Transizione 5.0 e Fer: il D.L. n. 175/2025 è stato convertito nella legge 15 gennaio 2026, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026, n. 15).
Le misure comprendono:
- disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al piano transizione 5.0;
- disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- modifiche in materia di golden power.
Di seguito il testo del D.L. n. 175/2025 coordinato con la legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4.
Testo coordinato del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175
Testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2025), coordinato
con la legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia
di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti
rinnovabili». (26A00238)
(Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026, n. 15)
Vigente al: 21-1-2026
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano
Transizione 5.0
1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo
periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere
presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni
di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore
18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o
di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non
leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del
Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), a cura delle imprese
richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione
e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte
delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei
termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato
perfezionamento della procedura per la fruizione del credito
d'imposta. Non puo' in ogni caso essere sanata la carenza di elementi
afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.
2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto
del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i medesimi
beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito
d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito
d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui
all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti
d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27
novembre 2025, con modalita' telematiche per uno dei due crediti
d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui
all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato
riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa,
previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta
salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in
beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti,
della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse
previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta,
l'impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di
completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal
GSE, comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena
di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito
d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo
delle somme prenotate.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11-ter e' sostituito dal seguente: «11-ter. Il GSE
esercita la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati
al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la
correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo,
sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito
della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al
presente articolo e ai relativi provvedimenti attuativi.»;
b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Sulla base della
documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della
eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa
quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi
energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei
requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo
per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei
controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 11-ter sia
rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio,
il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del
credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione dell'elenco delle
imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di
decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE e'
litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e pari
a10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di
solo fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.
56;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del
Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo
22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno, mediante utilizzo
dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;
c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione
del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 2
Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a
ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole:
«all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis,
comma 2»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-bis del presente decreto»;
2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-bis»;
b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui
all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il commissario speciale
per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli
interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui
all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34";
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la
seguente:
«f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che
preserva la continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul
sito di installazione. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' colturali e pastorali, l'impianto puo' prevedere la
rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione.»;
c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati
all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al
comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER
in qualita' di amministrazione procedente.
5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del
citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del
presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa"»;
d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell'articolo 20, comma
2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 3, le parole «dell'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
2) al comma 4, lettera c), le parole: «all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
f) all'articolo 9, comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-bis»;
g) all'articolo 11, comma 8, le parole: "all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11-bis, comma 2" e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando, in ogni caso,
il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo
periodo si applicano anche agli interventi di installazione di
impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della
continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di
installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni
successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune
territorialmente competente verifica la persistente idoneita' del
sito di installazione all'uso agro-pastorale";
h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). - 1. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerati aree idonee
all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:
a) i siti ove sono gia' installati impianti che producono
energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati
interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento,
potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a
sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area
occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazioni
culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione
dell'area di cui al primo periodo non e' consentita per gli impianti
fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi
del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate
o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e
miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero
ripristinati;
e) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di
infrastrutture ferroviarie, nonche' delle societa' concessionarie
autostradali;
f) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle societa'
di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi
inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli
aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le
necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile;
g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al
Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, per le finalita' ivi previste;
h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al
Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici
giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175;
i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nei
casi di beni a destinazione agricola, di proprieta' dello Stato, non
contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria
competenza, nonche' i beni statali individuati dalla medesima Agenzia
di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai
sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di
cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti
industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica ne'
alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo
268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del
2006 nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro
i cui punti distino non piu' di 350 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una
distanza non superiore a 300 metri;
3) gli edifici e le strutture edificate e relative
superfici esterne pertinenziali;
4) le aree a destinazione industriale, direzionale,
artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o
all'insediamento di centri di elaborazione dati;
5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle
strutture di copertura;
6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse
o in condizioni di degrado ambientale;
7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti
nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta
alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro
i cui punti distano non piu' di 500 metri da zone a destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse
nazionale;
2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti
industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del
decreto legislativo n. 152 del 2006 nonche' le aree classificate
agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di
500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una
distanza non superiore a 300 metri.
