Raee: approvato lo statuto-tipo dei consorzi per la gestione

Tra i criteri fissati natura, sede e durata, consorziati, quote di partecipazione e facoltà di recesso, diritti e obblighi, e finanziamento delle attività

Approvato lo statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) ai sensi dell'articolo 10, comma 3, D.Lgs. n. 49/2014. In particolare, l'allegato al decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235, riporta una serie di requisiti tra cui:

  • natura, sede e durata;
  • consorziati, quote di partecipazione e facoltà di recesso;
  • diritti e obblighi;
  • finanziamento delle attività;
  • composizione e funzioni dell'assemblea ordinaria e del consiglio di amministrazione;
  • funzionamento dell'assemblea straordinaria;
  • inquadramento delle figure apicali quali presidente, vicepresidente e direttore generale;
  • organi di controllo e collegio sindacale;
  • organismo di vigilanza;
  • revisione legale dei conti ed esercizio finanziario/bilancio;
  • regolamenti consortili;
  • scioglimento, liquidazione e vigilanza.

Di seguito il testo integrale del D.M. 13 dicembre 2017, n. 235, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235 


Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi  per

la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del  decreto  legislativo

14 marzo 2014, n. 49. (18G00032)



               in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2018, n. 49


 Vigente al: 15-3-2018 


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
                                  e
                            IL MNISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO




  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 4 luglio 2012, relativa ai rifiuti di  apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE), e  in  particolare  l'articolo  5,

comma 2, lettera d);

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta, e

in particolare gli articoli 227 e 237;

  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE)» e in  particolare  l'articolo  10,

comma 3, alla stregua del quale «i consorzi di cui al comma  2  hanno

autonoma personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine di

lucro ed operano sotto la vigilanza  del  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo

economico, che entro 6  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto legislativo approvano lo statuto-tipo»;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 28  settembre  e

del 1° dicembre 2016;

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

con nota del 15 marzo 2017;




                              Adottano

                      il seguente regolamento:




                               Art. 1




  1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  14

marzo 2014, n. 49, e' approvato lo statuto-tipo dei consorzi  di  cui

all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente

regolamento.

  2. I consorzi possono  motivatamente  integrare  e  modificare  nei

propri statuti le disposizioni dello statuto-tipo,  comunicandolo  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al

Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione  di  cui

all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.







                                                           Allegato 1

                                                         (articolo 1)

STATUTO-TIPO DEI  CONSORZI  AI  SENSI   DELL'ARTICOLO  10,  COMMA  3,

  DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49




                               Art. 1.

                            Natura e sede




  1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e  10  del  decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e' costituito il sistema collettivo

in forma consortile (di seguito «Consorzio») denominato ... (indicare

denominazione).

  2. Il ... ha sede in ...(indicare sede). Lo spostamento della  sede

nell'ambito dello  stesso  Comune  non  comporta  la  modifica  dello

statuto.

  3. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto  privato,  non

ha fine di lucro, ed e' disciplinato,  per  tutto  cio'  che  non  e'

regolato dal presente statuto, dalle norme contenute  negli  articoli

2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.




                               Art. 2.

                               Durata




  1. La durata del Consorzio e' fissata al ... (indicare data certa).

  2. Il Consorzio puo' essere prorogato oltre la scadenza del termine

di durata di cui al comma 1, qualora  a  tale  termine  permangano  i

presupposti di  legge  per  la  sua  istituzione,  con  deliberazione

dell'Assemblea straordinaria. E' fatta salva, in caso di proroga,  la

facolta' di  recesso  dei  consorziati  assenti  o  dissenzienti.  Il

recesso dovra' essere comunicato entro ... (indicare  termine)  dalla

data dell'adozione della delibera di proroga.

  3. Il Consorzio puo' essere  anticipatamente  sciolto  e  posto  in

liquidazione prima della scadenza del termine di  durata  di  cui  al

comma 1, con deliberazione  dell'Assemblea  straordinaria  e  con  le

modalita' indicate nell'articolo 22.




                               Art. 3.

                         Finalita' e oggetto




  1. Il Consorzio effettua la gestione dei rifiuti di apparecchiature

elettriche  ed  elettroniche  (di  seguito  RAEE)  nel  rispetto  dei

principi di cui agli articoli 178 e 237  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152.

  2. Il Consorzio razionalizza, organizza e gestisce la  raccolta  ed

il trattamento dei RAEE, secondo un approccio basato sulla protezione

dell'ambiente e della salute umana, sulla preservazione delle materie

prime allo scopo di riciclare le risorse di  valore  contenute  nelle

apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE).

  3. Il Consorzio, su indicazione del Centro di coordinamento RAEE di

cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49  (di

seguito Centro di coordinamento), adempie all'obbligo di  ritiro  dei

RAEE provenienti dai sistemi di raccolta differenziata, dai luoghi di

raggruppamento gestiti dai distributori e da  qualsiasi  altro  luogo

che il Centro di coordinamento  indichi  secondo  le  modalita'  e  i

criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti del Centro

di coordinamento.

