Recipienti a pressione: legislazione europea più armonizzata

Modificato il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, attuativo della direttiva 2014/29/UE

Legislazione europea sui recipienti a pressione più armonizzata. Questo la finalità del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82 (in S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016, n. 121) che modifica il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, attuativo della direttiva 2014/29/UE concernente  l'armonizzazione delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa a disposizione  sul  mercato  di  recipienti   semplici   a   pressione.

Di seguito il testo integrale del D.Lgs. n. 82/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

 

Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82
Modifiche al decreto legislativo  27  settembre  1991,  n.  311,  per
l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione  sul  mercato  di  recipienti   semplici   a   pressione
(rifusione). (16G00095)
 
in S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016, n. 121

 Vigente al: 26-5-2016


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  direttiva  2014/29/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio  2014  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione);
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 16);
  Visto  il  decreto  legislativo  27  settembre  1991,  n.  311,  di
attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE  in  materia
di recipienti semplici a pressione, a norma  dell'articolo  56  della
legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  42,  recante
attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella  parte  che  modifica  la
direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti semplici a pressione;
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale;

                                Emana


                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
      Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311

  1. Al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal  seguente:
«Attuazione delle direttive  87/404/CEE  e  successive  modifiche  in
materia di recipienti semplici a pressione, nonche'  della  direttiva
2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato  di  recipienti  semplici  a  pressione  (rifusione)  che
dispone l'abrogazione  della  direttiva  2009/105/CE  in  cui  quelle
precedenti sono state codificate.»;
    b) all'articolo 1:
      1)  al  comma  1,  nell'alinea,  le  parole  da:  «saldati»  a:
«fiamma», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «semplici  a  pressione
fabbricati in serie»;
      2) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
    «a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere  soggetti
a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar  e  a  contenere
aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma.
    a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza
del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di  qualita'
non legato, in alluminio non  legato  oppure  in  lega  di  alluminio
ricotto;»;
      3) al comma 2 le parole:  «l'installazione  o  la  propulsione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'installazione  su  o  per   la
propulsione»;
    c) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini  del  presente  decreto  si
intende per:
    a) «messa  a  disposizione  sul  mercato»:  la  fornitura  di  un
recipiente per la distribuzione o l'uso sul mercato  dell'Unione  nel
corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
    b) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di  un
recipiente sul mercato dell'Unione;
    c) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica  un
recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo  commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio;
    d) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica  o  giuridica
stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un  fabbricante  un  mandato
scritto che  la  autorizza  ad  agire  a  suo  nome  in  relazione  a
determinati compiti;
    e)  «importatore»:  una  persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione  che  immette  sul  mercato  dell'Unione  un   recipiente
proveniente da un Paese terzo;
    f) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore,  che  mette  a
disposizione sul mercato un recipiente;
    g)  «operatori  economici»:  il  fabbricante,  il  rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore;
    h) «specifica tecnica»: un documento che  prescrive  i  requisiti
tecnici che un recipiente deve soddisfare;
    l) «norma armonizzata»:  una  norma  armonizzata  quale  definita
all'articolo  2,  punto  1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n.
1025/2012;
    m) «accreditamento»: accreditamento quale  definito  all'articolo
2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
    n) «organismo nazionale di accreditamento»:  organismo  nazionale
di accreditamento di cui all'articolo 2, punto  11,  del  regolamento
(CE) n. 765/2008;
    o) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare
il rispetto  dei  requisiti  essenziali  di  sicurezza  del  presente
decreto relativi a un recipiente;
    p) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
    q) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la  restituzione
di un recipiente gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
    s) «ritiro»:  qualsiasi  misura  volta  a  impedire  la  messa  a
disposizione sul mercato di un recipiente presente  nella  catena  di
fornitura;
    t)  «normativa  di  armonizzazione  dell'Unione»:  la   normativa
dell'Unione che armonizza le condizioni  di  commercializzazione  dei
prodotti;
    u) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante
indica  che  il  recipiente  e'  conforme  ai  requisiti  applicabili
stabiliti  nella  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione  che  ne
prevede l'apposizione.»;
    d) all'articolo 2,
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Messa   a
disposizione sul mercato, e disposizioni transitorie»;
      2) al comma 1, le parole: «l'immissione sul mercato, la  libera
circolazione e la utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti:  «la
messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio»;
      3) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
  «2. I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del
20  aprile  2016  conformemente  alle  direttive  codificate  con  la
direttiva 2009/105/CE ed  alle  relative  disposizioni  nazionali  di
attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messi in
servizio anche successivamente. I certificati rilasciati da organismi
di controllo autorizzati a norma di tali direttive ed  alle  relative
disposizioni nazionali  di  attuazione  sono  validi  a  norma  della
presente decreto fino alla loro scadenza.»;
      4) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano  il
mantenimento in vigore o l'adozione  di  disposizioni  finalizzate  a
prescrivere i requisiti necessari per assicurare, conformemente  alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la  protezione
dei lavoratori nell'utilizzazione  dei  recipienti,  senza  implicare
alcuna modifica dei  recipienti  rispetto  a  quanto  prescritto  dal
presente decreto.»;
    e) all'articolo 3,
      1) al comma 2 le parole: «devono essere» sono sostituite  dalle
seguenti: «sono concepiti e»;
      2) al comma 2, le parole da: «le  norme»  fino  alla  fine  del
comma,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «una   corretta   prassi
costruttiva in uno degli Stati membri»;
      3) il comma 3 e' abrogato;
    f) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 4 (Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni
per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni). - 1. La marcatura
CE e' soggetta ai  principi  generali  esposti  all'articolo  30  del
regolamento (CE) n. 765/2008.
  2. La marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato  III,  punto
1, sono  apposte  sul  recipiente  o  sulla  sua  targhetta  in  modo
visibile, leggibile e indelebile.
  3. La marcatura CE  e'  apposta  sul  recipiente  prima  della  sua
immissione sul mercato.
  4. La  marcatura  CE  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato che  interviene  nella  fase  di  controllo
della  produzione.  Il  numero  di   identificazione   dell'organismo
notificato e' apposto dall'organismo  stesso  o,  in  base  alle  sue
istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
  5. La marcatura CE e il numero  di  identificazione  dell'organismo
notificato possono essere seguiti  da  qualsiasi  altro  marchio  che
indichi un rischio o un impiego particolare.»;
    g) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 5 (Presunzione di conformita' dei recipienti il cui  prodotto
PS x V e' superiore a 50 bar x l). - 1. I recipienti il cui  prodotto
PS × V e' superiore a 50 bar × l  e  che  sono  conformi  alle  norme
armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   sono   considerati
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme  o  parti
di esse di cui all'allegato I.»;
    h) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 6  (Procedura  a  livello  nazionale  per  i  recipienti  che
comportano rischi). -  1.  Qualora  le  autorita'  di  vigilanza  del
mercato abbiano motivi sufficienti per  ritenere  che  un  recipiente
disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o
la sicurezza delle persone o degli animali domestici o dei beni, esse
effettuano una valutazione del  recipiente  interessato  che  investe
tutte le prescrizioni di cui al presente decreto.  A  tal  fine,  gli
operatori economici  interessati  cooperano  ove  necessario  con  le
autorita' di vigilanza del mercato.
  2. Se nel corso della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero
dello sviluppo economico ritiene che il recipiente  non  rispetta  le
prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente,  con
provvedimento  motivato,  all'operatore  economico   interessato   di
adottare tutte le misure correttive del caso al fine  di  rendere  il
recipiente conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo  o
di  richiamarlo  dal  mercato  entro   un   termine   ragionevole   e
proporzionato alla  natura  del  rischio,  a  seconda  dei  casi.  Il
Ministero dello sviluppo economico ne informa l'organismo  notificato
competente  e  le  altre  amministrazioni  che  eventualmente   hanno
segnalato tale non conformita'. L'articolo 21 del regolamento (CE) n.
765/2008 si  applica  alle  misure  di  cui  al  presente  comma.  Il
provvedimento e'  comunicato  immediatamente  agli  interessati,  con
l'indicazione dei mezzi di ricorso.
  3. Nel caso in cui il Ministero dello  sviluppo  economico  ritiene
che l'inadempienza non e' ristretta al territorio nazionale,  informa
la  Commissione  e  gli  altri  Stati  membri  dei  risultati   della
valutazione  e  dei  provvedimenti  che  ha   chiesto   all'operatore
economico di prendere. L'operatore  economico  garantisce  che  siano
prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di  tutti  i
recipienti interessati che ha messo a  disposizione  sul  mercato  in
tutta l'Unione.»;
    i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 7 (Organismi di valutazione della  conformita',  notifica  ed
autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla  Commissione
e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in
qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita'  a  norma
del presente  decreto,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
individuato  e  designato  quale  autorita'  di  notifica   nazionale
responsabile  dell'elaborazione   ed   attuazione   delle   procedure
necessarie per la  valutazione  e  la  notifica  degli  organismi  di
valutazione della conformita' e  per  la  vigilanza  sugli  organismi
notificati, oltre che del rispetto delle  disposizioni  dell'articolo
7-ter.
  2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di  valutazione
della conformita'  ai  fini  dell'autorizzazione  e  della  notifica,
nonche' il controllo degli organismi  notificati,  sono  eseguiti  ai
sensi  e  in   conformita'   del   regolamento   (CE)   n.   765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione
degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata entro trenta giorni  dalla  domanda
dell'organismo corredata del relativo certificato di  accreditamento,
con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di  concerto  con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quando  trattasi
di recipienti che interessano problemi di sicurezza antincendio,  con
il Ministero dell'interno. Il decreto e' pubblicato sul sito internet
del Ministero dello sviluppo economico.
  3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 2 ed i  connessi  rapporti  fra  l'organismo  unico
nazionale di accreditamento e i Ministeri interessati  sono  regolati
con apposita convenzione o  protocollo  di  intesa  fra  gli  stessi.
L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per  quanto
applicabili le prescrizioni di cui al comma  5  ed  adotta  soluzioni
idonee a coprire la  responsabilita'  civile  connessa  alle  proprie
attivita'.
  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
3.
  5. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale  autorita'  di
notifica  e  ai  fini  dell'attivita'  di   autorizzazione,   nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai  fini  dell'attivita'  di
valutazione  e  controllo,  organizzano  e  gestiscono  le   relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    a)  in  modo  che  non  sorgano  conflitti  d'interesse  con  gli
organismi di valutazione della conformita';
    b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita';
