Articoli pirotecnici e tracciabilità
Articoli pirotecnici: con il D.Lgs, 7 gennaio 2016, n.1, è stata stata attuata la direttiva europea 2014//58/Ue, che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici. La norma è tesa a garantire l'identificazione degli articoli pirotecnici e quella dei fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura.
L'etichezza degli articoli pirotecnici dovrà riportare: il numero di identificazione, a quattro cifre, dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE; la categoria dell'articolo pirotecnico di cui e' certificata la conformità in forma abbreviata; gli organismi notificati, che eseguono le procedure di verifica della conformità dovranno tenere un registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE.
Di seguito il testo delD.Lgs, 7 gennaio 2016, n.1 e il link all'allegato tecnico
Articoli pirotecnici e tracciabilità
DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 1 (Raccolta 2016)
Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. (16G00002)
(GU n.7 del 11-1-2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione
europea del 16 aprile 2014 che istituisce, a norma della direttiva
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la
tracciabilita' degli articoli pirotecnici;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si e' proceduto
alla rifusione della direttiva 2007/23/CE ed alla relativa
conseguente abrogazione;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante
attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni,
recante procedura di informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 luglio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legislativo:
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di
tracciabilita' degli articoli pirotecnici rientranti nel campo di
applicazione del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che
garantisce la loro identificazione e quella dei fabbricanti in tutte
le fasi della catena di fornitura.
Art. 2
Numero di registrazione
1. Il numero di registrazione indicato nell'etichetta degli
articoli pirotecnici, di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1,
del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, comprende i seguenti
elementi:
a) il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo
notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE
conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui
all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il certificato di
conformita' a seguito della procedura di verifica della conformita'
di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
29 luglio 2015, n. 123 (modulo G), o l'approvazione del sistema
qualita' conformemente alla procedura di verifica della conformita'
di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2), del decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H);
b) la categoria dell'articolo pirotecnico di cui e' certificata la
conformita' in forma abbreviata, in maiuscolo:
1) F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio rispettivamente delle
categorie F1, F2, F3 o F4;
2) T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente
delle categorie T1 e T2;
3) P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle
categorie P1 e P2;
c) il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato
per l'articolo pirotecnico.
2. Il numero di registrazione e' costruito come segue: «XXXX - YY -
ZZZZ...», dove XXXX identifica l'elemento di cui comma 1, lettera a),
YY identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera b), e ZZZZ...
identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera c).
Art. 3
Obblighi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati, di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che eseguono le procedure di
verifica della conformita' a norma dell'articolo 17 del decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123, tengono un registro degli
articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato attestati di
certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della
conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1),
del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il
certificato di conformita' a seguito della procedura di verifica
della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G) o
l'approvazione del sistema qualita' conformemente alla procedura di
verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera
a), numero 2), decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H).
2. Il registro degli articoli pirotecnici contiene almeno le
informazioni relative alle voci di cui all'Allegato 1. Tali
informazioni sono conservate per almeno dieci anni a decorrere dalla
data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o
le approvazioni di cui al comma 1.
3. Gli organismi notificati aggiornano regolarmente il registro e
lo mettono a disposizione del pubblico su Internet.
4. Se la notifica di un organismo di verifica della conformita' e'
revocata, tale organismo trasferisce il registro a un altro organismo
notificato o al Prefetto competente per territorio.
Art. 4
Obblighi dei fabbricanti e degli importatori
1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici sono
tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:
a) tengono un registro, anche in modalita' informatica, di tutti i
numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati
o importati con la loro denominazione commerciale, il codice
articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito
di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l'articolo e' stato
immesso sul mercato;
b) trasferiscono il registro al Prefetto competente per territorio
nel caso in cui cessino l'attivita';
c) forniscono agli organi di polizia e alle autorita' di
sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta
motivata, le informazioni indicate alla lettera a).
Art. 5
Disciplina sanzionatoria
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o comunque
detiene per la sua immissione sul mercato prodotti pirotecnici privi
del numero di registrazione che ne garantisce la tracciabilita' e'
soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200 a euro 700 per
ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora
integra, qualora i singoli pezzi in essa contenuti non siano
etichettati.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non
adempie agli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 e' punito con
l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda non inferiore a euro
129.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 17 ottobre 2016.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 1
(di cui all'articolo 3, comma 2)
Formato del registro di cui all'articolo 3, comma 1
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Da compilare sempre se il responsabile e' l'organismo
notificato che effettua la procedura di valutazione della conformita'
di cui all'articolo 17, lettera a), della direttiva 2013/29/UE
(modulo B). Non e' necessario per le procedure di valutazione della
conformita' di cui all'articolo 17, lettere b) e c) (moduli G e H).
Fornire informazioni, se note, se e' coinvolto un altro organismo
notificato.