Trasformatori con Pcb tra 50 e 500 mg/kg: smaltimento obbligatorio entro il 31 dicembre 2025?

Trasformatori con Pcb tra 50 e 500 mg/kg
Questa la domanda che Confindustria ha posto, sotto forma di interpello ambientale, al Mase

Trasformatori con Pcb tra 50 e 500 mg/kg: smaltimento obbligatorio entro il 31 dicembre 2025? Questa la domanda che Confindustria ha posto, sotto forma di interpello ambientale, al Mase.

Trasformatori con Pcb tra 50 e 500 mg/kg

In particolare, la confederazione ha chiesto di chiarire se, in forza del regolamento (Ue) 2019/1021, i detentori di trasformatori con Pcb tra 50 e 500 mg/kg debbano comunque procedere allo smaltimento entro il 31 dicembre 2025, oppure se continui a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 209/1999.

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Di seguito i testi dell'interpello di Confindustria e del parere del Mase.

Trasformatori con Pcb tra 50 e 500 mg/kg

Interpello ambientale di Confindustria del 4 giugno 2025, n. 105965

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006.

 

La scrivente Confindustria, principale Associazione di categoria delle Imprese

manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente

interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del d.lgs.

152/2006, al fine di ottenere un chiarimento interpretativo in merito all’applicazione

del Regolamento (UE) 2019/2021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP),

con particolare riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori

contenenti policlorobifenili (PCB) in concentrazioni comprese tra lo 0,005% e lo

0,05% in peso.

Il Regolamento in oggetto, entrato in vigore il 15 luglio 2019, all’articolo 7, paragrafo 2 e

all’Allegato I, prevede infatti che, entro il 31 dicembre 2025, gli Stati membri debbano

individuare e rimuovere dalla circolazione le apparecchiature che contengano più dello

0,005% di PCB e un volume superiore a 0,05 dm3. La disposizione menziona

espressamente i trasformatori, i condensatori e altri recipienti contenenti liquidi.

Tuttavia, a livello nazionale, resta tuttora vigente il D.lgs. 22 maggio 1999, n. 209

(Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei

policlorotrifenili), che stabilisce:

  •  all’art. 3, comma 1, lettera c), l’obbligo di disattivazione, entro il 31 dicembre

2010, delle apparecchiature contenenti PCB in concentrazione superiore allo

0,05%;

• all’art. 5, comma 4, la possibilità di mantenere in esercizio le apparecchiature

contenenti PCB in concentrazione compresa tra 0,005% e 0,05% sino alla

conclusione della loro vita utile, a condizione che siano in buono stato di

conservazione e che siano rispettati gli obblighi di comunicazione (art. 6) e di

inventario (art. 4);

  • all’art. 5, comma 3, l’esclusione dell’obbligo di disattivazione anticipata per tali

apparecchiature.

In considerazione del quadro normativo sopra descritto, si ritiene opportuno acquisire un

chiarimento in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1021 rispetto alla

disciplina nazionale vigente. In particolare, si chiede di chiarire se, in forza del

Regolamento (UE) 2019/1021, i detentori di trasformatori con PCB tra 50 e 500

mg/kg debbano comunque procedere allo smaltimento entro il 31 dicembre 2025,

oppure se continui a trovare applicazione la disciplina di cui al D.lgs. 209/1999.

A nostro avviso, la formulazione del Regolamento UE (“gli Stati membri individuano e

rimuovono dalla circolazione...”) rappresenterebbe un obbligo in capo agli Stati membri,

e riguarderebbe la cessazione dell’immissione in commercio e del reimpiego delle

apparecchiature contenenti PCB oltre le soglie, non necessariamente lo smaltimento

immediato di quelle già in uso e regolarmente comunicate. È, inoltre, importante

sottolineare che, qualora venisse richiesto lo smaltimento di tutte le apparecchiature

entro tale termine, potrebbero emergere criticità anche sotto il profilo ambientale, con un

incremento significativo dei rifiuti pericolosi da gestire in tempi ristretti, con i conseguenti

rischi e difficoltà organizzative e logistiche. Inoltre, va rilevato che la dismissione di

apparecchiature perfettamente funzionanti causerebbe l’inutile produzione di rifiuti da

smaltire, in contrasto con i principi dell’economia circolare e della Direttiva quadro

sui rifiuti 2008/98/CE, che pongono la prevenzione sul gradino più alto della gerarchia

della gestione dei rifiuti.

Tutto ciò premesso, in considerazione della prossimità della scadenza del 31

dicembre 2025, nonché la necessità di assicurare certezza giuridica agli operatori,

riteniamo necessario un chiarimento sulla corretta interpretazione della normativa in

commento, in modo tale da poter fornire indicazioni precise alle imprese interessate, che

si trovano oggi in una situazione di incertezza normativa e operativa.

