Acque per consumo umano: più controlli sulle sostanze radioattive

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento è previsto un decreto del Ministro della Salute contenente specifiche indicazioni operative

Più controlli sulle sostanze  radioattive nelle acque destinate al consumo umano. Questo l'obiettivo del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, che ha attuato la direttiva  2013/51/EURATOM  del  Consiglio,  del  22 ottobre 2013 (in Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2016, n. 55).

Definiti:

- campi di applicazione della disciplina (con esclusione delle acque minerali naturali e medicinali);

- obblighi per regioni e province;

- i punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati;

- istituzione di controlli e analisi;

- provvedimenti in caso di non conformità e sanzioni;

-  valori di parametro (Allegato I);

- metodologie di controllo (Allegato II);

- indicazioni di prestazioni analitiche (Allegato III).

Inoltre, entro sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto, è previsto un  decreto del Ministro della Salute contenente specifiche indicazioni operative, elaborate in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, finalizzate a garantire l'applicazione uniforme del presente decreto nel territorio nazionale.

Commenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28disponibile anche in pdf alla fine della pagina.


Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28

Attuazione della direttiva  2013/51/EURATOM  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2013, che stabilisce requisiti per  la  tutela  della  salute
della popolazione relativamente alle  sostanze  radioattive  presenti
nelle acque destinate al consumo umano. (16G00036)

in Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2016, n. 55
Vigente al: 22-3-2016



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 2013/51/EURATOM del  Consiglio  del  22  ottobre
2013, che stabilisce requisiti  per  la  tutela  della  salute  della
popolazione relativamente alle sostanze  radioattive  presenti  nelle
acque destinate al consumo umano;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione  europea
2014), e in particolare l'articolo 15 e l'allegato B;
  Visto il decreto  legislativo  8  ottobre  2011,  n.  176,  recante
attuazione  della  direttiva  2009/54/CE,  sull'utilizzazione  e   la
commercializzazione delle acque minerali naturali;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE;
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva  98/83/CE  relativa
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  e  successive
modificazioni, recante  attuazione  delle  direttive  89/618/EURATOM,
90/641/EURATOM,  96/29/EURATOM,  2006/117/EURATOM   in   materia   di
radiazioni  ionizzanti,  2009/71/EURATOM  in  materia  di   sicurezza
nucleare degli impianti nucleari  e  2011/70/EURATOM  in  materia  di
gestione sicura del combustibile esaurito e dei  rifiuti  radioattivi
derivanti da attivita' civili;
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
  Visti gli articoli 35 e 36 del trattato EURATOM;
  Vista   la   raccomandazione   2000/473/EURATOM   sull'applicazione
dell'articolo 35 del trattato EURATOM riguardante  il  controllo  del
grado  di  radioattivita'  ambientale  allo  scopo   di   determinare
l'esposizione dell'insieme della popolazione;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 17 dicembre 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari
esteri   e   della   cooperazione   internazionale,   del    Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                               Oggetto

  1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la  tutela  della
salute della  popolazione  relativamente  alle  sostanze  radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano. In particolare, esso
stabilisce i principi e disciplina le modalita' del  controllo  delle
sostanze  radioattive  mediante  parametri  indicatori,   nonche'   i
relativi valori di parametro.
                               Art. 2
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «acque destinate al consumo umano»:
      1) tutte le acque trattate o non  trattate,  destinate  ad  uso
potabile, per la preparazione o la cottura di cibi e bevande,  o  per
altri usi domestici, a prescindere dalla  loro  origine,  siano  esse
fornite tramite una rete  di  distribuzione,  mediante  cisterne,  in
bottiglie o altri contenitori;
      2) tutte le acque utilizzate in un'impresa  alimentare  per  la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione  o  l'immissione  sul
mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano;
    b) «sostanza radioattiva»: qualsiasi sostanza  contenente  uno  o
piu' radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si  puo'
trascurare l'attivita' o la concentrazione;
    c) «parametri» o «parametri indicatori»: le grandezze  fisiche  o
dosimetriche adottate nel presente decreto  per  il  controllo  della
radioattivita' nelle acque destinate  al  consumo  umano,  quali,  in
particolare,  la   concentrazione   di   attivita'   di   radon,   la
concentrazione di attivita' di trizio, la dose indicativa;
    d) «dose indicativa» o «DI»: la dose efficace  impegnata  per  un
anno d'ingestione risultante da  tutti  i  radionuclidi,  di  origine
naturale e artificiale, presenti nelle  acque  destinate  al  consumo
umano, ad eccezione di  trizio,  potassio-40,  radon  e  prodotti  di
decadimento del radon a vita breve;
    e) «valore di parametro»: il valore di attenzione del  parametro,
ovvero il valore con  cui  confrontare  la  media  annua  dei  valori
misurati del parametro e  al  di  sopra  del  quale  e'  obbligatorio
valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate
al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana  tale  da
richiedere un intervento,  inclusa,  ove  necessario,  l'adozione  di
provvedimenti correttivi volti a migliorare la  qualita'  dell'acqua,
per  quanto  riguarda  la  presenza  di  sostanze  radioattive,  e  a
garantire che essa soddisfi i requisiti del presente decreto;
    f) «programma di  controllo»:  insieme  delle  attivita'  atte  a
verificare, mediante il monitoraggio  dei  parametri  indicatori,  il
rispetto dei valori di parametro nelle  acque  destinate  al  consumo
umano, fissati ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;
    g) «NORM»: acronimo di Naturally Occurring Radioactive  Materials
indicante  materiali,  generalmente   materie   prime,   o   prodotti
secondari,   o   residui   di   attivita'   industriali,   contenenti
radionuclidi di origine naturale e regolati dal  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
    h) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato cosi' come
riportato  all'articolo  74,  comma  1,  lettera  r),   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni  ovvero
chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo  umano  mediante
rete di distribuzione idrica, oppure chiunque fornisce a terzi  acqua
destinata al consumo umano attraverso cisterne,  fisse  o  mobili,  o
attraverso impianti idrici autonomi, oppure chiunque  confeziona  per
la distribuzione  a  terzi,  acqua  destinata  al  consumo  umano  in
bottiglie o altri contenitori; sono altresi' considerati  gestori  le
imprese alimentari che utilizzano  acque  di  cui  alla  lettera  a),
numero 2, se queste derivano da fonti proprie  o  comunque  non  sono
fornite attraverso rete di distribuzione idrica;
    i) «rete di  distribuzione  idrica»:  insieme  degli  impianti  e
strutture finalizzate alla produzione e fornitura di acqua  destinata
al consumo umano  attraverso  le  fasi  di  captazione,  trattamento,
adduzione e distribuzione alle utenze.
 
