Prestazione energetica edifici della Pa centrale

Il provvedimento, fra le altre cose, individua le fonti di finanziamento, le spese ammissibili, i criteri di valutazione delle proposte di intervento fino alle verifiche e ai controlli

Con  il decreto 16 settembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016), il ministero dello Sviluppo economico offre indicazioni sulle modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica edifici per quanto riguarda gli immobili della pubblica amministrazione centrale.

Il provvedimento, fra le altre cose, individua le fonti di finanziamento, le spese ammissibili, i criteri di valutazione delle proposte di intervento fino alle verifiche e ai controlli.

Qui di seguito il testo integrale pubblicato in Gazzetta.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2016

Modalita'  di  attuazione  del  programma  di   interventi   per   il
miglioramento  della  prestazione  energetica  degli  immobili  della
pubblica amministrazione centrale. (16A07878) 

 

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  25  ottobre  2012  sull'efficienza  energetica,   che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE; 
  Vista  la  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  19  maggio  2010,   sulla   prestazione   energetica
nell'edilizia; 
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,  di
seguito decreto legislativo n. 102  del  2014,  recante  l'attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,  che  modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE ed  in  particolare  il  comma  5  che  dispone  che  le
modalita'  per  l'esecuzione  del  programma  di  interventi  per  il
miglioramento  della  prestazione  energetica  degli  immobili  della
pubblica amministrazione centrale,  sono  definite  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti e il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni, recante recepimento della direttiva  2010/31/UE  sulla
prestazione energetica nell'edilizia, di seguito decreto legislativo; 
  Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 come  convertito  dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni
urgenti  per   la   stabilizzazione   finanziaria,   convertito   con
modificazione dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 12; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto 16  febbraio  2016  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e  del  mare  e  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,   recante    l'aggiornamento    della    disciplina    per
l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento
dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica  da
fonti rinnovabili (cd. Conto termico); 
  Visto il Piano  d'azione  nazionale  per  l'efficienza  energetica,
approvato con decreto 17 luglio  2014  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
luglio 2014, n. 176  e  successivamente  trasmesso  alla  Commissione
europea in attuazione  dell'art.  24,  paragrafo  2  della  direttiva
2012/27/UE; 
  Visto l'art. 17, comma 35 della legge  28  dicembre  2015,  n.  209
concernente  il  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2016-2018,
che prevede disposizioni semplificative ai fini  dell'attuazione  del
programma di interventi previsto dall'art. 5, comma  2,  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014, n.  102  e  in  particolare  autorizza  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  ad  apportare,  con  propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro   dello   sviluppo   economico,
variazioni compensative, in termini di residui, di  competenza  e  di
cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del  Ministero  dello
sviluppo economico relativi all'attuazione del  citato  programma  di
interventi e i correlati  capitoli  degli  stati  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato  il  potenziale  di  efficientamento  energetico  degli
immobili della pubblica amministrazione centrale; 
  Considerata la necessita' di fornire alle amministrazioni  centrali
un'indicazione  chiara  circa  le  procedure  per  l'esecuzione   del
programma  annuale  di  interventi   per   il   miglioramento   della
prestazione energetica degli immobili dalle stesse occupati; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina la predisposizione e l'attuazione
dei programmi di interventi per il  miglioramento  della  prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale  ai
sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il  presente  decreto  disciplina  in
particolare: 
    a) le modalita' di finanziamento; 
    b) le modalita' e i criteri per l'individuazione e  la  selezione
degli interventi ammessi al finanziamento; 
    c) la presentazione delle proposte di intervento e l'approvazione
del programma di interventi; 
    d) le attivita' di informazione e assistenza tecnica necessarie; 
    e) il coordinamento, la  raccolta  dei  dati  e  il  monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma. 
  3. Restano comunque esclusi dai programmi di cui  al  comma  1  gli
interventi sugli  immobili  individuati  dall'art.  5,  comma  6  del
decreto legislativo n. 102 del 2014. 
                               Art. 2 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1.  Alla  realizzazione  del  programma  di  cui  all'art.  1  sono
destinate le risorse di cui all'art. 5, commi 12 e  13,  del  decreto
legislativo  n.  102   del   2014,   nei   limiti   delle   effettive
disponibilita'. 
                               Art. 3 
 