  4. Il  Consorzio  concorre  al  conseguimento  degli  obiettivi  di

recupero e riciclo dei rifiuti dal medesimo gestiti  e  prodotti  nel

territorio   nazionale.   Il   Consorzio   razionalizza,   organizza,

garantisce, promuove e incentiva la gestione in forma collettiva  del

trasporto, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo,  trattamento,

recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE,  dei  loro  componenti,

sottoinsiemi e materiali di consumo.

  5. Il Consorzio determina l'ammontare  del  contributo  ambientale,

necessario ad adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi

di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento in  misura  tale  da

non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti,  e

lo comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare e al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo

35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito  Comitato

di vigilanza e controllo) entro 30 (trenta) giorni  dall'approvazione

da parte dell'assemblea ordinaria.

  6. Il Consorzio  presta  adeguata  garanzia  finanziaria  ai  sensi

dell'articolo 25 del  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,

stabilendo adeguati criteri  di  ripartizione  degli  oneri  in  modo

proporzionale alla quota di ciascun produttore consorziato.

  7. Il Consorzio puo' stipulare,  ai  sensi  dell'articolo  206  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  dell'articolo  33  del

decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  specifici   accordi,

contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali.

  8. Il Consorzio predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del  mare,  entro  30  (trenta)  giorni

dalla loro approvazione:

    a) un piano specifico di prevenzione e gestione dei RAEE relativo

all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto  relativo  alle

risorse economiche che verranno impiegate;

    b) una copia del  bilancio  di  esercizio  corredato  dalla  nota

integrativa, da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare

precedente con l'indicazione degli  obiettivi  raggiunti,  e  da  una

relazione sulla situazione patrimoniale.

  9. Ogni anno il  Consorzio  inoltra  al  Comitato  di  vigilanza  e

controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'  fiscale  e

contributiva.

  10. Il Consorzio comunica annualmente  al  Registro  nazionale  dei

produttori di AEE i dati relativi ai prodotti immessi sul  mercato  e

alle  garanzie  finanziarie  di  cui  all'allegato  X   del   decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

  11. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il Consorzio

puo' costituire enti e societa' e assumere partecipazioni in societa'

gia' costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo

economico. La costituzione di  enti  e  societa'  e  l'assunzione  di

partecipazioni  in  altre  societa'  non  e'   consentita   se   sono

sostanzialmente  modificati  l'oggetto   sociale   e   le   finalita'

determinati dal presente statuto. L'attivita' delle societa' e  degli

enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre,  svolgersi

nel rispetto delle norme e dei principi in  materia  di  concorrenza.

Eventuali proventi e utili derivanti da  tali  partecipazioni  devono

essere  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalita'  previste  dal

presente statuto.




                               Art. 4.

     Consorziati, quote di partecipazione e facolta' di recesso




  1. Partecipano al Consorzio i produttori di AEE che  non  adempiono

ai propri obblighi mediante un sistema individuale.

  2. Il Consorzio e' aperto  alla  partecipazione  dei  distributori,

raccoglitori,  trasportatori,  riciclatori  e  recuperatori  di  AEE,

previo accordo con i produttori.

  3. I soggetti giuridici appartenenti  alle  categorie  indicate  al

precedente comma possono chiedere di aderire  al  Consorzio  inviando

domanda scritta di adesione al Consiglio di  amministrazione  con  la

quale devono dichiarare di possedere i requisiti previsti e di essere

a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento

consortile e  di  tutte  le  altre  disposizioni  vincolanti  per  il

Consorzio.

  4. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei  dati  e

delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire

contestualmente  o  successivamente  alla  domanda,  delibera   sulla

richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso  in

cui  il  richiedente  non  abbia  i  requisiti  per  l'ammissione  al

Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e  comprovate  ragioni.

La decisione di rigetto  della  richiesta  di  adesione  deve  essere

comunicata al Centro di Coordinamento.

  5.  Nell'ambito  di  ciascuna   categoria   di   partecipanti,   la

ripartizione delle quote di partecipazione  tra  le  singole  imprese

consorziate e' disciplinata  da  un  regolamento  adottato  ai  sensi

dell'articolo 21.

  6. La facolta' di recesso dei soggetti di cui ai commi 1  e  2  per

l'adesione ad un altro sistema consortile o per  l'adempimento  degli

obblighi mediante un sistema individuale puo'  essere  esercitata  in

qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi  al  Consiglio  di

amministrazione e non puo' essere in  alcun  modo  ostacolata,  fermo

restando l'adempimento delle obbligazioni - ivi compresi gli obblighi

di finanziamento  -  assunte  dal  recedente  in  relazione  all'anno

operativo in  corso  e  comunque  alle  attivita'  di  gestione  gia'

compiute  dal  sistema   consortile   nell'interesse   del   soggetto

recedente.

  7. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare l'esclusione dal

Consorzio se il partecipante perde i requisiti  per  l'ammissione  al

Consorzio,  se  e'  sottoposto  a  procedure  concorsuali   che   non

comportino  la  continuazione  dell'esercizio,   anche   provvisorio,

dell'impresa e in ogni altro caso in cui non  puo'  piu'  partecipare

alla realizzazione dell'oggetto consortile.