                               Art. 3
                 Ambito di applicazione ed esenzioni
   1. Il presente decreto si applica alle acque destinate  al  consumo
umano.
  2. Il presente decreto non si applica:
    a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali  ai  sensi
del decreto  legislativo  8  ottobre  2011,  n.  176,  che  attua  la
direttiva 2009/54/CE;
    b) alle acque medicinali ai  sensi  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, che attua la direttiva 2001/83/CE.
  3. Con decreto del Ministro della salute, possono  essere  esentate
dall'applicazione del presente decreto le acque destinate al  consumo
umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno  di
10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50  persone,  escluse  le
acque fornite nell'ambito di una attivita' commerciale o pubblica.
  4. In caso di esenzione ai sensi del  comma  3,  le  regioni  e  le
province autonome provvedono a che:
    a) la popolazione interessata sia  informata  al  riguardo  e  in
ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato  al  fine  di
tutelare la salute  umana  dagli  effetti  negativi  derivanti  dalla
contaminazione delle acque destinate al consumo umano;
    b) la popolazione interessata sia informata della possibilita' di
chiedere alle autorita' competenti lo svolgimento di  verifiche  atte
ad  escludere,  in  concreto,   rischi   per   la   salute   connessi
all'eventuale presenza di sostanze radioattive;
    c) la popolazione interessata riceva tempestivamente  i  consigli
appropriati allorche' si manifesti  un  pericolo  potenziale  per  la
salute umana derivante dalla qualita' di tali acque.

                               Art. 4
                          Obblighi generali

  1. Le regioni e le province  autonome,  avvalendosi  delle  aziende
sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici competenti a  svolgere
controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per
scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi  regionali
e delle ARPA/APPA, assicurano il controllo delle sostanze radioattive
nelle acque destinate al consumo umano, finalizzato alla verifica del
rispetto dei valori di parametro di cui  all'articolo  5,  attraverso
l'elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo.
  2. Le regioni e le province autonome  inviano  al  Ministero  della
salute il testo del programma di controllo elaborato, completo  della
relativa documentazione  di  supporto.  Il  Ministero  della  salute,
avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', esamina il testo  del
programma e la documentazione di supporto e invia, entro tre mesi, un
parere alla regione o provincia autonoma. La regione o  la  provincia
autonoma adotta il programma di controllo, modificato per tener conto
del parere del Ministero della salute.
  3. Il programma di controllo deve essere aggiornato nei casi in cui
cambino le condizioni sulla base  delle  quali  e'  stato  elaborato,
seguendo le stesse modalita' di cui al comma 2.
  4. In caso di superamento di uno o piu' valori di parametro di  cui
all'articolo 5, le regioni e le province autonome, avvalendosi  delle
aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti  a
svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e  sugli  alimenti  e
bevande per scopi di tutela  della  salute  pubblica  individuati  da
leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano che:
    a) venga valutato il rischio per la salute a cui  e'  esposta  la
popolazione interessata;
    b) vengano adottati,  ove  necessario,  provvedimenti  correttivi
volti  a  ridurre  la  concentrazione  di  radioattivita'  nell'acqua
destinata al consumo umano per renderla  conforme  ai  requisiti  del
presente decreto;
    c) vengano adottate, ove necessario, misure cautelative a  tutela
della salute pubblica.
  5. Ai fini dell'elaborazione del programma di controllo delle acque
destinate al consumo umano di  cui  al  comma  1,  le  regioni  e  le
province  autonome  effettuano  le  valutazioni  preliminari  di  cui
all'Allegato II avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero da
altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla  salubrita'
delle acque e sugli alimenti e bevande  per  scopi  di  tutela  della
salute pubblica individuati da leggi regionali, e delle ARPA/APPA. La
pianificazione e le risultanze delle suddette valutazioni preliminari
sono parte integrante del programma di controllo di cui al comma 1.
                                Art. 5
                         Valori di parametro
          e punti in cui i valori devono essere rispettati

  1. I valori di parametro sono riportati nell'allegato I.
  2. I valori di parametro  devono  essere  rispettati  nei  seguenti
punti:
    a) per le acque fornite  attraverso  una  rete  di  distribuzione
idrica nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti;
    b) per le acque  fornite  da  una  cisterna,  nel  punto  in  cui
fuoriescono dalla cisterna;
    c) per le acque confezionate in bottiglie  o  altri  contenitori,
nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
    d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in
cui sono utilizzate nell'impresa.
  3. La definizione dei punti di cui al comma 2 avviene  fatta  salva
la scelta del punto  di  prelievo  per  il  controllo  dei  parametri
indicatori,  che  puo'  essere  un  punto  qualsiasi  della  rete  di
distribuzione idrica ovvero del sistema  idropotabile,  a  condizione
che non vi siano modifiche peggiorative della qualita' dell'acqua per
quel che riguarda i valori di concentrazione di radioattivita' tra il
punto di prelievo per il controllo e i  punti  in  cui  i  valori  di
parametro devono essere rispettati. Nei  casi  di  cui  al  comma  2,
lettere  b),  c)  e  d),  se  l'acqua  introdotta   nelle   cisterne,
confezionata in bottiglie o altri  contenitori,  o  utilizzata  nelle
imprese alimentari, proviene da una rete di distribuzione idrica,  il
controllo della radioattivita' puo' essere  considerato  assolto  dal
controllo  sulla  rete  di  distribuzione   idrica   di   provenienza
effettuato  ai  sensi  del  presente  decreto,  a  condizione  che  i
contenitori, le cisterne, i serbatoi di  accumulo,  le  tubazioni,  i
raccordi, le guarnizioni, nonche' tutti i  materiali  utilizzati  con
cui l'acqua entra in contatto fino  ai  punti  in  cui  i  valori  di
parametro devono essere rispettati,  non  incrementino  i  valori  di
concentrazione di radioattivita' dell'acqua proveniente dalla rete di
distribuzione idrica.
  4. In aggiunta al valore di parametro,  per  la  concentrazione  di
attivita' di radon e'  stabilito,  con  decreto  del  Ministro  della
salute, un livello di riferimento inferiore a 1000 Bq/l, superato  il
quale  l'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  e   delle   misure
cautelative di cui all'articolo 4, comma  4,  lettere  b)  e  c),  e'
giustificata da motivi di protezione radiologica, senza la necessita'
di ulteriori considerazioni. Nelle more dell'emanazione del  predetto
decreto, tale livello di riferimento e' fissato a 1000 Bq/l.