           Tipologia di interventi ammessi a finanziamento 
 
  1. Nell'ambito  del  programma  di  cui  all'art.  1,  accedono  ai
finanziamenti, nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo
e limitatamente alle spese ammissibili di cui all'art. 4, i  seguenti
interventi di riqualificazione energetica, indicati dall'attestato di
prestazione energetica o in  apposita  diagnosi  energetica,  pur  se
combinati o compresi in progetti di  riqualificazione  piu'  generale
dell'immobile: 
    a) isolamento termico di superfici opache delimitanti  il  volume
climatizzato; 
    b) sostituzione di chiusure trasparenti  comprensive  di  infissi
delimitanti il volume climatizzato; 
    c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento  di
chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi  o
mobili, non trasportabili; 
    d)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale
esistenti  con  impianti  di  climatizzazione  invernale  utilizzanti
generatori di calore a condensazione; 
    e)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati  di  pompe
di calore, elettriche  o  a  gas,  utilizzanti  energia  aerotermica,
geotermica o idrotermica; 
    f)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale
esistenti  con  impianti  di  climatizzazione  invernale  dotati   di
generatore di calore alimentato da biomassa; 
    g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione; 
    h) installazione di collettori solari termici, anche  abbinati  a
sistemi di solar cooling; 
    i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di
calore; 
    l) riqualificazione degli impianti di illuminazione; 
    m)   installazione   di    sistemi    di    termoregolazione    e
contabilizzazione del calore; 
    n) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo,
la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio  e  degli
impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della
prestazione energetica; 
  2.  Accedono  altresi'  ai  finanziamenti,  gli  interventi   sugli
immobili e sugli impianti non ricompresi  al  comma  1,  purche'  gli
stessi comportino una riduzione dei consumi di energia, a titolo  non
esaustivo,   per   l'illuminazione,   il   riscaldamento    e/o    il
raffrescamento degli ambienti destinati ad uso di  pubblico  servizio
degli immobili di cui all'art. 1. 
  3. Gli impianti di produzione di energia elettrica o  termica  sono
ammissibili limitatamente al contributo per il  soddisfacimento,  per
il   medesimo   vettore   energetico,    dell'effettivo    fabbisogno
dell'edificio per la climatizzazione, la produzione  di  acqua  calda
sanitaria, l'illuminazione e la ventilazione, valutato nell'ambito di
un bilancio energetico mensile. 
  4. Ai fini dell'accesso al finanziamento, devono essere  rispettati
i requisiti minimi di cui al decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
192 e successive modificazioni, nonche' ai decreti del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno  2015  concernenti  «Applicazione  delle
metodologie di calcolo delle prestazioni  energetiche  e  definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi  negli  edifici»  e  «Linee
guida per la certificazione energetica degli edifici». 
                               Art. 4 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili a finanziamento le spese, comprensive  di  IVA,
strettamente  connesse  alla  realizzazione   degli   interventi   di
efficienza  energetica.  A  titolo   non   esaustivo,   tali   spese,
comprendono la fornitura e la messa in  opera  del  materiale,  degli
impianti e dei dispositivi  per  il  monitoraggio,  ivi  comprese  le
relative  opere  edili,  nonche'  le  spese  per  l'avviamento  e  il
collaudo.  Tali  spese  comprendono   altresi'   la   demolizione   e
ricostruzione degli elementi costruttivi, nonche' lo smontaggio e  la
dismissione degli impianti esistenti. 
  2.  Sono  altresi'  ammissibili  le  spese   per   le   prestazioni
professionali connesse alla realizzazione degli  interventi,  per  la
redazione  dell'attestato  di  prestazione  energetica,  nonche'   di
diagnosi energetiche ex-ante dell'edificio oggetto di intervento  nel
rispetto dei requisiti minimi previsti nell'allegato  2  del  decreto
legislativo  n.  102  del  2014,  nonche'   per   la   realizzazione,
subordinatamente alla realizzazione di progetti di efficientamento  e
comunque sino ad un massimo del 5% dell'importo totale del  progetto,
di programmi di formazione e informazione sulle norme comportamentali
per il risparmio energetico, rivolti agli utilizzatori degli immobili
oggetti di intervento. 
  3.  Ai  fini  della  definizione  dell'importo  del   finanziamento
riconosciuto  per  ciascun  intervento,  le  spese  ammissibili  sono
riconosciute sulla base delle evidenze fornite in sede di istruttoria
tecnico-economica.  Sara'   cura   del   proponente   riproporzionare
l'importo del finanziamento richiesto,  sulla  base  delle  eventuali
integrazioni richieste. 
  4. Le proposte di intervento sono ammesse al finanziamento  secondo
l'ordine riportato nella graduatoria di cui all'art. 7, fino  al  100
per cento della spesa esposta e rimasta a carico dell'Amministrazione
proponente,  nei  limiti  delle  risorse  annualmente  disponibili  e
tenendo  conto  di  eventuali   cofinanziamenti   e   altre   risorse
disponibili nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11. 
                               Art. 5 
 