    c) in modo che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un
organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
    d) evitando di offrire ed  effettuare  attivita'  eseguite  dagli
organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza
commerciali o su base concorrenziale;
    e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
    f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo
degli organismi  notificati,  nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle
stesse.»;
    l) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 7-bis (Prescrizioni  relative  agli  organismi  notificati  e
presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di  cui  ai
commi da 2 a 11.
  2. L'organismo di valutazione della conformita' e'  disciplinato  a
norma della legge nazionale di uno Stato  membro  e  ha  personalita'
giuridica.
  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dal  recipiente  oggetto  di
valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese  o
a una federazione professionale  che  rappresenta  imprese  coinvolte
nella   progettazione,   nella   fabbricazione,   nella    fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione  di  recipienti
che esso valuta puo' essere  ritenuto  un  organismo  del  genere,  a
condizione che siano dimostrate la sua indipendenza  e  l'assenza  di
qualsiasi conflitto di interesse.
  4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,
ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'
l'utilizzatore o il responsabile della  manutenzione  dei  recipienti
sottoposti alla sua valutazione, ne'  il  rappresentante  di  uno  di
questi soggetti. Cio' non preclude l'uso dei recipienti valutati  che
sono necessari per il  funzionamento  dell'organismo  di  valutazione
della conformita' o l'uso  di  tali  recipienti  per  scopi  privati.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e
il  personale  addetto  alla  valutazione   della   conformita'   non
intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione  o
nella  costruzione,  nella  commercializzazione,  nell'installazione,
nell'utilizzo  o  nella  manutenzione  dei  recipienti   semplici   a
pressione, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali  attivita'.
Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto  con
la loro indipendenza di giudizio o  la  loro  integrita'  per  quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per  cui  sono
notificati. Cio' vale in particolare per  i  servizi  di  consulenza.
L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  garantisce  che  le
attivita' delle sue  affiliate  o  dei  suoi  subappaltatori  non  si
ripercuotano     sulla     riservatezza,     sull'obiettivita'      o
sull'imparzialita'  delle  sue   attivita'   di   valutazione   della
conformita'.
  5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale
eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il
massimo dell'integrita' professionale e della  competenza  tecnica  e
sono liberi da qualsivoglia pressione  o  incentivo,  soprattutto  di
ordine finanziario, che  possa  influenzare  il  loro  giudizio  o  i
risultati delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da
persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai  risultati  di  tali
attivita'.
  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli in base all'allegato I, punto 3.2, e all'allegato  II  e
per cui e' stato notificato, indipendentemente dal  fatto  che  siano
eseguiti dall'organismo stesso  o  per  suo  conto  e  sotto  la  sua
responsabilita'. In ogni momento, per ogni procedura  di  valutazione
della conformita' e per ogni tipo o categoria  di  recipienti  per  i
quali  e'  stato  notificato,  l'organismo   di   valutazione   della
conformita' dispone:
    a) di personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente
e  appropriata  per  eseguire  i   compiti   di   valutazione   della
conformita';
    b) delle necessarie descrizioni delle  procedure  in  conformita'
delle quali avviene la valutazione della conformita',  garantendo  la
trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita';
    c) di procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del  processo
produttivo.
  7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione
della conformita' dispone di quanto segue:
    a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali  l'organismo  di  valutazione  della   conformita'   e'   stato
notificato;
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni;
    c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'allegato   I,   delle   norme
armonizzate  applicabili  e  delle  disposizioni   pertinenti   della
normativa  di  armonizzazione  dell'Unione  europea   nonche'   delle
normative nazionali;
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
allo svolgimento di compiti  di  valutazione  della  conformita'.  La
remunerazione degli alti  dirigenti  e  del  personale  addetto  allo
svolgimento di compiti di valutazione della conformita'  non  dipende
dal  numero  di  valutazioni  eseguite  o  dai  risultati   di   tali
valutazioni.
  9. Gli organismi di valutazione della  conformita',  salvo  che  si
tratti  di  organismi  pubblici,  sottoscrivono   un   contratto   di
assicurazione   per   la   responsabilita'   civile,    secondo    le
caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del  Ministro  delle
attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato I,
punto 3.2. e dell'allegato II che fanno parte integrante del presente
decreto o di qualsiasi disposizione  esecutiva  di  diritto  interno,
tranne che nei confronti delle autorita' competenti  dello  Stato  in
cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma  della
pertinente  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione   europea,   o
garantiscono che il loro personale  addetto  alla  valutazione  della
conformita' ne sia informato, e  applicano  come  guida  generale  le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
  12. Qualora dimostri la propria conformita'  ai  criteri  stabiliti
nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo
nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali
prescrizioni.
  Art. 7-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati).
- 1. Un organismo notificato, qualora  subappalti  compiti  specifici
connessi  alla  valutazione  della  conformita'  oppure   ricorra   a
un'affiliata,  garantisce  che  il   subappaltatore   o   l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 7-bis e ne informa  di
conseguenza il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo
nazionale di accreditamento.
  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
  4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la  valutazione  delle  qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito  da  questi
ultimi a norma dell'allegato I, punto 3.2, e dell'allegato II.
  Art. 7-quater (Domanda e procedura di notifica). -  1.  L'organismo
di valutazione della conformita' stabilito nel  territorio  nazionale
presenta domanda di autorizzazione e di notifica al  Ministero  dello
sviluppo economico.
  2. La domanda di autorizzazione e di notifica  e'  accompagnata  da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e  dell'articolo
o dei recipienti per  i  quali  tale  organismo  dichiara  di  essere
competente, nonche' da un certificato  di  accreditamento  rilasciato
dall'organismo  nazionale   di   accreditamento   che   attesta   che
l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  conforme   alle
prescrizioni di cui all'articolo 7-bis.»;
  3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica  solo
gli organismi di valutazione  della  conformita'  che  soddisfano  le
prescrizioni di cui all'articolo 7-bis e notifica tali organismi alla
Commissione  europea  e  agli  altri  Stati  membri  utilizzando   lo
strumento  elettronico  di  notifica  elaborato   e   gestito   dalla
Commissione.
  4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di  valutazione
della conformita' e il recipiente o i recipienti interessati, nonche'
la relativa attestazione di competenza.
  5.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un
organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte
della Commissione o degli altri  Stati  membri  entro  due  settimane
dalla notifica. Solo  tale  organismo  e'  considerato  un  organismo
notificato ai fini del presente decreto.
  6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la  Commissione  e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche  di  rilievo  apportate
successivamente alla notifica.
  7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro  del  relativo
certificato di accreditamento o in altro modo  e'  accertato  che  un
organismo notificato non e' piu' conforme alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 7-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello
sviluppo economico limita, sospende o ritira la notifica,  a  seconda
dei casi, in funzione della gravita' del  mancato  rispetto  di  tali
prescrizioni o dell'inadempimento  di  tali  obblighi  e  ne  informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
  8. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base  dei  provvedimenti  a
tal fine assunti dall'organismo nazionale di  accreditamento,  prende
le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo
notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe
a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta.
  9. In relazione alla competenza della Commissione  ad  indagare  su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  fornisce  alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative  alla  base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo  in
questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato
non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica,
il Ministero dello sviluppo economico  adotta  le  misure  correttive
necessarie relativamente al  conseguente  atto  di  esecuzione  della
Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.»;
    m) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 8 (Procedure di valutazione della conformita').  -  1.  Prima
della fabbricazione,  i  recipienti  il  cui  prodotto  PS  ×  V  sia
superiore a 50 bar × l sono sottoposti all'esame UE del tipo  (modulo
B) di cui all'allegato II, punto 1, secondo le seguenti modalita':
    a)  per  i  recipienti  fabbricati   conformemente   alle   norme
armonizzate  di  cui  all'articolo  5,  si  procede,  a  scelta   del
fabbricante, in uno dei due modi seguenti:
      1)  accertamento  dell'adeguatezza  del  progetto  tecnico  del
recipiente, effettuato esaminando la  documentazione  tecnica  e  gli
elementi di prova, senza esame di un prototipo di recipiente  (modulo
B - tipo di progetto);
      2)  accertamento  dell'adeguatezza  del  progetto  tecnico  del
recipiente, effettuato esaminando la  documentazione  tecnica  e  gli
elementi di prova, unito a un esame di un prototipo,  rappresentativo
della produzione prevista, del recipiente finito (modulo B - tipo  di
produzione);
    b) per i recipienti  fabbricati  non  rispettando  o  rispettando
soltanto parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 12, il
fabbricante sottopone a  esame  un  prototipo  rappresentativo  della
produzione prevista del recipiente finito e la documentazione tecnica
e gli elementi di prova per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza
del progetto tecnico del recipiente (Modulo B - tipo di produzione).
  2. Prima dell'immissione sul mercato, i recipienti sono  sottoposti
alle seguenti procedure:
    a) se il  prodotto  PS  ×  V  e'  superiore  a  3.000  bar  ×  l:
conformita' al tipo basata sul  controllo  interno  della  produzione
unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) di
cui all'allegato II, punto 2;
    b) se il prodotto PS × V e' inferiore o pari a 3.000 bar  ×  l  e
superiore a 200 bar × l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti
moduli:
      1) conformita' al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione unito a prove sul  recipiente  sotto  controllo  ufficiale
(modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2;
      2) conformita' al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione,  unito  a  controlli  sul  recipiente  effettuati   sotto
controllo  ufficiale  a  intervalli  casuali  (modulo  C2)   di   cui
all'allegato II, punto 3;
    c) se il prodotto PS × V e' inferiore o pari a  200  bar  ×  l  e
superiore a 50 bar × l, a scelta del fabbricante, a uno dei  seguenti
moduli:
      1) conformita' al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione unito a prove sul  recipiente  sotto  controllo  ufficiale
(modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2;
      2) conformita' al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione (modulo C) di cui all'allegato II, punto 4.
  3. I fascicoli e  la  corrispondenza  relativi  alle  procedure  di
valutazione della conformita' di cui ai paragrafi 1 e 2 sono  redatti
in lingua italiana.»;
    n) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 9 (Obblighi operativi degli organismi  notificati  e  ricorsi
contro le loro decisioni). - 1. Gli organismi notificati eseguono  le
valutazioni  della  conformita'  conformemente  alle   procedure   di
valutazione della conformita' di cui all'allegato II.
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita' della tecnologia del recipiente  in  questione  e  della
natura seriale o di massa del processo di produzione, assicurando  il
grado  di  rigore  e  il  livello  di  protezione  necessari  per  la
conformita' del recipiente al presente decreto.
  3. Qualora  un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti
essenziali   di   cui   all'allegato   I,   le   norme    armonizzate