                               Art. 6
                         Controlli e analisi
  1. Al fine di verificare che le acque destinate  al  consumo  umano
fornite mediante una rete di distribuzione idrica,  utilizzate  nelle
imprese alimentari, fornite attraverso cisterne, o  confezionate  per
la distribuzione in  bottiglie  o  altri  contenitori,  soddisfano  i
requisiti di  conformita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  sono
effettuati,  nell'ambito  dei   programmi   di   controllo   di   cui
all'articolo 4, comma 1, controlli delle sostanze  radioattive  nelle
acque  destinate   al   consumo   umano,   mediante   analisi   della
radioattivita' presente nelle  acque,  atte  ad  accertare  se  siano
superati o meno i valori di parametro di cui all'articolo 5, comma 1.
Tali controlli, definiti «controlli esterni», sono  effettuati  dalle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri
enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita'  delle
acque e sugli alimenti e bevande per scopi  di  tutela  della  salute
pubblica individuati da leggi regionali, avvalendosi delle  ARPA/APPA
anche in forme consortili, e devono essere pianificati ed  effettuati
in modo da assicurare che i  valori  ottenuti  siano  rappresentativi
della qualita' dell'acqua consumata nel corso dell'anno. I  risultati
dei controlli esterni devono essere conservati, a cura delle  aziende
sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere
controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per
scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali,
per un periodo di almeno 5 anni. Ove gli  impianti  di  una  rete  di
distribuzione ricadano nell'area di competenza territoriale  di  piu'
aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti  pubblici  individuati
con legge regionale, la regione puo' individuare l'azienda alla quale
attribuire la  competenza  in  materia  di  controlli.  Per  le  reti
acquedottistiche interregionali l'organo sanitario  di  controllo  e'
individuato d'intesa fra le regioni interessate.
  2. I controlli esterni sono effettuati nell'ambito del programma di
controllo di cui all'articolo  4,  comma  1.  Tali  controlli  devono
essere  effettuati  in  conformita'  ai   principi   generali,   alle
frequenze, alle strategie  di  screening  e  ai  requisiti  analitici
stabiliti negli allegati II e III. In relazione all'evoluzione  delle
conoscenze  tecnico-scientifiche,  con  decreto  del  Ministro  della
salute, possono esser modificate la tabella 2 di cui all'allegato II,
il valore dei parametri di screening per l'attivita'  alfa  totale  e
l'attivita' beta totale e le tabelle 1 e 2 di cui all'allegato III.
  3. I risultati dei controlli esterni sono inviati dalle  regioni  e
dalle province autonome al  Ministero  della  salute,  il  quale,  in
collaborazione con  l'Istituto  superiore  di  sanita',  gestisce  un
archivio  nazionale  contenente  i  dati,  le   informazioni   e   la
documentazione riguardanti le misure di  radioattivita'  nelle  acque
destinate al consumo umano e le altre attivita' connesse disciplinate
dal presente decreto, anche ai fini di informare la popolazione sulla
qualita' delle acque destinate al  consumo  umano.  I  risultati  dei
controlli  effettuati  in  applicazione  del  presente  decreto  sono
comunicati dal Ministero della salute alla  Commissione  europea,  se
richiesti dalla Commissione medesima.
  4. Le regioni e le province autonome assicurano che i laboratori in
cui sono analizzati  i  campioni  di  acqua  per  la  verifica  della
conformita' ai valori di parametro del presente decreto  adottino  un
sistema di  qualita'  conforme  ad  una  norma  tecnica  approvata  e
pubblicata da un organismo internazionale.  L'Istituto  superiore  di
sanita' provvede a  sottoporre  i  predetti  laboratori  a  verifiche
periodiche del sistema di qualita'.  La  disposizione  contenuta  nel
precedente periodo non si applica in  caso  di  laboratori  di  prova
accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da un ente di
accreditamento  riconosciuto  ai  sensi  del  regolamento   (CE)   n.
765/2008.
  5. I gestori  sono  tenuti  ad  effettuare  controlli  sulle  acque
destinate al consumo umano, definiti «controlli interni», finalizzati
a garantire che  l'acqua  destinata  al  consumo  umano  distribuita,
utilizzata,  fornita,  o  confezionata  per  la  distribuzione,   sia
conforme ai requisiti  fissati  dal  presente  decreto.  I  controlli
interni fanno parte dell'analisi  e  gestione  del  rischio,  che  e'
effettuata secondo le indicazioni  e  le  tempistiche  contenute  nel
decreto di cui all'articolo 8. Nel caso delle reti  di  distribuzione
idrica, l'analisi e gestione del rischio e' effettuata anche  tenendo
conto dei  principi  e  criteri  contenuti  nel  piano  di  sicurezza
dell'acqua  (PSA)  raccomandato  dall'organizzazione  mondiale  della
sanita' (OMS). I controlli  interni  possono  essere  concordati  con
l'azienda sanitaria locale  territorialmente  competente  ovvero  con
altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla  salubrita'
delle acque e sugli alimenti e bevande  per  scopi  di  tutela  della
salute pubblica individuati da leggi regionali. I  controlli  interni
non possono essere eseguiti dallo stesso laboratorio che  effettua  i
controlli esterni sulla medesima rete idrica o sistema idropotabile.
  6. I risultati dei controlli interni devono essere  conservati  per
un periodo di almeno 5 anni  per  eventuale  consultazione  da  parte
degli enti che effettuano i controlli esterni e delle altre autorita'
ed enti competenti ai sensi del presente decreto.
  7. Per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, sono
fatti salvi i principi HACCP di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e
i principi dei controlli ufficiali definiti nel regolamento  (CE)  n.
882/2004.