            Contenuti minimi delle proposte di intervento 
 
  1. Le proposte di intervento presentate ai  sensi  dell'art.  6,  a
pena di  inammissibilita',  comprendono,  se  dovuta,  l'attestazione
dell'avvenuto inserimento, ai sensi dell'art.  1,  comma  387,  della
legge  n.  147/2013,  dei  dati  attraverso  il  portale  IPer   reso
disponibile  dall'Agenzia  del  Demanio,  e  contengono  inoltre   le
seguenti informazioni: 
    a) attestato di prestazione energetica  qualora  il  progetto  di
riqualificazione riguardi un immobile  soggetto  all'obbligo  di  cui
all'art.  6  del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192  e
successive modificazioni; 
    b) dati sulle superfici e sui volumi  climatizzati,  nonche'  sui
consumi energetici forniti all'Agenzia del  demanio  nell'applicativo
IPER; 
    c) accurata descrizione dell'edificio e degli  impianti  in  esso
presenti ante intervento, ivi compresi i dati sui consumi  energetici
annui rilevati per ogni vettore energetico, relativi alla  superficie
coperta e al netto delle superfici non adibite  a  pubblico  servizio
(es. alloggi di servizio); 
    d) descrizione dettagliata e accurata  dell'intervento  proposto,
ivi  incluse  le  caratteristiche  dei  componenti   essenziali   che
costituiscono gli interventi di  efficienza  energetica  e  le  opere
strettamente connesse alla loro realizzazione; 
    e)  caratteristiche  tecniche  dell'intervento,  con  particolare
riguardo  al  risparmio  energetico  realizzabile,   specificando   i
parametri di calcolo adottati e i sistemi di misura previsti  per  la
quantificazione dei risparmi ex post; 
    f) asseverazione di un tecnico abilitato  riportante  indicazioni
sul rispetto dei requisiti  tecnici  e  ambientali  minimi  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, ivi compreso  il  rispetto  degli  obblighi  di
integrazione delle fonti  rinnovabili  di  cui  all'Allegato  3,  del
decreto legislativo n. 28 del 2011; 
    g)  elenco  di  eventuali  autorizzazioni   necessarie   per   la
realizzazione dell'intervento; 
    h) computo metrico del progetto  nonche'  costi  stimati  per  la
realizzazione e la gestione dell'intervento; 
    i)  valutazione  del  tempo   di   ritorno   economico   semplice
dell'investimento; 
    l)  modalita'   previste   per   l'esecuzione   e   la   gestione
dell'intervento ivi inclusa  l'indicazione  e  la  descrizione  delle
eventuali forme di cofinanziamento dell'intervento; 
    m) eventuale partecipazione alla realizzazione dell'iniziativa di
una Esco o la stipula di un EPC e, in tal caso, la percentuale  delle
spese ammissibili di cui si richiede il finanziamento  ai  sensi  del
presente decreto; 
    n) tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento; 
    o) indicazione del responsabile del progetto  di  intervento,  se
diverso dal responsabile del procedimento di cui all'art. 5, comma  4
del decreto legislativo n. 102 del 2014; 
    p) indicazioni sull'impatto ambientale, il grado di innovazione. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico o la cabina  di  regia  di
cui all'art. 4, comma 4 del decreto  legislativo  n.  102  del  2014,
possono richiedere eventuali integrazioni istruttorie. 
                               Art. 6 
 