corrispondenti, i documenti normativi o le altre specifiche  tecniche
non  sono  stati  rispettati  da  un  fabbricante,  chiede   a   tale
fabbricante di  prendere  le  misure  correttive  appropriate  e  non
rilascia il certificato di conformita'.
  4. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della
conformita' successivo al rilascio di un  certificato  riscontra  che
recipiente non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere  le
misure correttive opportune e all'occorrenza  sospende  o  ritira  il
certificato.
  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi.
  6. Contro le  decisioni  degli  organismi  notificati  puo'  essere
espletata l'apposita  procedura  di  ricorso  a  tal  fine  istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento.»;
    o) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 10 (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto  dell'immissione
sul mercato dei loro recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a
50 bar x l, i fabbricanti garantiscono che sono  stati  progettati  e
fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di  cui
all'allegato  I.  All'atto  dell'immissione  sul  mercato  dei   loro
recipienti il cui prodotto PS x V e' inferiore o pari a 50 bar x l, i
fabbricanti garantiscono  che  sono  stati  progettati  e  fabbricati
conformemente alla corretta prassi costruttiva  in  uno  degli  Stati
membri.
  2. Per i recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar  x
l  i  fabbricanti  preparano  la  documentazione   tecnica   di   cui
all'allegato II ed eseguono o fanno eseguire la pertinente  procedura
di valutazione della  conformita'  di  cui  all'articolo  8.  Per  un
recipiente il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l,  qualora
la  conformita'  sia  stata  dimostrata  mediante  tale  procedura  i
fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e  appongono
la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto I.
  3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di  dieci  anni  dalla
data in cui il recipiente e' stato immesso sul mercato.
  4. I fabbricanti garantiscono la  predisposizione  delle  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme al presente decreto. A tal fine  tengono  debitamente  conto
delle modifiche  della  progettazione  o  delle  caratteristiche  del
prodotto, nonche' delle modifiche delle  norme  armonizzate  o  delle
altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la
conformita' di un recipiente. Ove necessario  in  considerazione  dei
rischi presentati da  un  recipiente,  i  fabbricanti  eseguono,  per
proteggere la sicurezza dei consumatori finali, una prova a  campione
sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami,
i recipienti non conformi e i richiami dei recipienti, mantengono, se
del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio.
  5. I fabbricanti assicurano che sui recipienti  che  hanno  immesso
sul mercato sia apposto un numero di tipo, di serie o di lotto che ne
consenta l'identificazione.
  6. I fabbricanti indicano sul recipiente  il  loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati.  L'indirizzo
indica un unico punto in cui il fabbricante puo'  essere  contattato.
Le informazioni relative al contatto sono  redatte  anche  in  lingua
italiana.
  7. I fabbricanti garantiscono che il  recipiente  sia  accompagnato
dalle  istruzioni  e  dalle  informazioni  sulla  sicurezza  di   cui
all'allegato III, punto 2, in  lingua  italiana.  Tali  istruzioni  e
informazioni sulla sicurezza, al  pari  di  qualunque  etichettatura,
devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di  ritenere  che  un
recipiente da essi immesso sul mercato non e'  conforme  al  presente
decreto prendono immediatamente le misure correttive  necessarie  per
rendere conforme tale recipiente,  per  ritirarlo  o  richiamarlo,  a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenta un rischio,
i fabbricanti ne  informano  immediatamente  le  autorita'  nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a  disposizione  sul
mercato il recipiente, indicando in particolare i  dettagli  relativi
alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
  9.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta   motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' del recipiente  al  presente
decreto, in una lingua che puo' essere facilmente  compresa  da  tale
autorita' e, per i recipienti  immessi  sul  mercato  in  Italia,  in
lingua italiana. Cooperano con tale autorita', su sua  richiesta,  su
qualsiasi azione intrapresa per eliminare  i  rischi  presentati  dai
recipienti da essi immessi sul mercato.»;
    p) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 10-bis (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il fabbricante puo'
nominare, mediante mandato scritto,  un  rappresentante  autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e l'obbligo di redigere
la documentazione tecnica  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  non
rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
  2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
    a)  mantenere  a  disposizione  delle  autorita'   nazionali   di
vigilanza del  mercato  la  dichiarazione  di  conformita'  UE  e  la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui
il recipiente e' stato immesso sul mercato;
    b) su richiesta motivata di  un'autorita'  nazionale  competente,
fornire a tale autorita' tutte le informazioni  e  la  documentazione
necessarie per dimostrare la conformita' di un recipiente;
    c) cooperare con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, su qualsiasi azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati   dai   recipienti   che   rientrano   nel   mandato   del
rappresentante autorizzato.
  Art. 10-ter (Obblighi degli  importatori).  -  1.  Gli  importatori
immettono sul mercato solo recipienti conformi.
  2. Prima di immettere sul mercato recipienti il cui prodotto PS x V
e' superiore a 50 bar x l,  gli  importatori  si  assicurano  che  il
fabbricante abbia eseguito  l'appropriata  procedura  di  valutazione
della conformita' di cui  all'articolo  8.  Essi  assicurano  che  il
fabbricante  abbia  preparato  la  documentazione  tecnica,  che   il
recipiente rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui  all'allegato
III, punto 1, sia accompagnato dai  documenti  prescritti  e  che  il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo  10,
commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un
recipiente il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l  non  sia
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato  I,
non immette il recipiente sul mercato fino a  quando  non  sia  stato
reso conforme. Inoltre, nel caso in cui  il  recipiente  presenta  un
rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e  le  autorita'  di
vigilanza del mercato.
  3. Prima di immettere sul mercato un recipiente il cui prodotto  PS
x V e' inferiore o pari a 50 bar x l, gli importatori  si  assicurano
che  esso  sia  stato  progettato  e  fabbricato  conformemente  alla
corretta prassi costruttiva in uno degli  Stati  membri  e  rechi  le
iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1.2, e che  il  fabbricante
abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 5 e 6.
  4. Gli importatori indicano sul recipiente il loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati  oppure,  ove
cio' non sia  possibile,  in  un  documento  di  accompagnamento  del
recipiente. Le informazioni  relative  al  contatto  sono  in  lingua
italiana.
  5. Gli importatori garantiscono che il recipiente sia  accompagnato
dalle  istruzioni  e  dalle  informazioni  sulla  sicurezza  di   cui
all'allegato III, punto 2, in lingua italiana.
  6. Gli importatori garantiscono che, mentre un  recipiente  il  cui
prodotto PS x V  e'  superiore  a  50  bar  x  l  e'  sotto  la  loro
responsabilita', le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto
non mettono a rischio la sua conformita' ai requisiti  essenziali  di
cui all'allegato I.
  7.  Laddove  ritenuto  necessario  in  considerazione  dei   rischi
presentati da un recipiente, gli importatori eseguono, per proteggere
la sicurezza  dei  consumatori  finali,  una  prova  a  campione  sui
recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i  reclami,  i
recipienti non conformi e i richiami degli recipienti, mantengono, se
del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio.
  8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  un
recipiente da essi immesso sul mercato non sia conforme  al  presente
decreto prendono immediatamente le misure correttive  necessarie  per
rendere conforme tale recipiente,  per  ritirarlo  o  richiamarlo,  a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio,
gli importatori ne informano immediatamente  le  autorita'  nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a  disposizione  sul
mercato il recipiente, indicando in particolare i  dettagli  relativi
alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
  9. Per i recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar  x
l, gli importatori conservano, per un periodo  di  dieci  anni  dalla
data in cui il recipiente e' stato immesso  sul  mercato,  una  copia
della dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle  autorita'
di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta,  la
documentazione tecnica e' resa disponibile a tali autorita'.
  10. Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' del recipiente in una lingua
facilmente compresa da tale autorita' e, per i recipienti immessi sul
mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale  autorita',
su sua richiesta, su qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i
rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul mercato.
  Art. 10-quater (Obblighi dei distributori). - 1. Quando mettono  un
recipiente a disposizione sul mercato, i distributori  si  comportano
con la dovuta diligenza ed applicano  le  prescrizioni  del  presente
decreto.
  2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un recipiente il cui
prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l, i distributori  verificano
che esso rechi la marcatura CE e le iscrizioni  di  cui  all'allegato
III punto 1,  sia  accompagnato  dai  documenti  prescritti  e  dalle
istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di  cui  all'allegato
III, punto 2, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dagli
utilizzatori nello Stato membro in  cui  il  recipiente  deve  essere
messo a disposizione sul mercato  e,  per  il  mercato  italiano,  in
lingua  italiana,  e  che  il  fabbricante  e  l'importatore  abbiano
rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo  10,
commi 5 e 6, e all'articolo 10-ter,  comma  3.  Il  distributore,  se
ritiene o ha motivo di ritenere che un recipiente il cui prodotto  PS
x V e' superiore a 50 bar x l non e' conforme ai requisiti essenziali
di cui all'allegato I, non immette il recipiente a  disposizione  sul
mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, nel  caso
in cui il recipiente presenta un rischio, il distributore ne  informa
il fabbricante o  l'importatore  e  le  autorita'  di  vigilanza  del
mercato.
  3. I distributori garantiscono che, mentre  un  recipiente  il  cui
prodotto PS x V  e'  superiore  a  50  bar  x  l  e'  sotto  la  loro
responsabilita', le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto
non mettono a rischio la sua conformita' ai requisiti  essenziali  di
cui all'allegato I.
  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere  che  un
recipiente da essi messo a disposizione sul mercato non  e'  conforme
al  presente  decreto  si  assicurano  che  siano  prese  le   misure
correttive necessarie  per  rendere  conforme  tale  recipiente,  per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, nel caso in cui
il recipiente  presenta  un  rischio,  i  distributori  ne  informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in  cui  hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato  il  recipiente,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa.
  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita'  del  recipiente.  Cooperano
con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa
per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi immessi  sul
mercato.
  Art. 10-quinquies (Casi in cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  si
applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore  o
distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente  decreto
ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui  all'articolo  10
quando immette sul mercato  un  recipiente  con  il  proprio  nome  o
marchio commerciale o modifica un recipiente gia' immesso sul mercato
in modo tale da  poterne  condizionare  la  conformita'  al  presente
decreto.
  Art. 10-sexies (Identificazione degli operatori  economici).  -  1.
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza  che  ne
fanno richiesta:
    a)  qualsiasi  operatore  economico  che  ha  fornito   loro   un
recipiente;
    b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito un recipiente.
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in  cui  e'
stato loro fornito il recipiente e per dieci anni dal momento in  cui
essi hanno fornito il recipiente.»;
    q) l'articolo 11 e l'articolo 13 sono e' abrogati;
    r) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 12 (Dichiarazione di conformita' UE). - 1.  La  dichiarazione
di conformita' UE attesta il rispetto  dei  requisiti  essenziali  di
sicurezza di cui all'allegato I.
  2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo  di  cui
all'allegato IV, contiene gli  elementi  specificati  nei  pertinenti
moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e'
tradotta in lingua italiana.
