(Utilizzo di biocarburanti nei motori ad accensione spontanea)
Con il decreto 2 ottobre 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2025) il ministero delle Infrastrutture ha indicato le procedure per l'omologazione e l'installazione di sistemi di trasformazione su veicoli a motore ad accensione spontanea per consentire l'utilizzo di biocarburanti nel sistema di propulsione originale.
I veicoli dotati di questi sistemi devono poter essere alimentati sia con il carburante originario sia, per effetto del sistema stesso, con biocarburanti puri o in qualsiasi proporzione di miscelazione tra essi e il carburante originario, nel rispetto delle
indicazioni fornite dal costruttore.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento con il link alla Gazzetta Ufficiale per esaminare gli allegati
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
2 ottobre 2025
Procedure per l'omologazione e l'installazione di sistemi di
trasformazione su veicoli a motore ad accensione spontanea per
consentire l'utilizzo di biocarburanti nel sistema di propulsione
originale. (25A05999)
(Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2025)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CE) 595/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a
motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro
VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla
manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n.
715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive
80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE;
Visto il regolamento (UE) 582/2011 della Commissione del 25 maggio
2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e recante modifica degli
allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti
(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;
Visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' di sistemi,
componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, per quanto
riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti
dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che
modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e
(CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i
regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010,
(UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n.
1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE)
n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012,
(UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione
del 31 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per
l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entita'
tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle
caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza;
Visto il regolamento (UE) 2022/2383 della Commissione del 6
dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2011/582 per quanto
riguarda l'omologazione riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti
che utilizzano biodiesel puro;
Visto il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 aprile 2024 sull'omologazione di veicoli a motore e
motori, nonche' di sistemi, componenti ed entita' tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le
relative emissioni e la durabilita' delle batterie (euro 7), che
modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n.
595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE)
n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della
Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il
regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
dell'attivita' di autoriparazione»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 71, 75,
comma 3-bis, e 78, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
codice della strada», e, in particolare, l'art. 236, comma 2, che
individua gli elementi del veicolo la cui modifica e' subordinata al
rilascio di apposito nulla osta da parte della casa costruttrice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
maggio 2001, n. 277, recante «Disposizioni concernenti le procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001;
Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 155, recante «Disposizioni
uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la
cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, (come
modificato dal decreto legislativo del 31 marzo 2011, n. 55), recante
«Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione
dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti», in particolare il dispositivo dell'art. 2, comma 2
(allegato I) per quanto concerne l'estensione della categoria
«biocarburanti»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili», come modificato dal decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica 16 marzo 2023, n. 107, recante «Condizioni, criteri e
modalita' di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti
rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti,
compresi quelli avanzati, i vettori energetici rinnovabili di origine
biologica, RFNBO e RCF»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2009, recante «Procedure di
verifica del sistema di controllo di conformita' del processo
produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato per
veicoli, sistemi, componenti ed entita' tecniche», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'11 maggio
2009;
Considerata l'esigenza di stabilire, ai sensi del citato art. 75,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
procedure di approvazione nazionale di sistemi per la
riqualificazione a biocarburanti dei veicoli alimentati con motori ad
accensione spontanea;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.
317;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'omologazione e
l'installazione di sistemi di trasformazione su veicoli a motore ad
accensione spontanea per consentire l'utilizzo di biocarburanti nel
sistema di propulsione originale.
2. Tali sistemi di trasformazione possono essere installati, ai
sensi del presente decreto, su veicoli immatricolati in Italia ai
sensi dell'art. 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
appartenenti alle categorie M ed N di cui all'art. 47, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. I veicoli dotati dei suddetti sistemi devono poter essere
alimentati sia con il carburante originario sia, per effetto del
sistema, con biocarburanti puri o in qualsiasi proporzione di
miscelazione tra essi e il carburante originario, nel rispetto delle
indicazioni fornite dal costruttore del sistema.
4. Il costruttore del sistema deve sempre assicurare che qualsiasi
modifica ai parametri operativi del motore che possono influire sulle
prestazioni di base dello stesso devono essere tenuti entro i limiti
specificati dal costruttore del motore. A tal fine il costruttore del
sistema presenta una specifica dichiarazione che non sono stati
modificati parametri operativi che influenzano le prestazioni del
motore originario.
5. Il sistema di trasformazione e' valutato esclusivamente in
relazione alle emissioni di sostanze inquinanti e del CO2 mentre la
sicurezza del sistema e la connessa durabilita' sono a carico
esclusivamente del costruttore del sistema.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali i
sistemi di cui all'art. 1 possono essere installati secondo le
prescrizioni di cui all'art. 10;
b) «autorita' di omologazione»: la Divisione 3 della Direzione
generale per la motorizzazione;
c) «servizio tecnico»: il centro superiore ricerche, prove
autoveicoli e dispositivi, un centro prova autoveicoli e la Divisione
3 della Direzione generale per la motorizzazione;
d) «costruttore/fabbricante del sistema»: la persona fisica o
giuridica che, dinanzi all'autorita' di omologazione, e' responsabile
di tutti gli aspetti della procedura di omologazione o di