       Modalita' di presentazione delle proposte di intervento 
 
  1. Le proposte di cui all'art. 5, comma 3, del decreto  legislativo
n. 102 del 2014 sono trasmesse, esclusivamente in  formato  digitale,
al seguente indirizzo: Direzione generale per il  mercato  elettrico,
le  rinnovabili  e  l'efficienza,  il  nucleare  -   Divisione   VII:
Efficienza energetica e risparmio energetico - Via Molise, 2 -  Roma,
o a mezzo di posta elettronica certificata  all'indirizzo:  dgmereen.
div07@pec.mise.gov.it, avendo cura di segnalare il nominativo e tutti
i contatti del responsabile del procedimento di cui all'art. 5, comma
4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. 
  2. Le proposte, dovranno essere trasmesse,  all'indirizzo  e  nelle
modalita' di cui al precedente comma 1, entro e non oltre  i  termini
di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014. 
  3. Ai fini del rispetto delle scadenze di cui all'art. 5, comma  3,
del decreto  legislativo  n.  102  del  2014,  fa  fede  la  data  di
spedizione delle proposte come comprovata dal timbro postale o  dalla
ricevuta emessa all'atto dell'invio  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata. 
                               Art. 7 
 
         Criteri di valutazione delle proposte di intervento 
 
  1. Le amministrazioni di cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 102  del  2014,  nel  caso  avvalendosi  del  supporto
tecnico fornito da ENEA e GSE ai sensi della  medesima  disposizione,
definiscono una graduatoria  annuale  delle  proposte  di  intervento
presentate, secondo i seguenti criteri di valutazione: 
    a) minor valore del rapporto tra  costo  ammissibile  totale  del
progetto, in euro, e risparmio  energetico  stimato  nell'arco  della
vita tecnica dell'intervento, in kWh. A questo criterio e' attribuito
un peso del 60%; 
    b) ammontare, rispetto al costo ammissibile totale del  progetto,
di eventuali  forme  di  cofinanziamento  anche  mediante  ricorso  a
finanziamenti tramite terzi. A questo criterio e' attribuito un  peso
del 30%; 
    c)  minor  tempo  previsto  per  l'avvio  ed   il   completamento
dell'intervento. A questo criterio e' attribuito un peso del 10%. 
  2. In caso di ex-aequo ai sensi dei criteri  di  cui  al  comma  1,
costituiscono ulteriore fattore di priorita': 
    a) gli interventi che prevedano la  riqualificazione  contestuale
dell'involucro edilizio e degli impianti tecnici; 
    b) gli  interventi  che  prevedano  la  riqualificazione  di  una
pluralita' di edifici. 
  3. In fase di istruttoria, e comunque prima  della  predisposizione
del Programma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  n.
102 del 2014, le proposte di  intervento  pervenute  sono  comunicate
all'Agenzia del demanio, al fine di verificare, sulla base di  quanto
disposto dall'art. 5, comma 8 del suddetto  decreto  legislativo,  in
una  logica  di  gestione  unitaria,  la   presenza   di   interventi
manutentivi sul medesimo immobile comunicati ai  sensi  dell'art.  12
del decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i. ovvero  eventuali  elementi  di
natura  amministrativa  ostativi  alla  realizzazione  degli   stessi
interventi. 
                               Art. 8 
 
                         Progetti esemplari 
 
  1. Le proposte di intervento che riguardano  contemporaneamente  la
riqualificazione  dell'involucro  e  degli  impianti  tecnici  di  un
edificio e che  garantiscano  un  risparmio  energetico  rispetto  ai
consumi annuali ex-ante pari ad almeno il  50%  e  che  rispettano  i
criteri ambientali minimi applicabili previsti dal decreto 11  aprile
2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  qualificati  progetti
esemplari e ad essi e' concessa una priorita' di finanziamento  nella
graduatoria di cui all'art. 7, comma 1, fino ad un ammontare di spesa
massimo del 20% delle risorse annualmente disponibili. 
  2. I progetti di cui al comma 1 sono inseriti nella graduatoria  di
cui all'art. 7, comma 1, con ordine decrescente in relazione al minor
valore del rapporto tra finanziamento erogato ai sensi  del  presente
decreto, in euro, e risparmio energetico stimato nell'arco della vita
tecnica dell'intervento, in kWh. 
                               Art. 9 
 