  3.  Se  al  recipiente  si  applicano  piu'  atti  dell'Unione  che
prescrivono  una  dichiarazione  di  conformita'  UE,  e'   compilata
un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a  tutti  questi
atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli  estremi  degli  atti
dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
  4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si  assume
la responsabilita' della  conformita'  del  recipiente  ai  requisiti
stabiliti dal presente decreto.»;
    s) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  14  (Obbligo  di  informazione  a  carico  degli   organismi
notificati). - 1. Gli organismi  notificati  informano  il  Ministero
dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:
    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di  un
certificato;
    b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  o
sulle condizioni della notifica;
    c) di eventuali richieste di informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'
di valutazione della conformita';
    d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il  presente  decreto,
le cui attivita' di  valutazione  della  conformita'  sono  simili  o
coprono  gli  stessi  recipienti,   informazioni   pertinenti   sulle
questioni relative ai risultati negativi e,  su  richiesta,  positivi
delle valutazioni della conformita'.
  3. Gli organismi notificati partecipano,  direttamente  o  mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e  coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a  norma
della direttiva attuata con il presente  decreto  ed  ai  lavori  del
relativo  gruppo  settoriale  o  dei  relativi  gruppi  di  organismi
notificati.»;
    t) l'articolo 14-bis e' sostituito dal seguente:
  «Art. 14-bis (Vigilanza del mercato e controllo sui recipienti  che
entrano nel mercato dell'Unione). - 1. Ai  recipienti  che  rientrano
nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del presente  decreto  si
applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a  29  del
regolamento (CE) n. 765/2008.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato  sono  svolte  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico
avvalendosi  delle  autorita'  competenti  per  i   controlli   sulla
sicurezza  generale  dei  prodotti  e,  previa   intesa,   di   altre
amministrazioni dello Stato. Le funzioni di controllo alle  frontiere
esterne  sono  svolte  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli
conformemente agli articoli da  27  a  29  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008.
  3. Gli accertamenti sui  recipienti  immessi  sul  mercato  possono
essere effettuati, anche con metodo  a  campione,  presso  tutti  gli
operatori economici interessati. A tal fine agli organi  preposti  al
controllo e' consentito l'accesso  ai  luoghi  di  fabbricazione,  di
immagazzinamento e di commercializzazione dei recipienti, la  ricerca
e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento
e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove.
  4. Per l'effettuazione dei controlli  tecnici  il  Ministero  dello
sviluppo  economico  si  avvale   dei   competenti   organi   tecnici
dell'Istituto  nazionale  per  gli  infortuni  sul  lavoro   (INAIL),
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di
altri organismi tecnici dello  Stato,  nonche',  ove  necessario,  di
laboratori  accreditati  secondo  la  norma  UNI   CEI   EN   ISO/IEC
17025:2005, concernente i requisiti generali per  la  competenza  dei
laboratori di  prova  e  di  taratura,  e  successive  revisioni,  da
organismi nazionali di  accreditamento  individuati  ai  sensi  e  in
conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008.
  5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente
articolo,  nell'espletamento  delle  loro  funzioni  ispettive  e  di
controllo, rilevano che un recipiente e' in  tutto  o  in  parte  non
rispondente  a  uno  o  piu'  requisiti  essenziali,   ne   informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.
  6. Ai fini di cui al  comma  4  e  per  le  analoghe  attivita'  di
collaborazione dell'INAIL in materia  di  controlli  tecnici  per  le
attrezzature a pressione  e  gli  insiemi,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 9, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si ritengono soddisfatte a condizione che l'INAIL adotti
le opportune soluzioni organizzative per svolgere  tali  funzioni  di
controllo senza interferenze con quelle di organismo notificato e che
queste ultime funzioni siano svolte previo  accreditamento  da  parte
dell'organismo nazionale unico di accreditamento.»;
    u) l'articolo 14-ter e' sostituito dal seguente:
  «Art. 14-ter  (Procedura  di  salvaguardia  dell'Unione).  -  1.  A
seguito della procedura di valutazione di  cui  all'articolo  6,  nel
caso in cui l'operatore economico interessato non  prende  le  misure
correttive adeguate entro il periodo di cui all'articolo 6, comma  2,
il Ministero dello  sviluppo  economico  adotta  tutte  le  opportune
misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del
recipiente sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per
richiamarlo a cura e spese dell'operatore economico responsabile.  La
misura  e'  adottata  con   provvedimento   motivato   e   comunicato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di  impugnativa  avverso
il  provvedimento  stesso  e  del  termine  entro  cui  e'  possibile
ricorrere.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui al  comma
1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti  di
cui al presente articolo  agli  organi  segnalanti  la  presunta  non
conformita'.
  3. Le informazioni di cui al primo periodo del comma  2,  includono
tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari
all'identificazione del recipiente non conforme, la sua  origine,  la
natura della presunta non  conformita'  e  dei  rischi  connessi,  la
natura e la durata  delle  misure  nazionali  adottate,  nonche'  gli
argomenti   espressi   dall'operatore   economico   interessato.   In
particolare,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   indica   se
l'inadempienza sia dovuta:
    a) alla non conformita' del recipiente alle prescrizioni relative
alla salute o alla sicurezza delle  persone,  alla  protezione  degli
animali domestici o dei beni; oppure
    b) alle carenze nelle norme armonizzate di  cui  all'articolo  5,
che conferiscono la presunzione di conformita'.
  4. Il Ministero dello sviluppo economico,  quando  la  procedura  a
norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/29/UE  e'  stata  avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro,  informa  immediatamente  la
Commissione e  gli  altri  Stati  membri  di  tutti  i  provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita' del recipiente interessato e, in caso di  disaccordo  con
la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
  5.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto   nello
svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure
provvisorie che per  quelle  assunte  da  autorita'  di  altri  Stati
membri, che nel caso in cui, entro tre  mesi  dal  ricevimento  delle
informazioni di cui al comma 4, uno Stato membro o la Commissione non
sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da  uno  Stato
membro, tale misura e' ritenuta giustificata.
  6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta  senza  indugio  le
opportune misure restrittive in relazione al recipiente in questione,
quale il suo ritiro dal mercato.
  7.  Gli  oneri  relativi  al  ritiro  dal  mercato  del  recipiente
interessato ovvero ad  altra  prescrizione  o  limitazione  o  misura
correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico  del
fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o
del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo
provvedimento.
  8. Il Ministero dello sviluppo  economico  cura  la  partecipazione
nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando,
in esito  alla  procedura  di  cui  all'articolo  6  e  del  presente
articolo, vengono sollevate obiezioni contro una  misura  assunta  da
uno Stato membro o nel caso in cui la  Commissione  ritiene  che  una
misura nazionale  e'  contraria  alla  legislazione  dell'Unione.  Il
Ministero  dello   sviluppo   economico   cura   l'esecuzione   delle
conseguenti decisioni della commissione.
  9. Se la misura nazionale relativa ad  un  recipiente  e'  ritenuta
giustificata,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   adotta   i
provvedimenti necessari per garantire che il recipiente non  conforme
sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la
misura  adottata  dall'Italia  e'  considerata   ingiustificata,   il
Ministero dello sviluppo economico la revoca.
  10. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative
necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura
nazionale e' considerata giustificata e  la  non  conformita'  di  un
recipiente e' attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui
al comma 3, lettera b).»;
    v) dopo l'articolo 14-ter sono inseriti i seguenti:
  «Art. 14-quater (Recipienti conformi che presentano rischi).  -  1.
Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo  aver  effettuato  una
valutazione ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e  2,  ritiene  che  un
recipiente, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per
la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali domestici o i
beni,  chiede  all'operatore  economico  interessato  di   provvedere
affinche' tale recipiente, all'atto della sua immissione sul mercato,
non presenti piu' tale rischio o che il recipiente sia, a seconda dei
casi, ritirato dal mercato o richiamato entro  un  periodo  di  tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di tutti  gli  recipienti
semplici  a  pressione  interessati  che  lo  stesso   ha   messo   a
disposizione sull'intero mercato dell'Unione.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati  membri.  Tali  informazioni  includono
tutti  i  dettagli  disponibili,  in  particolare  i  dati  necessari
all'identificazione del recipiente interessato, la sua origine  e  la
catena di fornitura del recipiente, la natura  dei  rischi  connessi,
nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
  4. Il Ministero dello  sviluppo  economico  cura,  ove  necessario,
l'attuazione  degli  atti  di  esecuzione  e  delle  decisioni  della
Commissione europea previsti dall'articolo  37,  paragrafo  4,  della
direttiva 2014/29/UE.
  Art. 14-quinquies (Non  conformita'  formale).  -  1.  Fatto  salvo
l'articolo  6  e  l'articolo  14-ter,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico chiede all'operatore economico interessato  di  porre  fine
allo stato di non conformita' in questione nel caso in cui:
    a) la marcatura CE e' stata apposta in  violazione  dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo  4  del  presente
decreto;
    b) la marcatura CE non e' stata apposta;
    c)  il  numero  di  identificazione   dell'organismo   notificato
coinvolto nella fase di controllo della produzione, e' stato  apposto
in violazione dell'articolo 4 o non e' stato apposto;
    d) le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, non sono state
apposte  o  sono  state  apposte  in  violazione  dell'articolo  4  o
dell'allegato III, punto 1;
    e) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
    f) non e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE;
    g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
    h)  le  informazioni  di  cui  all'articolo  10,   comma   6,   o
all'articolo 10-ter, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
    i) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione  amministrativa
di cui all'articolo 10 o all'articolo 10-ter.
  2. Qualora la non  conformita'  di  cui  al  comma  1  permane,  il
Ministero dello sviluppo economico limita  o  proibisce  la  messa  a
disposizione  sul  mercato  del  recipiente  o  garantisce  che   sia
richiamato o ritirato dal mercato.»;
    z) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al  comma  1  le  parole:  «da  lire  cinquemilioni  a  lire
trentamilioni»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «da    euro
duemilaseicento a euro quindicimilaseicento»;
      2) al comma 2 dopo  le  parole:  «con  la  marcatura  CE»  sono
inserite le seguenti: «o commette le violazioni del presente  decreto
legislativo  indicate  come  non  conformita'  formali   all'articolo
14-quinquies»  e  le  parole:   «da   lire   cinquemilioni   a   lire
ventimilioni»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «da    euro
duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento»;
      3) al comma 3 le parole: «dall'articolo 3, commi 2  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'allegato III, punto 1,  quando  tale
non conformita'  permane  anche  dopo  il  termine  di  conformazione
indicato  dall'autorita'  competente»   e   le   parole:   «da   lire
cinquemilioni a lire ventimilioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«da euro duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento»;
    aa) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
  «Art. 15-bis (Disposizioni finali). - 1. Con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono  individuate  le  tariffe  per  le  attivita'  di
valutazione della conformita' di cui  all'articolo  7,  comma  1,  ad
esclusione di quelle relative alle  attivita'  svolte  dall'organismo
unico  nazionale  di  accreditamento,  e  le  relative  modalita'  di
versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.».
  2. Gli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n.  311,
sono sostituiti dagli allegati da I a IV di  cui  all'allegato  A  al
presente decreto.
  3. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42.

