Fondo Kyoto scuole: prorogato il termine

Il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016 sposta la scadenza del termine di presentazione delle domande al 30 giugno 2017

Prorogato il termine per la presentazione delle domande di accesso al cosiddetto "fondo Kyoto scuole", ovvero per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici.

In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016 dispone che la scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40, è prorogata alle ore 17,00 del 30 giugno 2017.

Di seguito il testo integrale del D.M. 14 ottobre 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016 


Proroga dei termini per l'accesso al Fondo Kyoto Scuole. (16A07694)


in Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2016, n. 250


                             IL MINISTRO

                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

                      DEL TERRITORIO E DEL MARE




  Vista la legge 8 luglio  1986  n.  349,  recante  «Istituzione  del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

  Visto  il   Testo   unico   bancario   approvato   con   il decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per

l'edilizia  scolastica»,  con  particolare  riferimento  all'art.   3

«Competenze  degli  enti  locali»  e  all'art.  8  «Trasferimento  ed

utilizzazione degli immobili»;

  Visto  il  Testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di

intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo  del

24 febbraio 1998, n. 58, s.m.i.;

  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i., recante  «riforma

delle Accademie di belle arti,  dell'Accademia  nazionale  di  danza,

dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori

per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli

Istituti musicali pareggiati»;

  Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la

revisione delle linee guida per le politiche e  misure  nazionali  di

riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano  di

azione nazionale per la riduzione dei livelli di  emissione  dei  gas

serra e l'aumento del loro assorbimento,  successivamente  modificata

con deliberazione n. 135 dell'11  dicembre  2007  ed  aggiornata  con

delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;

  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di  recepimento

della direttiva 2002/91/CE relativa al  rendimento  energetico  degli

edifici;

  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., e in  particolare

l'art. 1, comma 1110, che ha istituito un apposito Fondo rotativo per

il  finanziamento  delle  misure   finalizzate   all'attuazione   del

Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni  unite  sui

cambiamenti  climatici,  fatto  a  Kyoto  1'11  dicembre  1997,  reso

esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera

CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti;

  Visto l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,

che ha istituito il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi  e  prestiti

S.p.A., (di seguito  CDP  S.p.A.),  ed  ha  previsto  la  stipula  di

apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare e la CDP S.p.A. per definire  le  modalita'

di gestione e la facolta' della stessa CDP S.p.A.  di  avvalersi  per

l'istruttoria, l'erogazione  e  per  tutti  gli  atti  connessi  alla

gestione dei  finanziamenti  concessi  di  uno  o  piu'  istituti  di

credito, scelti sulla base di gare pubbliche in  modo  da  assicurare

una omogenea e diffusa copertura territoriale;

  Vista   la   direttiva   2009/28/CE   sulla   promozione   dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo  3

marzo 2011, n. 28;

  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17

novembre 2009, che ha definito il tasso di interesse da applicare  ai

finanziamenti a valere  sulle  risorse  del  Fondo  Kyoto,  ai  sensi

dell'art. 1, comma 1111, della legge n. 296 del 2006;

  Vista la direttiva 2010/31/UE sulla  prestazione  energetica  degli

edifici che abroga con effetto dal  1°  febbraio  2012  la  direttiva

2002/91/CE;

  Visto il decreto-legge del 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con

modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni

urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare  l'art.

33 relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare;

  Vista la Convenzione per le attivita' di gestione del  Fondo  Kyoto

di cui all'art. 1 comma 1115 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,

sottoscritta il 15 novembre 2011 tra  il  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e  del  mare  e  CDP  S.p.A.,  registrata

presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio

108;

  Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre  2012  sull'efficienza

energetica;

  Visto  il  decreto  interministeriale  28  dicembre  2012   recante

«Incentivazione  della  produzione  di  energia  termica   da   fonti

rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza  energetica  di   piccole

dimensioni» (cosiddetto «Conto termico»);

  Visto il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, che  recepisce  la

direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica  degli  edifici  ed

integra e modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005;

  Visto il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante:

«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e

l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e

universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per

la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa

europea» e in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge n. 91 del

2014,  che  dispone   «Interventi   urgenti   per   l'efficientamento

energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici a  valere

sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110 della legge n. 296  del  2006

nel limite di rinviando  ad  apposito  decreto  interministeriale  la

definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di  concessione,   di

erogazione e rimborso dei finanziamenti  a  tasso  agevolato  nonche'

alle caratteristiche di strutturazione dei progetti  di  investimento

progetti di investimenti da questi presentati;