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani
urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui
al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica,
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti
gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area
occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non
si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici
con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una
comunita' energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del
decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' in caso di progetti
attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per
il conseguimento degli obiettivi del PNRR. E' comunque sempre
consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di
moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. Per
l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente
si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista
abilitato che attesti che l'impianto e' idoneo a conservare almeno
l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione e'
allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque
messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attivita'
di controllo.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ciascuna regione e, entro centottanta
giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo
l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria
legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti
rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e
degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio
dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di
mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine
ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri
di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica
l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome provvedono al processo
programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello
Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le
regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e
criteri:
a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la
qualita' dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con
particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
b) salvaguardare le specificita' delle aree incluse nella
Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di
importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar
il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 1976, n. 448, e, delle zone di protezione dei siti UNESCO,
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;
c) la qualificazione di un'area come idonea puo' dipendere
dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla
potenza di un determinato impianto;
d) impossibilita' di prevedere divieti generali e astratti
all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo
11-quinquies del presente decreto;
e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici
e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione
del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e
collettivo;
f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come
idonea rileva la presenza di attivita' produttive e di aziende
agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo
di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di
comunita' energetiche;
g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli,
le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale
non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole
utilizzate (SAU) ne' superiori al 3 per cento delle SAU medesime,
comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici.
Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree
idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al
calcolo della predetta percentuale;
h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), puo'
essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune;
i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate
dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare
l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi
industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la
riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli
occupazionali;
m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela
dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e
paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, ne' quelle incluse in una fascia di
rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di
cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro
dei beni medesimi, ne' identificare aree idonee ove le
caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con
le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.
5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il
raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti
rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del
raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni
e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il
trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti
rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo
schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonche' le
modalita' di calcolo delle quantita' di potenza oggetto del
trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili
ubicati sul territorio di piu' regioni o province autonome o la cui
produzione sia attribuibile agli apporti di piu' regioni ovvero
province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini
del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo e'
definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale
interessato.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico
- RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli
obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Gli esiti del
monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31
luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-bis.
7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e
garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili
interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la
concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa
determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a
evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di
concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro,
trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e
non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i
criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle
subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le
condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, le societa' concessionarie possono affidare le aree idonee di
cui al comma 1, lettera e), del presente articolo mediante
subconcessione a societa' controllate o collegate in modo da
assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in
gestione e la risoluzione delle interferenze. Le societa' controllate
o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le
forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita',
garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei
rapporti di subconcessione e' determinata in funzione della vita
utile degli impianti e degli investimenti necessari per la
realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere superiore alla
durata della concessione autostradale, salva la possibilita' per il
concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto
di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti
realizzati non integralmente ammortizzati.
Art. 11-ter (Aree idonee a mare). - 1. Nel rispetto delle
esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello
svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale e del
paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di
interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile
off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione
II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello
spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5,
del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma
1 sono in ogni caso considerati idonei:
a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2
miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;
b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di
potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore
portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla
presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un
vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle
informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 9 del presente decreto.
Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi
semplificati per impianti in aree idonee). - 1. La realizzazione
degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree
idonee non e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione
dell'autorita' competente in materia paesaggistica, che si esprime
con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini
previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli
articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica
relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree
idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime,
anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere
obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere non vincolante, l'autorita' procedente
provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al
secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica
sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero
intero ove necessario.
2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche
nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di
trasmissione nazionale.
3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti
rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un
impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente
in un'area idonea, il comma 1 non si applica.
Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili
nelle zone di protezione dei siti UNESCO). - 1. All'interno delle
zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da
fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli interventi di cui
all'Allegato A.»;
i) all'articolo 12:
1) al comma 5, le parole: «dell'articolo 20, comma 8, del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-bis, comma 1»;
2) al comma 6, le parole: «dell'articolo 23, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-ter»;
3) al comma 10, lettera a), le parole: «all'articolo 22 del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo»;
l) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di
accelerazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato
servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel
processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di
accelerazione e nelle attivita' di monitoraggio a esso connesse, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le
modalita' di funzionamento della piattaforma istituita con decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 17
settembre 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle
modalita' di funzionamento della piattaforma digitale per le aree
idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199», allo scopo di includervi ogni informazione e strumento
necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione
e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la
classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La
piattaforma di cui al primo periodo e' interoperabile con la
piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del
2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione
dedicata alla consultazione da parte del pubblico dei dati in essa
presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle
informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.