                               Art. 2
                          Disposizioni finali
   1. Il decreto di cui all'articolo 15-bis del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 311, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea il testo delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  e
delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel
settore disciplinato dal decreto medesimo.
  3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative
in vigore, tutti i  riferimenti  alle  direttive  codificate  con  la
direttiva 2009/105/CE,  nonche'  a  tale  direttiva,  abrogata  dalla
direttiva 2014/29/UE, si intendono fatti a quest'ultima  direttiva  e
sono letti secondo la tavola di concordanza di  cui  all'allegato  VI
alla direttiva stessa.

                               Art. 3
                   Clausola di invarianza finanziaria
   1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 4
                          Entrata in vigore
   1. Ferme restando le decorrenze  disposte  dall'articolo  42  della
direttiva 2014/29/UE relativamente alle disposizioni della  medesima,
il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Allegato A
                                                    (Art. 1, comma 2)

                                                          «Allegato I
                                 (Art. 3, comma 1, e art. 5, comma 1)

                  REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

2. Materiali
    I materiali devono essere scelti in  funzione  dell'utilizzazione
prevista per i recipienti e tenendo conto dei punti da 1.1. a 1.4.
1.1. Parti soggette a pressione
    I materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti  soggette
a pressione dei recipienti devono essere:
      a) saldabili;
      b) duttili e tenaci in  modo  che,  in  caso  di  rottura  alla
temperatura  minima  di  esercizio,  questa   non   provochi   alcuna
frammentazione ne' rottura di tipo fragile;
      c) non deteriorabili con l'invecchiamento.
    Per i recipienti d'acciaio, tali materiali devono inoltre  essere
conformi alle disposizioni di cui al punto 1.1.1. e, per i recipienti
di alluminio o lega d'alluminio, a quelle di cui al punto 1.1.2.
    Detti materiali devono  essere  accompagnati  da  un  verbale  di
controllo quale definito  all'allegato  III,  punto  3.1,  punto  i),
redatto dal fabbricante del materiale.
1.1.1. Recipienti di acciaio
    Gli acciai di qualita' non legati devono soddisfare  le  seguenti
disposizioni:
      a)  essere  non  effervescenti   ed   essere   forniti   previo
trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente;
      b) il tenore di carbonio sul  prodotto  deve  essere  inferiore
allo 0,25% e il tenore  di  zolfo  e  fosforo  deve  essere  ciascuno
inferiore allo 0,05%;
      c) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di
seguito indicate:
        i) il valore massimo della resistenza  alla  trazione  Rm,max
deve essere inferiore a 580 N/mm²;
        ii) l'allungamento dopo rottura deve essere:
          se il provino e' prelevato parallelamente alla direzione di
laminazione:



                =====================================
                |spessore ≥ 3 mm: |   A   | ≥ 22%,  |
                +=================+=======+=========+
                |spessore < 3 mm: |A80 mm |≥ 17%,   |
                +-----------------+-------+---------+

          se  il  provino  e'   prelevato   perpendicolarmente   alla
direzione di laminazione:



                =====================================
                |spessore ≥ 3 mm: |   A   | ≥ 20%,  |
                +=================+=======+=========+
                |spessore < 3 mm: |A80 mm |≥ 15%,   |
                +-----------------+-------+---------+


        iii) il valore medio dell'energia di  rottura  per  flessione
KCV, determinato su tre provini longitudinali deve essere  almeno  di
35 J/cm² e alla temperatura minima di esercizio;  uno  solo  dei  tre
valori puo' essere inferiore a 35 J/cm² e in nessun caso inferiore  a
25 J/cm². La verifica di questa qualita' e' richiesta per gli  acciai
destinati alla fabbricazione di recipienti la cui temperatura  minima
di esercizio e' inferiore a  -  10°C  e  con  spessore  delle  pareti
superiore a 5 mm.
1.1.2. Recipienti di alluminio
    L'alluminio non legato deve avere un  tenore  di  alluminio  pari
almeno al 99,5% e le leghe di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
a-bis),  devono  avere   sufficiente   resistenza   alla   corrosione
intercristallina alla temperatura massima di esercizio.
    Inoltre,  questi  materiali  devono  rispondere   alle   seguenti
disposizioni:
      a) essere forniti allo stato ricotto;
      b) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di
seguito indicate:
        il valore massimo della resistenza alla trazione Rm,max  deve
essere inferiore o pari a 350 N/mm²;
        l'allungamento dopo rottura deve essere:
        se il provino e' prelevato parallelamente alla  direzione  di
laminazione: A ≥ 16%;
        se il provino e' prelevato perpendicolarmente alla  direzione
di laminazione: A ≥ 14%.
1.2. Materiali per la saldatura
    I materiali usati per l'esecuzione di saldature sul recipiente  o
la fabbricazione dello stesso devono essere appropriati e compatibili
con i materiali da saldare.
1.3. Accessori che contribuiscono alla resistenza del recipiente
    Questi accessori (bulloni, dadi ecc.)  devono  essere  realizzati
con il materiale specificato al punto 1.1. oppure con altri  tipi  di
acciaio, alluminio o un'appropriata lega di alluminio compatibili con
i materiali  usati  per  la  fabbricazione  delle  parti  soggette  a
pressione.
    Questi ultimi materiali devono avere alla temperatura  minima  di
esercizio un allungamento dopo rottura e un'energia  di  rottura  per
flessione appropriati.
1.4. Parti non soggette a pressione
    Tutte  le  parti  dei  recipienti  non  soggette  a  pressione  e
assemblate  mediante  saldatura  devono  essere   di   un   materiale
compatibile con quello degli elementi ai quali esse sono saldate.
2. Progettazione dei recipienti
    a)  Nella  progettazione  dei  recipienti  il  fabbricante   deve
definire il settore di utilizzazione dei recipienti scegliendo:
      i) la temperatura minima di esercizio Tmin ;
      ii) la temperatura massima di esercizio Tmax ;
      iii) la pressione massima di  esercizio  PS.  Tuttavia,  se  e'
scelta una temperatura minima  di  esercizio  superiore  a  -10°C,  i
requisiti dei materiali devono essere soddisfatti a -10°C.
    b) Inoltre il fabbricante deve  tener  conto  delle  disposizioni
seguenti:
      i) deve essere possibile ispezionare l'interno dei recipienti;
      ii) deve essere possibile svuotare i recipienti;
      iii) le qualita' meccaniche devono rimanere invariate per tutto
il periodo di impiego del recipiente conforme alla sua destinazione;
      iv) i recipienti, tenuto conto dell'impiego prescritto,  devono
essere adeguatamente protetti contro la corrosione.
    c)  Il  fabbricante  deve  tener  conto  del  fatto  che,   nelle
condizioni d'impiego previste:
      i) i recipienti non devono subire  sollecitazioni  che  possano
compromettere la loro sicurezza d'impiego;
      ii) la pressione interna non deve superare in modo continuo  la
pressione  massima  di  esercizio  PS.  Tuttavia,  essa  puo'  essere
superata transitoriamente al massimo del 10%.
    d) Gli assemblaggi circonferenziali e longitudinali devono essere
realizzati con saldature a penetrazione  piena  o  con  saldature  di
efficacia equivalente. I fondi convessi diversi da quelli  emisferici
devono avere un profilo cilindrico.
2.1. Spessore delle pareti
    Se il prodotto PS × V e' inferiore o pari a 3.000  bar  ×  l,  il
fabbricante sceglie uno dei metodi di cui ai punti  2.1.1.  e  2.1.2.
per determinare lo  spessore  delle  pareti  del  recipiente;  se  il
prodotto PS × V e' superiore a  3.000  bar  ×  l  oppure  qualora  la
temperatura massima di servizio superi  i  100°C,  lo  spessore  deve
essere determinato conformemente al metodo di cui al punto 2.1.1.
    Lo spessore effettivo della parete della virola e dei  fondi  non
puo' tuttavia essere inferiore a 2 mm per i recipienti di acciaio e a
3 mm per quelli di alluminio o lega di alluminio.
2.1.1. Metodo di calcolo
    Lo spessore minimo delle parti soggette a pressione va  calcolato
tenendo  conto   dell'intensita'   delle   sollecitazioni   e   delle
disposizioni seguenti:
      a) la pressione di calcolo da prendere  in  considerazione  non
deve  essere  inferiore  alla  pressione  massima  di  esercizio   PS
prescelta;
      b) la sollecitazione generale ammissibile di membrana non  deve
superare il piu' piccolo tra  i  valori  0,6  ReT  o  0,3  Rm  .  Per
determinare  le  sollecitazioni  ammissibili  il   fabbricante   deve
utilizzare i valori ReT e Rm minimi  garantiti  dal  fabbricante  del
materiale.
    Tuttavia, se la parte cilindrica del recipiente comprende  una  o
piu'  saldature  longitudinali  realizzate  con  un  procedimento  di
saldatura non automatico,  lo  spessore  calcolato  conformemente  al
primo comma deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,15.
2.1.2. Metodo sperimentale
    Lo spessore delle pareti  deve  essere  determinato  in  modo  da
permettere al recipiente di resistere, a temperatura ambiente, a  una
pressione uguale almeno  a  cinque  volte  la  pressione  massima  di
esercizio, con un valore di deformazione circonferenziale  permanente
inferiore o uguale all'1%.
3. Processi di fabbricazione
    I recipienti devono essere costruiti e sottoposti a controlli  di
produzione conformemente all'allegato II, punti 2, 3 o 4.
3.1. Preparazione dei componenti
    La preparazione dei componenti (formatura e smussatura ecc.)  non
deve indurre difetti di superficie, fessurazioni o alterazioni  delle
caratteristiche meccaniche di detti pezzi tali  da  compromettere  la
sicurezza dell'impiego dei recipienti.
3.2. Saldature su parti soggette a pressione
    Le caratteristiche delle saldature e delle zone adiacenti  devono
essere simili a quelle dei materiali saldati ed esenti da difetti  di
superficie e/o interni tali che possano  compromettere  la  sicurezza
dei recipienti.
    Le saldature devono essere  eseguite  da  saldatori  o  operatori
qualificati, di perizia adeguata, secondo procedimenti  di  saldatura
approvati. Le prove per l'approvazione  e  la  qualificazione  devono
essere effettuate da organismi notificati.
    Nel  corso  della  fabbricazione  il  fabbricante  deve  altresi'
garantire  una  costante  qualita'  delle  saldature  mediante  esami
appropriati secondo modalita' adeguate. Detti  esami  devono  formare
oggetto di una relazione.
4. Messa in servizio dei recipienti
    Ogni recipiente deve essere corredato delle istruzioni per  l'uso
redatte dal fabbricante, previste all'allegato III, punto 2.