autorizzazione, per assicurare la conformita' della produzione ed e',
inoltre, responsabile per le problematiche di vigilanza del mercato
per i sistemi di trasformazione prodotti, indipendentemente dal fatto
che la persona fisica o giuridica sia direttamente coinvolta in tutte
le fasi di progettazione e di fabbricazione del sistema oggetto della
procedura di omologazione;
e) «rappresentante del costruttore/fabbricante»: la persona
fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che, debitamente
nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all'autorita' di
omologazione e agisce in suo nome negli ambiti oggetto del presente
decreto;
f) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita
nell'Unione europea che immette sul mercato un sistema di
trasformazione costruito in un Paese terzo;
g) «installatore»: un'impresa esercente l'attivita' di
autoriparazione, ai sensi dell'art. 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 122, che puo' assumersi la responsabilita' tecnica per
l'installazione corretta e sicura di un impianto di trasformazione
omologato, e autorizzato dal costruttore all'effettuazione della
trasformazione;
h) «sistema di trasformazione a biocarburanti»: insieme di
componentistica elettronica e/o meccanica ovvero altri componenti
necessari alla conversione per consentire l'alimentazione a
biocarburanti di un veicolo alimentato tramite motore ad accensione
spontanea. I componenti devono essere conformi alle specifiche norme
di omologazione, laddove previsto. Possono essere considerati
appartenenti allo stesso tipo i sistemi che non differiscono tra loro
per quanto riguarda le seguenti caratteristiche:
i. il costruttore/fabbricante dell'impianto di trasformazione;
ii. la metodologia di prova delle emissioni in materia di
inquinamento, come definita dalla direttiva o regolamento unionale
relativo alle emissioni dei veicoli su cui il sistema di
trasformazione e' destinato;
iii. il carburante utilizzato nel veicolo a cui il sistema di
trasformazione e' destinato;
iv. le modalita' di immagazzinamento del carburante (veicolo
mono-carburante, bi-carburante, policarburante, bi-carburante con
serbatoio policarburante dedicato);
v. valutazione del rischio, ai sensi del regolamento ONU
(UNECE) n. 155, nel caso di sistemi di trasformazione a biocarburante
da utilizzare su veicoli omologati ai sensi del suddetto regolamento;
vi. il tipo di SCU dello stesso fabbricante;
vii. i tipi di sensori e attuatori previsti dal costruttore
dell'impianto di trasformazione;
viii. i principi di base del software e la strategia di
controllo;
i) «motore ad accensione spontanea»: un motore che funziona
secondo il principio dell'accensione per compressione (ad esempio il
motore diesel);
j) «carburante originario»: combustibile ottenuto dalla
distillazione di petrolio o da altri processi e destinato
all'alimentazione dei motori ad accensione spontanea, utilizzato da
un veicolo nel suo stato originale di omologazione prima
dell'installazione del sistema;
k) «biocarburante»: carburante per i trasporti ricavato dalla
biomassa;
l) «miscela»: prodotto ottenuto dalla miscelazione di piu'
carburanti in percentuali variabili;
m) «veicolo mono-carburante» (o «veicolo mono-fuel»): un veicolo
concepito per funzionare principalmente con un unico tipo di
carburante;
n) «veicolo bi-carburante» (o «veicolo bi-fuel»): un veicolo,
munito di due sistemi distinti di stoccaggio del carburante,
concepito per utilizzare principalmente, per la maggior parte del
tempo, un solo carburante alla volta;
o) «veicolo policarburante» (o «veicolo flex-fuel»): un veicolo,
munito di un unico sistema di stoccaggio del carburante, che puo'
funzionare con miscele diverse di due o piu' carburanti;
p) «veicolo bi-carburante con serbatoio policarburante dedicato»
(o «veicolo bi-flex-fuel»): un veicolo munito di due distinti sistemi
di immagazzinamento del carburante e progettato in modo da funzionare
con un solo carburante alla volta. Uno dei due serbatoi e' destinato
a contenere carburante originario; l'altro serbatoio e' destinato a
contenere diverse miscele di due o piu' carburanti e opera in maniera
analoga a quanto previsto alla lettera o) per i sistemi flex-fuel.
L'impiego contemporaneo di entrambi i carburanti e' limitato nella
quantita' e nella durata;
q) «famiglia di veicoli»: si intende un insieme di veicoli avente
le caratteristiche di cui all'allegato 1 del presente decreto su cui
e' installabile il sistema stesso;
r) «veicolo capostipite»: un veicolo prescelto quale veicolo sul
quale effettuare le prove intese a verificare la conformita' alle
prescrizioni del presente decreto e cui fanno riferimento i membri di
una famiglia;
s) «condizioni ambientali standard»: si indicano le condizioni a
temperatura di 298,15° K (25 °C) e pressione di 100 kPa (1 bar);
t) «veicolo originale»: veicolo nel suo stato di omologazione
antecedente all'installazione del sistema;
u) «serbatoio originale»: serbatoio del veicolo nel suo stato di
omologazione antecedente all'installazione del sistema;
v) «serbatoio sostitutivo»: serbatoio omologato per il carburante
originario del veicolo e con capacita' minima tale da garantirne il
corretto funzionamento, installato in sostituzione del serbatoio
originale quando il costruttore del sistema lo ritenga componente
necessario alla conversione come da lettera h) del presente articolo.
w) «dispositivo di riconoscimento della miscela»: un sistema atto
a riconoscere la composizione della miscela di carburante originario
e biocarburante che sta alimentando il motore;
x) «targhetta regolamentare»: targhetta o etichetta, predisposta
dal costruttore/fabbricante del sistema di trasformazione e apposta
dall'installatore, che indica le caratteristiche tecniche principali
necessarie per l'identificazione del sistema di trasformazione, come
illustrato nell'allegato 8. Sulla targhetta regolamentare il
costruttore puo' prevedere la presenza di un codice a barre
bidimensionale (QR code) nel quale sono contenute le informazioni di
cui all'art. 4, comma 6, lettera g (manuale di installazione), e
all'art. 4, comma 6, lettera h (manuale dell'utente finale);
y) «certificato di conformita'»: il documento rilasciato dal
costruttore in cui si attesta che il sistema di trasformazione
prodotto e' conforme al tipo di sistema di trasformazione omologato e
redatto secondo il modello di cui all'allegato 5;
z) «componente originale correlato alle emissioni»: qualsiasi
componente del sistema di aspirazione, del motore e del sistema di
scarico che invia un input o riceve un output dal dispositivo di
controllo del carburante originario;
aa) «componente del sistema di trasformazione a biocarburanti
correlato alle emissioni»: qualsiasi componente elettronico del
sistema di aspirazione o del sistema di scarico che invia un input o
riceve un output dal dispositivo di controllo del biocarburante e/o
miscela;
bb) «ECU»: qualsiasi centralina/e responsabile/i del controllo
elettronico del veicolo originale;
cc) «SCU (unita' di controllo del sistema)»: la/e centralina/e
elettronica/e del sistema di trasformazione a biocarburante che
controlla l'alimentazione di biocarburante e/o miscela al motore e/o
aziona automaticamente la valvola di sicurezza, se presente, e gli
altri componenti del sistema di trasformazione a biocarburanti in
caso di guasto e/o di arresto accidentale del motore;
dd) «sistema master-slave»: un sistema di trasformazione a
biocarburanti in cui la centralina elettronica SCU e' in grado di
tradurre le strategie di controllo dell'ECU;
ee) «valvola di sicurezza»: valvola preposta a ristabilire il
funzionamento in modalita' carburante originario se il sistema
bi-fuel o bi-flex-fuel dovesse avere malfunzionamenti o guasti;
ff) «UPR (riconoscitore universale di malfunzionamenti)»: spia di
malfunzionamento del sistema di trasformazione a biocarburanti.
