Impianti ad alta tensione: la corretta gestione a bordo delle navi

Il D.M. 15 febbraio 2016 è rivolto agli ufficiali di macchina, ai responsabili di una guardia in navigazione e agli ufficiali elettrotecnici

Il D.M. 15 febbraio 2016 interviene con una serie di misure per l'addestramento al personale di bordo sulla corretta gestione degli impianti ad alta tensione.  Tra le varie misure, stabiliti:

- l'organizzazione dei corsi;

- l'accertamento delle competenze e il rilascio dell'attestato.

Programmi e strutture dei corsi nonché modelli degli attestati sono riportati negli Allegati, disponibili ai link indicati a seguire nel testo del D.M. 15 febbraio 2016.

 

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016 

Istituzione del corso di formazione «High Voltage Tecnology»  per  il
personale marittimo. (16A01447)

in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016, n. 47


                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78),  nella  sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione;
  Visto l'annesso alla Convenzione  STCW  '78  della  conferenza  dei
Paesi aderenti  all'Organizzazione  marittima  internazionale  (IMO),
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, come emendato con la  risoluzione
1 del 1° luglio 2010 (emendamenti Manila);
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW  '95,  di  seguito  nominato  Codice  STCW)  della
conferenza   dei   Paesi   aderenti   all'Organizzazione    marittima
internazionale (IMO),  tenutasi  a  Londra  il  7  luglio  del  1995,
adottato con la risoluzione 2 del 3 agosto 2010 (emendamenti Manila);
  Vista  la  regola  III/1  dell'annesso   alla   Convenzione   sopra
richiamata e la  corrispondente  sezione  A-III/1  del  codice  STCW,
relative  ai  requisiti  minimi  obbligatori  per  il   conseguimento
dell'abilitazione di ufficiale responsabile della guardia in macchina
in un locale macchine presidiato od ufficiale di macchina addetto  al
servizio in un locale  macchine  periodicamente  non  presidiato,  in
servizio su navi soggette alle disposizioni  della  Convenzione  STCW
'78 nella sua versione  aggiornata,  aventi  un  apparato  motore  di
propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 KW;
  Vista  la  regola  III/2  dell'annesso   alla   Convenzione   sopra
richiamata e la  corrispondente  sezione  A-III/2  del  codice  STCW,
relative  ai  requisiti  minimi  obbligatori  per  il   conseguimento
dell'abilitazione di direttore di macchina e di  primo  ufficiale  di
macchina su navi soggette alle disposizioni  della  Convenzione  STCW
'78 nella sua versione  aggiornata,  aventi  un  apparato  motore  di
propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 KW;
  Vista  la  regola  III/3  dell'annesso   alla   Convenzione   sopra
richiamata e la  corrispondente  sezione  A-III/3  del  codice  STCW,
relative  ai  requisiti  minimi  obbligatori  per  il   conseguimento
dell'abilitazione di direttore di macchina e di  primo  ufficiale  di
macchina su navi soggette alle disposizioni  della  Convenzione  STCW
'78 nella sua versione  aggiornata,  aventi  un  apparato  motore  di
propulsione principale di potenza tra 750 e 3000 KW;
  Vista  la  regola  III/6  dell'annesso   alla   Convenzione   sopra
richiamata e la  corrispondente  sezione  A-III/6  del  codice  STCW,
relative  ai  requisiti  minimi  obbligatori  per  il   conseguimento
dell'abilitazione di ufficiale elettrotecnico, in  servizio  su  navi
soggette alle disposizioni  della  Convenzione  STCW  '78  nella  sua
versione  aggiornata,  aventi  un  apparato  motore  di   propulsione
principale di potenza pari o superiore a 750 KW;
  Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente sezione A-I/6 STCW, relativa ai requisiti  minimi
obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto l'art. 5 del  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71
«Attuazione della direttiva  2012/35/UE  che  modifica  la  direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti  minimi  di  formazione  per  la
gente di mare»;
  Visto decreto direttoriale 8 marzo 2007  relativo  alla  «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»;
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza
sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 3° - con  nota  prot.
n. 4068 in data 10 febbraio 2016;

                              Decreta:

                               Art. 1
 
                  Finalita' e campo di applicazione
 
  1. E' istituito il corso di formazione  e  di  addestramento  «High
Voltage Technology» per il personale marittimo. Il corso definisce le
conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in
materia di gestione  e  funzionamento  degli  impianti  elettrici  ed
elettronici  di  bordo  ad  alta  tensione,  a  livello  operativo  e
direttivo, per gli ufficiali di macchina, responsabili di una guardia
in navigazione, destinati a prestare servizio su  navi  su  cui  sono
istallate apparecchiature  ad  alto  voltaggio  (superiori  a  1000V)
nonche', in ogni caso, per l'ufficiale elettrotecnico, in conformita'
a quanto previsto nelle sezioni A-III/1, A-III/2,  AIII/3  e  A-III/6
del codice STCW.
                               Art. 2
 
