Il provvedimento, fra le altre cose, individua le fonti di finanziamento, le spese ammissibili, i criteri di valutazione delle proposte di intervento fino alle verifiche e ai controlli
Con il decreto 16 settembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016), il ministero dello Sviluppo economico offre indicazioni sulle modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica edifici per quanto riguarda gli immobili della pubblica amministrazione centrale.
Il provvedimento, fra le altre cose, individua le fonti di finanziamento, le spese ammissibili, i criteri di valutazione delle proposte di intervento fino alle verifiche e ai controlli.
Qui di seguito il testo integrale pubblicato in Gazzetta.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 settembre 2016
Modalita' di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. (16A07878)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE;
Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di
seguito decreto legislativo n. 102 del 2014, recante l'attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE ed in particolare il comma 5 che dispone che le
modalita' per l'esecuzione del programma di interventi per il
miglioramento della prestazione energetica degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, sono definite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell'edilizia, di seguito decreto legislativo;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 come convertito dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con
modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 12;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto 16 febbraio 2016 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, recante l'aggiornamento della disciplina per
l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento
dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili (cd. Conto termico);
Visto il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica,
approvato con decreto 17 luglio 2014 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
luglio 2014, n. 176 e successivamente trasmesso alla Commissione
europea in attuazione dell'art. 24, paragrafo 2 della direttiva
2012/27/UE;
Visto l'art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 209
concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018,
che prevede disposizioni semplificative ai fini dell'attuazione del
programma di interventi previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e in particolare autorizza il
Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di
cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di
interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Considerato il potenziale di efficientamento energetico degli
immobili della pubblica amministrazione centrale;
Considerata la necessita' di fornire alle amministrazioni centrali
un'indicazione chiara circa le procedure per l'esecuzione del
programma annuale di interventi per il miglioramento della
prestazione energetica degli immobili dalle stesse occupati;
Decretano:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la predisposizione e l'attuazione
dei programmi di interventi per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale ai
sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina in
particolare:
a) le modalita' di finanziamento;
b) le modalita' e i criteri per l'individuazione e la selezione
degli interventi ammessi al finanziamento;
c) la presentazione delle proposte di intervento e l'approvazione
del programma di interventi;
d) le attivita' di informazione e assistenza tecnica necessarie;
e) il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma.
3. Restano comunque esclusi dai programmi di cui al comma 1 gli
interventi sugli immobili individuati dall'art. 5, comma 6 del
decreto legislativo n. 102 del 2014.
Art. 2
Risorse finanziarie
1. Alla realizzazione del programma di cui all'art. 1 sono
destinate le risorse di cui all'art. 5, commi 12 e 13, del decreto
legislativo n. 102 del 2014, nei limiti delle effettive
disponibilita'.
Art. 3
Tipologia di interventi ammessi a finanziamento
1. Nell'ambito del programma di cui all'art. 1, accedono ai
finanziamenti, nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo
e limitatamente alle spese ammissibili di cui all'art. 4, i seguenti
interventi di riqualificazione energetica, indicati dall'attestato di
prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, pur se
combinati o compresi in progetti di riqualificazione piu' generale
dell'immobile:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume
climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi
delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di
chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o
mobili, non trasportabili;
d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti
generatori di calore a condensazione;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe
di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica,
geotermica o idrotermica;
f) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatore di calore alimentato da biomassa;
g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;
h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a
sistemi di solar cooling;
i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di
calore;
l) riqualificazione degli impianti di illuminazione;
m) installazione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore;
n) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo,
la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli
impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della
prestazione energetica;
2. Accedono altresi' ai finanziamenti, gli interventi sugli
immobili e sugli impianti non ricompresi al comma 1, purche' gli
stessi comportino una riduzione dei consumi di energia, a titolo non
esaustivo, per l'illuminazione, il riscaldamento e/o il
raffrescamento degli ambienti destinati ad uso di pubblico servizio
degli immobili di cui all'art. 1.
3. Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono
ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per
il medesimo vettore energetico, dell'effettivo fabbisogno
dell'edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda
sanitaria, l'illuminazione e la ventilazione, valutato nell'ambito di
un bilancio energetico mensile.
4. Ai fini dell'accesso al finanziamento, devono essere rispettati
i requisiti minimi di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 e successive modificazioni, nonche' ai decreti del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015 concernenti «Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici» e «Linee
guida per la certificazione energetica degli edifici».
