Transizione verde e digitale: aumentato il fondo per le Pmi

Con il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 16 febbraio 2024 sono stati stanziati 500.000.000,00 €

Transizione verde e digitale: aumentato il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a valere sul programma nazionale ricerca, innovazione e competitività. Lo ha reso noto il ministero delle Imprese e del made in Italy tramite un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2024, n. 71 («Comunicato relativo al decreto 16 febbraio 2024 - Incremento finanziario della dotazione della riserva speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a valere sul Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027») che rimanda al decreto del Mimit 16 febbraio 2024.

Il provvedimento, nello stanziare risorse per un importo pari a euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), dettaglia anche i settori esclusi, quali, ad esempio gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi.

Di seguito il testo del decreto del Mimit 16 febbraio 2024.

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Decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 16 febbraio 2024

(omissis)

DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “accordo di finanziamento”: l’accordo di finanziamento relativo allo strumento finanziario della Riserva speciale del Fondo, tra il Ministero, in qualità di Autorità di gestione e la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito S.p.A., in qualità di organismo attuatore dello strumento finanziario, ai sensi di quanto previsto dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 e sulla base degli elementi indicati nell’Allegato X del medesimo regolamento;

b) “Autorità di gestione”: la Divisione III della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, cui è assegnato, ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060, il ruolo di Autorità di gestione del Programma nazionale;

c) “controgaranzia”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;

d) “Consiglio di gestione”: il Consiglio di gestione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

e) “decreto 13 marzo 2017”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 13 marzo 2017, istitutivo della sezione speciale, denominata “Riserva PON IC”, nell’ambito del Fondo;

f) “disposizioni operative”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo”, adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mimit.gov.it e www.fondidigaranzia.it;

g) “Fondo”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

h)  “garanzia”: la garanzia diretta, la riassicurazione e la controgaranzia;

i)  “garanzia diretta”: la garanzia concessa direttamente al soggetto finanziatore; la garanzia

diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;

j) “Gestore”: il soggetto selezionato dall’Amministrazione mediante gara pubblica, in conformità con l’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, cui è affidata la gestione del Fondo;

k)  “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

l)  “piccole imprese a media capitalizzazione”: le entità, diverse dalle PMI, che contano

complessivamente un massimo di 499 dipendenti, così come definite dalla vigente normativa europea, iscritte al Registro delle imprese;

m) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato I al regolamento di esenzione;

n) “professionisti”: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;

o) “PON IC”: il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all’ultima versione, approvata con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 5953 final del 30 agosto 2023;

p) “PN RIC 2021-2027”: il Programma nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;

q) “Regioni meno sviluppate”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;

r) “regolamento de minimis”: il vigente regolamento generale adottato dalla Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

s) “regolamento di esenzione”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

t) “regolamento 2021/1060”: il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le “Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole

finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”;

u) “riassicurazione”: la garanzia concessa a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;

v)  “Riserva speciale”: la sezione speciale del Fondo istituita con decreto 13 marzo 2017;

w)  “destinatari finali”: le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione e i professionisti

localizzati nelle Regioni meno sviluppate, operanti in tutti i settori, fatte salve le esclusioni di attività previste dalla vigente normativa del Fondo e dal Programma nazionale;

x) “Temporary Crisis and Transition Framework”: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale situazione di emergenza con l’obiettivo di fronteggiare la crisi energetica scaturita dall’invasione russa dell’Ucraina, adottato dalla Commissione europea il 23 marzo 2022, modificato con la comunicazione della Commissione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e nelle vigenti disposizioni operative.

Art. 2.

(Riserva speciale)

1. Al fine di sostenere l’accesso al credito dei destinatari finali, alla Riserva speciale sono assegnate risorse, per un importo pari a euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), a valere sul PN RIC 2021-2027, Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale”, Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.4 “Sostegno all’accesso al credito da parte delle PMI”.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Riserva speciale opera, per effetto di quanto disposto dall’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento 2021/1060, in continuità al sostegno offerto dal medesimo strumento finanziario istituito con decreto 13 marzo 2017, nel precedente periodo di programmazione 2014-2020, nell’ambito del PON IC, fermo restando il rispetto dei criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027 e delle regole di ammissibilità delle spese previste per il periodo di programmazione 2021-2027.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono versate dall’Autorità di gestione, in funzione del fabbisogno, al conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a Mediocredito Centrale S.p.A. rubricato “MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PIM”, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 68 e 92 del regolamento 2021/1060.

4. La Riserva speciale di cui al comma 1 è dotata di una apposita contabilità separata ed è gestita dal Gestore nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 58, paragrafo 6 e 59, paragrafo 9 del regolamento 2021/1060.

5. La dotazione finanziaria della Riserva speciale può essere integrata, in qualsiasi momento, con successivi provvedimenti del Ministero.

Art. 3.

(Modalità di intervento della Riserva speciale)

1. La Riserva speciale interviene per rafforzare, nel rispetto delle condizioni di accesso al Fondo e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le disposizioni operative, gli interventi di garanzia del Fondo in favore dei destinatari finali, in continuità con il periodo di programmazione 2014–2020. A tal fine, la Riserva speciale può intervenire per finanziare:

  • l’incremento di garanzia, rispetto alla ordinaria misura prevista dalla vigente normativa del Fondo, sulle operazioni finanziarie riferite ai destinatari finali, fino alla copertura massima stabilita dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato;
  • il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti riferiti a operazioni finanziarie concesse ai destinatari finali, sulla base di quanto già previsto al Capo II del decreto 13 marzo 2017.

2. Le modalità di intervento della Riserva speciale di cui al comma 1 possono essere aggiornate e modificate, sulla base dei risultati di attuazione, con successivi provvedimenti del Ministero.

3. L’aiuto connesso al rilascio della garanzia a valere sulla Riserva speciale è concesso ai sensi del Temporary Crisis and Transition Framework, finché vigente, ovvero, ai sensi del regolamento di esenzione e del regolamento de minimis e, in ogni caso, sulla base di quanto previsto dalla disciplina vigente del Fondo.

Art. 4.

(Operazioni finanziarie)

1. La garanzia relativa alle operazioni finanziarie sostenute dalla Riserva speciale può essere concessa ai destinatari finali a fronte di investimenti in beni materiali e immateriali ovvero per esigenze di capitale circolante, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa europea in merito all’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei, della disciplina in materia di aiuti di stato e dei criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027.

2. Possono essere ammesse alla Riserva speciale le operazioni finanziarie, ancorché già garantite dal Fondo, coerenti con i criteri di selezione del PN RIC 2021-2027, fermo restando il rispetto di quanto disposto all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2021/1060.

Art. 5.

(Esclusioni)

1. Ferme restando le esclusioni e le limitazioni di accesso previste dalle disposizioni operative, non sono ammissibili alla garanzia della Riserva speciale i destinatari finali che svolgono le attività o che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1058, riportati nell’Allegato 1 al presente decreto.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni di cui al presente decreto relative all’utilizzo delle risorse assegnate alla Riserva speciale, per le modalità di concessione, gestione, escussione e liquidazione della garanzia trova applicazione quanto previsto dalle disposizioni operative, nonché nell’accordo di finanziamento.

Allegato 1

AMBITI DI INTERVENTO ESCLUSI

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del presente decreto, non possono accedere alla garanzia della Riserva speciale i programmi di investimento relativi agli ambiti, qualora pertinenti, previsti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

Ai predetti fini, si riporta di seguito l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1058: “1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

a)  lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b)  gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d) un’impresa in difficoltà, quali definite all’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell’ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;

e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all’articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:

i. nelle misure di mitigazione dell’impatto ambientale; o

ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:

i. per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o

ii. per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:

i. per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;

ii. gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai
fini dell’economia circolare;

h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:

-  ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;

-  ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all’articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;

-  investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;

ii. gli investimenti nell’espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell’adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

iii. gli investimenti in:

-  veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (2) a fini pubblici e

-  veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per
essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.”

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