  8.  Una  volta  deliberata  dal   Consiglio   di   amministrazione,

l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro ...

(indicare termine), al partecipante e  al  Centro  di  coordinamento,

anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti

dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

  9. Il Consorzio comunica al Comitato di  vigilanza  e  controllo  i

nominativi dei partecipanti che  hanno  cessato  di  fare  parte  del

Consorzio stesso.




                               Art. 5.

                         Diritti e obblighi




  1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste

dal presente statuto, all'adozione delle decisioni del  Consorzio  in

vista del conseguimento degli  scopi  statutari  e  allo  svolgimento

delle attivita' consortili. I partecipanti possono fruire dei servizi

e delle prestazioni offerte dal Consorzio.

  2.  I  consorziati  sono  tenuti  all'adempimento  degli   obblighi

derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 14  marzo  2014,

n. 49.

  3. I  consorziati  sono,  altresi',  tenuti  all'adempimento  degli

obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e in particolare

sono obbligati a:

    a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

    b)   versare   il   contributo   consortile   annuo    deliberato

dall'Assemblea ordinaria;

    c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e  le

informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto consortile;

    d) sottoporsi a tutti  i  controlli  disposti  dal  Consiglio  di

amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli

obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la  riservatezza

dei dati dei partecipanti;

    e) osservare lo statuto, i regolamenti e le  deliberazioni  degli

organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i partecipanti;

    f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere  attivita'

contrastante con le finalita' dello stesso.

  4. Il Consorzio  accerta  il  corretto  adempimento  da  parte  dei

partecipanti degli obblighi di cui al comma 3 e intraprende le azioni

necessarie per verificare e reprimere le violazioni a tali obblighi.

  5. In caso d'inadempimento degli  obblighi  consortili  di  cui  al

comma 3, il Consiglio di amministrazione puo' irrogare  una  sanzione

pecuniaria commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con regolamento

consortile, da adottarsi a norma dell'articolo 21,  sono  individuate

le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni  applicabili

e le norme del  relativo  procedimento.  In  sede  di  Assemblea,  il

partecipante sanzionato non puo' esercitare il diritto di  voto  fino

all'avvenuto pagamento della sanzione irrogata.




                               Art. 6.

                          Fondo consortile




  1. Il fondo consortile e' costituito da:

    a) quote versate dai consorziati all'atto  della  loro  adesione,

nella  misura  stabilita  dall'atto  costitutivo  del  Consorzio   e,

successivamente, da un regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo

21;

    b)  immobilizzazioni  immateriali,  beni   mobili   ed   immobili

acquistati  dal  Consorzio,  anche  per  effetti  di   donazioni   od

assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalita';

    c) eventuali avanzi di gestione;

    d) ... (indicare eventuali altre componenti).

  2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata  del

Consorzio. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione

ai partecipanti. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla

formazione  del  reddito.  Ogni  avanzo   di   gestione   costituisce

anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora  proveniente  dal

contributo ambientale, e' destinato alla riduzione  dell'importo  del

contributo stesso nel primo esercizio finanziario  successivo  utile.

In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per

ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano

concorso a costituirli, ovvero non  abbiano  partecipato  al  sistema

consortile nei due esercizi precedenti.

  3.  Ciascuno  dei  partecipanti  e'  tenuto   a   concorrere   alla

costituzione del fondo versando una somma corrispondente  al  proprio

numero di quote di partecipazione assegnate ai sensi  del  precedente

articolo 4.

  4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine  al  vincolo

di destinazione degli avanzi di gestione provenienti  dal  contributo

ambientale, il fondo di cui al comma 1 puo'  essere  impiegato  nella

gestione del  sistema  consortile,  con  motivata  deliberazione  del

Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria,  ove

siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma  deve

essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

  5.  Il  Consiglio  di  amministrazione  puo'  costituire  fondi  di

riserva,   fermo   restando   il    principio    del    perseguimento

dell'equilibrio finanziario.




                               Art. 7.

                    Finanziamento delle attivita'




  1.  I  mezzi  finanziari  per  il   funzionamento   del   Consorzio

provengono:

    a) dal contributo ambientale annuale versato dai  produttori.  Il

predetto  contributo  ambientale  e'  utilizzato  esclusivamente  per

adempiere,  nell'anno  solare  di  riferimento,  agli   obblighi   di

raccolta, trattamento, recupero e  smaltimento  imposti  dal  decreto

legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  fermo  restando  quanto  previsto

dall'articolo 6;

    b)  dai  proventi  delle  attivita'  svolte  in   attuazione   di

disposizioni di legge e statutarie  e  in  particolare  dai  proventi

della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza  e  della

corretta gestione ambientale, dei RAEE e delle eventuali frazioni che

costituiscono  gli  stessi,  raccolti  o  ritirati,   nonche'   dalle

prestazioni di servizi connesse;

    c)  dai  proventi  della  gestione  patrimoniale   ivi   comprese

eventuali liberalita';

    d) dai contributi di partecipazione versati dai partecipanti o da

terzi, e in particolare dall'eventuale contributo annuo;

    e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

    f) dall'eventuale  utilizzazione  del  fondo  consortile  con  le

modalita' indicate all'articolo 6;

    g) dai contributi versati dai consorziati non produttori di AEE;

    h) da eventuali contributi e finanziamenti  provenienti  da  enti

pubblici ovvero privati;

    i) ... (indicare eventuali altre fonti di finanziamento).