Art. 4
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili a finanziamento le spese, comprensive di IVA,
strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di
efficienza energetica. A titolo non esaustivo, tali spese,
comprendono la fornitura e la messa in opera del materiale, degli
impianti e dei dispositivi per il monitoraggio, ivi comprese le
relative opere edili, nonche' le spese per l'avviamento e il
collaudo. Tali spese comprendono altresi' la demolizione e
ricostruzione degli elementi costruttivi, nonche' lo smontaggio e la
dismissione degli impianti esistenti.
2. Sono altresi' ammissibili le spese per le prestazioni
professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la
redazione dell'attestato di prestazione energetica, nonche' di
diagnosi energetiche ex-ante dell'edificio oggetto di intervento nel
rispetto dei requisiti minimi previsti nell'allegato 2 del decreto
legislativo n. 102 del 2014, nonche' per la realizzazione,
subordinatamente alla realizzazione di progetti di efficientamento e
comunque sino ad un massimo del 5% dell'importo totale del progetto,
di programmi di formazione e informazione sulle norme comportamentali
per il risparmio energetico, rivolti agli utilizzatori degli immobili
oggetti di intervento.
3. Ai fini della definizione dell'importo del finanziamento
riconosciuto per ciascun intervento, le spese ammissibili sono
riconosciute sulla base delle evidenze fornite in sede di istruttoria
tecnico-economica. Sara' cura del proponente riproporzionare
l'importo del finanziamento richiesto, sulla base delle eventuali
integrazioni richieste.
4. Le proposte di intervento sono ammesse al finanziamento secondo
l'ordine riportato nella graduatoria di cui all'art. 7, fino al 100
per cento della spesa esposta e rimasta a carico dell'Amministrazione
proponente, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e
tenendo conto di eventuali cofinanziamenti e altre risorse
disponibili nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11.
Art. 5
Contenuti minimi delle proposte di intervento
1. Le proposte di intervento presentate ai sensi dell'art. 6, a
pena di inammissibilita', comprendono, se dovuta, l'attestazione
dell'avvenuto inserimento, ai sensi dell'art. 1, comma 387, della
legge n. 147/2013, dei dati attraverso il portale IPer reso
disponibile dall'Agenzia del Demanio, e contengono inoltre le
seguenti informazioni:
a) attestato di prestazione energetica qualora il progetto di
riqualificazione riguardi un immobile soggetto all'obbligo di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
successive modificazioni;
b) dati sulle superfici e sui volumi climatizzati, nonche' sui
consumi energetici forniti all'Agenzia del demanio nell'applicativo
IPER;
c) accurata descrizione dell'edificio e degli impianti in esso
presenti ante intervento, ivi compresi i dati sui consumi energetici
annui rilevati per ogni vettore energetico, relativi alla superficie
coperta e al netto delle superfici non adibite a pubblico servizio
(es. alloggi di servizio);
d) descrizione dettagliata e accurata dell'intervento proposto,
ivi incluse le caratteristiche dei componenti essenziali che
costituiscono gli interventi di efficienza energetica e le opere
strettamente connesse alla loro realizzazione;
e) caratteristiche tecniche dell'intervento, con particolare
riguardo al risparmio energetico realizzabile, specificando i
parametri di calcolo adottati e i sistemi di misura previsti per la
quantificazione dei risparmi ex post;
f) asseverazione di un tecnico abilitato riportante indicazioni
sul rispetto dei requisiti tecnici e ambientali minimi ai sensi
dell'art. 3, comma 4, ivi compreso il rispetto degli obblighi di
integrazione delle fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, del
decreto legislativo n. 28 del 2011;
g) elenco di eventuali autorizzazioni necessarie per la
realizzazione dell'intervento;
h) computo metrico del progetto nonche' costi stimati per la
realizzazione e la gestione dell'intervento;
i) valutazione del tempo di ritorno economico semplice
dell'investimento;
l) modalita' previste per l'esecuzione e la gestione
dell'intervento ivi inclusa l'indicazione e la descrizione delle
eventuali forme di cofinanziamento dell'intervento;
m) eventuale partecipazione alla realizzazione dell'iniziativa di
una Esco o la stipula di un EPC e, in tal caso, la percentuale delle
spese ammissibili di cui si richiede il finanziamento ai sensi del
presente decreto;
n) tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento;
o) indicazione del responsabile del progetto di intervento, se
diverso dal responsabile del procedimento di cui all'art. 5, comma 4
del decreto legislativo n. 102 del 2014;
p) indicazioni sull'impatto ambientale, il grado di innovazione.
2. Il Ministero dello sviluppo economico o la cabina di regia di
cui all'art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014,
possono richiedere eventuali integrazioni istruttorie.
Art. 6
Modalita' di presentazione delle proposte di intervento
1. Le proposte di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo
n. 102 del 2014 sono trasmesse, esclusivamente in formato digitale,
al seguente indirizzo: Direzione generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza, il nucleare - Divisione VII:
Efficienza energetica e risparmio energetico - Via Molise, 2 - Roma,
o a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: dgmereen.
div07@pec.mise.gov.it, avendo cura di segnalare il nominativo e tutti
i contatti del responsabile del procedimento di cui all'art. 5, comma
4 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
2. Le proposte, dovranno essere trasmesse, all'indirizzo e nelle
modalita' di cui al precedente comma 1, entro e non oltre i termini
di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014.
3. Ai fini del rispetto delle scadenze di cui all'art. 5, comma 3,
del decreto legislativo n. 102 del 2014, fa fede la data di
spedizione delle proposte come comprovata dal timbro postale o dalla
ricevuta emessa all'atto dell'invio a mezzo di posta elettronica
certificata.
Art. 7
Criteri di valutazione delle proposte di intervento
1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 102 del 2014, nel caso avvalendosi del supporto
tecnico fornito da ENEA e GSE ai sensi della medesima disposizione,
definiscono una graduatoria annuale delle proposte di intervento
presentate, secondo i seguenti criteri di valutazione:
a) minor valore del rapporto tra costo ammissibile totale del
progetto, in euro, e risparmio energetico stimato nell'arco della
vita tecnica dell'intervento, in kWh. A questo criterio e' attribuito
un peso del 60%;
b) ammontare, rispetto al costo ammissibile totale del progetto,
di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a
finanziamenti tramite terzi. A questo criterio e' attribuito un peso
del 30%;
c) minor tempo previsto per l'avvio ed il completamento
dell'intervento. A questo criterio e' attribuito un peso del 10%.
2. In caso di ex-aequo ai sensi dei criteri di cui al comma 1,
costituiscono ulteriore fattore di priorita':
a) gli interventi che prevedano la riqualificazione contestuale
dell'involucro edilizio e degli impianti tecnici;
b) gli interventi che prevedano la riqualificazione di una
pluralita' di edifici.
3. In fase di istruttoria, e comunque prima della predisposizione
del Programma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n.
102 del 2014, le proposte di intervento pervenute sono comunicate
all'Agenzia del demanio, al fine di verificare, sulla base di quanto
disposto dall'art. 5, comma 8 del suddetto decreto legislativo, in
una logica di gestione unitaria, la presenza di interventi
manutentivi sul medesimo immobile comunicati ai sensi dell'art. 12
del decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i. ovvero eventuali elementi di
natura amministrativa ostativi alla realizzazione degli stessi
interventi.
Art. 8
Progetti esemplari
1. Le proposte di intervento che riguardano contemporaneamente la
riqualificazione dell'involucro e degli impianti tecnici di un
edificio e che garantiscano un risparmio energetico rispetto ai
consumi annuali ex-ante pari ad almeno il 50% e che rispettano i
criteri ambientali minimi applicabili previsti dal decreto 11 aprile
2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono qualificati progetti
esemplari e ad essi e' concessa una priorita' di finanziamento nella
graduatoria di cui all'art. 7, comma 1, fino ad un ammontare di spesa
massimo del 20% delle risorse annualmente disponibili.
2. I progetti di cui al comma 1 sono inseriti nella graduatoria di
cui all'art. 7, comma 1, con ordine decrescente in relazione al minor
valore del rapporto tra finanziamento erogato ai sensi del presente
decreto, in euro, e risparmio energetico stimato nell'arco della vita
tecnica dell'intervento, in kWh.
Art. 9
Approvazione ed esecuzione del programma
1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del direttore
generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la direzione generale per
l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sulla base della graduatoria di cui
all'art. 7, e' approvato il programma di cui all'art. 1, comma 1. Il
suddetto programma e' pubblicato sui siti internet del Ministero
dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, le attivita' per la
realizzazione degli interventi compresi nel programma di cui al comma
1 sono affidate ai Provveditorati per le opere pubbliche del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto delle
Amministrazioni proponenti. Per tali fini, sono stipulate una o piu'
convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento
ai sensi dell'art. 10, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Provveditorato per le opere pubbliche competente per
territorio e la pubblica amministrazione proponente.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2 e tenuto conto di quanto
previsto all'art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 209,
il Ministero dello sviluppo economico puo' affidare l'esecuzione
degli interventi di cui al programma approvato ai sensi del comma 1,
laddove insistano su edifici ricompresi nel Sistema accentrato delle
manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e
s.m.i., all'Agenzia del demanio che li gestisce con i Provveditorati
per le opere pubbliche, con le modalita' e gli strumenti previsti dal
medesimo Sistema, previa assegnazione sui pertinenti capitoli di
spesa 3905 e 7753, istituiti nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze, della copertura
finanziaria occorrente a valere sulle risorse di cui all'art. 2. Per
tali fini e' stipulata apposita convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico e l'Agenzia del demanio.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2 e tenuto conto di quanto
previsto all'art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 209,
il Ministero dello sviluppo economico puo' affidare l'esecuzione
degli interventi di cui al programma approvato ai sensi del comma 1,
che non ricadano nell'ambito di cui al comma 3, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il supporto delle Amministrazioni
proponenti, previa assegnazione sul pertinente capitolo di spesa,
istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, della copertura finanziaria
occorrente a valere sulle risorse di cui all'art. 2. Per tali fini e'
stipulata apposita convenzione quadro tra il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. In ogni caso, per i progetti che prevedano la realizzazione
dell'intervento tramite la stipula di un contratto EPC con una ESCO,
limitatamente al finanziamento della quota indicata ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera m), e' stipulata apposita convenzione
tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento ai sensi
dell'art. 10, comma 1, e l'Amministrazione proponente.
Art. 10
Modalita' di erogazione del finanziamento
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 4, i
provvedimenti per l'erogazione delle somme di cui all'art. 2 e
necessarie all'esecuzione del programma sono adottati dal Ministero
dello sviluppo economico o dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nell'ambito delle rispettive dotazioni e
con le modalita' di cui al presente articolo, riferite alle singole
proposte di intervento approvate e secondo criteri di riduzione degli
oneri amministrativi.
2. Le convenzioni di cui all'art. 9, comma 2, disciplinano in
particolare:
a) i tempi di esecuzione degli interventi;
b) le modalita' di erogazione per l'espletamento delle attivita'
necessarie alla progettazione, all'affidamento, alla conduzione e al
collaudo dei lavori;
c) la possibilita' di erogazione di un acconto all'avvio dei
lavori non superiore al 10% delle spese finanziate;
d) l'erogazione per stato avanzamento lavori, sulla base dei
provvedimenti di liquidazione adottati dai soggetti affidatari di cui
ai commi 2 e 5 dell'art. 9, fino all'80% dell'importo ammesso;
l'erogazione del residuo 20% a fronte del collaudo favorevole
dell'intervento e della verifica del risparmio ottenuto;
e) la disciplina delle varianti in corso d'opera in conformita' a
quanto stabilito in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e successive modificazioni e dalle altre disposizioni
legislative applicabili;
f) gli obblighi connessi al monitoraggio e alle modalita' di
comunicazione dell'esecuzione dell'intervento all'Agenzia del demanio
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011, convertito con
modificazioni dalla legge n. 111/2011;
g) le modalita' di comunicazione e rendicontazione delle spese
sostenute;
h) le modalita' di comunicazione delle informazioni dei risultati
raggiunti;
i) le condizioni che possono determinare la revoca del
contributo.
3. Nei casi di cui all'art. 9, comma 2, l'istruttoria e i
provvedimenti di liquidazione delle spese di cui al comma 2 sono
adottati dai Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e da questi trasmessi
all'Amministrazione competente per l'adozione del relativo
provvedimento di autorizzazione ai pagamenti.
4. Le convenzioni di cui all'art. 9, commi 3 e 4, disciplinano in
particolare:
a) l'entita' delle risorse da erogare;
b) la modalita' di affidamento, di esecuzione e i tempi per il
completamento degli interventi;
c) l'erogazione di acconti all'avvio dei lavori, per stato
avanzamento lavori, nonche' l'erogazione dei saldi a fronte dei
collaudi favorevoli degli interventi;
d) la disciplina delle varianti in corso d'opera in conformita' a
quanto stabilito in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e successive modificazioni e dalle altre disposizioni
legislative applicabili;
e) gli obblighi connessi al monitoraggio e alle modalita' di
comunicazione dell'esecuzione dell'intervento all'Agenzia del demanio
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011, convertito con
modificazioni dalla legge 111/2011;
f) le modalita' di comunicazione e rendicontazione delle spese
sostenute e delle informazioni sui risultati di efficienza e di
risparmio energetico raggiunti;
g) la disciplina delle verifiche e dei controlli sugli interventi
finanziati;
h) le condizioni che possono determinare la revoca del
contributo.
Art. 11
Cumulabilita' con altri incentivi pubblici
1. Gli interventi finanziati nell'ambito del programma annuale di
cui all'art. 9 possono accedere ad altri incentivi nazionali,
regionali e comunitari sino alla copertura massima del 100% della
spesa complessivamente sostenuta e rimasta a carico
dell'Amministrazione proponente.
Art. 12
Raccolta dati e monitoraggio
1. La cabina di regia, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 4 del
decreto legislativo n. 102 del 2014, con il supporto tecnico fornito
da di ENEA e GSE, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto
legislativo n. 102 del 2014, assicura il coordinamento e il
monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma annuale e dell'obiettivo di cui all'art. 1, anche sulla
base dei dati che le pubbliche amministrazioni centrali e le imprese
fornitrici di energia comunicano ai sensi dell'art. 5, commi 14 e 15,
del menzionato decreto legislativo.
2. La cabina di regia, con il supporto di ENEA e GSE, entro il 31
marzo di ogni anno, predispone un rapporto sullo stato di
conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, e aggiorna, con il
supporto dell'Agenzia del demanio, l'inventario redatto ai sensi
dell'art. 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano il
rapporto di cui al comma 2 sul proprio sito internet.
Art. 13
Verifiche e controlli
1. Le attivita' di controllo sui progetti finanziati, effettuate
tramite verifiche documentali e/o ispezioni in situ, salvo quanto
diversamente disposto dalle convenzioni di cui all'art. 10, comma 4,
sono svolte dal Ministero responsabile dell'erogazione delle risorse
di cui all'art. 2, anche attraverso il supporto di ENEA, GSE e ISPRA,
selezionando i progetti attraverso un metodo a campione, per un
totale non inferiore al 10 per cento delle richieste approvate.
2. Nel caso sussistano, nell'ambito dei controlli di cui al comma
1, violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione del finanziamento, il
Ministero competente dispone la revoca del finanziamento ai sensi
dell'art. 14.
3. Le attivita' di verifica e controllo di cui al presente
articolo, salvo quanto diversamente disposto dalle convenzioni di cui
all'art. 10, comma 4, sono finanziate, a valere sulle risorse di cui
all'art. 2, dal Ministero competente per l'erogazione dei
finanziamenti, come individuate nel programma di cui all'art. 9.
Art. 14
Revoca del finanziamento
1. Il finanziamento concesso e' revocato in caso di:
a) violazione di una delle prescrizioni indicate nelle
convenzioni di cui all'art. 10;
b) violazione della normativa in materia di appalti pubblici e di
affidamento;
c) accertamento della non corrispondenza del progetto di
riqualificazione energetica, a seguito delle verifiche di cui
all'art. 13, alle caratteristiche, agli obiettivi e alle finalita'
che ne avevano determinato l'ammissione al finanziamento.
2. La revoca del finanziamento comporta il recupero di tutte le
risorse erogate. Il Ministero erogante puo' disporre la revoca
parziale del finanziamento qualora le inosservanze e le violazioni
riscontrate afferiscano soltanto a parte dell'intervento tale da non
pregiudicarne la valenza nella sua interezza.
Art. 15
Rinuncia al finanziamento
1. La rinuncia al finanziamento deve essere comunicata con
raccomandata A/R al Ministero che ha adottato il provvedimento di cui
all'art. 10, comma 1, o, nei casi di applicazione dell'art. 9, commi
3 e 4, al Ministero dello sviluppo economico.
2. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del
finanziamento a partire dalla data di ricezione della comunicazione
di cui al precedente comma. Eventuali somme gia' percepite a titolo
di acconto devono essere restituite.
Art. 16
Informazione, formazione ed assistenza tecnica
1. Nell'ambito del programma di informazione e formazione di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'ENEA,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
presenta alla cabina di regia un programma dedicato alla formazione
dei responsabili della manutenzione e dell'efficientamento energetico
degli immobili della pubblica amministrazione centrale.
2. L'ENEA assicura alle pubbliche amministrazioni centrali il
supporto informativo necessario alla predisposizione dei progetti di
cui al presente decreto. A tal fine, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, rende disponibili sul proprio
sito istituzionale i riferimenti della struttura operativa incaricata
di svolgere tale attivita' di supporto.
3. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'ENEA e il GSE predispongono linee guida alla presentazione
dei progetti e le sottopone all'approvazione del Ministero dello
sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. A seguito della suddetta approvazione, da rilasciarsi
entro 15 giorni, le linee guida sono pubblicate sui siti
istituzionali dei Ministeri succitati e dell'ENEA.
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