1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e
11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,
introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si
applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della
disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area,
la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti
possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al
primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative
o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per
le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a
corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190".
2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresi' un
contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da
fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati
forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle
superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»;
m) all'articolo 13, comma 2:
1) lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;
2) lettera d), numero 2), le parole: «ai sensi dell'articolo 20
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;
n) all'articolo 14, comma 8, le parole: «all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
o) all'allegato B, sezione I, lettera b), le parole:
«dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
p) dopo l'allegato C e' inserito il seguente:
«(Articolo 11-bis)
Allegato C-BIS
Tabella 1 - Ripartizione regionale di potenza minima per anno
espressa in MW:
Parte di provvedimento in formato grafico
1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della
Tabella 1 si tiene conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili
entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre
dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi
di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o
riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31
dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della
regione;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti
a fonti rinnovabili off-shore entrati in esercizio dal 1° gennaio
2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di
connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della
regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2 .
2 . Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete
elettrica e' realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera
interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 e'
attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono
realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il
restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le
regioni costiere interessate siano piu' d'una, la quota dell'80% e'
attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale
rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa e'
prospiciente l'impianto.
3 . Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla
Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici e'
riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di
ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il
GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della
producibilita' media rilevata delle fonti geotermoelettrica e
idroelettrica rispetto alla producibilita' media della fonte
fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla
base dell'andamento dei dati rilevati.»;
q) all'allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole: «23, comma
1» sono sostituite dalla seguente: «23».
Art. 2 bis
Modifiche in materia di golden power
1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "normativa nazionale ed europea di
settore" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa, fermo quanto
previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale
delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore
finanziario nonche' in materia di controllo delle concentrazioni tra
imprese";
b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel
settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo,
qualora la delibera, l'atto o l'operazione siano soggetti anche
all'autorizzazione di Autorita' europee competenti a valutare gli
aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali
non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei
procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita'. In tal caso il
termine di cui ai commi 2 e 2-bis per la notifica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti
procedimenti";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e
assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche
all'autorizzazione di Autorita' europee competenti a valutare gli
aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali
non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei
procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita' e il termine di cui al
comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri
non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";
d) al comma 7, lettera b-bis), le parole: "anche il pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico" sono sostituite dalle seguenti:
"anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la
sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria
nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi
essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla
sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del
comma 3".
Testo coordinato del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175
Testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2025), coordinato
con la legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia
di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti
rinnovabili». (26A00238)
(Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026, n. 15)
Vigente al: 21-1-2026
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano
Transizione 5.0
1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo
periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere
presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni
di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore
18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o
di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non
leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del
Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), a cura delle imprese
richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione
e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte
delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei
termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato
perfezionamento della procedura per la fruizione del credito
d'imposta. Non puo' in ogni caso essere sanata la carenza di elementi
afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.
2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto
del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i medesimi
beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito
d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito
d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui
all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti
d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27
novembre 2025, con modalita' telematiche per uno dei due crediti
d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui
all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato
riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa,
previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta
salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in
beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti,
della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse
previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta,
l'impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di
completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal
GSE, comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena
di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito
d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo
delle somme prenotate.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11-ter e' sostituito dal seguente: «11-ter. Il GSE
esercita la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati
al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la
correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo,
sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito
della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al
presente articolo e ai relativi provvedimenti attuativi.»;
b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Sulla base della
documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della
eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa
quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi
energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei
requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo
per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei
controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 11-ter sia
rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio,
il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del
credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione dell'elenco delle
imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di
decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE e'
litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e pari
a10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di
solo fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.
56;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del
Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo
22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno, mediante utilizzo
dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;
c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione
del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 2
Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a
ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole:
«all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis,
comma 2»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-bis del presente decreto»;
2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-bis»;
b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui
all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il commissario speciale
per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli
interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui
all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34";
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la
seguente:
«f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che
preserva la continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul
sito di installazione. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' colturali e pastorali, l'impianto puo' prevedere la
rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione.»;
c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati
all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al
comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER
in qualita' di amministrazione procedente.
5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del
citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del
presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa"»;
d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell'articolo 20, comma
2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 3, le parole «dell'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
2) al comma 4, lettera c), le parole: «all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
f) all'articolo 9, comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-bis»;
g) all'articolo 11, comma 8, le parole: "all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11-bis, comma 2" e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando, in ogni caso,
il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo
periodo si applicano anche agli interventi di installazione di
impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della
continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di
installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni
successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune
territorialmente competente verifica la persistente idoneita' del
sito di installazione all'uso agro-pastorale";
h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). - 1. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerati aree idonee
all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:
a) i siti ove sono gia' installati impianti che producono
energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati
interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento,
potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a
sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area
occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazioni
culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione
dell'area di cui al primo periodo non e' consentita per gli impianti
fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi
del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate
o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e
miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero
ripristinati;
e) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di
infrastrutture ferroviarie, nonche' delle societa' concessionarie
autostradali;
f) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle societa'
di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi
inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli
aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le
necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile;
g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al
Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, per le finalita' ivi previste;
h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al
Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici
giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175;
i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nei
casi di beni a destinazione agricola, di proprieta' dello Stato, non
contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria
competenza, nonche' i beni statali individuati dalla medesima Agenzia
di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai
sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di
cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti
industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica ne'
alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo
268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del
2006 nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro
i cui punti distino non piu' di 350 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una
distanza non superiore a 300 metri;
3) gli edifici e le strutture edificate e relative
superfici esterne pertinenziali;
4) le aree a destinazione industriale, direzionale,
artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o
all'insediamento di centri di elaborazione dati;
5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle
strutture di copertura;
6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse
o in condizioni di degrado ambientale;
7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti
nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta
alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro
i cui punti distano non piu' di 500 metri da zone a destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse
nazionale;
2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti
industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del
decreto legislativo n. 152 del 2006 nonche' le aree classificate
agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di
500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una
distanza non superiore a 300 metri.
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani
urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui
al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica,
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti
gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area
occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non
si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici
con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una
comunita' energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del
decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' in caso di progetti
attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per
il conseguimento degli obiettivi del PNRR. E' comunque sempre
consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di
moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. Per
l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente
si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista
abilitato che attesti che l'impianto e' idoneo a conservare almeno
l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione e'
allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque
messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attivita'
di controllo.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ciascuna regione e, entro centottanta
giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo
l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria
legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti
rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e
degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio
dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di
mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine
ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri
di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica
l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome provvedono al processo
programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello
Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le
regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e
criteri:
a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la
qualita' dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con
particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
b) salvaguardare le specificita' delle aree incluse nella
Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di
importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar
il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 1976, n. 448, e, delle zone di protezione dei siti UNESCO,
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;
c) la qualificazione di un'area come idonea puo' dipendere
dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla
potenza di un determinato impianto;
d) impossibilita' di prevedere divieti generali e astratti
all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo
11-quinquies del presente decreto;
e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici
e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione
del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e
collettivo;
f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come
idonea rileva la presenza di attivita' produttive e di aziende
agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo
di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di
comunita' energetiche;
g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli,
le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale
non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole
utilizzate (SAU) ne' superiori al 3 per cento delle SAU medesime,
comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici.
Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree
idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al
calcolo della predetta percentuale;
h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), puo'
essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune;
i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate
dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare
l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi
industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la
riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli
occupazionali;
m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela
dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e
paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, ne' quelle incluse in una fascia di
rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di
cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro
dei beni medesimi, ne' identificare aree idonee ove le
caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con
le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.
5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il
raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti
rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del
raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni
e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il
trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti
rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo
schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonche' le
modalita' di calcolo delle quantita' di potenza oggetto del
trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili
ubicati sul territorio di piu' regioni o province autonome o la cui
produzione sia attribuibile agli apporti di piu' regioni ovvero
province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini
del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo e'
definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale
interessato.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico
- RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli
obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Gli esiti del
monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31
luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-bis.
7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e
garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili
interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la
concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa
determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a
evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di
concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro,
trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e
non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i
criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle
subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le
condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, le societa' concessionarie possono affidare le aree idonee di
cui al comma 1, lettera e), del presente articolo mediante
subconcessione a societa' controllate o collegate in modo da
assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in
gestione e la risoluzione delle interferenze. Le societa' controllate
o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le
forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita',
garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei
rapporti di subconcessione e' determinata in funzione della vita
utile degli impianti e degli investimenti necessari per la
realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere superiore alla
durata della concessione autostradale, salva la possibilita' per il
concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto
di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti
realizzati non integralmente ammortizzati.
Art. 11-ter (Aree idonee a mare). - 1. Nel rispetto delle
esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello
svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale e del
paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di
interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile
off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione
II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello
spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5,
del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma
1 sono in ogni caso considerati idonei:
a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2
miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;
b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di
potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore
portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla
presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un
vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle
informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 9 del presente decreto.
Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi
semplificati per impianti in aree idonee). - 1. La realizzazione
degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree
idonee non e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione
dell'autorita' competente in materia paesaggistica, che si esprime
con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini
previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli
articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica
relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree
idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime,
anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere
obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere non vincolante, l'autorita' procedente
provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al
secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica
sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero
intero ove necessario.
2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche
nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di
trasmissione nazionale.
3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti
rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un
impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente
in un'area idonea, il comma 1 non si applica.
Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili
nelle zone di protezione dei siti UNESCO). - 1. All'interno delle
zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da
fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli interventi di cui
all'Allegato A.»;
i) all'articolo 12:
1) al comma 5, le parole: «dell'articolo 20, comma 8, del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-bis, comma 1»;
2) al comma 6, le parole: «dell'articolo 23, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-ter»;
3) al comma 10, lettera a), le parole: «all'articolo 22 del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo»;
l) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di
accelerazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato
servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel
processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di
accelerazione e nelle attivita' di monitoraggio a esso connesse, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le
modalita' di funzionamento della piattaforma istituita con decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 17
settembre 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle
modalita' di funzionamento della piattaforma digitale per le aree
idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199», allo scopo di includervi ogni informazione e strumento
necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione
e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la
classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La
piattaforma di cui al primo periodo e' interoperabile con la
piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del
2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione
dedicata alla consultazione da parte del pubblico dei dati in essa
presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle
informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.
1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e
11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,
introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si
applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della
disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area,
la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti
possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al
primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative
o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per
le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a
corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190".
2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresi' un
contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da
fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati
forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle
superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»;
m) all'articolo 13, comma 2:
1) lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;
2) lettera d), numero 2), le parole: «ai sensi dell'articolo 20
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;
n) all'articolo 14, comma 8, le parole: «all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
o) all'allegato B, sezione I, lettera b), le parole:
«dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
p) dopo l'allegato C e' inserito il seguente:
«(Articolo 11-bis)
Allegato C-BIS
Tabella 1 - Ripartizione regionale di potenza minima per anno
espressa in MW:
Parte di provvedimento in formato grafico
1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della
Tabella 1 si tiene conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili
entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre
dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi
di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o
riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31
dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della
regione;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti
a fonti rinnovabili off-shore entrati in esercizio dal 1° gennaio
2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di
connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della
regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2 .
2 . Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete
elettrica e' realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera
interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 e'
attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono
realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il
restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le
regioni costiere interessate siano piu' d'una, la quota dell'80% e'
attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale
rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa e'
prospiciente l'impianto.
3 . Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla
Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici e'
riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di
ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il
GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della
producibilita' media rilevata delle fonti geotermoelettrica e
idroelettrica rispetto alla producibilita' media della fonte
fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla
base dell'andamento dei dati rilevati.»;
q) all'allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole: «23, comma
1» sono sostituite dalla seguente: «23».
Art. 2 bis
Modifiche in materia di golden power
1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "normativa nazionale ed europea di
settore" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa, fermo quanto
previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale
delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore
finanziario nonche' in materia di controllo delle concentrazioni tra
imprese";
b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel
settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo,
qualora la delibera, l'atto o l'operazione siano soggetti anche
all'autorizzazione di Autorita' europee competenti a valutare gli
aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali
non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei
procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita'. In tal caso il
termine di cui ai commi 2 e 2-bis per la notifica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti
procedimenti";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e
assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche
all'autorizzazione di Autorita' europee competenti a valutare gli
aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali
non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei
procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita' e il termine di cui al
comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri
non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";
d) al comma 7, lettera b-bis), le parole: "anche il pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico" sono sostituite dalle seguenti:
"anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la
sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria
nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi
essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla
sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del
comma 3".
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.