              Approvazione ed esecuzione del programma 
 
  1. Entro il 30 novembre di ogni anno,  con  decreto  del  direttore
generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, sentita la direzione  generale  per
l'edilizia statale e gli  interventi  speciali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sulla base della graduatoria  di  cui
all'art. 7, e' approvato il programma di cui all'art. 1, comma 1.  Il
suddetto programma e' pubblicato  sui  siti  internet  del  Ministero
dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti. 
  2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, le attivita' per  la
realizzazione degli interventi compresi nel programma di cui al comma
1  sono  affidate  ai  Provveditorati  per  le  opere  pubbliche  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto delle
Amministrazioni proponenti. Per tali fini, sono stipulate una o  piu'
convenzioni tra il Ministero competente ad erogare  il  finanziamento
ai sensi dell'art.  10,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il Provveditorato per le opere  pubbliche  competente  per
territorio e la pubblica amministrazione proponente. 
  3. In deroga a quanto previsto al comma 2 e tenuto conto di  quanto
previsto all'art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n.  209,
il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  affidare  l'esecuzione
degli interventi di cui al programma approvato ai sensi del comma  1,
laddove insistano su edifici ricompresi nel Sistema accentrato  delle
manutenzioni  di  cui  all'art.  12  del  decreto-legge  n.   98/2011
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111  e
s.m.i., all'Agenzia del demanio che li gestisce con i  Provveditorati
per le opere pubbliche, con le modalita' e gli strumenti previsti dal
medesimo Sistema, previa  assegnazione  sui  pertinenti  capitoli  di
spesa 3905 e 7753, istituiti nello stato di  previsione  della  spesa
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   della   copertura
finanziaria occorrente a valere sulle risorse di cui all'art. 2.  Per
tali fini e' stipulata apposita convenzione tra  il  Ministero  dello
sviluppo economico e l'Agenzia del demanio. 
  4. In deroga a quanto previsto al comma 2 e tenuto conto di  quanto
previsto all'art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n.  209,
il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  affidare  l'esecuzione
degli interventi di cui al programma approvato ai sensi del comma  1,
che non ricadano nell'ambito di cui al comma 3,  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, con il supporto delle Amministrazioni
proponenti, previa assegnazione sul  pertinente  capitolo  di  spesa,
istituito nello stato di previsione della spesa del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti,   della   copertura   finanziaria
occorrente a valere sulle risorse di cui all'art. 2. Per tali fini e'
stipulata apposita convenzione quadro tra il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. In ogni caso, per i  progetti  che  prevedano  la  realizzazione
dell'intervento tramite la stipula di un contratto EPC con una  ESCO,
limitatamente  al  finanziamento  della  quota  indicata   ai   sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera m), e' stipulata  apposita  convenzione
tra il Ministero competente ad  erogare  il  finanziamento  ai  sensi
dell'art. 10, comma 1, e l'Amministrazione proponente. 
                               Art. 10 
 