                               Art. 8.

                               Organi




  1. Sono organi del Consorzio:

    a) l'Assemblea;

    b) il Consiglio di amministrazione;

    c)  il  Presidente  e,  in  sua   assenza   o   impedimento,   il

Vicepresidente;

    d) il Collegio sindacale;

    e) il Direttore generale (laddove previsto);

    f) ... (inserire eventuali ulteriori organi).




                               Art. 9.

          Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria




  1. Ogni partecipante ha diritto a un numero di voti  nell'Assemblea

pari  al  numero  delle  proprie  quote  di  partecipazione.  Possono

esercitare  il  diritto  di  voto  i  partecipanti  in   regola   con

l'adempimento degli obblighi consortili previsti all'articolo 5.

  2. L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni:

    a) elegge i  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione  nel

numero di ... (indicare il numero);

    b) elegge ... (indicare il numero)  componenti  effettivi  e  ...

(indicare il numero) supplenti del Collegio sindacale;

    c) delibera l'affidamento dell'incarico  della  revisione  legale

dei conti al Collegio sindacale o a una  Societa'  di  revisione,  ai

sensi dell'articolo 17;

    d) approva lo  statuto  e  lo  trasmette  per  l'approvazione  al

Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare  e  al

Ministero dello sviluppo economico;

    e) approva  il  bilancio  preventivo  annuale,  accompagnato  dai

documenti previsti all'articolo 20, comma 4, e il bilancio consuntivo

annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo  20,  comma

6;

    f) approva  i  programmi  di  attivita'  e  di  investimento  del

Consorzio;

    g) determina il valore unitario delle quote consortili;

    h) delibera circa l'eventuale assegnazione  di  un'indennita'  di

carica al Presidente e al Vicepresidente, dell'emolumento  annuale  e

dell'indennita' di rimborso spese  ai  componenti  del  Consiglio  di

amministrazione e del Collegio sindacale;

    i) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla  gestione

del Consorzio riservati alla sua competenza dal  presente  statuto  o

dalla legge e su quelli sottoposti al  suo  esame  dal  Consiglio  di

amministrazione;

    l)  delibera  l'eventuale  contributo  di  partecipazione   annuo

previsto all'articolo 7, comma 1, lettera  d)  per  il  perseguimento

delle finalita' statutarie;

    m) approva il contributo ambientale annuo  previsto  all'articolo

7,  comma  1,  lettera  a),  per  il  perseguimento  delle  finalita'

statutarie;

    n) approva la relazione sulla  gestione,  comprendente  il  piano

specifico  di  prevenzione  e  di  gestione,  nonche'   i   risultati

conseguiti nel riciclo e nel recupero dei RAEE, di  cui  all'articolo

3, comma 8;

    o) delibera ogni  opportuno  provvedimento  in  merito  ai  mezzi

finanziari menzionati all'articolo 7;

    p) approva l'impiego del  fondo  consortile  nella  gestione  del

sistema  consortile,  ove  siano  insufficienti  le  altre  fonti  di

provviste finanziarie.




                              Art. 10.

               Funzionamento dell'Assemblea ordinaria




  1.  L'Assemblea   ordinaria   e'   convocata   dal   Consiglio   di

amministrazione almeno  una  volta  l'anno,  per  l'approvazione  del

bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

  2. La convocazione puo' aver luogo a mezzo lettera  raccomandata  o

posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni  prima

del giorno fissato per l'Assemblea,  salvo  il  caso  di  particolare

urgenza in cui deve comunque essere osservato il  termine  minimo  di

cinque giorni. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno,  il

luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno  ventiquattro

ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.

  3. L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di amministrazione quando

lo ritenga necessario. La convocazione  puo'  essere  richiesta,  con

l'indicazione degli argomenti da trattare,  anche  da  un  numero  di

partecipanti, sulla base della  ripartizione  effettuata  dall'ultima

assemblea, che detengono  almeno  ...  (indicare  la  percentuale  di

quote) di tutte le quote di partecipazione.

  4. La convocazione dell'Assemblea puo' anche avvenire su  richiesta

del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di  amministrazione

e' tenuto a procedere alla convocazione  dell'Assemblea  entro  dieci

giorni dal ricevimento della richiesta.

  5. Il partecipante interviene all'Assemblea in persona del  proprio

legale rappresentante o di un proprio delegato. Il partecipante  puo'

farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da  parte  del

Consorzio. Non sono ammesse piu' di n.  ... (indicare  il  numero  di

deleghe) deleghe alla stessa persona. Tali limiti  non  si  applicano

alle associazioni imprenditoriali di categoria.