  Visto che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del  citato  decreto-legge

n. 91 del 2014 il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti  a

valere sulle risorse del Fondo Kyoto di cui al decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 e' ridotto del  50

per cento;

  Visto il  decreto  legislativo  del  4  luglio  2014,  n.  102  che

recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10

luglio 2014, n.  142,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli

Uffici di diretta collaborazione»;

  Visto l'addendum alla convenzione per le attivita' di gestione  del

fondo Kyoto di cui all'art. 1 comma  1115  della  legge  27  dicembre

2006, n. 296, sottoscritto tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare e CDP  S.p.A.  il  10  aprile  2014,

registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre  2014,  Reg.

n. 1 - Foglio 3429;

  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare e del Ministero dell'economia e delle  finanze,

di concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo  e  economico  e  il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  del  14

aprile 2015, n. 66, attuativo dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto  2014,

n.  116,  ed  in  particolare  l'art.  2,   comma   6   del   decreto

interministeriale n. 66 del 2015,  che  prevede  la  possibilita'  di

riprogrammare per i medesimi fini le eventuali risorse non assegnate;

  Visto il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145  del

25 giugno 2015 per l'apertura dello sportello  per  la  presentazione

delle domande per la concessione di finanziamenti a  tasso  agevolato

finalizzati alla realizzazione degli interventi  di  cui  al  decreto

interministeriale n. 66 del 2015, entro il termine del  22  settembre

2015;

  Visto il secondo  Addendum  alla  citata  Convenzione  sottoscritto

digitalmente tra il  Ministero  dell'ambiente  e  CDP  e  firmato  in

originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 8 ottobre 2015 con

il quale le Parti intendono definire le modalita' di  gestione  delle

fasi successive all'ammissione ai  finanziamenti  agevolati  (stipula

del contratto,  erogazioni,  operazioni  di  rimborso  del  prestito,

ecc.), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, registrato  presso  la

Corte dei conti in data 6 novembre 2015, Reg. n.  1  -  Foglio  3365,

contenente la documentazione necessaria per la stipula dei  contratti

di finanziamento;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40, con il quale  sono

state riprogrammate per i medesimi fini le risorse residue di cui  al

decreto  interministeriale   n.   66   del   2015,   pari   ad   euro

247.093.955,15;

  Visto che il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  93

del 21 aprile 2016 fissa  al  18  ottobre  2016  il  termine  per  la

presentazione delle domande per la concessione  dei  finanziamenti  a

tasso agevolato finalizzati alla realizzazione  degli  interventi  di

cui al citato decreto ministeriale n. 40 del 2016;

  Considerato che a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma  2,

del decreto  ministeriale  n.  40  del  2016,  in  prossimita'  della

predetta scadenza, sono pervenute istanze per un impegno pari ad euro

18.597.831,11;

  Preso atto che molte Amministrazioni hanno in corso di  affidamento

i contratti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche finanziate  a

valere sul decreto  interministeriale  n.  66  del  2015,  e  che  la

realizzazione  di  dette  diagnosi  e'  propedeutica  all'accesso  ai

finanziamenti per gli interventi di efficientamento energetico di cui

al decreto ministeriale n. 40 del 2016;

  Considerato  che  e'  opportuno  consentite   l'inserimento   degli

interventi  di  efficientamento   energetico   nella   programmazione

finanziaria degli Enti locali in concomitanza con l'approvazione  del

bilancio di previsione;

  Ritenuto pertanto di  prorogare  il  termine  di  scadenza  per  la

presentazione delle domande fissato  dal  citato  Comunicato  del  21

aprile 2016, al fine di favorire la massima partecipazione  possibile

ai benefici previsti dal decreto ministeriale n. 40 del 2016;

                              Decreta:

                               Art. 1
                              Premesse

  1. Le premesse costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del

presente decreto.

                              Art. 2
                        Finalita' ed oggetto


  1. La scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di

concessione di finanziamenti a tasso agevolato per  la  realizzazione

degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare del 22  febbraio  2016,  n.  40,  e'

prorogata alle ore 17,00 del 30 giugno 2017.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sul sito  web  del  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare.

Allegati

D.M. 14 ottobre 2016

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