                                                          Allegato II
                         (Art. 7-bis, comma 6, e art. 8, commi 1 e 2)

             PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

1. Esame «UE» del tipo (Modulo B)
    1.1. L'esame UE  del  tipo  e'  la  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' con la quale  un  organismo  notificato
esamina il progetto tecnico di  un  recipiente,  nonche'  verifica  e
certifica  che  il  progetto  tecnico  del  recipiente  rispetta   le
prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.
    1.2. L'esame UE del tipo e' effettuato in uno dei modi di seguito
esposti conformemente all'articolo 13:
      accertamento  dell'adeguatezza   del   progetto   tecnico   del
recipiente, effettuato esaminando la  documentazione  tecnica  e  gli
elementi di prova di cui al  punto  1.3,  unito  a  un  esame  di  un
prototipo rappresentativo della produzione  prevista  del  recipiente
finito (tipo di produzione);
      accertamento  dell'adeguatezza   del   progetto   tecnico   del
recipiente, effettuato esaminando la  documentazione  tecnica  e  gli
elementi di prova di cui al punto 1.3, senza esame di un prototipo di
recipiente (tipo di progetto).
    1.3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a
un unico organismo notificato di sua scelta.
    La domanda deve contenere:
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
domanda sia presentata dal  rappresentante  autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo;
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
      c)  la  documentazione  tecnica.  La   documentazione   tecnica
permette di valutare la conformita' del recipiente alle  prescrizioni
applicabili  del  presente  decreto  e  comprende  un'analisi  e  una
valutazione adeguate dei rischi.
    La documentazione tecnica precisa le prescrizioni  applicabili  e
include, se necessario ai fini della  valutazione,  il  progetto,  la
fabbricazione e il funzionamento del  recipiente.  Inoltre  contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
      i) una descrizione generale del recipiente;
      ii) i disegni relativi alla progettazione  di  massima  e  alla
fabbricazione e schemi dei componenti ecc.;
      iii)  le  descrizioni  e   le   spiegazioni   necessarie   alla
comprensione di  tali  disegni  e  schemi  e  del  funzionamento  del
recipiente;
      iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente
o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto,
compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche   tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle  norme  armonizzate
la  documentazione  tecnica  specifica  le  parti  che   sono   state
applicate;
      v) i risultati dei calcoli di progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.;
      vi) le relazioni sulle prove effettuate;
      vii) le istruzioni e le informazioni  sulla  sicurezza  di  cui
all'allegato III, punto 2;
      viii) un documento descrittivo che precisi:
        i materiali utilizzati;
        i procedimenti di saldatura utilizzati;
        i controlli effettuati;
        tutte le informazioni pertinenti relative alla  progettazione
del recipiente.
      d) se applicabile, i prototipi  di  recipienti  rappresentativi
della produzione prevista. L'organismo notificato puo' chiedere altri
prototipi di recipienti se necessari a  effettuare  il  programma  di
prove;
      e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza  delle
soluzioni del progetto tecnico. Questi  elementi  di  prova  indicano
ogni documento che sia stato  utilizzato,  soprattutto  se  le  norme
armonizzate pertinenti non sono state  applicate  integralmente.  Gli
elementi di prova comprendono, se necessario, i  risultati  di  prove
effettuate in conformita' con altre  specifiche  tecniche  pertinenti
dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro  laboratorio
di prova, a suo nome e sotto la sua responsabilita'.
    Nel  caso  dell'esame  di  un   prototipo   di   recipiente,   la
documentazione tecnica consta inoltre:
      dei  certificati  relativi  all'adeguata   qualificazione   dei
procedimenti di saldatura  e  dei  saldatori  o  degli  operatori  di
saldatura;
      del verbale  di  controllo  dei  materiali  utilizzati  per  la
fabbricazione delle parti e dei componenti  che  contribuiscono  alla
robustezza del recipiente;
      di una relazione sugli esami e sulle prove cui si e'  proceduto
o una descrizione dei controlli previsti.
    1.4. L'organismo notificato:
      per il recipiente:
        1.4.1. esamina la documentazione tecnica e  gli  elementi  di
prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente;
      per i prototipi di recipienti:
        1.4.2. verifica che il prototipo/i  prototipi  di  recipienti
sia/siano  stati  fabbricati  conformemente  a  tale   documentazione
tecnica  e  identifica  gli  elementi  che  sono   stati   progettati
conformemente alle disposizioni applicabili delle  norme  armonizzate
pertinenti,  nonche'  gli  elementi   che   sono   stati   progettati
conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;
        1.4.3. esegue o fa  eseguire  opportuni  esami  e  prove  per
accertare se,  ove  il  fabbricante  abbia  scelto  di  applicare  le
soluzioni di cui alle  pertinenti  norme  armonizzate,  queste  siano
state applicate correttamente;
        1.4.4. esegue o fa  eseguire  opportuni  esami  e  prove  per
controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui
alle  pertinenti  norme  armonizzate,  le  soluzioni   adottate   dal
fabbricante   applicando   altre   pertinenti   specifiche   tecniche
soddisfino i corrispondenti requisiti  essenziali  di  sicurezza  del
presente decreto;
        1.4.5. concorda  con  il  fabbricante  il  luogo  in  cui  si
dovranno effettuare gli esami e le prove.
    1.5. L'organismo notificato redige una relazione  di  valutazione
che elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 1.4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
alle autorita' di notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto di tale relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante.
    1.6. Se il tipo soddisfa le prescrizioni  del  presente  decreto,
l'organismo notificato rilascia  al  fabbricante  un  certificato  di
esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del
fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  eventuali  condizioni  di
validita'  e  i  dati  necessari  per  l'identificazione   del   tipo
approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o
piu' allegati.
    Il certificato di esame UE del tipo  e  i  suoi  allegati  devono
contenere  ogni  utile  informazione  che  permetta  di  valutare  la
conformita' dei recipienti fabbricati al tipo esaminato e  consentire
il controllo  del  prodotto  in  funzione.  Tale  certificato  indica
inoltre le condizioni cui il suo rilascio e' eventualmente soggetto e
comprende le descrizioni e i disegni necessari  per  identificare  il
tipo omologato.
    Se il tipo non soddisfa le prescrizioni del  presente  decreto  a
esso applicabili, l'organismo notificato  rifiuta  di  rilasciare  un
certificato di esame UE del tipo  e  informa  di  tale  decisione  il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
    1.7. L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del  progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.
    Il fabbricante informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE  del  tipo
di tutte le modifiche al tipo  approvato,  qualora  possano  influire
sulla conformita' del recipiente ai requisiti essenziali di sicurezza
del  presente  decreto  o  sulle  condizioni  di  validita'  di  tale
certificato. Tali modifiche comportano una nuova  approvazione  sotto
forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.
    1.8. Ogni organismo notificato informa le  proprie  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di  esame  UE  del  tipo  e/o  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di
notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
dei certificati di esame UE del tipo  e/o  dei  supplementi  da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta,  di  tali  certificati  e/o  dei  supplementi  da  esso
rilasciati.
    La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati  membri
possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica  e
dei  risultati  degli  esami  effettuati  dall'organismo  notificato.
L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE
del tipo, degli allegati e  dei  supplementi,  nonche'  il  fascicolo
tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino
alla scadenza della validita' di tale certificato.
    1.9.  Il  fabbricante  tiene  a  disposizione   delle   autorita'
nazionali una copia del certificato  di  esame  UE  del  tipo,  degli
allegati e dei supplementi insieme alla  documentazione  tecnica  per
dieci anni dalla data in cui  il  recipiente  e'  stato  immesso  sul
mercato.
    1.10.  Il  rappresentante  autorizzato   del   fabbricante   puo'
presentare la domanda di cui al punto 1.3. ed espletare gli  obblighi
di cui ai punti 1.7. e 1.9., purche' siano specificati nel mandato.
2. Conformita' al tipo basata sul controllo interno della  produzione
unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (Modulo C1)
    2.1. La conformita' al tipo basata sul  controllo  interno  della
produzione unito a prove sul recipiente  effettuati  sotto  controllo
ufficiale fa parte di una procedura di valutazione della  conformita'
in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai  punti  2.2.,
2.3. e 2.4.,  e  si  accerta  e  dichiara,  sotto  la  sua  esclusiva
responsabilita', che i recipienti in questione sono conformi al  tipo
descritto nel certificato di  esame  UE  del  tipo  e  soddisfano  le
prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.
2.2. Produzione
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dei recipienti prodotti al tipo oggetto  del  certificato
di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto.
    Prima di avviare la produzione, il  fabbricante  fornisce  ad  un
organismo notificato di sua scelta tutte le informazioni  necessarie,
in particolare:
      a) la documentazione tecnica, che consta inoltre:
        dei  certificati  relativi  all'adeguata  qualificazione  dei
procedimenti di saldatura  e  dei  saldatori  o  degli  operatori  di
saldatura;
        del verbale di controllo  dei  materiali  utilizzati  per  la
fabbricazione delle parti e dei componenti  che  contribuiscono  alla
robustezza del recipiente;
        di una  relazione  sugli  esami  e  sulle  prove  cui  si  e'
proceduto.
      b) un documento di controllo che descriva gli esami e le  prove
adeguati da effettuare nel corso della produzione,  con  le  relative
modalita' e frequenze di esecuzione;
      c) il certificato di esame UE del tipo.
2.3. Controlli sui recipienti
    2.3.1.  Per  ogni  singolo  recipiente  fabbricato,   l'organismo
notificato effettua gli  esami  e  le  prove  atti  a  verificare  la
conformita' del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame
UE del tipo e alle relative prescrizioni  del  presente  decreto,  in
conformita' ai punti che seguono:
      a)  Il  fabbricante  presenta  i  propri  recipienti  in  lotti
omogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di
fabbricazione assicuri l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto.
      b) All'atto dell'esame  di  un  lotto,  l'organismo  notificato
verifica che  i  recipienti  siano  stati  fabbricati  e  controllati
conformemente  alla  documentazione  tecnica  ed  esegue  su  ciascun
recipiente del lotto una prova idraulica oppure una prova  pneumatica
d'efficacia equivalente, a una pressione  Ph  pari  a  1,5  volte  la