  6. L'Assemblea e' validamente costituita,  in  prima  convocazione,

quando  i  rappresentanti  delle   imprese   presenti   costituiscono

... (indicare   il   quorum)   delle    quote    di    partecipazione

complessivamente  sottoscritte  e,   in   seconda   convocazione, ...

(indicare  il  quorum)  di   quote   consortili   rappresentate   dai

partecipanti.

  7. Ogni partecipante esprime nell'Assemblea un numero di voti  pari

alle proprie quote di partecipazione al  Consorzio.  Con  regolamento

consortile adottato a norma  dell'articolo  21  sono  determinate  le

modalita' operative volte ad  assicurare  il  rispetto  del  presente

comma.

  8. L'Assemblea delibera in sede ordinaria con la ...  (indicare  in

numero di voti) dei voti presenti.

  9. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente  del  Consorzio  o,  in

caso di sua assenza o  impedimento,  dal  Vicepresidente  ovvero,  in

assenza del Vicepresidente, dal consigliere piu' anziano.




                              Art. 11.

                       Assemblea straordinaria




  1. L'Assemblea straordinaria e'  validamente  costituita  in  prima

convocazione  quando  i  partecipanti  presenti   rappresentano   ...

(indicare il quorum) delle quote  di  partecipazione  complessive,  e

delibera con ... (indicare il quorum) dei voti presenti.  In  seconda

convocazione  e  con  il  medesimo  ordine  del  giorno,  l'Assemblea

straordinaria puo' deliberare con  ...  (indicare  il  quorum)  delle

quote di partecipazione dei partecipanti, e le  deliberazioni  devono

essere prese con ... (indicare il numero di voti) dei voti  presenti,

anche per delega.

  2. L'Assemblea straordinaria delibera:

    a) sulla modifica dello statuto.  Le  deliberazioni  di  modifica

dello  statuto  sono  sottoposte   all'approvazione   del   Ministero

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del

Ministero dello sviluppo economico;

    b) sull'approvazione e modifica dei regolamenti,  secondo  quanto

disposto all'articolo 21;

    c) sulla proroga  del  termine  di  scadenza  di  durata  di  cui

all'articolo 2, comma  1,  del  sistema  consortile  qualora  a  tale

termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione;

    d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.

  3. Si osservano per il resto le disposizioni di cui  agli  articoli

10 e 11 in materia di Assemblea ordinaria.




                              Art. 12.

                       Composizione e funzioni

                  del Consiglio di amministrazione




  1. Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero  di  ...

(elencare il numero) membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

  2. All'elezione dei membri  del  Consiglio  di  amministrazione  si

procede secondo le modalita' ed i sistemi  di  voto  previsti  da  un

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.

  3. Alle riunioni del Consiglio  di  amministrazione  partecipano  i

componenti del Collegio sindacale  e,  con  funzioni  consultive,  il

Direttore generale del Consorzio.

  4.  Il  Consiglio  di  amministrazione  si  considera   validamente

costituito se sono adeguatamente rappresentati i consiglieri eletti.

  5. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri  necessari  al

raggiungimento delle finalita' di cui  all'articolo  3  del  presente

statuto, che non  siano  espressamente  riservati  per  legge  o  per

statuto all'Assemblea.  A  titolo  esemplificativo  il  Consiglio  di

amministrazione:

    a) elegge  il  Presidente  ed  il  Vicepresidente  fra  i  propri

componenti, fatta salva l'ipotesi prevista all'articolo 14, comma 2;

    b) determina le funzioni  ed  assegna  le  deleghe  operative  al

Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore generale;

    c) convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;

    d) conserva il libro dei partecipanti e provvede al suo  costante

aggiornamento;

    e)  definisce  la  ripartizione  delle   quote   assembleari   in

conformita' alle disposizioni del presente  statuto  e  dell'apposito

regolamento;

    f)  redige  il  bilancio  preventivo  annuale  ed   il   bilancio

consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I

bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

    g) redige  la  situazione  patrimoniale  ai  sensi  dell'articolo

2615-bis del codice civile;

    h) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del  Consorzio

ed i criteri di finanziamento e determina l'entita'  degli  eventuali

contributi di partecipazione e del contributo ambientale annuale,  di

cui all'articolo 7, comma 1, lettere  a),  c)  e  d),  a  carico  dei

partecipanti e stabilisce le modalita' del  relativo  versamento,  da

sottoporre alla delibera dell'Assemblea;

    i)  predispone  il  piano  specifico  di   prevenzione   previsto

all'articolo  3,   comma   8,   da   sottoporre   all'Assemblea   per

l'approvazione;

    l) adotta  gli  schemi  di  regolamenti  consortili,  e  relative

modifiche,   da   sottoporre    all'Assemblea    straordinaria    per

l'approvazione;

    m) adotta il programma pluriennale e  annuale  di  attivita'  del

Consorzio;