                               Art. 7
Provvedimenti in caso di non conformita' dei parametri  indicatori  e
                    informazione alla popolazione
   1. Le regioni e le province autonome  assicurano  che,  nell'ambito
dei controlli esterni, in caso di superamento come valore medio annuo
di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie  locali,  ovvero
gli  altri  enti  pubblici  competenti  a  svolgere  controlli  sulla
salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela
della salute pubblica individuati da leggi regionali, comunicano tale
superamento al gestore e, avvalendosi delle ARPA/APPA:
    a)  valutano  i  rischi  per  la  salute  a  cui  e'  esposta  la
popolazione interessata;
    b)  esaminano,  avvalendosi  della  collaborazione  del   gestore
interessato, i dati relativi al superamento al fine  di  individuarne
la causa;
    c) individuano, ove necessario, i provvedimenti correttivi  e  le
misure cautelative di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c).
  2. Le azioni di cui al  comma  1  vanno  eseguite  tempestivamente,
tenendo conto dell'entita' del superamento dei valori di parametro, e
comunque entro 6 mesi dal superamento del valore di parametro.
  3. Le regioni e le province  autonome  inviano  tempestivamente,  e
comunque entro il termine di cui  al  comma  2,  al  Ministero  della
salute la documentazione relativa alla valutazione dei rischi per  la
salute di cui al comma 1, lettera a), le risultanze dell'esame di cui
al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure cautelative  e  i
provvedimenti correttivi individuati ai sensi del  comma  1,  lettera
c). Il  Ministero  della  salute,  avvalendosi  della  collaborazione
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  esamina   la   documentazione
ricevuta ai sensi del presente  comma  e  trasmette  alla  regione  o
provincia autonoma un parere  entro  2  mesi  dal  ricevimento  della
predetta documentazione.
  4. Gli eventuali provvedimenti correttivi e le  misure  cautelative
di cui al comma 1, lettera c), modificati per tener conto del  parere
del Ministero della  salute  di  cui  al  comma  3,  sono  comunicati
tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal  ricevimento  del
parere del Ministero della salute di cui  al  comma  3,  ai  soggetti
competenti per la loro attuazione  che  deve  comunque  avvenire  non
oltre 3 mesi dalla suddetta comunicazione. In particolare:
    a) il sindaco adotta le misure cautelative a tutela della  salute
pubblica;
    b) il gestore  attua  i  provvedimenti  correttivi,  al  fine  di
garantire il ripristino della qualita' dell'acqua secondo i requisiti
del presente decreto.
  5. Il sindaco, l'azienda  sanitaria  locale,  ovvero  l'altro  ente
pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque
e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute  pubblica
individuato da leggi regionali, e  il  gestore  del  servizio  idrico
integrato ovvero chi fornisce a  terzi  acqua  destinata  al  consumo
umano mediante una rete di  distribuzione  idrica  oppure  attraverso
cisterne fisse o mobili, provvedono, ciascuno per quanto  di  propria
competenza, a che la popolazione interessata:
    a)  sia   tempestivamente   e   adeguatamente   informata   della
valutazione del rischio di cui al comma 1, lettera a), nonche'  degli
eventuali provvedimenti correttivi e misure cautelative adottati;  il
gestore del servizio idrico integrato ovvero  chi  fornisce  a  terzi
acqua destinata al consumo umano mediante una rete  di  distribuzione
idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili informa  gli  utenti
circa  la  situazione  di  non  conformita'  accertata  e   circa   i
provvedimenti correttivi attuati;
    b) sia consigliata su eventuali misure cautelative  supplementari
utili  alla  tutela  della  salute  umana  sotto  il  profilo   della
radioprotezione.
  6. Nell'ambito dei controlli interni, in caso di superamento di uno
dei valori di parametro in un dato  campione,  il  gestore,  comunica
tale superamento alla azienda sanitaria locale, ovvero all'altro ente
pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque
e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute  pubblica
individuato da leggi regionali, entro 7 giorni dall'acquisizione  del
risultato della misura, al  fine  di  procedere  con  le  conseguenti
valutazioni e gli eventuali interventi.

                               Art. 8
                    Indicazioni tecnico-operative
  1. Con decreto del Ministro della  salute,  sentita  la  Conferenza
Stato-Regioni, da adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  emanate  specifiche
indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico,  elaborate  in
collaborazione con l'Istituto superiore  di  sanita',  finalizzate  a
garantire uniformita' e coerenza di applicazione del presente decreto
nel territorio nazionale.

                               Art. 9
                         Poteri sostitutivi
   1. Nel caso di mancata osservanza, entro  12  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  da  parte  delle  regioni  o
province autonome degli obblighi di cui all'articolo 4,  comma  1,  e
all'articolo 6, comma 1, con la  procedura  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  il  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,
diffida  la  regione  interessata  ad  adempiere,  entro  un  termine
stabilito in sede di diffida, agli obblighi del presente decreto.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche  in  caso  di
mancata osservanza, entro 6 mesi dal termine indicato all'articolo 7,
comma 2, degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1.
  3. Ove la regione non adempie alla  diffida  di  cui  al  comma  1,
ovvero gli atti posti in essere risultano, inidonei o  insufficienti,
il Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute,
nomina un commissario ad acta per l'attuazione degli  atti  necessari
all'adempimento degli obblighi previsti  dal  presente  decreto.  Gli
oneri sono a carico della regione inadempiente.

