Articoli pirotecnici: attuata la direttiva per la tracciabilità

La norma è tesa a garantire l'identificazione degli articoli pirotecnici e quella dei fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura

Articoli pirotecnici e tracciabilità

Articoli pirotecnici: con il D.Lgs, 7 gennaio 2016, n.1, è stata stata attuata la direttiva europea 2014//58/Ue, che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici. La norma è tesa a garantire l'identificazione degli articoli pirotecnici e quella dei fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura.

L'etichezza degli articoli pirotecnici dovrà riportare: il numero di identificazione, a quattro cifre, dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE; la categoria dell'articolo pirotecnico di cui e' certificata la conformità in forma abbreviata; gli organismi notificati, che eseguono le procedure di verifica della conformità dovranno tenere un registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE.

Di seguito il testo delD.Lgs, 7 gennaio 2016, n.1 e il link all'allegato tecnico

Articoli pirotecnici e tracciabilità

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 1 (Raccolta 2016) 

Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma  della
direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli
pirotecnici. (16G00002)

(GU n.7 del 11-1-2016)

 


 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista la  direttiva  di  esecuzione  2014/58/UE  della  Commissione
europea del 16 aprile 2014 che istituisce, a  norma  della  direttiva
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per  la
tracciabilita' degli articoli pirotecnici; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista  la  direttiva  2013/29/UE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 giugno  2013,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di articoli pirotecnici, con la  quale  si  e'  proceduto
alla  rifusione  della  direttiva   2007/23/CE   ed   alla   relativa
conseguente abrogazione; 
  Visto il decreto  legislativo  29  luglio  2015,  n.  123,  recante
attuazione della direttiva  2013/29/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  reca  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive  modificazioni,
recante  procedura  di  informazione  nel  settore  delle   norme   e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del  22  giugno  1998,  modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
20 luglio 1998; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 ottobre 2015; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno, della difesa e dello  sviluppo  economico,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto-legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  istituisce  un  sistema  armonizzato  di
tracciabilita' degli articoli pirotecnici  rientranti  nel  campo  di
applicazione del decreto legislativo 29  luglio  2015,  n.  123,  che
garantisce la loro identificazione e quella dei fabbricanti in  tutte
le fasi della catena di fornitura. 
                               Art. 2 
 
 
                       Numero di registrazione 
 
  1.  Il  numero  di  registrazione  indicato  nell'etichetta   degli
articoli pirotecnici, di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma  1,
del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, comprende i  seguenti
elementi: 
  a) il numero di  identificazione  a  quattro  cifre  dell'organismo
notificato  che  ha  rilasciato  l'attestato  di  certificazione   CE
conformemente alla procedura di verifica  della  conformita'  di  cui
all'articolo  17,  comma  3,  lettera  a),  numero  1),  del  decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o  il  certificato  di
conformita' a seguito della procedura di verifica  della  conformita'
di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto  legislativo
29 luglio 2015, n. 123  (modulo  G),  o  l'approvazione  del  sistema
qualita' conformemente alla procedura di verifica  della  conformita'
di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2),  del  decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H); 
  b) la categoria dell'articolo pirotecnico di cui e' certificata  la
conformita' in forma abbreviata, in maiuscolo: 
  1) F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio  rispettivamente  delle
categorie F1, F2, F3 o F4; 
  2) T1 o T2 per gli articoli  pirotecnici  teatrali  rispettivamente
delle categorie T1 e T2; 
  3) P1 o P2 per altri  articoli  pirotecnici  rispettivamente  delle
categorie P1 e P2; 
  c) il numero di trattamento  utilizzato  dall'organismo  notificato
per l'articolo pirotecnico. 
  2. Il numero di registrazione e' costruito come segue: «XXXX - YY -
ZZZZ...», dove XXXX identifica l'elemento di cui comma 1, lettera a),
YY identifica l'elemento di cui al comma 1,  lettera  b),  e  ZZZZ...
identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera c). 
                               Art. 3 
 
 
                 Obblighi degli organismi notificati 
 
  1. Gli organismi notificati, di cui  all'articolo  20  del  decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123,  che  eseguono  le  procedure  di
verifica della conformita'  a  norma  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 29  luglio  2015,  n.  123,  tengono  un  registro  degli
articoli pirotecnici  per  i  quali  hanno  rilasciato  attestati  di
certificazione CE conformemente  alla  procedura  di  verifica  della
conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a),  numero  1),
del decreto legislativo 29 luglio 2015,  n.  123  (modulo  B),  o  il
certificato di conformita' a  seguito  della  procedura  di  verifica
della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  29  luglio  2015,   n.   123   (modulo   G)   o
l'approvazione del sistema qualita' conformemente alla  procedura  di
verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma  3,  lettera
a), numero 2), decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H). 
  2. Il  registro  degli  articoli  pirotecnici  contiene  almeno  le
informazioni  relative  alle  voci  di  cui  all'Allegato   1.   Tali
informazioni sono conservate per almeno dieci anni a decorrere  dalla
data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o
le approvazioni di cui al comma 1. 
  3. Gli organismi notificati aggiornano regolarmente il  registro  e
lo mettono a disposizione del pubblico su Internet. 
  4. Se la notifica di un organismo di verifica della conformita'  e'
revocata, tale organismo trasferisce il registro a un altro organismo
notificato o al Prefetto competente per territorio. 
                               Art. 4 
 
 
            Obblighi dei fabbricanti e degli importatori 
 
  1. I fabbricanti e gli importatori  di  articoli  pirotecnici  sono
tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi: 
  a) tengono un registro, anche in modalita' informatica, di tutti  i
numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati
o  importati  con  la  loro  denominazione  commerciale,  il   codice
articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e  il  sito
di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l'articolo  e'  stato
immesso sul mercato; 
  b) trasferiscono il registro al Prefetto competente per  territorio
nel caso in cui cessino l'attivita'; 
  c)  forniscono  agli  organi  di  polizia  e  alle   autorita'   di
sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta
motivata, le informazioni indicate alla lettera a). 
                               Art. 5 
 
 
                      Disciplina sanzionatoria 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o  comunque
detiene per la sua immissione sul mercato prodotti pirotecnici  privi
del numero di registrazione che ne garantisce  la  tracciabilita'  e'
soggetto alla sanzione amministrativa da euro  200  a  euro  700  per
ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna  confezione  ancora
integra,  qualora  i  singoli  pezzi  in  essa  contenuti  non  siano
etichettati. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  non
adempie agli obblighi previsti dagli articoli 3 e  4  e'  punito  con
l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda non inferiore  a  euro
129. 
                               Art. 6 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 17 ottobre 2016. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Allegato 1 
                                     (di cui all'articolo 3, comma 2) 
 
         Formato del registro di cui all'articolo 3, comma 1 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    (1)  Da  compilare  sempre  se  il  responsabile  e'  l'organismo
notificato che effettua la procedura di valutazione della conformita'
di cui  all'articolo  17,  lettera  a),  della  direttiva  2013/29/UE
(modulo B). Non e' necessario per le procedure di  valutazione  della
conformita' di cui all'articolo 17, lettere b) e c) (moduli G  e  H).
Fornire informazioni, se note, se e'  coinvolto  un  altro  organismo
notificato. 

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