    n) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni

genere inerenti  l'attivita'  consortile  e  di  quelli  relativi  al

rapporto con il personale dipendente e  ai  rapporti  di  prestazione

d'opera professionale;

    o)  delibera  sulle  eventuali  proposte  di   accordi   di   cui

all'articolo 3, comma 7;

    p) delibera su tutte le materie di cui all'articolo 4;

    q)  nomina  e  revoca  il  Direttore   generale   del   Consorzio

stabilendone il compenso;

    r)  determina  l'organico  del  personale  del  Consorzio  e   le

modalita' della gestione amministrativa interna;

    s) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio  verificando

la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando  la  riscossione

delle quote e dei  contributi  dovuti  all'atto  dell'ammissione.  La

delibera che respinge la richiesta di adesione deve essere motivata e

comunicata al Centro di coordinamento;

    t) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei partecipanti

nei confronti del Consorzio e determina  l'irrogazione  di  eventuali

sanzioni e la relativa entita';

    u) autorizza  il  Presidente  o  il  Vicepresidente  a  conferire

procure per singoli atti o categorie di atti;

    v)  compie  tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e

straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli

che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano

riservati ad altri organi del Consorzio;

    z) delibera su atti e  iniziative  opportuni  per  assicurare  il

necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il  Centro

di coordinamento, gli altri Consorzi costituiti ed operanti ai  sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

    aa) delibera motivatamente sull'esclusione dei partecipanti e  ne

da' comunicazione al Centro di coordinamento;

    bb) effettua annualmente al Comitato  di  vigilanza  e  controllo

l'autocertificazione di cui all'articolo 10,  comma  9,  del  decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

    cc)  costituisce  gli  eventuali  fondi  di   riserva,   di   cui

all'articolo 6, comma 5 e delibera in merito all'impiego degli stessi

nei casi di cui all'articolo 6, comma 4.

  6. Il Consiglio di amministrazione puo':

    a)  avvalersi  del   supporto   consultivo   delle   associazioni

rappresentative  dei  settori  imprenditoriali  di  riferimento   dei

partecipanti;

    b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a)  lo

svolgimento di determinate attivita'.

  7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio

di amministrazione puo' delegare al Presidente  e  al  Vicepresidente

talune  delle  proprie  attribuzioni,  determinando  i  limiti  della

delega. Il Consiglio di amministrazione  puo'  altresi'  affidare  al

Presidente o al Vicepresidente  o  al  Direttore  generale  specifici

incarichi.

  8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e

gli altri adempimenti indicati al comma 5, lettere e) e f).




                              Art. 13.

           Funzionamento del Consiglio di amministrazione




  1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano  in  carica

...  (indicare  il  termine)  e  scadono  alla  data   dell'assemblea

convocata  per  l'approvazione  del  bilancio   relativo   all'ultimo

esercizio  della  loro  carica.  I  componenti   del   Consiglio   di

amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori

per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui  il  Consiglio

di amministrazione e' stato ricostituito.

  2. In caso di cessazione dalla carica per  qualsiasi  causa  di  un

componente del Consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a

sostituirlo   tramite   cooptazione   di   altro    consigliere    in

rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore,  con

apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale. Il consigliere

cosi' nominato resta in carica fino alla Assemblea successiva.

  3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica  la

meta' o piu' dei consiglieri,  quelli  rimasti  in  carica  convocano

d'urgenza  l'Assemblea  affinche'  provveda  alla  sostituzione   dei

consiglieri cessati.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i  consiglieri,

l'Assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente

convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza,  anche  da  un  solo

partecipante.

  4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea;  tale

diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa.

  5. Il Consiglio di amministrazione  e'  convocato  mediante  invito

scritto dal Presidente e, in  caso  di  assenza  o  impedimento,  dal

Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui  vi  sia

materia per deliberare, oppure  quando  ne  sia  fatta  richiesta  da

almeno ... (indicare il numero) consiglieri. In tale ultimo  caso  il

Consiglio viene convocato entro venti giorni  dal  ricevimento  della

richiesta.

  6. La convocazione deve essere  fatta  per  iscritto,  con  lettera

raccomandata, posta elettronica certificata, fax o  e-mail  cui  deve

seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del  consigliere,  e

deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.

La convocazione deve pervenire ai  consiglieri  almeno  sette  giorni

prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

  7. Le riunioni del Consiglio di  amministrazione,  se  regolarmente

convocate, sono valide quando vi sia la presenza di ... (indicare  il

numero). La riunione si considera, altresi', valida allorche',  anche

in  assenza  di  formale  convocazione,  sono  presenti   tutti   gli

amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.

  8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del

Consorzio sia altrove purche' in Italia. Le adunanze del Consiglio di

amministrazione  possono   tenersi   anche   per   teleconferenza   o

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati  e  sia  loro  consentito  seguire  la  discussione   ed

intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti

affrontati.   Verificati   questi   requisiti,   il   Consiglio    di

amministrazione si considera tenuto nel luogo in  cui  si  trova  chi

presiede ai sensi  del  comma  10,  e  dove  pure  deve  trovarsi  il

segretario, onde  consentire  la  stesura  e  la  sottoscrizione  del

verbale scritto sul libro.