              Modalita' di erogazione del finanziamento 
 
  1. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  9,  commi  3  e  4,  i
provvedimenti per l'erogazione  delle  somme  di  cui  all'art.  2  e
necessarie all'esecuzione del programma sono adottati  dal  Ministero
dello sviluppo economico o dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nell'ambito delle rispettive  dotazioni  e
con le modalita' di cui al presente articolo, riferite  alle  singole
proposte di intervento approvate e secondo criteri di riduzione degli
oneri amministrativi. 
  2. Le convenzioni di cui  all'art.  9,  comma  2,  disciplinano  in
particolare: 
    a) i tempi di esecuzione degli interventi; 
    b) le modalita' di erogazione per l'espletamento delle  attivita'
necessarie alla progettazione, all'affidamento, alla conduzione e  al
collaudo dei lavori; 
    c) la possibilita' di erogazione  di  un  acconto  all'avvio  dei
lavori non superiore al 10% delle spese finanziate; 
    d) l'erogazione per stato  avanzamento  lavori,  sulla  base  dei
provvedimenti di liquidazione adottati dai soggetti affidatari di cui
ai commi 2 e  5  dell'art.  9,  fino  all'80%  dell'importo  ammesso;
l'erogazione  del  residuo  20%  a  fronte  del  collaudo  favorevole
dell'intervento e della verifica del risparmio ottenuto; 
    e) la disciplina delle varianti in corso d'opera in conformita' a
quanto stabilito in materia dal decreto legislativo 18  aprile  2016,
n.  50  e  successive  modificazioni  e  dalle   altre   disposizioni
legislative applicabili; 
    f) gli obblighi connessi al  monitoraggio  e  alle  modalita'  di
comunicazione dell'esecuzione dell'intervento all'Agenzia del demanio
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n.  98/2011,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 111/2011; 
    g) le modalita' di comunicazione e  rendicontazione  delle  spese
sostenute; 
    h) le modalita' di comunicazione delle informazioni dei risultati
raggiunti; 
    i)  le  condizioni  che  possono  determinare   la   revoca   del
contributo. 
  3. Nei  casi  di  cui  all'art.  9,  comma  2,  l'istruttoria  e  i
provvedimenti di liquidazione delle spese di  cui  al  comma  2  sono
adottati dai Provveditorati per  le  opere  pubbliche  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   da   questi   trasmessi
all'Amministrazione   competente   per   l'adozione   del    relativo
provvedimento di autorizzazione ai pagamenti. 
  4. Le convenzioni di cui all'art. 9, commi 3 e 4,  disciplinano  in
particolare: 
    a) l'entita' delle risorse da erogare; 
    b) la modalita' di affidamento, di esecuzione e i  tempi  per  il
completamento degli interventi; 
    c) l'erogazione  di  acconti  all'avvio  dei  lavori,  per  stato
avanzamento lavori, nonche'  l'erogazione  dei  saldi  a  fronte  dei
collaudi favorevoli degli interventi; 
    d) la disciplina delle varianti in corso d'opera in conformita' a
quanto stabilito in materia dal decreto legislativo 18  aprile  2016,
n.  50  e  successive  modificazioni  e  dalle   altre   disposizioni
legislative applicabili; 
    e) gli obblighi connessi al  monitoraggio  e  alle  modalita'  di
comunicazione dell'esecuzione dell'intervento all'Agenzia del demanio
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge  n. 98/2011,  convertito  con
modificazioni dalla legge 111/2011; 
    f) le modalita' di comunicazione e  rendicontazione  delle  spese
sostenute e delle informazioni  sui  risultati  di  efficienza  e  di
risparmio energetico raggiunti; 
    g) la disciplina delle verifiche e dei controlli sugli interventi
finanziati; 
    h)  le  condizioni  che  possono  determinare   la   revoca   del
contributo. 
                               Art. 11 
 
             Cumulabilita' con altri incentivi pubblici 
 
  1. Gli interventi finanziati nell'ambito del programma  annuale  di
cui  all'art.  9  possono  accedere  ad  altri  incentivi  nazionali,
regionali e comunitari sino alla copertura  massima  del  100%  della
spesa    complessivamente    sostenuta    e    rimasta    a    carico
dell'Amministrazione proponente. 
                               Art. 12 
 