Art. 3
Caratteristiche generali richieste per l'omologazione
del sistema di trasformazione a biocarburanti
1. Ciascun sistema di trasformazione a biocarburanti e' progettato,
costruito e installato in modo che, in condizioni normali di impiego
e malgrado le sollecitazioni cui puo' essere sottoposto, non siano
alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di
sicurezza.
2. Non e' richiesto il nulla osta del costruttore del veicolo per
le modifiche necessarie per l'installazione del sistema in argomento
e rientranti nei casi di cui all'art. 236, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel rispetto
delle condizioni riportate nell'allegato n. 2 del presente decreto.
Art. 4
Omologazione del sistema
di trasformazione a biocarburanti
1. La domanda di omologazione di un sistema di trasformazione a
biocarburanti e' presentata dal costruttore o dal suo legale
rappresentante presso un servizio tecnico, in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 4, del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, che effettua le
prove previste dal presente decreto.
2. A seguito dell'installazione del sistema di trasformazione, il
veicolo cosi' modificato deve soddisfare tutte le disposizioni
inerenti alle emissioni inquinanti a norma del quale era stata
originariamente rilasciata l'omologazione; in particolare, deve
rispettare i medesimi valori limiti per le emissioni inquinanti in
atmosfera indicate nell'allegato 2.
3. A seguito dell'esito favorevole della verifica, ogni sistema di
trasformazione a biocarburanti e' omologato, con eventuali estensioni
di omologazione di cui all'art. 7, comma 5, lettera c, del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277,
in relazione a una o piu' famiglie di veicoli.
4. A ciascun sistema di trasformazione omologato e' assegnato un
numero secondo lo schema previsto all'allegato IV del decreto
ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni ed
integrazioni.
In particolare. il primo carattere del primo campo e' «N»,
trattandosi di un'omologazione nazionale mentre il primo carattere
del secondo campo e' «D».
5. A conclusione della procedura di cui al presente articolo,
l'autorita' di omologazione rilascia il certificato di omologazione
del sistema di trasformazione, recante le eventuali estensioni, in
conformita' al modello di cui all'allegato 3.
6. La domanda di omologazione deve essere accompagnata dai seguenti
documenti, firmati digitalmente dal richiedente, e dai seguenti dati
specifici:
a) descrizione del sistema di trasformazione con tutte le
informazioni pertinenti e relativi disegni, compresi i numeri di
omologazione di ciascun componente per cui e' richiesta
un'omologazione obbligatoria;
b) scheda informativa secondo quanto prescritto dall'allegato 4;
c) descrizione del veicolo o dei veicoli capostipite su cui
saranno effettuate le prove intese a verificare la conformita' alle
prescrizioni del presente decreto;
d) descrizione di tutte le modifiche apportate al veicolo
capostipite originario e dichiarazione che non sono stati modificati
parametri operativi che influenzano le prestazioni del motore
originario;
e) facsimile del certificato di conformita', di cui all'allegato
5, con l'elenco delle persone autorizzate a firmare il certificato e
dichiarazione relativa alle loro mansioni nella societa';
f) verifica del rispetto delle specifiche per l'installazione dei
sistemi di trasformazione di cui all'art. 10;
g) manuale di installazione del sistema di trasformazione sul
veicolo o sui veicoli capostipite contenente i requisiti minimi
previsti all'allegato 6 o una sua versione ridotta nel caso in cui il
costruttore prevede la presenza di un codice a barre bidimensionale
(QR code) sulla targhetta regolamentare;
h) manuale dell'utente finale contenente i requisiti minimi
previsti all'allegato 7, ivi compreso le prescrizioni di cui all'art.
12 o una sua versione ridotta nel caso in cui il costruttore prevede
la presenza di un codice a barre bidimensionale (QR code) sulla
targhetta regolamentare;
i) fac-simile della targhetta regolamentare di cui all'art. 2,
comma 1, lettera x);
j) elenco delle officine idonee alla esecuzione della
installazione dell'impianto;
k) attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe
indicate nelle tabelle allegate alla legge 1° dicembre 1986, n. 870,
e successivi aggiornamenti, nonche' di quelli effettuati per
l'assolvimento delle imposte di bollo.
7. L'autorita' di omologazione raggruppa in un fascicolo di
omologazione i documenti di cui al comma 6, lettere a, b, e, g, h, i
e j.
8. Il costruttore dei sistemi di trasformazione a biocarburanti
deve garantire le caratteristiche originarie dell'intero sistema per
la famiglia specifica di veicoli per la quale e' stata rilasciata
l'omologazione.
9. I sistemi di trasformazione restano validi fin quanto le
omologazioni dei componenti di cui e' costituito sono valide. Alla
data di scadenza dell'omologazione di almeno un componente, il
sistema di trasformazione non puo' essere piu' prodotto.
Art. 5
Modifica dell'omologazione di un tipo
di sistema di trasformazione a biocarburanti
1. Qualsiasi modifica dell'installazione del sistema di
trasformazione deve essere notificata all'autorita' di omologazione
per il tramite di un servizio tecnico, allegando le pagine del
fascicolo di omologazione debitamente modificate, indicando
chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e
la data del nuovo rilascio. Il costruttore predispone, altresi', una
versione aggiornata e consolidata dei documenti costituenti il
fascicolo di omologazione modificati.
2. Una modifica e' considerata una «revisione» quando le
informazioni contenute nel fascicolo di omologazione cambiano senza
che si debbano ripetere ispezioni o prove ovvero nel caso in cui
occorra aggiornare le informazioni contenute nel fascicolo di
omologazione riportate in modo erroneo.
3. Una modifica e' considerata un'«estensione» se i dati registrati
nel fascicolo di omologazione sono cambiati e si verifica uno dei
casi seguenti:
a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove;
b) e' cambiata una delle informazioni contenute nel certificato
di omologazione, ad eccezione dei suoi allegati;
c) diventano applicabili nuove prescrizioni previste per
l'omologazione dei componenti costituenti il sistema di
trasformazione.
Art. 6
Prescrizioni per il costruttore dei sistemi
di trasformazione a biocarburanti
1. Il costruttore e' responsabile dell'omologazione del sistema di
trasformazione di cui all'art. 4 e della conformita' di produzione di
tutti i relativi componenti.