pressione  di  progetto  del  recipiente,  al  fine  di   verificarne
l'integrita'. La prova  pneumatica  e'  subordinata  all'accettazione
delle procedure di sicurezza della prova da parte dello Stato  membro
in cui essa e' effettuata.
      c) L'organismo notificato esegue inoltre delle prove su provini
prelevati, a scelta del fabbricante, su un  campione  rappresentativo
della produzione o su un recipiente  allo  scopo  di  controllare  la
qualita' delle saldature. Le  prove  sono  eseguite  sulle  saldature
longitudinali. Tuttavia, quando  per  le  saldature  longitudinali  e
circonferenziali  viene  utilizzato  un   diverso   procedimento   di
saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature circonferenziali.
      d) Per i recipienti soggetti  al  metodo  sperimentale  di  cui
all'allegato I, punto 2.1.2., tali prove su provini  sono  sostituite
da una prova idraulica effettuata su cinque  recipienti  prelevati  a
caso in ciascun lotto per verificarne  la  conformita'  ai  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, punto 2.1.2.
      e) Per i lotti accettati, l'organismo notificato  appone  o  fa
apporre il proprio numero di identificazione  su  ogni  recipiente  e
fornisce un certificato scritto di conformita'  relativo  alle  prove
effettuate. Possono essere immessi sul mercato tutti i recipienti del
lotto, a eccezione  di  quelli  che  non  hanno  superato  con  esito
favorevole la prova idraulica o la prova pneumatica.
      f) Se un lotto e' rifiutato, l'organismo notificato  prende  le
misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora  il
rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato puo'  decidere
di sospendere la verifica statistica.
      g) Il fabbricante e' in grado di presentare, su richiesta delle
autorita' pertinenti, i  certificati  di  conformita'  dell'organismo
notificato di cui alla lettera e).
    2.3.2. L'organismo notificato fornisce una copia del rapporto  di
ispezione allo Stato membro che lo ha  notificato  e,  su  richiesta,
agli altri organismi notificati,  agli  altri  Stati  membri  e  alla
Commissione.
    2.3.3. Durante  il  processo  di  fabbricazione,  il  fabbricante
appone, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero
d'identificazione di quest'ultimo.
2.4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE
    2.4.1. Il fabbricante appone  la  marcatura  CE  a  ogni  singolo
recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del
tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.
    2.4.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita'  UE  per  ogni  modello  di  recipiente  e  la  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di recipiente per cui  e'  stata
compilata.
    2.4.3. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
2.5. Rappresentante autorizzato
    Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 2.4 possono essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato.
3. Conformita' al tipo basata sul controllo interno della  produzione
unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale  effettuate  a
intervalli casuali (Modulo C2)
    3.1. La conformita' al tipo basata sul  controllo  interno  della
produzione, unito a prove del recipiente  sotto  controllo  ufficiale
effettuate a  intervalli  casuali,  fa  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' in cui il  fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4  e  si  accerta  e  dichiara,
sotto la sua esclusiva responsabilita', che i recipienti in questione
sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo  e
soddisfano le prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.
3.2. Produzione
    3.2.1. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche'
il processo di fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano  la
conformita' dei recipienti prodotti al tipo oggetto  del  certificato
di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a  essi
applicabili.
    3.2.2. Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce  a
un  organismo  notificato  di  sua  scelta  tutte   le   informazioni
necessarie, in particolare:
      a) la documentazione tecnica, che consta inoltre:
        dei  certificati  relativi  all'adeguata  qualificazione  dei
procedimenti di saldatura  e  dei  saldatori  o  degli  operatori  di
saldatura;
        del verbale di controllo  dei  materiali  utilizzati  per  la
fabbricazione delle parti e dei componenti  che  contribuiscono  alla
robustezza del recipiente;
        di una  relazione  sugli  esami  e  sulle  prove  cui  si  e'
proceduto.
      b) il certificato di esame UE del tipo;
      c) un documento che descrive  i  processi  di  fabbricazione  e
l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire
la conformita' dei recipienti al tipo descritto  nel  certificato  di
esame UE.
    Prima  della  data  di  inizio  della  fabbricazione  l'organismo
notificato  esamina  tali  documenti  al  fine  di  certificarne   la
conformita' con il certificato di esame UE del tipo.
    3.2.3. Il documento di cui al punto 3.2.1, lettera c), comprende:
      a) una descrizione dei mezzi di fabbricazione  e  di  controllo
adeguati alla costruzione dei recipienti;
      b) un documento di controllo che descriva gli esami e le  prove
adeguati de effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative
modalita' e frequenze di esecuzione;
      c) l'impegno a eseguire gli esami e le prove  conformemente  al
documento  di  controllo  e  a  effettuare  su   ciascun   recipiente
fabbricato una prova idraulica  oppure,  con  l'accordo  dello  Stato
membro, una prova pneumatica a una pressione  di  prova  pari  a  1,5
volte la pressione di progetto; tali  esami  e  prove  sono  eseguiti
sotto la responsabilita' di personale qualificato e indipendente  dai
servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;
      d)   l'indirizzo   dei   luoghi   di   fabbricazione    e    di
immagazzinamento, nonche' la data di inizio della fabbricazione.
3.3. Controlli sui recipienti
    L'organismo notificato effettua, o  fa  effettuare,  controlli  a
campione a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo  stesso,  per
verificare la qualita' dei controlli interni sui  recipienti,  tenuto
conto tra l'altro della complessita'  tecnologica  dei  recipienti  e
della  quantita'  prodotta.  Si  esamina  un  adeguato  campione  dei
recipienti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato  prima
dell'immissione sul mercato, si effettuano  prove  appropriate,  come
stabilito dalle relative parti delle  norme  armonizzate,  e/o  prove
equivalenti previste da altre  pertinenti  specifiche  tecniche,  per
controllare la conformita'  del  recipiente  al  tipo  descritto  nel
certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili  del
presente decreto.
    L'organismo  notificato  si  accerta  anche  che  il  fabbricante
controlli  effettivamente   i   recipienti   fabbricati   in   serie,
conformemente al punto 3.2.3, lettera c).
    Laddove un campione non  sia  conforme  al  livello  di  qualita'
accettabile, l'organismo notificato adotta le opportune misure.
    La procedura di campionamento per accettazione da applicare  mira
a stabilire se il processo di fabbricazione del  recipiente  funziona
entro limiti accettabili, al fine di  garantire  la  conformita'  del
recipiente.
    L'organismo  notificato  fornisce  una  copia  del  rapporto   di
ispezione allo Stato membro che lo ha  notificato  e,  su  richiesta,
agli altri organismi notificati,  agli  altri  Stati  membri  e  alla
Commissione.
    Durante il processo  di  fabbricazione,  il  fabbricante  appone,
sotto  la  responsabilita'  dell'organismo  notificato,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo.
3.4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
    3.4.1. Il fabbricante appone  la  marcatura  CE  a  ogni  singolo
recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del
tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.
    3.4.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita'  UE  per  ogni  modello  di  recipiente  e  la  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di recipiente per cui  e'  stata
compilata.
    3.4.3. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
3.5. Rappresentante autorizzato
    Gli obblighi del  fabbricante  previsti  al  punto  3.4.  possono
essere adempiuti dal  suo  rappresentante  autorizzato,  a  nome  del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.
4. Conformita' al tipo basata sul controllo interno della  produzione
(Modulo C)
    4.1. La conformita' al tipo basata sul  controllo  interno  della
produzione  e'  la  parte  di  una  procedura  di  valutazione  della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai
punti  4.2.  e  4.3.  e  garantisce  e  dichiara  che  i   recipienti
interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di  esame
UE del tipo e rispondono alle prescrizioni del  presente  decreto  ad
essi applicabili.
4.2. Produzione
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dei recipienti fabbricati al tipo omologato descritto nel
certificato di esame UE del tipo e  alle  prescrizioni  del  presente
decreto ad essi applicabili.
    Prima  di  avviare  la  produzione,   il   fabbricante   fornisce
all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE
del tipo tutte le informazioni necessarie, in particolare:
      a)  i  certificati  relativi  all'adeguata  qualificazione  dei
procedimenti di saldatura  e  dei  saldatori  o  degli  operatori  di
saldatura;
      b) il verbale di controllo  dei  materiali  utilizzati  per  la
fabbricazione delle parti e dei componenti  che  contribuiscono  alla
robustezza del recipiente;
      c) una relazione sugli esami e sulle prove cui si e' proceduto;
      d) un documento che descrive  i  processi  di  fabbricazione  e
l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire
la conformita' dei recipienti al tipo descritto  nel  certificato  di
esame UE.
    Il documento comprende:
      i) una descrizione dei mezzi di fabbricazione  e  di  controllo
adeguati alla costruzione dei recipienti;
      ii) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove
adeguati de effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative
modalita' e frequenze di esecuzione;
      iii) l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al
documento  di  controllo  e  ad  effettuare  su  ciascun   recipiente
fabbricato una prova idraulica  oppure,  con  l'accordo  dello  Stato
membro, una prova pneumatica a una pressione  di  prova  pari  a  1,5
volte la pressione di progetto; tali  esami  e  prove  sono  eseguiti
sotto la responsabilita' di personale qualificato e indipendente  dai
servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;
      iv)   l'indirizzo   dei   luoghi   di   fabbricazione   e    di
immagazzinamento, nonche' la data di inizio della fabbricazione.
    L'organismo  notificato,  prima  della  data  di   inizio   della
fabbricazione, esamina tali documenti  al  fine  di  certificarne  la
conformita' con il certificato di esame UE del tipo.
4.3. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE
    4.3.1. Il fabbricante appone la  marcatura  CE  su  ogni  singolo
recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del
tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
    4.3.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita'  UE  per  ogni  modello  di  recipiente  e  la  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di recipiente per cui  e'  stata
compilata.
    4.3.3. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
4.4. Rappresentante autorizzato
    Gli obblighi del  fabbricante  previsti  al  punto  4.3.  possono
essere adempiuti dal  suo  rappresentante  autorizzato,  a  nome  del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.