                    Raccolta dati e monitoraggio 
 
  1. La cabina di regia, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 4  del
decreto legislativo n. 102 del 2014, con il supporto tecnico  fornito
da di ENEA  e  GSE,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2  del  decreto
legislativo  n.  102  del  2014,  assicura  il  coordinamento  e   il
monitoraggio necessario per verificare lo stato  di  avanzamento  del
programma annuale e dell'obiettivo di cui  all'art.  1,  anche  sulla
base dei dati che le pubbliche amministrazioni centrali e le  imprese
fornitrici di energia comunicano ai sensi dell'art. 5, commi 14 e 15,
del menzionato decreto legislativo. 
  2. La cabina di regia, con il supporto di ENEA e GSE, entro  il  31
marzo  di  ogni  anno,  predispone  un  rapporto   sullo   stato   di
conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, e  aggiorna,  con  il
supporto dell'Agenzia del  demanio,  l'inventario  redatto  ai  sensi
dell'art. 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE. 
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano  il
rapporto di cui al comma 2 sul proprio sito internet. 
                               Art. 13 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. Le attivita' di controllo sui  progetti  finanziati,  effettuate
tramite verifiche documentali e/o ispezioni  in  situ,  salvo  quanto
diversamente disposto dalle convenzioni di cui all'art. 10, comma  4,
sono svolte dal Ministero responsabile dell'erogazione delle  risorse
di cui all'art. 2, anche attraverso il supporto di ENEA, GSE e ISPRA,
selezionando i progetti attraverso  un  metodo  a  campione,  per  un
totale non inferiore al 10 per cento delle richieste approvate. 
  2. Nel caso sussistano, nell'ambito dei controlli di cui  al  comma
1, violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione del finanziamento, il
Ministero competente dispone la revoca  del  finanziamento  ai  sensi
dell'art. 14. 
  3. Le  attivita'  di  verifica  e  controllo  di  cui  al  presente
articolo, salvo quanto diversamente disposto dalle convenzioni di cui
all'art. 10, comma 4, sono finanziate, a valere sulle risorse di  cui
all'art.  2,  dal   Ministero   competente   per   l'erogazione   dei
finanziamenti, come individuate nel programma di cui all'art. 9. 
                               Art. 14 
 
                      Revoca del finanziamento 
 
  1. Il finanziamento concesso e' revocato in caso di: 
    a)  violazione  di  una   delle   prescrizioni   indicate   nelle
convenzioni di cui all'art. 10; 
    b) violazione della normativa in materia di appalti pubblici e di
affidamento; 
    c)  accertamento  della  non  corrispondenza  del   progetto   di
riqualificazione  energetica,  a  seguito  delle  verifiche  di   cui
all'art. 13, alle caratteristiche, agli obiettivi  e  alle  finalita'
che ne avevano determinato l'ammissione al finanziamento. 
  2. La revoca del finanziamento comporta il  recupero  di  tutte  le
risorse erogate.  Il  Ministero  erogante  puo'  disporre  la  revoca
parziale del finanziamento qualora le inosservanze  e  le  violazioni
riscontrate afferiscano soltanto a parte dell'intervento tale da  non
pregiudicarne la valenza nella sua interezza. 
                               Art. 15 
 
                      Rinuncia al finanziamento 
 
  1.  La  rinuncia  al  finanziamento  deve  essere  comunicata   con
raccomandata A/R al Ministero che ha adottato il provvedimento di cui
all'art. 10, comma 1, o, nei casi di applicazione dell'art. 9,  commi
3 e 4, al Ministero dello sviluppo economico. 
  2.  La  rinuncia  determina  la  decadenza  dall'assegnazione   del
finanziamento a partire dalla data di ricezione  della  comunicazione
di cui al precedente comma. Eventuali somme gia' percepite  a  titolo
di acconto devono essere restituite. 
                               Art. 16 
 
           Informazione, formazione ed assistenza tecnica 
 
  1. Nell'ambito del programma di informazione e  formazione  di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,  l'ENEA,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,
presenta alla cabina di regia un programma dedicato  alla  formazione
dei responsabili della manutenzione e dell'efficientamento energetico
degli immobili della pubblica amministrazione centrale. 
  2. L'ENEA  assicura  alle  pubbliche  amministrazioni  centrali  il
supporto informativo necessario alla predisposizione dei progetti  di
cui al presente  decreto.  A  tal  fine,  entro trenta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto,  rende  disponibili  sul  proprio
sito istituzionale i riferimenti della struttura operativa incaricata
di svolgere tale attivita' di supporto. 
  3. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto, l'ENEA e il GSE predispongono linee guida alla presentazione
dei progetti e le  sottopone  all'approvazione  del  Ministero  dello
sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare e del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. A seguito  della  suddetta  approvazione,  da  rilasciarsi
entro  15  giorni,  le  linee  guida   sono   pubblicate   sui   siti
istituzionali dei Ministeri succitati e dell'ENEA. 
                               Art. 17 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.

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