2. Per ogni sistema di trasformazione prodotto in conformita' al
tipo omologato, il costruttore rilascia un certificato di
conformita', di cui all'art. 2, comma 1, lettera y), e una targhetta
regolamentare di cui all'art. 2, comma 1, lettera x).
3. Il costruttore del sistema di trasformazione predispone e rende
disponibili, per ogni sistema omologato, le prescrizioni per
l'installazione, di cui all'art. 10, comprendenti le indicazioni
generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
4. Ogni singolo sistema di trasformazione prodotto e' corredato
delle informazioni di uso, manutenzione, installazione e, ove
possibile, smaltimento dello stesso, destinate all'installatore e
all'utilizzatore. Il sistema e', altresi', corredato di istruzioni e
avvertenze.
5. Il costruttore del sistema di trasformazione fornisce le
informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
trasformato nel rispetto di quanto previsto nell'allegato X del
regolamento UE 2018/858 e successive modifiche e integrazioni ed e'
responsabile della garanzia del prodotto installato.
Art. 7
Prescrizioni per il costruttore dei sistemi
di trasformazione a biocarburanti
1. Gli impianti di produzione dei sistemi di trasformazione a
biocarburanti sono soggetti alla procedura del controllo di
conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto
al tipo omologato, ai sensi del decreto del 21 aprile 2009 del Capo
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici e delle procedure contenute nel regolamento
UE 2018/858.
Art. 8
Cessazione definitiva della produzione
1. Nel caso di cessazione definitiva della produzione di un tipo di
sistema di trasformazione a biocarburanti omologato in conformita' al
presente decreto, il titolare dell'omologazione informa l'autorita'
di omologazione entro tre mesi dalla cessazione.
Art. 9
Prescrizioni per i servizi tecnici
1. I servizi tecnici ricevono le richieste di omologazione e di
modifica dei sistemi di trasformazione.
2. Esaminata la documentazione presentata dal costruttore del
sistema di trasformazione, il servizio tecnico provvede
all'effettuazione delle verifiche e delle prove indicate all'allegato
2 su uno o piu' veicoli rappresentativi della famiglia alla quale e'
prevista l'installazione del sistema.
3. Il servizio tecnico, a conclusione del procedimento, trasmette
all'autorita' di omologazione:
a) il fascicolo di omologazione del sistema di trasformazione che
comprende i documenti di cui all'art. 4, comma 6, lettere a), b), e),
g), h), i) e j);
b) verbale delle verifiche e prove;
c) copia dei certificati di omologazione dei dispositivi
costituenti il sistema di trasformazione, laddove previsto;
d) bozza del certificato di omologazione del sistema speciale di
adattamento redatto in conformita' all'allegato 3.
Art. 10
Prescrizioni per l'installazione del sistema di trasformazione a
biocarburanti su veicoli in circolazione
1. Ogni sistema di trasformazione a biocarburanti e' installato,
sui veicoli in circolazione, dal costruttore oppure da un
installatore autorizzato.
2. L'installazione di un sistema di trasformazione a biocarburanti
su di un veicolo comporta l'aggiornamento del documento unico di
circolazione e di proprieta' a seguito di visita e prova, ai sensi
dell'art. 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In tal
caso, l'installatore del sistema di trasformazione a biocarburanti
preliminarmente si accerta della compatibilita' dell'installazione
del sistema sul veicolo stesso e, a seguito dell'installazione,
certifica, con una dichiarazione conforme all'allegato 9, che la
stessa e' stata realizzata a perfetta regola d'arte e in osservanza
delle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del
sistema di trasformazione.
3. L'installatore del sistema di trasformazione appone la targhetta
regolamentare di cui all'art. 2, comma 1, lettera x), e la fissa alla
struttura del veicolo, preferibilmente, in prossimita' della
targhetta del veicolo e fornisce al proprietario del veicolo il
manuale dell'utente finale di cui all'art. 4, comma 6, lettera h).
Art. 11
Adempimenti per gli uffici della Motorizzazione civile e
aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprieta'
del veicolo
1. L'installazione di un sistema di trasformazione a biocarburanti
su un veicolo in circolazione comporta, a norma dell'art. 78, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le modalita'
stabilite con decreto del direttore generale per la motorizzazione
del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'annotazione sul documento unico di
circolazione e di proprieta' delle seguenti indicazioni:
a) classificazione del veicolo quale appartenente alle categorie
«mono-fuel», «bi-fuel», «flex-fuel» o «bi-flex-fuel»;
b) carburanti e miscele utilizzabili dal veicolo a seguito
dell'installazione del sistema di trasformazione;
c) denominazione e numero di omologazione del sistema di
trasformazione a biocarburanti installato;
d) installatore del sistema e data di collaudo.
2. In sede di aggiornamento del documento unico di circolazione e
di proprieta' sono verificate e registrate eventuali modifiche
riguardanti le caratteristiche tecniche del veicolo.
Art. 12
Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
1. I sistemi equivalenti di trasformazione a biocarburanti,
omologati secondo norme di diritto interno da Stati appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a
verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione
degli utenti.
2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata da un servizio
tecnico su istanza del fabbricante dell'impianto di trasformazione o
di un suo legale rappresentante sulla base di idonea documentazione
rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione.
Quest'ultima e' riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame
documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e
di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle
richieste dal presente decreto. E' altresi' necessario che le
caratteristiche richieste per l'omologazione siano equivalenti a
quelle previste dal presente decreto.
Art. 13
Disposizioni finali
1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto
e sono aggiornati con decreto del direttore generale per la
motorizzazione, che stabilisce, altresi', le procedure
tecnico-amministrative non disciplinate dal presente decreto.
2. Ogni richiamo ai regolamenti ONU (UNECE), si intende all'ultima
serie di emendamenti/aggiornamenti applicabile secondo la normativa
unionale ove non espressamente diversamente indicato.
3. Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ma a richiesta del costruttore
puo' essere immediatamente applicabile.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 2 ottobre 2025

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Allegato 1
Parametri che definiscono una famiglia di veicoli
(art. 2, comma 1, lettera q)
1. Ai fini del presente decreto, per «membro della famiglia» si
intende un veicolo che condivide con il suo veicolo capostipite le
seguenti caratteristiche essenziali:
a) lo stesso tipo di combustibile del motore originario;
b) la stessa metodologia di prova delle emissioni;
c) il motore presenta una potenza erogata omologata compresa
tra 0,6 e 1,2 volte quella del motore del veicolo capostipite;
d) il rapporto tra potenza e cilindrata del motore e' compreso
tra 0,75 e 1,3 volte quello del veicolo capostipite;
e) valutazione del rischio, ai sensi del regolamento ONU
(UNECE) n. 155, nel caso di sistemi di trasformazione a biocarburante
da utilizzare su veicoli omologati ai sensi del suddetto regolamento.
2. Nel caso di piu' veicoli capostipite che condividano le
caratteristiche di cui sopra, salvo la potenza di omologazione che
risulta rispettivamente P1 e P2 (con P1 < P2), e' possibile
ricomprendere comunque nella stessa famiglia tutti i motori aventi
potenza di omologazione erogata compresa nell'intervallo 0,6*P1 e
1,2*P2.
Allegato 2
Procedura per la verifica di idoneita' e conformita' di un sistema
di trasformazione a biocarburanti per i veicoli in circolazione (art.
4, comma 2)
1. Requisiti generali
1.1 I sistemi di trasformazione a biocarburanti devono essere
conformi alle norme cogenti per l'omologazione del sistema (direttive
e regolamenti UE e relativi regolamenti ONU (UNECE)). I riferimenti
alle norme UE oppure ONU (UNECE) indicati si intendono relativi
all'ultima serie di emendamenti/aggiornamenti applicabile secondo la
normativa unionale, ove non espressamente diversamente indicato, per
l'omologazione di un nuovo tipo, vigente al momento della
presentazione della domanda di omologazione del sistema di
trasformazione a biocarburanti di cui all'art. 4, comma 1.
1.2 Per le caratteristiche del veicolo non direttamente
interessate dall'installazione del sistema di trasformazione, deve
essere garantita la piena conformita' alle prescrizioni tecniche
sulla base delle quali e' stata rilasciata l'omologazione originale
del veicolo, senza necessita' di adeguamento a norme successive.
2. Prove
La verifica di idoneita' di un sistema di trasformazione a
biocarburanti e' effettuata, su uno o piu' veicoli capostipite,
attraverso le prove di seguito descritte.
Lo svolgimento di tali prove e' consentito con diversi
biocarburanti o miscele, purche' esse siano ripetute per ciascun
biocarburante o miscela scelti. Il risultato positivo delle prove
permette l'omologazione del sistema per il/i biocarburante/i e/o
la/le miscela/e in questione.
2.1. Prova di potenza
Il veicolo o i veicoli capostipite sono sottoposti alle seguenti
prove:
2.1.1. Un campione del sistema di trasformazione a biocarburante,
quale definito all'art. 2, comma 1, del presente decreto, installato
sul veicolo o sui veicoli capostipite, deve essere sottoposto alle
procedure di prova di cui al punto 2.1.1.1. o 2.1.1.2., in base alla
procedura utilizzata in fase di omologazione del veicolo o del motore
non trasformato.
La potenza misurata con il/i biocarburante/i e/o la/le miscela/e
deve essere uguale o inferiore, non oltre il 10%, a quella misurata
con il carburante originario.
2.1.1.1. Metodo con banco dinamometrico per motori
La potenza massima all'albero motore viene misurata sul motore di
ciascun veicolo capostipite per mezzo di un banco dinamometrico per
motori, conformemente alle modalita' seguite in fase di omologazione
del motore, utilizzando i seguenti carburanti:
a) carburante originario senza l'installazione del sistema;
b) biocarburante o miscela.
La media delle misurazioni della potenza deve essere calcolata
come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Con:
CO = Carburante originario
BIO = Biocarburante o miscela
Il rapporto relativo alla potenza del motore deve essere
calcolato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Per ciascun veicolo della famiglia, i valori della potenza del
motore dichiarati dal costruttore vengono moltiplicati per i rapporti
di cui sopra.
2.1.1.2 Metodo con banco dinamometrico a rulli
La potenza massima alle ruote viene misurata su ciascun veicolo
capostipite per mezzo di un banco dinamometrico a rulli,
conformemente alle modalita' seguite in fase di omologazione,
utilizzando i seguenti carburanti:
a) carburante originario senza l'installazione del sistema;
b) biocarburante o miscela.
La media delle misurazioni della potenza deve essere calcolata
come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Con:
CO = Carburante originario
BIO = Biocarburante o miscela
Il rapporto relativo alla potenza del motore deve essere
calcolato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Per ciascun veicolo della famiglia, i valori ufficiali della
potenza del motore vengono moltiplicati per i rapporti di cui sopra.
2.1.2. Per i veicoli «flex-fuel» e «bi-flex-fuel», la prova
descritta al punto 2.1. si effettua con una miscela la cui
percentuale di biocarburante non e' inferiore al 60%. Il risultato
della prova si ritiene valido per tutte le miscele degli stessi
carburanti di cui e' costituita la miscela utilizzata in prova.
2.2. Prova di sicurezza elettronica
2.2.1. La centralina elettronica (SCU) deve soddisfare le norme
pertinenti relative alla compatibilita' elettromagnetica (EMC) di cui
al regolamento ONU (UNECE) n. 10.
2.2.2. Il tempo di azionamento della valvola di sicurezza dopo la
diagnosi di un guasto al sistema di trasformazione a biocarburanti
non deve superare un secondo.
2.2.3. Un guasto dell'impianto elettrico del veicolo non deve
causare l'attuazione incontrollata di un componente del sistema di
trasformazione a biocarburante.
2.3. Prova di diagnostica
2.3.1. Se e' necessario per installare correttamente il sistema
di trasformazione a biocarburanti sul veicolo, e' permesso simulare
il corretto funzionamento dei componenti originali relativi alle
emissioni che non vengono utilizzati nella modalita' biocarburante.
2.3.2. Il sistema di trasformazione a biocarburanti, installato
sul veicolo o sui veicoli capostipite, deve rispettare le
prescrizioni e le prove relative alla diagnostica previste dalla
normativa unionale in fase di omologazione del veicolo originario sia
in modalita' carburante originario che biocarburante.
2.3.3. Prescrizioni e prove OBD specifiche per i sistemi di
trasformazione «master-slave»:
a) l'ECU deve rimanere attivata per la gestione del motore sia
in modalita' carburante originario che biocarburante;
b) durante il funzionamento a biocarburante, l'ECU deve
continuare a monitorare i componenti originali correlati alle
emissioni, ad eccezione di quelli che non sono in uso;
c) durante il funzionamento a biocarburante, l'SCU deve
monitorare i componenti del sistema di trasformazione a biocarburanti
correlati alle emissioni, se presenti, come pure le loro connessioni
elettriche.