                               Art. 10
                              Sanzioni
   1. Il gestore  che  non  effettua  i  controlli  interni,  a  norma
dell'articolo 6, comma 5, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 40.000 ad euro  120.000.  Nel  caso  di  reiterata
violazione della disposizione del  presente  comma  da  parte  di  un
gestore che presta il servizio o svolge l'attivita' sulla base di  un
provvedimento dell'amministrazione, la  regione  interessata  ne  da'
comunicazione  all'autorita'  che  ha   adottato   il   provvedimento
affinche'  provveda  immediatamente  alla  revoca  dello  stesso.  Il
gestore del servizio idrico integrato ovvero  chi  fornisce  a  terzi
acqua destinata al consumo umano  attraverso  rete  di  distribuzione
idrica oppure mediante cisterne fisse  o  mobili,  e'  in  ogni  caso
tenuto   alla   prosecuzione   all'erogazione   del   servizio   sino
all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un  diverso
gestore, e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli  impianti
della rete di distribuzione idrica.
  2. Il gestore che non conserva per  cinque  anni  i  documenti  che
certificano i risultati delle analisi  effettuate  dai  laboratori  a
norma  dell'articolo  6,  comma  6,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad  euro  80.000,  per  ogni
risultato di misura non conservato. In luogo della sanzione di cui al
periodo precedente, si applica la  sanzione  amministrativa  da  euro
50.000 ad euro 150.000 per ogni risultato di  misura  non  conservato
nei confronti del  gestore  che,  nei  cinque  anni  precedenti,  sia
incorso in altra violazione della stessa indole.
  3.  Il  gestore  che  non  comunica  all'azienda  sanitaria  locale
competente, ovvero  ad  altro  ente  pubblico  individuato  da  leggi
regionali, l'accertato superamento dei valori di parametro,  a  norma
dell'articolo 7, comma 6, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da  euro  30.000  ad  euro  100.000,  per  ogni  dato  non
comunicato. In luogo della sanzione di cui al periodo precedente,  si
applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 150.000 per
ogni dato non comunicato nei confronti del gestore  che,  nei  cinque
anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.
  4. Il gestore che non attua, a  norma  dell'articolo  7,  comma  4,
lettera  b),  i  provvedimenti  correttivi  adottati  dalla   azienda
sanitaria  locale  competente,  ovvero   ad   altro   ente   pubblico
individuato dalla regione, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.
  5. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi  fornisce  a
terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione
idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili, che non informa  la
popolazione  interessata  circa  la  situazione  di  non  conformita'
accertata  e  circa  i  provvedimenti   correttivi   conseguentemente
attuati, non ottemperando agli obblighi di cui all'articolo 7,  comma
5, lettera a), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 50.000 ad euro 150.000.
  6. Quando e' accertato che la violazione di una delle  disposizioni
previste dai commi 4 o 5 e' stata commessa da un gestore  che  presta
il servizio o svolge  l'attivita'  sulla  base  di  un  provvedimento
dell'amministrazione, la regione  o  la  provincia  autonoma  ne  da'
comunicazione  all'autorita'  che  ha   adottato   il   provvedimento
affinche'  provveda  immediatamente  alla  revoca  dello  stesso.  Il
gestore del servizio idrico integrato ovvero  chi  fornisce  a  terzi
acqua destinata al consumo umano  attraverso  rete  di  distribuzione
oppure  cisterne  fisse  o  mobili  e'  in  ogni  caso  tenuto   alla
prosecuzione dell'erogazione del servizio sino all'ultimazione  delle
procedure necessarie  al  subentro  di  un  diverso  gestore  e  alla
consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti  della  rete  di
distribuzione idrica.

                               Art. 11
                Applicazione sanzioni amministrative

  1. La azienda sanitaria  locale  competente,  ovvero  l'altro  ente
pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque
e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute  pubblica
individuato dalla regione, provvede all'accertamento delle violazioni
delle disposizioni previste dal presente decreto.  Le  regioni  e  le
provincie  autonome   provvedono   all'irrogazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 10. Si osservano  le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e  II,  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
I  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni   di   cui
all'articolo 10 sono  incamerati  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma.

                               Art. 12
               Disposizioni finanziarie e finali
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. Le pubbliche amministrazioni  interessate  all'attuazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  provvedono
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  3. Il presente decreto sostituisce la disciplina di cui al  decreto
legislativo 2 febbraio  2001,  n.  31,  relativamente  alle  sostanze
radioattive  presenti  nelle  acque  destinate  al   consumo   umano;
conseguentemente, nel decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  31,
allegato  I,  parte  C,  e'  soppressa  la  tabella   relativa   alla
radioattivita'.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

                                                           Allegato I
 
    Valori di parametro per radon, trizio e dose indicativa (DI)
               per le acque destinate al consumo umano

    Ai sensi dell'articolo 5, comma  1,  sono  fissati  i  valori  di
parametro, riportati nella seguente tabella:

=====================================================================
|                             |    Valore di    | Unita' di |       |
|          Parametro          |    parametro    |  misura   | Note  |
+=============================+=================+===========+=======+
| Concentrazione di attivita' |                 |           |       |
|          di radon           |       100       |   Bq/l    |Nota 1 |
+-----------------------------+-----------------+-----------+-------+
| Concentrazione di attivita' |                 |           |       |
|          di trizio          |       100       |   Bq/l    |       |
+-----------------------------+-----------------+-----------+-------+
|    Dose Indicativa (DI)     |      0,10       |    mSv    |       |
+-----------------------------+-----------------+-----------+-------+

    Nota 1: I provvedimenti correttivi e le  misure  cautelative,  di
cui all'articolo 4, comma  4,  lettere  b)  e  c),  sono  considerati
giustificati da motivi di  protezione  radiologica,  senza  ulteriori
considerazioni, quando la concentrazione di attivita' di radon supera
il livello stabilito nell'articolo 5, comma 4.
                                                          Allegato II
 
