Recepimento direttive europee: i prossimi impegni su sicurezza e ambiente

La legge di delegazione europea 2014 riporta i criteri per il recepimento di alcune direttive ed elenca i prossimi obblighi per l'Italia

La legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114; in Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2015, n. 176) detta gli indirizzi per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. In particolare, sui temi della sicurezza dei lavoratori e della tutela ambientale:

- l’art. 14 riporta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

- l’art. 15 detta i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

- all’art. 16 è riportato il criterio direttivo per l'attuazione della  direttiva  2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Inoltre, all’Allegato B è riportato l’elenco delle direttive da recepire con relativo termine ultimo a decorrere dal quale scatteranno le procedure di infrazione.

Di seguito sono riportati gli articoli 14-15-16; nel pdf a fine pagina è riportato il testo integrale della legge, completo di Allegato B dove sono state poste in evidenza le direttive sui temi legati alla sicurezza sul lavoro.

Per le novità su sicurezza e ambiente introdotte dalla legge europea 2014 (legge 29 luglio 2015, n. 115; in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2015, n. 178) clicca qui.

                               Art. 14 

Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  aprile
  2014,  che  modifica  la  direttiva   2011/92/UE   concernente   la
  valutazione  dell'impatto  ambientale   di   determinati   progetti
  pubblici e privati 

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici  e  privati,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi  e  criteri
direttivi specifici:
    a)  semplificazione,  armonizzazione  e  razionalizzazione  delle
procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione  al
coordinamento  e  all'integrazione  con  altre  procedure  volte   al
rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;
    b) rafforzamento della qualita' della procedura di valutazione di
impatto ambientale,  allineando  tale  procedura  ai  principi  della
regolamentazione intelligente (smart regulation) e della  coerenza  e
delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;
    c) revisione e razionalizzazione  del  sistema  sanzionatorio  da
adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE,  al  fine  di  definire
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive  e  di  consentire  una
maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;
    d)   destinazione   dei   proventi   derivanti   dalle   sanzioni
amministrative  per  finalita'  connesse   al   potenziamento   delle
attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio  ambientale,  alla
verifica del rispetto delle condizioni previste nel  procedimento  di
valutazione  ambientale,  nonche'  alla  protezione  sanitaria  della
popolazione in caso di incidenti o calamita' naturali, senza nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 15 

Criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  2013/51/Euratom
  del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la
  tutela della salute della popolazione relativamente  alle  sostanze
  radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. 

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,  che  stabilisce
requisiti per la tutela della salute della popolazione  relativamente
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate  al  consumo
umano, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti  criteri
direttivi specifici:
    a) introduzione, ove necessario e  in  linea  con  i  presupposti
della  direttiva  2013/51/Euratom,  di  misure  di  protezione  della
popolazione piu' rigorose rispetto alle norme minime  previste  dalla
direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione
delle merci;
    b) previsione, nel caso di  esenzione  dai  controlli  di  alcune
tipologie  di  acque,  ai  sensi  dell'articolo  3  della   direttiva
2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di informazione  alle  popolazioni
interessate sulla presenza di  acque  esentate  da  controlli,  anche
dell'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle  autorita'
competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto,
rischi per la salute  connessi  all'eventuale  presenza  di  sostanze
radioattive.
                               Art. 16 
Criterio direttivo per l'attuazione della  direttiva  2013/35/UE  del
  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,  sulle
  disposizioni   minime   di   sicurezza   e   di   salute   relative
  all'esposizione dei lavoratori ai  rischi  derivanti  dagli  agenti
  fisici (campi elettromagnetici). 

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2013, sulle disposizioni minime di sicurezza  e  di  salute  relative
all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli  agenti
fisici (campi elettromagnetici), il  Governo  e'  tenuto  a  seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,
anche il seguente criterio  direttivo  specifico:  introduzione,  ove
necessario e in linea con i presupposti della  direttiva  2013/35/UE,
di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA)  e
per i valori limiti di esposizione (VLE) piu' rigorose rispetto  alle
norme minime previste dalla direttiva medesima.

Allegati

Legge delegazione 2014

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