2.3.4. Uso del carburante e diagnostica del sistema di
trasformazione
2.3.4.1. L'SCU deve poter identificare in ogni momento il
carburante in uso, in caso di sistemi bi-fuel e bi-flex-fuel.
2.3.4.2. L'SCU puo' memorizzare tali informazioni e indicarle in
modo chiaro e inequivocabile al conducente, tramite il pannello/lo
schermo dedicato, se presente.
2.3.5. Il veicolo capostipite provvisto del sistema di
trasformazione a biocarburante deve essere sottoposto alle seguenti
prove:
a) l'SCU deve seguire l'ECU per quanto concerne le strategie di
uso del carburante. Cio' puo' essere dimostrato utilizzando un
programma di monitoraggio (diagnostico) e modificando, nel contempo,
il segnale di uno dei sensori del sistema a carburante originario;
b) durante una prova relativa alle emissioni con carburante
originario, la spia di malfunzionamento (MI) originale deve attivarsi
a causa del disinnesto elettrico dei componenti originali correlati
alle emissioni;
c) durante una prova relativa alle emissioni con biocarburante,
la spia di malfunzionamento (UPR) del sistema di trasformazione deve
attivarsi a causa del disinnesto elettrico di componenti del sistema
di trasformazione a biocarburanti correlati alle emissioni, se
presenti, che siano in uso durante il funzionamento a biocarburante.
2.3.5.1 Durante le prove relative alle emissioni, devono essere
eseguite, sul veicolo capostipite provvisto del sistema di
trasformazione a biocarburanti, soltanto in modalita' di
funzionamento a biocarburante, le prove seguenti:
a) disinnesco elettrico di un componente del sistema di
trasformazione a biocarburanti correlato alle emissioni, se presente;
b) sostituzione di un componente del sistema di trasformazione
a biocarburanti correlato alle emissioni, se presente, con un altro
componente deteriorato o difettoso, oppure simulazione elettronica di
una simile avaria.
La spia di malfunzionamento (MI) originale e/o la spia UPR del
sistema di trasformazione devono attivarsi prima della fine delle
prove in tutte le condizioni sopra descritte. Alternativamente, in
caso di sistemi bi-fuel e bi-flex-fuel, e' il sistema di
trasformazione a dover commutare automaticamente tra la modalita' di
funzionamento a carburante originario e quella a biocarburante prima
della fine delle prove, mediante la valvola di sicurezza.
2.3.5.2 I codici dei guasti dovuti a malfunzionamenti dei
componenti del sistema di trasformazione a biocarburanti correlati
alle emissioni, se presenti, nonche' dei loro collegamenti elettrici
devono essere conservati nella SCU.
2.3.5.3 Il fabbricante del sistema deve fornire istruzioni
specifiche che permettano di interpretare i codici dei guasti del
sistema di trasformazione a biocarburanti di cui al punto 2.3.5.2.
2.4. Prova di tenuta
2.4.1. Per quanto concerne biocarburanti allo stato gassoso in
condizioni ambientali standard (art. 2, comma 1, lettera s),
l'installatore deve attenersi alle prescrizioni del manuale di
installazione fornito dal costruttore del sistema. Una volta
completata l'installazione, l'installatore deve riempire il sistema
di biocarburante gassoso e controllare con un rivelatore le eventuali
perdite di tutti i raccordi e le connessioni del sistema. Le
elettrovalvole devono essere in posizione aperta, in modo che tutti i
componenti del sistema siano sottoposti alla pressione di servizio.
Non e' ammessa alcuna fuoriuscita.
2.4.2. Per quanto concerne i biocarburanti allo stato liquido in
condizioni ambientali standard (art. 2, comma 1, lettera s),
l'installatore deve attenersi alle prescrizioni del manuale di
installazione fornito dal costruttore del sistema. Una volta
completata l'installazione, l'installatore deve procedere
all'accensione del veicolo. Non sono ammesse perdite durante l'intero
ciclo di prima accensione del veicolo.
2.5. Prova di corrosione componenti
2.5.1. I componenti metallici destinati a contenere biocarburante
allo stato gassoso in condizioni ambientali standard devono superare
le prove di tenuta di cui al punto 2.4. dopo essere stati sottoposti
per centoquarantaquattro ore a una prova in nebbia salina in
conformita' alla norma ISO 9227, con tutti i raccordi chiusi.
2.5.2. I componenti in rame od ottone contenenti biocarburante
allo stato gassoso in condizioni ambientali standard devono superare
le prove di tenuta di cui al punto 2.4. dopo essere stati sottoposti
per ventiquattro ore ad immersione in ammoniaca in conformita' alla
norma ISO 6957 con tutti i raccordi chiusi.
2.6. Prove di emissioni
2.6.1. Le prove di emissioni di sostanze inquinanti e di biossido
di carbonio (CO2 ) sono effettuate sul veicolo capostipite o sul
motore, a seconda della normativa applicabile, con e senza il sistema
di trasformazione a biocarburanti utilizzando la normativa unionale
prevista in fase di omologazione del veicolo originario.
2.6.1.1. Per «sostanze inquinanti» si intendono:
a) monossido di carbonio (CO);
b) idrocarburi incombusti (THC, NMHC);
c) metano (CH4);
d) ossidi di azoto (NOx);
e) combinazione di idrocarburi incombusti e ossidi di azoto
(THC+NOx);
f) particolato;
g) numero di particelle.
2.6.1.2. Le misurazioni delle emissioni di gas di scarico devono
essere effettuate:
a) con carburante originario di riferimento senza
l'installazione del sistema;
b) con biocarburante o miscela di riferimento.
2.6.1.3. Disposizioni speciali per veicoli in configurazione
flex-fuel e bi-flex-fuel
Nel caso di veicoli in configurazione flex-fuel e bi-flex-fuel,
durante l'intero ciclo di prova e' consentito utilizzare una miscela
la cui percentuale di biocarburante non sia inferiore al 60%. Il
risultato positivo della prova si riterra' valido per tutte le
miscele degli stessi carburanti di cui e' costituita la miscela
utilizzata in prova.
2.6.1.4. Disposizioni speciali per veicoli in configurazione
bi-fuel e bi-flex-fuel
E' consentito avviare il motore con carburante originario e
passare al biocarburante o alla miscela dopo un periodo di tempo che
non puo' essere superiore ai trecento secondi.
