Trattamento dati e giornalismo. Si tratta di uno dei casi particolari trattati dall'Autorità Garante per la privacy. Si parla di questo tema nella delibera del 29 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 dicembre 2019. Il titolo: "Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (delibera n. 491).
Infatti il principio di base per quanto riguarda il binomio trattamento dati e giornalismo si basa sul fatto che l'attività giornalistica ha necessità di trattamento specifiche. Necessità che si differenziano dalla memorizzazione e dal trattamento di personali a opera di banche dati o altri soggetti.
Le norme contenute nella delibera, quindi, hanno l'obiettivo di contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e alla libertà di stampa.
Si tratta di un provvedimento da tenere presente da parte di consulenti o responsabili del trattamento dati che operano per (o in una) azienda editoriale.
Trattamento dati e giornalismo: l'archivio personale del giornalista
Un aspetto importante: gli archivi personali dei giornalisti funzionali all'esercizio della professione sono tutelati per quanto riguarda le fonti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 (principi della professione) e dell'art. 14 del regolamento, nonché dell'art. 138 del codice. E di conseguenza il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Trattamento dati e giornalismo: i minori
Il garante ribadisce quanto ormati consolidato cioè che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario. Per inciso, la pubblicazione del nome del minore dovrà essere valutata in relazione all'interesse oggettivo del minore stesso.
Qui di seguito il testo integrale della delibera.
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 29 novembre 2018
Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica pubblicate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491). (18A08452)
(GU n.3 del 4-1-2019)
IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di
seguito, «regolamento»);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»);
Visto l'art. 85 del citato regolamento che demanda al diritto degli
Stati membri il compito di conciliare la protezione dei dati
personali con il diritto alla liberta' di espressione e di
informazione, ivi incluso il trattamento a scopi giornalistici o di
espressione accademica, artistica o letteraria, anche attraverso
l'introduzione di esenzioni o deroghe ai principi dettati dal
regolamento per la generalita' dei trattamenti (cfr. art. 85, par. 2,
del regolamento);
Visto il Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati
personali, cosi' come modificato dall'art. 12 del decreto
legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire l'ambito oggettivo
del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di
attivita' di manifestazione del pensiero in campo accademico e
letterario, prevede specificamente che il trattamento dei dati
indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero dei
dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba
avvenire nel rispetto delle regole deontologiche il cui rispetto
costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza
del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quater, comma
4, del Codice;
Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 che
demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine di novanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, una verifica della
conformita' al regolamento delle disposizioni contenute in alcuni
codici deontologici ivi indicati, tra i quali quelle contenute nel
«Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attivita' giornalistica», adottato il 29 luglio
1998, attualmente inserito nel Codice in materia di protezione come
allegato A.1 ed applicabile sino al completamento della menzionata
procedura;
Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20,
comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, al termine della
suddetta procedura di verifica, le «disposizioni ritenute
compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del
Ministro della giustizia, sono successivamente riportate
nell'allegato A del Codice»;
Ritenuto che la valutazione di compatibilita' di dette disposizioni
con il regolamento non possa prescindere da una loro lettura che
tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento;
Ritenuto, per tale ragione, che:
i richiami alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed alla direttiva
95/46/CE contenuti in alcune disposizioni del codice deontologico
debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del
regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati personali,
come modificato dal d.lgs. n. 101/2018;
eventuali modifiche normative rilevanti nella disciplina di
specie - quali l'inclusione dei dati genetici e dei dati biometrici
fra le categorie di dati particolari - debbano essere prese in
considerazione per determinare la compatibilita' delle disposizioni
esistenti con il quadro normativo attuale;
Ritenuto che tali elementi, relativi all'aggiornamento della
disciplina in materia, debbano essere recepiti nelle «Regole
deontologiche relative al trattamento dei dati personali
nell´esercizio dell´attivita' giornalistica» in ragione di quanto
disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018;
Ritenuto, all'esito della verifica della conformita' al regolamento
delle disposizioni previste nel «Codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita'
giornalistica», che le medesime, riportate nell'allegato 1 al
presente provvedimento e che ne forma parte integrante, debbano
essere pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto
legislativo n. 101/2018 come «Regole deontologiche relative al
trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attivita'
giornalistica»;
Considerato che le predette «Regole deontologiche» sono volte a
disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile
aggiornamento delle stesse ai sensi degli articoli 2-quater e 136 del
Codice;
Ritenuto di disporre la trasmissione delle suddette «Regole
deontologiche» all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del
Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministero
della giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
Tutto cio' premesso il Garante
ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018,
verificata la conformita' al regolamento delle disposizioni del
«Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attivita' giornalistica», dispone che le
medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che
ne forma parte integrante, siano pubblicate come «Regole
deontologiche relative al trattamento dei dati personali
nell´esercizio dell´attivita' giornalistica» e ne dispone, altresi',
la trasmissione all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del
Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministero della
giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice.
Roma, 29 novembre 2018
Il presidente e relatore: Soro
Il segretario generale: Busia
Allegato 1
A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell´attivita' giornalistica
Art. 1.
Principi generali
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti
fondamentali della persona con il diritto dei cittadini
all´informazione e con la liberta' di stampa.
2. In forza dell´art. 21 della Costituzione, la professione
giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto
condizione essenziale per l´esercizio del diritto dovere di cronaca,
la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di
notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi,
istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero,
attuate nell´ambito dell´attivita' giornalistica e per gli scopi
propri di tale attivita', si differenziano nettamente per la loro
natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad
opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano
fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e
dall'art. 85 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito «regolamento») e
dal decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali, di seguito «Codice»), cosi' come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Art. 2.
Banche dati di uso redazionale e tutela
degli archivi personali dei giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni
di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento rende note la propria
identita', la propria professione e le finalita' della raccolta salvo
che cio' comporti rischi per la sua incolumita' o renda altrimenti
impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e
pressioni indebite. Fatta palese tale attivita', il giornalista non
e' tenuto a fornire gli altri elementi dell´informativa di cui agli
articoli 13 e 14 del regolamento.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso
redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al
pubblico, mediante annunci, almeno due volte l´anno, l'esistenza
dell´archivio e il luogo dove e' possibile esercitare i diritti
previsti dal regolamento. Le imprese editoriali indicano altresi' fra
i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le
persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti
previsti dal regolamento.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali
all´esercizio della professione e per l´esclusivo perseguimento delle
relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 14,
par. 5, lett. d), del regolamento, nonche' dell'art. 138 del Codice.
4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti per tutto il
tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie della sua
professione.
Art. 3.
Tutela del domicilio
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora
si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel
rispetto delle norme di legge e dell´uso corretto di tecniche
invasive.
Art. 4.
Rettifica
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze,
anche in conformita' al dovere di rettifica nei casi e nei modi
stabiliti dalla legge.
Art. 5.
Diritto all´informazione e dati personali
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine
razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati,
associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonche' dati genetici, biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a
rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista
garantisce il diritto all´informazione su fatti di interesse
pubblico, nel rispetto dell´essenzialita' dell´informazione, evitando
riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in
pubblico, e' fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6.
Essenzialita' dell´informazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o
sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando
l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione
dell´originalita' del fatto o della relativa descrizione dei modi
particolari in cui e' avvenuto, nonche' della qualificazione dei
protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni
pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta'
di informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7.
Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalita', il giornalista non
pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, ne'
fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalita' del minore si estende, tenuto
conto della qualita' della notizia e delle sue componenti, ai fatti
che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre
considerato come primario rispetto al diritto di critica e di
cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di
diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico
della responsabilita' di valutare se la pubblicazione sia davvero
nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti
stabiliti dalla «Carta di Treviso».
Art. 8.
Tutela della dignita' delle persone
1. Salva l´essenzialita' dell´informazione, il giornalista non
fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti
coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignita' della persona,
ne' si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la
rilevanza sociale della notizia o dell´immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini
di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende ne' produce
immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso
dell´interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette
ai polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9.
Tutela del diritto alla non discriminazione
1. Nell´esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista
e' tenuto a rispettare il diritto della persona alla non
discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso,
condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10.
Tutela della dignita' delle persone malate
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di
una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta
la dignita', il diritto alla riservatezza e al decoro personale,
specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal
pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione e' ammessa nell´ambito del perseguimento
dell´essenzialita' dell´informazione e sempre nel rispetto della
dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11.
Tutela della sfera sessuale della persona
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini
sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o
identificabile.
2. La pubblicazione e' ammessa nell´ambito del perseguimento
dell´essenzialita' dell´informazione e nel rispetto della dignita'
della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12.
Tutela del diritto di cronaca
nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si
applica il limite previsto dall´art. 10 del regolamento, nonche'
dall'art. 2-octies del Codice.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3,
del codice di procedura penale (1) e' ammesso nell´esercizio del
diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.
(1) L'art. 686 c.p.p. e' stato abrogato e sostituito dall'art. 3 del
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al quale occorre fare
riferimento ai fini dell'individuazione dei provvedimenti
giudiziari cui la disposizione si riferisce.
Art. 13.
Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti,
pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente,
eserciti attivita' pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n.
69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei
giornalisti, negli elenchi o nel registro.


