Misure urgenti per gli enti locali su discariche e acque reflue urbane. Si tratta del Capo III ("Norme in materia ambientale") del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016, n. 146), che reca disposizioni:
- sulla dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi riparatori alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 (concretizzatasi nella sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014) in materia di discariche;
- per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.
Di seguito il testo del Capo III, D.L. n. 113/2016, disponibile in versione integrale alla fine della pagina.
Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016, n. 146 Vigente al: 25-6-2016 (omissis)
Capo III
Norme in materia ambientale
Art. 22
Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi
della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione
comunitaria n. 2003/2007. Disposizioni per gli interventi dei
commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in
materia di trattamento delle acque reflue urbane
1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la
realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna
della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014
relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, tutte
le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla
messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di
condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ancorche' gia' trasferite alle amministrazioni locali e
regionali o a contabilita' speciali, sono revocate e assegnate al
commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico
conto di contabilita' speciale, intestato al commissario
straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato
di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare trasferisce sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 le
risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e
sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla
delibera n. 60/2012 nonche' quelle destinatarie dei fondi ordinari
MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta),
gia' trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla
contabilita' speciale intestata al commissario straordinario.
4. Le somme trasferite sulla contabilita' speciale sono destinate a
finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle
discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma
2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in
ragione di tale finalita', decadono gli eventuali vincoli di
destinazione esistenti su tali somme.
5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario
fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione
economica informativa sulle risorse trasferite a seguito
dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilita'
speciale di cui al comma 1.
6. Il commissario straordinario comunica, annualmente, al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo delle risorse finanziarie
impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di
cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle
attivita' di messa a norma delle discariche abusive con proprie
risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il
commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non
preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte
dell'amministrazione statale.
8. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano
la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla
delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono
senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo
comunque dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito delle
stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.
7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono alimentate
direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla
predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro
economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari,
e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino
al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto
degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle
dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la
banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui
all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30
aprile 2015 del medesimo Ministero.».
(omissis)