                                                         Allegato III
                            (Art. 4, comma 2, e art. 10, commi 2 e 7)

       ISCRIZIONI, ISTRUZIONI PER L'USO, DEFINIZIONI E SIMBOLI

1. Marcatura CE e iscrizioni
    1.1. I recipienti il cui prodotto PS × V e' superiore a 50 bar  ×
l  devono  recare  la  marcatura  CE  di  cui  all'allegato  II   del
regolamento (CE) n. 765/2008 e le ultime due cifre dell'anno  in  cui
e' stata apposta la marcatura CE.
    1.2. Il recipiente o la sua targhetta segnaletica deve  riportare
almeno le iscrizioni seguenti:
      a) pressione massima di esercizio (PS in bar);
      b) temperatura massima di esercizio (Tmax in °C);
      c) temperatura minima di esercizio (Tmin in °C);
      d) capacita' del recipiente (V in l);
      e) nome,  denominazione  commerciale  o  marchio  registrato  e
indirizzo del fabbricante;
      f) tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.
    1.3. Se e' utilizzata una targhetta, questa deve essere concepita
in modo da non poter  essere  riutilizzata  e  prevedere  uno  spazio
libero per l'eventuale aggiunta di altri dati.
2. Istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza
    Nelle  istruzioni  per  l'uso  devono  figurare  le   indicazioni
seguenti:
      a)  le  informazioni  previste  al  punto  1.2,   a   eccezione
dell'identificazione di serie del recipiente o del lotto;
      b) l'utilizzazione prevista del recipiente;
      c) le condizioni di manutenzione e di installazione  necessarie
per garantire la sicurezza dei recipienti.
3. Definizioni e simboli
3.1. Definizioni
    a) La pressione di progetto «P» e' la pressione  relativa  scelta
dal fabbricante e utilizzata per determinare lo spessore delle  parti
del recipiente soggette a pressione.
    b) La  pressione  massima  di  esercizio  «PS»  e'  la  pressione
relativa massima che puo' essere  esercitata  in  condizioni  normali
d'impiego del recipiente.
    c) La temperatura minima di esercizio «Tmin » e'  la  temperatura
stabilizzata piu' bassa della parete  del  recipiente  in  condizioni
normali d'impiego.
    d) La temperatura massima di esercizio «Tmax » e' la  temperatura
stabilizzata piu' elevata della parete del recipiente  in  condizioni
normali d'impiego.
    e) Il limite di elasticita' «ReT » e' il valore alla  temperatura
massima di esercizio Tmax :
      i) del limite superiore di snervamento ReH , per  un  materiale
che presenta un limite superiore e inferiore;
      ii) del limite convenzionale di elasticita' Rp0,2 dello 0,2%;
      iii) del limite convenzionale di elasticita' Rp1,0 dell'1%  per
l'alluminio non legato.
    f) Famiglie di recipienti:
      fanno  parte  di  una  stessa   famiglia   i   recipienti   che
differiscono dal prototipo soltanto per il diametro (a condizione che
siano rispettate le prescrizioni di cui all'allegato I, punti  2.1.1.
e 2.1.2.) o per la lunghezza  della  parte  cilindrica  nei  seguenti
limiti:
        i) allorche' il prototipo e' costituito oltre che dai  fondi,
da una o piu' virole, le varianti della famiglia  devono  comprendere
almeno una virola;
        ii) se il prototipo  e'  costituito  soltanto  da  due  fondi
bombati, le varianti non devono comprendere virole.
    Le variazioni di lunghezza che implicano modifiche delle aperture
o dei manicotti  saldati  devono  essere  indicate  sul  progetto  di
ciascuna variante.
    g) Un lotto di recipienti  e'  costituito  al  massimo  da  3.000
recipienti dello stesso modello.
    h) Si tratta di fabbricazione in  serie  ai  sensi  del  presente
decreto  qualora  piu'  recipienti  di  uno  stesso   modello   siano
fabbricati secondo un processo di fabbricazione continuo nel corso di
un determinato periodo, conformemente a una concezione comune e con i
medesimi procedimenti di fabbricazione.
    i) Verbale di controllo: documento  in  cui  il  fabbricante  dei
materiali certifica che i  prodotti  consegnati  sono  conformi  alle
specifiche dell'ordine e fornisce i risultati delle prove correnti di
stabilimento, in particolare  per  quanto  concerne  la  composizione
chimica  e  le  caratteristiche  meccaniche,  eseguite  su   prodotti
recipienti con gli stessi procedimenti  di  fabbricazione  utilizzati
per  il  prodotto  fornito,  ma  non  necessariamente  sui   prodotti
consegnati.
3.2. Simboli


        =====================================================
        |           | allungamento dopo rottura |           |
        |     A     |      (Lo = 5,65√So)       |     %     |
        +===========+===========================+===========+
        |           |allungamento dopo rottura  |           |
        |A80 mm     |(Lo = 80 mm)               |%          |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |energia di rottura per     |           |
        |KCV        |flessione                  |J/cm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |P          |pressione di progetto      |Bar        |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |pressione massima di       |           |
        |PS         |esercizio                  |Bar        |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |pressione di prova         |           |
        |Ph         |idraulica o pneumatica     |Bar        |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |limite convenzionale di    |           |
        |Rp0,2      |elasticita' dello 0,2%     |N/mm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |limite di elasticita' alla |           |
        |           |massima temperatura di     |           |
        |ReT        |esercizio                  |N/mm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |limite superiore di        |           |
        |ReH        |snervamento                |N/mm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |Rm         |resistenza alla trazione   |N/mm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |resistenza massima alla    |           |
        |Rm, max    |trazione                   |N/mm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |limite convenzionale di    |           |
        |Rp1,0      |elasticita' dell'1%        |N/mm²      |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |temperatura massima di     |           |
        |Tmax       |esercizio                  |°C         |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |           |temperatura minima di      |           |
        |Tmin       |esercizio                  |°C         |
        +-----------+---------------------------+-----------+
        |V          |capacita' del recipiente   |L          |
        +-----------+---------------------------+-----------+


                                                          Allegato IV
                                                   (Art. 12, comma 2)

                   DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
                            (N. XXXX)(1)

    1. Recipiente/modello di recipiente (numero  di  prodotto,  tipo,
lotto o serie):
    2. Nome e indirizzo del fabbricante  e,  se  del  caso,  del  suo
mandatario:
    3. La presente dichiarazione di conformita' e'  rilasciata  sotto
la responsabilita' esclusiva del fabbricante.
    4. Oggetto della dichiarazione  (identificazione  del  recipiente
che   ne   consenta   la   rintracciabilita';   se   necessario   per
l'identificazione del recipiente e' possibile includere un'immagine):
    5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra  e'  conforme  alla
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
    6. Riferimento alle pertinenti  norme  armonizzate  utilizzate  o
riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e'
dichiarata la conformita':
    7.  L'organismo  notificato  ...   (denominazione,   numero)   ha
effettuato  ...  (descrizione  dell'intervento)   e   rilasciato   il
certificato:
    8. Informazioni supplementari:
      Firmato a nome e per conto di:
        (luogo e data del rilascio):
        (nome, funzione) (firma):

    ----
    (1) L'assegnazione di un numero, da parte del  fabbricante,  alla
dichiarazione di conformita' e' opzionale.»

Allegati

D.Lgs. n. 82/2016

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome