schema di accordo tipo per il trasferimento  statistico,  nonche'  le

modalita'  di  calcolo  delle  quantita'  di  potenza   oggetto   del

trasferimento stesso. Nei  casi  di  impianti  da  fonti  rinnovabili

ubicati sul territorio di piu' regioni o province autonome o  la  cui

produzione sia attribuibile  agli  apporti  di  piu'  regioni  ovvero

province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze  ai  fini

del conseguimento degli obiettivi  ai  sensi  del  primo  periodo  e'

definita mediante accordi stipulati  tra  ciascun  ente  territoriale

interessato.

6. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica

provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico

- RSE s.p.a., al  monitoraggio  periodico  sul  raggiungimento  degli

obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis.  Gli  esiti  del

monitoraggio di cui al primo periodo  sono  trasmessi,  entro  il  31

luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-bis.

7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi  di  cui

al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli  impianti  e

garantire  la  sicurezza  del  traffico,   limitando   le   possibili

interferenze, le societa'  concessionarie  autostradali  affidano  la

concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera  e),  previa

determinazione  dei  relativi  canoni,  sulla  base  di  procedure  a

evidenza  pubblica,  avviate  anche  su   istanza   di   parte,   con

pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,

imparzialita'   e   proporzionalita',   garantendo   condizioni    di

concorrenza  effettiva.  Gli  avvisi  definiscono,  in  modo  chiaro,

trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della  concessione  e

non discriminatorio, i requisiti soggettivi  di  partecipazione  e  i

criteri di selezione delle domande, nonche' la durata  massima  delle

subconcessioni ai sensi del  quinto  periodo.  Se  si  verificano  le

condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera  a),  del  codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,

n. 36, le societa' concessionarie possono affidare le aree idonee  di

cui  al  comma  1,  lettera  e),  del  presente   articolo   mediante

subconcessione  a  societa'  controllate  o  collegate  in  modo   da

assicurare il necessario  coordinamento  dei  lavori  sulla  rete  in

gestione e la risoluzione delle interferenze. Le societa' controllate

o collegate sono  tenute  ad  affidare  i  lavori,  i  servizi  e  le

forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica,  nel  rispetto

dei  principi  di  trasparenza,  imparzialita'  e   proporzionalita',

garantendo  condizioni  di  concorrenza  effettiva.  La  durata   dei

rapporti di subconcessione e'  determinata  in  funzione  della  vita

utile  degli  impianti  e  degli  investimenti   necessari   per   la

realizzazione e gestione degli stessi e puo'  essere  superiore  alla

durata della concessione autostradale, salva la possibilita'  per  il

concessionario che subentra nella gestione di risolvere il  contratto

di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari  agli  investimenti

realizzati non integralmente ammortizzati.

Art. 11-ter (Aree idonee  a  mare). -  1.  Nel  rispetto  delle

esigenze  di  tutela  dell'ecosistema  marino   e   costiero,   dello

svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale  e  del

paesaggio, sono considerate  aree  idonee  per  la  realizzazione  di

interventi relativi a impianti di produzione di  energia  rinnovabile

off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione

II, lettera v), le aree  individuate  dai  piani  di  gestione  dello

spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e  5,

del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201,  e  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 1°  dicembre  2017,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma

1 sono in ogni caso considerati idonei:

a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti  2

miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito

dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  febbraio  2019,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;

b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100  MW  di

potenza installata, previa eventuale variante  del  piano  regolatore

portuale,  ove  necessaria,  da  adottarsi  entro  sei   mesi   dalla

presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

3. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica

adotta  e  pubblica  nel  proprio  sito  internet  istituzionale   un

vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle

informazioni  minime  necessarie  per  l'autorizzazione  unica  degli

interventi di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  ai  sensi

dell'articolo 9 del presente decreto.

Art.   11-quater   (Disciplina   dei   regimi    amministrativi

semplificati per impianti in  aree  idonee). -  1.  La  realizzazione

degli interventi di cui agli allegati A e B  che  insistano  in  aree

idonee  non  e'  subordinata   all'acquisizione   dell'autorizzazione

dell'autorita' competente in materia paesaggistica,  che  si  esprime

con parere obbligatorio e non vincolante  entro  i  medesimi  termini

previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi  degli

articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione  unica

relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in  aree

idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica  si  esprime,

anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale,  con  parere

obbligatorio e non vincolante. Decorso  inutilmente  il  termine  per

l'espressione  del  parere  non  vincolante,  l'autorita'  procedente

provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al

secondo periodo, i termini del procedimento di  autorizzazione  unica

sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per  difetto  al  numero

intero ove necessario.

2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree  idonee,  anche

nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di

trasmissione nazionale.

3.  Il  comma  1  si  applica  qualora  l'impianto   da   fonti

rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui  un

impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada  solo  parzialmente

in un'area idonea, il comma 1 non si applica.

Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili

nelle zone di protezione dei siti  UNESCO). -  1.  All'interno  delle

zone di protezione dei siti UNESCO  l'installazione  di  impianti  da

fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli interventi di  cui

all'Allegato A.»;

i) all'articolo 12:

1) al comma 5, le  parole:  «dell'articolo  20,  comma  8,  del

decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-bis, comma 1»;

2) al comma 6, le parole: «dell'articolo 23, commi 2 e  3,  del

decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-ter»;

3) al comma 10, lettera a), le  parole:  «all'articolo  22  del

decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo»;

l) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee  e  zone  di

accelerazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in

vigore della presente disposizione, al fine di garantire un  adeguato

servizio di supporto  alle  regioni  e  alle  province  autonome  nel

processo  di  individuazione  delle  aree  idonee  e  delle  zone  di

accelerazione e nelle attivita' di monitoraggio a esso connesse,  con

decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8

del decreto  legislativo  n.  281  del  1997,  sono  disciplinate  le

modalita' di funzionamento della piattaforma  istituita  con  decreto

del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  del  17

settembre  2024,  recante  «Disciplina   e   regolamentazione   delle

modalita' di funzionamento della piattaforma  digitale  per  le  aree

idonee di cui all'articolo 21  del  decreto  legislativo  8  novembre

2021, n. 199», allo scopo di includervi ogni informazione e strumento

necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione

e la qualificazione del territorio, la  stima  del  potenziale  e  la

classificazione  delle  superfici,  delle  aree  e  delle  zone.   La

piattaforma  di  cui  al  primo  periodo  e'  interoperabile  con  la

piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del

2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione

dedicata alla consultazione da parte del pubblico dei  dati  in  essa

presenti, nel rispetto della normativa in materia di  protezione  dei

dati  personali  e  di  eventuali  esigenze   di   segretezza   delle

informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.

1-bis. Le disposizioni di cui agli  articoli  11-bis,  comma  1,  e

11-quater  del  decreto  legislativo  25  novembre  2024,   n.   190,

introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si

applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore  del

presente decreto, le quali continuano  a  svolgersi  ai  sensi  della

disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area,

la  regione  o  la  provincia  autonoma  territorialmente  competenti

possono ricorrere al  rimedio  in  opposizione  di  cui  all'articolo

14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai  fini  di  cui  al

primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative

o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale,  per

le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a

corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in  vigore

del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole:  "dall'articolo  22,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"

sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del  decreto

legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2. La piattaforma di  cui  al  comma  1  contiene  altresi'  un

contatore delle SAU utilizzate per  l'installazione  di  impianti  da

fonti rinnovabili, alimentato  mediante  le  informazioni  e  i  dati

forniti dalle regioni  e  dalle  province  autonome  in  ordine  alle

superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»;

m) all'articolo 13, comma 2:

1) lettera b),  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  20  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;

2) lettera d), numero 2), le parole: «ai sensi dell'articolo 20

del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;

n) all'articolo 14, comma 8, le parole: «all'articolo  20,  comma

1-bis,  del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199»  sono

sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;

o)  all'allegato  B,  sezione   I,   lettera   b),   le   parole:

«dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  199,

ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20» sono

sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;

p) dopo l'allegato C e' inserito il seguente:

«(Articolo 11-bis)

Allegato C-BIS

Tabella 1 - Ripartizione regionale di potenza minima  per  anno

espressa in MW:

Parte di provvedimento in formato grafico

1. Per il calcolo  del  raggiungimento  degli  obiettivi  della

Tabella 1 si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti a fonti  rinnovabili

entrati in  esercizio  dal  1°  gennaio  2021  fino  al  31  dicembre

dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da  interventi

di   rifacimento,   integrale    ricostruzione,    potenziamento    o

riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio  2021  fino  al  31

dicembre dell'anno di riferimento, realizzati  sul  territorio  della

regione;

c) del cento per cento della potenza nominale degli  impianti

a fonti rinnovabili off-shore entrati in  esercizio  dal  1°  gennaio

2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento  le  cui  opere  di

connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio  della

regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2 .

2 . Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete

elettrica e' realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera

interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del  punto  1  e'

attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui  territorio  sono

realizzate le opere di connessione  alla  rete  elettrica  e  per  il

restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui  le

regioni costiere interessate siano piu' d'una, la quota  dell'80%  e'

attribuita  a  ciascuna  regione  interessata  in  via  proporzionale

rispetto alla reciproca distanza, tra le  regioni  la  cui  costa  e'

prospiciente l'impianto.

3 . Ai fini del raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  alla

Tabella 1, per gli  impianti  geotermoelettrici  e  idroelettrici  e'

riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva  pari  alla  potenza  di

ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il

GSE  pubblica  i  parametri  di  equiparazione   sulla   base   della

producibilita'  media  rilevata  delle  fonti   geotermoelettrica   e

idroelettrica  rispetto  alla  producibilita'   media   della   fonte

fotovoltaica. Tali parametri  sono  periodicamente  aggiornati  sulla

base dell'andamento dei dati rilevati.»;

q) all'allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono

sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole:  «23,  comma

1» sono sostituite dalla seguente: «23».

                             Art. 2 bis

                Modifiche in materia di golden power

1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "normativa nazionale ed  europea  di

settore" sono  inserite  le  seguenti:  "ivi  inclusa,  fermo  quanto

previsto dal comma 4, quella in materia  di  valutazione  prudenziale

delle  acquisizioni  di  partecipazioni   qualificate   nel   settore

finanziario nonche' in materia di controllo delle concentrazioni  tra

imprese";

b) al comma 4 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Nel

settore finanziario, ivi compreso quello creditizio  e  assicurativo,

qualora la delibera,  l'atto  o  l'operazione  siano  soggetti  anche

all'autorizzazione di Autorita' europee  competenti  a  valutare  gli

aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri  speciali

non possono essere  esercitati  anteriormente  al  completamento  dei

procedimenti pendenti dinanzi  a  tali  Autorita'.  In  tal  caso  il

termine di cui ai commi 2 e 2-bis per la notifica alla Presidenza del

Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti

procedimenti";

c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. Nel settore finanziario, ivi compreso quello  creditizio  e

assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche

all'autorizzazione di Autorita' europee  competenti  a  valutare  gli

aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri  speciali

non possono essere  esercitati  anteriormente  al  completamento  dei

procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita' e il termine di cui al

comma 5 per la notifica alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri

non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";

d) al comma 7, lettera b-bis), le parole: "anche il pericolo per la

sicurezza o per l'ordine pubblico" sono  sostituite  dalle  seguenti:

"anche  la  sussistenza  di  pericoli  per  l'ordine  pubblico  o  la

sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e  finanziaria

nazionale,  nella  misura  in  cui  la  protezione  degli   interessi

essenziali  dello  Stato  non  sia  adeguatamente   garantita   dalla

sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del

comma 3".

 

                               Art. 3

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

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