                      Organizzazione dei corsi

  1. Il corso di formazione di cui all'art. 1 e' cosi' suddiviso:
  a) livello operativo (regola III/1);
  b) livello direttivo (regole III/2 - III/3 - III/6).
  2. Il corso di cui  al  comma  1  lettera  a)  ha  una  durata  non
inferiore alle 5 ore, come da programma in allegato A.
  3. Il corso di cui al  comma  1,  lettera  b)  ha  una  durata  non
inferiore alle 32 ore articolate in 4 giorni e ripartite in 18 ore di
lezioni teoriche e 14 ore di attivita' pratica come da  programma  in
allegato B.
  4. Al corso del livello operativo possono essere ammessi marittimi,
in numero non superiore a 20, che abbiano effettuato almeno 6 mesi di
navigazione in attivita' di addestramento e siano in  possesso  della
certificazione relativa all'addestramento di base (Basic Training).
  5. Al corso del livello direttivo possono essere ammessi marittimi,
in  possesso  della  certificazione  relativa  all'addestramento  del
livello operativo, in numero non  superiore  a  20,  suddivisi  nelle
esercitazioni pratiche in gruppi non superiori  a  dieci  guidati  da
almeno un istruttore per gruppo.
  6. I corsi di cui sopra sono svolti da istituti,  enti  o  societa'
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti  -
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.  Ai  fini  del
riconoscimento d'idoneita', gli  istituti,  enti  o  societa'  devono
essere dotati di strutture,  equipaggiamenti  e  materiale  didattico
conformi a quelli  di  cui  all'allegato  C  al  presente  decreto  e
stabilire, documentare, attuare e  mantenere  attivo  un  sistema  di
gestione della qualita', conforme ai  requisiti  di  cui  alla  norma
UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra   l'altro,   gli   obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di  apprendimento  e  di
capacita' professionale da conseguire.
  7. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  D  al
presente decreto.
                               Art. 3
 
       Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato
 
  1. A completamento del  corso  per  il  livello  operativo  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), ogni candidato  sostiene  un  esame,
che verra' svolto  al  termine  del  corso  stesso,  dinanzi  ad  una
commissione presieduta dal direttore del corso  e  da un  membro  del
corpo istruttori che svolge anche la funzione di segretario.
  2. L'esame di cui al comma  1,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta)  della
durata di 60 minuti. Ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto  e
la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio  minimo  di
21 (21/30).
  3. Al  candidato  che  supera  con  esito  favorevole  l'esame,  e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato  E
del presente decreto.
  4. A completamento del  corso  per  il  livello  direttivo  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), ogni candidato  sostiene  un  esame,
consistente in  una  prova  teorico-pratica,  che  verra'  svolta  al
termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un
Ufficiale  ovvero  da  un   sottufficiale   del   ruolo   marescialli
appartenente al Corpo delle  capitanerie  di  porto  e  composta  dal
direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di  cui  uno
svolge anche le funzioni di segretario.
  5. L'esame di cui al comma  4,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta)  della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata  di  30  minuti
(es: caso  di  studio/esercizio).  Per  la  prova  scritta,  ad  ogni
risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende  superata
se si raggiunge il punteggio minimo  di  21  (21/30).  Per  la  prova
pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo  la  scala
tassonomica riportata in allegato F  e  si  intende  superata  se  si
raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala  numerica  6).
L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
  6. Al  candidato  che  supera  con  esito  favorevole  l'esame,  e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato  G
del presente decreto.
  7. Gli attestati hanno validita' quinquennale e  si  rinnovano  per
ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato per almeno un anno
nel quinquennio di validita' dello stesso a bordo  di  navi  soggette
alle disposizioni della Convenzione  STCW  '78,  nella  sua  versione
aggiornata, di cui almeno tre mesi su  navi  su  cui  sono  istallate
apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V).
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

Allegato A  - PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI AD ALTA TENSIONE (LIVELLO OPERATIVO)
Allegato B - PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI AD ALTA TENSIONE (LIVELLO DIRETTIVO)
Allegato C - STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO DEL CORSO “HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY”
Allegato D - COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO
Allegato E - MODELLO DI ATTESTATO
Allegato F - VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA
Allegato G - MODELLO DI ATTESTATO

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