                Controlli delle sostanze radioattive

1. Principi generali
    Tutti i  parametri  per  i  quali  sono  fissati  dei  valori  di
parametro, riportati  in  Allegato  I,  sono  soggetti  a  controllo,
nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'art. 4, comma 1 del
presente  decreto,  a  seguito  del  verificarsi   delle   condizioni
riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del  presente  allegato,  e  con  le
modalita' stabilite nel presente allegato e nell'allegato III.
    Non e' richiesto il controllo, per un determinato periodo, di  un
parametro specifico nelle acque destinate al  consumo  umano  qualora
non si verifichino le condizioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del
presente  allegato,  cioe'  quando  si   possa   stabilire,   tramite
valutazioni   preliminari   effettuate   sulla   base   di   indagini
rappresentative,  informazioni   sulle   fonti   di   radioattivita',
risultati  di  analisi  di  radioattivita'   o   altre   informazioni
attendibili,  che  e'  improbabile  che  tale  parametro  superi   il
corrispondente valore di parametro. La regione o  provincia  autonoma
determina il periodo, non superiore a 5 anni, per  il  quale  non  e'
richiesto il controllo del parametro, e comunica  i  motivi  di  tale
decisione  al  Ministero  della  salute,  cui   fornisce   tutta   la
documentazione a sostegno di tale decisione, compresi i risultati  di
eventuali indagini, controlli o verifiche  effettuati.  Il  Ministero
della salute effettua, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto
superiore di  sanita',  le  necessarie  valutazioni,  e  provvede  ad
informare la  Commissione  Europea,  inviando  la  documentazione  di
sostegno.
2. Radon
    Le regioni e province autonome assicurano  che  siano  effettuate
indagini rappresentative dei livelli di concentrazione di radon nelle
acque destinate al consumo umano provenienti in tutto o in  parte  da
fonti sotterranee situate in diverse  aree  geologiche  o  da  bacini
superficiali di origine vulcanica, e assicurano  che  nell'ambito  di
tali indagini  siano  raccolte  informazioni  su  elementi  quali  le
caratteristiche   geologiche   e   idrologiche   della    zona,    la
radioattivita' della roccia o del terreno e del tipo  di  captazione,
che possano risultare utili per  l'identificazione  successiva  delle
aree con possibili livelli elevati di concentrazione di attivita'  di
radon nelle acque. Il controllo della concentrazione di attivita'  di
radon nelle acque destinate al consumo umano e'  attivato  allorche',
in base ai risultati delle suddette  indagini  rappresentative  e  di
eventuali altre informazioni attendibili, vi sono motivi di temere il
superamento del valore di parametro fissato nell'allegato I.
    Tale controllo e' effettuato con le frequenze minime di cui  alle
tabelle 1 e 2 del presente allegato.
3. Trizio
    Le regioni e province autonome assicurano che il controllo  della
concentrazione di trizio nelle acque destinate al consumo  umano  sia
attivato in caso di possibile presenza  di  fonti  antropogeniche  di
trizio  nell'area  di  approvvigionamento   e   non   sia   possibile
dimostrare, sulla base di programmi di sorveglianza o altre  indagini
effettuate, che il livello di trizio si attesta al di sotto  del  suo
valore di parametro riportato nell'allegato I.
    Tale controllo e' effettuato con le frequenze di cui alle tabelle
1 e 2 del presente allegato.
    Qualora la concentrazione di attivita' di trizio superi il valore
di parametro, occorre effettuare ulteriori  indagini  analitiche  per
valutare l'eventuale  presenza  di  altri  radionuclidi  artificiali,
utilizzando le stesse modalita' previste  per  la  valutazione  della
dose indicativa in presenza di fonti di radioattivita' artificiale.
4. Dose indicativa
    Le regioni e province autonome assicurano che il controllo  della
dose indicativa nelle acque destinate al consumo umano  sia  attivato
in caso di presenza di una o piu' possibili fonti  di  radioattivita'
artificiale, o di radioattivita' naturale elevata o di NORM nell'area
di approvvigionamento e non sia possibile dimostrare, sulla  base  di
programmi di sorveglianza o altre indagini effettuate, che il livello
della dose indicativa si attesta  al  di  sotto  del  suo  valore  di
parametro riportato nell'allegato I.
    Tale  controllo  e'  effettuato,  per   quel   che   riguarda   i
radionuclidi artificiali e i NORM, con le  frequenze  minime  di  cui
alle tabelle 1 e 2 del presente allegato e, per quel che  riguarda  i
radionuclidi naturali, con una frequenza - stabilita dalla regione  o
provincia autonoma  -  anche  inferiore  ai  valori  riportati  nelle
tabelle 1 e 2 del presente allegato, ma con un minimo  di  una  volta
all'anno per volumi d'acqua superiori a 100 m³/d. Nei casi in cui sia
prevista una frequenza di controllo di 1 campione all'anno o meno, e'
necessario procedere a un ulteriore controllo nel caso di cambiamenti
dell'approvvigionamento  tali  da   influire   potenzialmente   sulle
concentrazioni di radionuclidi nell'acqua destinata al consumo umano.
5. Trattamento delle acque
    In caso di trattamento  volto  a  ridurre  la  concentrazione  di
radionuclidi nelle acque destinate al consumo umano, i controlli sono
in ogni caso  effettuati  con  le  frequenze  minime  indicate  nelle
tabelle 1 e 2  del  presente  allegato,  al  fine  di  verificare  il
mantenimento dell'efficacia di tale trattamento.
6. Frequenze minime di campionamento e analisi
    La frequenza minima di campionamento e analisi  per  i  controlli
delle acque destinate al consumo umano e'  stabilita  nella  seguente
tabella:

                              Tabella 1
 
    Frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli sulle
acque destinate al consumo umano distribuite ogni giorno  dalla  rete
di distribuzione o da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari
 
                 ===================================
                 |   Volume di   |    Numero di    |
                 |acqua (in m³/d)|campioni all'anno|
                 |   (Nota 1)    |    (Nota 2)     |
                 +===============+=================+
                 |volume ≤ 100   |(Nota 3)         |
                 +---------------+-----------------+
                 |100 < volume   |                 |
                 |≤ 1 000        |1                |
                 +---------------+-----------------+
                 |               |1 + 1 per ogni 3 |
                 |               |300 m³/d del     |
                 |               |volume totale e  |
                 |1 000 < volume |relativa frazione|
                 |≤ 10 000       |(min=2, max=4)   |
                 +---------------+-----------------+
                 |               |3 + 1 per ogni 10|
                 |               |000 m³/d del     |
                 |               |volume totale e  |
                 |10 000 < volume|relativa frazione|
                 |≤ 100 000      |(min=5, max=13)  |
                 +---------------+-----------------+
                 |               |10 + 1 per ogni  |
                 |               |25 000 m³/d del  |
                 |               |volume totale e  |
                 |volume ˃ 100   |relativa frazione|
                 |000            |(min=15)         |
                 +---------------+-----------------+

    Nota 1: i volumi calcolati rappresentano una  media  su  un  anno
civile. Per determinare la frequenza minima e' possibile basarsi  sul
numero di abitanti serviti dalla rete di distribuzione invece che sul
volume d'acqua distribuito, assumendo un consumo di 0,2 m³ pro capite
al giorno.
    Nota  2:  il  numero  di  campioni  deve   essere   uniformemente
distribuito nell'arco dell'anno.
    Nota 3: la frequenza viene stabilita dalla  regione  o  provincia
autonoma  secondo  le  indicazioni  a  carattere  tecnico-scientifico
contenute nel provvedimento di cui all'art. 8 del  presente  decreto;
tale frequenza non puo' essere inferiore a 1 campione ogni 3 anni per
volumi d'acqua superiori a 10 m³/d.

                              Tabella 2

Frequenza minima di campionamento e analisi  per  i  controlli  delle
  acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o  altri
  contenitori

            =============================================
            |     Volume di acqua     |                 |
            |confezionato ogni giorno |    Numero di    |
            |        (in m³/d)        |campioni all'anno|
            +=========================+=================+
            |       volume ≤ 1        |        1        |
            +-------------------------+-----------------+
            |     1 < volume ≤ 10     |        1        |
            +-------------------------+-----------------+
            |                         |1 + 1 per ogni 33|
            |                         | m³/d del volume |
            |                         |totale e relativa|
            |                         |frazione (min=2, |
            |    10 < volume ≤ 100    |     max=4)      |
            +-------------------------+-----------------+
            |                         | 3 + 1 per ogni  |
            |                         |  100 m³/d del   |
            |                         | volume totale e |
            |                         |relativa frazione|
            |   100 < volume ≤ 1000   | (min=5, max=13) |
            +-------------------------+-----------------+
            |                         | 10 + 1 per ogni |
            |                         |  250 m³/d del   |
            |                         | volume totale e |
            |                         |relativa frazione|
            |      volume ˃1000       |    (min=15)     |
            +-------------------------+-----------------+

7. Verifica del superamento su base annua del valore di parametro
    Allorche' un valore di parametro e' superato in un dato campione,
l'azienda sanitaria locale interessata, ovvero  altro  ente  pubblico
individuato da leggi regionali, avvalendosi delle ARPA/APPA, effettua
le verifiche del caso sulle misure effettuate  su  quel  campione  e,
tenendo conto della frequenza di  campionamento  e  dell'entita'  del
superamento del valore di parametro, procede ad effettuare  ulteriori
campionamenti delle acque al fine  di  garantire  che  l'insieme  dei
valori misurati fornisca un valore  rappresentativo  e  adeguatamente
preciso della concentrazione di attivita' media durante l'anno civile
in corso.
                                                         Allegato III
 
Controllo della dose  indicativa  e  caratteristiche  di  prestazione
                              analitica
 
1. Controllo del rispetto della dose indicativa (DI)
    La dose indicativa (DI) deve  essere  calcolata  sulla  base  del
contenuto  di  radioattivita'  dell'acqua,  e  in  particolare  della
concentrazione dei radionuclidi in essa presenti.
    Nell'ambito del programmi di  controllo  di  cui  all'articolo  4
comma 1 del presente decreto, la verifica del rispetto della DI  deve
essere effettuata mediante una strategia di screening  del  contenuto
di radioattivita' nell'acqua destinata al consumo umano, basata sulla
misura della concentrazione di attivita' alfa totale e beta totale(1)
. In particolari casi, adeguatamente motivati, si puo' applicare  una
strategia di screening che prevede la misura di singoli radionuclidi.
--------
 (1) Se del caso, la concentrazione di  attivita'  beta  totale  puo'
essere sostituita con la concentrazione di  attivita'  beta  residua,
ottenuta sottraendo alla concentrazione di attivita' beta  totale  la
concentrazione di attivita' del K-40.



a) Strategia di screening basata  sulla  misura  dell'attivita'  alfa
totale e beta totale
    Il livello di screening per l'attivita' alfa totale e' fissato  a
0,1 Bq/l; il livello di screening  per  l'attivita'  beta  totale  e'
fissato a 0,5 Bq/l.
    Se le concentrazioni di  attivita'  alfa  totale  e  beta  totale
risultano inferiori, rispettivamente, a 0,1 Bq/l  e  0,5Bq/l,  la  DI
risulta generalmente inferiore al valore di parametro di  0,1  mSv  e
quindi non sono necessarie ulteriori analisi, a meno che non vi siano
indicazioni circa  la  probabile  presenza  nell'acqua  di  specifici
radionuclidi in grado di determinare una DI superiore a 0,1  mSv.  In
tali casi va accertato se l'entita' della presenza di tali  specifici
radionuclidi sia tale da determinare una DI superiore a 0,1 mSv, e, a
tale scopo, e' utile  determinare  preventivamente  l'attivita'  beta
residua.
    Nel caso in cui la concentrazione di attivita' alfa totale superi
0,1 Bq/l o la concentrazione di  attivita'  beta  totale  superi  0,5
Bq/l,   occorre   determinare   la   concentrazione   di    specifici
radionuclidi, al fine di stabilire se il superamento dei  livelli  di
screening  comporti  il  superamento  di  0,1  mSv  per  la   DI.   I
radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo  conto  di  tutte  le
informazioni pertinenti alle probabili fonti di  radioattivita'.  Nel
caso in cui la concentrazione di attivita' beta totale sia  superiore
a 0,5 Bq/l e' utile determinare preventivamente la concentrazione  di
attivita' beta residua.
b) Strategia di screening basata sull'analisi della concentrazione di
singoli radionuclidi
    I radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo conto di  tutte
le informazioni pertinenti alle probabili fonti di radioattivita'.
2. Calcolo della dose indicativa (DI)
    La DI e' calcolata a partire dalle  concentrazioni  di  attivita'
dei radionuclidi e  utilizzando  i  coefficienti  di  dose  riportati
nell'allegato III, tabella  A,  della  direttiva  96/29/Euratom  o  i
coefficienti di dose adottati  con  il  decreto  del  Ministro  della
salute di cui all'articolo 6 comma 2, sulla base  di  documenti  piu'
recenti elaborati da organismi internazionali competenti in materia.
    In particolare, sulla base dei suddetti coefficienti  di  dose  e
assumendo  un'ingestione  annua  di  acqua  di  730  litri,   vengono
calcolate, per i singoli radionuclidi, le concentrazioni derivate  di
attivita' a cui corrisponde una dose efficace impegnata  di  0,1  mSv
all'anno (tabella 1). La DI  e'  quindi  determinata  dalla  seguente
formula:

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                Tabella 1
  
  Concentrazioni di attivita' derivate relative alla radioattivita'
              nelle acque destinate al consumo umano(1)


=====================================================================
|               |                 |   Tipo di    |  Concentrazione  |
|    Origine    |  Radionuclide   | decadimento  |     derivata     |
+===============+=================+==============+==================+
|               |    U-238 (2)    |     Alfa     |     3,0 Bq/l     |
|               |-----------------+--------------+------------------+
|               |    U-234 (2)    |     Alfa     |     2,8 Bq/l     |
|               |-----------------+--------------+------------------+
|   Naturale    |     Ra-226      |     Alfa     |     0,5 Bq/l     |
|               |-----------------+--------------+------------------+
|               |     Ra-228      |     Beta     |     0,2 Bq/l     |
|               |-----------------+--------------+------------------+
|               |     Pb-210      |     Beta     |     0,2 Bq/l     |
|               |-----------------+--------------+------------------+
|               |     Po-210      |     Alfa     |     0,1 Bq/l     |
+---------------+-----------------+--------------+------------------+
|               |      C-14       |     Beta     |   240    Bq/l    |
|               |-----------------+--------------+------------------+
|               |      Sr-90      |     Beta     |     4,9 Bq/l     |
|               |-----------------+--------------+------------------+
|               |  Pu-239/Pu-240  |     Alfa     |     0,6 Bq/l     |
|               |-----------------+--------------+------------------+
|  Artificiale  |     Am-241      |     Alfa     |     0,7 Bq/l     |
|               |-----------------+--------------+------------------+
|               |      Co-60      |     Beta     |    40    Bq/l    |
|               |-----------------+--------------+------------------+
|               |     Cs-134      |     Beta     |     7,2 Bq/l     |
|               |-----------------+--------------+------------------+
|               |     Cs-137      |     Beta     |    11    Bq/l    |
|               |-----------------+--------------+------------------+
|               |      I-131      |     Beta     |     6,2 Bq/l     |
+---------------+-----------------+--------------+------------------+


    (1) La tabella comprende i valori  dei  radionuclidi  naturali  e
artificiali piu' comuni; si tratta di valori calcolati per  una  dose
di 0,1  mSv  e  un'ingestione  annua  di  730  litri,  utilizzando  i
coefficienti di dose stabiliti nell'allegato III,  tabella  A,  della
direttiva  96/29/Euratom;  le  concentrazioni  derivate   per   altri
radionuclidi possono essere calcolate sulla stessa base.
    (2)  La  tabella  si  riferisce  esclusivamente  alle  proprieta'
radiologiche dell'uranio e non  alla  sua  tossicita'  chimica,  piu'
elevata di quella radiologica.

3. Caratteristiche di prestazione analitica dei metodi di analisi
    Per i seguenti parametri e radionuclidi,  il  metodo  di  analisi
utilizzato  deve,  come  minimo,  essere  in  grado  di  misurare  le
concentrazioni di attivita' con un limite di rivelazione  specificato
di seguito:

                              Tabella 2
 
      Limiti di rivelazione per alcuni radionuclidi e parametri

=====================================================================
|                                |  Limite di rivelazione  |        |
|    Parametri e radionuclidi    |      (Note 1 e 2)       |  Note  |
+================================+=========================+========+
|Trizio                          |            10      Bq/l | Nota 3 |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Radon                           |            10      Bq/l | Nota 3 |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Concentrazione di attivita' alfa|                         |        |
|totale Concentrazione di        |                         | Nota 4 |
|attivita' beta totale           |   0,04 Bq/l  0,2   Bq/l | Nota 4 |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|U-238                           |               0,02 Bq/l |        |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|U-234                           |               0,02 Bq/l |        |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Ra-226                          |               0,04 Bq/l |        |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Ra-228                          |               0,02 Bq/l | Nota 5 |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Pb-210                          |               0,02 Bq/l |        |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Po-210                          |               0,01 Bq/l |        |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|C-14                            |            20      Bq/l |        |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Sr-90                           |              0,4   Bq/l |        |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Pu-239/Pu-240                   |               0,04 Bq/l |        |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Am-241                          |               0,06 Bq/l |        |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Co-60                           |              0,5   Bq/l |        |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Cs-134                          |              0,5   Bq/l |        |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Cs-137                          |              0,5   Bq/l |        |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|I-131                           |              0,5   Bq/l |        |
+--------------------------------+-------------------------+--------+

    Nota 1: il limite di rivelazione e' calcolato conformemente  alla
norma ISO 11929, relativa ai fondamenti  e  alle  applicazioni  della
determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite
di rivelazione e limiti dell'intervallo di confidenza) per le  misure
delle radiazioni ionizzanti, con probabilita' di errore del  primo  e
secondo tipo di 0,05 in ciascun caso.
    Nota 2: le incertezze di misura sono calcolate e  riportate  come
incertezze standard combinate o come incertezze standard  estese  con
un fattore di estensione pari a 1,96, conformemente  alla  guida  ISO
per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni.
    Nota 3: il limite di rivelazione del trizio e del radon  e'  pari
al 10% del suo valore di parametro (100 Bq/l).
    Nota 4: il limite di rivelazione delle attivita'  alfa  totale  e
dell'attivita' beta totale e' pari al 40% dei valori di screening 0,1
Bq/l e 0,5 Bq/l, rispettivamente.
    Nota 5: questo limite di rivelazione  si  applica  esclusivamente
allo screening iniziale per la DI di una nuova  fonte  di  acqua;  se
dalle verifiche iniziali emerge che non e' plausibile che  il  Ra-228
superi il 20% della concentrazione derivata, il limite di rivelazione
puo' essere aumentato a 0,08 Bq/l per le  misurazioni  specifiche  di
routine del Ra-228 finche' non sia necessario ripetere il controllo.

Allegati

Allegato III – parte grafica

D.Lgs. 28/2015

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