  9. Per la validita'  delle  deliberazioni  e'  necessario  il  voto

favorevole di ... (indicare il numero) partecipanti.

  10. Le riunioni del Consiglio di  amministrazione  sono  presiedute

dal  Presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,   dal

Vicepresidente o  dal  consigliere  all'uopo  nominato  dallo  stesso

Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.

  11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio  e  di

soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di  quanto  previsto

all'articolo 9, comma 2, lettera h).

  12.  Il  verbale  della  riunione  del  Consiglio  e'  redatto  dal

segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal  Presidente,

che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e'

sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.

  13. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le  loro  funzioni

nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in  maniera  imparziale  ed

indipendente.




                              Art. 14.

                     Presidente e Vicepresidente




  1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio  sono  nominati

dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti e durano  in

carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione  che  li

ha nominati.

  2. Qualora il Presidente cessi  anticipatamente  dalla  carica,  il

nuovo  Presidente  e'  scelto  tra  i  componenti  del  Consiglio  di

amministrazione. Il nuovo Presidente dura in carica fino  al  termine

del ... (indicare il termine) iniziato dal suo predecessore.

  3. Spetta al Presidente:

    a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi

ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze  innanzi

ad   ogni   autorita'   giurisdizionale,    anche    arbitrale,    ed

amministrativa;

    b) la firma consortile;

    c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di  amministrazione

e dell'Assemblea;

    d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le  pubbliche

amministrazioni;

    e) l'attuazione alle  deliberazioni  adottate  dal  Consiglio  di

amministrazione;

    f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei  documenti

ed in particolare dei verbali delle  adunanze  dell'Assemblea  e  del

Consiglio di amministrazione;

    g) accertare che si  operi  in  conformita'  agli  interessi  del

Consorzio;

    h)   conferire,   previa   autorizzazione   del   Consiglio    di

amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

  4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente  impossibilita'  di

convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente  o

altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti

piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica  del

Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

  5.  In  caso  di  assenza  dichiarata  o  impedimento  le  funzioni

attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

  6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente  sono  stabiliti  dal

Consiglio di amministrazione.




                              Art. 15.

                         Direttore generale




  1. L'incarico di Direttore generale, laddove previsto, e' conferito

dal Consiglio di  amministrazione,  su  proposta  del  Presidente,  a

persona  che  abbia  maturato  significative   esperienze   di   tipo

manageriale.

  2. Il rapporto di lavoro del  Direttore  generale  e'  regolato  da

contratti di diritto privato.

  3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate

dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale:

    a) coadiuva il  Presidente  nell'esecuzione  delle  deliberazioni

degli organi consortili;

    b)  effettua  le  operazioni  correnti  amministrative,   civili,

commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale

contenzioso, necessarie per  assicurare  il  buon  funzionamento  del

Consorzio;

    c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

    d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio  di

amministrazione, il personale dipendente  ivi  inclusi  i  dirigenti.

L'assunzione ed il licenziamento dei  dirigenti  sono  soggetti  alla

preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

    e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con  i

partecipanti,  le   istituzioni,   le   autorita',   il   Centro   di

Coordinamento, gli altri consorzi e i soggetti previsti  dal  decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

  4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni  dell'Assemblea  e

del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

  5. Il Direttore generale firma  la  corrispondenza  del  Consorzio,

salva altresi' la possibilita' di ricevere  dal  Presidente,  a  cio'

autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure  per

singoli atti o categorie di atti.




                              Art. 16.

                         Organi di controllo




  1. Sono organi di controllo del Consorzio, secondo quanto  previsto

dall'articolo 10, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2014,

n. 49:

    a) il Collegio sindacale;

    b) l'Organismo di vigilanza ai sensi del  decreto  legislativo  8

giugno 2001, n. 231;

    c) la Societa' di revisione indipendente per  la  verifica  della

regolarita' contabile e fiscale.




                              Art. 17.

                         Collegio sindacale




  1. Il Collegio sindacale e' composto di ... membri effettivi e  ...

supplenti  (indicare  il  numero  dei  membri).  Uno  dei  componenti

effettivi  e  uno  dei  supplenti  sono   designati   dal   Ministero

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  dal

Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti.

  2. Il Collegio sindacale:

    a) controlla la gestione del sistema consortile;

    b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei

regolamenti consortili, nonche' sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione   con   particolare    riferimento    all'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile  adottato  dal

Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

    c) redige annualmente la relazione di competenza a  commento  del

bilancio consuntivo.

  3. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni

del   Consiglio   di   amministrazione.   Possono    chiedere    agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni  consortili  o

su determinati affari e possono procedere, anche individualmente,  ad

atti di ispezione e di controllo.




                              Art. 18.

                       Organismo di vigilanza




  1. L'organismo di vigilanza e' un organo collegiale composto di ...

membri effettivi (indicare il numero dei membri), di cui uno nominato

dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare

e  uno  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  tra   i   propri

dipendenti.