Durante il ciclo di prova e' consentito alimentare il motore con
il carburante originario per intervalli di tempo, a condizione che il
tempo totale non superi i centoventi secondi.
2.6.2. Per ogni inquinante o per ciascuna combinazione di
inquinanti, i risultati delle misurazioni delle emissioni di gas di
scarico possono superare, al massimo del 10%, i valori limite
stabiliti dalle relative omologazioni del veicolo o dei veicoli
originali, a condizione che la media aritmetica di tre risultati sia
inferiore a tale limite. In questo caso i limiti prescritti possono
essere superati per piu' di un inquinante nel corso di una stessa
prova o di prove diverse.
2.6.3. I veicoli dotati di filtro antiparticolato o altri filtri
equivalenti, per cui le prescrizioni della normativa applicabile di
cui al punto 2.6.1. ne prevedono la rigenerazione continua come
condizione di prova, sono esentati da suddette prescrizioni ove il
sistema di trasformazione a biocarburanti non presenti alcun
componente correlato alle emissioni oppure, se presenti, questi non
influiscano in alcun modo sul filtro antiparticolato o altri filtri
equivalenti.
2.6.4. I risultati delle prove sono positivi se:
i valori delle sostanze inquinanti del veicolo o motore
trasformato non sono superiori a quelli del veicolo o motore
originario;
i valori delle sostanze inquinanti del veicolo o motore
trasformato non sono superiori ai valori limite per ogni sostanza
inquinante previste dalle norme unionali per il veicolo o motore non
trasformato;
il valore del biossido di carbonio (CO2 ) rientra in una
tolleranza del + 10% rispetto al valore misurato sul veicolo o motore
non trasformato.
2.7. Prova del dispositivo di riconoscimento della miscela
2.7.1. Se il sistema di trasformazione a biocarburanti e' dotato
di dispositivo di riconoscimento della miscela, sono campionate due
differenti miscele degli stessi carburanti:
a) la prima miscela deve avere una maggior concentrazione in
volume di carburante di origine fossile, con un tenore minimo di
biocarburante del 15% ma non superiore al 30%;
b) la seconda miscela deve avere una concentrazione di
biocarburante non inferiore al 60%.
Conclusa la prova con la prima miscela, il serbatoio di prova
deve essere sostituito o svuotato al fine di effettuare la prova con
la seconda miscela senza contaminazioni dei risultati.
Il sistema di trasformazione a biocarburanti, installato sul
motore o sul veicolo, deve funzionare alimentato con entrambe le
miscele, per una durata massima di ciascuna prova di cinque minuti
dall'avvio allo spegnimento.
2.7.2.1. Durante il ciclo di prova il dispositivo deve essere in
grado di individuare la composizione della miscela utilizzata in
entrambe le prove, con un margine massimo di errore consentito del
10%.
2.7.2.2. La prova e' condotta per un massimo di cinque cicli,
venendo considerata superata nel caso in cui la media aritmetica dei
risultati dei singoli cicli rimanga entro il margine di errore
complessivo del 10%.
2.7.2.2.1. In deroga al punto 2.7.2.2., nel caso in cui il
risultato del primo ciclo sia positivo, non vi e' necessita' di
condurre i successivi.
2.7.2. Il dispositivo di riconoscimento della miscela deve
permettere la rilevazione in tempo reale del carburante o della
miscela che sta alimentando il motore, memorizzando il dato e
indicandolo nell'interfaccia di controllo, se presente.
3. Ulteriori prescrizioni di conformita' per le parti modificate con
l'installazione di un sistema di trasformazione a biocarburanti.
3.1. In funzione delle modifiche introdotte rispetto al veicolo
originale, e' necessaria la verifica della conformita', per le parti
modificate, alle prescrizioni della medesima norma unionale applicata
al veicolo originale.
Il veicolo si ritiene conforme qualora la posizione del sistema
di trasformazione a biocarburanti e degli organi connessi non
modifichi in modo sostanziale l'assetto del veicolo. Si ritiene la
prescrizione rispettata qualora la massa in ordine di marcia non
differisca del + 10% rispetto a quella del veicolo originale, nel
rispetto, comunque, delle masse limiti ammissibili sia per asse che
complessiva e relativa ripartizione.
Le prove sono effettuate su uno o piu' veicoli completi,
immatricolati in Italia, rappresentativi della famiglia di veicoli,
come individuati dal costruttore del sistema di trasformazione a
biocarburanti d'intesa con il servizio tecnico incaricato delle
prove.
I veicoli devono essere in buone condizioni, adeguati ad essere
oggetto della trasformazione necessaria all'installazione del sistema
di trasformazione a biocarburanti, come attestato dal costruttore del
sistema. Le verifiche e prove necessarie per accertare che le
modifiche effettuate assicurino un livello di sicurezza e di
prestazioni non inferiori a quello del veicolo originale debbono
essere effettuate sul tipo di veicolo sul quale e' destinato il
sistema di trasformazione a biocarburanti.
4. Ulteriori disposizioni
L'installazione del sistema di trasformazione a biocarburanti non
deve comportare la modifica dei dispositivi di sicurezza attiva e
passiva del veicolo originale, obbligatori per l'omologazione. In
caso contrario dovranno essere ripetute le corrispondenti prove gia'
effettuate in sede di omologazione del veicolo originario. Se il
veicolo e' stato omologato secondo il regolamento ONU (UNECE) n. 155,
il produttore del sistema deve dimostrare al servizio tecnico di aver
svolto appropriate valutazione del rischio al fine di minimizzare
ogni possibile rischio stesso secondo quanto previsto dal regolamento
ONU (UNECE) n. 155.
Allegato 3
Modello di certificato di omologazione nazionale
per sistemi di trasformazione a biocarburanti
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Modello della scheda informativa
Parte del provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Modello del certificato di conformita' del costruttore
(art. 6, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Manuale di installazione del sistema di trasformazione
a biocarburanti (art. 6, comma 4)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Manuale dell'utente finale (art. 6, comma 4)
1.1 Prescrizioni generali
1.1.1 Lo scopo del manuale dell'utente finale e' quello di
informare l'utente finale sulle caratteristiche e sulle funzioni di
sicurezza dei sistemi di trasformazione a biocarburanti installati.
1.1.2 Il manuale dell'utente finale deve essere redatto dal
fabbricante del sistema di trasformazione a biocarburanti.
1.1.3 Il fabbricante del sistema di trasformazione a
biocarburanti inserisce nel manuale tutte le informazioni necessarie
per un uso corretto e un funzionamento sicuro dei sistemi di
trasformazione a biocarburanti.
1.1.4 Il manuale dell'utente finale deve essere considerato parte
integrante del sistema di trasformazione a biocarburanti e quindi
deve essere consegnato insieme a detto sistema.
1.1.5 Il manuale dell'utente finale deve essere redatto in
italiano e in francese o in tedesco se consegnato nelle regioni o
provincie in cui vige il multilinguismo.
1.1.6 Il manuale dell'utente finale deve riportare l'indicazione
del tipo, della versione e dell'anno di produzione del prodotto cui
si riferisce.
1.1.7 Il manuale dell'utente finale deve fornire informazioni
relative all'uso in condizioni ambientali estreme.
1.2 Contenuto del manuale dell'utente finale
1.2.1 Specifiche tecniche
Il manuale dell'utente finale deve recare come minimo le seguenti
informazioni:
a) caratteristiche di funzionamento;
b) prestazioni in condizioni di funzionamento normali;
c) condizioni ambientali estreme.
1.2.2 Istruzioni di sicurezza
Il manuale dell'utente finale deve riportare avvertenze sui
pericoli per la salute e la sicurezza; tali avvertenze devono essere
classificate nel modo seguente:
a) suggerimenti per un uso ottimale del sistema;
b) attenzione, per possibili problemi dovuti ad uso improprio;
c) avvertenze per danni alle persone o alle cose in caso di
mancato rispetto delle procedure indicate. I simboli di sicurezza,
qualora vengano utilizzati, devono essere conformi al sistema
internazionale (SI) ed il loro significato deve essere specificato in
modo chiaro nel manuale dell'utente finale.
1.2.3 Descrizione dei sistemi di trasformazione a biocarburanti
Il manuale dell'utente finale deve descrivere in modo chiaro lo
scopo, l'uso e la funzione del sistema di trasformazione a
biocarburanti.
1.2.4 Primo utilizzo e regolazione dei sistemi di trasformazione
a biocarburanti
Il manuale dell'utente finale deve contenere tutte le
informazioni necessarie all'utente finale per il primo utilizzo e/o
per la regolazione del sistema in caso di necessita'.
1.2.5 Utilizzo dei sistemi di trasformazione a biocarburanti
1.3. Rifornimento dei sistemi di trasformazione a biocarburanti
Il manuale dell'utente finale deve indicare la sequenza di
operazioni da effettuare per riempire il/i serbatoio/i del/dei
biocarburante/i.
1.3.1. Commutazione tra carburanti
Nel caso di sistema bi-fuel o bi-flex-fuel dotati di commutatore
di carburante, il manuale dell'utente finale deve descrivere in modo
chiaro il metodo da seguire per passare da un carburante all'altro,
riportando la sequenza delle operazioni da effettuare.
1.3.2. Operazione di pulizia del sistema
Nel caso di sistema bi-fuel o bi-flex-fuel dotati di valvola di
pulizia della linea di alimentazione, il manuale dell'utente finale
deve descrivere in modo chiaro il metodo da seguire per eseguire
l'operazione di pulizia del sistema, riportando la sequenza delle
operazioni da effettuare.
1.3.3 Apertura/chiusura delle valvole manuali
Se il sistema e' provvisto di comandi manuali, il manuale
dell'utente finale deve indicare la corretta procedura di azionamento
di tali comandi.
1.3.4 Indicatore di livello
Il manuale dell'utente finale deve indicare la posizione
dell'indicatore di livello, ad esempio sul cruscotto o sul serbatoio.
Il significato del livello indicato deve essere spiegato in modo
chiaro all'utente.
1.3.5 Manutenzione
Se il sistema di trasformazione a biocarburanti e' soggetto a
manutenzione, il manuale dell'utente finale deve precisare la
frequenza ed il tipo di interventi da effettuare.
1.3.6. Anomalie e riparazione
Il manuale dell'utente finale deve indicare le azioni da
effettuare al verificarsi di anomalie nel sistema di trasformazione a
biocarburanti. Se il sistema di trasformazione a biocarburanti e'
dotato di sistema diagnostico, il manuale dell'utente finale deve
descrivere detto sistema ed indicare le azioni corrette da eseguire.
1.4. Rottamazione del prodotto
Il manuale dell'utente deve indicare le precauzioni da adottare
quando si rimuove l'impianto dal veicolo e le indicazioni per un
corretto smaltimento.
Allegato 8
Targhetta regolamentare del sistema
di trasformazione biocarburante (art. 6, comma 2)
1. La targhetta regolamentare del costruttore del sistema deve
essere costituita da:
a) una placca rettangolare di metallo,
oppure
b) un'etichetta rettangolare autoadesiva.
2. Le placche di metallo devono essere fissate con rivetti o
strumenti equivalenti.
3. L'etichetta autoadesiva deve essere in grado di evidenziare
eventuali manomissioni o frodi e autodistruggersi qualora si tenti di
rimuoverla.
4. Le seguenti informazioni devono essere stampate in modo
indelebile sulla targhetta regolamentare nell'ordine indicato:
a) denominazione del costruttore del sistema;
b) numero di omologazione del sistema di trasformazione;
c) nome commerciale del sistema di trasformazione;
d) eventuale codice a barre bidimensionale (QR code) contente i
manuali di installazione e/o dell'utente finale ovvero le modalita'
per scaricarli.
5. L'altezza dei caratteri delle informazioni di cui comma 4,
lettera a) e c), deve essere di almeno 2 mm. L'altezza dei caratteri
delle informazioni di cui comma 4, lettera b) deve essere di almeno 4
mm.
6. Il costruttore puo' apporre indicazioni supplementari sotto o
accanto a quelle prescritte, esteriormente al rettangolo chiaramente
delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le
informazioni prescritte al comma 4.
7. La targhetta regolamentare del costruttore deve essere fissata
saldamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile,
preferibilmente in corrispondenza della targhetta del veicolo.
8. La posizione deve essere scelta in modo che la targhetta sia
fissata su una parte non soggetta a sostituzione durante l'uso del
veicolo.
Allegato 9
Dichiarazione concernente l'istallazione di un sistema
di trasformazione (art. 6, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
(Utilizzo di biocarburanti nei motori ad accensione spontanea)