Ringraziando per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 agosto 2025, n. 153255

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 - Nota di Confindustria acquisita al prot. n. MASE.ENTRATA.0105965 del 4 giugno 2025

 

QUESITO

Con istanza di interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 (prot. n. 105965 del 4 giugno 2025) Confindustria chiede un chiarimento interpretativo in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con particolare riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori contenenti policlorobifenili (PCB) in concentrazioni comprese tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso.

Confindustria chiede di chiarire se, in forza del Regolamento (UE) 2019/1021, i detentori di trasformatori con PCB tra 50 e 500 mg/kg debbano comunque procedere allo smaltimento entro il 31 dicembre 2025, oppure se continui a trovare applicazione la disciplina di cui all’art.5, comma 4 D.lgs. n.209 del 1999.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta il quadro normativo applicabile, riassunto come segue:

Regolamento (UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti;

Direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);

Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”.

 

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO

Il Regolamento (UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019 (di seguito «Regolamento») ha l’obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) vietando o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di tali sostanze, come definite nella Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ratificata dall’Italia con legge 12 luglio 2022, n.93.

Le disposizioni del Regolamento si basano sul principio di precauzione (art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE) e mirano a ridurre o a eliminare, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di POP e a regolamentare i rifiuti che li contengono o da essi contaminati.

I policlorobifenili (PCB) sono inseriti tra le sostanze pericolose elencate nell’Allegato I del Regolamento, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del medesimo Regolamento, ne sono vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso.

La norma richiamata fa salvo quanto previsto dal successivo art. 4 del Regolamento, che stabilisce, al comma 2, quanto segue: "l'articolo 3 non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima”.

Al riguardo, si specifica che il Regolamento (CE) n. 850/2004 aveva già introdotto un sistema strutturato di gestione dei POP, comprendendo non solo il divieto d’uso e produzione, ma anche un robusto quadro per la gestione dei rifiuti contenenti tali sostanze.

Il nuovo Regolamento (UE) 2019/1021 ha sostituito integralmente il citato Regolamento del 2004, mantenendone le finalità di tutela ambientale ma riformulandone le prescrizioni.

In particolare, l’Allegato I, Parte A, del Regolamento dispone, con specifico riguardo ai PCB, che:

“a) Fatta salva la direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili (PCB) e dei policlorotrifenili (PCT), gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati.

b) Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025”.

La previsione citata è centrale ai fini del coordinamento tra il Regolamento e la Direttiva 96/59/CE, recepita in Italia con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, che già delinea un sistema di smaltimento dei PCB.

Il D.lgs. n. 209 del 1999 prevede che i trasformatori contenti PCB in concentrazione compresa tra 0,005% e 0,05% in peso possono essere utilizzati fino “al termine della loro esistenza operativa” nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste.

Tale disciplina, funzionale alla predisposizione di un sistema graduale di eliminazione di PCB e di gestione razionale di smaltimento dei rifiuti connessi, va ora letta alla luce delle successive prescrizioni del Regolamento che, pur non intervenendo in termini abrogativi rispetto alla Direttiva, delinea l’evoluzione del quadro normativo europeo in materia, sancendo obblighi più stringenti di eliminazione progressiva degli articoli contenenti PCB, da completare entro e non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2025.

In particolare, la previsione sopra citata del Regolamento contiene una clausola di salvaguardia [“Fatta salva la direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili (PCB) e dei policlorotrifenili (PCT) (...)”] atta a preservare le modalità tecniche e operative di smaltimento dei PCB già stabilite e applicate ai sensi della Direttiva 96/59/CE e del decreto legislativo n. 209 del 1999, ma non anche a derogare alle nuove scadenze fissate dal Regolamento, le cui prescrizioni sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno e prevalenti rispetto a norme nazionali divergenti.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2019/1021, si rinvia a quanto stabilito dall’Allegato V, Parte 1 del medesimo regolamento, secondo cui sono autorizzate “le operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti”.

Per i POP la norma prevede, oltre alle operazioni di recupero specificamente indicate, le seguenti operazioni di smaltimento:

-  D9 Trattamento fisico-chimico;

-  D10 Incenerimento a terra.

In coerenza con il dettato normativo sopra richiamato, l’uso di apparecchiature contenenti PCB, già utilizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento, è tollerato solo per garantire una transizione graduale entro la data del 31 dicembre 2025, non prorogabile oltre tale termine temporale.

Pertanto, entro il 31 dicembre 2025, tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia, ossia in concentrazioni superiori allo 0,005% in peso e con volume superiore a 0,05 dm3, dovranno essere ritirate dalla circolazione, ossia messe fuori servizio, bonificate o smaltite.

[photo credits]

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