  2. L'organismo  di  vigilanza  e'  dotato  di  autonomi  poteri  di

iniziativa e di controllo e opera nel rispetto dei principi e per  il

perseguimento delle finalita' di cui al decreto legislativo 8  giugno

2001, n. 231.




                              Art. 19.

                     Revisione legale dei conti




  1. La verifica periodica della regolarita' contabile e  fiscale  e'

affidata ad una Societa' di revisione.




                              Art. 20.

                  Esercizio finanziario - Bilancio




  1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio  e

termina il 31 dicembre di ogni anno.

  2. Il Consorzio  adotta  un  sistema  di  separazione  contabile  e

amministrativa e redige il bilancio separato. Il  bilancio  separato,

redatto  in  coerenza  con   le   disposizioni   civilistiche,   deve

evidenziare le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie

relative al contributo ambientale di cui all'articolo 8  del  decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

  3. Entro ... mesi (indicare  termine)  dalla  chiusura  di  ciascun

esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea

ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e  del  bilancio

preventivo. La convocazione puo' avvenire nel piu' ampio  termine  di

... mesi (indicare termine) dalla  chiusura  dell'esercizio,  qualora

particolari esigenze  lo  richiedano;  in  tale  ultima  ipotesi  gli

amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.

  4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:

    a) una relazione  illustrativa  sui  programmi  di  attivita'  da

realizzare nell'esercizio;

    b) una relazione  sulle  differenze  di  previsione  in  rapporto

all'esercizio precedente.

  5. I documenti di cui ai commi 3  e  4  devono  restare  depositati

presso la  sede  del  Consorzio  in  modo  da  consentire  a  ciascun

partecipante  di  prenderne  visione  almeno  ...  giorni   (indicare

termine) prima dello svolgimento dell'Assemblea.

  6. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico,  dallo

stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio  ed  e'

accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione,

cosi' come previsto dall'articolo 2423 del codice civile.

  7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative

al bilancio di esercizio per le societa' per  azioni,  e'  depositata

presso il Registro delle Imprese entro ...  mesi  (indicare  termine)

dalla chiusura di  esercizio  ai  sensi  dell'articolo  2615-bis  del

codice civile.

  8. I progetti di bilancio devono essere  comunicati  alla  Societa'

incaricata della revisione legale dei conti e al  Collegio  sindacale

almeno  ....  giorni  (indicare   termine)   prima   della   riunione

dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

  9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza  e  contabilita'

sono definite da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21.

  10.  L'autocertificazione  attestante  la  regolarita'  fiscale   e

contributiva di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo

14 marzo 2014, n. 49, da' evidenza delle verifiche della Societa'  di

revisione legale dei conti.

  11. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

al Ministero dello sviluppo economico.




                              Art. 21.

                       Regolamenti consortili




  1.  Nei  casi  previsti  dallo  statuto  l'Assemblea  straordinaria

approva i  regolamenti  consortili,  su  proposta  del  Consiglio  di

amministrazione.

  2.  I  regolamenti  approvati  dall'assemblea  straordinaria  e  le

relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e  del  mare  e  al  Ministero  dello  sviluppo

economico. I Ministeri, se accertano che le norme regolamentari  sono

in contrasto con le disposizioni del presente statuto, richiedono  al

sistema consortile di adottare le necessarie modifiche.




                              Art. 22.

                     Scioglimento e liquidazione




  1. La delibera di scioglimento anticipato  deve  essere  comunicata

entro 30 (trenta) giorni al Registro nazionale dei soggetti obbligati

al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e  al  Comitato  di

vigilanza e di controllo, nonche' al Centro di coordinamento.

  2. Il fondo consortile, per  la  parte  derivante  dagli  eventuali

avanzi  di  gestione  provenienti  dal  contributo   ambientale,   e'

destinato al Centro di coordinamento, che lo utilizza per i  fini  di

cui agli articoli 15, comma 2, lettera d), e 16, comma 2, lettera a),

del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  nonche'  a  copertura

della  garanzia  finanziaria  di  cui  all'articolo  25  del  decreto

medesimo, qualora non regolarmente versata, previo parere  favorevole

dei Ministeri vigilanti.




                              Art. 23.

                              Vigilanza




  1. L'attivita' del  Consorzio  e'  sottoposta  alla  vigilanza  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e

del Ministero dello sviluppo economico.

  2. Oltre agli obblighi  di  comunicazione  gravanti  sul  Consorzio

derivanti  dalle  disposizioni  del  presente  statuto,  i  Ministeri

vigilanti possono in qualsiasi momento chiedere  al  Consorzio  copia

degli atti adottati dagli organi del Consorzio.

  3. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o di

impossibilita' di normale funzionamento degli organi  consortili,  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il

Ministro dello sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di

uno o piu' organi  e  la  nomina  di  un  commissario  incaricato  di

procedere alla loro ricostituzione, e se non e'  possibile  procedere

alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di  un

commissario incaricato della gestione del Consorzio.

 

Allegati

D.M. n. 235/2017

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